Pulizia e disinfezione Clausole campione

Pulizia e disinfezione. Il presente servizio consiste nell’erogazione delle prestazioni di pulizia e disinfezione presso l’edificio di proprietà della EUR S.p.A. denominato “Nuovo Centro Congressi”, da effettuarsi secondo quanto stabilito nel presente Capitolato e nella scheda tecnica Allegato 1 che ne costituisce parte integrante e sostanziale nonché nel rispetto degli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente delle imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, nell’osservanza delle normative vigenti per l’utilizzo di attrezzature, macchinari e materiali previsti in ambito UE e delle prescrizioni della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e s.m.i. Le prestazioni in contratto, che devono essere eseguite da personale specializzato e dotato delle migliori attrezzature disponibili e dei materiali più idonei a risolvere, di volta in volta, le diverse necessità d’intervento, saranno finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni degli ambienti oggetto del servizio, nel pieno rispetto dell’immagine di EUR S.p.A. In generale, tutte le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate al di fuori del normale orario di lavoro, ovvero nelle fasce orarie indicate nella scheda tecnica allegata (Allegato 1 del presente Capitolato), salvo variazioni concordate con il Committente. L’Assuntore è responsabile degli eventuali danni a persone e cose arrecati nello svolgimento del lavoro. E’ fatto divieto all’Assuntore di estendere il servizio ad aree o a locali o comunque di effettuare prestazioni non previste nel presente capitolato senza preventiva autorizzazione da parte del Committente. Inoltre, con riferimento ai servizi extra canone, la committenza si riserva di specificare per ciascuno intervento richiesto il numero degli addetti, con relativo orario di lavoro, necessari all’espletamento del servizio, che potrà variare da un minimo di 2 addetti ad un massimo di 20 addetti, secondo le indicazioni all’uopo fornite dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nelle 24 ore precedenti il servizio da attivare.
Pulizia e disinfezione. L’Appaltatore dovrà specificare:
Pulizia e disinfezione. La pulizia e la disinfezione sono azioni fondamentali, insieme al distanziamento interpersonale, per evitare la diffusione del virus. La pulizia va effettuata con l’acqua e i detergenti di uso comune mentre per la disinfezione si devono utilizzare prodotti a base di ipoclorito di sodio (0.1% per superfici - 0,5% per servizi igienici), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato. Le operazioni di pulizia degli ambienti vanno assicurate giornalmente, con particolare riferimento a quelli maggiormente frequentati; va inoltre garantita la pulizia degli spazi comuni quali spogliatoi e servizi igienici (questi ultimi anche più volte al giorno in relazione all’entità dell’afflusso di clienti) con la disinfezione delle superfici che si trovano esposte al contatto di più persone. Andrà inoltre eseguita la disinfezione delle postazioni di lavoro e degli strumenti utilizzati (es. pettini per i parrucchieri), dopo ogni servizio/trattamento, e delle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto di più persone e di quelle più manipolate come piani di appoggio, lavandini, maniglie di porte e finestre, corrimani, tastiere, quadro comandi degli ascensori ecc., nonché di accessori e apparecchiature da lavoro. Nell’effettuare le operazioni di pulizia e disinfezione gli addetti devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere o schizzi di acqua. È opportuno posizionare nel locale raccoglitori chiusi per i rifiuti, preferibilmente con l’apertura a pedale. Il personale dovrà indossare una divisa da lavoro, meglio monouso. Nel caso in cui non lo sia, va lavata a fine giornata con lavaggio in lavatrice a temperatura di 60°C per 30 minuti. Si utilizza un camice/mantella anche per il cliente, da indossare sopra i propri abiti, monouso o oda lavarsi prima di un suo riutilizzo come sopra indicato. Valutare la possibilità di suddividere i ruoli dei collaboratori (es: chi svolge il servizio al cliente e chi svolge funzioni di reception e cassa). Vanno privilegiati la strumentazione e i materiali monouso. La strumentazione non monouso va sterilizzata tramite autoclave, conservandola adeguatamente fino all'utilizzo successivo. La divisa da lavoro dovrà essere monouso, specie nei trattamenti imbrattanti; in caso divisa in tessuto va sostituita e lavata a 60 °C per 30 minuti. Analogamente asciugamani e coprilettini in tessuto vanno lavati in lavatrice a temperatura di almeno 60°C per 30 minuti. Le divise da lav...
Pulizia e disinfezione. La salubrità dei prodotti non può prescindere dalla adeguatezza degli spazi e delle attrezzature in dotazione, ragion per cui è stato individuato un adeguato sistema di sorveglianza e controllo, avendo cura di osservare le seguenti misure di sicurezza generali: durante le operazione di manutenzione non deve essere effettuata alcuna lavorazione degli alimenti; rimuovere eventuali alimenti qualora le operazioni di manutenzione possano inficiare la sicurezza igienica degli stessi; accertarsi che tutte le attrezzature e gli impianti siano dotati di adeguati dispositivi di emergenza e/o di arresto automatico e qualora fossero stati rimossi, manomessi o non funzionanti se ne vieterà l’uso e si provvederà affinché vengano ripristinate le condizioni di sicurezza necessarie; vietare l’utilizzo di attrezzature e spazi in cattivo stato o che necessitino di interventi di adeguamento; monitorare costantemente lo stato igienico e di pulizia di spazi e attrezzature soprattutto dopo interventi di manutenzione. Il piano aziendale di pulizia e disinfezione comprende: le procedure operative con indicazione delle modalità di pulizia e disinfezione, tipo di detergente e disinfettante e del personale addetto a svolgere le operazioni di pulizia; le frequenze di esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione degli spazi, delle attrezzature e dei macchinari. Vengono controllati sistematicamente pareti e soffitti allo scopo di verificare la presenza di ragnatele, formazioni di muffa o incrostazioni/scrostamenti che devono essere prontamente eliminati mediante spazzolatura.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: