Common use of Rapporto di lavoro Clause in Contracts

Rapporto di lavoro. Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dalla presente lettera. La durata del periodo di prova sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 18 mesi; - 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi. In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione-lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, inclusi gli aumenti periodici di anzianità. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, saranno corrisposte, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, due mensilità retributive, composte da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-lavoro, nonchè in materia di abilitazioni professionali. Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonchè i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto di lavoro. Al rapporto Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di formazione Lavoro, deve essere dipendente del Concessionario e quindi indicato nel Libro Unico del Lavoro del Concessionario medesimo, qualora lo stesso sia per legge obbligato alla tenuta del libro unico. Il Concessionario deve attuare, nei confronti dei lavoratori occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Torino. Il Concessionario si applicano obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione del Concessionario stesso e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Le imprese concorrenti possono rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro di Torino al fine di ottenere tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dalla presente lettera. La durata del periodo di prova sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 18 mesi; - 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi. In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminatoinformazioni necessarie circa la normativa vigente, si intende assolto il periodo di prova. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoapplicabile nel corso della concessione, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione-lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, inclusi gli aumenti periodici di anzianità. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, saranno corrisposte, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, due mensilità retributive, composte da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-lavoro, nonchè in materia di abilitazioni professionaliprotezione dell’impiego e di condizioni di lavoro. Il Concessionario, nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria, è altresì obbligato, ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente di imprese esercenti servizi turismo e pubblici esercizi in vigore, ad assumere il personale addetto in forza alla gestione uscente, (se regolarmente iscritto da almeno tre mesi sul Libro Unico del Lavoro della medesima o su altro documento equivalente) ad esclusione del personale che svolge funzione di direzione esecutiva. A tal fine, in prossimità della scadenza del contratto, il Concessionario - su richiesta della Stazione Appaltante – deve consegnare alla stessa le fotocopie conformi dei fogli presenza degli ultimi tre mesi, relativi ai lavoratori impiegati nella gestione dei servizi richiesti dal presente capitolato. Il rispetto sostanziale degli obblighi di assunzione e di garanzia del personale addetto, deve avvenire indipendentemente dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo del CCNL utilizzato dal singolo concorrente. A titolo meramente indicativo e come meglio specificato nel ”Allegato 8 – Organico”, il personale attualmente impiegato presso le gestioni uscenti risulta essere: • Per le limitazioni all'utilizzo il Lotto 1: 7 operatori • Per il Lotto 2: 3 operatori • Per i Lotti 1 e 2: 2 operatori in comune ad entrambi i punti di ristoro, che attualmente sono gestiti dalla stessa azienda Al personale indicato nel ”Allegato 8 – Organico” dovrà essere garantito il livello economico già raggiunto con l’anzianità di servizio maturata, con esclusione delle voci concesse a titolo meramente discrezionale. Su richiesta della Stazione Appaltante, il Concessionario deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattualilavoratori impiegati nelle attività richieste. La facoltà Stazione Appaltante in caso di assunzione mediante i contratti violazione degli obblighi di formazione e cui sopra, previa comunicazione al Concessionario delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro non è esercitabile dalle aziende chele violazioni riscontrate, al momento della richiesta riservandosi il diritto di avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno incamerare l’intera cauzione definitiva che il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonchè i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminatoConcessionario deve immediatamente reintegrare. La limitazione di cui al presente paragrafo non somma incamerata sarà restituita soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che il Concessionario si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti è posto in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoregola.

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Samples: www.swas.polito.it

Rapporto di lavoro. Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dalla dal presente letteraarticolo. La durata del periodo di prova sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 18 12 mesi; - 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi. In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell'interessato. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione-lavoro verrà computato nell'anzianità all'anzianità di servizio, inclusi gli con esclusione degli aumenti periodici di anzianitàanzianità e della mobilità professionale, ad eccezione, con riguardo a quest'ultima, delle deroghe convenute a livello nazionale. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, saranno corrispostelavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, due la seguente somma: - dalle aziende fino a venti dipendenti, una mensilità retributiveretributiva, composte composta da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto: - dalle aziende con oltre venti dipendenti, due mensilità retributive composte da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retribuito attribuito per contratti di durata di 24 mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e viene calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate elementari, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta. Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-lavoro, nonchè in materia di abilitazioni professionali. Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, a tal fine, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonchè i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro lavoro, nel corso del suo svolgimento svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto di lavoro. Al rapporto Il personale impiegato nelle attività richieste, nel rispetto dei livelli professionali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di formazione Lavoro, deve essere dipendente dell’Impresa Aggiudicataria e quindi indicato nel Libro Unico del Lavoro dell’Impresa Aggiudicataria medesima, qualora la stessa sia per legge obbligata alla tenuta del libro unico. L’Impresa Aggiudicataria deve attuare, nei confronti dei lavoratori occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Torino. L’Impresa Aggiudicataria si applicano obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa Aggiudicataria stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Le imprese concorrenti possono rivolgersi all’Ispettorato del Lavoro di Torino al fine di ottenere tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dalla presente lettera. La durata del periodo di prova sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 18 mesi; - 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi. In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminatoinformazioni necessarie circa la normativa vigente, si intende assolto il periodo di prova. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatoapplicabile nel corso dell’appalto, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione-lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, inclusi gli aumenti periodici di anzianità. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, saranno corrisposte, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, due mensilità retributive, composte da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-lavoro, nonchè in materia di abilitazioni professionaliprotezione dell’impiego e di condizioni di lavoro. Per le limitazioni all'utilizzo Su richiesta della Stazione Appaltante, l’Impresa Aggiudicataria deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattualilavoratori impiegati nelle attività richieste. La facoltà Stazione Appaltante in caso di assunzione mediante i contratti violazione degli obblighi di formazione e cui sopra, previa comunicazione all’Impresa Aggiudicataria delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro non le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l’intera cauzione definitiva che l’Impresa Aggiudicataria deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che l’Impresa si è esercitabile dalle aziende cheposta in regola. L’Impresa Aggiudicataria è altresì obbligata, al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedentiai sensi dell’art. Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonchè i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto 4 Contratto collettivo nazionale di lavoro pulizia e servizi integrati/multi servizi in vigore, ad assumere il personale addetto in forza alla gestione uscente, (se regolarmente iscritto da almeno quattro mesi sul Libro Unico del Lavoro della medesima o su altro documento equivalente) ad esclusione del personale che svolge funzione di direzione esecutiva. A tal fine, in prossimità della scadenza del contratto, l’Impresa Aggiudicataria - su richiesta della Stazione Appaltante – deve consegnare alla stessa le fotocopie conformi dei fogli presenza degli ultimi quattro mesi, relativi ai lavoratori impiegati nella gestione dei servizi richiesti dal presente capitolato. Al personale indicato al “Allegato 2 - “Consistenza dell’organico e Formazione professionale” dovrà essere garantito il livello economico già raggiunto con l’anzianità di servizio maturata, con esclusione delle voci concesse a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatotitolo meramente discrezionale.

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Samples: www.swas.polito.it

Rapporto di lavoro. Al Ai sensi del presente accordo, la prestazione lavorativa potrà essere resa in modalità Hybrid Working (HW), intesa come combinazione di attività da remoto in regime di Smart Working e di attività svolte in presenza presso la sede aziendale, con l’obiettivo di realizzare opportunità concrete di work-life balance. L’adesione all’HW avverrà su base volontaria e verrà formalizzata con accordo scritto individuale, che recepirà i contenuti del presente accordo. Potranno aderire all’HW : • lavoratori dipendenti con rapporto a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti, che vi potranno accedere compatibilmente con le modalità di lavoro della struttura aziendale di appartenenza, nonché con il percorso formativo individuale); • lavoratori dipendenti con rapporto a tempo determinato; • personale con contratto di somministrazione. Resta inteso che il Lavoratore, turnista o non turnista, che sia impossibilitato per ragioni tecniche legate alla propria attività e/o per le caratteristiche specifiche delle proprie mansioni ad effettuare il lavoro di remoto, avrà comunque a disposizione una (1) giornata di lavoro in HW su base mensile, che dedicherà ad attività di formazione ed aggiornamento, sulla base di uno specifico piano di sviluppo concordato con l’Azienda e lavoro si applicano tutte con il proprio Responsabile. La pianificazione dell’HW considererà sia le esigenze organizzative aziendali che quelle personali e familiari del Lavoratore, con l’obiettivo di garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali ed il corretto bilanciamento con la vita privata. Il Lavoratore in HW potrà organizzare i tempi, i modi ed i luoghi della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi e delle regole definiti dal presente accordo, nonché delle disposizioni regolanti il rapporto relative all’orario di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dalla presente letterapreviste dal D. Lgs. n. 66/2003 e dal CCNL applicato. La durata del periodo presenza in sede potrà avvenire, a titolo esemplificativo, per l’effettuazione di prova sarà pari a: - 4 settimane riunioni di struttura, per incontri di rappresentanza con personale esterno all’Azienda, per la partecipazione ad attività formative e di sviluppo professionale, per iniziative di team building, per lo svolgimento di attività di particolare riservatezza ed importanza, per il presidio di attività critiche, per l’effettuazione delle visite periodiche, per incontri individuali con il proprio Responsabile, per l’inserimento di nuovi assunti. La presenza in sede dovrà essere sempre preventivamente comunicata dal Lavoratore con prenotazione degli spazi mediante gli appositi sistemi aziendali di pianificazione degli accessi ed autorizzata compatibilmente con i limiti di presenza previsti per sede. Ferma restando la disciplina legale e contrattuale relativa all’orario giornaliero e settimanale e garantendo la prestazione effettiva per i contratti individuale di durata pari a 18 mesi; - 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi. In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminatotermini di risultati, si intende assolto il periodo di provaefficacia e di coordinamento delle attività, l’applicazione dell’HW per le diverse tipologie di Lavoratori verrà regolamentata come previsto nei punti successivi. Nei casi Nelle giornate in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato Lavoratore svolgerà la prestazione lavorativa in rapporto modalità remotizzata, sarà tenuto ad inserire il corrispondente giustificativo sui sistemi aziendali (Skylife – ESS). I Lavoratori non turnisti pianificheranno periodicamente le giornate di lavoro a tempo indeterminatoda remoto in HW, il lavoratore dovrà essere utilizzato previa comunicazione al proprio Responsabile ed in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione-lavoro verrà computato nell'anzianità di servizioaccordo con lo stesso; per i Lavoratori turnisti, inclusi gli aumenti periodici di anzianità. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto le giornate di lavoro da remoto in HW verranno preventivamente pianificate dal Responsabile, da soggetti delegati dallo stesso o dalle strutture aziendali dedicate. Il Lavoratore che voglia utilizzare un numero di giornate da remoto inferiore a tempo indeterminato, allo scopo quanto di agevolare il reperimento seguito previsto potrà accedere alla sede di nuove opportunità appartenenza nel rispetto delle regole di lavoro, al lavoratore, con contratto accesso e dei limiti di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, saranno corrispostecompresenza. Resta in ogni caso inteso che, in aggiunta alle spettanze caso di legge e mancata fruizione di contrattouna o più giornate di lavoro da remoto in HW rispetto al numero massimo di giornate su base mensile di seguito previsto per le diverse tipologie di Lavoratori, due mensilità retributive, composte da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti è previsto il recupero entro il mese delle giornate non fruite. Non è invece possibile il recupero e/o cumulo di tali giornate con quelle fruibili nei mesi successivi. Eventuali periodi di assenza dal lavoro di durata non inferiore ad una intera giornata lavorativa dovuta esclusivamente a malattia, ferie e permesso retribuito (ROL) non ridurranno il numero massimo di ventiquattro mesi. Nel caso giornate lavorabili da remoto previste su base mensile; in ogni caso, la pianificazione di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-lavoro, nonchè in materia di abilitazioni professionali. Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonchè i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto tali giornate di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui da remoto in HW verrà gestita con le modalità successivamente previste al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatopunto 1.

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Samples: Verbale Di Accordo

Rapporto di lavoro. Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dalla dal presente letteraarticolo. La durata del periodo di prova sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 18 12 mesi; - 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi. In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro CFL in assunzione a tempo indeterminato, si intende indeterminato s'intende assolto il periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell'interessato. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione-formazione lavoro verrà computato nell'anzianità all'anzianità di servizio, inclusi gli con esclusione degli aumenti periodici di anzianitàd'anzianità e della mobilità professionale, ad eccezione, con riguardo a quest'ultima, delle deroghe convenute a livello nazionale. Qualora il contratto di formazione e lavoro CFL non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, saranno corrispostelavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, due la seguente somma: - dalle aziende fino a 20 dipendenti, 1 mensilità retributive, composte retributiva composta da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro 24 mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo 1/24 di mese per ogni mese di durata del contratto: - dalle aziende con oltre 20 dipendenti, 2 mensilità retributive composte da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retribuito attribuito per contratti di durata di 24 mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e viene calcolato nella misura di 1/24 di mese per ogni mese di durata del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro CFL per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici Uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Alla scadenza del CFL per le professionalità considerate elementari, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta. Per il limite di età d'età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-lavoroCFL, nonchè nonché in materia di abilitazioni professionali. Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro CFL si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro CFL non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro CFL sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, indicati non si computano, comunque, a tal fine i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a ad iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od o a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonchè nonché i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoroCFL. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro lavoro, nel corso del suo svolgimento svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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Samples: Ipotesi Di Accordo

Rapporto di lavoro. Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il Il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo impiegato, come Coordinatore pedagogico, Educatore, Ausiliario, dovrà essere retto da regolare contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con le previste definizioni dell'orario di lavoro settimanale in relazione al funzionamento del servizio, regolamentato dalla legge della Regione Calabria e relativo regolamento attuativo n. 9/2013 per quanto diversamente stabilito dall'Autorità di Gestione, Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia, del Ministero dell'Interno, come previsto dalla presente letteradalle "Linee Guida per la redazione del formulario per la definizione della proposta del piano di intervento PAC Infanzia". La durata del periodo È altresì obbligo dell'OEA l'applicazione dei CCNL e dei Contratti integrativi di prova sarà pari a: - 4 settimane categoria di prestazione effettiva riferimento in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa a prescindere da qualsiasi regolamento interno (delibere, statuti, etc.). È prevista la presenza di personale impiegato nello svolgimento di attività laboratoriali−formativi facoltativi, il cui rapporto di lavoro potrà essere regolamentato anche da contratti di durata pari a 18 mesi; - 2 mesi lavoro flessibili, come previsti dalla normativa vigente. L'OEA predispone e trasmette al Comune di prestazione effettiva Vaccarizzo Albanese l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio e di quello individuato quale supplente, allegando, per i ciascuno, il contratto di lavoro per come sopra specificato. Il Piano per le sostituzioni del personale assente deve comprendere sia quelle dell’OEA che del Comune. È prevista la presenza di personale impiegato nello svolgimento di attività laboratoriali−formativi facoltativi, il cui rapporto di lavoro potrà essere regolamentato anche da contratti sino a 24 mesidi lavoro flessibili, come previsti dalla normativa vigente. L'OEA predispone e trasmette al Comune di Vaccarizzo Albanese l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio e di quello individuato quale supplente, allegando, per ciascuno, il contratto di lavoro per come sopra specificato. Entro un mese dall'inizio dell'anno educativo l'OEA predispone e trasmette al Comune di Vaccarizzo, in coerenza con il progetto educativo, il programma di turnazione del proprio personale (nominativo) relativo all'anno educativo, distinto per macroaree, con descrizione delle relative attività ed evidenziando le compresenze previste. Eventuali variazioni, sempre nel rispetto della continuità educativa, del suddetto programma di turnazione saranno comunicate tempestivamente al comune di Vaccarizzo Albanese. In caso di trasformazione assenza del contratto di formazione e lavoro personale l'OEA è tenuto comunque a garantire le condizioni standard del servizio, provvedendo alla tempestiva sostituzione del personale assente con altro personale, in assunzione a tempo indeterminatopossesso degli stessi requisiti, si intende assolto il periodo di prova. Nei casi in cui modo da rispettare il rapporto contrattualmente previsto. Tale sostituzione viene tempestivamente comunicata dall'OEA al comune di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto Vaccarizzo Albanese. È fatto comunque salvo il diritto del comune di Vaccarizzo Albanese di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale che, previo accertamento, non risultino capaci o idonei o abbiano tenuto un comportamento gravemente lesivo dell'ambiente di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo della particolare tipologia di formazione-lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, inclusi gli aumenti periodici di anzianitàutenza. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, saranno corrisposte, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, due mensilità retributive, composte da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro mesi. Nel In caso di contratti positivo accertamento, l'OEA deve provvedere alla sostituzione dell'operatore entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del comune di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata Vaccarizzo Albanese. La mancata sostituzione comporta la risoluzione del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-lavoro, nonchè in materia di abilitazioni professionali. Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonchè i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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Rapporto di lavoro. Al rapporto Per ogni intervento relativo ai servizi oggetto dell’appalto, la Ditta Aggiudicataria dovrà compilare un Rapporto di formazione Lavoro in formato elettronico recante i dati salienti della prestazione eseguita, e lavoro si applicano tutte contemporaneamente registrarli nel sistema informatico. Tutti i Rapporti di Lavoro, dovranno essere in lingua italiana. Tali Rapporti di Lavoro, oltre a quanto necessario specificatamente per ciascun servizio, dovranno contenere le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dalla presente lettera. La durata del periodo di prova sarà pari aseguenti informazioni: - 4 settimane tipologia di prestazione effettiva intervento per i contratti di durata pari a 18 mesicui il Rapporto è stato elaborato (Manutenzione correttiva, Preventiva, Straordinaria, Verifica, etc); - 2 mesi data e ora di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi. In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione-lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, inclusi gli aumenti periodici di anzianità. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, saranno corrisposte, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, due mensilità retributive, composte da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-lavoro, nonchè in materia di abilitazioni professionali. Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle aziende che, al momento apertura della richiesta di avviamentointervento (solo per la manutenzione correttiva); - data e ora di inizio intervento; - codifica CIVAB; - tipologia di apparecchiatura; - numero d’inventario; - Ditta costruttrice; - Ditta fornitrice; - modello; - numero di serie; - UO/Servizio presso il quale è operante l’apparecchiatura all’atto della richiesta di intervento; - centro di costo presso il quale è imputata l’apparecchiatura; - numero di ore dell’intervento tecnico e giorni di fuori servizio; - descrizione dell’intervento tecnico; - pezzi di ricambio sostituiti senza onerosità per l’Azienda e relativo costo; - materiali di consumo e/o soggetti a usura sostituiti e relativi costi; - data e ora di chiusura dell’intervento; - data e ora di riconsegna dell’apparecchiatura presso il UO/Servizio; - nome e cognome in stampatello del Responsabile per l’Azienda (o suo delegato) di UO/Servizio; - firma del Responsabile dell’Azienda (o suo delegato); - nome e cognome in stampatello del tecnico che ha effettuato le prove e/o l’intervento manutentivo, risultino non aver mantenuto in servizio almeno specificando se il 60% dei lavoratori tecnico è della Ditta aggiudicataria oppure di una Ditta terza; - denominazione della Ditta terza il cui contratto tecnico ha effettuato le prove e/o l’intervento manutentivo; - firma del tecnico che ha effettuato le prove e/o l’intervento manutentivo. I Rapporti di formazione Lavoro non possono essere cumulativi, ovvero la Ditta Aggiudicataria dovrà redigere un Rapporto di Lavoro per ogni intervento (di manutenzione o relativo agli altri servizi oggetto dell’appalto) per ciascuna AS coinvolta. Tutti i Rapporti di Lavoro prodotti dalla Ditta Aggiudicataria per le attività previste dal presente Capitolato dovranno essere archiviati nel sistema di gestione informatizzato entro 3 (tre) giorni dalla chiusura dell’intervento di manutenzione correttiva, ed entro il mese di effettuazione per le attività programmate e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedentile attività diverse (art. Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste3.3), nonchè i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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Rapporto di lavoro. Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dalla dal presente letteraarticolo. La durata del periodo di prova sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 18 12 mesi; - 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi. In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell'interessato. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione-formazione lavoro verrà computato nell'anzianità all'anzianità di servizio, inclusi gli con esclusione degli aumenti periodici di anzianitàanzianità e della mobilità professionale, ad eccezione, con riguardo a quest'ultima, delle deroghe convenute a livello nazionale. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, saranno corrispostelavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, due la seguente somma: - dalle aziende fino a venti dipendenti, una mensilità retributiveretributiva, composte composta da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto: - dalle aziende con oltre venti dipendenti, due mensilità retributive composte da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retribuito attribuito per contratti di durata di 24 mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e viene calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate elementari, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta. Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-formazione lavoro, nonchè nonché in materia di abilitazioni professionali. Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, a tal fine i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonchè nonché i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro lavoro, nel corso del suo svolgimento svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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Samples: Accordo Nazionale 27 Novembre 2000

Rapporto di lavoro. Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dalla dal presente letteraarticolo. La durata del periodo di prova sarà pari a: - ­ 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 18 mesi; - 12 mesi; ­ 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi. In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell'interessato. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione-lavoro formazione­lavoro verrà computato nell'anzianità all'anzianità di servizio, inclusi gli con esclusione degli aumenti periodici di anzianitàanzianità e della mobilità professionale, ad eccezione, con riguardo a quest'ultima, delle deroghe convenute a livello nazionale. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, saranno corrispostelavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, due la seguente somma: ­ dalle aziende fino a venti dipendenti, una mensilità retributiveretributiva, composte composta da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto: ­ dalle aziende con oltre venti dipendenti, due mensilità retributive composte da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retribuito attribuito per contratti di durata di 24 mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e viene calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate elementari, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta. Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-lavoroformazione­lavoro, nonchè nonché in materia di abilitazioni professionali. Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, a tal fine, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonchè nonché i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro lavoro, nel corso del suo svolgimento svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Rapporto di lavoro. Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dalla dal presente letteraarticolo. La durata del periodo di prova sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 18 12 mesi; - 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi. In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell'interessato. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione-lavoro verrà computato nell'anzianità all'anzianità di servizio, inclusi gli con esclusione degli aumenti periodici di anzianitàanzianità e della mobilità professionale, ad eccezione, con riguardo a quest'ultima, delle deroghe convenute a livello nazionale. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, saranno corrispostelavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, due la seguente somma: - dalle aziende fino a venti dipendenti, una mensilità retributiveretributiva, composte composta da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto: Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e viene calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate elementari, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta. Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-lavoro, nonchè in materia di abilitazioni professionali. Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, a tal fine, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonchè i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro lavoro, nel corso del suo svolgimento svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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Samples: Contratto: Autoferrotranvieri

Rapporto di lavoro. Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dalla dal presente letteraarticolo. La durata del periodo di prova sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 18 12 mesi; - 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi. In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell’interessato. Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l’esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione-formazione lavoro verrà computato nell'anzianità all’anzianità di servizio, inclusi gli con esclusione degli aumenti periodici di anzianitàanzianità e della mobilità professionale, ad eccezione, con riguardo a quest’ultima, delle deroghe convenute a livello nazionale. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, saranno corrispostelavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, due la seguente somma: − dalle aziende fino a venti dipendenti, una mensilità retributiveretributiva, composte composta da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto: − dalle aziende con oltre venti dipendenti, due mensilità retributive composte da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retribuito attribuito per contratti di durata di 24 mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e viene calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito l’apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate elementari, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull’esperienza svolta. Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-formazione lavoro, nonchè nonché in materia di abilitazioni professionali. Per le limitazioni all'utilizzo all’utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, a tal fine i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonchè nonché i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro lavoro, nel corso del suo svolgimento svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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Samples: www.contram.it

Rapporto di lavoro. Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto L’attuazione dello SW non modifica la regolamentazione dell’orario di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto applicato/a al/la dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalla presente lettera. La durata del periodo di prova sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 18 mesi; - 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesilegge e della contrattazione. In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti relazione alla formazione conseguita e il periodo di formazione-lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, inclusi gli aumenti periodici di anzianità. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, saranno corrisposte, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, due mensilità retributive, composte da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro mesi. Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-lavoro, nonchè disciplina generale vigente in materia di abilitazioni professionalismart working l’accordo individuale avrebbe definito le eventuali giornate di rientro o limiti alla fruizione dell’istituto su base settimanale, mensile o annuale. Invece nel caso dello smart working straordinario l’attivazione può riguardare l’intera settimana lavorativa qualora compatibile con la funzionalità della struttura, anche senza prevedere alcuna giornata di rientro. Qualsiasi modalità di espletamento del servizio dovrà comunque essere concordata con il Responsabile di funzione e nel caso di un previsto rientro, anche minimo, quest’ultimo avverrà nella sede/ufficio Erdis ove presta ordinario servizio. Orari: • Fascia di svolgimento attività standard: 7.30- 19.30 dal lunedì al venerdì. Ferma restando per il dipendente la possibilità di organizzarsi l’orario di lavoro lavorativo all’interno della fascia oraria sopraindicata, il Responsabile di funzione dovrà essere in grado di contattarlo durante l’orario ordinariamente previsto a calendario dal contratto di lavoro. • Fascia di disponibilità telematica. Il dipendente dovrà garantire una fascia oraria di disponibilità giornaliera di 3 ore, da concordare con il dirigente/Responsabile di Funzione, al fine di garantire una compresenza atta a risolvere problematiche che necessitano di attività collaborativa contemporanea tra più dipendenti della struttura; • Fascia di disconnessione standard: 19.30 - 7.30 dal lunedì al venerdì e nei giorni di sabato, domenica e festivi, salvo diverse disposizioni. Durante tale fascia non è richiesto lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l’accesso e la connessione al sistema informativo dell’Amministrazione. Al sopraggiungere di esigenze organizzative e/o produttive o nel caso di un prolungato malfunzionamento delle dotazioni tecnologiche che rendano impossibile la prestazione di lavoro in SW, il dirigente o la posizione organizzativa del servizio di appartenenza potrà richiedere la presenza del/della dipendente nella sede di lavoro purché questo non contravvenga alle vigenti norme che limitano la circolazione dei soggetti residenti in zone sottoposte a misure contenitive del contagio. Tale necessità potrà essere comunicata per e-mail o telefonicamente al dipendente almeno 24 ore prima e gli accessi avverranno nella sede Erdis ove presta ordinario servizio, fatte salve eventuali diverse disposizioni organizzative del Responsabile di funzione del servizio di appartenenza. In regime di smart working il dipendente concorda con il proprio Responsabile di funzione le giornate in cui la prestazione è resa smart e le giornate in cui la prestazione viene resa regolarmente, in base all’orario previsto a calendario nel Servizio dell’Erdis di afferenza del dipendente, fatte salve eventuali diverse disposizioni. Nelle giornate di smart working, è possibile accedere temporaneamente alle strutture Erdis ed è richiesto l’utilizzo del badge solo per ragioni di controllo degli accessi e sicurezza, senza effetto ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro (no smarca tempo). Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro non sono configurabili permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario; non è altresì previsto il riconoscimento di prestazioni straordinarie aggiuntive, notturne, festive, né il buono pasto. Per la maturazione del buono pasto e di eventuale orario straordinario, è necessario il rientro effettivo in sede nelle giornate non in regime di smart working. In tale caso le limitazioni all'utilizzo dei contratti timbrature avranno effetti ai fini della rilevazione delle presenze in relazione all’orario previsto a calendario dal contratto di formazione lavoro. Il/la dipendente é tenuto/a a rispettare le norme sui riposi e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di sulle pause previste per legge e contrattualidalla Contrattazione nazionale ed integrativa in materia di salute e sicurezza. La facoltà È garantita parità di assunzione mediante i contratti di formazione trattamento economico (fondamentale ed accessorio) e lavoro non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno normativo per il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonchè i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatopersonale che aderisce all’attivazione dello smart working.

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Samples: erdis.etrasparenza.it

Rapporto di lavoro. Al rapporto di formazione e lavoro Le disposizioni del presente CCNL si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario ai CFL, salvo quanto diversamente esplicitamente previsto dalla nella presente letteraregolamentazione. La durata del periodo di prova sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 18 12 mesi; - 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi. Il contrattista in formazione e lavoro è inquadrato nel livello professionale inferiore rispetto a quello previsto dalla classificazione per la relativa qualifica di destinazione. In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro CFL in assunzione a tempo indeterminato, si intende s'intende assolto il periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell'interessato. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione-formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, inclusi gli aumenti periodici di anzianità. Qualora il contratto di formazione e lavoro CFL non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratorelavoratore che sia stato per l'intera durata del contratto presso la medesima azienda, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, saranno corrispostesarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, due la seguente somma: - dalle aziende fino a 20 dipendenti: una mensilità retributive, composte retributiva composta da retribuzione minimo tabellare e contingenza riferite riferiti al parametro retributivo attribuito livello d'inquadramento di cui al comma 3 del presente paragrafo "Rapporto di lavoro", per contratti di durata di ventiquattro 24 mesi. Nel ; nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo 1/24 di mese per ogni mese di durata del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-lavoro, nonchè in materia di abilitazioni professionali. Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile ; - dalle aziende che, con oltre 20 dipendenti: 2 mensilità retributive composte da minimo tabellare e contingenza riferiti al momento della richiesta di avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonchè i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione livello d'inquadramento di cui al comma 3 del presente paragrafo non si applica quando "Rapporto di lavoro", per contratti di durata di 24 mesi; nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto caso di formazione contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e lavoro. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani verrà calcolato nella misura di 1/12 di mese per i quali il rapporto ogni mese di formazione e lavoro nel corso durata del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatocontratto.

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Samples: Verbale Di Accordo

Rapporto di lavoro. Al rapporto Le disposizioni del presente c.c.n.l. si applicano ai contratti di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario lavoro, salvo quanto diversamente esplicitamente previsto dalla nella presente letteraregolamentazione. La durata del periodo di prova sarà pari a: - 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 18 12 mesi; - 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi. Il contrattista in formazione e lavoro è inquadrato nel livello professionale inferiore rispetto a quello previsto dalla classificazione per la relativa qualifica di destinazione. Il comma precedente si applica in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 per gli impiegati assunti al III° livello con contratto di formazione e lavoro di durata superiore a 18 mesi, i quali saranno inquadrati al livello inferiore per l'intera durata del contratto. In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell'interessato. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione-formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, inclusi gli aumenti periodici di anzianità. Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratorelavoratore che sia stato per l'intera durata del contratto presso la medesima azienda, con contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, saranno corrispostesarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, due la seguente somma: - dalle aziende fino a 20 dipendenti: una mensilità retributive, composte retributiva composta da retribuzione minimo tabellare e contingenza riferite riferiti al parametro retributivo attribuito livello di inquadramento di cui al terzo comma del presente paragrafo "Rapporto di lavoro", per contratti di durata di ventiquattro mesi. Nel ; nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati. Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione-lavoro, nonchè in materia di abilitazioni professionali. Per le limitazioni all'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali. La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile - dalle aziende che, con oltre 20 dipendenti: due mensilità retributive composte da minimo tabellare e contingenza riferiti al momento della richiesta livello di avviamento, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonchè i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La limitazione inquadramento di cui al terzo comma del presente paragrafo non si applica quando "Rapporto di lavoro", per contratti di durata di 24 mesi; nel biennio precedente sia venuto a scadere caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un solo contratto dodicesimo di formazione e lavoro. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani mese per i quali il rapporto ogni mese di formazione e lavoro nel corso durata del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminatocontratto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro