Common use of Reclami ricorsi e conciliazioni Clause in Contracts

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tra- mite i seguenti canali: 28.2 È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- ve. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo non è accolto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o direttamente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del

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Samples: Payment Gateway Agreement, Payment Gateway Agreement, Payment Gateway Agreement

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tra- mite i seguenti canali: 28.2 È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- ve. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo non è accolto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o direttamente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del

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Samples: Regolamento Esercenti Nexi Direct, Regolamento Esercenti Nexi Direct, Payment Gateway Agreement

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può presentare reclami alla Società - Servizio Clienti, tramite ap- posito form presente nella sezione Reclami del sito Nexi, con comunicazione scritta tra- mite i a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti canali: 28.2 È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- ve. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo non è accolto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet o attraverso il recapiti: Nexi - Servizio Clienti, presso Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx; 28.2 Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF l’Esercente può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul sito Internet della Società, nonché pres- so le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. 28.3 In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento procedi- mento di mediazione è condizione di procedibi- lità procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 . In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole rego- le di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del

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Samples: Payment Gateway Agreement, Payment Gateway Agreement, Payment Gateway Agreement

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società all’Emittente con comunicazione scritta tra- mite tramite i seguenti canali: 28.2 : – sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando il Form reclami “possessori di Carte di pagamento”; – via fax al n. 02-34.88.91.54; – via e-mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx; – con PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; – a mezzo posta ordinaria, raccomandata A.R. o posta prioritaria ai seguenti recapiti: Nexi Payments SpA - Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà il Cliente. Nexi darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la lavorative dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 . Qualora la Società Xxxx venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra sovra indicate, potrà sottoporre all’Esercente al Cliente una risposta in- terlocutoria interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere rispondere entro le 15 (quindici) giornate operativelavorative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative Tali ragioni non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 di Xxxx. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società Xxxx dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- velavorative. Se la Società Xxxx non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il Cliente non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiringrisposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o direttamente sul sito Sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 . Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. Le modalità per la messa a disposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Societàa Nexi, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo D.lgs. 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), il cui elenco è consultabile presso il sito Sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società di Nexi delle re- gole norme di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamentocui al Tit. II del D.lgs. 11/2010, l’Esercente il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artdel combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D. LgsD.lgs. 11/201011/2010 e successive modificazioni). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società da Nexi in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla prestazione dei servizi gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D.lgs. 11/2010 e successive modificazioni). Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del sito xxx.xxxx.xx.

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Samples: Carta Prepagata Banca Ponti Pay Prepaid (Per Minorenni), Prepaid Card Agreement

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tra- mite i seguenti canali: 28.2 È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- ve. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo non è accolto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o direttamente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 delprevi-

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Samples: Payment Gateway Agreement, Payment Gateway Agreement

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente L’Utilizzatore può presentare reclami alla Società Banca, con comunicazione scritta tra- mite i a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti canali: 28.2 È recapiti: - CartaSi - Servizio Clienti, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx - fax 02/3488.9154 - indirizzo e-mail x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. E’ considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro al il Cliente. Al reclamo entro 15 sarà dato xxxxxxxxx xxxxx 00 (quindicixxxxxx) giornate operative dal- la giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- ve. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo non è accolto soddisfatto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- staha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, l’Utilizzatore può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, l‘Utilizzatore può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio ClientiInternet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente l‘Utilizzatore può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla SocietàBanca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo D.lgs. 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società Banca delle re- gole norme di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamentocui al Tit. II del D.lgs. 11/2010, l’Esercente l’Utilizzatore può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artdel combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D. LgsD.lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società Banca in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla prestazione dei servizi gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D.lgs. 11/2010). Il Cliente, qualora il reclamo riguardi i servizi di comunicazione elettronica relativi al numero Vodafone associato alla Carta, dovrà attenersi alle procedure di reclamo e di conciliazione previste nelle condizioni generali di contratto relative al Servizio di comunicazione elettronica sottoscritto con Vodafone. Tali reclami dovranno essere indirizzati al Servizio Clienti Vodafone Italia S.p.A., Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000, Xxxxx (XX).

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Samples: Condizioni Di Utilizzo Carta Prepagata, Condizioni Generali Di Contratto

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tra- mite i seguenti canali: 28.2 È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- ve. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo non è accolto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o direttamente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D.Lgs. 11/2010 e successive modifiche).

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Samples: Payment Gateway Agreement, Payment Gateway Agreement

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tra- mite i seguenti canali: 28.2 secondo le modalità e agli appositi indirizzi/recapiti indicati nel Foglio Informativo. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 il Cliente. La Società dà Banca darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la Giornate Operative dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora . Nel caso in cui la Società venga a trovarsi nell’impossibilità Banca si trovi, per cause eccezionali e ad ogni modo non dipendenti dalla sua volontà o negligenza, nell'impossibilità di rispondere fornire una risposta al reclamo entro le tempistiche sopra indicate15 (quindici) giornate operative, potrà sottoporre all’Esercente fornire una risposta in- terlocutoria interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a tale impossibilità e, al più tardi, rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro e non oltre 35 (trentacinque) giornate operati- veGiornate Operative. Se la Società Banca non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è stato accolto o se l’Esercente il Titolare non è comunque soddisfatto della rispo- starisposta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, Titolare può rivolgersi all’Arbitro all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF") nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro all'Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è , disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio ClientiInternet, presso le filiali di Banca d’Italia d'Italia aperte al pubblico, o direttamente oppure sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF all'ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Societàreclamo, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società Banca delle re- gole norme di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamentocui al Titolo II del D. Lgs. 11/2010 e successive modificazioni, l’Esercente il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (d'Italia ai sensi dell’artdel combinato disposto degli artt. 39 38 e 2, comma 4, lett. a) del D. LgsD.Lgs. 11/2010)11/2010 e successive modificazioni. In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società Banca in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, all'emissione della Carta saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx sull’osservanza vigilanza sull'osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’artdell'art. 32 deldel D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi in capo a Nexi in merito alla gestione del relativo circuito di pagamento saranno applicate le sanzioni previste dal medesimo circuito.

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Samples: Carta Di Debito Internazionale, Carta Di Debito Internazionale

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tra- mite i seguenti canali: 28.2 È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- veoperative. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- starisposta, l’Esercentel’E- sercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può rivolgersi all’Arbitro all’Arbi- tro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet Inter- net o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o direttamente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del

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Samples: Payment Gateway Agreement, Payment Gateway Agreement

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può Il Professionista e/o l’Azienda possono presentare reclami alla Società a Nexi in forma scritta con comunicazione scritta tra- mite i una delle seguenti canali: 28.2 È considerato modalità: - sul Sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando l’apposito modulo (reclami “possessori di Carte di pagamento”); - via fax:02-34.88.91.54; - via mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx; - tramite PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; - con posta ordinaria, prioritaria o raccomandata A.R. a Nexi Payments SpA – Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. E’ valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro il Professionista e/o l’Azienda. Xxxx risponde al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la lavorative dalla sua ricezione, ricezione indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga . Se Nexi è impossibilitata a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicatei tempi indicati, potrà sottoporre all’Esercente può dare al Titolare una risposta in- terlocutoria dettagliando interlocutoria spiegando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere rispondere entro le 15 (quindici) giornate operativelavorative previste. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative lavorative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 di Xxxx. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà Xxxx deve comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- velavorative. Art. 44. 1 Se la Società Nexi non risponde, il reclamo non è accolto o il Titolare non è soddisfatto della risposta Se Xxxx non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il Professionista e/o l’Azienda non è sono comunque soddisfatto soddisfatti della rispo- starisposta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può possono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o direttamente sul sito Sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 . Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF all’ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentaredescritta, anche in assenza di senza preventivo reclamo alla Societàa Nexi, il Titolare può presentare domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche28/2010), il cui elenco è consultabile presso il sito internet Sito Internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale per procedere all’eventuale via giudiziale, è necessario seguire prima questo procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 mediazione. In aggiunta a quanto sopraaggiunta, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole se Nexi viola le regole di condotta che riguardano per la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può il Professionista e/o l’Azienda possono presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artArt. 39 del D. Lgs. 11/201011/2010 e successive modificazioni). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei da Nexi nel fornire i servizi di pagamento, saranno sono applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di direzione, controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di prevista dalla legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D. Lgs. 11/2010 e successive modificazioni). Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del Sito Internet.

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Samples: Regolamento

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente 1. Il Titolare può presentare reclami un reclamo alla Società con comunicazione scritta tra- mite i Società, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica ai seguenti canali: 28.2 È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo proponerecapiti: CartaSi - Customer Care, i motivi del reclamoXxxxx Xxxxxxxx, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente00 - 00000 Xxxxxx; indirizzo e-mail x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx; fax 02-3488.9154. 28.3 2. La Società darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la sua ricezione, indicando, 30 giorni indicando in caso di accoglimento, accoglimento i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- vel’adempimento. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo non è accolto soddisfatto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- staha ricevuto risposta entro 30 giorni, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, Titolare può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) alle seguenti condizioni: a) non sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Società; b) la controversia riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari: 1) fino a 100.000 euro, se il Titolare chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza); c) la controversia non è già stata all’esame di arbitri o di conciliatori. Per sapere come rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clientisito della Società, nonchè presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso3. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), come ad es. il cui elenco è consultabile presso Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicataxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). 4. In ogni caso, l’esperimento l’istanza di tale procedimento soluzione stragiudiziale all’ABF o a uno degli organismi di mediazione è autorizzati ai sensi di legge costituisce condizione di procedibi- lità dell’eventuale procedibilità della eventuale domanda giudiziale. 28.7 5. In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole regole di condotta che riguardano la prestazione dei soli servizi di pagamento, l’Esercente il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artd’Italia. 39 del D. Lgs. 11/2010)La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. 6. In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché nonchè dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico T.U. Bancario e dell’art. 32 delTitolo II, Capo IV del Decreto Legislativo 11/2010).

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Samples: Carta Prepagata

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può L’Azienda e/o Il Titolare possono presentare reclami alla Società all’Emittente con comunicazione scritta tra- mite tramite i seguenti canali: 28.2 : – sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando il Form reclami “possessori di Carte di pagamento”; – via fax al n. 02-34.88.91.54; – via e-mail all’indirizzo: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; – con PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; – a mezzo posta ordinaria, raccomandata A.R. o posta prioritaria ai seguenti recapiti: Nexi Payments SpA - Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del sito xxx.xxxx.xx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà l’Azienda e/o il Titolare. L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la lavorative dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 . Qualora la Società l’Emittente venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra sovra indicate, potrà sottoporre all’Esercente all’Azienda e/o al Titolare una risposta in- terlocutoria interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere rispondere entro le 15 (quindici) giornate operativelavorative. Le circostanze che hanno determina- to eterminato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative lavorative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 dell’Emittente. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società l’Emittente dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- velavorative. Se la Società l’Emittente non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente l’Azienda e/o il Titolare non è sono comunque soddisfatto soddisfatti della rispo- starisposta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può rivolgersi ci si potrà rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile Finanziario (consultabile sul Sito Internet dell’Emittente). Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, l’Azienda e/o attraverso il Servizio ClientiTitolare possono consultare l’apposita “Guida” disponibile sul sito Internet dell’Emittente, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari Le modalità per la messa a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stessodisposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può l’Azienda e/o il Titolare possono presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Societàall’Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 . In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società dell’Emittente delle re- gole regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può l’Azienda e/o il Titolare possono presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010)) e successive modificazioni. In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società dall’Emittente in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione irezione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx sull’osservanza vigilanzasull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel DLgs. 11/2010 e successive modifiche).

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Samples: Regolamento Contrattuale

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può presentare reclami alla Società - Servizio Clienti, tramite ap- posito form presente nella sezione Reclami del sito Nexi, con comunicazione scritta tra- mite i scrit- ta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamen- te, ai seguenti canali: 28.2 recapiti: Nexi - Servizio Clienti, Corso Sempione n. 55, 20149, Mi- lano; fax 02/3488.9154; indirizzo e-mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 . La Società darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 proble- ma. Qualora la Società l’Emittente venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra sovra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 dell’Emittente. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società l’Emittente dovrà comunque fornire una risposta rispo- sta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- veoperative. Se se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- starisposta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio AcquiringServizio, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è . 28.2 Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF l’Esercente può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito sito Internet o attraverso il Servizio Clientidella Società, presso nonché pres- so le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. 28.3 In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi or- ganismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del,

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Samples: Payment Gateway Agreement

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente 1. Il Titolare può presentare reclami un reclamo alla Società con comunicazione scritta tra- mite i Banca anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica ai seguenti canali: 28.2 È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo proponerecapiti: CartaSi – Customer Care, i motivi del reclamoXxxxx Xxxxxxxx, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente00 - 00000 Xxxxxx; indirizzo e-mail x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx; fax 02-3488.9154. 28.3 2. La Società per conto della Banca darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la sua ricezione, indicando, 30 giorni indicando in caso di accoglimento, accoglimento i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- vel’adempimento. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo non è accolto soddisfatto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- staha ricevuto risposta entro 30 giorni, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, Titolare può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) alle seguenti condizioni: a) non sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Società; b) la controversia riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari: 1) fino a 100.000 euro, se il Titolare chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza); c) la controversia non è già stata all’esame di arbitri o di conciliatori. Per sapere come rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clientisito della Banca e della Società, nonchè presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso3. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, Banca domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), come ad es. il cui elenco è consultabile presso Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicataxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). 4. In ogni caso, l’esperimento l’istanza di tale procedimento soluzione stragiudiziale all’ABF o a uno degli organismi di mediazione è autorizzati ai sensi di legge costituisce condizione di procedibi- lità dell’eventuale procedibilità della eventuale domanda giudiziale. 28.7 5. In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società Banca delle re- gole regole di condotta che riguardano la prestazione dei soli servizi di pagamento, l’Esercente il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artd’Italia. 39 del D. Lgs. 11/2010)La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. 6. In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società Banca in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché nonchè dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico T.U. Bancario e dell’artTitolo II, Capo IV del Decreto Legislativo 11/2010). 7. 32 delNel caso in cui il reclamo rientri nell’ambito di competenza dei servizi offerti da Vodafone, la Società lo trasmetterà a Vodafone unitamente agli eventuali allegati.. 8. Il Titolare, qualora il reclamo riguardi i servizi di comunicazione elettronica relativi all’ utenza mobile cui la Carta prepagata è associata, dovrà attenersi alle procedure di reclamo e di conciliazione previste nelle condizioni generali di contratto relative al Servizio di comunicazione elettronica sottoscritto con Vodafone. Tali reclami dovranno essere indirizzati al Servizio Clienti Vodafone, x/x Xxxxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 XXXXX.

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Samples: Carta Di Pagamento Prepagata

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società Banca, con comunicazione scritta tra- mite i a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti canali: 28.2 recapiti: CartaSi - Servizio Clienti, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro al il Cliente. Al reclamo entro 15 sarà dato xxxxxxxxx xxxxx 00 (quindicixxxxxx) giornate operative dal- la giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- ve. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo non è accolto soddisfatto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- staha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, Titolare può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio ClientiInternet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazionewww. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stessoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla SocietàBanca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo D.lgs. 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società Banca delle re- gole norme di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamentocui al Tit. II del D.lgs. 11/2010, l’Esercente il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artdel combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D. LgsD.lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società Banca in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla prestazione dei servizi gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D.lgs. 11/2010).

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Samples: Contract Regulation

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società a Nexi in forma scritta con comunicazione scritta tra- mite i una delle seguenti canali: 28.2 È considerato modalità: - sul Sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando l’app o Sito modulo (reclami “possessori di Carte di pagamento”); - via fax: 02-34.88.91.54; - via mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx; - tramite PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; - con posta ordinaria, prioritaria o raccomandata A.R. a Nexi Payments SpA– Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. E’ valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro il Titolare. Xxxx risponde al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la lavorative dalla sua ricezione, ricezione indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga . Se Nexi è impossibilitata a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicatei tempi indicati, potrà sottoporre all’Esercente può dare al Titolare una risposta in- terlocutoria dettagliando interlocutoria spiegando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere rispondere entro le 15 (quindici) giornate operativelavorative previste. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative lavorative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 di Xxxx. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà Xxxx deve comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- velavorative. Art. 45.1 Se la Società Nexi non risponde, il reclamo non è accolto o il Titolare non è soddisfatto della risposta Se Xxxx non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il Titolare non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiringrisposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o direttamente sul sito Sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 . Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF all’ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentaredescritta, anche in assenza di senza preventivo reclamo alla Societàa Nexi, il Titolare può presentare domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche28/2010), il cui elenco è consultabile presso il sito internet Sito Internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale per procedere all’eventuale via giudiziale, è necessario seguire prima questo procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 mediazione. In aggiunta a quanto sopraaggiunta, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole se Nexi viola le regole di condotta che riguardano per la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artArt. 39 del D. Lgs. 11/201011/2010 e successive modificazioni). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei da Nexi nel fornire i servizi di pagamento, saranno sono applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di direzione, controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di prevista dalla legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D. Lgs. 11/2010 e successive modificazioni). Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del Sito Internet.

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Samples: Regolamento

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società a Nexi in forma scritta con comunicazione scritta tra- mite i una delle seguenti canali: 28.2 È considerato modalità: - sul Sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando l’apposito modulo (reclami “possessori di Carte di pagamento”); - via fax: 02-34.88.91.54; - via mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx; - tramite PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; - con posta ordinaria, prioritaria o raccomandata A.R. a Nexi Payments SpA – Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. E’ valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro il Titolare. E’ valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Titolare. Xxxx risponde al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la lavorative dalla sua ricezione, ricezione indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga . Se Nexi è impossibilitata a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicatei tempi indicati, potrà sottoporre all’Esercente può dare al Titolare una risposta in- terlocutoria dettagliando interlocutoria spiegando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere rispondere entro le 15 (quindici) giornate operativelavorative previste. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative lavorative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 di Xxxx. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà Xxxx deve comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- velavorative. Art. 44.1 Se la Società Nexi non risponde, il reclamo non è accolto o il Titolare non è soddisfatto della risposta Se Xxxx non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il Titolare non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiringrisposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o direttamente sul sito Sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 . Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF all’ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentaredescritta, anche in assenza di senza preventivo reclamo alla Societàa Nexi, il Titolare può presentare domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche28/2010), il cui elenco è consultabile presso il sito internet Sito Internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale per procedere all’eventuale via giudiziale, è necessario seguire prima questo procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 mediazione. In aggiunta a quanto sopraaggiunta, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole se Nexi viola le regole di condotta che riguardano per la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artArt. 39 del D. Lgs. 11/201011/2010 e successive modificazioni). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei da Nexi nel fornire i servizi di pagamento, saranno sono applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di direzione, controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di prevista dalla legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D. Lgs. 11/2010 e successive modificazioni). Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del Sito Internet.

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Samples: Regolamento

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente L’Utilizzatore può presentare reclami alla Società all’Emittente, con comunicazione scritta tra- mite i a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti canali: 28.2 recapiti: Nexi - Servizio Clienti, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx - fax 02/3488.9154 - indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà cer- tezza il Cliente. L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 . Qualora la Società l’Emittente venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra sovra indicate, potrà sottoporre all’Esercente al Cliente una risposta in- terlocutoria interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato deter- minato l’impossibilità a rispon- dere rispondere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindiciquin- dici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 dell’Emittente. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società l’Emittente dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- vegior- nate operative. Se la Società l’Emittente non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure op- pure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il Cliente non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiringrisposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente espressa- mente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per come conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, l’Utilizzatore può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio ClientiInternet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazionewww. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stessoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente l’Utilizzatore può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Societàall’Emittente, domanda di mediazione finalizzata finaliz- zata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo D.Lgs. 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento pro- cedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 . In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società dell’Emitten- te delle re- gole norme di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamentocui al Tit. II del D.Lgs. 11/2010, l’Esercente l‘Utilizzatore può presentare un esposto alla a Banca d’Italia (ai sensi dell’artdel combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D. LgsD.lgs. 11/201011/2010 e successive modificazioni). In caso di grave inosservanza inosser- vanza degli obblighi assunti dalla Società dall’Emittente in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla prestazione dei servizi gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni fun- zioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni).

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Samples: Definitions Agreement

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società a Nexi in forma scritta con comunicazione scritta tra- mite i una delle seguenti canali: 28.2 È considerato modalità: - sul sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando l’apposito modulo (reclami “possessori di Carte di pagamento”); - via fax: 02-34.88.91.54; - via mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; - tramite PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; - con posta ordinaria, prioritaria o raccomandata A.R. a Nexi Payments SpA – Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. E’ valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro il Titolare. Xxxx risponde al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la lavorative dalla sua ricezione, ricezione indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga . Se Nexi è impossibilitata a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicatei tempi indicati, potrà sottoporre all’Esercente può dare al Titolare una risposta in- terlocutoria dettagliando interlocutoria spiegando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere rispondere entro le 15 (quindici) giornate operativelavorative previste. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative lavorative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 di Xxxx. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà Xxxx deve comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- velavorative. Art. 44.1 Se la Società Nexi non risponde, il reclamo non è accolto o il Titolare non è soddisfatto della risposta Se Xxxx non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il Titolare non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiringrisposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stessoxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx . In alternativa all’ABF all’ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentaredescritta, anche in assenza di senza preventivo reclamo alla Societàa Xxxx, il Titolare può presentare domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche28/2010), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale per procedere all’eventuale via giudiziale, è necessario seguire prima questo procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 mediazione. In aggiunta a quanto sopraaggiunta, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole se Nexi viola le regole di condotta che riguardano per la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artArt. 39 del D. Lgs. 11/201011/2010 e successive modificazioni). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei da Nexi nel fornire i servizi di pagamento, saranno sono applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di direzione, controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di prevista dalla legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D. Lgs. 11/2010 e successive modificazioni). Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del Sito Internet.

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Samples: Regolamento

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società a Nexi in forma scritta con comunicazione scritta tra- mite i una delle seguenti canali: 28.2 È considerato modalità: - sul sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando l’apposito modulo (reclami “possessori di Carte di pagamento”); - via fax: F. +39 02 3488.4180; - via mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; - tramite PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; - con posta ordinaria, prioritaria o raccomandata A.R. a Nexi Payments SpA – Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. E’ valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro il Titolare. Xxxx risponde al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la lavorative dalla sua ricezione, ricezione indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga . Se Nexi è impossibilitata a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicatei tempi indicati, potrà sottoporre all’Esercente può dare al Titolare una risposta in- terlocutoria dettagliando interlocutoria spiegando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere rispondere entro le 15 (quindici) giornate operativelavorative previste. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative lavorative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 di Xxxx. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà Xxxx deve comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- velavorative. Art. 44.1 Se la Società Nexi non risponde, il reclamo non è accolto o il Titolare non è soddisfatto della risposta Se Xxxx non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il Titolare non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiringrisposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF all’ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentaredescritta, anche in assenza di senza preventivo reclamo alla Societàa Xxxx, il Titolare può presentare domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche28/2010), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale per procedere all’eventuale via giudiziale, è necessario seguire prima questo procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 mediazione. In aggiunta a quanto sopraaggiunta, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole se Nexi viola le regole di condotta che riguardano per la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artArt. 39 del D. Lgs. 11/201011/2010 e successive modificazioni). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei da Nexi nel fornire i servizi di pagamento, saranno sono applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di direzione, controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di prevista dalla legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D. Lgs. 11/2010 e successive modificazioni). Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del Sito Internet.

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Samples: Regolamento

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tra- mite i seguenti canali: 28.2 È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- ve. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo non è accolto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o direttamente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 delprevi-

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Samples: Payment Gateway Agreement

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società all’Emittente con comunicazione scritta tra- mite tramite i seguenti canali: 28.2 : – via e-mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxx.xx – con PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: xxx@xxx.xxxx.xx ; – a mezzo posta ordinaria, raccomandata A.R. o posta prioritaria ai seguenti recapiti: Nexi Payments SpA – Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà il Cliente. L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la lavorative dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 . Qualora la Società l’Emittente venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra sovra indicate, potrà sottoporre all’Esercente al Cliente una risposta in- terlocutoria interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere rispondere entro le 15 (quindici) giornate operativelavorative. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative lavorative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 dell’Emittente. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società l’Emittente dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- velavorative. Se la Società l’Emittente non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il Cliente non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiringrisposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio ClientiInternet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari Le modalità per la messa a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. disposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Societàall’Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società dell’Emittente delle re- gole norme di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamentocui al Tit. II del D. Lgs. 11/2010, l’Esercente il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artdel combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D. LgsD.Lgs. 11/201011/2010 e successive modificazioni). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società dall’Emittente in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla prestazione dei servizi gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D. Lgs. 11/2010 e successive modificazioni). Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del sito xxx.xxxx-xxx.xx e www..xxxx.xx

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Samples: Regolamento Titolari

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tra- mite i un reclamo a CartaSi, per lettera raccomandata A/R o per via telematica ai seguenti canali: 28.2 È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo proponerecapiti: CartaSi - Customer Care, i motivi del reclamoxxxxx Xxxxxxxx, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà 00 - 00000 Xxxxxx; sito internet xxx.xxxxxxx.xx - sezione contatti; fax 02 - 3488.9154. CartaSi darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la sua ricezione, indicando, 30 giorni indicando in caso di accoglimento, accoglimento i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- vel’adempimento. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo non è accolto soddisfatto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- staha ricevuto risposta entro 30 giorni, l’Esercente, se l'Azienda o il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, Titolare può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) alle seguenti condizioni: a) non sono trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo all’Emittente; b) la controversia riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari: 1) fino a 100.000 euro, se il Titolare chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza); c) la controversia non è già stata all’esame di arbitri o di conciliatori. Per sapere come rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clientisito di CartaSi, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In Xx alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, a CartaSi domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), come ad es. il cui elenco è consultabile presso Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicataxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). In ogni caso, l’esperimento l’istanza di tale procedimento soluzione stragiudiziale all’ABF o a uno degli organismi di mediazione è autorizzati ai sensi di legge costituisce condizione di procedibi- lità dell’eventuale procedibilità della eventuale domanda giudiziale. 28.7 . In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società dell’Emittente delle re- gole regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può è espressamente previsto dal legislatore che il Titolare possa presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artart. 39 del D. Lgs. decreto legislativo 11/2010). La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria. In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società da CartaSi in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico T.U. Bancario e dell’art. 32 delTitolo II, Capo IV del Decreto Legislativo 11/2010).

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Samples: Cartasi Corporate Payment Card Conditions

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può Il Professionista e/o l’Azienda possono presentare reclami alla Società a Nexi in forma scritta con comunicazione scritta tra- mite i una delle seguenti canali: 28.2 È considerato modalità: - sul Sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando l’apposito modulo (reclami “possessori di Carte di pagamento”); - via fax: 02-34.88.91.545; - via mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx; - tramite PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; - con posta ordinaria, prioritaria o raccomandata A.R. a Nexi Payments SpA – Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. E’ valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro il Professionista e/o l’Azienda. Xxxx risponde al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la lavorative dalla sua ricezione, ricezione indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga . Se Nexi è impossibilitata a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicatei tempi indicati, potrà sottoporre all’Esercente può dare al Titolare una risposta in- terlocutoria dettagliando interlocutoria spiegando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere rispondere entro le 15 (quindici) giornate operativelavorative previste. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative lavorative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 di Xxxx. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà Xxxx deve comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- velavorative. Art. 44. 1 Se la Società Nexi non risponde, il reclamo non è accolto o il Titolare non è soddisfatto della risposta Se Xxxx non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il Professionista e/o l’Azienda non è sono comunque soddisfatto soddisfatti della rispo- starisposta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può possono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o direttamente sul sito Sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 . Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF all’ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentaredescritta, anche in assenza di senza preventivo reclamo alla Societàa Nexi, il Titolare può presentare domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche28/2010), il cui elenco è consultabile presso il sito internet Sito Internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale per procedere all’eventuale via giudiziale, è necessario seguire prima questo procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 mediazione. In aggiunta a quanto sopraaggiunta, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole se Nexi viola le regole di condotta che riguardano per la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può il Professionista e/o l’Azienda possono presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artArt. 39 del D. Lgs. 11/201011/2010 e successive modificazioni). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei da Nexi nel fornire i servizi di pagamento, saranno sono applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di direzione, controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di prevista dalla legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D. Lgs. 11/2010 e successive modificazioni). Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del Sito Internet.

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Samples: Regolamento

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Socio può presentare reclami alla Società a Nexi con comunicazione scritta tra- mite tramite i seguenti canali: 28.2 : ⮚ sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando il form reclami “possessori carte di pagamento” ⮚ fax al n. 02/00.00.00.00 ⮚ e-mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx ⮚ PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: ⮚ a mezzo posta ordinaria, raccomandata A/R o posta prioritaria ai seguenti recapiti: Nexi Payments Spa – Claims Management, Coxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà il cliente. Nexi darà riscontro al reclamo tempestivamente. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 15 30 (quindicitrenta) giornate operative dal- la sua ricezionegiorni, indicandoil Socio può rivolgersi al Servizio di Conciliazione - Camera Arbitrale di Milano. In particolare, in caso il Socio avrà facoltà di accoglimentosottoporre il reclamo al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del Regolamento di Mediazione Civile e Commerciale della Camera Arbitrale di Milano che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. In tal caso, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Socio si impegna a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale. Qualora la Società controversia non venga a trovarsi nell’impossibilità definita amichevolmente sulla base di rispondere al reclamo dette regole entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza 30 giorni dall’inizio della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- ve. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo non è accolto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o direttamente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche)procedura, il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento Socio sarà libero di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudizialeadire l’autorità giudiziaria. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del

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Samples: Regolamento Iosi E Iosiplus

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società a Nexi in forma scritta con comunicazione scritta tra- mite i una delle seguenti canali: 28.2 È considerato modalità: - sul sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando l’apposito modulo (reclami “possessori di Carte di pagamento”); - via fax: 02-34.88.91.54; - via mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; - tramite PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; - con posta ordinaria, prioritaria o raccomandata A.R. a Nexi Payments SpA – Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. E’ valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro il Titolare. Xxxx risponde al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la lavorative dalla sua ricezione, ricezione indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga . Se Nexi è impossibilitata a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicatei tempi indicati, potrà sottoporre all’Esercente può dare al Titolare una risposta in- terlocutoria dettagliando interlocutoria spiegando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere rispondere entro le 15 (quindici) giornate operativelavorative previste. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative lavorative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 di Xxxx. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà Xxxx deve comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- velavorative. Art. 45.1 Se la Società Nexi non risponde, il reclamo non è accolto o il Titolare non è soddisfatto della risposta Se Xxxx non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il Titolare non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiringrisposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF all’ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentaredescritta, anche in assenza di senza preventivo reclamo alla Societàa Xxxx, il Titolare può presentare domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche28/2010), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale per procedere all’eventuale via giudiziale, è necessario seguire prima questo procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 mediazione. In aggiunta a quanto sopraaggiunta, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole se Nexi viola le regole di condotta che riguardano per la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artArt. 39 del D. Lgs. 11/201011/2010 e successive modificazioni). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei da Nexi nel fornire i servizi di pagamento, saranno sono applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di direzione, controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di prevista dalla legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D. Lgs. 11/2010 e successive modificazioni). Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del Sito Internet.

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Samples: Regolamento

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tra- mite i seguenti canali: 28.2 È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società.determina- 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- veoperative. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- starisposta, l’Esercentel’E- sercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può rivolgersi all’Arbitro all’Arbi- tro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet Inter- net o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o direttamente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del

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Samples: Payment Gateway Agreement

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società Banca, con comunicazione scritta tra- mite i a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente ai seguenti canali: 28.2 recapiti: - CartaSi - Servizio Clienti, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro al il Cliente. Al reclamo entro 15 sarà dato xxxxxxxxx xxxxx 00 (quindicixxxxxx) giornate operative dal- la giorni dalla sua ricezione, indicandoin- dicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- ve. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo non è accolto soddisfatto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- staha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, Titolare può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può con- sultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio ClientiInternet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazionewww. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stessoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla SocietàBanca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo Legi- slativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 . In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società Banca delle re- gole norme di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamentocui al Tit. II del D. Lgs. 11/2010, l’Esercente il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artdel combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D. LgsD.Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società Banca in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla prestazione dei servizi gestione del relativo circuito di pagamentopa- gamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx sull’osservanza vigilanza sull’osser- vanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D. Lgs. 11/2010).

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Samples: Regolamento Titolari Carte Prepagate

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tra- mite i seguenti canali: 28.2 È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- veoperative. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- starisposta, l’Esercentel’E- sercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può rivolgersi all’Arbitro all’Arbi- tro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet In- ternet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o direttamente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 delprevi-

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Samples: Payment Gateway Agreement

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società a Nexi in forma scritta con comunicazione scritta tra- mite i una delle seguenti canali: 28.2 È considerato modalità: - sul Sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando l’apposito modulo (reclami “possessori di Carte di pagamento”); - via fax: 02-34.88.91.54; - via mail: xxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx; - tramite PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; - con posta ordinaria, prioritaria o raccomandata A.R. a Nexi Payments SpA – Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. E’ valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro il Titolare. Xxxx risponde al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la lavorative dalla sua ricezione, ricezione indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga . Se Nexi è impossibilitata a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicatei tempi indicati, potrà sottoporre all’Esercente può dare al Titolare una risposta in- terlocutoria dettagliando interlocutoria spiegando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere rispondere entro le 15 (quindici) giornate operativelavorative previste. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative lavorative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 di Xxxx. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà Xxxx deve comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- velavorative. Art. 45. 1 Se la Società Nexi non risponde, il reclamo non è accolto o il Titolare non è soddisfatto della risposta Se Xxxx non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il Titolare non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiringrisposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o direttamente sul sito Sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 . Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF all’ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentaredescritta, anche in assenza di senza preventivo reclamo alla Societàa Nexi, il Titolare può presentare domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche28/2010), il cui elenco è consultabile presso il sito internet Sito Internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale per procedere all’eventuale via giudiziale, è necessario seguire prima questo procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 mediazione. In aggiunta a quanto sopraaggiunta, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole se Nexi viola le regole di condotta che riguardano per la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artArt. 39 del D. Lgs. 11/201011/2010 e successive modificazioni). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei da Nexi nel fornire i servizi di pagamento, saranno sono applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di direzione, controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di prevista dalla legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D. Lgs 11/2010 e successive modificazioni). Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del Sito Internet.

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Samples: Regolamento

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società all’Emittente con comunicazione scritta tra- mite tramite i seguenti canali: 28.2 : – sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando il Form reclami “possessori di Carte di pagamento”; – via fax al n. 02-34.88.91.54 – via e-mail all’indirizzo: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; – con PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; – a mezzo posta ordinaria, raccomandata A.R. o posta prioritaria ai seguenti recapiti: Nexi Payments SpA - Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà il Titolare. L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la lavorative dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 . Qualora la Società l’Emittente venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra sovra indicate, potrà sottoporre all’Esercente al Cliente una risposta in- terlocutoria interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere rispondere entro le 15 (quindici) giornate operativelavorative. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative lavorative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 dell’Emittente. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società l’Emittente dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- velavorative. Se la Società l’Emittente non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il Cliente non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiringrisposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può con- sultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio ClientiInternet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul sito il Sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari Le modalità per la messa a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stessodisposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Societàall’Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società dell’Emittente delle re- gole norme di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamentocui al Tit. II del D. Lgs. 11/2010, l’Esercente il Titolare può presentare un esposto alla a Banca d’Italia (ai sensi dell’artdel combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D. LgsD.Lgs. 11/201011/2010 e successive modificazioni). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società dall’Emittente in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla prestazione dei servizi gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D. Lgs. 11/2010 e successive modificazioni). Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del sito xxx.xxxx.xx

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Samples: Regolamento Contrattuale

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società all’Emittente - Servizio Clienti, con comunicazione comunica- zione scritta tra- mite i a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti canali: 28.2 recapiti: CartaSi - Servizio Clienti, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà cer- tezza il Cliente. L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 15 30 (quindicitrenta) giornate operative dal- la giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- ve. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo non è accolto soddisfatto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- staha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, Titolare può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può consul- tare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clientidell’Emittente, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Societàrecla- mo all’Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società dell’Emittente delle re- gole regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente il Tito- lare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società dall’Emittente in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D. Lgs.11/2010).

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Samples: Contract

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società all’Emittente - Servizio Clienti, con comunicazione co- municazione scritta tra- mite i a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti canali: 28.2 recapiti: CartaSi - Servizio Clienti, xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; fax 02 - 3488.9154; indirizzo email: x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare identi- ficare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà il Titolare. L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 15 30 (quindicitrenta) giornate operative dal- la giorni dalla sua ricezioneri- cezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- ve. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo non è accolto soddisfatto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- staha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, Titolare può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clientidell’Emittente, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consul- tare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Societàall’Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione condi- zione di procedibi- lità procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 . In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società dell’Emitten- te delle re- gole regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli de- gli obblighi assunti dalla Società dall’Emittente in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilan- za sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D. Lgs. 11/2010).

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Samples: Regolamento

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può Il Titolare e/o l’Azienda possono presentare reclami alla Società all’Emittente con comunicazione scritta tra- mite tramite i seguenti canali: 28.2 : – Sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando il Form reclami “possessori di Carte di pagamento”; – via fax al n. 02-34.88.91.54; – via e-mail all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxx.xxxx.xx; – con PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; – a mezzo posta ordinaria, raccomandata A.R. o posta prioritaria ai seguenti recapiti: Nexi Payments SpA - Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà l’Azienda e/o il Titolare. L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la lavorative dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 . Qualora la Società l’Emittente venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra sovra indicate, potrà sottoporre all’Esercente all’Azienda e/o al Titolare una risposta in- terlocutoria interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere rispondere entro le 15 (quindici) giornate operativelavorative. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative lavorative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 dell’Emittente. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società l’Emittente dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- velavorative. Se la Società l’Emittente non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente l’Azienda e/o il Titolare non è sono comunque soddisfatto soddisfatti della rispo- starisposta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può rivolgersi ci si potrà rivolgere all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o direttamente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 . Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può l’Azienda e/o il Titolare possono presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Societàall’Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 . In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società dell’Emittente delle re- gole regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può l’Azienda e/o il Titolare possono presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società dall’Emittente in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D.Lgs. 11/2010 e successive modifiche). Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del Sito xxx.xxxx.xx.

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Samples: Regolamento Contrattuale

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente L’Utilizzatore può presentare reclami alla Società Banca, con comunicazione scritta tra- mite i a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamen- te, ai seguenti canali: 28.2 recapiti: • CartaSi - Servizio Clienti, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx - fax 02/3488.9154 - indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxx.xx È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro al il Cliente. Al reclamo entro 15 sarà dato xxxxxxxxx xxxxx 00 (quindicixxxxxx) giornate operative dal- la giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- veproble- ma. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo non è accolto soddisfatto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- staha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, l’Utilizzatore può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per come conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, l’Utilizzatore può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio ClientiInternet, presso nonché pres- so le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazionewww. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stessoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente l’ Utilizzatore può presentare, anche in assenza di preventivo pre- ventivo reclamo alla SocietàBanca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione concilia- zione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo D.lgs. 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 . In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società Banca delle re- gole norme di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamentocui al Tit. II del D.lgs. 11/2010, l’Esercente l‘Utilizzatore può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artdel combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D. LgsD.lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società Banca in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla prestazione dei servizi gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D.lgs. 11/2010).

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Samples: Conditions of Use

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società all’Emittente - Servizio Clienti, con comunicazione comunicazio- ne scritta tra- mite i a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispetti- vamente, ai seguenti canali: 28.2 recapiti: Nexi - Servizio Clienti, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxx; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà il Cliente. L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 proble- ma. Qualora la Società l’Emittente venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra sovra indicate, potrà sottoporre all’Esercente al Cliente una risposta in- terlocutoria inter- locutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere risponde- re entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 dell’Emittente. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società l’Emittente dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo recla- mo entro 35 (trentacinque) giornate operati- veoperative. Se la Società l’Emittente non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il Cliente non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiringrisposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può consul- tare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clientidell’Emittente, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Societàall’Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità pro- cedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 . In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società dell’Emittente delle re- gole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. LgsD.Lgs. 11/201011/2010 e successive modifiche). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società dall’Emittente in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D. Lgs. 11/2010 e successive modifiche).

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Samples: Regolamento Contrattuale

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tra- mite i seguenti canali: 28.2 È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- veoperative. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- starisposta, l’Esercentel’E- sercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può rivolgersi all’Arbitro all’Arbi- tro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet Inter- net o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o direttamente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del

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Samples: Payment Gateway Agreement

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società all’Emittente, con comunicazione scritta tra- mite i a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti canali: 28.2 recapiti: Nexi – Servizio Clienti, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà il Cliente. L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 proble- ma. Qualora la Società l’Emittente venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra sovra indicate, potrà sottoporre all’Esercente al Cliente una risposta in- terlocutoria inter- locutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere risponde- re entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 dell’Emittente. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società l’Emittente dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo recla- mo entro 35 (trentacinque) giornate operati- veoperative. Se la Società l’Emittente non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il Cliente non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiringrisposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può con- sultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio ClientiInternet, nonché presso le filiali filia- li di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari il Sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Le modalità per la messa a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stessodisposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Societàall’Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità pro- cedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 . In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società dell’Emittente delle re- gole norme di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamentocui al Tit. II del D. Lgs. 11/2010, l’Esercente il Titolare può presentare un esposto alla a Banca d’Italia (ai sensi dell’artdel combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 11/201011/2010 e successive modificazioni). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società da Nexi in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla prestazione dei servizi gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili ap- plicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Uni- co Bancario e dell’art. 32 deldel D. Lgs. 11/2010 e successive modificazioni). Il Titolare, qualora il reclamo riguardi i servizi di comunicazione elettronica relativi al numero Vodafone associato alla Carta, dovrà attenersi alle procedure di reclamo e di conciliazione previste nelle condizioni generali di contratto relative al Servizio di comunicazione elettronica sottoscritto con Vodafone. Tali reclami dovranno essere indirizzati al Servizio Clienti Vodafone, x/x Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000, Xxxxx (XX).

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Samples: Carta Prepagata Vodafone Smartpass

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può Il Professionista e/o l’Azienda possono presentare reclami alla Società all’Emittente con comunicazione co- municazione scritta tra- mite tramite i seguenti canali: 28.2 : – sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando il Form reclami “possessori di Carte di pagamento”; – xxx xxx xx x. 00 - 3488.9154; – via e-mail all’indirizzo: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; – con PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; – a mezzo posta ordinaria, raccomandata A.R. o posta prioritaria ai seguenti recapiti: Nexi Payments - Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi mo- tivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà il Professionista e/o l’Azienda. L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 . Qualora la Società l’Emittente venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra sovra indicate, potrà sottoporre all’Esercente al Cliente una risposta in- terlocutoria interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità l’impos- sibilità a rispon- dere rispondere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative ope- rative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 dell’E- mittente. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società l’Emittente dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- veoperative. Se la Società l’Emittente non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il Professionista e/o l’Azienda non è sono comunque soddisfatto soddi- sfatti della rispo- starisposta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può possono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario FinanziarioFinaziario. Tale Guida è Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Professionista e/o l’Azienda possono consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio ClientiInternet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Le modalità per la messa a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stessodisposizione della Guida sono reperibili anche attra- verso il Servizio Clienti. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può il Professionista e/o l’Azienda possono presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Societàall’Emittente, domanda di mediazione finalizzata finaliz- zata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 . In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società dell’Emittente delle re- gole regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può il Professionista e/o l’Azienda possono presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società dall’Emittente in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative ammini- strative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazioneammi- nistrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D. Lgs. 11/2010 e successive modifiche). Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del sito xxx.xxxx.xx

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Samples: Regolamento Contrattuale

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può Il Professionista e/o l’Azienda possono presentare reclami alla Società all’Emittente con comunicazione comu- nicazione scritta tra- mite tramite i seguenti canali: 28.2 : – sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando il Form reclami “possessori di Carte di pagamento”; – xxx xxx xx x. 00 - 3488.9154; – via e-mail all’indirizzo: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; – con PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; – a mezzo posta ordinaria, raccomandata A.R. o posta prioritaria ai seguenti recapiti: Nexi Payments - Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà il Cliente. L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere risolve- re il problema. 28.4 . Qualora la Società l’Emittente venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra sovra indicate, potrà sottoporre all’Esercente al Cliente una risposta in- terlocutoria interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 dell’Emittente. Nei casi di risposta interlocutoriainterlo- cutoria, la Società l’Emittente dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- veoperative. Se la Società l’Emittente non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il Cliente non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiringrisposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titola- re può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio ClientiInternet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Le modalità per la messa a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stessodisposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Societàall’Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione con- dizione di procedibi- lità procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 . In aggiunta a quanto sopraso- pra, in caso di violazione da parte della Società dell’Emittente delle re- gole regole di condotta che riguardano riguar- dano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società dall’Emittente in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi volta. Per maggiori dettagli in merito alle modalità di legge (ai sensi gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 delsito xxx.xxxx.xx

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Samples: Regolamento

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può Il Professionista e/o l’Azienda possono presentare reclami alla Società a Nexi in forma scritta con comunicazione scritta tra- mite i una delle seguenti canali: 28.2 È considerato modalità: - sul sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando l’apposito modulo (reclami “possessori di Carte di pagamento”); - via fax: 02-34.88.91.54; - via mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; - tramite PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; - con posta ordinaria, prioritaria o raccomandata A.R. a Nexi Payments SpA – Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. E’ valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro il Professionista e/o l’Azienda. Xxxx risponde al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la lavorative dalla sua ricezione, ricezione indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga . Se Nexi è impossibilitata a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicatei tempi indicati, potrà sottoporre all’Esercente può dare al Titolare una risposta in- terlocutoria dettagliando interlocutoria spiegando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere rispondere entro le 15 (quindici) giornate operativelavorative previste. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative lavorative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 di Xxxx. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà Xxxx deve comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- velavorative. Art. 43.1 Se la Società Nexi non risponde, il reclamo non è accolto o il Titolare non è soddisfatto della risposta Se Nexi non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il il Professionista e/o l’Azienda possono non è sono comunque soddisfatto soddisfatti della rispo- starisposta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può possono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF all’ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentaredescritta, anche in assenza di senza preventivo reclamo alla Societàa Xxxx, il Titolare può presentare domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche28/2010), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale per procedere all’eventuale via giudiziale, è necessario seguire prima questo procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 mediazione. In aggiunta a quanto sopraaggiunta, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole se Nexi viola le regole di condotta che riguardano per la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può il Professionista e/o l’Azienda possono presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artArt. 39 del D. Lgs. 11/201011/2010 e successive modificazioni). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei da Nexi nel fornire i servizi di pagamento, saranno sono applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di direzione, controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di prevista dalla legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D. Lgs 11/2010 e successive modificazioni). Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del Sito Internet.

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Samples: Regolamento

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società all’Emittente con comunicazione scritta tra- mite tramite i seguenti canali: 28.2 : – sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando il Form reclami “possessori di Carte di pagamento”; – xxx xxx xx x. 00 - 3488.9154; – via e-mail all’indirizzo: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; – con PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; – a mezzo posta ordinaria, raccomandata A.R. o posta prioritaria ai seguenti recapiti: Nexi Payments - Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà il Cliente. L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 proble- ma. Qualora la Società l’Emittente venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra sovra indicate, potrà sottoporre all’Esercente al Cliente una risposta in- terlocutoria inter- locutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere risponde- re entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 dell’Emittente. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società l’Emittente dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo recla- mo entro 35 (trentacinque) giornate operati- veoperative. Se la Società l’Emittente non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il Cliente non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiringrisposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può con- sultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio ClientiInternet, nonché presso le filiali filia- li di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Le modalità per la messa a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stessodisposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Societàall’Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità pro- cedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 . In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società dell’Emittente delle re- gole regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010)) e successive modificazioni. In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società dall’Emittente in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie pe- cuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione dire- zione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D. Lgs. 11/2010) e successive modificazioni. Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del sito xxx.xxxx.xx

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Samples: Regolamento Contrattuale

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società Banca, con comunicazione scritta tra- mite i a mezzo lettera raccomandata A. R., o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti canali: 28.2 recapiti: illimity Bank S.p.A., c.a. Ufficio Reclami, xxx Xxxxxxx x.0, 00000 Xxxxxx, o per via telematica (e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx; PEC: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xxx ). È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 l’Azienda. La Società dà Banca darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la giorni lavorativi dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 . Qualora la Società Banca venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra sovra indicate, potrà sottoporre all’Esercente al Titolare una risposta in- terlocutoria interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere rispondere entro le 15 (quindici) giornate operativelavorative. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative lavorativ e non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Banca. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società Banca dovrà comunque fornire for nire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- velavorative. Se la Società Banca non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è stato accolto o se l’Esercente l’Azienda non è comunque soddisfatto soddisfatta della rispo- starisposta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può possono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è , disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clientiillimity, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o direttamente oppure sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx In alternativa all’ABF all’ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente l’Azienda può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Societàreclamo, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società Banca delle re- gole norme di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamentocui al Titolo II del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni, l’Esercente il l’Azienda può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artdel combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D. LgsD.Lgs. 11/2010)11/2010 e successive modificazioni. In caso di grave inosservanza degli obblighi obbl ighi assunti dalla Società Banca in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, all’emissione della Carta saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti confron ti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi sens i del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D.Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi in capo a Nexi in merito alla gestione del relativo circ uito di pagamento saranno applicate le sanzioni previste dal medesimo circuito.

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Samples: Regolamento

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tra- mite i seguenti canali: 28.2 È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- ve. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo non è accolto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o direttamente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 delre-

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Samples: Payment Gateway Agreement

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società all’Emittente con comunicazione scritta tra- mite tramite i seguenti canali: 28.2 : – sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando il Form reclami “possessori di Carte di pagamento”; – xxx xxx xx x. 00 - 3488.9154; – via e-mail all’indirizzo: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; – con PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; – a mezzo posta ordinaria, raccomandata A.R. o posta prioritaria ai seguenti recapiti: Nexi Payments - Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà il Cliente. L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 proble- ma. Qualora la Società l’Emittente venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra sovra indicate, potrà sottoporre all’Esercente al Cliente una risposta in- terlocutoria inter- locutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere risponde- re entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 dell’Emittente. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società l’Emittente dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo recla- mo entro 35 (trentacinque) giornate operati- veoperative. Se la Società l’Emittente non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il Cliente non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiringrisposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può con- sultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio ClientiInternet, nonché presso le filiali filia- li di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari il Sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Le modalità per la messa a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stessodisposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla SocietàBanca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società Banca delle re- gole norme di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente cui al D. lgs 11/2010 il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artdel combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D. LgsD.Lgs. 11/201011/2010 e successive modificazioni). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società Banca in relazione all’emis- sione di Moneta Elettronica e alla prestazione dei servizi gestione del relativo circuito di pagamento, saranno sa- ranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questionequestio- ne, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D. Lgs. 11/2010 e successive modificazioni). Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del sito xxx.xxxx.xx

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Samples: Regolamento Contrattuale

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società all’Emittente con comunicazione scritta tra- mite tramite i seguenti canali: 28.2 : – sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando il Form reclami “possessori di Carte di pagamento”; – xxx xxx xx x. 00 - 3488.9154; – via e-mail all’indirizzo: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; – con PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; – a mezzo posta ordinaria, raccomandata A.R. o posta prioritaria ai seguenti recapiti: Nexi Payments - Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà il Cliente. L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 . Qualora la Società l’Emittente venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra sovra indicate, potrà sottoporre all’Esercente al Cliente una risposta in- terlocutoria interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere rispondere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere esse- re dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 dell’Emittente. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società l’Emittente dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinquetren- tacinque) giornate operati- veoperative. Se la Società l’Emittente non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il Cliente non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiringrisposta, può rivolgersi all’Arbitro all’Ar- bitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per sapere conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio ClientiInternet, nonché presso le filiali fi- liali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Le modalità per la messa a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stessodisposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra so- pra delineata, l’Esercente il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Societàall’E- mittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi or- ganismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifichemodificazioni), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società dell’Emittente delle re- gole regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/201011/2010 e successive modificazioni). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società dall’Emittente in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione di- rezione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilan- za sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D. Lgs. 11/2010 e successive modifiche). Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del sito xxx.xxxx.xx

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Samples: Regolamento Contrattuale

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente L’Utilizzatore può presentare reclami alla Società Banca, con comunicazione scritta tra- mite i a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamen- te, ai seguenti canali: 28.2 recapiti: • CartaSi - Servizio Clienti, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx - fax 02/3488.9154 - indirizzo e-mail x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro al il Cliente. Al reclamo entro 15 sarà dato xxxxxxxxx xxxxx 00 (quindicixxxxxx) giornate operative dal- la giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- veproble- ma. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo non è accolto soddisfatto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- staha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, l’Utilizzatore può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per come conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, l’Utilizzatore può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio ClientiInternet, presso nonché pres- so le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazionewww. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stessoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente l’ Utilizzatore può presentare, anche in assenza di preventivo pre- ventivo reclamo alla SocietàBanca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione concilia- zione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo D.lgs. 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 . In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società Banca delle re- gole norme di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamentocui al Tit. II del D.lgs. 11/2010, l’Esercente l‘Utilizzatore può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artdel combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D. LgsD.lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società Banca in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla prestazione dei servizi gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D.lgs. 11/2010).

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Samples: Conditions of Use

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente L’Utilizzatore può presentare reclami alla Società Banca, con comunicazione scritta tra- mite i a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti canali: 28.2 È recapiti: - CartaSi - Servizio Clienti, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx - fax 02/3488.9154 - indirizzo e-mail x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. E’ considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma firma o analogo elemento che consenta di identificare identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro al il Cliente. Al reclamo entro 15 sarà dato xxxxxxxxx xxxxx 00 (quindicixxxxxx) giornate operative dal- la giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- ve. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo non è accolto soddisfatto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- staha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, l’Utilizzatore può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, l‘Utilizzatore può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio ClientiInternet, nonché presso le filiali filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stessoxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente l‘Utilizzatore può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla SocietàBanca, domanda di mediazione finalizzata finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo D.lgs. 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società Banca delle re- gole norme di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamentocui al Tit. II del D.lgs. 11/2010, l’Esercente l’Utilizzatore può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artdel combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D. LgsD.lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società Banca in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla prestazione dei servizi gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D.lgs. 11/2010). Il Cliente, qualora il reclamo riguardi i servizi di comunicazione elettronica relativi al numero Vodafone associato alla Carta, dovrà attenersi alle procedure di reclamo e di conciliazione previste nelle condizioni generali di contratto relative al Servizio di comunicazione elettronica sottoscritto con Vodafone. Tali reclami dovranno essere indirizzati al Servizio Clienti Vodafone Italia S.p.A., Xxxxxxx Xxxxxxx 000, 00000, Xxxxx (XX).

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può Il Professionista e/o l’Azienda possono presentare reclami alla Società all’Emittente - Servizio Clienti, con comunicazione scritta tra- mite i a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti canali: 28.2 recapiti: Nexi Payments - Servizio Clienti, xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - fax 02 3488.9154 - indirizzo e-mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx - indirizzo PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà il Professionista e/o l’Azienda. L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 proble- ma. Qualora la Società l’Emittente venga a trovarsi trovare nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra sovra indicate, potrà sottoporre all’Esercente al Cliente una risposta in- terlocutoria inter- locutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere risponde- re entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 dell’Emittente. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società l’Emittente dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo recla- mo entro 35 (trentacinque) giornate operati- veoperative. Se la Società l’Emittente non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il Professionista e/o l’Azienda non è sono comunque soddisfatto soddi- sfatti della rispo- starisposta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può possono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario FinanziarioFinan- ziario. Tale Guida è Per sapere come rivolgersi all’ABF, il Professionista e/o l’Azienda posso- no consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clientisito Internet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Le modalità per la messa a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stessodisposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra so- pra delineata, l’Esercente può il Professionista e/o l’Azienda possono presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Societàall’Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione concilia- zione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Decre- to Legislativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 . In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società dell’Emittente delle re- gole regole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può il Professionista e/o l’Azienda possono presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010. e successive modificazioni). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società dall’Emittente in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questionequestio- ne, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D. Lgs. 11/2010 e successive modificazioni).

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Samples: Regolamento Contrattuale

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società all’Emittente con comunicazione scritta tra- mite tramite i seguenti canali: 28.2 : – sito xxx.xxxx.xx, nella sezione Reclami, compilando il Form reclami “possessori di Carte di pagamento”; – xxx xxx xx x. 00 - 3488.9154; – via e-mail all’indirizzo: x.xxxxxxxxxxxx@xxxx.xx; – con PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; – a mezzo posta ordinaria, raccomandata A.R. o posta prioritaria ai seguenti recapiti: Nexi Payments - Claims Management, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà il Titolare. L’Emittente darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 proble- ma. Qualora la Società l’Emittente venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra sovra indicate, potrà sottoporre all’Esercente al Cliente una risposta in- terlocutoria inter- locutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere risponde- re entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 dell’Emittente. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società l’Emittente dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo recla- mo entro 35 (trentacinque) giornate operati- veoperative. Se la Società l’Emittente non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il Cliente non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiringrisposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per conoscere condizioni e modalità per ri- volgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio ClientiIn- ternet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari il Sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Le modalità per la messa a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stessodisposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Societàall’Emittente, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo D.lgs. 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche28), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società dell’Emittente delle re- gole norme di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamentocui al Tit. II del D.lgs. 11/2010, l’Esercente il Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artdel combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D. LgsD.lgs. 11/201011/2010 e successive modificazioni). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società dall’Emittente in relazione all’e- missione di Moneta Elettronica e alla prestazione dei servizi gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono svol- gono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D.lgs. 11/2010 e successive modifica- zioni). Per maggiori dettagli in merito alle modalità di gestione dei reclami, si rimanda alla sezione Reclami del sito xxx.xxxx.xx

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Samples: Regolamento Contrattuale

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può presentare reclami alla Società – Servizio Clienti, tramite ap- posito form presente nella sezione Reclami del sito Nexi, con comunicazione scritta tra- mite i a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti canali: 28.2 È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 La Società dà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- ve. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo non è accolto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet o attraverso il recapiti: Nexi – Servizio Clienti, presso Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx; 28.2 Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF l’Esercente può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul sito Internet della Società, nonché pres- so le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. 28.3 In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo marzo 2010, n. 28 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento procedi- mento di mediazione è condizione di procedibi- lità procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 . In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole rego- le di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società in relazione alla prestazione dei servizi di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del

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Samples: Payment Gateway Agreement

Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente Il Titolare può presentare reclami alla Società Banca, con comunicazione scritta tra- mite i a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti canali: 28.2 recapiti: Le modalità per la messa a disposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28). In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca delle È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente. 28.3 il Cliente. La Società dà Banca darà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la lavorative dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. 28.4 . Qualora la Società Banca venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra sovra indicate, potrà sottoporre all’Esercente al Cliente una risposta in- terlocutoria interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere rispondere entro le 15 (quindici) giornate operativelavorative. Le circostanze che hanno determina- to determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative lavorative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società. 28.5 Banca. Nei casi di risposta interlocutoria, la Società Banca dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- velavorative. Se la Società Banca non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo reclamo non è accolto o se l’Esercente il Cliente non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiringrisposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio ClientiInternet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o pubblico oppure consultare direttamente sul sito il Sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 28.6 Il ricorso all’ABF è . norme di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata cui al Tit. II del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazioneD. Lgs. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche)11/2010, il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’eventuale domanda giudiziale. 28.7 In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Società delle re- gole di condotta che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento, l’Esercente Titolare può presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi dell’artdel combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D. LgsD.Lgs. 11/201011/2010 e successive modificazioni). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Società Banca in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla prestazione dei servizi gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigi- xxxxx vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta previ- sta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 deldel D. Lgs. 11/2010 e successive modificazioni).

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