DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:
DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:
§ Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche, che nel prosieguo assumerà la denominazione di Codice ;
§ il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, che nel prosieguo assumerà la denominazione di Regolamento;
§ il Capitolato generale d’appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, che nel prosieguo assumerà la denominazione di
Capitolato generale;
§ la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 – “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica”;
§ la Legge 2 febbraio 1974 n.64 –“ Provvedimenti per le costruzioni con particolari provvedimenti per le zone sismiche”.
§ il D.M. 12 marzo 2004, n. 123 concernente gli schemi di polizza tipo per la garanzie fidejussorie e le coperture assicurative in materia di lavori pubblici, previste dagli articoli 75, 113 e 129 del Codice;
§ il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Attuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
§ Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con DM 14/01/2008
§ Circolare applicativa delle Norme Tecniche per le Costruzioni del CSLLPP n.617 del 02/02/2009
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 5
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 5
Art. 1 - Oggetto dell'appalto 5
Art. 2 - Ammontare dell'appalto 5
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto 5
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 5
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili 6
Art. 6 – Adeguata attrezzatura tecnica 6
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 7
Art. 7 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto 7
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto 7
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto 7
Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore. Cessione e trasformazione d'azienda. 7
Art. 11 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio 8
Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 8
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE 9
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori 9
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori 9
Art. 15 - Sospensioni e proroghe 9
Art. 16 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione 10
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore 10
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 11
Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 11
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA 12
Art. 21 - Anticipazione 12
Art. 22 – Pagamenti 12
Art. 23 - Revisione prezzi 13
Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 13
CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 14
Art. 25 - Valutazione dei lavori a misura 14
Art. 26 - Valutazione dei lavori in economia 14
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE 15
Art. 27 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 15
Art. 28 – Riduzione delle garanzie 15
Art. 29 - Garanzia fidejussoria per rata di saldo 15
Art. 30 - Assicurazione a carico dell'impresa 15
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE 17
Art. 31 - Variazione dei lavori 17
Art. 32 – Varianti per errori od omissioni progettuali 17
Art. 33 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 17
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 18
Art. 34 - Norme di sicurezza generali 18
Art. 35 - Sicurezza sul luogo di lavoro 18
Art. 36 – Piani di sicurezza 18
Art. 37 – Piano operativo di sicurezza 18
Art. 38 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 18
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 20
Art. 39 - Subappalto 20
Art. 40 – Responsabilità in materia di subappalto 21
Art. 41 – Pagamento dei subappaltatori 21
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 22
Art. 42 - Controversie 22
Art. 43 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 22
Art. 44 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 22
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE 24
Art. 45 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 24
Art. 46 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione 24
Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati 24
CAPO 12 - NORME FINALI 25
Art. 48 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore 25
Art. 49 – Facoltà ed obblighi speciali a carico dell'appaltatore 25
Art. 50 – Custodia del cantiere 26
Art. 51 – Cartello di cantiere 26
Art. 52 – Spese contrattuali, imposte, tasse 26
B) PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE 27
Art. 53 - Qualità' - Provenienza - Accettazione dei Materiali 27
Art. 54 - Prove sui materiali 28
Art. 55 - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro 29
Art. 56 - Opere provvisionali 29
Art. 58 – Bonifica da ordigni bellici 29
Art. 57 - Impianto di cantiere 30
Art. 58- Pulizia e taglio piante 30
Art. 59 - Scavi 30
Art. 60 - Rilevati 32
Art 61 – Casserature 36
Art. 62 - Conglomerati Cementizi Semplici e Armati 36
Art. 63 - Pali e microplai 40
Art. 64 - Tiranti 42
Art. 65 - Drenaggi 43
Art. 66 – Pozzetti prefabbricati 44
Art. 67 - Tubazioni in plastica 44
Art. 68 – Conglomerato bituminoso 44
Art. 69 – Apertura di fossi 46
Art. 70 - Idrosemina 47
Art. 71 - Lavori in economia 47
Art. 72 - Responsabilità dell'appaltatore 47
Art. 73 - Difetti di costruzione 47
Art. 74 - Dichiarazione relativa ai prezzi 48
Art. 75 - Elenco prezzi 48
TABELLA «A» - PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI 49
TABELLA «B» - CARTELLO DI CANTIERE 50
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1 - Oggetto dell'appalto
1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di consolidamento della scarpata sottostante via Merlara in Comune di Montiano (FC), che è stata interessata da un cedimento in due successivi tratti, a distanza di circa 40-50m.
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore è sia la realizzazione finale dei lavori privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni provvisionali, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprietà ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalità, rispettando ogni normativa, uso e prassi applicabile.
Art. 2 - Ammontare dell'appalto
1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:
Importi in Euro | Colonna a) | Colonna b) | Colonna a + b) | |
Importo esecuzione lavori | Costi sicurezza | TOTALE | ||
1 | A misura | 128.500,00 | 5.060,34 | 133.560,34 |
2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a); alle singole lavorazioni e/o forniture dell'elenco prezzi contrattuale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara; a ciò si aggiungono degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definiti al comma 1, punto 1, colonna b), non assoggettati ad alcun ribasso.
Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art.53, comma 4 del Codice.
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente Capitolato speciale.
6. Il contratto sarà immediatamente impegnativo per l'Appaltatore, mentre per l'Amministrazione lo sarà solo dopo l'approvazione.
7. Nel caso che al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore o minore di quello originariamente previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale.
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
1. Ai sensi dell’articolo 61del Regolamento e in conformità all’allegato A al predetto Regolamento, i lavori sono classificati come indicato nella seguente Tabella:
Lavorazioni (breve descrizione) | Categoria | Classifica | Importo comprensivo oneri sicurezza (Euro) | Oneri sicurezza | Incidenza % manodopera | % della categoria sull’import o a base di gara | |
Opere strutturali speciali per garantire la stabilità dei pendii | OS21 | 1 | 128.500,00 | 5.060,34 | 25 | 100 |
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice, all’articolo 43 e 184 del Regolamento, sono indicati nella tabella A, allegata allo stesso Capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.
Art. 6 – Adeguata attrezzatura tecnica
1 Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.P.R. n. 459/1996 o in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti.
2 L’attrezzatura necessaria per eseguire l’intervento è di seguito elencata:
- macchina (sonda) e attrezzatura da trivellazione per l’esecuzione di pali di diametro 600mm in terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione asciutti o bagnati. L’ingombro della macchina deve essere compatibile con una larghezza della xxxxxx xx xxxxx 0.00x.
- macchina per l’secuzione di tiranti di ancoraggio a iniezione ripetuta, del tipo definitivo, con 4 trefoli in acciaio armonico da 0,6“con diametro di perforazione del foro Ø150 mm, con attrezzatura in grado di attraversare terreni di qualsiasi natura e consistenza, a rotazione o rotopercussione, con rivestimento provvisorio del foro e quanto altro necessario per esguire il lavoro come descritto dalla voce di elenco prezzo;
- macchina e attrezzatura per la messa in tensione e il collaudo, mediante tesatura sino a 1,2 volte il carico di esercizio, dei tiranti di ancoraggio di cui sopra; la macchina deve essere accompagnata da rapporto di taratura con tabella di comparazione tra pressione e corrispondente sforzo di trazione rilasciato da laboratorio autorizzato entro un anno dall’esecuzione dei lavori;
- macchine e attrezzature per la realizzazione di strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, tra cui idonea macchina finitrice per la posa in opera e rullo statico di peso idoneo allo spessore (da 5ton a 14ton) per la cilindratura;
- macchine e attrezzature per la realizzazione di tappeto di usura in conglomerato bituminoso, compreso il trattamento preliminare per ancoraggio alla preesistente pavimentazione e rullatura.
- escavatore, pala o ruspa di potenza da 90 a 118 kW
- miniescavatore con la possibilità di montare un martello demolitore di peso fino a 150kg;
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000 per le disposizioni vigenti;
b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica;
c) il piano sostitutivo di sicurezza di cui all’articolo 131 del Codice o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, del D. Lgs n. 81/2008, eventualmente redatto nel corso dei lavori ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, dello stesso decreto;
d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131 del Codice;
e) il cronoprogramma;
f) le polizze di garanzia.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il D.Lgs. n. 163/2006 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche;
- il Regolamento generale D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207,
- il Capitolato generale d’appalto approvato con D.M. n. 145/2000.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del Regolamento, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori
Art. 10 - Fallimento dell'appaltatore. Cessione e trasformazione d'azienda.
1. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore, la Stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà prevista all'art. 140 del Codice alle condizioni e modalità ivi previste.
2. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, per il trasferimento o l'affitto di azienda, relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si applicherà l'art.116 del Codice.
Art. 11 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio presso la propria sede legale o altra sede indicata dall’appaltatore; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2, deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.
Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del Regolamento e 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto.
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE
Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori
1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipulazione del contratto, previa convocazione dell'esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, qualora ne sussistano le motivazioni, previo autorizzazione del Responsabile del procedimento, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del Regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dei periodi con andamento stagionale sfavorevole, delle festività e delle ferie contrattuali.
Art. 15 - Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art.132 del Codice.
2. Si applicano l’articolo 158, 159 e 160 del Regolamento
3. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
8. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale della parte di lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
Art. 16 - Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo uno per mille (Euro uno ogni mille euro dell’importo contrattuale).
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
8. Non è previsto premio di accelerazione
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
1. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che si renda necessario per una miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi dalla Stazione appaltante le società o aziende controllate o partecipate o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto o dal Capitolato generale d'appalto;
f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari o altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto per gravi inadempimenti contrattuali.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in contraddittorio con il medesimo secondo le modalità previste all'art.136 del Codice.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
Art.20 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i., finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. L'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
3. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori devono essere registrati su tali conti ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4 Ciascuna transazione posta in essere deve riportare il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara (CIG).
5. L’affidatario deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
Art. 21 - Anticipazione
1. Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni con L. n. 98/2013, in temporanea deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore, previa garanzia fidejussoria e su accertamento del responsabile del procedimento dell’effettivo inizio dei lavori, di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale, in applicazione dell’art.8 comma 3 bis del D.L. 192/2014 convertito in L. 11/2015,che sarà gradualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. Si applicano gli artt. 124 e 140 del D.P.R. n.207/2010.
Art. 22 – Pagamenti
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore ad Euro 60.000,00 al netto della ritenuta di cui al comma 2.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. I termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono così stabiliti:
− il certificato di pagamento per le rate di acconto è emesso entro 45 giorni dalla maturazione di ciascun SAL, come espressamente pattuito nel contratto d'appalto che verrà stipulato fra le parti;
− il pagamento del predetto certificato avverrà entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore
− il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti;
− il certificato di collaudo è emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti;
− il pagamento delle rate di saldo avverrà entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, come espressamente pattuito nel contratto d’appalto che verrà stipulato fra le parti;
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, ai sensi dell'art.141 del D.P.R. 207/2010.
5. Qualora i pagamenti non siano effettuati nei tempi indicati dal presente capitolato speciale, si applica l'art. 144 del D.P.R. 207/2010 e il D.Lgs.n.231/2002 così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012.
6. Il pagamento della rata di acconto e del saldo, disposto previa garanzia fideiussoria resa ai sensi del D.Lgs.n.163/06, non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.
7. La garanzia fideiussoria per la rata di saldo deve avere validità ed efficacia non inferiore 29 (ventinove) mesi in caso di certificato di regolare esecuzione dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
8. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 23 - Revisione prezzi
1. Ai sensi dell'articolo 133, comma 2 del Codice, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.
2. Sono invece ammesse gli aumenti percentuali dei prezzi e le compensazioni previste ai commi 3, 4, 5 e 6 del predetto art. 133 del Codice, al verificarsi delle condizioni ivi indicate.
Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall’art. 117 del D.Lgs.163/2006 e s.m. e i. ed è efficace ed opponibile alla stazione appaltante solo se accettata e stipulata nelle forme previste al comma 2 del citato art. 117 e nel rispetto delle norme di cui alla Legge 136/2010 e s.m. e i.
CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 25 - Valutazione dei lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, del presente Capitolato speciale.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, punto 1, colonna b) sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara in base alle singole voci in elenco come da Piano di sicurezza e di coordinamento senza applicazione di alcun ribasso.
Art. 26 - Valutazione dei lavori in economia
1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento.
Art. 27 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
1. Ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. Nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia fidejussoria sarà svincolata e ridotta in automatico nei modi di cui all'art.113 del Codice.
4. Approvato il certificato di regolare esecuzione, l'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito si intende svincolato ed estinto di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo "garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva" - schema tipo 1.2 - e redatta sulla scheda tecnica 1.2 - ai sensi del D.M. n. 123/2004, opportunamente aggiornato alle modifiche introdotte dall'art.113 del Codice.
Art. 28 – Riduzione delle garanzie
1. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono della riduzione pari al 50 per cento, della cauzione provvisoria e definitiva ai sensi dell'art. 40, comma 7 del Codice.
Art. 29 - Garanzia fidejussoria per rata di saldo
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.141, comma 9 del Codice e dell'art. 124 del Regolamento, l'appaltatore deve presentare fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo per una somma garantita pari al valore dell'importo della medesima rata di saldo concessa, di durata pari a 24 mesi dalla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o mesi 32 dalla data del Certificato di ultimazione lavori in caso di Xxxxxxxx, secondo quanto prescritto dall'art. 2 D.M. n. 123/2004.
2. La garanzia deve essere conforme allo schema di polizza tipo "garanzia fidejussoria per il saldo" - schema tipo 1.4 - e redatta sulla scheda tecnica 1.4 - ai sensi del D.M. n. 123/2004.
Art. 30 - Assicurazione a carico dell'impresa
1. Ai sensi dell'articolo 129 del Codice, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La polizza deve essere conforme allo schema di polizza tipo "copertura assicurativa per danni di esecuzione, copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione, garanzia di manutenzione" - schema tipo 2.3 - e redatta sulla scheda tecnica 2.3 - ai sensi del D.M. n. 123/2004.
2. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), di durata computabile ai sensi di legge e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a:
a) DANNI ALLE OPERE:
- Partita 1 - OPERE = pari all'importo di appalto dei lavori comprensivi di IVA (arrotondato ad € 1000) = €134.000 ;
- Partita 2 - OPERE PREESISTENTI consistenti in fabbricati, linnee elettriche, sottoservizi, strade = €200.000;
- Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO = € 10.000,00;
tale ammontare comprende, nel limite del massimale assicurato, il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate.
b) RESPONSABILITA' CIVILE = € 1.000.000,00
Alla mancata presentazione della polizza "All Risks", con le caratteristiche richieste ed entro i termini stabiliti dalla lettera di aggiudicazione, conseguirà la decadenza dalla aggiudicazione e la risoluzione del contratto.
3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92 del Regolamento, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
4. La predetta polizza deve contenere espressa menzione circa la non opponibilità delle franchigie ivi previste alla stazione appaltante.
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE
Art. 31 - Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 161, 162 del Regolamento e dall'articolo 132 del Codice.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al cinque per cento delle lavorazioni omogenee dell’appalto, come individuate ai sensi dell’art.3 comma 1 lett. s) del Regolamento e dettagliate nell’ allegata tabella A e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
Art. 32 – Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 33 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’ 163 del Regolamento.
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 34 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore e l'abbattimento delle polveri, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 35 - Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere nonché le norme previste dal D.Lgs n. 81/2008.
2. L'appaltatore è inoltre tenuto ad osservare le prescrizioni in materia di piani di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice e successivo art. 36 del presente Capitolato.
Art. 36 – Piani di sicurezza
1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.
Art. 37 – Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.28 comma 2 e all'art. 29, commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 18, comma 1 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui all'articolo 38, previsto dall'articolo 131 del Codice e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.
Art. 38 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del D.Lgs. n. 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive europee in vigore, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione, al D.Lgs.n. 81/2008 e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, i documenti di cui all'art.90 comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs. n. 81/2008 di seguito elencati:
a- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato;
b- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
c- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 39 - Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del Capitolato speciale e all'art.118 del Codice e come di seguito specificato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente, fatto salvo il limite del 20 per cento nel caso in cui l’affidamento del contratto avvenga ai sensi dell’art. 122, comma 7 del Codice;
b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo oltre i limiti del 30% dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 37, comma 11, del Codice, qualora una o più di tali opere, di categoria diversa dalla prevalente, sia superiore al 15% dell’importo totale dei lavori;
d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione obbligatoria», devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l’appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, ai sensi di quanto previsto dall'art.118 del Codice, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; in caso in cui in sede di gara l'aggiudicatario abbia fornito dichiarazioni generiche riferite al massimo consentito in termine di legge che non consentono di individuare univocamente l'oggetto del subappalto, lo stesso xxxxxxxxxx non sarà autorizzato;
b) che l'appaltatore presenti istanza di subappalto presso la Stazione appaltante unitamente a:
1) schema di contratto di subappalto;
2) dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
3) certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo e dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del Codice;
4) comunicazione dei dati necessari per la richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e dei dati per la richiesta dell’informativa antimafia ai sensi del D.Lgs.n.159/2011 nel caso di richiesta di subappalto per un importo superiore a € 150.000;
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio dei lavori subappaltati
b) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile , assicurativi ed antinfortunistici.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito Regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, punto 4) dell'art.118 del Codice. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Art. 40 – Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. n. 139/1995, convertito dalla L. n. 246/1995 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 41 – Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione appaltante, fatta salva l’applicazione dell’art. 37, c. 11 del Codice, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art.118 del Codice.
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 42 - Controversie
1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura non inferiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione delle controversie secondo le modalità ed i tempi definiti nella parte IV "Contenzioso" del Codice.
2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'art.240 del Codice e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.
3. La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
6. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
7. L’importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell’importo contrattuale.
8. Non possono essere oggetto di riserve gli aspetti progettuali che ai sensi dell’art. 112 del Regolamento sono stati oggetto di verifica.
Art. 43 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente i contratti collettivi di lavoro della categoria della zona;
b) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e sospende i pagamenti., destinando tutte o parte delle somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Art. 44 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 135, 136 e 137 del Codice, ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 36 e 37 del presente Capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza;
l) mancata esecuzione di tutte le lavorazioni previste dal presente capitolato e dalle singole voci dell’elenco prezzi.
2. Il contratto è risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
a) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
1) spese per la ripetizione delle procedure di affidamento dei lavori ancora da eseguire e per la eventuale conseguente revisione del progetto.
2) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
3) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
4) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 132, comma 1 lett. e), del Codice, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
7. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvederà subito dopo l'adozione del provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall'importo della cauzione.
8. L’Appaltatore si impegna a mantenere per tutta l’esecuzione dell’appalto sino ad ultimazione dei lavori, le adeguate qualificazioni ed attestazioni SOA a norma del Regolamento, per l’assolvimento delle opere di cui all’art.1 del presente Capitolato. Ove la perdita di idonea qualificazione ed attestazione SOA sia solo temporanea e non definitiva, il RUP autorizzerà il DL ad ordinare il blocco delle lavorazioni senza interruzione dei tempi contrattuali e, oltre congruo tempo di blocco che non consenta la conclusione dei lavori nel tempo contrattuale, si procederà a risoluzione del contratto per inadempimento. Fatto salvo ed in alternativa a quanto sopra previsto, in caso di revoca o inefficacia della qualificazione ed attestazione SOA, ciò integrerà l’estremo di cui alla lett. c) del comma 1 del presente articolo.
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
Art. 45 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
Art. 46 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo in corso d'opera o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.
Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi motivatamente nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
Art. 48 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 8 e 18 del Capitolato Generale d'Appalto ed agli altri specificati nello Schema di Contratto, nonché quelli previsti dalle vigenti leggi, saranno a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti che si intendono in ogni caso compresi nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:
a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui inizia la consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) custodia e vigilanza dei cantieri per tutta la durata dei lavori;
l) esposizione del "cartello di cantiere" realizzato in conformità alle disposizioni del Direttore dei Lavori;
m) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di Regolamento.
La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa appaltatrice o da altro tecnico designato per iscritto dall’impresa, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire. Nel caso di presenza contemporanea di più imprese nel cantiere, l’assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica del nominativo e qualifica tecnica della persona prescelta e delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Qualora per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa appaltatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Sono altresì a carico dell'appaltatore gli obblighi di cui al successivo art. 49.
2. L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
Art. 49 – Facoltà ed obblighi speciali a carico dell'appaltatore
1. L'appaltatore ha facoltà, se non diversamente stabilito dal responsabile del procedimento, di tenere le scritture di cantiere e in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini
della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 50 – Custodia del cantiere
1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 51 – Cartello di cantiere
1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200cm di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella B, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 52 – Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
b) PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE
Art. 53 - Qualità' - Provenienza - Accettazione dei Materiali
Per quanto riguarda la qualità, la provenienza e l’accettazione dei materiali si applica quanto contenuto nel “Capitolato generale d’Appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici” di cui al D.P.R. 19 aprile 2000, n. 145, in particolare agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19, laddove non in contrasto con quanto diversamenten esplicitato nel presenta capitolato speciale.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, saranno a carico dell’appaltatore.
Per quanto riguarda i difetti di costruzione si applica quanto previsto dall’art. 18 del Capitolato generale.
Per le opere di carattere più comune vengono specificate negli articoli che seguono le principali prescrizioni e modalità di esecuzione a cui l’Appaltatore deve attenersi, fermo restando in ogni caso l’obbligo dell’osservanza delle norme di legge vigenti.
a) Acqua
L'acqua dovrà essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva. L’acqua di impasto, inclusa l’acqua di riciclo, dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1008:2003.
b) Leganti idraulici
Le calci idrauliche e i cementi a rapida e lenta presa da impiegarsi in qualsiasi lavoro dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione, a norma delle disposizioni vigenti di cui alla Legge 26.5.1965 n° 595 e Decreti Ministeriali 3.6.1968 e 31.8.1972 e successivi aggiornamenti ed integrazioni.
c) Ghiaia - pietrisco - sabbia
Le ghiaie, i pietrischetti e la sabbia da impiegarsi nella formazione di calcestruzzi dovranno avere le stesse qualità stabilite dalle norme governative per i conglomerati cementizi. La sabbia dovrà essere preferibilmente di qualità silicea e proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrà, inoltre, essere spogliata dagli elementi di grossezza superiore a 6 mm. La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sarà prescritta dalla Direzione dei Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed alla condizione della messa in opera dei calcestruzzi; l'Impresa dovrà garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro. In linea di massima, per quanto riguarda le dimensioni degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie, queste dovranno essere da mm. 10 a mm. 35. Per i drenaggi il materiale dovrà avere dimensione di mm. 3÷20.
d) Materiali ferrosi
I materiali ferrosi da impiegarsi nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, sbrecciature, paglia o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione o laminazione, trafilatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalla legge 5.11.1971 n° 1086 e suoi decreti attuativi.
Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa; esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità; inoltre non dovrà risultare alterato da lunga esposizione agli agenti atmosferici.
Per tutti i materiali ferrosi l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare i certificati di provenienza e delle prove effettuate presso gli stabilimenti fornitori, ogniqualvolta gli venga richiesto dalla Direzione dei Lavori.
- Acciai per armature
Gli acciai per armature di c.a. e c.a.p. debbono essere qualificati all’origine e corrispondere ai tipi e caratteristiche stabilite dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell’art.21 della Legge 5 novembre 1971 n° 1086 (D.M. 14.01.2008 “NTC 2008”).
Le modalità di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dallo stesso D.M. 14.01.2008.
Tutte le forniture in acciaio, consegnate in cantiere, provenienti direttamente dallo stabilimento di produzione devono obbligatoriamente essere accompagnate da:
- copia dell’Attestato di Qualificazione del Servizio Tecnico Centrale riportante un timbro in originale con almeno la data di spedizione ed il destinatario e, se necessario, copia dell’Attestato di Conferma della qualificazione;
- documento di trasporto con il riferimento all’attestato di qualificazione, la data di spedizione, il riferimento alla quantità, al tipo di acciaio, alle colate e al destinatario.
Le forniture, consegnate in cantiere, effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso.
Ogni fornitura di barre pre-saldate, pre-sagomate e pre-assemblate, consegnata in cantiere, deve essere accompagnata inoltre da:
- copia dell’Attestato di Denuncia di Attività del centro di trasformazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il
logo o il marchio del centro di trasformazione;
- l’attestazione inerente la prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata.
Il DL prima della messa in opera è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità di produttore, commerciante e centro di trasformazione.
L’unità di collaudo per acciai in barre tonde lisce e in barre ad aderenza migliorata è costituita dalla partita di t.25 max; ogni partita minore di t.25 deve essere considerata unità di collaudo indipendente.
L’unità di collaudo per acciai per c.a.p. è costituita dal lotto di spedizione del peso max di t.30, spedito in un’unica volta, e composto da prodotti aventi grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione).
I prodotti provenienti dall’estero saranno considerati controllati in stabilimento, qualora rispettino la stessa procedura prevista per i prodotti nazionali di cui al D.M. 14.01.2008
Gli acciai provenienti da stabilimenti di produzione dei Paesi della CEE dovranno osservare quanto disposto per essi dal D.M. 14.01.2008
- Acciai per tiranti
Gli acciai impiegati nella realizzazione dei tiranti di ancoraggio dovranno essere conformi alle norme vigenti, emanate in applicazione dell’art.21 della legge 5/11/1971n. 1086 a cui si farà riferimento, anche per quanto attiene i controlli di qualità degli acciai da impiegare.
I dispositivi di bloccaggio dovranno essere conformi alle disposizioni dell’allegato “B” della Circolare Ministero LL.PP. 30.06.1980 ed successivi aggiornamenti.
- Acciai da carpenteria
Si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE.
Ogni fornitura di prodotti derivati (ad esempio travi saldate ricavate da lamiere o nastri a caldo), consegnata in cantiere, deve essere accompagnata da:
- copia dell’Attestato di Denuncia di Attività del centro di trasformazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
- l’attestazione inerente la prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del Centro di Trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata.
Il DL prima della messa in opera è tenuto a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità di produttore, commerciante e centro di trasformazione.
e) Bitumi - Emulsioni bituminose - Bitumi liquidi o flussati.
Dovranno soddisfare i requisiti stabiliti dalle seguenti norme del C.N.R.:
1) Bitumi:
B.U. n° 68/1978 "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali. Caratteristiche per l'accettazione";
B.U. n° 81/1980 "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali. Campionatura dei bitumi";
2) Emulsioni bituminose:
- Xxxxxxxxx xx 0/0000 "Xxxxx per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali";
B.U. n° 98/1984 "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali. Campionature delle emulsioni bituminose";
3) Bitumi liquidi o flussati:
- Xxxxxxxxx xx 0/0000 "Xxxxx per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali".
Per la valutazione delle caratteristiche e delle modalità di preparazione dei campioni da sottoporre a prove si farà riferimento a quanto prescritto dalle normative vigenti ritenute idonee dalla D.L., con particolare attenzione a quella del CNR.
Art. 54 - Prove sui materiali
Certificato di qualità.
L'Appaltatore, per poter essere autorizzato ad impiegare i vari tipi di materiali (misti lapidei, conglomerati bituminosi, conglomerati cementizi, terre, cementi, calci idrauliche, acciai, ecc.) prescritti dal presente
Capitolato, su specifica richiesta delta D.L. dovrà esibire, prima dell'impiego, i relativi "Certificati di qualità" rilasciati da un Laboratorio ufficiale
Tali certificati dovranno contenere tutti i dati relativi alla provenienza e alla individuazione dei singoli materiali o loro composizione, agli impianti o luoghi di produzione, nonché i dati risultanti dalle prove di laboratorio atte ad accertare i valori caratteristici richiesti per le varie categorie di lavoro o di fornitura in un rapporto a dosaggi e composizioni proposte. I certificati che dovranno essere esibiti tanto se i materiali sono prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, da cave, da stabilimenti anche se gestiti da terzi, avranno una validità biennale.
I certificati dovranno comunque essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.
Accertamenti preventivi.
Prima dell'inizio dei lavori il Direttore dei Lavori, presa visione dei certificati di qualità presentati dall'Impresa, disporrà, se necessario (e a suo insindacabile giudizio) ulteriori prove di controllo di laboratorio a spese dell'Appaltatore.
Se i risultati di tali accertamenti fossero difformi rispetto a quelli dei certificati, si darà luogo alle necessarie variazioni qualitative e quantitative dei singoli componenti, ed all'emissione di un nuovo certificato di qualità.
Per tutti i ritardi nell'inizio dei lavori derivanti dalle difformità sopra accennate e che comportino una protrazione del tempo utile contrattuale sarà applicata la penale prevista nell'Art "Tempo utile per il complemento dei lavori - penalità in caso di ritardo" di cui alle presenti norme.
Prove di controllo in fase esecutiva.
In correlazione a quanto prescritto nel precedente articolo circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo e periodicamente alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, sottostando a tutte le spese di prelevamento, all'invio per l'esperimento di campioni presso laboratori ufficiali indicati dalla stazione appaltante, nonché alle spese per l'esecuzione delle prove di laboratorio.
I campioni verranno prelevati in contraddittorio con l'Impresa; la maturazione e la conservazione spetterà all'Impresa o potrà essere affidata ai Laboratori medesimi. I risultati ottenuti dall'analisi svolta dai laboratori ufficiali, saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti.
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione munendoli di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi adatti a garantire l'autenticità.
Art. 55 - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro
I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità alle speciali prescrizioni che la Direzione dei Lavori darà all'atto esecutivo, impiegando nella loro esecuzione tutte le cautele per non danneggiare le parti rimaste in opera, rimanendo convenuto che l'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, provvedere al ripristino di tutte quelle parti che rimanessero danneggiate per mancanza di provvedimenti atti alla conservazione di esse o per negligenza.
L'Impresa dovrà inoltre provvedere a sua cura e spese alla ricostruzione di tutte quelle opere che venissero demolite oltre i limiti fissati.
I lavori dovranno essere finiti in ogni loro parte ed avere il grado di lavorazione uguale a quello delle parti rimaste in opera.
Art. 56 - Opere provvisionali
Le opere occorrenti per la eventuale deviazione delle acque, così come le eventuali sbadacchiature, puntellamenti, ecc. dovranno essere eseguite a cura ed iniziativa dell'Impresa, la quale dovrà garantire e rispondere pienamente della regolare riuscita e sicurezza delle opere.
I lavori di finitura, la demolizione delle opere provvisionali, di servizio, ecc., dovranno essere eseguiti a carico dell'Impresa ed in modo da garantire la perfetta regolarità e funzionalità delle opere eseguite.
Art. 58 – Bonifica da ordigni bellici
Nel caso di rinvenimento durante i lavori di ordigni bellici l'Impresa è obbligata a chiedere l'intervento delle autorità militari, che provvederanno rintracciare e rimuovere ordigni esplosivi di qualsiasi specie, secondo le norme tecniche esecutive rituali, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi responsabilità riguardante la bonifica da ordigni bellici.
In caso che l’impresa intenda provvedere alla bonifica mediante l'intervento di una Ditta specializzata, all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità militari, che provvederà a rintracciare e rimuovere ordigni esplosivi di qualsiasi specie, secondo le norme tecniche esecutive rituali, dovrà presentare presso la Direzione del Genio Militare competente per territorio, apposita domanda per la bonifica delle aree di scavo
Tutti i reperti bellici di qualsiasi natura rinvenuti nelle aree sottoposte alle operazioni di bonifica, saranno da consegnare all'Amministrazione Militare.
A lavori ultimati la Ditta specializzata, esecutrice della bonifica, rilascerà, in bollo ed in doppio originale, apposita "Dichiarazione" a garanzia dell'avvenuta bonifica delle aree interessate dagli scavi, in cui saranno specificati i metodi di bonifica adottati.
Allegata alla Dichiarazione verranno indicati su planimetria le superfici bonificate e le relative profondità.
La suddetta Dichiarazione, firmata dal legale rappresentante della Ditta esecutrice e dal proprio Dirigente Tecnico, sarà presentata alla Direzione del Genio Militare competente.
Nei prezzi di elenco delle varie categorie di lavori, eventualmente interessate da tale bonifica, si intendono compensati gli oneri relativi ai rallentamenti e soste necessarie per la ricerca ed il recupero dei residuati bellici.
L'Impresa appaltatrice sarà integralmente responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi nel corso dei lavori appaltati, essendo tale onere totalmente a suo carico.
Art. 57 - Impianto di cantiere
Il cantiere deve essere impiantato, adeguato e integrato nel corso dei lavori secondo le esigenze esecutive dell’appalto, mantenuto efficiente e funzionale fino all’ultimazione dei lavori, ed infine rimosso nell’osservanza di tutte le norme di sicurezza, di igiene e di salute e del piano di sicurezza e coordinamento redatto dal coordinatore della sicurezza e successive variazioni e integrazioni in corso d’opera, se presente.
Il cantiere o parti di esso può essere impiantato in più siti e riattivato in tempi diversi a seconda dell’ubicazione dei lavori da realizzare e delle fasi operative e eventuali sospensioni dei lavori.
Gli accessi, le piste e le rampe dovranno essere idonee e mantenute efficienti per la durata dei lavoro al fine di consentire ai mezzi d’opera di transitare in sicurezza.
Ove previsto l’impresa dovrà adeguare le carreggiate delle piste esistenti con riporto di materiale idoneo al consolidamento e allargamento della carreggiata per consentire il transito dei mezzi.
Art. 58- Pulizia e taglio piante
Nell’ area oggetto di interventi è previsto il taglio della vegetazione arbustiva, di essenze arboree e di alberature di alto fusto interferenti con le lavorazioni, con le opere di progetto oppure ribaltate nonché la rimozione/disgaggio dei blocchi di terreno/roccia che attualmente risultano a sbalzo o in precarie condizioni di equilibrio.
Il decespugliamento ed il taglio di essenze arboree deve essere eseguito a mano o con l’ausilio di mezzi meccanici di qualsiasi tipo.
Il taglio delle alberature di alto fusto deve essere effettuato con l’ausilio di attrezzatura adeguata al sollevamento dell’operatore, al taglio , al sostegno e movimentazione degli elementi.
E’ a carico dell’impresa il nolo e trasporto dei mezzi d’opera e delle attrezzature occorrenti a piè d’opera nelle zone di intervento per l’esecuzione dei lavori in appalto, la rimozione delle ceppaie e delle radici, il taglio in pezzatura ridotta (• 1m) dei fusti e rami, l’eventuale cippatura delle parti più fini, e comunque il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata di tutto il materiale tagliato, se non richiesto dalla proprietà.
Scavi in genere
Art. 59 - Scavi
Per l'esecuzione degli scavi l'Appaltatore sarà libero di adoperare tutti quei sistemi, materiali, mezzi d'opera ed impianti che riterrà di sua convenienza, purché dalla Direzione dei Lavori siano riconosciuti rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per il regolare andamento e la buona riuscita dei lavori.
Le lavorazioni dovranno svolgersi nel rispetto della normativa vigente riguardante la sicurezza, ed in ottemperanza a quanto prescritto e riportato nel PSC, se presente.
All'atto della consegna del lavoro si procederà, in contraddittorio con l'Impresa, al controllo ed alla determinazione delle sezioni trasversali ed ad ogni altro rilievo altimetrico e planimetrico necessario a determinare l'entità degli scavi da eseguire. Le quote riportate nelle tavole dei disegni di progetto sono riferite a capisaldi e saranno consegnati all'Impresa affinché proceda alla picchettazione ed al tracciamento delle opere nonché alla sagomatura delle superfici da scavare con l'impianto di picchetti e xxxxxx a distanza ravvicinata.
Gli scavi andranno eseguiti con mezzi meccanici adeguati sia per potenza che per numero, a regola d'arte, qualora i mezzi meccanici impiegati non risultino idonei alla profilatura delle scarpate e dei cigli a regola d'arte, l'Impresa è tenuta a far seguire la macchina da operaio che perfezioni il lavoro dei mezzi meccanici.
In generale nella esecuzione degli scavi qualora, per la qualità del terreno per il tipo di lavori che si eseguono o per qualsiasi altro motivo, fosse necessario puntellare, sbadacchiare le pareti dei cavi, anche mediante l’utilizzo di sistemi meccanici a contrasto di spinta, l'Appaltatore dovrà provvedervi di propria iniziativa, adottando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti, franamenti e per assicurare contro ogni pericolo l’incolumità di operai e la salvaguardia dei mezzi operativi.
L'Appaltatore potrà costruire i puntellamenti e le sbadacchiature nel modo che riterrà migliore, con le verifiche di cui al punto
D.8 del D.M. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni." e, secondo le necessità, praticarle con i sistemi e le tipologie conformi alle normative e alle tecniche costruttive conosciute.
Resta in ogni caso unico responsabile, sia in via diretta che, eventualmente, in via di rivalsa, di eventuali danni alle persone e alle cose e di tutte le conseguenze di ogni genere che derivano dalla mancanza, dalla insufficienza e dalla scarsa solidità di dette opere provvisionali, dagli attrezzi adoperati, dalla poca diligenza nel sorvegliare gli operai nonché dalla inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza, e di lavori pubblici.
Col procedere dei lavori l'Appaltatore può recuperare i legnami costituenti le armature; quelli però che, a giudizio della Direzione dei Lavori, non possono essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, devono essere abbandonati negli scavi, ne all'Appaltatore spetterà per questo alcuno speciale compenso.
Qualora il quantitativo di materiale di risulta venga depositato al ciglio dello scavo dovrà essere allontanato a debita distanza
dallo stesso nel rispetto delle norme di sicurezza.
I lavori di scavo saranno condotti in modo che le acque scorrenti alla superficie del terreno non si versino negli scavi e le acque che eventualmente scaturissero dal fondo e dalle pareti dei cavi siano al più presto eliminate.
A tal fine sanno a carico dell’appaltatore gli oneri per la posa di teli di copertura del terreno gravante sullo scavo aperto e dei relativi oneri per garantire la funzionalità dell’opera di copertura stessa (ancoraggi, fossetti, tubazioni per la deviazione delle acque, ecc..
Gli scavi saranno mantenuti asciutti sia durante la loro esecuzione, sia durante la costruzione delle murature, dei getti e delle opere di fondazione. In questo caso l'Appaltatore ha l'obbligo di fornire, nel tempo e nei modi che saranno stabiliti, le macchine, gli attrezzi e gli operai occorrenti al prosciugamento.
Nel caso di scavi in prossimità manufatti o di fabbricati, le armature saranno integrate, se necessario, con puntellature dei corpi d’opera; si precisa che spetta all'Appaltatore l'accertamento dello stato di stabilità o meno di ogni fabbricato in relazione ai lavori da eseguire ed il proporre, pure tempestivamente, all'Appaltante le provvidenze di carattere eccezionale eventualmente opportune.
Sempre in relazione agli scavi, si precisa che spetta all'Appaltatore assicurare la continuità del transito, quella del deflusso delle acque e la salvaguardia di tutte le opere, canalizzazioni, cavi, condotte, ecc., esistenti nel sottosuolo che viene scavato; a tal fine l'Appaltatore deve prendere opportuni accordi con le Amministrazioni e gli Enti gestori interessati e d'accordo con le stesse, eseguire puntellazioni, aggiustamenti, ecc atte alla salvaguardia delle strutture esistenti.
Dove i fabbricati od altre opere avessero risentito danni a causa dei lavori in corso, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori di ripristino con tutta sollecitudine ed a sue spese.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.
Quando gli scavi superassero i limiti assegnati dai disegni allegati al contratto nonché quelli forniti in corso d'opera ed in genere le quote assegnate dalla Direzione dei Lavori, potranno essere accettati a insindacabile giudizio della medesima, ma non contabilizzati; in caso contrario l'Impresa è tenuta a ripristinare a sue spese la sagoma, mediante riporti in conformità alle disposizioni della Direzione dei Lavori.
Le quote che si trovano indicate nei disegni di consegna sono di semplice avviso, a meno di conferma da parte della Direzione dei Lavori.
Sull'Impresa graverà pure ogni onere per danni a frutti pendenti ed alle proprietà private limitrofe che essa causerà per l'impianto del cantiere e l'esecuzione dei lavori, la costruzione di rampe e strade di servizio e di accesso per lo scavo, il trasporto e lo scarico del materiale, per eventuali aggottamenti o deviazione provvisoria delle acque da realizzare in qualsiasi modo, l'abbattimento di piante, l'estirpazione di ceppaie, il decespugliamento, l'asportazione di recinzioni ed ogni altro onere necessario per l'esecuzione del lavoro, per modalità operative scelte dall’Impresa in alternativa a quanto previsto in progetto se, comunque autorizzate dalla D.L.
Durante lo svolgimento dei lavori dovranno essere arrecati i minori danni possibili alle proprietà confinanti con la zona interessata dai lavori gli eventuali danni a culture per occupazioni non necessarie graveranno sull'Impresa.
Sono inoltre ritenuti compresi anche i seguenti lavori complementari, quali oneri ritenuti compensati col prezzo dello scavo di cui alle successive tipologie:
- l'ispezione preliminare dei terreni da scavare con idonea strumentazione per rilevare preventivamente eventuali trovanti metallici da rimuovere. Nel caso di rinvenimento di residuati bellici si sospendono i lavori e si procede secondo quanto previsto all'articolo relativo alla bonifica da ordigni bellici;
- il carico, il trasporto a rifiuto o la sistemazione nell’area di cantiere dei materiali di risulta in eccedenza o non ritenuti idonei per la costruzione dei rilevati;
- il carico sugli automezzi ed il trasporto a piè d'opera dei materiali di risulta ritenuti idonei dalla D.L. per la costruzione dei rilevati e i rinterri delle opere;
- il carico ed il trasporto a rifiuto di eventuali trovanti o di muratura;
- la formazione e mantenimento di rampe o piste di servizio e loro eliminazione a lavori ultimati.
Nessun speciale compenso o indennità potrà richiedere l’ Appaltatore in conseguenza delle maggiori spese o difficoltà che potrà incontrare.
Scavo di sbancamento
Per scavo di sbancamento si intende quello eseguito per splateamento, per apertura di trincee ed in genere ogni scavo di vasta superficie, per cui sia possibile - con la formazione di rampe provvisorie o con l'impiego di altri mezzi idonei - allontanare le materie di scavo evitandone il sollevamento.
Scavi a sezione obbligata
Per scavi a sezione obbligata si intendono quelli incassati a sezione ristretta, necessari per dar luogo a rilevati per briglie in terra (compresi nel prezzo del rilevato) o a muri, gabbionate, oppure per fogne, condutture, fossi e cunette.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi per opere d’arte, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto, essi dovranno inoltre essere spinti fino alla profondità che verrà ordinata dalla Direzione dei Lavori all'atto della loro esecuzione.
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano ai rilevati o alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.
I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma, per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contro pendenze.
Realizzata la fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in più all'intorno della medesima, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le stesse materie scavate, fino al piano terreno naturale primitivo.
Gli scavi per fondazione o per drenaggi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature a regola d'arte, in modo da salvaguardare contro ogni pericolo gli operai ed impedire ogni smottamento di materia durante l'esecuzione tanto degli scavi che delle murature o drenaggi e comunque dovranno essere adottate le indicazioni e prescrizioni previste dal PSC, se presente.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.
Il materiale scavato deve essere accantonato nell’area di cantiere e, quello ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori, dovrà essere utilizzato per la realizzazione del rilevato stradale; quello eccedente o non ritenuto idoneo sarà sistemato in zona adiacente al cantiere.
Prescavo
Sarà eseguito a sezione ampia anche con mezzi operativi atti al sollevamento del materiale nei tratti di tracciato del drenaggio in trincea in cui le quote del substrato sono a quote superiori a quanto stabilito, in Elenco Prezzi, per lo scavo a sezione obbligata per drenaggi e sarà computato a partire a profondità maggiori di ml 5.00.
La larghezza del prescavo dovrà consentire l’operatività del mezzo per i successivi lavori di scavo e formazione del drenaggio. La pendenza delle pareti dovrà essere adeguata al tipo di terreno scavato ed alle caratteristiche geomeccaniche determinate anche dalle condizioni ambientali del momento, il materiale scavato dovrà essere traslato con idoneo mezzo operativo a distanza di sicurezza dal ciglio
Scavo per drenaggi
Qualora le quote del sub strato superino la profondità riportata nel relativo prezzo di elenco sarà eseguito a partire dal piano di prescavo, verrà eseguito a sezione obbligata adottando ogni cautela per evitare franamenti delle sponde. La pendenza delle pareti dovrà essere adeguata al tipo di terreno scavato ed alle caratteristiche geomeccaniche determinate anche dalle condizioni ambientali del momento, presenza di acqua di filtrazione, ecc..
Gli scavi dovranno essere spinti in profondità fino alla superficie del sub strato compatto o comunque del piano indicato dalla
D.L. all’atto esecutivo, salvo diversa indicazione lo scavo dovrà proseguire seguendo il substrato e mantenendo una pendenza idonea allo scarico dell’acqua drenata.
Modalità operative diverse da quanto previsto in progetto, da attuarsi nel caso di andamenti anomali della base dello scavo, dovranno essere concordati e verificati sul posto con la D.L.
Gli scavi dovranno sempre essere protetti da sbadacchiature, puntellature e quant'altro occorra per evitare franamenti di sponda, sia per il buon esito delle successive operazioni di riempimento che per la salvaguardia degli operai.
Le profondità, che si trovano indicate nei disegni di consegna, sono perciò di semplice avviso e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere.
E' vietato all'Appaltatore, sotto pena rimuovere quanto posto in opera, porre mano ai riempimenti o chiusure degli scavi prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni o le lavorazioni eseguite.
Ad intervalli stabiliti, qualora le dimensioni dello scavo del drenaggio fosse inferiore alle dimensioni dei pozzi d’ispezione, verranno eseguiti allargamenti per il posizionamento dei manufatti.
Art. 60 - Rilevati
a) Rilevati in genere
Prima di iniziare il trasporto delle terre, dovrà essere ultimata la preparazione della sede, mediante taglio delle erbe, estirpamento di ceppi legnosi ed asportazione del materiale eterogeneo, espurgo delle radici, scotico, solcatura in piano e gradinatura in sponda a intervallo non superiore a cm. 150 (centimetri centocinquanta) misurati in orizzontale.
Tale lavoro dovrà riportare la piena approvazione della Direzione dei Lavori.
Le terre per la costruzione dei rilevati dovranno essere scevre di materie eterogenee, ben sminuzzate e non indurite dal gelo.
I rilevati saranno costruiti a cordoli di altezza non superiore a m. 0,40 e adeguatamente costipati secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori.
Gli scarichi di terra dovranno essere spostati o addirittura sospesi nel caso in cui si verifichino movimenti franosi.
La Direzione dei Lavori, quando lo ritenga opportuno, potrà ordinare la pilonatura dei cordoli in costruzione mediante mezzi idonei, onde ottenere il perfetto costipamento, senza che l'Impresa, a tale titolo, abbia diritto a compenso alcuno.
Spetta all'Impresa di proporzionare il volume di scavo a quello di riporto in modo da avere, a collaudo, la sagoma prescritta. Nessun compenso verrà corrisposto all'Impresa per eventuale esuberanza di sagoma. In caso contrario, l'Amministrazione potrà accettare le sezioni deficienti, nel qual caso verrà detratto il doppio prezzo del volume mancante, o non accettarle, ed allora tali sezioni dovranno essere completate nel modo prescritto. Non è ammesso il compenso fra l'esuberanza e le deficienze.
Ultimati i rinterri, saranno regolarizzate le sommità e le scarpate, ritagliando queste ultime in modo che presentino la dovuta inclinazione e sagomandole fino a renderle perfettamente piane e con i cigli ben allineati.
Finiti i riporti ed a costipamento avvenuto, le superfici dei nuovi rilevati dovranno essere accuratamente spondinate e ben sagomate, onde consentire il successivo trattamento di sistemazione a verde.
Le eventuali rampe, occorrenti per il trasporto delle terre, saranno costruite esternamente agli argini, senza intaccare in alcun modo gli argini medesimi. Tali rampe, a lavoro ultimato, dovranno essere sistemate a regola d'arte oppure rimosse completamente, qualora la Direzione dei Lavori lo giudichi necessario, a spese dell'Impresa.
Prima di iniziare il prelevamento della terra verrà eseguito l'espurgo delle cave mediante taglio di alberi, estirpazione di ceppi, arbusti, sterpaglie e simili.
Le risultanze dell'espurgo saranno trasportate a rifiuto secondo quanto prescriverà la Direzione dei Lavori; il compenso per tali lavori è compreso nel prezzo unitario dei movimenti di terra.
Il ciglio delle cave avrà l'andamento stabilito dalla Direzione dei Lavori.
Circa l'impiego dei mezzi meccanici per il prelevamento ed il trasporto delle terre in costruzione, si prescrive quanto segue:
1) nel caso in cui vengano usati escavatori ed autocarri ribaltabili, viene prescritto l'impiego di una ruspa per ogni escavazione. Lo scarico degli automezzi ribaltabili dovrà effettuarsi per cumuli isolati e la ruspa dovrà procedere alla costruzione dei cordoli, che saranno ulteriormente costipati con rulli a piede di pecora o con idonee macchine alternative, se richiesto dalla Direzione dei Lavori.
2) nel caso in cui sia autorizzato l'impiego di altri mezzi per il prelevamento e trasporto delle terre e per la costruzione dei rilevati, la Direzione dei Lavori si riserva di stabilire le norme e le modalità che assicurino la costruzione a regola d'arte dei rilevati stessi.
3) laddove la terra si presenti troppo asciutta, dovrà praticarsi l'innaffiamento della stessa, in modo da ottenere un perfetto costipamento dei nuovi rilevati e ciò ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori che all'uopo potrà far eseguire le prove di densità che riterrà più idonee.
4) qualora, in dipendenza dei lavori appaltati, sia necessario provvedere allo spostamento o riproduzione, anche parziale, di strade, l'Impresa dovrà mantenere aperto il traffico. Sono pertanto a suo carico tutti gli oneri prescritti dalle vigenti disposizioni, affinché non abbiano a verificarsi danni alle persone e alle cose, ritenendosi l'Amministrazione sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.
5) il mantenimento delle piste e strade utilizzate per il trasporto delle terre è a carico dell'Impresa che, a lavori ultimati, dovrà provvedere a sua cura e spese al ripristino delle vie di transito utilizzate.
b) Strati di transizione (Rilevato - Terreno).
In relazione alle locali caratteristiche idrogeologiche, alla natura dei materiali costituenti il rilevato e in generale allo scopo di migliorare le caratteristiche del piano di imposta del rilevato la Direzione Lavori potrà richiedere:
- la stesa di uno strato granulare con funzione anticapillare;
- la stesa di teli di tessuto non tessuto, anche con funzione anticontaminante.
Lo strato anticapillare dovrà avere uno spessore compreso tra le 0,20 e 0,50 metri, sarà composto di materiali aventi granulometria assortita da mm. 2 a mm. 50, con passante al vaglio UNI mm. 0,075 non superiore al 3%.
Il materiale dovrà risultare del tutto esente da componenti instabili (gelivi, solubili, ecc.) e da resti vegetali; è ammesso l’impiego di materiali frantumati.
Il tessuto non tessuto sarà impiegato quando previsto in progetto o prescritto dalla Direzione Lavori. Durante la stesa l’Impresa dovrà curare in particolare la giunzione dei teli sul terreno mediante sovrapposizione per almeno cm. 30 in senso longitudinale e trasversale. I teli non dovranno essere in alcun modo esposti al diretto passaggio dei mezzi di cantiere prima della loro totale copertura.
Il tessuto non tessuto dovrà essere a filo continuo, coesionato mediante legamento per agugliatura o per legamento doppio. Inoltre dovrà risultare resistente all’invecchiamento, imputrescibile, stabile ai solventi e alle reazioni chimiche che si
producono nel terreno, stabile alla luce e all’azione dei microrganismi, inattaccabile dai roditori.
Il telo avrà di norma peso compreso tra 300 e 400 gr/mq. e dovrà presentare le caratteristiche come indicate all’art “Qualità e provenienza dei materiali”.
c) Formazione dei piani di posa dei rilevati stradali
Tali piani avranno l’estensione dell’intera area di appoggio e potranno essere continui od opportunamente graduati secondo i profili e le indicazioni che saranno date dalla Direzione dei Lavori in relazione alle pendenze dei siti d’impianto.
I piani suddetti saranno stabiliti di norma alla quota di cm. 20 al di sotto del piano di campagna e saranno ottenuti praticando i necessari scavi di sbancamento tenuto conto della natura e consistenza delle formazioni costituenti i siti d’impianto preventivamente accertate, anche con l’ausilio di prove di portanza.
Quando alla suddetta quota si rinvengono terreni appartenenti ai Gruppi A1, A2, A3 (classifica C.N.R. - U.N.I. 10006) la preparazione dei piani di posa consisterà nella compattazione di uno strato sottostante il piano di posa stesso per uno spessore non inferiore a cm. 30, in modo da raggiungere una densità secca pari almeno al 95% della densità massima AASHO modificata determinata in laboratorio, modificando il grado di umidità fino all’attimo prima di eseguire il compattamento.
Quando invece i terreni rinvenuti alla quota di cm. 20 al di sotto del piano campagna appartengono ai gruppi A 4, A 5, A 6, A7, (classifica C.N.R. - U.N.I. 10006) la Direzione dei Lavori potrà ordinare, a suo insindacabile giudizio, l’approfondimento degli scavi per sostituire i materiali in loco con materiale per la formazione dei rilevati appartenenti ai gruppi A 1, A 2-4, A 2-5, A 3. Tale materiale dovrà essere compatto, al grado di umidità ottima, fino a raggiungere una densità secca non inferiore al 90% della densità massima AASHO modificata T/180-57.
La terra vegetale risultante dagli scavi potrà essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate se ordinato dalla Direzione dei Lavori.
E’ categoricamente vietata la messa in opera di tale terra per la costruzione dei rilevati.
Circa i mezzi costipanti e l’uso di essi si fa riferimento a quanto specificato nei riguardi del costipamento dei rilevati La Direzione Lavori si riserva di richiedere, per la costipazione del piano di posa, l’uso di idonei mezzi, anche a piede di montone o gommati di qualunque tara senza che l’Impresa possa vantare particolari compensi.
Nei terreni in sito particolarmente sensibili all’azione delle acque occorrerà tenere conto dell’altezza di falda delle acque sotterranee e predisporre, per i livelli di falda molto superficiali, opportuni drenaggi: questa lavorazione verrà compensata con i relativi prezzi di elenco.
Si precisa che quanto sopra vale per la preparazione dei piani di posa dei rilevati su terreni naturali. In caso di appoggio di nuovi e vecchi rilevati, per l’ampliamento degli stessi, la preparazione del piano di posa in corrispondenza delle scarpate esistenti sarà fatta procedendo alla gradonatura di esse mediante la formazione di gradoni di altezza non inferiore a cm. 50, previa rimozione della cotica erbosa che potrà essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate in quanto ordinato dalla Direzione dei Lavori, portando il sovrappiù a discarica a cura e spese dell’Impresa.
Anche il materiale di risulta dallo scavo dei gradoni al di sotto della cotica sarà accantonato se idoneo, e portato a rifiuto se inutilizzabile. Si farà luogo quindi al riempimento dei gradoni con il predetto materiale scavato ed accantonato, se idoneo; o con altro idoneo delle stesse caratteristiche richieste per i materiali dei rilevati e con le stesse modalità per la posa in opera, compresa la compattazione.
Comunque la Direzione dei Lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei piani di posa dei rilevamenti mediante la misurazione del modulo di compressione Me, determinato con piastra da cm.30 di diametro (Norme Svizzere VSS-SNV 670317). Il valore di Me, misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di scarico e nell’intervallo compreso fra 0,05 e 0,15 N/mmq., non dovrà essere inferiore a 15 N/mmq.
Laddove una maggiorazione di scavo sarà da imputarsi ad errori topografici, alla necessità di asportare quei materiali rimaneggiati o rammolliti per negligenza o a bonifici non preventivamente autorizzati dalla D.L., l’impresa non sarà compensata né per il maggior scavo, né per la maggiore quantità di materiale che ne consegue.
d) Formazione dei rilevati.
I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme e dimensioni indicate nei disegni di progetto, ma non dovranno superare la quota del piano di appoggio della fondazione stradale.
Nella formazione dei rilevati saranno innanzitutto impiegate le materie provenienti da scavi di sbancamento, di fondazione od in galleria appartenenti ad uno dei seguenti gruppi A1, A2, A 3, della classifica X.X.X. - X.X.X. 00000, con l’avvertenza che l’ultimo strato del rilevato sottostante la fondazione stradale, per uno spessore non inferiore a cm. 30 costipato dovrà essere costituito da terre dei gruppi A1, A 2-4, A 2-5, A 3, se reperibili negli scavi; altrimenti deciderà la Direzione dei Lavori se ordinare l’esecuzione di tale ultimo strato con materiale dei predetti gruppi A 1, A 2-4, A2-5, A 3, da prelevarsi in cava di prestito. Per quanto riguarda le materie del gruppo A4, provenienti dagli scavi, la Direzione Lavori prima dell’impiego potrà ordinare l’eventuale correzione.
Per i materiali di scavo provenienti da tagli di roccia dovrà provvedersi, mediante riduzione, a far sì che la pezzatura massima del materiale che verrà portato a rilevato, non sia superiore a cm.30. Resta comunque inteso che la percentuale di pezzatura grossolana compresa tra i cm.7,1 e cm.30 non dovrà superare il 30% del materiale costituente il rilevato e che tale percentuale dovrà essere di pezzatura non uniforme. Tali materiali non potranno essere impiegati per la formazione dello strato superiore del rilevato per uno spessore di cm. 30 al di sotto del piano di posa della fondazione stradale.
Per quanto riguarda il materiale proveniente da scavi di sbancamento e di fondazione appartenenti al gruppo X0-0, X0-0, X0, X0, X0, X0, si esaminerà di volta in volta l’eventualità di portata a rifiuto ovvero di utilizzo previa idonea correzione.
I rilevati con materiali corretti potranno essere eseguiti dietro ordine della Direzione dei Lavori solo quando vi sia la possibilità di effettuare un tratto completo di rilevato ben definito delimitato tra due sezioni trasversali del corpo stradale.
Le materie di scavo, provenienti da tagli stradali o da qualsiasi altro lavoro che risultassero esuberanti o non idonee per la formazione dei rilievi o riempimento dei cavi, dovranno essere trasportate a rifiuto fuori della sede stradale, a debita distanza dai cigli, e sistemate convenientemente, restando a carico dell’Impresa ogni cura e spesa, ivi compresa ogni indennità per occupazione delle aree di deposito, ed il rilascio delle autorizzazioni necessarie da parte degli Enti preposti alla tutela del territorio.
Fintanto che non siano state esaurite per la formazione dei rilevati tutte le disponibilità dei materiali idonei provenienti dagli scavi di sbancamento, di fondazione o in galleria, le eventuali cave di prestito che l’Impresa volesse aprire, ad esempio per economia di trasporti, saranno a suo totale carico. L’Impresa non potrà quindi pretendere sovrapprezzi, né prezzi diversi da quelli stabiliti in elenco per la formazione di rilevati con utilizzazione di materie provenienti dagli scavi di trincea, opera d’arte ed xxxxxxx xxxxxxxx, qualora, pure essendoci disponibilità ed idoneità di queste materie scavate, essa ritenesse di sua convenienza, per evitare rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricorrere in tutto od in parte, a cave di prestito.
Qualora, una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto sopra detto, occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, l’Impresa potrà ricorrere al prelevamento di materie da cave di prestito, sempre che abbia preventivamente richiesto ed ottenuto l’autorizzazione da parte della Direzione dei Lavori.
I materiali dei rilevati provenienti da cave di prestito dovranno essere del tipo A 1, A 3, A 2-4, A 2-5.
A suo esclusivo giudizio la Direzione Lavori potrà consentire l’impiego di altri materiali, anche se non classificabili (come vulcanici, artificiali, rostici da miniera e simili).
E’ fatto d’obbligo all’Impresa di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i materiali costituenti i rilevati, alla Direzione dei Lavori che si riserva la facoltà di fare analizzare tali materiali presso i Laboratori Ufficiali ma sempre a spese dell’Impresa.
Solo dopo che ci sarà l’assenso della Direzione dei Lavori per l’utilizzo della cava, l’Impresa è autorizzata a sfruttare la cava per il prelievo dei materiali da portare in rilevato.
L’accettazione della cava da parte della Direzione dei Lavori non esime l’Impresa dall’assoggettarsi in ogni periodo di tempo all’esame delle materie che dovranno corrispondere sempre a quelle di prescrizione e pertanto ove la cava in prosieguo non si dimostrasse capace di produrre materiale idoneo per una determinata lavorazione, essa non potrà più essere coltivata.
Per quanto riguarda le cave di prestito l’Impresa, dopo aver tenuto la successiva autorizzazione da parte degli Enti preposti alla tutela del territorio è tenuta a corrispondere le relative indennità ai proprietari di tali cave e a provvedere a proprie spese al sicuro e facile deflusso delle acque che si raccogliessero nelle cave stesse, evitando nocivi ristagni e danni alle proprietà circostanti e sistemando quanto è prescritto dall’art. 202 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n° 1265 e successive modifiche e dall’art. 189 T.U. delle Leggi sulla Bonifica dei terreni paludosi 30 Dicembre 1923 n° 3267, successivamente assorbito dal Testo delle Norme sulla Bonifica Integrale, approvata con X.X. 00 Febbraio 1933 n° 215 e successive modifiche. Il materiale costituente il corpo dei rilevati dovrà essere messo in opera a strati di uniforme spessore, non eccedente cm. 30.
Il rilevato per tutta la sua altezza dovrà presentare i requisiti di densità riferita alla densità massima secca AASHO modificata non inferiore al 90% negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore (ultimi 30 cm.).
Inoltre per tale ultimo strato, che costituirà il piano di posa della fondazione stradale, dovrà ottenersi un modulo di deformazione Me definito dalle Norme Svizzere (VSS-SNV 670317) il cui valore, misurato in condizioni di umidità prossima a quella di costipamento, al primo ciclo di carico e nell’intervallo compreso fra 0,15 e 0,25 N/mmq, non dovrà essere inferiore a 40 N/mmq. A questo scopo la D.L. potrà ordinare prove di portanza presso laboratori mobili autorizzati nell’intento di verificare il raggiungimento dei valori sopracitati, prima della posa in opera della fondazione stradale.
Ogni strato sarà costipato alla densità sopra specificata procedendo alla preventiva umidificazione del materiale se troppo secco, oppure alla preventiva essiccazione se troppo umido in modo da conseguire una umidità non diversa da quella ottima predeterminata in laboratorio ma sempre inferiore al limite di ritiro.
L’assuntore non potrà poi procedere alla stesa degli strati successivi senza la preventiva approvazione della Direzione dei Lavori.
Ogni strato dovrà presentare una superficie superiore conforme alla sagoma dell’opera finita così da evitare ristagni di acqua e danneggiamenti. Non si potrà sospendere la costruzione del rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione e senza che nell’ultimo strato sia stata raggiunta la densità prescritta.
Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta dell’assuntore ma dovranno comunque essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, un genere di energia costipante tale da assicurare il raggiungimento delle densità prescritte e previste per ogni singola categoria di lavoro.
Pur lasciando libera la scelta all’assuntore del mezzo di costipamento da usare, si prescrive per i terreni di rilevati riportabili ai gruppi A1, A2, A3, un costipamento a carico dinamico-sinusoidale, od un costipamento a carico abbinato statico-dinamico- sinusoidale, e per terreni di rilevati appartenenti ai gruppi A4, A5, A6, A7, un costipamento mediante rulli a punte e carrelli pigiatori gommati.
In particolare, in corrispondenza di opere murarie quali muri di sostegno, tombini, muri di ponticelli, fognature, ecc. che di norma saranno costituiti prima della formazione dei rilevati, i materiali del rilevato stesso in vicinanza delle predette opere dovranno essere del tipo A1, A2, A3, e costipati con energia dinamica.
La scelta del mezzo producente tale energia è lasciata all’assuntore. Esso dovrà essere comunque tale da conseguire la densità prescritta più sopra per tutte le varie parti del rilevato.
La D.L. si riserva la facoltà di ordinare a ridosso delle murature, dei manufatti, la stabilizzazione a cemento dei rilevati in sito impiegando cemento normale in ragione di Kg.50 per mc. di inerti.
Il materiale dei rilevati potrà essere messo in opera durante i periodi le cui condizioni metereologiche siano tali, a giudizio della Direzione dei Lavori, da non pregiudicare la buona riuscita del lavoro.
L’inclinazione da dare alle scarpate sarà quella di cui alla sezione di norma allegate al progetto.
Le scarpate, costruite man mano che si procede alla formazione dei rilevati saranno rivestite con materiale ricco di humus dello spessore minimo di cm. 30 proveniente o dalle operazioni di scoticamento del piano di posa dei rilevati stessi, o da cave di prestito, e il rivestimento dovrà essere eseguito a cordoli orizzontali da ancorarsi alle scarpate stesse onde evitare possibili superfici di scorrimento e da costiparsi con mezzi idonei in modo da assicurare una superficie regolare.
Inoltre le scarpate saranno perfettamente configurate e regolarizzate procedendo altresì alla perfetta profilatura dei cigli.
Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovuti a trascuratezza delle buone norme esecutive, l’appaltatore sarà obbligato ad eseguire a tutte sue spese i lavori di ricarico, rinnovando, ove occorre, anche la sovrastruttura stradale.
Qualora si dovessero costruire dei rilevati non stradali (argini di contenimento), i materiali provenienti da cave di prestito potranno essere, e solo in quanto ordinato dalla Direzione dei Lavori, dei tipi A6, A7, restando ferme le precedenti disposizioni sulla compattazione.
e) Laboratorio Terre.
L’assuntore è tenuto ad inviare campionatura dei terreni nella quantità richiesta dalla D.L. al Laboratorio che verrà indicato dalla Direzione stessa. Il prelievo, l’invio al Laboratorio della campionatura in duplice esemplare sigillato, e tutte le spese relative alle prove saranno a carico dell’assuntore.
Art 61 – Casserature
Per l'esecuzione di tali opere provvisionali, l'Impresa potrà adottare il sistema, i materiali ed i mezzi che riterrà più idonei salvo specifiche di , ferma restando l'esclusiva responsabilità dell'Impresa stessa per quanto riguarda la progettazione e la loro rispondenza a tutte le norme di legge vigenti per le condizioni di sicurezza.
Il sistema prescelto dovrà comunque essere adatto a consentire la realizzazione della struttura in conformità alle disposizioni contenute nel progetto esecutivo ed eseguite in modo che non abbiano a presentarsi dopo il disarmo sbavature o disuguaglianze sulle facce in vista del getto.
Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme contenute nel D.M. 14.01.2008 ed UNI EN 13670-1: 2001.
Sono altresì compresi e compensati la fornitura e messa in opera e secondo prescrizione della D.L. dei:
- profili di vario genere per la formazione di smussi lungo i perimetri delle opere d'arte per la formazione di gocciolatoi, o lungo linee prestabilite soggette a fessurazioni;
- la posa di guaina bugnata a perdere da asportare a disarmo avvenuto per rendere scabre le superfici da rivestire con altri materiali;
- il posizionamento di ferri di ancoraggio della muratura di rivestimento da ripiegare successivamente al disarmo;
- distanziatori necessari a garantire il prescritto spessore del copriferro ed interferro nei tipi e natura atti a non alterare la parte corticale ne a provocare tracce di ossidazione dei calcestruzzi;
- accorgimenti per interruzione dei getti e posa di giunti di dilatazione.
Art. 62 - Conglomerati Cementizi Semplici e Armati
Norme di riferimento
Norme Tecniche per Costruzioni DM 14/01/08 Linee Guida per il Calcestruzzo Preconfezionato Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale
Linee Guida sui Calcestruzzi Strutturali ad Alta Resistenza Linee Guida Europee per il calcestruzzo autocompattante
UNI EN 206-1 Calcestruzzo,Specificazione,prestazione,produzione e conformità
UNI 11104 Istruzioni complementari per l’applicazione della EN 206-1
UNI EN 197-1: 2006 Cemento - Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformità
per cementi comuni
UNI 9156 Cementi resistenti ai solfati
ISO 9001:2000 Sistema di gestione per la qualità. Requisiti
D.P.R. 246/93 Marcatura CE aggregati utilizzati per i calcestruzzi
UNI EN 12620 Aggregati per calcestruzzo
UNI 8520 Parte 1 e 2 Aggregati per calcestruzzo-Istruzioni complementari per l’applicazione
in Italia della norma UNI-EN 12620 – Requisiti
UNI EN 1008:2003 Acqua d’impasto per il calcestruzzo
UNI EN 934-2 Additivi per calcestruzzo
UNI EN 450 Ceneri volanti per calcestruzzo
UNI-EN 13263 parte 1 e 2 Fumi di silice per calcestruzzo
UNI EN 12350-2 Determinazione dell’ abbassamento al cono
UNI EN 12350-5 Determinazione dello spandimento alla tavola a scosse
UNI EN 12350-7 Misura del contenuto d’aria sul calcestruzzo fresco
UNI 7122 Calcestruzzo fresco. Determinazione della quantità di acqua d’impasto essudata
UNI EN 12390 Parte 1, 2, 3 e 4 Procedura per il confezionamento dei provini destinati alla valutazione
della resistenza meccanica a compressione
prEN 13791 Valutazione della resistenza meccanica a compressione del calcestruzzo(in situ) della struttura in opera
UNI EN 12504-1 Prove sul calcestruzzo nelle strutture. Carote: valutazione della resistenza a compressione
EN 10080 Ed. maggio 2005 Acciaio per cemento armato
UNI EN ISO 15630 -1/2 Acciai per cemento armato: Metodi di prova
EUROCODICE 2- UNI ENV 1992 Progettazione delle strutture in c.a.
UNI ENV 13670-1 Execution of concrete structures
UNI 8866 Disarmanti
UNI EN 13670 -1 Escuzione di strutture di calcestruzzo
Salvo situazioni eccezionali e previa autorizzazione della Direzione Lavori, deve essere utilizzato solo calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita secondo le specifiche (in particolare: resistenza, consistenza, dimensione massima dell’inerte) riportate negli elaborati grafici esecutivi e nelle voci di elenco prezzi e deve essere ordinato dall’Appaltatore nelle quantità necessarie ai lavori programmati.
La Direzione Lavori deve essere avvisata con congruo anticipo dei giorni in cui saranno eseguiti i getti.
Al momento della messa in opera del conglomerato è obbligatoria la presenza di almeno un membro dell’ufficio della direzione dei lavori incaricato a norma di legge e di un responsabile tecnico dell’Impresa appaltatrice. Nel caso di opere particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti ministeriali la confezione dei provini verrà effettuata anche alla presenza dell’Ingegnere incaricato della sorveglianza in cantiere.
Lo scarico del conglomerato dall'autobetoniera deve terminare entro un tempo massimo di 90 minuti e, comunque, prima dell'inizio della reazione di presa.
E’ vietata l’aggiunta di acqua e/o qualsiasi tipo di additivo.
Prima di procedere alla messa in opera del calcestruzzo, sarà necessario adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi sottrazione di acqua dall’impasto. In particolare, in caso di casseforme in legno, andrà eseguita un’accurata bagnatura delle superfici.
È proibito eseguire il getto del conglomerato quando la temperatura esterna scende al disotto dei +5° C se non si prendono particolari sistemi di protezione del manufatto concordati e autorizzati dalla D.L. anche qualora la temperatura ambientale superi i 33° C.
Lo scarico del calcestruzzo dal mezzo di trasporto nelle casseforme si effettua applicando tutti gli accorgimenti atti ad evitare la segregazione.
L'altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, indipendentemente dal sistema di movimentazione e getto, non deve eccedere i 50 centimetri; si utilizzerà un tubo di getto che si accosti al punto di posa o, meglio ancora, che si inserisca nello strato fresco già posato e consenta al calcestruzzo di rifluire all’interno di quello già steso.
Per la compattazione del getto verranno adoperati vibratori a parete o ad immersione. Nel caso si adoperi il sistema di vibrazione ad immersione, l’ago vibrante deve essere introdotto verticalmente e spostato, da punto a punto nel calcestruzzo,
ogni 50 cm circa; la durata della vibrazione verrà protratta nel tempo in funzione della classe di consistenza del calcestruzzo
Classe di consistenza | Tempo minimo di immersione dell’ago nel calcestruzzo (s) |
S1 | 25 - 30 |
S2 | 20 - 25 |
S3 | 15 - 20 |
S4 | 10 - 15 |
S5 | 5 - 10 |
F6 | 0 - 5 |
SCC | Non necessita compattazione (salvo indicazioni specifiche della D.L.) |
Nel caso siano previste riprese di getto sarà obbligo dell’appaltatore procedere ad una preliminare rimozione, mediante scarifica con martello, dello strato corticale di calcestruzzo già parzialmente indurito. Tale superficie, che dovrà possedere elevata rugosità (asperità di circa 5 mm) verrà opportunamente pulita e bagnata per circa due ore prima del getto del nuovo strato di calcestruzzo.
Qualora alla struttura sia richiesta la tenuta idraulica, lungo la superficie scarificata verranno disposti dei giunti “water-stop” in materiale bentonitico idroespansivo. I profili “water-stop” saranno opportunamente fissati e disposti in maniera tale da non interagire con le armature.
I distanziatori utilizzati per garantire i copriferri ed eventualmente le reciproche distanze tra le barre di armatura, dovranno essere in plastica o a base di malta cementizia di forma e geometria tali da minimizzare la superficie di contatto con il cassero.
Tolleranze esecutive
Nelle opere finite gli scostamenti ammissibili (tolleranze) rispetto alle dimensioni e/o quote dei progetti sono riportate di seguito per i vari elementi strutturali:
a) Fondazioni: plinti, platee, solettoni ecc:
- posizionamento rispetto alle coordinate di progetto: S = ± 3.0cm
- dimensioni in pianta : S = - 3.0 cm o + 5.0 cm
- dimensioni in altezza (superiore) S = - 0.5 cm o + 3.0 cm
- quota altimetrica estradosso S = - 0.5 cm o + 2.0 cm
b) Strutture in elevazione: pile, spalle, muri ecc.:
- posizionamento rispetto alle coordinate
agli allineamenti di progetto: S = ± 2.0 cm
dimensione in pianta (anche per pila piena): S = - 0.5 cm o + 2.0 cm
- spessore muri, pareti, pile cave o spalle: S = - 0.5 cm o + 2.0 cm
quota altimetrica sommità: S = ± 1.5 cm
- verticalità per H • 600 cm S = ± 2.0 cm
- verticalità per H > 600 cm S = ± H/12
c) Solette e solettoni per impalcati, solai in genere:
- spessore: S = -0.5 cm o + 1.0 cm
- quota altimetrica estradosso: S = ± 1.0 cm
d) Vani, cassette, inserterie:
- posizionamento e dimensione vani e cassette: S = ± 1.5 cm
- posizionamenti inserti (piastre boccole): S = ± 1.0 cm
In ogni caso gli scostamenti dimensionali negativi non devono ridurre i copriferri minimi prescritti dal progetto.
Disarmo
Deve essere rispettata la normativa vigente, in particolare relativamente al tempo minimo necessario prima del disarmo deve essere rispettato quanto indicato nella tabella di cui sotto:
Armature
Le armature di acciaio, della qualità e consistenza indicate negli esecutivi, saranno poste in opera nelle casserature e negli scavi, avendo cura di legare efficacemente i ferri fra loro e usando idonei distanziatori onde realizzare gli spessori di copriferro dovuti.
Controlli in corso d’opera.
La direzione dei lavori ha l’obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d’opera per verificare la conformità tra le caratteristiche del conglomerato messo in opera e quello stabilito dal progetto e garantito in sede di valutazione preliminare.
Il controllo di accettazione va eseguito mediante prelievi di miscela omogenea definiti in nuemro minimo negli elaborati grafici:
- 1 controllo di accettazione (3prelievi = 6 cubetti) per ciascun giorno di getto
Il prelievo del conglomerato per i controlli di accettazione si deve eseguire a “bocca di betoniera” (non prima di aver scaricato almeno 0.3 mc di conglomerato), conducendo tutte le operazioni in conformità con le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni (§ 11.1.4 PRELIEVO DEI CAMPIONI) e nella norma XXX-XX 000-0.
Il prelievo di calcestruzzo dovrà essere eseguito alla presenza della direzione dei lavori o di un suo incaricato.
In particolare i campioni di calcestruzzo devono essere preparati con casseforme rispondenti alla norma UNI EN 12390-1, confezionati secondo le indicazioni riportate nella norma UNI EN 12390-2 e provati presso un laboratorio Ufficiale secondo la UNI EN 12390-3.
Non possono utilizzarsi casseformi di polistirolo. Le casseforme devono essere realizzate con materiali rigidi (PVC o ghisa sferoidale) a tenuta stagna e non assorbenti.
La geometria delle casseforme deve essere cubica di lato pari a 150 mm o cilindrica con diametro d pari a 150 mm ed altezza h 300 mm.
Il prelievo del calcestruzzo deve essere effettuato non prima di aver scaricato 0.3 mc di calcestruzzo e preferibilmente a metà dello scarico della betoniera. Il conglomerato sarà versato tramite canaletta all’interno di una carriola in quantità pari a circa 2 volte superiore a quello necessario al confezionamento dei provini. Il materiale versato verrà omogeneizzato con l’impiego di una sassola.
È obbligatorio inumidire tutti gli attrezzi necessari al campionamento (carriola, sessola) prima di utilizzarli, in modo tale da non modificare il contenuto di acqua del campione di materiale prelevato.
Prima del riempimento con il conglomerato, le casseforme andranno pulite e trattate con un liquido disarmante. Per la compattazione del calcestruzzo entro le casseforme è previsto l’uso di uno dei seguenti mezzi:
• pestello di compattazione metallico a sezione circolare e con le estremità arrotondate, con diametro di circa 16 mm e lunghezza di circa 600 mm;
• barra diritta metallica a sezione quadrata, con lato di circa 25 mm e lunghezza di circa 380 mm;
• vibratore interno con frequenza minima di 120 Hz e diametro non superiore ad ¼ della più piccola dimensione del provino;
• tavola vibrante con frequenza minima pari a 40 Hz;
Il riempimento della cassaforma deve avvenire per strati successivi di 75 mm, ciascuno dei quali accuratamente compattati senza produrre segregazioni o comparsa di acqua sulla superficie.
Nel caso di compattazione manuale, ciascuno strato verrà assestato fino alla massima costipazione, avendo cura di martellare anche le superficie esterne del cassero.
Nel caso si impieghi il vibratore interno, l’ago non dovrà toccare lungo le pareti verticali e sul fondo della casseratura.
La superficie orizzontale del provino verrà spianata con un movimento a sega, procedendo dal centro verso i bordi esterni.
Su tale superficie verrà applicata (annegandola nel calcestruzzo) un’etichetta di plastica/cartoncino rigido sulla quale verrà riportata l’identificazione del campione con inchiostro indelebile; l’etichetta sarà siglata dalla direzione dei lavori al momento del confezionamento dei provini.
L’esecuzione del prelievo deve essere accompagnata dalla stesura di un verbale di prelievo che riporti le seguenti indicazioni:
1. Identificazione del campione:
- tipo di calcestruzzo;
- numero di provini effettuati;
- codice del prelievo;
- metodo di compattazione adottato;
- numero del documento di trasporto;
- ubicazione del getto per il puntuale riferimento del calcestruzzo messo in opera (es. muro di sostegno, solaio di copertura…);
2. Identificazione del cantiere e dell’Impresa appaltatrice;
3. Data e ora di confezionamento dei provini;
4. La firma della D.L.
In caso di opere particolari, soggette a sorveglianza da parte di Enti ministeriali (es. Dighe), il verbale di prelievo dovrà riportare anche la firma dell’Ingegnere incaricato della sorveglianza in cantiere.
Al termine del prelievo, i provini verranno posizionati al di sopra di una superficie orizzontale piana in una posizione non soggetta ad urti e vibrazioni.
Il calcestruzzo campionato deve essere lasciato all’interno delle casseforme per almeno 16 h (in ogni caso non oltre i 3 giorni). In questo caso sarà opportuno coprire i provini con sistemi isolanti o materiali umidi (es. sacchi di juta, tessuto non tessuto…). Trascorso questo tempo i provini dovranno essere consegnati presso il Laboratorio incaricato di effettuare le prove di schiacciamento dove, una volta rimossi dalle casseforme, devono essere conservati in acqua alla temperatura costante di 20±2 °C oppure in ambiente termostatato posto alla temperatura di 20±2 °C ed umidità relativa superiore al 95%.
Nel caso in cui i provini vengano conservati immersi nell’acqua, il contenitore deve avere dei ripiani realizzati con griglie (è consentito l’impiego di reti elettrosaldate) per fare in modo che tutte le superfici siano a contatto con l’acqua.
L’Impresa appaltatrice sarà responsabile delle operazioni di corretta conservazione dei provini campionati e della loro custodia in cantiere prima dell’invio al Laboratorio incaricato di effettuare le prove di schiacciamento. Inoltre, l’Impresa appaltatrice sarà responsabile del trasporto e della consegna dei provini di calcestruzzo al Laboratorio Ufficiale unitamente ad una lettera ufficiale di richiesta prove firmata dalla Direzione Lavori.
Qualora per esigenze legate alla logistica di cantiere o ad una rapida messa in servizio di una struttura o di porzioni di essa si rende necessario prescrivere un valore della resistenza caratteristica a tempi inferiori ai canonici 28 giorni o a temperature diverse dai 20 °C i controlli di accettazione verranno effettuati con le stesse modalità sopra descritte fatta eccezione per le modalità di conservazione dei provini che verranno mantenuti in adiacenza alla struttura o all’elemento strutturale per il quale è stato richiesto un valore della resistenza caratteristica a tempi e temperature inferiori a quelle canoniche. Resta inteso che in queste situazioni rimane sempre l’obbligo di confezionare e stagionare anche i provini per 28 giorni a 20 °C e U.R. del 95% per valutare la rispondenza del valore caratteristico a quello prescritto in progetto.
I certificati emessi dal Laboratorio dovranno contenere tutte le informazioni richieste al punto 11.2.5.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/01/2008.
La parte di opera non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata. Il costruttore dovrà procedere a suo onere e secondo le indicazioni della Direzione Lavori e del collaudatore statico (nominato ai sensi della L1086/1971) ad una verifica del calcestruzzo messo in opera mediante l’impiego di altri mezzi di indagine (prove in situ, es. carotaggi).
Art. 63 - Pali e microplai
a) Pali trivellati con fanghi bentonitici
La perforazione dei pali dovrà essere eseguita con l'impiego di idonee attrezzature atte ad assolvere gli obblighi operativi di progetto, in particolare le benne mordenti dovranno avere dimensioni e caratteristiche tali da garantire lo scavo in terreni di natura marnosa. Sarà cura dell'impresa costruire, se necessari, i cordoli di guida utili al posizionamento dell’attrezzatura e demolirli a opera compiuta. I pali dovranno essere eseguiti alternativamente in modo da avere a regime due pali già in opera ai lati, e mediante l'uso di tubi forma sia possibile completare la paratia con uno centrale e così di seguito fino al completamento del tratto. Qualora la natura del terreno sia tale per cui possono crearsi franamenti all'interno dello scavo, dovranno essere impiegati prodotti idonei o idonei magisteri atti ad evitare l'inconveniente non saranno ritenuti validi ai fini contabili
quantitativi di materiale impiegato maggiori di 1/3 del volume teorico del diaframma.
I fanghi dovranno essere costituiti da quantitativi di Bentonite variabile a seconda della granulometria del terreno di scavo e dello spessore di perforazione, secondo la seguente tabella.
QUANTITA' DI BENTONITE DA IMPIEGARSI
Granulometria terreni | Spessore di perforazione in mm. | |
500/600 | 800/1000 | |
Fine | Ql. 30.00 | ql. 45.00 |
Media | Ql. 40,00 | ql. 55,00 |
b) Pali trivellati con tubo infisso
Per i pali eseguiti in opera con tubi infissi mediante trivellazione - con procedimento, quindi, che non modifica le proprietà meccaniche e la consistenza in genere del terreno entro il quale verrà eseguito il getto in conglomerato - si eseguirà la perforazione del terreno facendo scendere via via un tubo metallico (tubo-forma) con elemento di estremità fornito di ghiera tagliente, di diametro uguale a quello teorico del palo.
Il tubo metallico, quando non sia in un sol pezzo, dovrà essere formato con elementi filettati che assicurino la perfetta direzione del palo e garantiscano la perfetta coassialità. Comunque dovrà essere possibile applicare all'estremità superiore del tubo un coperchio, con presa per tubazione ad aria compressa, ove fosse necessario utilizzarla o per espellere l'acqua o per provvedere con tale metodo all'esecuzione e costipamento della base e primo tronco del fusto, fino a che non vi sia più introduzione di acqua. Si dovrà avere, inoltre, la possibilità di proseguire la perforazione mediante appositi scalpelli, quando si incontrino trovanti o vecchie murature.
Quando sia stata raggiunta la profondità voluta, si fermerà l'affondamento del palo e, senza sollevarlo o ritirare il tubo, dopo aver messo in opera la gabbia metallica, quando prevista, per tutta la lunghezza, si inizierà la formazione della base gettando con una benna (chiusa all’estremità inferiore da una valvola automatica) o con altro sistema idoneo piccole e successive quantità di calcestruzzo, costipandole mediante battitura (con maglio di peso variabile da x.xx 12 per tubi del diametro di cm. 45 a x.xx 6 per tubi del diametro di cm. 30) o con uno dei pestoni in uso. Prima di procedere al getto sarà resa stagna l’estremità inferiore del tubo, provvedendo alla costruzione di un tappo di conglomerato alla base del palo, e sarà estratta l'acqua eventualmente penetrata nel tubo.
La sbulbatura di base, ottenuta con la pilonatura del calcestruzzo od in qualsiasi altro modo che la natura del terreno e le modalità di esecuzione possano consigliare, sarà la maggiore possibile.
Eseguita la base, si procederà poi all’esecuzione del fusto mediante piccole e successive introduzioni di calcestruzzo per tratti di altezza conveniente, in relazione alla natura del terreno, e sollevando gradatamente il tubo-forma metallico, in modo che restino nel tubo almeno cm. 50 di conglomerato, senza abbandonarlo mai, in modo da evitare che nel tubo si introducano acqua o terra; dopo il getto di ciascuno dei tratti si procederà al costipamento del calcestruzzo con battitura o con uno dei sistemi brevettati e riconosciuto idoneo dalla Direzione dei Lavori in relazione alla lunghezza dei pali.
Nel caso di attraversamento di vene dilavanti, si effettuerà l'incamiciatura del tratto di palo con un contro tubo di lamierino leggero, esterno al tubo-forma, che verrà lasciato in posto. Cura particolare dovrà usarsi affinché non si verifichino interruzioni di continuità nel getto di calcestruzzo, in particolare quando il costipamento avviene per pestonatura e ciò specialmente al momento della sfilatura del tubo-forma.
In presenza di terre sciolte in acqua si potrà procedere al getto di conglomerato per maggiore altezza, senza pestonamenti, al fine di evitare sifonamenti nel tubo.
c) Micropali
Le perforazioni per la realizzazione di micropali dovranno essere eseguite in terreni fortemente coesivi o murature di qualsiasi tipo, con l'impiego di idonea attrezzatura a rotopercussione, funzionante ad aria compressa. All'interno dei fori così realizzati verrà posta in opera l'armatura metallica, la quale si differenzierà a seconda che si tratti di realizzare armatura tubolare od a tondino d'acciaio o di trefoli in acciaio.
Per la formazione di micropali, l'armatura metallica sarà costituita da un tubo in acciaio del diametro e spessore riportati nell'elenco prezzi, opportunamente finestrato con fori di diametro 8–10 mm. e ad interasse fra loro di cm. 33–50.
I fori verranno, in sede transitoria, nastrati dall'esterno in modo da impedire il riempimento del tubo metallico durante l'iniezione primaria. Tale iniezione ha lo scopo di creare una camicia di rivestimento fra fusto metallico e superficie perimetrale del foro.
Successivamente verrà eseguita una serie di iniezioni ad otturatori e valvole, secondo lo schema previsto per detto tipo di
iniezioni, in modo da creare una serie di bulbi attorno al palo stesso ed aumentare così la sua capacità portante.
La tecnica di esecuzione delle iniezioni sarà identica sia nel caso di iniezioni di boiacca di cemento, sia nel caso di iniezioni di miscele chimiche.
A foro eseguito, verrà posto in opera, all'interno del medesimo e per tutta la sua lunghezza, un tubo finestrato in acciaio del diametro e spessore fissato nell'elenco prezzi, munito di speciali valvole per l'iniezione a sezione controllata.
Nella prima fase operativa verrà eseguita un'iniezione primaria di speciale malta cementizia, a resistenza controllata, nell'interstizio esistente fra il tubo in acciaio e le pareti del foro, in modo da ottenere una perfetta sigillatura.
Successivamente verrà eseguita l'iniezione vera e propria di agglomeramento: per mezzo di apposita tubazione di adduzione si farà affluire, a pressione controllata, la boiacca nel tratto di tubo in acciaio, compreso fra due serie di fori successivi, distanziati fra loro di cm. 33–50; il tratto da iniettare sarà delimitato in altezza da due tamponi, uno superiore ed uno inferiore ai fori, che non consentiranno alle miscele da iniettare di espandersi in altri tratti diversi da quello prescelto. In conseguenza della pressione graduata che verrà applicata, la miscela, uscendo attraverso i fori della tubazione in acciaio, provocherà, nell'interno del punto di iniezione, delle rotture capillari nel sottile strato precedentemente trattato con l’iniezione primaria e si propagherà, quindi, a raggera nel terreno circostante e limitatamente alla zona di 33–50 cm. trattata.
Con manovre successive della batteria di iniezione e sollevando la medesima, procedendo dal basso verso l'alto, a tratti successivi di altezza di cm. 33–50, si otterrà un completo ed uniforme agglomeramento del terreno da trattare e si creerà una serie di bulbi attorno al palo stesso, che aumenterà così la sua capacità portante.
Art. 64 - Tiranti
Dovrà essere eseguito, per ciascun cantiere, prova di carico su n. 1 tirante di prova come prescritto dal D.M. 14/01/2008 e norme UNI. Il relativo onere è a carico dell'Impresa appaltatrice come stabilito all'art. 51.
a) Bullonature
La perforazione per la posa dei tiranti sarà eseguita con idonea attrezzatura meccanica a rotopercussione, con batteria perforante del diametro necessario ed adeguato all’esecuzione del tipo di tirante richiesto dalla natura dell'opera ed indicato nell'elenco prezzi, con l'inclinazione prevista dal progetto o secondo l'indicazione della Direzione dei Lavori.
La perforazione dovrà avvenire attraverso murature, rocce o terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, in presenza di acqua ed a qualsiasi quota.
Realizzato il perforo fino alla quota prefissata o indicata dalla Direzione dei Lavori, in relazione alla natura dei terreni, eseguita la pulizia del foro da eventuali detriti, si provvederà alla messa in opera di barre resinate in acciaio, ad aderenza migliorata, filettate all'estremità e distanziate dalle pareti del foro mediante anelli centratori; nei tratti vuoti si disporrà apposita guaina.
Successivamente si eseguirà, con continuità, l'iniezione cementizia a pressione controllata della parte terminale dell'ancoraggio, pari ad almeno metà della sua lunghezza totale.
Verrà quindi eseguito il bloccaggio della bullonatura sulla piastra di ripartizione con idonea coppia di serraggio mediante chiave dinamometrica. Verrà poi completata l'iniezione a saturazione del foro con le stesse modalità sopra descritte, mediante apposito condotto.
La bullonatura sarà completa di piastre di ripartizione delle testate e dadi di bloccaggio. Si avverte che la piastra di ripartizione dovrà essere munita di fori per il passaggio dei condotti di iniezione e di sfiato.
b) Tiranti
Eseguito il perforo secondo le modalità indicate al precedente punto, si provvederà alla messa in opera - entro guaina di gomma corrugata - dell'armatura in barre di acciaio armonico tipo Dywidag o in trefoli di acciaio armonico, a filettatura continua, distanziate dalle pareti del foro medianti anelli centratori.
Successivamente si eseguirà, attraverso apposito condotto, l'iniezione cementizia, a pressione controllata e con continuità, del tratto di fondazione, di lunghezza idonea a sopportare le sollecitazioni derivanti dal calcolo di progetto.
Particolari accorgimenti si useranno nell’iniezione dei fori inclinati verso l'alto, allo scopo di realizzare la completa saturazione del foro senza che si verifichino interruzioni o rifluimenti della malta cementizia o la formazione di sacche d'aria.
Successivamente si effettuerà l'iniezione del tratto libero del tirante e l'iniezione secondaria entro guaina con boiacca di cemento.
Il tirante dovrà risultare completo di piastra di ancoraggio delle testate e dadi di bloccaggio dopo la messa in tensione. Dovranno essere inoltre introdotti, all'atto dell'inserimento dell'armatura all'interno del foro, almeno tre tubicini di diversa lunghezza per poter verificare l'avvenuta formazione del bulbo o l'intasamento del tirante.
Per i tiranti e le bullonature la malta di iniezione deve essere fluida, stabile, leggermente espansiva nella fase di indurimento e non deve contenere agenti aggressivi. Essa deve essere composta da cemento, acqua ed additivi; il rapporto acqua/cemento non dovrà superare il valore 0,40.
Le testate degli ancoraggi (tiranti e bullonature) dovranno essere alloggiate in roccia mediante nicchie di idonea profondità, sigillate con malta cementizia antiritiro e lastra esterna in arenaria, allo scopo di ripristinare la superficie preesistente.
I risultati conseguiti nelle operazioni di tiro, ossia le letture ai manometri e gli allungamenti misurati, verranno registrati in
apposite tabelle sulle quali saranno preventivamente indicate le tensioni iniziali delle armature e gli allungamenti teorici. All'atto del tiro si confronteranno gli allungamenti rilevati con quelli previsti dal calcolo.
Le iniezioni e le eventuali riprese di iniezione, nel caso di sospensioni, devono essere precedute da accurato lavaggio del foro, mediante circolazione di acqua.
Le apparecchiature di iniezione devono essere munite di manometro registratore e di valvola tarabile limitatrice di pressione. L'Appaltatore deve consegnare periodicamente alla Direzione dei Lavori i rapporti dei lavori di iniezione eseguiti, compilati da personale tecnico competente, nei quali devono essere riportati tutta la data relativa a ciascuna iniezione ultimata, secondo le istruzioni a tal fine impartite dalla Direzione dei Lavori medesima.
Nel prezzo di elenco di ogni tipo di ancoraggio s'intendono compresi e compensati gli oneri per la costruzione di piste di servizio, eventuali ponteggi, messa in tensione, materiali e macchinari occorrenti.
c) Iniezioni
La Direzione dei Lavori stabilisce, per le iniezioni riguardanti le fenditure e le cavità in roccia, disposte a qualsiasi altezza della parete, la successione delle fasi esecutive, la composizione delle miscele, i gradini di pressione, la velocità di iniezione ed ogni altro particolare tecnologico cui l'Appaltatore deve attenersi.
Tali disposizioni possono essere perfezionate o modificate nel corso dei lavori dalla Direzione dei Lavori, in dipendenza dall'andamento delle iniezioni stesse, dagli assorbimenti avvenuti e da ogni altro accertamento nel frattempo effettuato.
Le miscele cementizie - fluide, stabili e a ritiro compensato - saranno additavate con agenti espansivi.
L'Appaltatore deve curare la regolazione della pressione, onde evitare pregiudizievoli dislocazioni delle formazioni interessate dall'iniezione e danni alle strutture murarie; se necessario, deve altresì provvedere al preventivo puntellamento e rinforzo di tali opere.
In ogni caso l'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno provocato da iniezioni eseguite con pressioni superiori a quelle ordinate dalla Direzione dei Lavori.
Art. 65 - Drenaggi
Drenaggi tradizionali
Lo sviluppo dei vari tratti e le profondità da raggiungere saranno verificate e concordate con la D.L. verificando le condizioni del sub stato effettivamente riscontrate in fase esecutiva.
Eseguiti gli scavi, regolarizzato il fondo ed avutane il benestare dalla D.L.., si procederà alla posa del geotessile a rivestimento della trincea fino alle quote indicate nei disegni di progetto o secondo indicazione della D.L. tenendo conto del quantitativo necessario per la protezione della parte superficiale, prevedendo una sovrapposizione, trasversale in sommità alla sezione, e longitudinale, nel senso di avanzamento, non minore di cm 30.
Verrà poi posato il tubo di base. Le eventuali giunzioni saranno eseguite mediante pezzi speciali da utilizzare anche per gli innesti le partenze e gli scarichi, si procederà poi al riempimento col materiale granulare fino alle quote stabilite dalla DL..
Regolarizzata la superficie del materiale drenante, con andamento parallelo al fondo dello scavo si procederà alla protezione della parte superiore, risvoltando le due parti laterali di geotessile sulla superficie del materiale stesso.
Durante le fasi di posa e di trasporto del materiale, il geotessile non dovrà in alcun modo essere esposto al diretto passaggio dei mezzi di cantiere prima della sua totale copertura, La posa del terreno di ricoprimento dovrà avvenire con cura adottando tutti gli accorgimenti per non danneggiare il geotessile e contaminare il materiale granulare.
Nel caso di franamenti di sponda il materiale drenante già posato e mischiato al terreno franato dovrà essere rimosso allontanato, successivamente dovrà essere riposizionato il geotessile eventualmente mancante e ricostruito il dreno, rinfiancando alternativamente il geotessile con terreno all’esterno e posando in contemporanea il materiale drenante all’ interno, cercando di mantenere la sagoma di drenaggio prevista in progetto.
Il materiale drenante coinvolto nel franamento e rimosso dovrà essere allontanato e non sarà contabilizzato
Per consentire una regolare continuità del drenaggio, ed evitare franamenti di sponda, le lunghezze dei i tratti di scavo, alternate ai riempimenti di materiale drenante, dovranno essere adeguate alla stabilità delle pareti.
Nel caso che lo scavo debba procedere per tratti a causa della instabilità delle pareti, per evitare che il materiale inerte già posato, si mescoli al terreno all’atto dello scavo del tratto successivo, ad ogni interruzione di riempimento, il materiale inerte dovrà essere contenuto a valle con sistemi che garantiscano anche la continuità del drenaggio. Questi potranno essere costituiti da elementi “a perdere entro lo scavo”, (sacchi di iuta riempiti dello stesso materiale drenante, posa di scapolame ecc.), o elementi/dispositivi mobili da estrarre e riutilizzare nei tratti successivi, o altro idoneo sistema proposto dall’impresa approvato dalla D.L., con le stesse funzioni che non comporti aumento di prezzo contrattuale.
La posa dovrà salvaguardare l’integrità del tubo drenate di base ed essere eseguita nel rispetto delle norme di sicurezza.
Drenaggi con pannelli drenanti sintetici
Per le modalità di scavo vale quanto detto in proposito alla relativa descrizione.
Completata la regolarizzazione del fondo con pendenza atta allo smaltimento dell’eventuale acqua raccolta si procederà alla posa dei pannelli, assemblati all’esterno della trincea, mediante legature degli elementi metallici e fasciatura delle giunzioni con geotessile, la messa in opera avverrà mediante sollevamento e posa entro lo scavo con mezzo meccanico.
Lo scarico delle acque raccolte verrà completato con il collegamento di una tubazione drenante portata a giorno sul versante.
I pannelli drenanti sintetici da usarsi come anima drenante avranno le caratteristiche dimensionali riportate al relativo prezzo di elenco.
Art. 66 – Pozzetti prefabbricati
I pozzetti prefabbricati ed eventuali rialzi necessari per la posa in quota devono essere poggiati e rinfiancati da uno spessore di calcestruzzo Rck300 non inferiore a 10cm; devono essere posti in opera solo seprivi di vizi e/o difetti e deve essere curata a regola d’arte il collegamento e la sigillatura delle tubazioni.
Per la messa in quota possono essere utilizzati anche mattoni o mezzi mattoni con malta cementizia..
Art. 67 - Tubazioni in plastica
Tubazioni in P.V.C e HPDE (polietilene) e PEAD
I tubi di PVC del diametro specificato nell’elenco prezzi, per la raccolta e lo smaltimento delle acque, salvo diverse indicazioni, potranno essere posati entro scavi o all’interno di manufatti dovranno essere posati su letto di sabbia dello spessore minimo di cm. 10 e ricoperti con cappa in sabbia del medesimo spessore. Il cavo dovrà essere successivamente tombato con il materiale proveniente dagli scavi o, qualora questo non presentasse caratteristiche idonee, con materiale a granulometria assortita, tipo ghiaia in natura di cui all'Art. in elenco. Nella posa dei tubi resta escluso lo scavo, da compensarsi a parte.
Art. 68 – Conglomerato bituminoso
Conglomerati bituminosi. a) Generalità.
I conglomerati bituminosi, per qualsiasi impiego saranno costituiti da miscele di aggregati lapidei, definiti dall'art. 1 delle "Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali" del C.N.R. fascicolo 4/1953 impastati, previo loro preriscaldamento con bitume a caldo ed eventuali sostanze chimiche attivanti l'adesione bitume-aggregato.
I conglomerati bituminosi ed i loro componenti avranno caratteristiche diverse a seconda che vengano impiegati nella stesadi strati di base di collegamento e di usura.
Le prescrizioni e le caratteristiche dei materiali, per i vari tipi di impiego, saranno riportate nei paragrafi generici e specifici successivi.
b) Aggregato grosso.
L'aggregato grosso dovrà essere ottenuto da frantumazione e costituito da pietrischi, pietrischetti e dalle graniglie trattenute dal crivello da mm.5; gli elementi dovranno essere sani, duri, durevoli, a superficie ruvida puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei, di forma approssimativamente poliedrica e mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.
II materiale dovrà essere classificato non idrofilo, secondo le Norme C.N.R., fascicolo 4/1953. c) Aggregato fine.
L'aggregato fine è costituito dalle frazioni delle graniglie passanti al crivello da mm. 5 e dalle sabbie sia naturali, che preferibilmente di frantumazione le quali, comunque dovranno soddisfare quanto prescritto dall'art. 5 delle Norme C.N.R.fascicolo 4/1953.
I tipi e le granulometrie dovranno essere idonei a conferire la necessaria compattezza al conglomerato ed in relazione ai valori di scorrimento ottenuti con le prove Xxxxxxxx.
d) Aditivi (filiere).
Saranno costituiti da polveri di roccia calcaree o da cemento o calce idrata o polveri di roccia asfaltica e dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
setaccio UNI 018 (ASTM a80): passante in peso: 100%; setaccio UNI 0075 (ASTM n. 200): passante in peso: 65% min.
Fillers diversi da quelli sopra indicati sono ammessi purché testati con prove e ricerche di laboratorio. e) Bitume.
Sarà esclusivamente del tipo semisolido e dovrà avere i requisiti di cui al citato art. "Qualità e provenienza dei materiali" alla voce bitumi.
II bitume impiegato dovrà avere una "suscettibilità termica" più bassa possibile ed in ogni caso T'Indice di penetrazione" del bitume determinato secondo la Norma UNI 4163/1959 dovrà essere il più elevato possibile e comunque maggiore o uguale a-1.
Requisiti generali di accettazione dei conglomerati bituminosi
L'Impresa per ottenere l'autorizzazione all'impiego sia dei materiali componenti che dei conglomerati confezionati, dovrà esibire prima dell'inizio dei lavori, quei certificati di qualità, o di laboratorio o documentazione degli studi effettuati, che
verranno richiesti dal Direttore dei lavori, a dimostrazione delle caratteristiche dei materiali stessi ai rispettivi requisiti di accettazione.
Il Direttore dei Lavori potrà comunque in aggiunta od in sostituzione dei detti certificati o documentazione richiedere l'esecuzione di prove ed analisi di controllo preliminare.
L'accettazione del materiale dalla D.L., non ridurrà comunque la responsabilità dell'Impresa, relativa al raggiungimento dei requisiti finali dei conglomerati messi in opera.
I valori di stabilità e di scorrimento prescritti per i conglomerati componenti i vari strati dovranno essere raggiunti dalle miscele prelevate in cantiere immediatamente prima della stesa e del costipamento.
Le prove eseguite a distanza di tempo previo riscaldamento del materiale dovranno fornire i medesimi valori di quelli prescritti nei precedenti paragrafi per ogni tipo di strato.
Le composizioni adottate non dovranno consentire deformazioni permanenti nello strato sotto carichi statici o dinamici nemmeno alle alte temperature estive; mentre dovrà dimostrarsi sufficientemente flessibile per poter seguire, sotto gli stessi carichi, qualunque eventuali assestamenti del sottofondo anche a lungo termine.
In corso d'opera ed in ogni fase delle lavorazioni, o a pavimentazione finita la Direzione Lavori effettuerà, a sua discrezione tutte le verifiche prove e controlli, atti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori alle prescrizioni contrattuali, avvalendosi dell'intervento di personale dei laboratori, fermo restando che l'Appaltatore è tenuto afornire quelle attrezzature necessarie ed il personale idoneo per l'esecuzione dei prelievi.
Formazione e confezione delle miscele in conglomerato bituminoso
Il conglomerato sarà confezionato a caldo in appositi impianti di idonee caratteristiche e potenzialità.
L'impianto dovrà comunque garantire uniformità di produzione ed essere in grado di realizzare miscele del tutto rispondenti a quelle di progetto.
Il dosaggio dei componenti della miscela dovrà essere eseguito a peso mediante idonea apparecchiatura la cui efficienza dovrà essere costantemente controllata.
Ogni impianto dovrà assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta ed a viscosità uniforme fino al momento della miscelazione nonché il perfetto dosaggio sia del bitume dell'additivo che degli aggregati.
La zona destinata all'ammannimento degli inerti sarà preventivamente e convenientemente sistemata per annullare la presenza di sostanze argillose e ristagni di acqua che possano compromettere la pulizia degli aggregati.
Inoltre i cumuli delle diverse classi dovranno essere nettamente separati tra di loro e l'operazione di rifornimento nei predosatori eseguita con la massima cura.
Si farà uso di almeno 4 classi di aggregati con predosatori in numero corrispondente alle classi impiegate.
Il tempo di mescolazione effettivo sarà stabilito in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell'effettiva temperatura raggiunta dai componenti la miscela in misura tale da permettere un completo ed uniforme rivestimento degli inerti con il legante.
La temperatura degli aggregati all'atto della mescolazione dovrà essere compresa tra 150°C e 170°C e quella del legante tra 150°Cel80°C.
Per la verifica delle suddette temperature gli essicatori, le caldaie e le tramogge degli impianti dovranno essere muniti di termometri fissi perfettamente funzionanti e periodicamente tarati.
L'umidità degli aggregati all'uscita dell'essicatore non dovrà di norma superare lo 05%.
Posa in opera delle miscele
La miscela bituminosa verrà stesa sul piano finito della fondazione dopo che questa sia in grado di rispondere ai requisiti di quota, sagoma densità e portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali, o su strati bitumati esistenti.
Prima della stesa del conglomerato dovrà procedersi ad una accurata pulizia della superficie stradale esistente mediante energica spazzolatura a secco e soffiatura in maniera da eliminare ogni traccia di polvere od elementi non saldamente incorporati nella superficie stessa.
Successivamente interposta fra gli strati verrà applicata una mano di ancoraggio costituita da emulsione acida (canonica) al 60% di bitume a rottura rapida, dosata in ragione di 05 Kg./mq.: l'emulsione dovrà essere stesa in un velo perfettamente uniforme e continuo immediatamente avanti alla finitrice e ad una distanza tale dalla stessa che tenuto conto della velocità di avanzamento sia consentita la completa rottura dell'emulsione e l'evaporazione dell'acqua prima della stesa del conglomerato.
La posa in opera dei conglomerati bituminosi verrà effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici dei tipi approvati dalla Direzione Lavori, in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismo di autolivellamento.
Le vibrofinitrici dovranno comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a segregazioni degli elementi litoidi più grossi.
Nella stesa si dovrà porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente con l'impiego di due finitrici.
Qualora ciò non sia possibile il bordo della striscia già realizzata dovrà essere spalmato con emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva.
Se il bordo risulterà danneggiato o arrotondato si dovrà procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.
I giunti trasversali, derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.
La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sarà programmata e realizzata in maniera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm. 30.
II trasporto del conglomerato dall'impianto di confezione al cantiere di stesa dovrà avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci e comunque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e formazione di crostoni.
La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa controllata immediatamente dietro la finitrice, dovrà in nessun caso risultare inferiore a 130°C per il bitume 80/100 e 140°C per l'impiego di bitume 50/70.
La stesa dei conglomerati non andrà effettuata quando le condizioni meteorologiche generali o altre cause siano tali da non garantire la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente compromessi dovranno essere immediatamente rimossi e successivamente ricostruiti a cura e spese dell'Impresa.
La compattazione dei conglomerati dovrà iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e quando la temperatura è ancora elevata mediante rulli a tandem leggeri a rapida inversione di marcia; in un secondo tempo immediatamente successivo al primo la compattazione continuerà a mezzo di rulli statici o vibranti gommati con l'ausilio di rulli a ruote metalliche di idoneo peso e caratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento della densità prescritta.
Al termine della compattazione gli strati dovranno avere una densità uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97% di quella Xxxxxxxx rilevata secondo la norma B.U.-C.N.R. n.40/1973.
Si avrà cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia più adeguata per ottenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.
La superficie degli strati dovrà presentarsi priva di irregolarità ed ondulazioni.
Un'asta lunga ml. 4,00 posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovrà aderirvi uniformemente. Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di mm. 5, il tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.
In corrispondenza di manufatti esistenti, caditoie canalette si dovrà provvedere al raccordo mediante smussatura dello spessore posato con regolarizzazione manuale del conglomerato.
Art. 69 – Apertura di fossi
Hanno lo scopo di raccogliere le acque scolanti lungo il pendio e convogliarle in fossi di raccolta provvedendone lo smaltimento controllato.
Dovranno realizzarsi secondo le dimensioni previste in progetto e tenendo conto del fatto che la profondità del fosso potrà essere determinata a seconda del posizionamento in parte dallo scavo e parte dal rilevato che si otterrà a valle, costipando e sagomando adeguatamente il materiale di risulta.
In ogni caso dovrà porsi cura affinché le scarpate a monte e a valle siano convenientemente stabili e non suscettibili di smottamenti, con occlusione o apertura del fosso.
Fossi di scolo non rivestiti:
potranno essere ricavati sia trasversalmente al pendio, che nella massima pendenza evitando pendenze maggiori del 3 - 4%, per evitare fenomeni erosivi del fondo
Qualora ciò non fosse possibile per accidentalità del terreno, i tratti con pendenza superiore al 3 - 4% dovranno, a giudizio della Direzione dei Lavori, essere convenientemente presidiati da sogliette in pietrame a secco e/o elementi trasversali in legname.
In ogni caso i fossi in argomento non potranno presentare nessun tratto in contro pendenza e dovranno convogliare le acque in fossi o compluvi esistenti, naturali e saldi e mai terminare su tratti di terreno nudo e/o boscato.
Ove si rendesse necessario, occorrerà comunque, su richiesta della Direzione dei lavori, presidiare tali scarpate con graticciate o tratti di muretti di sostegno in pietrame secco.
Fossi di raccolta a sezione trapezia rivestiti con pietrisco:
sono fossi collettori ricavati mediante scavo del terreno, con pareti poco inclinate a sezione trapezia sul quale viene posato un telo di geotessile a coprirne lo sviluppo perimetrale, successivamente riempito con inerte di pezzatura omogenea, costipato e sagomato secondo lo scavo a macchina e all’occorrenza a mano.
Il geotessile in corrispondenza delle giunzioni andrà sormontato per almeno cm 40.
Il prezzo comprende la pilonatura del fondo, la regolarizzazione delle pendenze, la sistemazione nell’area di cantiere quando possibile o l’allontanamento del materiale di risulta.
Su richiesta della D.L. potranno essere realizzate ad intervalli da definirsi, e contestualmente alla realizzazione del riempimento del fosso, briglie trasversali in legname da compensarsi con i relativi prezzi di elenco, con funzioni di contenimento del materiale o modificazione della pendenza del fondo.
Sono compresi nel prezzo gli oneri dovuti al riempimento col materiale lapideo del fosso, in presenza degli elementi trasversali in legname.
Art. 70 - Idrosemina
Spargimento mediante macchina idroseminatrice, dotata di botte, di una miscela composta in prevalenza da sementi, collanti, concimanti e acqua.
Nel mezzo meccanico vengono miscelati i vari componenti della miscela, che viene quindi spruzzata sulle superfici da inerbire mediante pompe e ugelli con pressione adeguata e tale da non danneggiare le sementi. La presenza dei collanti garantisce la protezione delle sementi durante la prima fase della germinazione.
E’ prescitto l’uso di miscele di sementi commerciali di origine certificata (origine specie, composizione miscela, grado di purezza, grado di germinabilità) e in quantità non inferiore a 30 – 60 gr/m2; copia del certificato conforme all’originale deve essere rilasciato alla Direzione Lavori se richiesto. La composizione della miscela di sementi e le quantità e qualità di collanti, concimanti e acqua deve essere idonea al tipo di terreno (prevalentemente sabbioso e arido), alla pendenza della scarpata (50 gradim circa) e al suo orientamento.
L’impresa è responsabile della scelta della composizione salvo che non richieda in maniera ufficiale alla direzione Lavori di dare maggiori e più specifiche indicazioni.
L’operazione di idrosemina dovrà essere fatta in condizioni climatiche idonee per la buona riuscita del lavoro (in genere ottobre-novembre).
I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte ed a vegetazione avvenuta le superfici seminate dovranno presentare un manto erboso uniforme e scevro da zone nude.
In caso contrario l'Impresa dovrà procedere, a stagione propizia, a riprendere quelle zone che non si presentassero come richiesto.
Art. 71 - Lavori in economia
Per particolari opere di difficile valutazione a misura si può ricorrere al sistema di esecuzione in economia e pertanto, se richiesto dalla D.L., l'Impresa dovrà fornire le maestranze, i mezzi meccanici ed i materiali occorrenti.
Per i noli dei mezzi meccanici, la fornitura dei materiali e per le mercedi degli operai da impiegarsi saranno usati i prezzi indicati nell'apposito elenco del presente Capitolato, sui quali, quindi, sarà applicato il ribasso contrattuale.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi di arte a loro spese od a quelle dell'appaltatore.
Le macchine ed attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Nel prezzo di elenco s'intende compreso l'ammortamento, la manutenzione, il conducente od operatore, il combustibile, il lubrificante, i materiali di consumo in genere, gli oneri e le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio ed allontanamento dei mezzi.
Art. 72 - Responsabilità dell'appaltatore
Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie atte a garantire la sicurezza fisica degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni a Enti Pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nell’esecuzione delle opere d’appalto ricadrà pertanto sull'Impresa che dovrà risponderne in sede civile e penale restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza; pertanto dovrà stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 129 del D.Lgs: n.163/2006 s.m.i., idonea polizza assicurativa.
La suddetta polizza verrà svincolata non prima di 30 gg. dalla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione
Art. 73 - Difetti di costruzione
L'Appaltatore deve demolire e rifare, a sue spese, i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o con i materiali per qualità, misura o peso diversi o inferiori a quelli prescritti; qualora egli non ottemperi all'ordine ricevuto entro i 30 giorni, si procederà d'ufficio alla demolizione ed al rifacimento dei lavori sopraddetti, addebitandoglieli.
Se la Direzione Lavori presume che esistano difetti di costruzione, potrà ordinare l'effettuazione degli accertamenti che riterrà opportuni.
Qualora siano riscontrati dei vizi, saranno a carico dell'Appaltatore, oltre a tutte le spese per la loro eliminazione, anche quelle affrontate per le operazioni di verifica; in caso contrario, purché sia stato regolarmente chiesto, a suo tempo debito, di effettuare gli accertamenti sancito nell'Articolo relativo, l'Appaltatore ha diritto di rimborso delle spese di verifica e di quelle per il risarcimento delle opere eventualmente demolite, escluso ogni altro indennizzo o compenso.
Art. 74 - Dichiarazione relativa ai prezzi
L’Amministrazione ritiene in via assoluta che l’appaltatore, prima di partecipare all’appalto, abbia esaminato accuratamente il progetto e altresì abbia visitato i luoghi delle lavorazioni oggetto dell’appalto, si sia reso conto dello stato di fatto e dei lavori da eseguire, della loro entità, dei luoghi per approvvigionamenti di tutti i materiali occorrenti, di come possa organizzare il cantiere, regimare le acque, delle distanze dei mezzi di trasporto e di ogni altra cosa che possa occorrergli per dare i lavori tutti a norma e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.
Art. 75 - Elenco prezzi
I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati, le somministrazioni di materiali e mezzi d'opera per le opere in economia, sono contenuti nell’elenco allegato con l'avvertenza che nel prezzo dei singoli lavori è compreso tutto quanto occorre per darli compiuti, a regola d’arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato.
Nei prezzi in genere si intende compreso l'onere complessivo per spese generali, assicurazioni, spese di laboratorio e spese di collaudo, come pure l'utile relativo.
I prezzi unitari del seguente elenco diminuiti, come detto, del ribasso contrattuale ad eccezione degli oneri relativi alla sicurezza, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua propria convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono invariabili.
TABELLA «A» - PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE
CONTABILI
Ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera - articolo 5:
Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori | In Euro |
Opere strutturali speciali | 122.640,80 |
Xxxx, manodopera e trasporti | 5.859,20 |
Costi della sicurezza | 5.060,34 |
TOTALE DA APPALTARE | 133.560,34 |
TABELLA «B» - CARTELLO DI CANTIERE
SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA (CESENA, FORLI’, RAVENNA, RIMINI) SEDE DI CESENA D.Lgs. 1010/1948 “ART. 175 DPR 207/2010 – CODICE INTERVENTO: PI15060 LAVORI DI URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DENOMINATA "VIA MERLARA" IN COMUNE DI MONTIANO (FC)" CUP: E47B15000510002 CIG: 6511979F0E Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 18077 del 17/12/2015 Progetto esecutivo: DOTT. GEOL. XXXXXX XXXXXX - P.A. XXXXXXXXX XXXXXXXXX - XXX. XXXXXX XXXXXXXXX - XXX. XXXX XXXXXXX Direzione dei lavori: XXX. XXXX XXXXXXX - – P.A. XXXXXXXXX XXXXXXXXX | ||||
Xxxxxx stimata in uomini x giorni: 115 Notifica preliminare in data: | ||||
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Xxx. Xxxxx Xxxxxxx IMPORTO DEL PROGETTO: € 150.000,00 IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 133.560,34 ONERI PER LA SICUREZZA: € 5.060,34 IMPORTO DEL CONTRATTO: Impresa esecutrice: con sede | ||||
Qualificata per i lavori dell_ categori_: , classifica .000.000) , classifica .000.000) , classifica .000.000) direttore tecnico del cantiere: | ||||
subappaltatori: | per i lavori di | Importo lavori subappaltati | ||
categoria | descrizione | In Euro | ||
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Sede di Cesena telefono: 0547/639511 fax: 0547/639516 E-mail: xxxxx@xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx |