Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture comprese nell'ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi: a. per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture di cui all'art.1 del presente contratto durante il periodo di ferie; b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie; c. per l'esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da altre istituzioni pubbliche; d. per l'effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche o assistenziali, attuate in accordo con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato; e. per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo; f. per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazione; g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato; h. in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio; i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico; j. per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.) Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per legge.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in In tutte le Strutture strutture comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente contratto, a fronte l'apposizione di ragioni un termine alla durata del contratto di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del terminelavoro è consentita, in tutti i casirelazione alle particolari esigenze della cooperativa e al fine di evitare eventuali carenze del servizio, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. a) punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
b) per garantire le indispensabili necessità di servizio ed dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture strutture di cui all'art.1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della cooperativa anche in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da collaborazione con Ministeri e altre istituzioni pubblichepubbliche o private;
d. d) per l'effettuazione di attività sanitariesocio-sanitaria, psicopedagogiche o assistenzialiriabilitativo-psico-pedagogica, attuate assistenziale, nonché‚ promozionale, anche in accordo collaborazione con le UU.SS.LL. o ASL, Province, Regioni o Regioni, Comuni, Ministeri o altri Enti e inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in via sperimentale e per un tempo limitatocollaborazione con gli Enti di cui sopra;
e. e) per lo svolgimento sostituzioni di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazionedalla cooperativa;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), ) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. g) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativanon retribuita, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo militare, servizio civile).
h) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo “b” di cui all’art.1 L.381/91 il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore contemporaneamente al 30% del personale assunto a tempo indeterminato, ecc.ad esclusione di quanto riferito ai punti b), c) g) ed h. Sarà comunque attivabile un numero minimo di n. 3 rapporti di lavoro a tempo determinato per cooperativa. Per le cooperative di tipo b inquadrate ai fini previdenziali nel settore agricoltura rimangono ferme le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia di lavoro stagionale e a termine. Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti dell'organico. Prima di procedere ad assunzioni a tempo determinato, secondo le ipotesi del presente articolo, le imprese cooperative attiveranno, con i soggetti di rappresentanza sindacale di cui all'art. 17, procedure di informazione sulle esigenze di assunzioni in questione e può essere utilizzato nel di confronto sulla coerenza delle motivazioni di cui al comma 1 del presente articolo. Deroghe al limite massimo del 30% escluse di cui al precedente paragrafo sono esclusivamente possibili previa intesa tra le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per leggeparti al livello aziendale.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti Le Strutture Associative, ai sensi del D. lgs. 6 settembre 2001 n. 368 in attuazione della Direttiva 1999/70/CE, possono apporre un termine alla durata del contratto di lavoro. Il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato è consentito in tutte le relazione a particolari esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive delle Strutture comprese nell'ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioniAssociative. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesiesemplificativo:
a. a) per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno (attività di soggiorni estivi, ecc.);
b) per garantire le indispensabili necessità di servizio ed dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture strutture in situazioni di cui all'art.1 del presente contratto carattere contingente e durante il periodo di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della Struttura Associativa anche in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubblichepubbliche o private;
d. d) per l'effettuazione di attività sanitariesocio-sanitaria, psicopedagogiche o assistenzialiriabilitativo-psico-pedagogica, attuate assistenziale, nonché promozionale, anche in accordo collaborazione con le UU.SS.LL. o AA.SS.LL, Province, Regioni o Regioni, Comuni, Ministeri od altri Enti ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in via sperimentale e per un tempo limitatocollaborazione con gli Enti di cui sopra;
e. e) per lo svolgimento sostituzioni di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso permessi e/o aspettative concessi dall'Amministrazione;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), ) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. g) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.);
h) Si precisa per le assunzioni legate ad esigenze straordinarie, nel limite massimo di 6 mesi, quando alle stesse non sia possibile fare fronte con personale in servizio. Nel contratto a termine, stipulato per ragioni sostitutive, l’apposizione del termine può risultare direttamente ed indirettamente, cioè anche con un mero rinvio al momento del futuro rientro del lavoratore da sostituire. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni giustificative del termine, la data di presunta scadenza del rapporto e nei casi di sostituzione di lavoratore assente il nominativo dello stesso. Una copia del contratto deve essere fornita alla lavoratrice al lavoratore all’atto dell’assunzione in servizio. Non è ammessa l’assunzione di personale a tempo determinato per sopperire a carenza stabili dell’organico e, comunque, nei casi seguenti: - per la sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti per sciopero; - nel caso in cui l’azienda non abbia effettuato la valutazione dei rischi, prevista dall’art. 4 del D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni; - nel caso in cui nell’unità produttiva sia operante una sospensione dei rapporti di lavoro in essere o una riduzione dell’orario di lavoro, con diritto al trattamento d’integrazione salariale, che l'istituto interessi lavoratrici e lavoratori adibiti alle medesime mansioni cui si riferisce il contratto a termine che si vorrebbe stipulare; - nel caso in cui nelle Strutture Associative si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (art. 4 e art. 24 legge n. 223/91) con mobilità che abbiano riguardato lavoratrici e lavoratori adibiti alle medesime mansioni cui si riferisce il contratto a termine che si vorrebbe stipulare salvo che tale contratto sia concluso:
a) per provvedere a sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti;
b) per assunzione a termine di durata non superiore a 12 mesi di lavoratrici e lavoratori in mobilità (art. 8 comma 2 legge n. 223/91);
c) per una durata iniziale non superiore a tre mesi. E’ ammessa l’assunzione a tempo determinato anche in assenza di specifiche ragioni e quindi della relativa indicazione in contratto:
a) per la prosecuzione del lavoro del personale dipendente che abbia differito il pensionamento di anzianità ai sensi della legge n. 388/00 art. 75;
b) per le assunzioni delle lavoratrici e dei lavoratori in mobilità;
c) per le assunzioni dei disabili ex art.11 della legge n. 68/99. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia motivata da ragioni oggettive e si riferisca allo stesso livello per il quale il contratto a tempo determinato sia stato stipulato e comunque, la durata complessiva del rapporto a termine non deve sopperire potrà essere superiore ai tre anni. Le ragioni giustificative della proroga, oltre che prevedibili sin dalla prima assunzione, possono essere anche del tutto diverse da quelle che hanno determinato la stipula del contratto originario, purché sempre riconducibili a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Se il contratto a tempo determinato ha durata inferiore a mesi sei il lavoratore potrà essere riassunto con un nuovo contratto a tempo determinato non prima di giorni dieci dalla data di scadenza del primo contratto Se il contratto a tempo determinato ha durata superiore a mesi sei il lavoratore potrà essere riassunto con un nuovo contratto a tempo determinato non prima di giorni venti dalla data di scadenza del primo contratto . Nel rispetto degli intervalli temporali di cui sopra e della sussistenza delle comprovabili ragioni, non esistono limitazioni alla stipula di più contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere utilizzato nel limite massimo superiore al 15% del 30% escluse personale assunto a tempo indeterminato ad esclusione di quanto previsto ai punti b) e g). Tale percentuale potrà essere ridefinita dal confronto tra le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per leggeparti a livello aziendale.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati 1. Le parti confermano che, in considerazione della particolarità del settore ed al fine di garantire la qualità dei servizi prestati, il contratto a tempo indeterminato rappresenta la forma base di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture realtà comprese nella sfera di applicazione di cui all’articolo 1 del presente CCNL.
2. In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, a fronte l'apposizione di ragioni un termine alla durata del contratto di carattere tecnicolavoro, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del termineè consentita, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedentecasi ammessi dal D.Lgs. n. 368/2001.
3. La proroga durata del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle e non esaustivo si indicano, in relazione alle particolari esigenze delle organizzazioni ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, le seguenti ipotesi:
a. a) per garantire le indispensabili necessità di del servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture strutture di cui all'art.1 all'articolo 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie, per una percentuale non superiore al 30% dell'organico in forza;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. b) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali delle organizzazioni anche in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubblichepubbliche o private;
d. c) per l'effettuazione di attività sanitariesociosanitaria, psicopedagogiche psicopedagogica, assistenziale, di protezione civile e di solidarietà internazionale, anche in collaborazione con Aziende ospedaliere, ASL, comuni, province, regioni, ministeri, ed altri enti pubblici o assistenziali, attuate privati ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in accordo collaborazione con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitatogli Enti di cui sopra;
e. d) per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazionedall'Organizzazione;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. e) in caso di assenza d'assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), ) nonché in caso di impugnativa d'impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. f) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.) Si precisa ).
5. Resta confermato che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dell'organico, previste dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per leggeconvenzionali.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture comprese nell'ambito nell’ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione L’apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente diret- tamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio dall’inizio della prestazionepre- stazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedenteprece- dente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ta- le ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore supe- riore ai tre anni. L'assunzione L’assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione se- guito dell’applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 dell’art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni modifica- zioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile possibi- le nelle seguenti ipotesi:
a. per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale tota- le funzionalità di tutte le Strutture di cui all'art.1 all’art.1 del presente contratto durante du- rante il periodo di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinariestraor- dinarie;
c. per l'esecuzione l’esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da altre istituzioni pubbliche;
d. per l'effettuazione l’effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche o assistenziali, attuate at- tuate in accordo con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato;
e. per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito retri- buito concesso dall'Amministrazionedall’Amministrazione;
g. assunzione a completamento dell'orario dell’orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario giudizia- rio (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), nonché in caso di impugnativa im- pugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dell’e- spletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio ser- vizio militare o sostitutivo civile, ecc.) Si precisa che l'istituto l’istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico dell’organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato utilizza- to nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione conserva- zione del posto per legge.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in In tutte le Strutture strutture comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente contratto, a fronte ai sensi dell'art. 23, legge n. 56 del 28.2.87, l'apposizione di ragioni un termine alla durata del contratto di carattere tecnicolavoro, produttivooltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni, organizzativo e sostitutivoall'art. L'apposizione 8 bis del termineDL 29.1.83 n. 17, convertito con modificazioni della legge 25.3.83 n. 79, è consentita, in tutti i casirelazione alle particolari esigenze della cooperativa e al fine di evitare eventuali carenze del servizio, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. a) punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
b) per garantire le indispensabili necessità di servizio ed dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture strutture di cui all'art.1 all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della cooperativa anche in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da collaborazione con Ministeri e altre istituzioni pubblichepubbliche o private;
d. d) per l'effettuazione di attività sanitariesocio-sanitaria, psicopedagogiche o assistenzialiriabilitativo-psico- pedagogica, attuate assistenziale, nonché, promozionale, anche in accordo collaborazione con le UU.SS.LL. o ASL, Province, Regioni o Regioni, Comuni, Ministeri o altri Enti e inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in via sperimentale e per un tempo limitatocollaborazione con gli Enti di cui sopra;
e. e) per lo svolgimento sostituzioni di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazionedalla cooperativa;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), ) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. g) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativanon retribuita, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo militare, servizio civile).
h) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo “b” di cui all'art.1 L.381/91 il cui protetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore contemporaneamente al 30% del personale assunto a tempo indeterminato, ecc.ad esclusione di quanto riferito ai punti b), c) g) ed h. Sarà comunque attivabile un numero minimo di n. 3 rapporti di lavoro a tempo determinato per cooperativa. Per le cooperative di tipo b inquadrate ai fini previdenziali nel settore agricoltura rimangono ferme le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia di lavoro stagionale e a termine. Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti dell'organico. Prima di procedere ad assunzioni a tempo determinato, secondo le ipotesi del presente articolo, le imprese cooperative attiveranno, con i soggetti di rappresentanza sindacale di cui all'art. 17, procedure di informazione sulle esigenze di assunzioni in questione e può essere utilizzato nel di confronto sulla coerenza delle motivazioni di cui al comma 1 del presente articolo. Deroghe al limite massimo del 30% escluse di cui al precedente paragrafo sono esclusivamente possibili previa intesa tra le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per leggeparti al livello aziendale.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in In tutte le Strutture strutture comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente contratto, a fronte ai sensi dell'art. 23, legge n. 56 del 28.2.87, l'apposizione di ragioni un termine alla durata del contratto di carattere tecnicolavoro, produttivooltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni, organizzativo e sostitutivoall'art. L'apposizione 8 bis del termineDL 29.1.83 n. 17, convertito con modificazioni della legge 25.3.83 n. 79, è consentita, in tutti i casirelazione alle particolari esigenze della cooperativa e al fine di evitare eventuali carenze del servizio, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. a) punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
b) per garantire le indispensabili necessità di servizio ed dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture strutture di cui all'art.1 all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della cooperativa anche in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da collaborazione con Ministeri e altre istituzioni pubblichepubbliche o private;
d. d) per l'effettuazione di attività sanitariesocio-sanitaria, psicopedagogiche o assistenzialiriabilitativo-psico- pedagogica, attuate assistenziale, nonché‚ promozionale, anche in accordo collaborazione con le UU.SS.LL. o ASL, Province, Regioni o Regioni, Comuni, Ministeri o altri Enti e inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in via sperimentale e per un tempo limitatocollaborazione con gli Enti di cui sopra;
e. e) per lo svolgimento sostituzioni di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazionedalla cooperativa;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), ) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. g) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativanon retribuita, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo militare, servizio civile).
h) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo “b” di cui all’art.1 L.381/91 il cui protetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore contemporaneamente al 30% del personale assunto a tempo indeterminato, ecc.ad esclusione di quanto riferito ai punti b), c) g) ed h. Sarà comunque attivabile un numero minimo di n. 3 rapporti di lavoro a tempo determinato per cooperativa. Per le cooperative di tipo b inquadrate ai fini previdenziali nel settore agricoltura rimangono ferme le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia di lavoro stagionale e a termine. Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti dell'organico. Prima di procedere ad assunzioni a tempo determinato, secondo le ipotesi del presente articolo, le imprese cooperative attiveranno, con i soggetti di rappresentanza sindacale di cui all'art. 17, procedure di informazione sulle esigenze di assunzioni in questione e può essere utilizzato nel di confronto sulla coerenza delle motivazioni di cui al comma 1 del presente articolo. Deroghe al limite massimo del 30% escluse di cui al precedente paragrafo sono esclusivamente possibili previa intesa tra le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per leggeparti al livello aziendale.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in In tutte le Strutture strutture comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente contratto, a fronte l'apposizione di ragioni un termine alla durata del contratto di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del terminelavoro è consentita, in tutti i casirelazione alle particolari esigenze della cooperativa e al fine di evitare eventuali carenze del servizio, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. a) punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
b) per garantire le indispensabili necessità di servizio ed dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture strutture di cui all'art.1 all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della cooperativa anche in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da collaborazione con Ministeri e altre istituzioni pubblichepubbliche o private;
d. d) per l'effettuazione di attività sanitariesocio-sanitaria, psicopedagogiche o assistenzialiriabilitativo-psico-pedagogica, attuate assistenziale, nonché‚ promozionale, anche in accordo collaborazione con le UU.SS.LL. o ASL, Province, Regioni o Regioni, Comuni, Ministeri o altri Enti e inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in via sperimentale e per un tempo limitatocollaborazione con gli Enti di cui sopra;
e. e) per lo svolgimento sostituzioni di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazionedalla cooperativa;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), ) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. g) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativanon retribuita, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo militare, servizio civile).
h) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo ―b‖ di cui all’art.1 L.381/91 il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore contemporaneamente al 30% del personale assunto a tempo indeterminato, ecc.ad esclusione di quanto riferito ai punti b), c) g) ed h. Sarà comunque attivabile un numero minimo di n. 3 rapporti di lavoro a tempo determinato per cooperativa. Per le cooperative di tipo b inquadrate ai fini previdenziali nel settore agricoltura rimangono ferme le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia di lavoro stagionale e a termine. Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti dell'organico. Prima di procedere ad assunzioni a tempo determinato, secondo le ipotesi del presente articolo, le imprese cooperative attiveranno, con i soggetti di rappresentanza sindacale di cui all'art. 17, procedure di informazione sulle esigenze di assunzioni in questione e può essere utilizzato nel di confronto sulla coerenza delle motivazioni di cui al comma 1 del presente articolo. Deroghe al limite massimo del 30% escluse di cui al precedente paragrafo sono esclusivamente possibili previa intesa tra le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per leggeparti al livello aziendale.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in In tutte le Strutture strutture comprese nell'ambito nell’ambito di applicazione di cui all’art. 1 del presente contratto, a fronte l’apposizione di ragioni un termine alla durata del contratto di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del terminelavoro è consentita, in tutti i casirelazione alle par- ticolari esigenze della cooperativa e al fine di evitare eventuali carenze del servizio, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. a) punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia pos- sibile sopperire con il normale organico;
b) per garantire le indispensabili necessità di servizio ed dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture strutture di cui all'art.1 all’art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
b. c) per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. per l'esecuzione l’esecuzione di progetti di ricerca nell’ambito dei fini istituzionali della cooperativa anche in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da collaborazione con Ministeri e altre istituzioni pubblichepubbliche o private;
d. d) per l'effettuazione l’effettuazione di attività sanitariesocio-sanitaria, psicopedagogiche o assistenzialiriabilitativo-psico-pedagogica, attuate assistenziale, nonché, promozionale, anche in accordo collaborazione con le UU.SS.LL. o Asl, Province, Regioni o Regioni, Comuni, Ministeri o altri enti e inoltre per l’espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in via sperimentale e per un tempo limitatocollaborazione con gli enti di cui sopra;
e. e) per lo svolgimento sostituzioni di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazionedalla coope- rativa;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudiziogiudi- zio, ecc.), ) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. g) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativanon retribuita, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo milita- re, servizio civile).
h) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo “b” di cui all’art. 1, eccL. 381/91 il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro.) Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per legge.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in In tutte le Strutture strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, a fronte l'apposizione di ragioni un termine alla durata del contratto di carattere tecnicolavoro, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del termineè consentita, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedentecasi ammessi dal D.Lgs. n. 368/2001. La proroga durata del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre annia 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi. L'assunzione Qualora per effetto di personale successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto tra le medesime parti superi complessivamente 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi), indipendentemente dai periodi di interruzioni che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto si considera a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione indeterminato. Ai fini del computo del periodo massimo si tiene altresì conto dei periodi di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia procedutomissione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223svolti fra gli stessi soggetti, e compiuti nell’ambito di un contratto di somministrazione a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazionitempo determinato. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle si indicano, in relazione alle particolari esigenze delle Organizzazioni ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, le seguenti ipotesi:
a. a) per garantire le indispensabili necessità di del servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture strutture di cui all'art.1 all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. per . Per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali delle Organizzazioni anche in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubblichepubbliche o private;
d. b) per l'effettuazione di attività sanitariesocio-sanitaria, psicopedagogiche psico-pedagogia, assistenziale, di protezione civile e di solidarietà internazionale, anche in collaborazione con aziende ospedaliere, ASL, comuni, province, regioni, ministeri ed altri enti pubblici o assistenziali, attuate privati ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in accordo collaborazione con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitatogli enti di cui sopra;
e. c) per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazionedall'Organizzazione;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. d) in caso di assenza d'assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), ) nonché in caso di impugnativa d'impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. e) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civilemilitare, ecc.) Si precisa ). I contratti a termine stipulati al di fuori delle suddette casistiche non potranno superare il 25% del personale assunto a tempo indeterminato. Nelle Organizzazioni che occupano fino a sette dipendenti a tempo indeterminato potrà comunque essere effettuata l'assunzione di due lavoratori a tempo determinato. Resta confermato che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dell'organico, previste dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo convenzionali. Per l’intervallo per la riassunzione a termine del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per leggelavoratore, ai sensi dell’art.5, comma 3, ultimo periodo, D.lgs. 368/2011, si fa riferimento alla normativa vigente.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture comprese nell'ambito nell’ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivocontratto in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative. L'apposizione L’apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio dall’inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedentespecificati tutti gli elementi previsti dalla vigente normativa. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratorelavo- ratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni ra- gioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione L’assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti licenzia- menti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti licen- ziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione del- l’applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazionidelle vigenti normative. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale funzionalità fun- zionalità di tutte le Strutture di cui all'art.1 all’art.1 del presente contratto durante il periodo di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. per l'esecuzione l’esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da altre istituzioni pubbliche;
d. per l'effettuazione l’effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche o assistenziali, attuate in accordo con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato;
e. per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazionecon- cesso dall’Amministrazione;
g. assunzione a completamento dell'orario dell’orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario (arrestoar- resto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), nonché in caso di impugnativa di licenziamento li- cenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattiama- lattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.) Si precisa che l'istituto l’istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico dell’organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo mas- simo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per legge.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in In tutte le Strutture strutture comprese nell'ambito nell’ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, a fronte ai sensi dell’art. 23 della legge del 28 febbraio 1987 n. 56 l’apposizione di ragioni un termine alla durata del contratto di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, lavoro – oltre che nell’ipotesi di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedenteall’art. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 1 della legge 23 luglio 199118 aprile 1962 n. 230, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, all’art. 12 della legge 24 giugno 1997 n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato integrazioni è possibile consentita, in relazione alle particolari esigenze delle associazioni ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a. a) esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 1525 del 7 ottobre 1963 e all’art. 8 bis del DL 29 gennaio 1983 n. 17 convertito nella legge 25 Marzo 1983 n. 79 successive modificazioni e/o integrazioni;
b) per garantire le indispensabili necessità di del servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture strutture di cui all'art.1 all’art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
b. c) per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. per l'esecuzione l’esecuzione di progetti di ricerca nell’ambito dei fini istituzionali delle Associazioni anche in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubblichepubbliche o private;
d. d) per l'effettuazione l’effettuazione di attività sanitariesocio-sanitaria, psicopedagogiche psico-pedagogica o assistenzialiassistenziale, attuate anche in accordo collaborazione con le UU.SS.LL. o ., Province, Regioni o regioni, Comuni, Ministeri o altri Enti pubblici, ed inoltre per l’espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in via sperimentale e per un tempo limitatocollaborazione con gli Enti di cui sopra;
e. e) per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazionedall’Amministrazione;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), ) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. g) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.) ). Ulteriori casistiche potranno essere definite nell’ambito del confronto tra le parti di cui all’art. 7. La percentuale dei dipendenti con contratto a tempo determinato, comprensiva dei lavoratori di cui all'art. 23, non può essere superiore al 30% del personale a tempo indeterminato, senza tener conto dei rapporti sorti per sostituire dipendenti aventi diritto alla conservazione del posto. In sede locale possono essere concordate tra le parti di cui all'art. 7 percentuali maggiori in relazione alle specifiche condizioni. Si precisa precisa, che l'istituto l’istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dell’organico, previste dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per leggeconvenzionali.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in In tutte le Strutture strutture comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente contratto, a fronte ai sensi dell'art. 23, legge n. 56 del 28 febbraio 1987, l'apposizione di ragioni un termine alla durata del contratto di carattere tecnicolavoro, produttivooltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962, organizzativo n. 230 e sostitutivosuccessive modifiche ed integrazioni, all'art. L'apposizione 8-bis del termineD.L. 29 gennaio 1983, n. 17 convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è consentita, in tutti i casirelazione alle particolari esigenze della cooperativa ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. a) punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
b) per garantire le indispensabili necessità di servizio ed dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture strutture di cui all'art.1 all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della cooperativa anche in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubblichepubbliche o private;
d. d) per l'effettuazione di attività sanitariesocio-sanitaria, psicopedagogiche riabilitativo-psico-pedagogica, assistenziale, nonchè promozionale, anche in collaborazione con ASL, province, regioni, comuni, Ministeri od altri enti ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o assistenziali, attuate di specializzazione in accordo collaborazione con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitatogli enti di cui sopra;
e. e) per lo svolgimento sostituzioni di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazionedalla cooperativa;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), nonché ) nonchè in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. g) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativanon retribuita, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo militare, servizio civile);
h) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo "b" di cui all'art. 1, ecc.L. n. 381/1991, il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore contemporaneamente al 30% del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito ai punti b), c), g) ed h). Sarà comunque attivabile un numero minimo di 3 rapporti di lavoro a tempo determinato per cooperativa. Per le cooperative di tipo "b" inquadrate ai fini previdenziali nel settore agricoltura rimangono ferme le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia di lavoro stagionale e a termine. Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti dell'organico. Prima di procedere ad assunzioni a tempo determinato, secondo le ipotesi del presente articolo, le imprese cooperative attiveranno, con i soggetti di rappresentanza sindacale di cui all'art. 17, procedure di informazione sulle esigenze di assunzioni in questione e può essere utilizzato nel di confronto sulla coerenza delle motivazioni di cui al 1° comma del presente articolo. Deroghe al limite massimo del 30% escluse di cui al precedente paragrafo sono esclusivamente possibili previa intesa tra le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per leggeparti al livello aziendale.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti Fermo restando che di norma le assunzioni del personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita la assunzione del personale con previsione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture comprese nell'ambito di applicazione determinato. L’apposizione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del termine, in tutti i casi, termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia . Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro un massimo lavoratore. Nella lettera di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere assunzione sono specificate le ragioni a fronte delle quali è apposto il termine al contratto di cui al comma precedentelavoro. La proroga Le parti convengono, nell’ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze che abbiano carattere temporaneo o contingente, quali: - tutte le ipotesi aggiuntive previste dall’art. 6 comma 7 del CCNL 26 febbraio 2008 e successivi rinnovi; - temporanei incrementi dell’attività dovuti a tempo determinato è ammessa, flussi non ordinari o non programmabili di commesse cui non sia possibile far fronte con il consenso normale organico; - impiego di professionalità diverse rispetto a quelle normalmente occupate; - adeguamento del lavoratoresistema informativo aziendale, solo qualora la durata iniziale sia inferiore inserimento o implementazione di nuove procedure, di sistemi di contabilità, controllo di gestione, controllo di qualità; - lavorazioni connesse a tre annivincolanti termini di esecuzione; - per l’avvio di nuove attività. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa durata sarà limitata al periodo di tempo necessario per la quale è stato stipulato il contratto messa a tempo determinatoregime dell’organizzazione aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla contrattazione integrativa aziendale. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva Un elenco mensile dei contratti stipulati dovranno comunque essere trasmessi al Comitato paritetico territoriale regionale ai fini del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi monitoraggio degli artt.4 e 24 strumenti della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture di cui all'art.1 del presente contratto durante il periodo di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. per l'esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da altre istituzioni pubbliche;
d. per l'effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche o assistenziali, attuate in accordo con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato;
e. per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazione;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio, eccflessibilità adottati dalle aziende agromeccaniche.), nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.) Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per legge.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture comprese nell'ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque 5 giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre 3 anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre 3 anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 artt. 4 e 24 della 24, legge 23 luglio 1991, n.22323.7.91 n. 223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione della applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994dell'art. 4, n.626D.lgs. 19.9.94 n. 626, e successive modificazioni ed e integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. per : (a)per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture di cui all'art.1 all'art. 1 del presente contratto durante il periodo di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. per l'esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da altre istituzioni pubbliche;
d. per l'effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche o assistenziali, attuate in accordo con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato;
e. per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazione;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.) Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per legge.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture comprese nell'ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - • per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - • presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - • presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - • presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture di cui all'art.1 del presente contratto durante il periodo di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. per l'esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da altre istituzioni pubbliche;
d. per l'effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche o assistenziali, attuate in accordo con le UU.SS.LLXX.XX. LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato;
e. per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazione;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.) Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per legge.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in In tutte le Strutture strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, a fronte l'apposizione di ragioni un termine alla durata del contratto di carattere tecnicolavoro, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del termineè consentita, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedentecasi ammessi dal D.Lgs. n.368/2001. La proroga durata del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle si indicano, in relazione alle particolari esigenze delle organizzazioni ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, le seguenti ipotesi:
a. : per garantire le indispensabili necessità di del servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture strutture di cui all'art.1 all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. per . Per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali delle organizzazioni anche in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubbliche;
d. pubbliche o private; per l'effettuazione di attività sanitariesociosanitaria, psicopedagogiche psicopedagogia, assistenziale, di protezione civile e di solidarietà internazionale, anche in collaborazione con Aziende ospedaliere, ASL, comuni, province, regioni, ministeri, ed altri enti pubblici o assistenziali, attuate privati ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in accordo collaborazione con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e gli Enti di cui sopra; per un tempo limitato;
e. per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazione;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. dall'Organizzazione; in caso di assenza d'assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), ) nonché in caso di impugnativa d'impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. ; per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.) Si precisa ). I contratti a termine stipulati al di fuori delle suddette casistiche non potranno superare il 25% del personale assunto a tempo indeterminato. Nelle Organizzazioni che occupano fino a sette dipendenti a tempo indeterminato potrà comunque essere effettuata l’assunzione di due lavoratori a tempo determinato. Resta confermato che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dell'organico, previste dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per leggeconvenzionali.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in In tutte le Strutture strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, a fronte l'apposizione di ragioni un termine alla durata del contratto di carattere tecnicolavoro, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del termineè consentita, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedentecasi ammessi dal D.Lgs. n. 368/2001. La proroga durata del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle si indicano, in relazione alle particolari esigenze delle Organizzazioni ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, le seguenti ipotesi:
a. a) per garantire le indispensabili necessità di del servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture strutture di cui all'art.1 all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. per . Per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali delle Organizzazioni anche in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubblichepubbliche o private;
d. b) per l'effettuazione di attività sanitariesocio-sanitaria, psicopedagogiche psico-pedagogia, assistenziale, di protezione civile e di solidarietà internazionale, anche in collaborazione con aziende ospedaliere, ASL, comuni, province, regioni, ministeri ed altri enti pubblici o assistenziali, attuate privati ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in accordo collaborazione con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitatogli enti di cui sopra;
e. c) per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazionedall'Organizzazione;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. d) in caso di assenza d'assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), ) nonché in caso di impugnativa d'impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. e) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civilemilitare, ecc.) Si precisa ). I contratti a termine stipulati al di fuori delle suddette casistiche non potranno superare il 25% del personale assunto a tempo indeterminato. Nelle Organizzazioni che occupano fino a sette dipendenti a tempo indeterminato potrà comunque essere effettuata l'assunzione di due lavoratori a tempo determinato. Resta confermato che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dell'organico, previste dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per leggeconvenzionali.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in In tutte le Strutture strutture comprese nell'ambito nell’ambito di applicazione del presente contratto, ai sensi della normativa vigente, in relazione alle particolari esigenze di servizio si possono stipulare contratti a fronte termine in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e o sostitutivo. L'apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. a) per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture di cui all'art.1 del presente contratto durante il periodo di ferie;
b. b) per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. c) per l'esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità sanità o da altre istituzioni pubbliche;
d. d) per l'effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche o assistenziali, attuate in accordo con le UU.SS.LL. ASL o Provinceprovince, Regioni regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitatocomuni;
e. e) per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. f) per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario aspettativa non retribuito concesso retribuita concessa dall'Amministrazione;
g. g) assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. h) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. i) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.) Si precisa che l'istituto ). L’apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve esser consegnata al lavoratore entro un massimo di 5 giorni lavorativi dall’inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. E’ fatto divieto di stipulare contratti a tempo determinato nei casi individuati dalla legge. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo e al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore. La percentuale dei dipendenti con contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del superiore al 30% escluse le ferie e le sostituzioni del personale a tempo indeterminato, senza tener conto dei rapporti sorti per sostituire dipendenti aventi diritto alla conservazione del posto per legge.posto. In sede locale possono essere concordate tra le parti di cui all'art. 7 percentuali maggiori in relazione alle specifiche condizioni
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in In tutte le Strutture strutture comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente contratto, a fronte ai sensi dell'art. 23, legge n. 56 del 28.2.87, l'apposizione di ragioni un termine alla durata del contratto di carattere tecnicolavoro, produttivooltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni, organizzativo e sostitutivoall'art. L'apposizione 8 bis del termineDL 29.1.83 n. 17, convertito con modificazioni della legge 25.3.83 n. 79, è consentita, in tutti i casirelazione alle particolari esigenze della cooperativa e al fine di evitare eventuali carenze del servizio, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. a) punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
b) per garantire le indispensabili necessità di servizio ed dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture strutture di cui all'art.1 all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della cooperativa anche in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da collaborazione con Ministeri e altre istituzioni pubblichepubbliche o private;
d. d) per l'effettuazione di attività sanitariesocio-sanitaria, psicopedagogiche o assistenzialiriabilitativo-psico- pedagogica, attuate assistenziale, nonché‚ promozionale, anche in accordo collaborazione con le UU.SS.LL. o ASL, Province, Regioni o Regioni, Comuni, Ministeri o altri Enti e inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in via sperimentale e per un tempo limitatocollaborazione con gli Enti di cui sopra;
e. e) per lo svolgimento sostituzioni di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazionedalla cooperativa;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), ) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. g) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell’orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativanon retribuita, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo militare, servizio civile).
h) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo "b" di cui all’art.1 L.381/91 il cui protetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore contemporaneamente al 30% del personale assunto a tempo indeterminato, ecc.ad esclusione di quanto riferito ai punti b), c) g) ed h. Sarà comunque attivabile un numero minimo di n. 3 rapporti di lavoro a tempo determinato per cooperativa. Per le cooperative di tipo b inquadrate ai fini previdenziali nel settore agricoltura rimangono ferme le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia di lavoro stagionale e a termine. Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti dell'organico. Prima di procedere ad assunzioni a tempo determinato, secondo le ipotesi del presente articolo, le imprese cooperative attiveranno, con i soggetti di rappresentanza sindacale di cui all'art. 17, procedure di informazione sulle esigenze di assunzioni in questione e può essere utilizzato nel di confronto sulla coerenza delle motivazioni di cui al comma 1 del presente articolo. Deroghe al limite massimo del 30% escluse di cui al precedente paragrafo sono esclusivamente possibili previa intesa tra le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per leggeparti al livello aziendale.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture strutture comprese nell'ambito nell’ambito di applicazione del presente contratto, a fronte fi-onte di ragioni di carattere tecnico, produttivoprodut- tivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione L’apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque 5 giorni lavorativi dall'inizio dall’inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale ini- ziale sia inferiore a tre 3 anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre 3 anni. L'assunzione L’assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 ar- ticoli 4 e 24 della legge 24, L. 23 luglio 1991, n.223n. 223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione della applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994dell’art. 4, n.626D.Lgs. 81/08, e successive successi- ve modificazioni ed e integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. a) per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture strutture di cui all'art.1 all’art. 1 del presente contratto durante il periodo di ferie;
b. b) per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. c) per l'esecuzione l’esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità sanità o da altre istituzioni pubbliche;
d. d) per l'effettuazione l’effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche psico-pedagogiche o assistenziali, attuate in accordo con le UU.SS.LL. Usl o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato;
e. e) per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. f) per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazionedall’amministrazione;
g. g) assunzione a completamento dell'orario dell’orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. h) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. i) per gli Ospedali Classificatiospedali classificati, i Presidi presidi e gli IRCCSIrccs, anche nelle more dell'espletamento dell’espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. j) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativafa- coltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.) Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per legge).
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in In tutte le Strutture strutture comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente contratto, a fronte l'apposizione di ragioni un termine alla durata del contratto di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del terminelavoro è consentita, in tutti i casirelazione alle particolari esigenze della cooperativa e al fine di evitare eventuali carenze del servizio, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. a) punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
b) per garantire le indispensabili necessità di servizio ed dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture strutture di cui all'art.1 all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della cooperativa anche in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità collaborazione con Ministeri e altre Istituzioni pubbliche o da altre istituzioni pubblicheprivate;
d. d) per l'effettuazione di attività sanitariesocio-sanitaria, psicopedagogiche o assistenzialiriabilitativo-psico-pedagogica, attuate assistenziale, nonché, promozionale, anche in accordo collaborazione con le UU.SS.LL. o ASL, Province, Regioni o Regioni, Comuni, Ministeri o altri Enti e inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in via sperimentale e per un tempo limitatocollaborazione con gli Enti di cui sopra;
e. e) per lo svolgimento sostituzioni di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazionedalla cooperativa;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. f) in caso di assenza prolungata dal dai servizio per ragioni di carattere giudiziario giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), ) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. g) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativanon retribuita, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo militare, servizio civile);
h) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo "b" di cui all'art. 1 L. 381/91 il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore contemporaneamente al 30% del personale assunto a tempo indeterminato, ecc.ad esclusione di quanto riferito ai punti b), c), g) ed h). Sarà comunque attivabile un numero minimo di n. 3 rapporti di lavoro a tempo determinato per cooperativa. Per le cooperative di tipo b inquadrate ai fini previdenziali nel settore agricoltura rimangono ferme le norme previste dalie vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia di lavoro stagionale e a termine. Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti dell'organico. Prima di procedere ad assunzioni a tempo determinato, secondo le ipotesi del presente articolo, le imprese cooperative attiveranno, con i soggetti di rappresentanza sindacale di cui all'art. 17, procedure di informazione sulle esigenze di assunzioni in questione e può essere utilizzato nel di confronto sulla coerenza delle motivazioni di cui al comma 1 del presente articolo. Deroghe al limite massimo del 30% escluse di cui al precedente paragrafo sono esclusivamente possibili previa intesa tra le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per leggeparti al livello aziendale.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in In tutte le Strutture strutture comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente contratto, a fronte l'apposizione di ragioni un termine alla durata del contratto di carattere tecnicolavoro, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del termineè consentita, in tutti i casirelazione alle particolari esigenze della cooperativa ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. a) punte di intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali con attività lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico;
b) per garantire le indispensabili necessità di servizio ed dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture strutture di cui all'art.1 all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della cooperativa anche in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubblichepubbliche o private;
d. d) per l'effettuazione di attività sanitariesocio-sanitaria, psicopedagogiche riabilitativo-psico-pedagogica, assistenziale, nonché promozionale, anche in collaborazione con ASL, province, regioni, comuni, Ministeri od altri enti ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o assistenziali, attuate di specializzazione in accordo collaborazione con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitatogli enti di cui sopra;
e. e) per lo svolgimento sostituzioni di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazionedalla cooperativa;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), ) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. g) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell'orario di lavoro con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativanon retribuita, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo militare, servizio civile);
h) per i lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo "b" di cui all'art. 1, ecc.L. n. 381/1991, il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore contemporaneamente al 30% del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito ai punti b), c), g) ed h). Sarà comunque attivabile un numero minimo di 3 rapporti di lavoro a tempo determinato per cooperativa. Per le cooperative di tipo "b" inquadrate ai fini previdenziali nel settore agricoltura rimangono ferme le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia di lavoro stagionale e a termine. Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti dell'organico. Prima di procedere ad assunzioni a tempo determinato, secondo le ipotesi del presente articolo, le imprese cooperative attiveranno, con i soggetti di rappresentanza sindacale di cui all'art. 17, procedure di informazione sulle esigenze di assunzioni in questione e può essere utilizzato nel di confronto sulla coerenza delle motivazioni di cui al 1° comma del presente articolo. Deroghe al limite massimo del 30% escluse di cui al precedente paragrafo sono esclusivamente possibili previa intesa tra le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per leggeparti al livello aziendale.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in In tutte le Strutture comprese nell'ambito nell’ambito di applicazione del presente contratto, a fronte ai sensi dell’art.23 della Legge 28 febbraio 1987, n.56, l’apposizione di ragioni un termine alla durata del contratto di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, lavoro – oltre che nelle ipotesi di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio all’art.1 della prestazioneLegge 18 aprile 1962, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato eventuali norme regolamentari per gli Ospedali Classificati, gli IRCCS e i Presidi, nonché all’art.8 bis del DL 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazione nella Legge 25 marzo 1983, n.79 – è possibile consentita, in relazione alle particolari esigenze assistenziali, al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a. per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture di cui all'art.1 all’art.1 del presente contratto durante il periodo di ferie, per una percentuale non superiore al 30% dell’organico in forza;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinariestraordinarie nel limite di 6 mesi;
c. per l'esecuzione l’esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da altre istituzioni pubbliche;
d. per l'effettuazione l’effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche o assistenziali, attuate in accordo con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato;
e. per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempotempo per 12 mesi;
f. per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazionedall’Amministrazione;
g. assunzione a completamento dell'orario dell’orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dell’espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.) ). Si precisa che l'istituto l’istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico dell’organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per leggevigenti.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti Le Strutture Associative, ai sensi del D. lgs. 6 settembre 2001 n. 368 in attuazione della Direttiva 1999/70/CE, possono apporre un termine alla durata del contratto di lavoro. Il ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato è consentito in tutte le relazione a particolari esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive delle Strutture comprese nell'ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioniAssociative. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesiesemplificativo:
a. a) per l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno (attività di soggiorni estivi, ecc.);
b) per garantire le indispensabili necessità di servizio ed dei servizi assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture strutture in situazioni di cui all'art.1 del presente contratto carattere contingente e durante il periodo di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali della Struttura Associativa anche in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubblichepubbliche o private;
d. d) per l'effettuazione di attività sanitariesocio-sanitaria, psicopedagogiche o assistenzialiriabilitativo-psico-pedagogica, attuate assistenziale, nonché promozionale, anche in accordo collaborazione con le UU.SS.LL. o AA.SS.LL, Province, Regioni o Regioni, Comuni, Ministeri od altri Enti ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in via sperimentale e per un tempo limitatocollaborazione con gli Enti di cui sopra;
e. e) per lo svolgimento sostituzioni di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratrici o lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso permessi e/o aspettative concessi dall'Amministrazione;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), ) nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. g) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.);
h) Si precisa per le assunzioni legate ad esigenze straordinarie, nel limite massimo di 6 mesi, quando alle stesse non sia possibile fare fronte con personale in servizio. Nel contratto a termine, stipulato per ragioni sostitutive, l’apposizione del termine può risultare direttamente ed indirettamente, cioè anche con un mero rinvio al momento del futuro rientro del lavoratore da sostituire. L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto nel quale devono essere specificate le ragioni giustificative del termine, la data di presunta scadenza del rapporto e nei casi di sostituzione di lavoratore assente il nominativo dello stesso. Una copia del contratto deve essere fornita alla lavoratrice al lavoratore all’atto dell’assunzione in servizio. Non è ammessa l’assunzione di personale a tempo determinato per sopperire a carenza stabili dell’organico e, comunque, nei casi seguenti: - per la sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti per sciopero; - nel caso in cui l’azienda non abbia effettuato la valutazione dei rischi, prevista dall’art. 4 del D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni; - nel caso in cui nell’unità produttiva sia operante una sospensione dei rapporti di lavoro in essere o una riduzione dell’orario di lavoro, con diritto al trattamento d’integrazione salariale, che l'istituto interessi lavoratrici e lavoratori adibiti alle medesime mansioni cui si riferisce il contratto a termine che si vorrebbe stipulare; - nel caso in cui nelle Strutture Associative si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (art. 4 e art. 24 legge n. 223/91) con mobilità che abbiano riguardato lavoratrici e lavoratori adibiti alle medesime mansioni cui si riferisce il contratto a termine che si vorrebbe stipulare salvo che tale contratto sia concluso:
a) per provvedere a sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti;
b) per assunzione a termine di durata non superiore a 12 mesi di lavoratrici e lavoratori in mobilità (art. 8 comma 2 legge n. 223/91);
c) per una durata iniziale non superiore a tre mesi. E’ ammessa l’assunzione a tempo determinato anche in assenza di specifiche ragioni e quindi della relativa indicazione in contratto:
a) per la prosecuzione del lavoro del personale dipendente che abbia differito il pensionamento di anzianità ai sensi della legge n. 388/00 art. 75;
b) per le assunzioni delle lavoratrici e dei lavoratori in mobilità;
c) per le assunzioni dei disabili ex art.11 della legge n. 68/99. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa, una sola volta, a condizione che sia motivata da ragioni oggettive e si riferisca allo stesso livello per il quale il contratto a tempo determinato sia stato stipulato e comunque, la durata complessiva del rapporto a termine non deve sopperire potrà essere superiore ai tre anni. Le ragioni giustificative della proroga, oltre che prevedibili sin dalla prima assunzione, possono essere anche del tutto diverse da quelle che hanno determinato la stipula del contratto originario, purché sempre riconducibili a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Se il contratto a tempo determinato ha durata inferiore a mesi sei il lavoratore potrà essere riassunto con un nuovo contratto a tempo determinato non prima di giorni dieci dalla data di scadenza del primo contratto Se il contratto a tempo determinato ha durata superiore a mesi sei il lavoratore potrà essere riassunto con un nuovo contratto a tempo determinato non prima di giorni venti dalla data di scadenza del primo contratto. Se il contratto a tempo determinato non ha durata superiore a tre mesi, il periodo di prova è pari a trenta giorni. Se il contratto a tempo determinato ha durata superiore a tre mesi, il periodo di prova non può eccedere la metà della durata del contratto e comunque nel limite di cui all’art. 19. Il contratto a tempo determinato di durata inferiore a tre mesi può essere utilizzato nel limite massimo risolto da parte del 30lavoratore con un preavviso di dieci giorni. Il contratto a tempo determinato di durata superiore a tre mesi è soggetto ad un termine di preavviso di 25 giorni. Durante il periodo di prova il contratto può essere risolto da entrambe le parti senza preavviso. Nel rispetto degli intervalli temporali di cui sopra e della sussistenza delle comprovabili ragioni, non esistono limitazioni alla stipula di più contratti a tempo determinato con il medesimo lavoratore. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore al 15% escluse del personale assunto a tempo indeterminato ad esclusione di quanto previsto ai punti b) e g). Tale percentuale potrà essere ridefinita dal confronto tra le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per leggeparti a livello aziendale.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture strutture comprese nell'ambito nell’ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivoprodutti- vo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione L’apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio dall’inizio della prestazionepresta- zione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale inizia- le sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione L’assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 articoli4 e 24 della legge L. 23 luglio 1991, n.223n. 223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione dell’applicazione degli accordi sui contratti con- tratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 dell’art. 4 del DLgs D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. a) per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture strutture di cui all'art.1 all’art. 1 del presente contratto durante il periodo di ferie;
b. b) per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. c) per l'esecuzione l’esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità sanità o da altre istituzioni pubbliche;
d. d) per l'effettuazione l’effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche o assistenziali, attuate in accordo con le UU.SS.LL. usl o Provinceprovince, Regioni regioni o Comunicomuni, in via sperimentale e per un tempo limitato;
e. e) per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. f) per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazionedall’amministrazione;
g. g) assunzione a completamento dell'orario dell’orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. h) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudiziogiu- dizio, ecc.), nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. i) per gli Ospedali Classificatiospedali classificati, i Presidi presidi e gli IRCCSIrccs, anche nelle more dell'espletamento dell’espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. j) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativafa- coltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.) Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per legge).
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente contratto, ai sensi dell'art. 23 della Legge 28 febbraio 1987 n.56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 1 della Legge 18 aprile 1962 n.230, all'art. 12 della Legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modificazioni e/o integrazioni, è consentita, in relazione alle particolari esigenze dell'Istituto ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti ipotesi:
a) esecuzione di lavori stagionali di cui al DPR 1525 del 7 ottobre 1963 e all'art. 8 bis del DL 29 gennaio 1983 n.17 convertito nella Legge 25 marzo 1983 n.79 e successive modificazioni e/o integrazioni;
b) sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, ferie, servizio militare e in tutti i casi in cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro;
c) per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo, anche ripetitivi;
d) per sostituire anche parzialmente lavoratori chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno dell'Istituto o per lavoratori che abbiano ottenuto l'aspettativa;
e) per assumere in periodi di intensificazione dell'attività lavoratori aggiuntivi. La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere stipulati superiore contemporaneamente al 20% del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito ai punti b), c), e). Sarà comunque attivabile un numero minimo di n.3 (tre) rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture comprese nell'ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivoper Istituto. L'apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui copia deve essere consegnata sopra saranno arrotondate all'unità superiore. Deroghe al lavoratore entro un limite massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedenteprecedente paragrafo sono esclusivamente possibili previa intesa tra le parti a livello di Istituto. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture di cui all'art.1 del presente contratto durante il periodo di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. per l'esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da altre istituzioni pubbliche;
d. per l'effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche o assistenziali, attuate in accordo con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato;
e. per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazione;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.) Si precisa che l'istituto l'Istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo dell'organico. Relativamente ad assunzioni a tempo determinato, secondo le ipotesi del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per leggepresente articolo, gli Istituti attiveranno, con i soggetti di rappresentanza sindacale di cui all'art. 13, procedure di informazione in merito.
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Samples: CCNL Per Il Personale Dipendente Istituti Socio Sanitari Assistenziali Educativi
Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in 1. In tutte le Strutture strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, a fronte l'apposizione di ragioni un termine alla durata del contratto di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del terminelavoro è consentita, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedentecasi ammessi dal D.Lgs. n.368/2001.
2. La proroga durata del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle si indicano, in relazione alle particolari esigenze delle organizzazioni ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, le seguenti ipotesi:
a. a) per garantire le indispensabili necessità di del servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture strutture di cui all'art.1 all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. per . Per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali delle organizzazioni anche in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubblichepubbliche o private;
d. b) per l'effettuazione di attività sanitariesociosanitaria, psicopedagogiche psicopedagogia, assistenziale, di protezione civile e di solidarietà internazionale, anche in collaborazione con Aziende ospedaliere, ASL, comuni, province, regioni, ministeri, ed altri enti pubblici o assistenziali, attuate privati ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in accordo collaborazione con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitatogli Enti di cui sopra;
e. c) per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazionedall'Organizzazione;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. d) in caso di assenza d'assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), ) nonché in caso di impugnativa d'impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. e) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.) Si precisa ).
4. I contratti a termine stipulati al di fuori delle suddette casistiche non potranno superare il 25% del personale assunto a tempo indeterminato. Nelle Organizzazioni che occupano fino a sette dipendenti a tempo indeterminato potrà comunque essere effettuata l’assunzione di due lavoratori a tempo determinato.
5. Resta confermato che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dell'organico, previste dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per leggeconvenzionali.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture comprese nell'ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre annitrentasei mesi. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223n. 223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626Decreto Legislativo n.81 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture di cui all'art.1 all'art. 1 del presente contratto durante il periodo di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. per l'esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità Salute o da altre istituzioni pubbliche;
d. per l'effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche sanitarie o assistenziali, attuate in accordo con le UU.SS.LLAziende Sanitarie Locali. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato;
e. per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazionedall'Azienda;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.) ). Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le del personale assunto a tempo indeterminato escluso il caso della sostituzione per ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per legge. Qualora per effetto di successioni di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro con la stessa struttura abbia raggiunto complessivamente i 36 mesi, sarà possibile per il lavoratore interessato, in ipotesi di sostituzione di dipendente assente con diritto alla conservazione del posto (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, ecc.) e motivi organizzativi, sottoscrivere, sempre con la stessa struttura, ulteriori contratti a termine per la durata complessiva massima di 36 mesi.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture comprese nell'ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture di cui all'art.1 del presente contratto durante il periodo di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. per l'esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da altre istituzioni pubbliche;
d. per l'effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche o assistenziali, attuate in accordo con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato;
e. per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazione;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.) ). Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per legge.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati Le parti confermano che, in considerazione della particolarità del settore ed al fine di garantire la qualità dei servizi prestati, il contratto a tempo indeterminato rappresenta la forma base di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture realtà comprese nella sfera di applicazione di cui all'art. 1 del presente c.c.n.l. In tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione (art. 1) del presente contratto, a fronte l'apposizione di ragioni un termine alla durata del contratto di carattere tecnicolavoro, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del termine, è consentita in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedentecasi ammessi dal D.Lgs. n. 368/2001. La proroga durata del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle e non esaustivo si indicano, in relazione alle particolari esigenze delle Organizzazioni ed al fine di evitare eventuali carenze del servizio, le seguenti ipotesi:
a. a) per garantire le indispensabili necessità di del servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture strutture di cui all'art.1 all'art. 1 del presente contratto durante il periodo annuale programmato di ferie, per una percentuale non superiore al 30% dell'organico in forza;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. b) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito dei fini istituzionali delle Organizzazioni anche in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni pubblichepubbliche o private;
d. c) per l'effettuazione di attività sanitariesocio-sanitaria, psicopedagogiche psicopedagogica, assistenziale, di protezione civile e di solidarietà internazionale, anche in collaborazione con Aziende ospedaliere, ASL, comuni, province, regioni, Ministeri, ed altri enti pubblici o assistenziali, attuate privati ed inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in accordo collaborazione con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitatogli enti di cui sopra;
e. d) per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione sostituzioni di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazionedall'Organizzazione;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. e) in caso di assenza d'assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), nonché ) nonchè in caso di impugnativa d'impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. f) per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civilemilitare, ecc.) Si precisa ). Resta confermato che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dell'organico, previste dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per leggeconvenzionali.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture comprese nell'ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223n. 223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 dell'art. 4 del DLgs D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture di cui all'art.1 all'art. 1 del presente contratto durante il periodo di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. per l'esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da altre istituzioni pubbliche;
d. per l'effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche o assistenziali, attuate in accordo con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato;
e. per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazione;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.) Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per legge.
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Rapporti di lavoro a tempo determinato. Possono essere stipulati rapporti di lavoro a tempo determinato in tutte le Strutture comprese nell'ambito di applicazione del presente contratto, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo. L'apposizione del termine, in tutti i casi, è priva di effetto se non risulta direttamente o indirettamente da atto scritto, di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro un massimo di cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione, nel quale devono essere specificate le ragioni di cui al comma precedente. La proroga del contratto a tempo determinato è ammessa, con il consenso del lavoratore, solo qualora la durata iniziale sia inferiore a tre anni. In tal caso la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale è stato stipulato il contratto a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni. L'assunzione di personale a tempo determinato non è ammessa: - • • per la sostituzione di lavoratori in sciopero; - • • presso le Strutture nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt.4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, e a licenziamenti individuali e/o plurimi per riduzione di personale per le stesse mansioni; - • • presso le Strutture in cui siano utilizzati lavoratori con orario ridotto a seguito dell'applicazione degli accordi sui contratti di solidarietà difensivi; - • • presso le Strutture che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del DLgs 19 settembre 1994, n.626, e successive modificazioni ed integrazioni. A titolo esemplificativo il ricorso ad assunzioni a tempo determinato è possibile nelle seguenti ipotesi:
a. per garantire le indispensabili necessità di servizio ed assistenziali e la totale funzionalità di tutte le Strutture di cui all'art.1 del presente contratto durante il periodo di ferie;
b. per le assunzioni legate a particolari punte di attività o per esigenze straordinarie;
c. per l'esecuzione di progetti di ricerca in ambito sanitario autorizzati dal Ministero della Sanità o da altre istituzioni pubbliche;
d. per l'effettuazione di attività sanitarie, psicopedagogiche o assistenziali, attuate in accordo con le UU.SS.LL. o Province, Regioni o Comuni, in via sperimentale e per un tempo limitato;
e. per lo svolgimento di attività nuove e sperimentali, limitate nel tempo;
f. per sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito concesso dall'Amministrazione;
g. assunzione a completamento dell'orario svolto da altro dipendente con contratto a tempo parziale e determinato;
h. in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giudiziario (arresto, sospensione in attesa di giudizio, ecc.), nonché in caso di impugnativa di licenziamento da parte del lavoratore sino alla definizione del giudizio;
i. per gli Ospedali Classificati, i Presidi e gli IRCCS, anche nelle more dell'espletamento dei concorsi per la copertura di posti vacanti in organico;
j. per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa facoltativa, infortunio, permessi, servizio militare o sostitutivo civile, ecc.) Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico previsto dalle norme vigenti e può essere utilizzato nel limite massimo del 30% escluse le ferie e le sostituzioni per conservazione del posto per legge.
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