RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’UNIONE Clausole campione

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’UNIONE. 1. I trasferimenti statali, regionali, provinciali e altri trasferimenti pubblici o privati destinati all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all’Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l’Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L’Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’UNIONE. 1. L’Unione provvede annualmente, entro il 30 ottobre, a comunicare ai Comuni aderenti la proposta, adottata dalla propria Giunta, del bilancio preventivo relativo all’esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività trasferite all’Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d’investimento, fra cui quelle che si ipotizza di finanziare con i trasferimenti a carico dei Comuni stessi.
RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’UNIONE. L’Unione provvede annualmente entro il 31/10, a comunicare ai Comuni conferenti, la proposta adottata dalla propria Giunta, relativa al bilancio preventivo, all’esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività conferite all’Unione, indicando i programmi e gli interventi previsti e la struttura dei flussi finanziari ipotizzati per la copertura dei costi per spese correnti e per spese d’investimento. I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all’esercizio delle competenze, delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all’Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l’Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L’Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’UNIONE. L’Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto dal 5° capoverso del presente articolo. I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell’Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell’Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge. I trasferimenti statali, regionali e da altri enti pubblici o privati destinati all’esercizio delle funzioni, destinati in origine ai Comuni contraenti, andranno conferiti all’Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l’Unione. L’Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento. Tutte le spese relative all’esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni secondo i criteri di riparto di cui al successivo capoverso. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell’anno precedente ed alle dimensioni del territorio in misura pari al 50%. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell’Unione, sentiti i Comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall’art. 6 della presente convenzione. L’Unione può intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all’abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l’intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l’impatto del passaggio ai criteri di riparto. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di una proposta di preventivo annuale di gestione predisposta dalla Giunta dell’Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l’iscrizione delle relative poste nel Bilancio di previsione annuale e pluriennale. L’Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato: - l’ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di p...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).