Rappresentanza indiretta Clausole campione

Rappresentanza indiretta questa figura esclude che, in qualsiasi momento, il c.d. rappresentato divenga parte del contratto. Nella figura in esame, invece, l’eletto, a seguito della nomina, diviene contraente.
Rappresentanza indiretta. La rappresentanza indiretta o interposizione gestoria indica una forma di collaborazione nell'altrui attività giuridica che presenta alcuni punti di contatto con la rappresentanza vera e propria pur differenziandosi da essa. L'interposizione gestoria è caratterizzata dall'agire di un soggetto nell'interesse altrui, ma non in nome proprio. Quindi il rappresentante diviene parte sia formale sia sostanziale del contratto, che produrrà effetti in capo al rappresentante stesso. Questo può avvenire quando non desidero far sapere che sono interessato a un certo affare e incarico un'altra persona. La rappresentanza volontaria è conferita dall'interessato con un apposito negozio, la procura. Si tratta di un atto unilaterale, che serve a far conoscere ai terzi che il delegato ha il potere di compiere atti giuridici in nome del delegante. La delega è specifica se si riferisce a singoli affari o generica se si riferisce ad atti generici. Il potere di rappresentanza si estingue per cause attinenti sia alla procura, sia al rapporto interno di gestione tra i rappresentanti, quindi la revoca è sempre possibile, salvo nel caso che il potere sia conferito anche nell'interesse del rappresentante. Altre cause di estinzione sono la sopravvenuta incapacità o il fallimento del rappresentante, la scadenza del termine, il compimento dell'affare per il quale il potere è stato conferito.
Rappresentanza indiretta. Nel mandato senza rappresentanza il mandante “può esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato” (art. 1705) e “può rivendicare le cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario” (art. 1706); i creditori del mandatario, inoltre, ricorrendo determinate condizioni, non possono far valere le loro ragioni sui beni acquistati a nome proprio dal mandatario in esecuzione del mandato (art. 1707). • Questa normativa ha indotto a configurare, accanto alla rappresentanza diretta, caratterizzata dall’agire in nome e per conto del rappresentato, anche una rappresentanza indiretta, caratterizzata da un’attività di gestione esercitata in nome proprio, alla quale, però, sono ricondotti effetti diretti per il gerito. • Se, tuttavia, si amplia il concetto di rappresentanza fino a ricomprendere ipotesi in cui l’effetto diretto nei confronti dell’interessato si produce senza che sia necessaria la spendita del suo nome, sarebbe meglio parlare, in conformità dell’art. 1387 c.c., di rappresentanza legale. • L’efficacia diretta nella sfera giuridica dell’interessato appare, del resto, criterio sufficiente • Il negozio tipicamente rivolto ad attribuire il potere di rappresentanza è la procura, che è un negozio giuridico unilaterale, indirizzato al soggetto che si designa come rappresentante e al quale consegue l’attribuzione allo stesso del potere di agire a nome e nell’interesse dell’autore del negozio, senza necessità che la dichiarazione sia comunicata al terzo nei confronti del quale il rappresentante è legittimato ad operare. • Alla ricezione della dichiarazione non consegue, per il destinatario anche la nascita di un obbligo di esercitare il potere conferitogli. Obbligo che si ha, invece, nei casi in cui il potere di rappresentanza si inserisce nel quadro di un rapporto contrattuale come nel mandato o nel rapporto di lavoro subordinato. • Se, tuttavia, il designato inizia l’attività, deve portarla a termine. Il suo comportamento, infatti, assume il senso di accettazione dell’incarico conferitogli. • La procura non ha poi effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (art. 1392). • Per la valida attribuzione del potere di rappresentanza processuale (art. 77 c.p.c.) la giurisprudenza ritiene indispensabile che la procura venga attribuita a chi sia in pari tempo anche rappresentante sostanziale. • La procura può essere generale o speciale. Nel caso di procura che sia conferita a più persone...

Related to Rappresentanza indiretta

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.