RAMO DANNI Clausole campione

RAMO DANNI. I sinistri relativi alla Polizza Xxxxx per le Coperture INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE, MALATTIA GRAVE, RI- COVERO OSPEDALIERO e INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA devono essere tempestivamente denunciati dagli aventi causa rivolgendosi direttamente al Contraente (la Banca) o per iscritto mediante posta, fax oppure via e-mail ai seguenti recapiti: CNP ASSURANCES S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Gestione Sinistri - Xxx Xxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Fax: 02/00.00.00.00 - xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Ai fini della corretta valutazione del sinistro, la Compagnia CNP Assurances S.A. richiede la consegna dei documenti di seguito elencati per singole prestazioni: INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE da INFORTUNIO • Attestazione di invalidità Civile rilasciata dagli Enti preposti o Copia della relazione del medico legale che ha accertato il grado di invalidità permanente, secondo le Tabelle Inail indicate nelle Condizioni di Assicurazione. • Copia della patente di guida, se l’invalidità è stata determinata da un incidente stradale e l’Assicurato era conducente del veicolo. • Relazione del Medico curante su apposito modulo rilasciato dalla Compagnia (contattare il numero verde 800 222 622). Qualora Assicurato dovesse decedere prima che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia valuterà il sinistro anche sulla base della documentazione eventualmente fornita dagli eredi. INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA MALATTIA • Attestazione di invalidità Civile rilasciata dagli Enti preposti o Copia della relazione del medico legale che ha accertato il grado di invalidità permanente, secondo le Tabelle Inail indicate nelle Condizioni di Assicurazione.
RAMO DANNI. GENERALI SEI IN SICUREZZA sconto del 30% GENERALI SEI A CASA sconto del 30% GENERALI SEI IN AUTO sconto massimo del 15% sulla tariffa vigente al momento della sottoscrizione CVT Autovetture INCENDIO/FURTO sconto massimo del 20% sulla tariffa vigente al momento della sottoscrizione, fermi gli scoperti di tariffa e le disposizioni assuntive previste per le predette garanzie.
RAMO DANNI.  Prestazione in caso di invalidità totale permanente La garanzia Invalidità Totale Permanente prevede una prestazione pari al capitale assicurato scelto dall’Aderente/Assicurato al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta, nel caso in cui venga lui riconosciuta un’invalidità totale permanente di grado superiore al 65% (Tabella INAIL) entro 2 anni dall’infortunio ovvero dalla data di diagnosi della malattia, verificatesi durante il periodo contrattuale.
RAMO DANNI. Infortuni • Invalidità permanente da malattiaRimborso spese mediche • Assistenza Per le Assicurazioni Complementari valgono le seguenti norme comuni : • operano unicamente se il Contraente ne fa richiesta al momento della sottoscrizione della proposta; • entrano in vigore a partire dall’entrata in vigore dell’Assicurazione Principale; • rimangono sospese nei propri effetti in caso di sospensione dell’Assicurazione Principale; • vengono riattivate in caso di riattivazione dell’Assicurazione Principale, salvo diversa richiesta scritta del Contraente e salvo quanto previsto per le Assicurazioni Complementari IGP, LTC e CRILL per le quali è necessaria una valutazione delle condizioni dell’Assicurato/Contraente; • in caso di sospensione delle sole Assicurazioni Complementari, queste non possono essere riattivate; • in tutti i casi di estinzione delle Assicurazioni Complementari gli eventuali premi pagati relativi alle coperture stesse restano acquisiti dalla Compagnia; • si estinguono in caso di estinzione dell’Assicurazione Principale, oltre che nei casi specificamente previsti per le singole Assicurazioni Complementari.
RAMO DANNI. Le garanzie di seguito riportate sono operanti unicamente se richiamate in polizza, ove risulti indicata la somma assicurata e sia stato corrisposto il relativo premio.
RAMO DANNI. Non sono assicurabili le persone che al momento della stipulazione della polizza siano affette da alcolismo, insulino- dipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita, sindromi organico cerebrali, schizofrenia, forme maniaco depressive, stati paranoidi. Al manifestarsi di tali affezioni nel corso del contratto l’assicurazione viene a cessare - indipendentemente dall’effettiva valutazione dello stato di salute dell’Assicurato - ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile senza obbligo per la Compagnia di corrispondere l’indennizzo. I limiti di età minima alla stipula del contratto e l’età massima a scadenza sono riportati per ciascuna garanzia nella seguente tabella: Garanzia Età minima all’ingresso Età massima a scadenza Copertura Infortuni e Malattia INF Morte da Infortunio 18 70 Invalidità Permanente da Infortunio 18 70 Invalidità Permanente da Malattia 18 65 Inabilità Temporanea da Infortunio 18 65 Diaria da Ricovero a seguito di Infortunio 18 70 Diaria da Gesso 18 70 Garanzia Assistenza ASS Assistenza 18 (*) Non sono assicurabili le persone che nel corso di validità del contratto superino il 65° anno d’età. Resta inteso che qualora l’Assicurato compia il 65° anno di età durante il periodo di validità del contratto a seguito di tacito rinnovo, l’assicurazione cessa alla scadenza annua di polizza successiva al compimento del 65° anno d’età. Età all’ingresso 18 anni. L’assicurazione può essere stipulata a favore di persone fisiche, residenti in Italia e Stato del Vaticano, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che abbiano: - età minima all’ingresso: 0 anni; - età massima all’ingresso: 74 anni; - età massima a scadenza: 75 anni. L’età dell’Assicurato sarà calcolata basandosi sull’età raggiunta all’inizio dell’anno di copertura (al momento della sottoscrizione). L’Assicurazione cessa alla prima scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75esimo anno di età. Si precisa che tutti i soggetti facenti parte del nucleo familiare, inclusi i soggetti minorenni, possono essere assicurati anche singolarmente. È prevista la compilazione di un Questionario Sanitario per ciascuna persona assicurata. Per i minori provvederà un genitore. La mancata sottoscrizione del Questionario Sanitario, che forma parte integrante del contratto, rende inoperante la polizza nei confronti dell’Assicurato che ha omesso la relativa sottoscrizione.
RAMO DANNI. INFORTUNI 1) alla pratica di sport aerei in genere e alla partecipazione a corse o gare motoristiche e/o motonautiche, nonché alle relative prove ed allenamenti; 2) all’uso, anche in qualità di passeggero, di ultraleggeri, deltaplani, parapendii ed ogni altro attrezzo o apparecchio per il volo da diporto o sportivo, nonché il paracadutismo in ogni sua forma; a corse, gare e relative prove ed allenamenti di manifestazioni sportive di rilievo internazionale. L’esclusione non si applica in caso di corse podistiche e regate veliche svolte nelle acque interne europee e nel bacino del Mediterraneo; 3) alla pratica di attività sportive a livello professionistico, oppure quando a tali attività sia dedicato impegno temporale prevalente rispetto a qualsiasi altra occupazione; 4) alla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore. L’esclusione non si applica per gli Infortuni subiti dall’Assicurato in possesso di patente scaduta a condizione che l’Assicurato stesso ottenga il rinnovo del documento entro 180 giorni dall’Infortunio; l’assicurazione si intende tuttavia valida se il mancato rinnovo sia conseguenza dei postumi invalidanti dell’Infortunio stesso; 5) a viaggi aerei effettuati in qualità di pilota, allievo pilota o qualunque altro membro dell’equipaggio, ad eccezione dei medici e/o infermieri in servizio di emergenza e/o pronto soccorso; 6) all’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo con scalata di rocce, ghiaccio o ghiacciai di difficoltà superiore al 3° grado U.I.A.A. (Unione Internazionale Associazioni Alpinistiche), pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (guidoslitta), discesa con xxxxxxxx xxx o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, downhill bike, speleologia e bungee jumping. L’esclusione non si applica per l’esercizio escursionistico su vie ferrate; 7) alla guida di veicoli e natanti a motore, quando il livello di alcolemia dell’Assicurato supera i limiti previsti dalla Legge; 8) all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; 9) a delitti dolosi dell’Assicurato e/o dei beneficiari, ad atti di autolesionismo e al suicidio; 10) alla partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popolari, sommosse, rivoluzioni, atti...
RAMO DANNI. INFORTUNI • MALATTIA • RIMBORSO SPESE MEDICHE CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA LA COMPAGNIA?
RAMO DANNI. INFORTUNI e/o INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA Ufficio Liquidazioni Pramerica INFORTUNI c/o Previmedical S.p.A. Via X. Xxxxxxxxx, 24 - Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx - 00000 Xxxxxxxxxx (XX) • RIMBORSO SPESE MEDICHE A. In caso di Ricovero o Day Hospital con o senza intervento chirurgico o intervento chirurgico ambulatoriale, l’Assicurato dovrà farsi rilasciare un certificato medico con l’indicazione di: - nome e cognome dell’Assicurato; - la diagnosi; - per i ricoveri o Day Hospital: - se con intervento, dovrà essere indicato l’intervento chirurgico; - se senza intervento, il certificato dovrà contenere l’iter diagnostico e terapeutico; - per i soli interventi chirurgici ambulatoriali di asportazione il certificato medico dovrà contenere anche il tipo della lesione, la sede e le dimensioni; - il regime in cui si eseguirà la prestazione (Day Hospital, Ricovero, Intervento Ambulatoriale etc.); - se richiesto, altra documentazione medica/esiti di esami strumentali utili alla valutazione.