Common use of Regime fiscale Clause in Contracts

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: Tassazione dei Premi I Premi pagati per i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita prodotti assicurativi-finanziari non sono soggetti ad imposizione sostitutivaalcuna imposta. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagatiove ne ricorrano le condizioni. Tassazione delle somme corrisposte Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 1.1.2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicuratodell'assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo dell'importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscattoRiscatto e di Recesso. Se In caso di Riscatto e di Recesso, le somme pagate dalla Società a soggetti non esercenti attività di impresa sono soggette all’imposta sostitutiva del 26,00% sulla differenza tra il Contraente Capitale maturato e l’ammontare dei Premi pagati, eventualmente ridotta sulla base del peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari emessi da Paesi appartenenti alla cosiddetta “white list”. A partire dall’1.1.2001 è una persona fisicaentrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica ai Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)sinistro, per la sola parte relativa alla copertura non residenti nel Paese. Darta Saving Life Assurance dac si avvale della facoltà di cui all’art.26 ter, comma 3 del rischio demograficoDPR n. 600 del 29 settembre 1973 di applicare sui Rendimenti Finanziari l’Imposta Sostitutiva. Pertanto, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non La Società agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti Sostituto d’Imposta sulle polizze commercializzate in regime di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio Libera Prestazione di attività commerciali concorrono Servizi in Italia Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla formazione data di redazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati presente documento e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o dei beneficiari ed aventi dirittoulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto. L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI CIASCUN ANNO L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA RELATIVA ALL’ANNO SOLARE PRECEDENTE. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese Darta Saving Life Assurance dac (“Darta”), facente parte del Gruppo Allianz, è una compagnia assicurativa autorizzata ai sensi della legge Irlandese, che offre prodotti assicurativi e servizi su base transfrontaliera. La stessa opera attraverso accordi di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00distribuzione con società di investimento, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgobroker assicurativi e banche, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente nonché via internet. La protezione della Sua privacy è una nostra priorità assoluta. In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento Privacy”) la presente Informativa Privacy spiega in Lussemburgo dal 1996che modo e che tipo di dati personali saranno raccolti (tramite siti internet o tramite la rete di intermediari), SOGELIFE offre soluzioni perché sono raccolti e a chi verranno divulgati o comunicati. Si prega di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaleleggere attentamente quanto sotto riportato.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. I premi pagati per le assicurazioni complementari infortuni sono soggetti ad imposta nella misura del presente documento, il regime 2,5%. Detraibilità fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: dei premi Per i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in pagati per la copertura caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscattomorte e per la copertura complementare infortuni viene riconosciuta al Contraente, se o al soggetto rispetto al quale il Contraente è persona fisicafiscalmente a carico, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura pari al 26del 19% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagatistessi fino ad un massimo di premi pagati nell’anno pari a 530 euro (elevato a 750 euro nel caso in cui il beneficiario della copertura caso morte sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. Per i proventi riferibili alle obbligazioni 3, comma 3, L. 5 febbraio 1992, n. 104 ed altri titoli accertata con le modalità di cui all’art. 31 del d.p.r4 della medesima legge). 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in In caso di decesso dell’assicurato: Assicurato diverso dal Contraente, per effetto dei commi 658 poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura caso morte e 659 della per la copertura complementare infortuni del presente prodotto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita legge di stabilità 2015puro rischio” (legge n.190 del 23/12/2014intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001. Imposta di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicuratobollo Le comunicazioni alla clientela, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidatonei fondi interni/OICR, con le medesime aliquote previste sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o in caso di riscattodecesso dell’Assicurato). Se il Contraente è una persona fisicaTassazione delle somme assicurate Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)decesso dell’Assicurato, per la sola parte relativa non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demograficodemografico e all’eventuale copertura complementare infortuni, all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma di capitale, sono soggette all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi attualmente pari al 26% dovuta sulla differenza, se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa l’ammontare dei premi versati (al netto dei premi pagati per la copertura caso morte e per la copertura complementare infortuni). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5%; • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione del valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26% - ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,5% - limitatamente alla quota parte relativa alla differenza fra di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale percepito assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente. Nel caso in cui il beneficiario risulti essere una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e premi versati e b) del comma 1 dell’art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l’Impresa non sono opera la suddetta imposta sostitutiva trattandosi di soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE)“lordisti”, PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese anche in ipotesi di somme corrisposte a persone fisiche ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00stipulati però nell’ambito di attività commerciale, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgol’Impresa non opera ritenuta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente direttamente o indirettamente, in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalerelazione alla sottoscrizione del contratto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo: Unit Linked, Con Partecipazione Agli Utili E Di Puro Rischio, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo: Unit Linked, Con Partecipazione Agli Utili E Di Puro Rischio, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo: Unit Linked, Con Partecipazione Agli Utili E Di Puro Rischio

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento Detrazione fiscale dei premi: se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della redazione vita quotidiana, l’Assicurato ha diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Se solo una componente del presente documentoPremio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguentediritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente come indicato nell’apposita documentazione che verrà inviata dalla Società. Trattandosi di polizza a Premio unico, la detrazione potrà essere effettuata – nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa – esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi all’anno di adesione e corresponsione del premio. Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni successivi. Tassazione delle somme assicurate: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione le somme corrisposte in caso di riscatto: Morte o di Invalidità Permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate sotto forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in caso sostituzione di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% redditi costituiscono reddito della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione stessa categoria del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi dirittosostituito. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA LA SOCIETA’ NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.

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Samples: Assicurazione Cpi Multirischi – Sezione Coperture Danni, Assicurazione Cpi Multirischi – Sezione Coperture Danni, Assicurazione Cpi Multirischi – Sezione Coperture Danni

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento, documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui premi: i premi versati sono esenti da imposta redditi sulle assicurazioni. • tassazione somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di riscatto: morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero morte dell’Assicurato; - in caso di riscattoesercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il Contraente è persona fisicacapitale in opzione e il Premio versato, i capitali corrisposti in dipendenza analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito con partecipazione agli utili e ammontare dei premi pagatiUnit linked Prodotto PMUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è una persona fisica, in caso decorso il periodo di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da IRPEF un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (Imposta sul Reddito ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli garanzie ‑ oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al contratto Al momento della redazione Fondo è applicata una ritenuta del presente documento26%. La ritenuta si applica sull’ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e il regime fiscale applicabile costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza netto del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 2651,92 % della differenza fra capitale percepito e ammontare quota dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed e agli altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 pubblici italiani ed equiparati e equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella lista white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, verranno fornite le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20% (in luogo di quella del 26%). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5% della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è altresì applicata nell’ipotesi di trasferimento delle quote a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 168-bis 6 del TUIR (c.dd.lgs. white list) si applica n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell’intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un livello di tassazione effettivo importo ridotto del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 51,92% del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaleloro ammontare.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, diretta- mente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti derivante dalla sottoscrizione del presente Contratto. Per le somme corrisposte da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti Poste Vita S.p.A. in dipendenza di assicurazione dell’assicurazione sulla vita sono soggetti sin qui de- scritta, ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli accezione di cui all’art. 31 quelle erogate a fronte del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) premio eventualmente corrisposto dall’Assicurato a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato ed i premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). L’imposta sostitutiva non è soggetto applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa qua- lora gli interessati presentino alla compagnia una dichiarazione in merito alla sussistenza di tale requisito. In seguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. Per effetto delle disposizioni prevista dall’Art. 19 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, i rendiconti relativi al presente contratto - limitatamente alla componente finanziaria investita nel Fondo Interno Assicu- rativo - sono soggetti all’applicazione di successioneun’imposta di bollo nella misura del 2 per mille per ciascun anno di vita del contratto (aliquota introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014). Si precisa ricorda che l’impresa l’imposta di bollo verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione a qual- siasi titolo essa avvenga. Qualora al momento della scadenza, sinistro o riscatto totale della polizza gli attivi investiti nel Fondo Interno Assicurativo non agisce in qualità siano di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti ammontare sufficiente a coprire l’imposta di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per bollo dovuta dall’Assicurato fino a quel momento, la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti Compagnia provvederà a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaletrattenere gli importi necessari dagli attivi investiti nella Gestione Separata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al contratto Al momento della redazione Fondo è applicata una ritenuta del presente documento26 per cento. La quota di tali proventi che, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: secondo i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza criteri individuati dal Decreto del contratto ovvero in caso di riscattoMinistro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri si considera riferibile ai titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e Stato italiani, ai titoli ad essi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli da Stati esteri (inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica che consentono un livello adeguato scambio di tassazione effettivo informazioni con le autorità fiscali italiane ed alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati è soggetta alla ritenuta del 12,5%26 per cento nel limite del 48,08 per cento del suo ammontare. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 Per le quote del 23/12/2014) Fondo già detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati a decorrere dal 01/01/2015 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione, e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014, la tassazione sulle rendite finanziarie interviene ritenuta si applica all’aliquota del 20%; in questo caso, per la quota di proventi riferibile a titoli pubblici, italiani ed esteri, la ritenuta del 20% è applicata nel limite del 62,5 per cento del relativo ammontare. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quellicompresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote ed il costo medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote medesime. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è applicata anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicuratotrasferimento di quote a rapporti di custodia, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di riscattoprovenienza. Se il Contraente La ritenuta è una persona fisica, in caso applicata a titolo di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono di impresa commerciale e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. Sono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, applicabili in base alle caratteristiche soggettive dell’investitore, ad esempio nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le quote del Fondo siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi c.d. diversi conseguiti dall’investitore si applica il regime del risparmio amministrato ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’intermediario. È fatta salva la facoltà dell’investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite realizzate dal 1° luglio 2014 e riferibili a titoli pubblici possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Sono previste specifiche disposizioni transitorie applicabili ai redditi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 ma riferibili a proventi maturati anteriormente a tale data, nonché alla compensazione delle perdite realizzate anteriormente al 1° luglio 2014 con i proventi realizzati a partire da tale data. Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle quote concorre alla formazione della base imponibile ai fini del reddito calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le quote siano oggetto di impresa per la parte relativa successione ereditaria non concorre alla differenza fra capitale percepito e premi versati formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l’importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non sono soggetti a imposta sostitutivariscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato Italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico A tali fini la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la composizione del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalepatrimonio.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di Sede legale in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di Sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento, documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui premi: i premi versati sono esenti da imposta redditi sulle assicurazioni. • tassazione somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di riscatto: morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero morte dell’Assicurato; - in caso di riscattoesercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il Contraente è persona fisicacapitale in opzione e il Premio versato, i capitali corrisposti in dipendenza analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della Rendita erogata (poiché non consente il Riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito con partecipazione agli utili e ammontare dei premi pagatiUnit linked Prodotto PSS2 Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è una persona fisica, in caso decorso il periodo di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da IRPEF un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (Imposta sul Reddito ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli garanzie ‑ oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 3 possono avere informazioni sul Contratto? 6 Art. 2 Requisiti del Contraente, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.dell’Assicurato e del Beneficiario 6

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di Sede legale in Italia da te rilasciata al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di Sede legale in altro Stato. A seguito di trasferimento della tua Residenza fuori dal territorio dello Stato italiano non ti sarà più possibile effettuare Versamenti aggiuntivi sul contratto. In caso di mancato adempimento, salvo e impregiudicato ogni altro rimedio attivabile dalla Compagnia, il soggetto inadempiente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato alla Compagnia in conseguenza di tale omessa comunicazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contestazioni mosse dalle Autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero di nuova Residenza o Sede legale. Al presente contratto di assicurazione sulla vita ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguentedocumento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare - la detraibilità dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di cui all’art. 31 capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’assicurato dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da in opzione e il premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (Imposta sul Reddito delle Persone Fisichepoiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.

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Samples: Assicurazione a Vita Intera, Assicurazione Di Tipo Misto

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al Contratto Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte da Poste Vita in ipotesi di scadenza, Riscatto parziale o totale o in ipotesi di decesso dell’Assicurato, ad eccezione di quelle eventualmente erogate a copertura del rischio demografico, sono assoggettate a tassazione sul rendimento finanziario complessivamente realizzato mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (tassazione applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). Gli importi erogati in dipendenza dell’Opzione Cedola non sono assoggettati a tassazione al momento dell’erogazione ma in sede di liquidazione della redazione del presente documentoprestazione. In seguito al decesso dell’Assicurato, il regime fiscale applicabile al contratto capitale è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti esente da imposta sulle assicurazionisuccessioni. • tassazione L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa qualora gli interessati presentino alla Compagnia una dichiarazione in caso merito alla sussistenza di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagatitale requisito. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicuratoIl Contratto, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidatoinvestita nel Fondo Interno Assicurativo, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta all’imposta di successionebollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari di cui all’art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Si precisa ricorda che l’impresa non agisce in qualità l’imposta di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti bollo, calcolata per ciascun anno di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione vigenza del reddito di impresa Contratto, verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/Riscatto, parziale o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE)totale, PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaleo per sinistro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo in Forma Mista a Prestazioni Rivalutabili E Unit Linked, Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo in Forma Mista a Prestazioni Rivalutabili E Unit Linked

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di Sede legale in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta. Il Contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre sessanta giorni, alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di Sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento, documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui premi: i premi versati sono esenti da imposta redditi sulle assicurazioni. • tassazione somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di riscatto: morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero morte dell’Assicurato; - in caso di riscattoesercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il Contraente è persona fisicacapitale in opzione e il Premio versato, i capitali corrisposti in dipendenza analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di Rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della Rendita erogata (poiché non consente il Riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito con partecipazione agli utili e ammontare dei premi pagatiUnit linked Prodotto QMUC Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è una persona fisica, in caso decorso il periodo di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da IRPEF un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (Imposta sul Reddito ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli garanzie ‑ oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 3 Art. 1 Che Contratto è Polizza InvestiPlus? Che prestazioni prevede? Chi può sottoscriverlo? Come si possono avere informazioni sul Contratto? 6 Art. 2 Requisiti del Contraente, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.dell’Assicurato e del Beneficiario 6

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Regime fiscale. Trattamento Il presente Paragrafo riassume il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni ai sensi della vigente normativa italiana applicabile in relazione a specifiche categorie di investitori, alla Data della Nota Informativa. Il regime tributario proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato vuole essere una mera introduzione alla materia basata sulla legislazione in vigore e sulla prassi pubblicata alla Data della Nota Informativa, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche aventi effetti retroattivi. In particolare l’approvazione di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe incidere sul regime tributario delle Azioni quale descritto nei seguenti Paragrafi. Allorché si verifichi tale eventualità, l’Emittente non provvederà ad aggiornare i Paragrafi interessati per dare conto delle modifiche intervenute, anche qualora, a seguito di tali modifiche, le informazioni ivi contenute non risultassero più valide. Al riguardo, si ritiene opportuno sottolineare in via preliminare che, come meglio illustrato di seguito, l’art. 1, commi da 999 a 1006, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (la “Legge di Stabilità 2018”), ha uniformato il trattamento dei dividendi (i.e. redditi di capitale), e delle plusvalenze (i.e. redditi diversi), relative a partecipazioni “qualificate” detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa a quello delle analoghe componenti di natura “non qualificata”. In estrema sintesi, tale assimilazione è stata attuata attraverso l’estensione del regime fiscale applicabile relativo ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni non qualificate, basato sull’applicazione della ritenuta a titolo di imposta e/o della imposta sostitutiva del 26%, anche ai componenti reddituali derivanti dalla detenzione e dalla cessione delle partecipazioni qualificate. Va, peraltro, rilevato che alla Data della Nota Informativa sussistono dubbi interpretativi sia con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione del nuovo regime impositivo, sia con riguardo al contratto Al momento regime transitorio introdotto dall’art. 1, comma 1006 della redazione del presente documentoLegge di Stabilità 2018 con riferimento alla distribuzione dei dividendi, in assenza dei necessari interventi interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quanto segue non intende rappresentare un’analisi esaustiva e completa di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni. Gli investitori sono, quindi, tenuti a rivolgersi ai propri consulenti al fine di individuare il regime tributario rilevante con riferimento all’acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite a titolo di distribuzione sulle Azioni (dividendi o riserve). In particolare, i soggetti non residenti in Italia sono invitati a consultare i propri consulenti fiscali al fine di valutare altresì il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso nel proprio Stato di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaleresidenza.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di sede legale in Italia da te rilasciata al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui tu o l’Assicurato abbiate trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguentedocumento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare - la detraibilità dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di cui all’art. 31 capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’assicurato dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale dovuto agli aventi diritto in opzione e il premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). Nome del Prodotto: CAPITALVITA Identificativo della persona giuridica: 2138005GZ9NIUNAYIX89 Si intende per investimento sostenibile un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di buona governance. La tassonomia dell'UE è esente da IRPEF un sistema di classificazione istituito dal regolamento (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)UE) 2020/852, per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio stabilisce un elenco di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito economiche ecosostenibili. Tale regolamento non stabilisce un elenco di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutivaattività economiche socialmente sostenibili. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaleno alla tassonomia.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al contratto Al momento della redazione Fondo è applicata una ritenuta del presente documento26 per cento. La quota di tali proventi che, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: secondo i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza criteri individuati dal Decreto del contratto ovvero in caso di riscattoMinistro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri si considera riferibile ai titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e Stato italiani, ai titoli ad essi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli da Stati esteri (inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica che consentono un livello adeguato scambio di tassazione effettivo informazioni con le autorità fiscali italiane ed alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati, è soggetta alla ritenuta del 12,5%26 per cento nel limite del 48,08 per cento del suo ammontare. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 Per le quote del 23/12/2014) Fondo già detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati a decorrere dal 01/01/2015 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione, e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014, la tassazione sulle rendite finanziarie interviene ritenuta si applica all’aliquota del 20%; in questo caso, per la quota di proventi riferibile a titoli pubblici, italiani ed esteri, la ritenuta del 20% è applicata nel limite del 62,5 per cento del relativo ammontare. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è applicata anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicuratotrasferimento di quote a rapporti di custodia, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di riscattoprovenienza. Se il Contraente La ritenuta è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto applicata a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. Sono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, applicabili in base alle caratteristiche soggettive dell’investitore, ad esempio nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, sui redditi c.d. diversi conseguiti dal Cliente si applica il regime del risparmio amministrato ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite realizzate dal 1° luglio 2014 e riferibili a titoli pubblici possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Sono previste specifiche disposizioni transitorie applicabili ai redditi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 ma riferibili a proventi maturati anteriormente a tale data, nonché alla compensazione delle perdite realizzate anteriormente al 1° luglio 2014 con i proventi realizzati a partire da tale data. Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle quote concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del reddito calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le quote siano oggetto di impresa per la parte relativa successione ereditaria non concorre alla differenza fra capitale percepito e premi versati formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l’importo corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non sono soggetti a imposta sostitutivariscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico A tali fini la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la composizi one del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalepatrimonio.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso Sui redditi di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato capitale derivanti dalla partecipazione alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisicaSicav, i capitali corrisposti soggetti incaricati dei pagamenti applicano una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull’ammontare dei proventi distribuiti in dipendenza costanza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutivapartecipazione alla SICAV e sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, in misura pari cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al 26% netto del 51,92 per cento della differenza fra capitale percepito e ammontare quota dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed e agli altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 pubblici italiani ed equiparati e equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella lista white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di cui all’artgarantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). 168-bis del TUIR I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (c.d. italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un livello comparto ad altro comparto della medesima SICAV. La ritenuta è altresì applicata nell’ipotesi di tassazione effettivo del 12,5%trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) La ritenuta è applicata a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito commerciale e premi versati e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione sulla e relativi ad azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita Sede sociale: 00nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgoda società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente sui redditi diversi conseguiti dal cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla Sicav e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle azioni rilevati in Lussemburgo dal 1996capo alla Sicav) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, SOGELIFE offre soluzioni che comporta gli obblighi di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalecertificazione da parte dell’intermediario. È fatta salva la facoltà del cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 per cento del loro ammontare.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento Detrazione fiscale dei premi: se l’assicurazione ha per oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della redazione vita quotidiana, l’Assicurato ha diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato a fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Se solo una componente del presente documentoPremio di assicurazione è destinata alla copertura dei suddetti rischi, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguentediritto alla detrazione spetta con riferimento a tale componente come indicato nell’apposita documentazione che verrà inviata dalla Società. Trattandosi di polizza a Premio unico, la detrazione potrà essere effettuata – nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa – esclusivamente in fase di dichiarazione dei redditi relativi all’anno di adesione e corresponsione del premio. Nessuna ulteriore detrazione potrà essere effettuata negli anni successivi. Tassazione delle somme assicurate: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione le somme corrisposte in caso di riscatto: Morte o di Invalidità Permanente, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, anche se erogate sotto forma di rendita, sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in caso sostituzione di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% redditi costituiscono reddito della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione stessa categoria del reddito sostituito. L’aderente può ricorrere alla procedura di impresa per la parte relativa negoziazione assistita ai sensi della Legge n. 162/2014. Tale procedura è volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutivarisoluzione amichevole della controversia, tramite richiesta del proprio avvocato nei confronti della Compagnia. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima La Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaledovrà rispondere all’aderente tramite il proprio avvocato.

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Samples: Assicurazione Cpi Multirischi – Sezione Coperture Danni

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioniINVESTITORI PERSONE FISICHE 1. • tassazione Somme erogate in caso di riscatto: riscatto a. In caso di Contraenti che non esercitano attività di impresa, le somme corrisposte in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza riscatto costituiscono, al netto del contratto ovvero in caso costo del premio proporzionalmente alle stesse riferibile, reddito di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti capitale soggetto ad imposizione sostitutiva, in imposta sostitu- tiva ordinariamente nella misura pari al del 26%. La suddetta misura del 26% della differenza fra capitale percepito è proporzionalmente diminuita con riferimento ai proventi derivanti dalle obbligazioni e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed dagli altri titoli di cui all’art. all’articolo 31 del d.p.r. 601/73 D.P.R. 601/1973 ed equiparati e alle dalle obbligazioni emesse dagli Stati esteri stati inclusi nella lista di cui all’art. al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR (c.dD.P.R. 917/1986, a condizione che la Compagnia sia in possesso delle informazioni necessarie per applicare la suddetta riduzione. white list) si applica un livello L’imposta sostitutiva di tassazione effettivo cui sopra è applicata dalla Compagnia in qualità di sostituto di imposta. b. In caso di Contraenti che esercitano attività di impresa, le somme corrisposte in caso di riscatto costituiscono, al netto del 12,5%costo del premio proporzionalmente alle stesse riferibile, reddito di impresa e vengono pagate dalla Compagnia corrisposte senza alcuna ritenuta e concorrono a formare reddito d’impresa. • tassazione 2. Somme erogate ai Beneficiari a. Le somme corrisposte dalla Compagnia ai Beneficiari in caso di decesso dell’assicuratodell’Assicurato hanno di regola una duplice componente: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014i) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola quota parte relativa riferibile alla copertura del rischio demografico, e secondo quanto indicato nella Circolare 1° aprile 2016, n. 8, è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 34 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601; mentre (ii) la restante quota parte, ridotta del premio pagato ridotto della parte di esso relativo alla copertura del rischio demografico, è soggetta ad imposizione come indicato al precedente punto 1. b. Le somme sub punto 2.a non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la fanno parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico dell’asse ereditario del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00pertanto, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente non sono soggette all’imposta sulle successioni in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalecapo al Beneficiario.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Caso Morte

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della Le informazioni che seguono fanno riferimento alla normativa fiscale in vigore alla data di redazione del presente documento, il regime fiscale documento e applicabile al contratto è Contraente che, al momento della stipulazione del contratto, risulta essere residente o ha sede legale in Italia. Nel caso in cui il seguente: • imposta sui premi: Contraente trasferisca la propria residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea potrebbe risultare necessario applicare la disciplina fiscale dello Stato di destinazione e, di conseguenza, l’Impresa potrebbe essere tenuta a gestire i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazionivari adempimenti e il pagamento delle imposte e degli oneri eventualmente dovuti ai sensi della disciplina fiscale del nuovo Stato. • tassazione in Per permettere ad essa una corretta valutazione e gestione di tali aspetti l’Impresa chiede al Contraente di comunicare obbligatoriamente e per iscritto l’avvenuto cambio di residenza o di sede legale entro e non oltre 30 giorni dall’intervenuto trasferimento. In caso di riscattomancata comunicazione l’Impresa potrebbe far valere sul Contraente il suo diritto di rimborso, nel caso in cui l’amministrazione finanziaria dello Stato di destinazione muova ad essa delle contestazioni. È dunque buona norma per il Contraente dotarsi di una consulenza fiscale indipendente che valuti l’eventuale diverso trattamento fiscale dello Stato di destinazione. Vengono comunque di seguito dettagliate le norme applicabili alla tipologia di contratto di Assicurazione sulla Vita cui il presente documento si riferisce Imposta sui premi I premi corrisposti per le Assicurazioni sulla Vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Diversamente, nel caso sia stata sottoscritta l’Assicurazione Complementare Infortuni, eventuali interessi di frazionamento semestrale: in caso 1,5% trimestrale: 2% mensile: 2,5% da applicare a ciascuna rata di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza premio la quota parte dei premi corrisposti riferiti a questa Assicurazione è soggetta ad un’imposta attualmente nella misura del 2,5% Detraibilità fiscale dei premi Per questa tipologia di contratto ovvero in caso avente per oggetto il rischio morte, la normativa vigente riconosce annualmente al Contraente - per la quota parte del premio afferente al rischio morte - una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% della stessa, fino a un massimo di riscattoEuro 530. Ai sensi dell’art.5 della Legge 112/16 “Dopo di noi”, l’importo massimo di cui sopra viene elevato a Euro 750 se tra i Beneficiari è indicato un soggetto con disabilità grave, così come definito al comma 3 art.3 della Legge 104 del 5 febbraio 1992 (modifica della lettera f, comma 1 dell’art.15 del TUIR). Al fine di ottenere tale maggiore detrazione fiscale è necessario che venga accertata la disabilità grave del Beneficiario con le modalità di cui dall’art. 4 delle Legge 104/92: il Contraente è persona fisicadunque tenuto a fornire all’Impresa, i capitali corrisposti in dipendenza al momento della sottoscrizione del contratto, documentazione conforme a quanto indicato nel suddetto articolo di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagatilegge. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se Sempre il Contraente è una persona fisicaContraente, in caso di morte dell’assicurato perdita dello stato di disabilità grave del Beneficiario, è tenuto ad informare l’Impresa. In virtù della detrazione di imposta il capitale dovuto agli aventi diritto costo effettivo del contratto risulta pertanto inferiore al premio versato. La detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del pagamento del premio. Di conseguenza: ● se il soggetto che sopporta l'onere è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per il Contraente: la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, detrazione spetta se e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono solo se l'Assicurato - se persona diversa - risulti essere fiscalmente a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON stesso ● se il soggetto che sopporta l'onere è persona diversa dal Contraente: la detrazione spetta se e solo se il Contraente e l'Assicurato - se persona diversa - risultino essere fiscalmente a carico della persona che sopporta tale onere Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza di contratti di Assicurazione sulla Vita non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni) Per il presente contratto l’Impresa DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE di un’area internet dispositiva riservata al Contraente (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMOpertanto, dopo la sottoscrizione, potrai consultare tale area e utilizzarla per gestire telematicamente il contratto medesimo pagina bianca ultimo aggiornamento dei dati: 19/05/22 CdA Saratutelavita Plus mod. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – V409 ed.05/22 Xxxx Xxxx Spa - Sede legale: Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Capitale Sociale Euro 76.000.000 i.v. registro Imprese Roma e C.F. 07103240581- REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo delle imprese assicurative. Società Anonima Compagnia lussemburghese del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di assicurazione sulla vita Sede socialedirezione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx la Home Insurance Area Riservata (il vostro account è attivabile su xxx.xxxx.xx) e la App SaraConMe (è possibile scaricare l’app dal vostro device) sono messe a disposizione da Sara Vita per permettervi di consultare e gestire in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.autonomia il vostro contratto

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Samples: Contratto

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: Tassazione dei Premi I Premi pagati per i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso prodotti di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita investimento assicurativi non sono soggetti ad imposizione sostitutivaalcuna imposta. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagatiove ne ricorrano le condizioni. Tassazione delle somme corrisposte Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 1.1.2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicuratodell'assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo dell'importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscattoRiscatto e di Recesso. Se In caso di Riscatto e di Recesso, le somme pagate dalla Società a soggetti non esercenti attività di impresa sono soggette all’imposta sostitutiva del 26,00% sulla differenza tra il Contraente Capitale maturato e l’ammontare dei Premi pagati, eventualmente ridotta sulla base del peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari emessi da Paesi appartenenti alla cosiddetta “white list”. A partire dall’1.1.2001 è una persona fisicaentrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica ai Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)sinistro, per la sola parte relativa alla copertura non residenti nel Paese. Darta Saving Life Assurance dac si avvale della facoltà di cui all’art.26 ter, comma 3 del rischio demograficoDPR n. 600 del 29 settembre 1973 di applicare sui Rendimenti Finanziari l’Imposta Sostitutiva. Pertanto, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non La Società agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti Sostituto d’Imposta sulle polizze commercializzate in regime di sostituzione tributariaLibera Prestazione di Servizi in Italia. I capitali percepiti nell’esercizio Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di attività commerciali concorrono alla formazione redazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati presente documento e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o dei beneficiari ed aventi dirittoulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del Contratto. L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI CIASCUN ANNO L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA RELATIVA ALL’ANNO SOLARE PRECEDENTE. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese Darta Saving Life Assurance dac (“Darta”), facente parte del Gruppo Allianz, è una compagnia assicurativa autorizzata ai sensi della legge Irlandese, che offre prodotti assicurativi e servizi su base transfrontaliera. La stessa opera attraverso accordi di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00distribuzione con società di investimento, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgobroker assicurativi e banche, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente nonché via internet. La protezione della Sua privacy è una nostra priorità assoluta. In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento Privacy”) la presente Informativa Privacy spiega in Lussemburgo dal 1996che modo e che tipo di dati personali saranno raccolti (tramite siti internet o tramite la rete di intermediari), SOGELIFE offre soluzioni perché sono raccolti e a chi verranno divulgati o comunicati. Si prega di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaleleggere attentamente quanto sotto riportato.

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Samples: www.allianzdarta.ie

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di sede legale in Italia da te rilasciata al momento della sottoscrizione della Proposta. Ti impegni pertanto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre sessanta giorni, alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui tu o l’Assicurato abbiate trasferito la Residenza. Al presente Contratto di assicurazione sulla vita ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento, documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui premi: i premi versati sono esenti da imposta redditi sulle assicurazioni. • tassazione somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita ; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di riscatto: morte dell’Assicurato; - la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero morte dell’Assicurato; - in caso di riscattoesercizio dell’opzione in rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il Contraente è persona fisicacapitale in opzione e il premio versato, i capitali corrisposti in dipendenza analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagatidi tipo Unit linked Prodotto QUUC Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è una persona fisica, in caso decorso il periodo di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da IRPEF un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (Imposta sul Reddito ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli garanzie ‑ oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1

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Samples: Assicurazione a Vita Intera

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i I premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono soggetti all’imposta sulle assicurazioni e non danno diritto ad imposizione sostitutivaalcuna detrazione fiscale. Sui premi pagati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi per oggetto esclusivo i rischi di morte, viene riconosciuta annualmente al Contraente (o al soggetto che sopporta l’onere economico del pagamento del premio) una detrazione d’imposta ai fini IRPEF, con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa in misura pari vigore. In particolare, la detrazione spetta al 26% della differenza fra capitale percepito Contraente a condizione che sia il soggetto che ha pagato il premio e ammontare dei premi pagatiche l’Assicurato – se persona diversa – sia fiscalmente a carico del Contraente. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione le somme corrisposte in caso di decesso dell’assicuratovita è necessario fare le seguenti distinzioni: per effetto dei commi 658 e 659 L’importo della “legge rendita non è considerato reddito. Le assicurazioni in forma di stabilità 2015” (legge n.190 rendita vitalizia non sono soggette, al momento della scelta dell’opzione, ad alcuna tassazione in quanto la rendita di opzione viene calcolata sulla base del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del corrispondente capitale conseguente al decesso dell’assicuratonetto delle imposte. La rendita è soggetta ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente all’importo derivante dai rendimenti finanziari semestrali maturati durante il periodo di erogazione della rendita, al momento della richiesta di liquidazione. Le somme corrisposte in forma di capitale sono soggette a tassazione limitatamente alla parte corrispondente alla differenza, se positiva, tra l’ammontare percepito e i premi pagati (al netto della componente finanziaria dell’importo liquidatoindicata dalla Compagnia per le coperture di rischio morte) e costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con le medesime aliquote previste in caso al momento della richiesta di riscattoliquidazione. Se il Contraente è una persona fisica, Le somme corrisposte in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente sono esenti da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla unicamente con riferimento ai capitali erogati a copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.

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Samples: Assicurazione Di Capitale Differito Rivalutabile

Regime fiscale. Trattamento Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto Al in base alla normativa in vigore al momento della redazione del della presente documentoNota Informativa ma non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, il direttamente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al regime fiscale applicabile derivante dalla sottoscrizione del presente contratto di assicurazione. Per le somme corrisposte in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento ed il premio versato oggetto di riscatto è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In seguito al contratto decesso dell’Assicurato, il capitale è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti esente da imposta sulle assicurazionisuccessioni. • tassazione L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza relazione a contratti di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutivastipulati nell’ambito dell’attività commerciale, la Compagnia non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito. A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che la Compagnia identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l’ Agenzia delle Entrate italiana all’autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service). L’identificazione avverrà attraverso la compilazione di un questionario mediante autocertificazione da parte dei contraenti, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito fase di apertura di un nuovo rapporto (sottoscrizione di un contratto o cambio di contraenza su un contratto già in essere), e ammontare da parte dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisicabeneficiari terzi delle prestazioni, in fase di richiesta di pagamento delle prestazioni maturate. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, la Compagnia si riserverà di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)richiedere ulteriori informazioni all’interessato. La Compagnia si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, per la sola parte relativa alla copertura nel corso del rischio demograficocontratto, e non è soggetto elementi nuovi rispetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce quelli dichiarati in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaleprecedenza.

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Samples: www.bancobpmvita.it

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile I redditi prodotti dalla SICAV costituiscono base imponibile. In particolare, in Lussemburgo il patrimonio della SICAV è soggetto ad una ritenuta pari allo 0,05% annuo, pagabile con scadenza trimestrale. A norma dell’articolo 10-ter della Legge n. 77 del 23 marzo 1983, e successive modifiche, sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26% con aliquota ridotta al contratto Al momento 12,50% solo per l’eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della redazione del presente documentonegoziazione delle azioni, sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento, sulla differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni; il costo di acquisto deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione, il regime fiscale applicabile costo è documentato con una dichiarazione sostitutiva. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all’aliquota dello 0,20%. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della SICAV. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta si applica a titolo di acconto per i proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. Ai sensi dell’articolo 2, commi 47 e 48 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262 l’acquisto delle azioni di partecipazione per successione, donazione od altra liberalità tra vivi, effettuato dal coniuge, dai parenti in linea retta e dagli altri parenti fino al contratto quarto grado è il seguente: • imposta soggetto alle imposte sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscattotrasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a titolo oneroso, se il Contraente valore della azione spettante è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza superiore ad €1.000.000,00 con l’applicazione di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura un’aliquota pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati4%. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli le fattispecie relative ad ogni altro grado di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) parentela si applica un livello di tassazione effettivo l’aliquota del 12,56%. • tassazione Le verifiche richieste dalla normativa FATCA (scambio di informazioni fiscalmente rilevanti tra Italia e Stati Uniti) e CRS/AEOI (scambio automatico di informazioni fiscalmente rilevanti tra Paesi firmatari dell’apposita Convenzione) verranno curate dal Soggetto Collocatore, il quale richiederà all’investitore ogni dichiarazione e/o certificazione e/o documento che possano essere prescritti in caso base a tale normativa. L’Informativa sulla Protezione dei Dati della SICAV e del Gruppo di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 appartenenza della Società di Gestione, prescritta ai sensi del GDPR, è disponibile nel sito Internet di Credit Suisse (xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxx-xxxxxxxxxx- information.html –legge Informativa al pubblico“ – “General Data Protection Regulation (GDPR)”). È possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso tale Informativa previa richiesta alla SICAV, alla Società di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscattoGestione o ai Soggetti Collocatori. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce Agendo in qualità di sostituto d’imposta Titolari Autonomi del Trattamento ai sensi dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione 14 del reddito di impresa Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), disponibile per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE)consultazione ai seguenti indirizzi: - Allfunds Bank, PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese S.A.U., Succursale di assicurazione sulla vita Sede socialeMilano: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.xxxxx://xxxxxxxx.xxx/xx/xxxx-xxxxxxxxxx/

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Samples: Modulo Di Sottoscrizione

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento IMPOSTA SUI PREMI I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta; i premi relativi alla componente complementare infortunio e complementare infortunio da incidente stradale sono soggetti all’imposta sui premi di assicurazione nella misura del 2,5%. DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI Nel caso in cui il Contraente persona fisica che sottoscriva la Polizza al di fuori di una attività d’impresa coincida con l’Assicurato, i premi versati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto annualmente ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente (o del diverso soggetto cui sia fiscalmente a carico) nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa pro tempore vigente. Per poter accedere al descritto beneficio fiscale è altresì necessario che il pagamento del premio avvenga a mezzo di strumenti che ne garantiscano la tracciabilità. Nel caso in cui il Contraente persona fisica che sottoscriva la polizza al di fuori di una attività d’impresa non coincida con l’Assicurato, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d’imposta), fermo restando il limite massimo previsto dalla normativa pro tempore vigente. In virtù della detrazione d’imposta, il costo effettivo della copertura potrebbe risultare inferiore ai premi versati. TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE Alla data di redazione del presente documentoDocumento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione le somme liquidate in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente dell’Assicurato sono esenti da IRPEF (Imposta sul Reddito e dall’imposta sulle successioni. Nel caso in cui il Beneficiario sia persona giuridica il trattamento fiscale delle Persone Fisiche), somme liquidate dipenderà dalla normativa e dalle disposizioni fiscali tempo per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successionetempo vigenti. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa IMPOSTA DI BOLLO Le assicurazioni temporanee per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e il caso morte non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese soggette all’imposta di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalexxxxx.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Detrazione fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: dei premi Per i premi versati pagati per il contratto non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela sono esenti da soggette ad imposta sulle assicurazionidi bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. • tassazione L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale, in caso di riscatto: vita o di decesso dell’Assicurato). Tassazione delle somme percepite Le somme dovute dall’Impresa in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza dipendenza del contratto ovvero in caso di riscattocontratto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione corrisposte in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 dell'Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente - relativamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa quota riferibile alla copertura del rischio demograficodemografico - all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, i rendimenti liquidati sono soggetti ad imposta a titolo di ritenuta definitiva (imposta sostitutiva) nella misura del 26%. Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,50%. Per l’applicazione dell’imposta sostitutiva è necessario fare le seguenti distinzioni: - erogazione di una prestazione in forma di capitale: le somme liquidate per riscatto totale sono soggette all‘imposta sostitutiva sulla differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e non è soggetto a imposta l’ammontare dei premi versati (al netto dei riscatti parziali); - erogazione della Prestazione annua vitalizia:  se corrisposta tramite riscatti parziali programmati, le somme erogate costituiscono redditi di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa capitale, da assoggettare all’imposta sostitutiva per la parte relativa corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito dal Contraente e quello del premio pagato, diminuito delle somme ricavate dal prelievo delle azioni sottostanti il contratto utilizzate per alimentare la Riserva tecnica necessaria a garantire l’erogazione delle rendita e ridotto in proporzione al rapporto tra il capitale erogato ed il valore economico della polizza (per valore economico della polizza si intende ciò che sarebbe corrisposto se la polizza fosse venuta a scadenza alla data del riscatto parziale programmato);  se corrisposta tramite rendita vitalizia avente funzione previdenziale, le somme erogate sono soggette all’ imposta sostitutiva, sia con riferimento ai rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita in corso di erogazione, (che costituiscono redditi di capitale per la differenza fra capitale percepito l’importo di ciascuna rata di rendita e premi versati quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari), sia con riguardo ai rendimenti della rendita in corso di costituzione, con riguardo al risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo di imposta (determinato sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione - calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso della prestazione - diminuito delle somme ricavate dal prelievo delle azioni sottostanti il contratto utilizzate per alimentare la riserva tecnica necessaria a garantire l’erogazione delle rendita, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno). L’Impresa non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa e a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell’ambito di attività commerciale qualora gli interessati presentino una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica agli Investitori-Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di sinistro, non residenti nel Paese, ai quali è però richiesto dai Revenue Commissioners (Intendenza di Finanza Irlandese) di sottoscrivere la Dichiarazione di Non Residenza in Irlanda. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all’interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione del presente documento e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o dei beneficiari ed aventi dirittoulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente in relazione alla sottoscrizione del contratto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese Condizioni di assicurazione sulla vita Sede socialeData ultimo aggiornamento: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.28/04/2021 PAGINA DI PRESENTAZIONE 2

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Componente Unit Linked Che Offre, Mediante Riscatti Periodici E Una Successiva Rendita Vitalizia, Un Importo Annuo Minimo Garantito in Caso Di Vita Dell’assicurato, Con Controassicurazione (Variable Annuity)

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento IMPOSTA SUI PREMI I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI Nel caso in cui il Contraente/Assicurato sia persona fisica non esercente attività d’impresa, i premi versati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto annualmente ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente/Assicurato nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa pro tempore vigente. Per poter accedere al descritto beneficio fiscale è altresì necessario che il pagamento del premio avvenga a mezzo di strumenti che ne garantiscano la tracciabilità. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che il Contraente/Assicurato, se persona diversa dal contribuente, risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente/Assicurato a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d’imposta), fermo restando il limite massimo previsto dalla normativa pro tempore vigente. In virtù della detrazione d’imposta, il costo effettivo della copertura potrebbe risultare inferiore ai premi versati. TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE Alla data di redazione del presente documentoDocumento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione le somme liquidate in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente dell’Assicurato sono esenti da IRPEF (Imposta sul Reddito e dall’imposta sulle successioni. Nel caso in cui il Beneficiario sia persona giuridica il trattamento fiscale delle Persone Fisiche), somme liquidate dipenderà dalla normativa e dalle disposizioni fiscali tempo per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaletempo vigenti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della Le informazioni che seguono fanno riferimento alla normativa fiscale in vigore alla data di redazione del presente documento, il regime fiscale documento e applicabile al contratto è Contraente che, al momento della stipulazione del contratto, risulta essere residente o ha sede legale in Italia. Nel caso in cui il seguente: • imposta sui premi: Contraente trasferisca la propria residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea potrebbe risultare necessario applicare la disciplina fiscale dello Stato di destinazione e, di conseguenza, l’Impresa potrebbe essere tenuta a gestire i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazionivari adempimenti e il pagamento delle imposte e degli oneri eventualmente dovuti ai sensi della disciplina fiscale del nuovo Stato. • tassazione in Per permettere ad essa una corretta valutazione e gestione di tali aspetti l’Impresa chiede al Contraente di comunicare obbligatoriamente e per iscritto l’avvenuto cambio di residenza o di sede legale entro e non oltre 30 giorni dall’intervenuto trasferimento. In caso di riscatto: mancata comunicazione l’Impresa potrebbe far valere sul Contraente il suo diritto di rimborso, nel caso in caso cui l’amministrazione finanziaria dello Stato di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se destinazione muova ad essa delle contestazioni. È dunque buona norma per il Contraente è persona fisica, i capitali dotarsi di una consulenza fiscale indipendente che valuti l’eventuale diverso trattamento fiscale dello Stato di destinazione. Vengono comunque di seguito dettagliate le norme applicabili alla tipologia di contratto di Assicurazione sulla Vita cui il presente documento si riferisce. eventuali interessi di frazionamento semestrale: 1,5% trimestrale: 2% mensile: 2,5% da applicare a ciascuna rata di premio Imposta sui premi I premi corrisposti in dipendenza di assicurazione per le Assicurazioni sulla vita Vita non sono soggetti ad imposizione sostitutivaalcuna imposta. Diversamente, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare nel caso sia stata sottoscritta l’Assicurazione Complementare Infortuni, la quota parte dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 corrisposti riferiti a questa Assicurazione è soggetta ad un’imposta attualmente nella misura del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,52,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Sulla Vita

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione Imposta sui premi I premi del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta dall’imposta sulle assicurazioni. • tassazione Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi I premi versati non sono deducibili o detraibili ad eccezione del seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di riscattodecesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall’imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l’imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità: • prestazione erogata in caso forma di permanenza in vita dell’assicurato capitale: la prestazione verrà assoggettata alla scadenza del contratto ovvero in caso tassazione di riscattolegge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se il Contraente è persona fisicaprevisti contrattualmente, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare l’ammontare dei premi pagatipagati in conformità a quanto previsto dall’art. Per 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato, di cui all’art. 31 del d.p.r. D.P.R. 601/73 ed equiparati e alle le obbligazioni emesse dagli da Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello ”. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso individuazione delle predette quote di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e proventi non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a soggette ad imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche. Qualora il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività d’impresa, le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto non costituiscono redditi da capitale bensì redditi d’impresa. Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d’impresa non dovrà essere applicata l’imposta sostitutiva. Se le somme corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, al contratto sono a carico fine di non applicare l’imposta sostitutiva gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l’imposta sostitutiva non sarà applicata. L’articolo 24, comma 31, del Contraente decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede l’applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l’importo di un milione di Euro. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE)ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMOdirettamente o indirettamente in relazione alla sottoscrizione del contratto. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI

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Samples: Contratto Di Assicurazione Mista Rivalutabile a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza (o Sede legale) in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza (o Sede legale) in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento, documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui premi: i premi versati sono esenti da imposta redditi sulle assicurazioni. • tassazione somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di riscatto: morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero morte dell’Assicurato; - in caso di riscattoesercizio dell’opzione in rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il Contraente è persona fisicacapitale in opzione e il premio versato, i capitali corrisposti in dipendenza analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagaticon partecipazione agli utili Prodotto QVUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è una persona fisica, in caso decorso il periodo di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da IRPEF un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (Imposta sul Reddito ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli garanzie ‑ oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1

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Regime fiscale. Trattamento Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto Al in base alla normativa in vigore al momento della redazione del della presente documentoNota Informativa ma non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, il direttamente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al regime fiscale applicabile al derivante dalla sottoscrizione del contratto è di assicurazione qui descritto. Per le somme corrisposte in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, la differenza, se positiva, tra il seguente: • imposta sui premi: capitale rivalutato fino a quel momento e i premi versati sono esenti è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In seguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle assicurazionisuccessioni. • tassazione L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza relazione a contratti di assicurazione sulla vita sono stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, La Compagnia. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito. La Legge di ratifica del 18 giugno 2015, n. 95 e il decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2015 finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act) richiedono che la Compagnia identifichi la residenza fiscale di tutta la propria clientela non residente ed acquisiscano il codice identificativo estero, nonché inviino una comunicazione periodica tramite l’Agenzia delle Entrate italiana all’autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service) per quanto concerne l’identificazione dei soggetti ad imposizione sostitutivain possesso anche della residenza fiscale statunitense; negli altri casi all’Autorità fiscale del Paese presso cui il contraente detiene la residenza fiscale se diversa o aggiuntiva a quella italiana. L’identificazione avverrà attraverso la compilazione di un questionario mediante autocertificazione da parte dei contraenti, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito fase di apertura di un nuovo rapporto (sottoscrizione di un contratto o cambio di contraenza su un contratto già in essere), e ammontare da parte dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisicabeneficiari terzi delle prestazioni, in fase di richiesta di pagamento delle prestazioni maturate. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, la Compagnia si riserverà di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF richiedere ulteriori informazioni all’interessato volte a confermare o confutare gli eventuali indizi di residenza fiscale negli Stati Uniti d’America o in altro Paese aderente ai protocolli internazionali OCSE (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)AEOI – Authomatic Exchange of Information) e comunitari (Direttiva 2014/107/UE o DAC2) La Compagnia si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, per la sola parte relativa alla copertura nel corso del rischio demograficocontratto, e non è soggetto elementi nuovi rispetto a imposta di successionequelli dichiarati in precedenza. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità rinvia all’articolo 17 delle Condizioni di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti Assicurazione per gli aspetti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaledettaglio.

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Regime fiscale. Trattamento Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del presente documentocontratto. Sull’eventuale rendimento, pari alla differenza tra il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • complessivo importo delle somme percepite in esecuzione del contratto, da un lato, e, dall’altro, la somma dei premi versati, sarà applicata una imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, la cui aliquota percentuale è stabilita in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito base alla normativa di riferimento tempo per tempo vigente. Il rendimento è diminuito di una quota dello stesso, forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed dagli altri titoli di cui all’art. all'articolo 31 del d.p.r. 601/73 DPR 601/1973 ed equiparati e alle dalle obbligazioni emesse dagli Stati esteri e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui all’art. al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR (c.dDPR 917/1986. white list) si applica Nel caso in cui il beneficiario sia un livello soggetto che eserciti attività di impresa, i proventi annui ed il capitale liquidato per riscatto, nella parte eccedente il premio versato, costituiscono reddito d’impresa: la Compagnia liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna tassazione effettivo del 12,5%sostitutiva. • tassazione Le somme corrisposte in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge dell’assicurato sono esenti da imposte di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) successione; sono inoltre esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche solo se a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demograficodemografico (legge 23.12.2014 n. 190, e non è soggetto a imposta cd “Legge di successioneStabilità 2015”). Si precisa che l’impresa non agisce Ai sensi dell’art. 1923 c.c., le somme dovute dall’assicuratore in qualità dipendenza di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese contratti di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00non sono né pignorabili né sequestrabili, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni fatte salve specifiche disposizioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalelegge.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Unit Linked

Regime fiscale. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte da Poste Vita in ipotesi di scadenza, Riscatto parziale o totale o in ipotesi di decesso dell’Assicurato, ad eccezione di quelle eventualmente erogate a copertura del rischio demografico, sono assoggettate a tassazione sul rendimento finanziario complessivamente realizzato mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (tassazione applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e Trattamento fiscale applicabile al contratto Al Contratto successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). Gli importi erogati in dipendenza dell’Opzione Cedola non sono assoggettati a tassazione al momento dell’erogazione ma in sede di liquidazione della redazione del presente documentoprestazione. In seguito al decesso dell’Assicurato, il regime fiscale applicabile al contratto capitale è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti esente da imposta sulle assicurazionisuccessioni. • tassazione L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa qualora gli interessati presentino alla Compagnia una dichiarazione in caso merito alla sussistenza di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagatitale requisito. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicuratoIl Contratto, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidatoinvestita nel Fondo Interno Assicurativo, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta all’imposta di successionebollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari di cui all’art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. Si precisa ricorda che l’impresa non agisce in qualità l’imposta di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti bollo, calcolata per ciascun anno di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione vigenza del reddito di impresa Contratto, verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/Riscatto, parziale o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE)totale, PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaleo per sinistro.

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Samples: www.poste.it

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso Sui redditi di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutivacapitale derivanti dalla partecipazione agli Exchange Traded Funds o, in misura pari breve, ETF, divenuti esigibili a decorrere dal 1 gennaio 2012, l’Intermediario finale applica una ritenuta del 20%. La ritenuta è applicata sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’ETF e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime come rilevato dai prospetti periodici alle predette date. I proventi in parola sono determinati al 26netto del 37,5% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed e altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri compresi nell’elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni attualmente contenuto nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta “white list”). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SSE inclusi nella lista white list) nei titoli medesimi. La percentuale media applicabile in ciascun semestre solare è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di rimborso, di cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo, sulla base di tale prospetto. A tali fini l’ETF fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da un comparto ad altro comparto del medesimo ETF. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dal Cliente (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione all’ETF e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo all’ETF) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 168-bis 6 del TUIR (c.dD.Lgs. white list) si applica n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’Intermediario finale. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essre portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un livello importo ridotto del 37,5% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di tassazione effettivo donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del 12,5%calcolo dell’imposta sulle donazioni. • tassazione Nell’ipotesi in caso cui le Azioni siano oggetto di decesso dell’assicurato: per effetto successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicuratotitoli, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, comprensivo dei frutti maturati e non è soggetto a imposta riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dall’ETF alla data di apertura della successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione A tali fini l’ETF fornirà le indicazioni utili circa la composizione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalerelativo patrimonio.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto l presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di sede legale in Italia da te rilasciata al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui tu o l’Assicurato abbiate trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguentedocumento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare - la detraibilità dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di cui all’art. 31 capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’assicurato dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da in opzione e il premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (Imposta sul Reddito delle Persone Fisichepoiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente Le informazioni sulla sostenibilità fornite nel documento allegato intitolato «Caratteristiche ambientali e/o sociali» hanno lo scopo di informare il Contraente sul modo in cui CAPITALVITA, PS SRI Defensive e PS SRI Dynamic promuovono caratteristiche ambientali e/o sociali nei loro investimenti a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2020/852 detto «SFDR». Cardif Vita mette in atto i mezzi adeguati per perseguire quanto indicato in questo documento. Tale obbligo di mezzi non può tuttavia costituire un obbligo di risultato, in quanto, il raggiungimento di tali obiettivi dipende da fattori esogeni alla Compagnia (elevata volatilità dei beneficiari ed aventi dirittomercati finanziari, decisioni improvvise dei soggetti nei quali CAPITALVITA, PS SRI Defensive, PS SRI Dynamic investono, modifica della propria strategia o classificazione ambientale e/o sociale, sviluppi normativi). PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE In caso di modifica delle caratteristiche ambientali e/o sociali, la Compagnia ne darà informativa ai Contraenti nell’Informativa annuale o sul proprio sito internet. Nome del Prodotto: CAPITALVITA Identificativo della persona giuridica: 2138005GZ9NIUNAYIX89 Si intende per investimento sostenibile un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di buona governance. La tassonomia dell'UE è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (c.dUE) 2020/852, che stabilisce un elenco di attività economiche ecosostenibili. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMOTale regolamento non stabilisce un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaleGli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o no alla tassonomia.

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Regime fiscale. Trattamento Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazionicontratto. • tassazione Le somme corrisposte in caso di riscatto: morte dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni. Le somme corrisposte in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti morte dell’Assicurato in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita posti a copertura del rischio demografico sono soggetti esenti dall’IRPEF. • in forma di capitale, sono soggette ad imposizione imposta sostitutiva, in misura sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l’ammontare dei premi corrisposti dal Contraente, pari al 26% della %*; • in forma di rendita vitalizia, sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra l’importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, pari al 26%*. Al capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli maturato, prima di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) es- sere convertito in rendita vitalizia, si applica un livello l’imposta sostitutiva così come descritta al punto precedente. Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia sulla base della dichiarazione di tassazione effettivo residenza o sede in Italia rilasciata dal Contraente in occasione della sottoscrizione del 12,5%Modulo di proposta o del Documento di polizza. • tassazione Il Contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) all’Im- presa lo spostamento di residenza o sede in altro Stato Membro dell’Unione Europea. In caso di decesso dell’assicurato: mancato adempimento, il Contraente sarà responsabile per ogni even- tuale pregiudizio causato all’Impresa in conseguenza della mancata comunicazio- ne, ad esempio per effetto dei commi 658 e 659 di contestazioni mosse dall’Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza. * Poiché nel patrimonio della “legge Gestione Separata sono presenti titoli pubblici, tale aliquota del 26% sarà ridotta in funzione dell’ammontare di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche tali titoli; in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli tal modo gli aventi diritto è esente da IRPEF beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi pari al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale12,50%) come se avessero investito direttamente negli stessi.

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Samples: Questionario Di “Verifica Clientela”

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della redazione del presente documentodichiarazione di residenza o sede in Italia fatta dal contraente quando sottoscrive la polizza o la proposta di polizza. Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Generali Italia lo spostamento di residenza o di sede in un altro Stato dell’Unione Europea. In caso di inadempimento, il regime contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Generali Italia, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza. Il trattamento fiscale applicabile dipende dalla situazione individuale di ciascun contraente (o beneficiario, qualora diverso) e può essere soggetto a modifiche in futuro. Tassazione delle prestazioni assicurate Le somme dovute dalla Società e corrisposte in forma di rendita vitalizia, saranno assoggettate ad imposta come segue: A) in casi di conversione del montante afferente a previdenza complementare 1. la componente di rendita derivante dal montante maturato al contratto 31/12/2000 è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali, limitatamente all’87,5% del suo ammontare; 2. la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti tra l’1/1/2000 e il seguente: • 31/12/2006, è soggetta a imposizione IRPEF, con eventuali addizionali regionali e comunali; 3. la componente di rendita derivante dai contributi versati e dedotti dopo il 31/12/2006, è soggetta a imposta sui premi: i premi versati sono esenti sostitutiva del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali; 4. la componente di rendita derivante dal rendimento finanziario relativo ai montanti maturati dopo il 31/12/2000, è soggetta a imposta sostitutiva con aliquota tempo per tempo vigente. B) negli altri casi la compagnia non è sostituto d’imposta. Le somme dovute da imposta sulle assicurazioni. • tassazione Generali Italia in caso di riscatto: non autosufficienza dell’assicurato principale e corrisposte in caso forma di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e rendita vitalizia non sono soggetti soggette a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi dirittotassazione. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA Pagina 5 di 5 Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 000 0000000 - xxx.xxxxxxxx.xx; email: xxxx.xx@xxxxxxxx.xxx; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Società Anonima Compagnia lussemburghese iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi. Assicurazione collettiva a premio unico di rendita immediata rivalutabile: - vitalizia - certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia - reversibile - con controassicurazione - con maggiorazione in caso di non autosufficienza (LTC) Condizioni di assicurazione sulla vita Sede socialeData ultimo aggiornamento: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.07/06/2022 Ed. 06/2022 DEFINIZIONI ‌ Definiamo i principali termini utilizzati:

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Samples: Assicurazione Collettiva Per L’erogazione Di Prestazioni in Forma Di Rendita Vitalizia Immediata

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della Le informazioni che seguono fanno riferimento alla normativa fiscale in vigore alla data di redazione del presente documento, il regime fiscale documento e applicabile al contratto è Contraente che, al momento della stipulazione del contratto, risulta essere residente o ha sede legale in Italia. Nel caso in cui il seguente: • imposta sui premi: Contraente trasferisca la propria residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea potrebbe risultare necessario applicare la disciplina fiscale dello Stato di destinazione e, di conseguenza, l’Impresa potrebbe essere tenuta a gestire i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazionivari adempimenti e il pagamento delle imposte e degli oneri eventualmente dovuti ai sensi della disciplina fiscale del nuovo Stato. • tassazione in Per permettere ad essa una corretta valutazione e gestione di tali aspetti l’Impresa chiede al Contraente di comunicare obbligatoriamente e per iscritto l’avvenuto cambio di residenza o di sede legale entro e non oltre 30 giorni dall’intervenuto trasferimento. In caso di riscattomancata comunicazione l’Impresa potrebbe far valere sul Contraente il suo diritto di rimborso, nel caso in cui l’amministrazione finanziaria dello Stato di destinazione muova ad essa delle cifra fissa Euro 25 detratta da ciascun premio annuo costante o - in quota parte - rata di premio corrisposta caricamento % 15% da applicare a ciascun premio annuo costante o - in quota parte - rata di premio corrisposto, al netto dell’eventuale della cifra fissa eventuali interessi di frazionamento semestrale: in caso 1,5%, per gli importi di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso premio di riscatto, se Euro 120 e Euro 150 da applicare a ciascuna rata di premio contestazioni. È dunque buona norma per il Contraente è persona fisica, i capitali dotarsi di una consulenza fiscale indipendente che valuti l’eventuale diverso trattamento fiscale dello Stato di destinazione. Vengono comunque di seguito dettagliate le norme applicabili alla tipologia di contratto di Assicurazione sulla Vita cui il presente documento si riferisce Imposta sui premi I premi corrisposti in dipendenza di assicurazione per le Assicurazioni sulla vita Vita non sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalealcuna imposta.

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Samples: Contratto

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di Sede legale in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di Sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto ed, in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento, documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui premi: i premi versati sono esenti da imposta redditi sulle assicurazioni. • tassazione somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di riscatto: morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero morte dell’Assicurato; - in caso di riscattoesercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il Contraente è persona fisicacapitale in opzione e il Premio versato, i capitali corrisposti in dipendenza analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di Rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della Rendita erogata (poiché non consente il Riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito con partecipazione agli utili e ammontare dei premi pagatiUnit linked Prodotto RSV1 Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è una persona fisica, in caso decorso il periodo di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da IRPEF un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (Imposta sul Reddito ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli garanzie ‑ oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 3 Art. 1 Che Contratto è InvestiPolizza BNL Money Saving? Che prestazioni prevede? Chi può sottoscriverlo? Come si possono avere informazioni sul Contratto? 6 Art. 2 Requisiti del Contraente, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.dell’Assicurato e del Beneficiario 6

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Samples: bnl.it

Regime fiscale. Trattamento Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazionicontratto. • tassazione Le somme corrisposte in caso di riscatto: morte dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni. Le somme corrisposte in caso di permanenza morte dell’Assicurato in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita dell’assicurato alla scadenza posti a copertura del contratto ovvero rischio demografico sono esenti dall’IRPEF. Le somme corrisposte in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica• in forma di capitale, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti soggette ad imposizione imposta sostitutiva, in misura sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l’ammontare dei premi corrisposti dal Contraen- te, pari al 26% della %*; • in forma di rendita vitalizia, sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra l’importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calco- lata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, pari al 26%*. Al capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli matu- rato, prima di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) essere convertito in rendita vitalizia, si applica un livello l’imposta sostitutiva così come descritta al punto precedente. Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia sulla base della dichiarazione di tassazione effettivo residenza o sede in Italia rilasciata dal Contraente in occasione della sottoscrizione del 12,5%Modulo di proposta o del Documento di polizza. • tassazione Il Contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) all’Impresa lo spostamento di residenza o sede in altro Stato Membro dell’Unione Europea. In caso di decesso dell’assicurato: mancato adempimento, il Contraente sarà responsabile per ogni even- tuale pregiudizio causato all’Impresa in conseguenza della mancata comunicazio- ne, ad esempio per effetto dei commi 658 e 659 di contestazioni mosse dall’Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza. * Poiché nel patrimonio della “legge Gestione Separata sono presenti titoli pubblici, tale aliquota del 26% sarà ridotta in funzione dell’ammontare di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche tali titoli; in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli tal modo gli aventi diritto è esente da IRPEF beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi pari al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale12,50%) come se avessero investito direttamente negli stessi.

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Samples: Questionario Di “Verifica Clientela”

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di Sede legale in Italia da te rilasciata al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di Sede legale in altro Stato. A seguito di trasferimento della tua Residenza fuori dal territorio dello Stato italiano non ti sarà più possibile effettuare Versamenti aggiuntivi sul contratto. In caso di mancato adempimento, salvo e impregiudicato ogni altro rimedio attivabile dalla Compagnia, il soggetto inadempiente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato alla Compagnia in conseguenza di tale omessa comunicazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contestazioni mosse dalle Autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero di nuova Residenza o Sede legale. Al presente contratto di assicurazione sulla vita ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguentedocumento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare - la detraibilità dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di cui all’art. 31 capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’assicurato dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale dovuto agli aventi diritto in opzione e il premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). Nome del Prodotto: CAPITALVITA Identificativo della persona giuridica: 2138005GZ9NIUNAYIX89 Si intende per investimento sostenibile un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di buona governance. La tassonomia dell'UE è esente da IRPEF un sistema di classificazione istituito dal regolamento (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)UE) 2020/852, per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio stabilisce un elenco di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito economiche ecosostenibili. Tale regolamento non stabilisce un elenco di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutivaattività economiche socialmente sostenibili. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaleno alla tassonomia.

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Samples: Assicurazione Di Tipo Misto

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione Imposta sui premi I premi del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta dall’imposta sulle assicurazioni. • tassazione Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi I premi versati non sono deducibili o detraibili ad eccezione del seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di riscattodecesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall’imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l’imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità: • prestazione erogata in caso forma di permanenza in vita dell’assicurato capitale: la prestazione verrà assoggettata alla scadenza del contratto ovvero in caso tassazione di riscattolegge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se il Contraente è persona fisicaprevisti contrattualmente, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare l’ammontare dei premi pagatipagati in conformità a quanto previsto dall’art. Per 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato, di cui all’art. 31 del d.p.r. D.P.R. 601/73 ed equiparati e alle le obbligazioni emesse dagli da Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello ”. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso individuazione delle predette quote di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e proventi non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a soggette ad imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a carico copertura delle riserve matematiche. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del Contraente presente Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o dei beneficiari ed aventi dirittoulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.dArt. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.1 Prestazioni assicurative 2

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Samples: Contratto Di Assicurazione Mista a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi Con Rivalutazione Annua Del Capitale

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta Imposta sui premi: i premi versati I premi relativi alla prestazione principale sono esenti da imposta dall’imposta sulle assicurazioni. • tassazione Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi I premi versati non sono deducibili o detraibili ad eccezione del seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di riscattodecesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall’imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l’imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità: • prestazione erogata in caso forma di permanenza in vita dell’assicurato capitale: la prestazione verrà assoggettata alla scadenza del contratto ovvero in caso tassazione di riscattolegge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se il Contraente è persona fisicaprevisti contrattualmente, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare l’ammontare dei premi pagatipagati in conformità a quanto previsto dall’art. Per 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. • prestazione erogata in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato, di cui all’art. 31 del d.p.r. D.P.R. 601/73 ed equiparati e alle le obbligazioni emesse dagli da Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello ”. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso individuazione delle predette quote di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e proventi non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a soggette ad imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche. Qualora il Beneficiario sia un soggetto che esercita attività d’impresa, le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto non costituiscono redditi da capitale bensì redditi d’impresa. Pertanto, ai redditi in esame conseguiti da soggetti che esercitano attività d’impresa non dovrà essere applicata l’imposta sostitutiva. Se le somme corrisposte a persone fisiche o a enti non commerciali sono relative a contratti stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, al contratto sono a carico fine di non applicare l’imposta sostitutiva gli interessati dovranno presentare alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza; in tal caso l’imposta sostitutiva non sarà applicata. L’art. 19 del Contraente d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha previsto l’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche (relativamente alla parte del premio investita in Fondi Interni). L’imposta di bollo sarà applicata proporzionalmente all’ammontare rendicontato su ciascuna comunicazione rilasciata dagli intermediari secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE)ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00direttamente o indirettamente, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalerelazione alla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo.

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Samples: Assicurazione Mista Multiramo a Premio Unico, Con Possibilità Di Premi Aggiuntivi, Con Prestazione Addizionale Per Il Caso Di Decesso

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al Il contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto stipulato in Italia con soggetti ivi residenti è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazionisoggetto alla normativa fiscale italiana. • tassazione Nel caso in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza cui Beneficiario del contratto ovvero in caso al verificarsi della risoluzione del rapporto di riscattocollaborazione sia l’Assicurato, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% la normativa prevede: – la totale esenzione da imposte della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione prestazione assicurativa corrisposta in caso di decesso dell’assicurato: dell’Assicurato; – una ritenuta d’acconto del 20% sull’ammontare dei premi versati eseguita dalla Società all’atto del- l’erogazione del capitale; – un’imposta sostitutiva del 12,5% per effetto la parte corrispondente alla differenza tra il capitale e la somma dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 premi pagati; – la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche separata del capitale erogato se il diritto all’indennità di fine rapporto risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto. Nel caso in cui Beneficiario del contratto al verificarsi della risoluzione del rapporto di collaborazione sia il Contraente, la normativa prevede: – la totale esenzione da imposte nella prestazione assicurativa corrisposta in caso di liquidazione decesso dell’Assicurato; – una ritenuta d’acconto del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e 20% sull’ammontare dei premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico eseguita dalla Società all’atto del- l’erogazione del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE capitale; Società Anonima Compagnia lussemburghese la tassazione per l’intero del rendimento della Polizza che assume natura di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalereddito d’impresa.

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Samples: Questionario Per La Valutazione Dell’adeguatezza Del Contratto Reddito / Nucleo Familiare / Esposizione Finanziaria

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime al contratto Al momento della redazione netto del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 2651,92% della differenza fra capitale percepito e ammontare quota dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed e agli altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 pubblici italiani ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella lista white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai predetti titoli pubblici italiani ed esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle Azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni da un comparto ad altro comparto della SICAV. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d'acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a Azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati, nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 168-bis 6 del TUIR (c.dD.Lgs. white list) si applica n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell’intermediario. È fatta salva la facoltà dell’investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un livello di tassazione effettivo importo ridotto del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 51,92% del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaleloro ammontare.

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Samples: www.fundstore.it

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso Sui redditi di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato capitale derivanti dalla partecipazione alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutivaSICAV, in misura pari quanto OICR di diritto estero armonizzato, è ap- plicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta si applica sull’ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipa- zione alla SICAV e sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle azioni medesime, al 26% netto del 51,92 per cento della differenza fra capitale percepito e ammontare quota dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed e agli altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 pubblici italiani ed equiparati e equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella lista white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’atti- vo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle azioni ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle azioni detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle azioni e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV. La ritenuta è altresì applicata nell’ipotesi di trasferimento delle azioni a diverso intestatario, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quel- li esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da so- cietà semplici e soggetti equiparati nonché da enti non com- merciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 168-bis 6 del TUIR d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certifica- zione da parte dell’intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla pri- ma operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le azioni siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta di successione, la parte di valore delle azioni corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio. La politica di investimento del comparto Fidelity Funds - Italy Fund è coerente con i vincoli di investimento previsti dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidatocome successivamente modificata), con le medesime aliquote previste in caso riferimento ai Piani Individuali di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF Risparmio (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche“PIR”), per la sola parte relativa alla copertura cui l’investimento nelle azioni del rischio demograficosuddetto compar- to rientra tra gli investimenti qualificati ai fini PIR. L’investitore, e non è soggetto pertanto, potrà usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla suddetta Xxxxx in relazione ai PIR, a imposta di successione. Si precisa condizione che l’impresa non agisce tutti i requisiti a tal fine previsti in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutivacapo al medesimo siano soddisfatti. Gli oneri fiscali relativi investitori sono invitati a rivolgersi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalesoggetto collocatore per maggiori informazioni sui PIR.

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Regime fiscale. Trattamento Vengono indicate di seguito alcune informazioni di carattere generale relative al regime fiscale applicabile proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni per certe categorie di investitori. Quanto segue non intende essere una analisi esaustiva di tutte le conseguenze fiscali dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni e non definisce il regime fiscale pro- prio delle Azioni detenute da una stabile organizzazione o da una base fissa attraverso la quale un beneficiario non residente svolge la propria attività in Italia. Il regime fiscale di seguito illustrato è basato sulla legislazione tributaria italiana e sulla prassi vigenti alla data del Prospetto Informativo, fermo restando che le stesse rimangono sog- gette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi. Gli investitori sono comun- que tenuti a consultare i loro consulenti in merito al contratto Al momento regime fiscale proprio dell’acquisto, della redazione del presente documento, de- tenzione e della cessione di Azioni. Si osserva preliminarmente che il regime fiscale applicabile alle Azioni in capo a deter- minati investitori può variare a seconda che le partecipazioni siano considerate ai fini fiscali qua- lificate o non qualificate. Nel caso delle Azioni, si considerano “partecipazioni qualificate” quel- le costituite dal possesso di azioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria superiore al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto 2% ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari una par- tecipazione al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5sociale superiore al 5%. • tassazione in caso La percentuale dei diritti di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 voto e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso partecipazione al capitale è determinata tenendo conto di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicuratotutte le cessioni effettuate nel corso di 12 mesi precedenti, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso ancorché effettuate nei con- fronti di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successionesoggetti diversi. Si precisa considerano “partecipazioni non qualificate” le partecipazioni che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalesuperano le percentuali sopra indicate.

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Samples: Prospetto Informativo Di Quotazione

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i DETRAIBILITÀ FISCALE SUI PREMI Sui premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioninon è prevista alcuna forma di detrazione fiscale. • tassazione TASSAZIONE DELLE SOMME PERCEPITE Le somme dovute dalla Società in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza dipendenza del contratto ovvero in caso di riscattoContratto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione corrisposte in caso di decesso dell’assicurato: dell'Assicurato, sono esenti dall’imposta sulle successioni e dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte quanto concerne l’eventuale quota relativa alla copertura del rischio demografico. Con riguardo invece all'assoggettamento a tassazione dei redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l’imposta sostitutiva sulla differenza se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare del premio pagato, nella misura del 26%, come disposto dal primo comma dell’art. 26-ter DPR 600/1973, con riduzione della base imponibile nella misura del 51,92% in relazione ai rendimenti generati da attivi investiti in titoli di Stato ed altri equiparati dal (D.L. 66/2014) La Società non è soggetto opera la ritenuta della predetta imposta sui proventi corrisposti a imposta di successionesoggetti che esercitano attività d’impresa. Si precisa Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio hanno stipulato il Contratto nell’ambito di attività commerciali concorrono commerciale, la Società non applica la predetta imposta qualora gli interessati presentino alla formazione del reddito stessa una dichiarazione della sussistenza di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito tale requisito. Le tasse e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi le imposte relative al contratto Contratto sono a carico del Contraente e/Contraente, dei Beneficiari o dei beneficiari ed degli aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE IMPOSTA DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.dBOLLO I rendiconti relativi al presente Contratto sono soggetti all’applicazione di un’imposta di bollo secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. HOME INSURANCE)L’imposta di bollo, PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese calcolata annualmente, sarà versata in caso di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00recesso, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaleriscatto e di decesso dell’Assicurato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Ricorrente

Regime fiscale. Trattamento Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazionicontratto. • tassazione Le somme corrisposte in caso di riscatto: morte dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni. Le somme corrisposte in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti morte dell’Assicurato in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita posti a copertura del rischio demografico sono soggetti esenti dall’IRPEF. Somme corrisposte in caso di riscatto ed in caso di vita dell’Assicurato a scadenza Le somme corrisposte, • in forma di capitale, sono soggette ad imposizione imposta sostitutiva, in misura sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l’ammontare dei premi corrisposti dal Contraen- te, pari al 26% della %*; • in forma di rendita vitalizia, sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra l’importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calco- lata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, pari al 26%*. Al capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli matu- rato, prima di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) essere convertito in rendita vitalizia, si applica un livello l’imposta sostitutiva così come descritta al punto precedente. Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia sulla base della dichiarazione di tassazione effettivo residenza o sede in Italia rilasciata dal Contraente in occasione della sottoscrizione del 12,5%Modulo di proposta o del Documento di polizza. • tassazione Il Contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) all’Impresa lo spostamento di residenza o sede in altro Stato Membro dell’Unione Europea. In caso di decesso dell’assicurato: mancato adempimento, il Contraente sarà responsabile per ogni even- tuale pregiudizio causato all’Impresa in conseguenza della mancata comunicazio- ne, ad esempio per effetto dei commi 658 e 659 di contestazioni mosse dall’Amministrazione finanziaria dello Stato membro di nuova residenza. * Poiché nel patrimonio della “legge Gestione Separata sono presenti titoli pubblici, tale aliquota del 26% sarà ridotta in funzione dell’ammontare di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche tali titoli; in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli tal modo gli aventi diritto è esente da IRPEF beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi pari al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale12,50%) come se avessero investito direttamente negli stessi.

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Samples: Questionario Di “Verifica Clientela”

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di sede legale in Italia da te rilasciata al momento della sottoscrizione della Proposta. Ti impegni pertanto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre sessanta giorni, alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui tu o l’Assicurato abbiate trasferito la Residenza. Al presente Contratto di assicurazione sulla vita ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento, documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui premi: i premi versati sono esenti da imposta redditi sulle assicurazioni. • tassazione somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita ; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di riscatto: morte dell’Assicurato; - la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero morte dell’Assicurato; - in caso di riscattoesercizio dell’opzione in rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il Contraente è persona fisicacapitale in opzione e il premio versato, i capitali corrisposti in dipendenza analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagatidi tipo Unit linked Prodotto QUUB Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è una persona fisica, in caso decorso il periodo di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da IRPEF un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (Imposta sul Reddito ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli garanzie ‑ oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: Tassazione dei Premi I Premi pagati per i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita prodotti assicurativi-finanziari non sono soggetti ad imposizione sostitutivaalcuna imposta. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagatiove ne ricorrano le condizioni. Tassazione delle somme corrisposte Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 1.1.2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicuratodell'assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo dell'importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscattoRiscatto e di Recesso. Se In caso di Riscatto e di Recesso, le somme pagate dalla Società a soggetti non esercenti attività di impresa sono soggette all’imposta sostitutiva del 26,00% sulla differenza tra il Contraente Capitale maturato e l’ammontare dei Premi pagati, eventualmente ridotta sulla base del peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari emessi da Paesi appartenenti alla cosiddetta “white list”. A partire dall’1.1.2001 è una persona fisicaentrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica ai Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)sinistro, per la sola parte relativa alla copertura non residenti nel Paese. Darta Saving Life Assurance dac si avvale della facoltà di cui all’art.26 ter, comma 3 del rischio demograficoDPR n. 600 del 29 settembre 1973 di applicare sui Rendimenti Finanziari l’Imposta Sostitutiva. Pertanto, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non La Società agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti Sostituto d’Imposta sulle polizze commercializzate in regime di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio Libera Prestazione di attività commerciali concorrono Servizi in Italia Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla formazione data di redazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati presente documento e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o dei beneficiari ed aventi dirittoulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto. L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI CIASCUN ANNO L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA RELATIVA ALL’ANNO SOLARE PRECEDENTE. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i DETRAIBILITA’ FISCALE DEI PREMI Sui premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioninon è prevista alcuna forma di detrazione fiscale. • tassazione TASSAZIONE DELLE SOMME PERCEPITE Le somme dovute dalla Società in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza dipendenza del contratto ovvero in caso di riscattoContratto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione corrisposte in caso di decesso dell’assicurato: dell'Assicurato, sono esenti dall’imposta sulle successioni e dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte quanto concerne l’eventuale quota relativa alla copertura del rischio demografico. Con riguardo invece all'assoggettamento a tassazione dei redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l’imposta sostitutiva sulla differenza se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare del premio pagato, nella misura del 26%, come disposto dal primo comma dell’art. 26-ter DPR 600/1973, con riduzione della base imponibile nella misura del 51,92% in relazione ai rendimenti generati da attivi investiti in titoli di Stato ed altri equiparati dal (D.L. 66/2014) La Società non è soggetto opera la ritenuta della predetta imposta sui proventi corrisposti a imposta di successionesoggetti che esercitano attività d’impresa. Si precisa Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio hanno stipulato il Contratto nell’ambito di attività commerciali concorrono commerciale, la Società non applica la predetta imposta qualora gli interessati presentino alla formazione del reddito stessa una dichiarazione della sussistenza di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito tale requisito. Le tasse e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi le imposte relative al contratto Contratto sono a carico del Contraente e/Contraente, dei Beneficiari o dei beneficiari ed degli aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE IMPOSTA DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.dBOLLO L’estratto conto annuale della posizione assicurativa, ove ne ricorrano le condizioni, è soggetto ad imposta di bollo secondo quanto previsto dalla normativa vigente. HOME INSURANCE)L’imposta di bollo, PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese calcolata annualmente, sarà versata in caso di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00recesso, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaleriscatto e di decesso dell’Assicurato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Unico

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della Le informazioni che seguono fanno riferimento alla normativa fiscale in vigore alla data di redazione del presente documento, il regime fiscale documento e applicabile al contratto è Contraente che, al momento della stipulazione del contratto, risulta essere residente o ha sede legale in Italia. Nel caso in cui il seguente: • imposta sui premi: Contraente trasferisca la propria residenza o sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea potrebbe risultare necessario applicare la disciplina fiscale dello Stato di destinazione e, di conseguenza, l’Impresa potrebbe essere tenuta a gestire i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazionivari adempimenti e il pagamento delle imposte e degli oneri eventualmente dovuti ai sensi della disciplina fiscale del nuovo Stato. • tassazione in Per permettere ad essa una corretta valutazione e gestione di tali aspetti l’Impresa chiede al Contraente di comunicarle obbligatoriamente e per iscritto l’avvenuto cambio di residenza o di sede legale entro e non oltre 30 giorni dall’intervenuto trasferimento. In caso di riscatto: mancata comunicazione l’Impresa potrebbe far valere sul Contraente il suo diritto di rimborso, nel caso in caso cui l’amministrazione finanziaria dello Stato di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se destinazione muova ad essa delle contestazioni. È dunque buona norma per il Contraente è persona fisica, i capitali dotarsi di una consulenza fiscale indipendente che valuti l’eventuale diverso trattamento fiscale dello Stato di destinazione. Vengono comunque di seguito dettagliate le norme applicabili alla tipologia di contratto di Assicurazione sulla Vita cui il presente documento si riferisce. Imposta sui premi I premi corrisposti in dipendenza di assicurazione per le Assicurazioni sulla vita Vita non sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare alcuna imposta. Detraibilità fiscale dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) Sul versamento corrisposto non si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaleprevede alcuna detrazione.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile A decorrere dal 1° luglio 2014, sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al contratto Al momento della redazione Fondo è applicata una ritenuta del presente documento26 per cento. La quota di tali proventi che, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: secondo i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza criteri individuati dal Decreto del contratto ovvero in caso di riscattoMinistro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri si considera riferibile ai titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e Stato italiani, ai titoli ad essi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli da Stati esteri (inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica che consentono un livello adeguato scambio di tassazione effettivo informazioni con le autorità fiscali italiane ed alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati, è soggetta alla ritenuta del 12,5%26 per cento nel limite del 48,08 per cento del suo ammontare. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 Per le quote del 23/12/2014) Fondo già detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati a decorrere dal 01/01/2015 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione, e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014, la tassazione sulle rendite finanziarie interviene ritenuta si applica all’aliquota del 20%; in questo caso, per la quota di proventi riferibile a titoli pubblici, italiani ed esteri, la ritenuta del 20% è applicata nel limite del 62,5 per cento del relativo ammontare. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è applicata anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicuratotrasferimento di quote a rapporti di custodia, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di riscattoprovenienza. Se il Contraente La ritenuta è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto applicata a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. Sono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, applicabili in base alle caratteristiche soggettive dell’investitore, ad esempio nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, sui redditi c.d. diversi conseguiti dal Cliente si applica il regime del risparmio amministrato ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’intermediario. E’ fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite realizzate dal 1° luglio 2014 e riferibili a titoli pubblici possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Sono previste specifiche disposizioni transitorie applicabili ai redditi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 ma riferibili a proventi maturati anteriormente a tale data, nonché alla compensazione delle perdite realizzate anteriormente al 1° luglio 2014 con i proventi realizzati a partire da tale data. Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle quote concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del reddito calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le quote siano oggetto di impresa per la parte relativa successione ereditaria non concorre alla differenza fra capitale percepito e premi versati formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l’importo corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non sono soggetti a imposta sostitutivariscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico A tali fini la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la composizione del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalepatrimonio.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del 26%. La ritenuta si applica sull’ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, cessione o liquidazione delle Azioni e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle Azioni medesime, al contratto Al momento della redazione netto del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 2651,92% della differenza fra capitale percepito e ammontare quota dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed e agli altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 pubblici italiani ed equiparati e equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella lista white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50%). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list) nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, e nelle operazioni di rimborso realizzate mediante conversione di Azioni da un Comparto ad altro Comparto della medesima SICAV. In questi casi, il sottoscrittore fornisce al soggetto tenuto all’applicazione della ritenuta la necessaria provvista. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a Azioni comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, sui redditi diversi conseguiti dal sottoscrittore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo alla SICAV) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 168-bis 6 del TUIR (c.dD.Lgs. white list) si applica n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’intermediario collocatore. È fatta salva la facoltà del sottoscrittore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzioni dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un livello importo ridotto del 51,92% del loro ammontare. Nel caso in cui le Azioni siano oggetto di tassazione effettivo donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle Azioni concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del 12,5%calcolo dell’imposta sulle donazioni. • tassazione Nell’ipotesi in caso cui le Azioni siano oggetto di decesso dell’assicurato: per effetto successione ereditaria, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta di successione la parte di valore delle Azioni corrispondente al valore dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicuratotitoli, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, comprensivo dei frutti maturati e non è soggetto a imposta riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione A tali fini la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalerelativo patrimonio.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del presente documento20 per cento. La quota di tali proventi che, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: secondo i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza criteri individuati dal Decreto del contratto ovvero in caso di riscattoMinistro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi si considera riferibili alle obbligazioni ed altri ai titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 Stato italiani, ai titoli ad essi equiparati ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli ai titoli di debito emessi da Stati esteri (inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane, sono soggetti alla ritenuta del 20 per cento nel limite del 62,5 per cento del loro ammontare. La ritenuta si applica un livello sui proventi distribuiti in costanza di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge rimborso, di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso cessione o di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicuratodelle Azioni ed il loro valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni medesime. In ogni caso come valore di sottoscrizione o acquisto si assume il valore delle Azioni rilevato dai prospetti periodici. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di Azioni da un comparto ad altro comparto della medesima SICAV. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle Azioni a diverso intestatario, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso salvo che il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per commerciale e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. Sono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, applicabili in base alle caratteristiche soggettive dell’investitore, ad esempio nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le Azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi diversi conseguiti dall’investitore (ossia le perdite derivanti dalla partecipazione alla SICAV e le differenze positive e negative rispetto agli incrementi di valore delle Azioni rilevati in capo alla SICAV) si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’intermediario. E’ fatta salva la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi facoltà dell’investitore di rinunciare al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalepredetto regime con effetto dalla prima operazione successiva.

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Regime fiscale. Trattamento Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto Al in base alla normativa in vigore al momento della redazione del della presente documentoNota Informativa ma non si intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, il direttamente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al regime fiscale applicabile al derivante dalla sottoscrizione del contratto è di assicurazione qui descritto. Per le somme corrisposte in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, la differenza, se positiva, tra il seguente: • imposta sui premi: capitale maturato ed i premi versati sono esenti è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In seguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle assicurazionisuccessioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente L’imposta sostitutiva non è persona fisica, i capitali applicata sui proventi corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono a soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagatiche esercitano attività d’impresa. Per i proventi riferibili alle obbligazioni corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicu- razione sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, La Compagnia. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito. Per la parte investita in quote del fondo interno è prevista un’imposta di bollo, determinata in base alla normativa vigente. La Legge di ratifica del 18 giugno 2015, n. 95 ed il decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2015 finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act) richiedono che la Compagnia identifichi la residenza fiscale di tutta la propria clientela non residente ed acquisiscano il codice identificativo estero, nonché inviino una comunicazione periodica tramite l’Agenzia delle Entrate all’autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service) per quanto concerne l’identificazione dei soggetti in possesso anche della residenza fiscale statunitense; negli altri titoli casi all’Autorità fiscale del Paese presso cui il contraente detiene la residenza fiscale se diversa o aggiuntiva a quella italiana. L’identificazione avverrà attraverso la compilazione di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto questionario mediante autocertificazione da parte dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisicacontraenti, in caso fase di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF apertura di un nuovo rapporto (Imposta sul Reddito delle Persone Fisichesottoscrizione di un contratto o cambio di contraenza su un contratto già in essere), per e da parte dei beneficiari terzi delle prestazioni, in fase di richiesta di pagamento delle prestazioni maturate. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, la sola parte relativa alla copertura Compagnia si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all’interessato volte a confermare o confutare gli eventuali indizi di residenza fiscale negli Stati Uniti d’America o in altro Paese aderente ai protocolli internazionali OCSE (AEOI – Authomatic Exchange of Information) e comunitari (Direttiva 2014/107/UE o DAC2) La Compagnia si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del rischio demograficocontratto, e non è soggetto elementi nuovi rispetto a imposta di successionequelli dichiarati in precedenza. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità rinvia all’articolo 21 delle Condizioni di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti Assicurazione per gli aspetti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaledettaglio.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: Tassazione dei Premi I Premi pagati per i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso prodotti di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita investimento assicurativi non sono soggetti ad imposizione sostitutivaalcuna imposta. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagatiove ne ricorrano le condizioni. Tassazione delle somme corrisposte Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 1.1.2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicuratodell'assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo dell'importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscattoRiscatto e di Recesso. Se In caso di Riscatto e di Recesso, le somme pagate dalla Società a soggetti non esercenti attività di impresa sono soggette all’imposta sostitutiva del 26,00% sulla differenza tra il Contraente Capitale maturato e l’ammontare dei Premi pagati, eventualmente ridotta sulla base del peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari emessi da Paesi appartenenti alla cosiddetta “white list”. A partire dall’1.1.2001 è una persona fisicaentrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica ai Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)sinistro, per la sola parte relativa alla copertura non residenti nel Paese. Darta Saving Life Assurance dac si avvale della facoltà di cui all’art.26 ter, comma 3 del rischio demograficoDPR n. 600 del 29 settembre 1973 di applicare sui Rendimenti Finanziari l’Imposta Sostitutiva. Pertanto, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non La Società agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti Sostituto d’Imposta sulle polizze commercializzate in regime di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio Libera Prestazione di attività commerciali concorrono Servizi in Italia Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla formazione data di redazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati presente documento e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o dei beneficiari ed aventi dirittoulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto. L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI CIASCUN ANNO L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA RELATIVA ALL’ANNO SOLARE PRECEDENTE. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese Darta Saving Life Assurance dac (“Darta”), facente parte del Gruppo Allianz, è una compagnia assicurativa autorizzata ai sensi della legge Irlandese, che offre prodotti assicurativi e servizi su base transfrontaliera. La stessa opera attraverso accordi di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00distribuzione con società di investimento, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgobroker assicurativi e banche, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente nonché via internet. La protezione della Sua privacy è una nostra priorità assoluta. In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“Regolamento Privacy”) la presente Informativa Privacy spiega in Lussemburgo dal 1996che modo e che tipo di dati personali saranno raccolti (tramite siti internet o tramite la rete di intermediari), SOGELIFE offre soluzioni perché sono raccolti e a chi verranno divulgati o comunicati. Si prega di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaleleggere attentamente quanto sotto riportato.

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Regime fiscale. Trattamento È riportato di seguito e in maniera sintetica il trattamento fiscale applicabile applicato al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: Contratto. Tassazione dei Premi I Premi pagati per i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita prodotti assicurativi-finanziari non sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagatialcuna imposta. Tassazione delle somme corrisposte Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 1.1.2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicuratodell'assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo dell'importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscattoRiscatto e di Recesso. Se In caso di Riscatto anticipato totale o di Recesso, le somme pagate dalla Società sono soggette all’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi nella misura del 26%, di cui all’art. 26-ter del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 (di seguito, l’“Imposta Sostitutiva”), da applicare alla differenza, se positiva, fra l’importo da corrispondere ed il totale dei premi versati, ai sensi dell’art. 45, comma 4 del TUIR. Tale differenza verrà determinata al netto della quota dei proventi riferibili alle seguenti categorie di titoli pubblici: i) obbligazioni ed altri titoli ad esse equiparati di cui all’art. 31 del DPR n. 601 del 29 settembre 1973; ii) obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella white list di cui al decreto da emanarsi ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR. Le modalità di individuazione della quota dei proventi da escludere dalla base imponibile sono state stabilite con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 Dicembre 2011. In caso di pagamento delle Prestazioni Periodiche Ricorrenti, poiché queste sono incerte sia nell’an che nel quantum ed il Contratto non prevede forme di garanzia di risultato né in termini di capitale garantito né di rendimento, le stesse saranno liquidate all’Investitore-Contraente senza applicazione dell’Imposta Sostitutiva fino a concorrenza del Premio pagato. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge, il contribuente dovrà adempiere agli obblighi dichiarativi previsti dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni (Mod. Unico - Quadro RW – Investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero). Tale obbligo dichiarativo non sussiste per i Contratti conclusi con l’intervento di un intermediario finanziario residente in Italia e a condizione che i proventi derivanti da tali Contratti siano riscossi attraverso un intermediario finanziario residente. La Polizza è una persona fisicasoggetta all’Imposta di Bollo con l’aliquota del 2 per mille annuo con un limite massimo di € 14.000 solo per i Contraenti persone giuridiche. La base imponibile dell’Imposta di Bollo coincide con il valore di mercato dei titoli o prodotti finanziari sottostanti ovvero, in mancanza, con il valore nominale o di rimborso degli stessi ovvero, in mancanza anche di questi ultimi, sulla base dei premi versati. L’Imposta di Xxxxx è dovuta alla cessazione del contratto, in caso di morte dell’assicurato decesso,ovvero al momento del Riscatto o del recesso. A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito trattamento fiscale delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese polizze di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica ai Contraenti, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgononché ai Beneficiari in caso di sinistro, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalenon residenti nel Paese.

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Regime fiscale. Trattamento Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del presente documentocontratto. Sull’eventuale rendimento, pari alla differenza tra il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • complessivo importo delle somme percepite in esecuzione del contratto, da un lato, e, dall’altro, la somma dei premi versati, sarà applicata una imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, la cui aliquota percentuale è stabilita in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito base alla normativa di riferimento tempo per tempo vigente. Il rendimento è diminuito di una quota dello stesso, forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed dagli altri titoli di cui all’art. all'articolo 31 del d.p.r. 601/73 DPR 601/1973 ed equiparati e alle dalle obbligazioni emesse dagli Stati esteri e relativi enti territoriali, inclusi nella lista di cui all’art. al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR (c.dDPR 917/1986. white list) si applica Nel caso in cui il beneficiario sia un livello soggetto che eserciti attività di impresa, i proventi annui ed il capitale liquidato per riscatto, nella parte eccedente il premio versato, costituiscono reddito d’impresa: la Compagnia liquiderà quindi tali importi senza applicare alcuna tassazione effettivo del 12,5%sostitutiva. • tassazione Le somme corrisposte in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge dell’assicurato sono esenti da imposte di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) successione; sono inoltre esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche solo se a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demograficodemografico (legge 23.12.2014 n. 190, e non è soggetto a imposta cd “Legge di successioneStabilità 2015”). Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione Ai sensi dell’articolo 19 del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi decreto legge n.201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214, le comunicazioni relative al presente contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari soggette ad un’imposta di bollo, la cui misura è stabilita dall’art. 1 comma 581 della Legge 27.12.2013 n. 147 (cd “Legge di Stabilità 2014”) e successive modifiche ed aventi dirittointegrazioni. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.dAi sensi dell’art. HOME INSURANCE)1923 c.c., PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese le somme dovute dall’assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00non sono né pignorabili né sequestrabili, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni fatte salve specifiche disposizioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalelegge.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Unit Linked

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di sede legale in Italia rilasciata dall’Investitore-contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Il Contraente si impegna pertanto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre sessanta giorni, alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto di assicurazione sulla vita ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento, documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui premi: i premi versati sono esenti da imposta redditi sulle assicurazioni. • tassazione somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita ; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di riscatto: morte dell’Assicurato; - la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero morte dell’Assicurato; - in caso di riscattoesercizio dell’opzione in rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il Contraente è persona fisicacapitale in opzione e il premio versato, i capitali corrisposti in dipendenza analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagatidi tipo Unit linked Prodotto QUUA Ed. 01/2021 Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è una persona fisica, in caso decorso il periodo di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da IRPEF un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (Imposta sul Reddito ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli garanzie ‑ oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 3 Art. 1 Che Contratto è InvestiPolizza Platinum 4 You? Che prestazioni prevede? Chi può sottoscriverlo? Come si possono avere informazioni sul Contratto? 6 Art. 2 Requisiti del Contraente, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.dell’Assicurato e del Beneficiario 6

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documentoPremi La parte di premio riferita alla prestazione base non prevede alcuna detrazione di imposta. Regime fiscale delle prestazioni Le somme corrisposte da Nobis Vita S.p.A., il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisicacontratti assicurativi, in caso di vita o di morte dell’assicurato dell’Assicurato, sono soggette a imposta sostitutiva – come da normativa vigente – sulla differenza tra la somma liquidata e l’ammontare dei premi lordi versati. Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepiscano la prestazione nell’esercizio di attività commerciale, l’imposta sostitutiva non è applicata (D.lgs. 47 del 18/2/2000, DL 138/2011 e successive modifiche e integrazioni). I rendimenti da assoggettare all’imposta sostitutiva sono da ridurre della quota riferibile a titoli pubblici ed equivalenti. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione assicurativa nella quale è inserito il contratto o, in mancanza, sulla base dell’ultimo rendiconto approvato. In caso di decesso dell’Assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF imposta sulle successioni. Imposta di bollo Ai sensi dell’art. 19 del DL n.201, relativamente alla parte di premio investita in fondi interni Unit Linked (Imposta Ramo III) è prevista un’imposta di bollo calcolata annualmente nella misura del 2 per mille all’anno. L’imposta di bollo, calcolata per ciascun anno di vigenza del contratto, è prelevata all’atto del rimborso o riscatto. Fiscalità rendita Nel caso in cui si eserciti l’opzione di conversione da capitale in rendita, il capitale sarà preventivamente assoggettato ad imposizione fiscale come al punto precedente, mentre la rendita vitalizia risultante verrà tassata anno per anno solo sugli importi maturati derivanti da rivalutazione. Avvertenza: il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza del contraente presso un altro Paese dell’Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza presso altri Paesi dell’Unione Europea devono essere prontamente comunicati per iscritto alla Compagnia. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Reddito delle Persone Fisiche)Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare. L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERE, per la sola parte relativa alla copertura del rischio demograficoENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi dirittoIL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI SI POTRA’ CONSULTARE TALE AREA NE E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese Sede Legale in Agrate Brianza 20864 (MB) - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - Xxx. 000.0000.000 - Fax 000.0000.000 - xxx.xxxxxxxxx.xx - PEC xxxxxxxxx@xxx.xx - Capitale Sociale € 33.704.000,00 i.v. - Iscrizione C.C.I.A.A. di Monza e Brianza: 2576434 - CF e P.IVA IT09028080159 - Iscrizione al reg. soc. del Tribunale di Milano: 276128/7103/28 - Iscritta al n. 1.00080 dell’Albo delle imprese di assicurazione sulla e riassicurazione - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni e della riassicurazione con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 19/04/89 (G.U. della Repubblica Italiana del 19/05/89 n. 115) società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Capogruppo del Gruppo Nobis iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi Edizione luglio 2022 Condizioni Contrattuali di Assicurazione Assicurazione a vita Sede socialeintera, a premi annui ricorrenti con possibilità di versamenti aggiuntivi liberi con capitale collegato a quote di fondo interno Data di validità delle Condizioni di Assicurazione: 008 luglio 2022 Gentile Contraente, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a questa pagina è riportata una clientela internazionalebreve descrizione del prodotto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento Sui proventi conseguiti in Italia derivanti dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari conformi alle direttive comunitarie e le cui quote o azioni sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è operata una ritenuta del 26%, con aliquota ridotta del 12,50% solo per la eventuale quota dei suddetti proventi attribuibile alla parte di attività dell’OICR investita in titoli di Stato italiani e di altri Paesi indicati dall’Amministrazione finanziaria. La ritenuta è applicata dai soggetti incaricati del pagamento dei proventi medesimi, del riacquisto o della redazione negoziazione delle quote o quote:(i) sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione all’organismo di investimento; (ii) sulla differenza positiva tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni e (iii) in caso di conversioni tra comparti diversi, sulla differenza tra valore delle quote o azioni del presente documento, comparto di provenienza preso in considerazione per la conversione di tali quote o azioni dello stesso comparto di provenienza in quote o azioni di un altro comparto e il valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle quote o azioni del comparto di provenienza. La ritenuta è applicata anche nell’ipotesi di trasferimento delle quote o azioni a diverso intestatario. La ritenuta si applica a titolo d’acconto per proventi derivanti dalle partecipazioni relative all’impresa e a titolo d’imposta in ogni altro caso. Sarà inoltre applicata una imposta di bollo annuale all’aliquota dello 0,20. Il regime fiscale applicabile al contratto ai trasferimenti per successione o donazione è il seguente: • disciplinato dal D. L. 3 ottobre 2006, n. 262, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 77, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). Ai sensi del citato decreto, non è prevista alcuna imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione nel caso di trasferimento di quote a seguito di successione mortis causa o per donazione, a condizione che (i) in caso di riscatto: trasferimento a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l’ammontare delle quote da trasferire, per ciascun beneficiario, sia inferiore o uguale a un milione di Euro; (ii) in caso di permanenza trasferimento a favore dei fratelli e delle sorelle, l’ammontare delle quote da trasferire sia inferiore o uguale a 100.000 Euro. In tutti gli altri casi di successioni e donazioni, si applicheranno le seguenti aliquote: - Coniuge e parenti in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero linea retta (sul valore eccedente 1 milione di Euro per ciascun beneficiario): 4% - Fratelli e sorelle (sul valore eccedente 100.000 di Euro per ciascun beneficiario): 6% - Altri parenti fino al 4° e degli affini in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti linea retta e in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari linea collaterale fino al 263°: 6% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato- Altri soggetti: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. 8% Se il Contraente successore o il destinatario della donazione è una persona fisicaun portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto n. 104, la franchigia è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto pari a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale1.500.000 Euro.

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Regime fiscale. Trattamento Le informazioni riportate nella presente sezione offrono una sintesi di alcuni aspetti del regime fiscale applicabile proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle azioni ai sensi della legislazione tributaria italiana vigente e della prassi alla Data della Nota Informativa e relativamente a specifiche categorie di investitori, fermo restando che la relativa normativa potrebbe essere soggetta a modifiche, anche aventi effetto retroattivo, o ad evoluzioni interpretative. La presente sezione non sarà aggiornata per dare conto delle modifiche intervenute dopo la Data della Nota Informativa. Eventuali modifiche normative o interpretative potranno pertanto rendere le presenti informazioni non aggiornate o incomplete. Quanto segue non intende offrire un’analisi esaustiva di tutte le conseguenze fiscali dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle azioni per tutte le possibili categorie di investitori e rappresenta, pertanto, una sintetica e parziale introduzione alla materia. Gli investitori dovranno pertanto consultare i propri consulenti in merito al contratto Al momento regime fiscale proprio dell’acquisto, della redazione detenzione e della cessione delle azioni nonché delle eventuali distribuzioni di utili, riserve o capitale in favore dei titolari delle azioni. La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto una riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società (“IRES”) dal 27,5% al 24% con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016. Sempre con effetto dai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e per la Banca d’Italia, la riduzione d’imposta sarà sterilizzata dall’introduzione di una addizionale di 3,5 punti percentuali. Le percentuali di tassazione parziale previste per alcune tipologie di contribuenti su dividendi e plusvalenze, come di seguito descritte (tra cui il 49,72%), sono state rideterminate con decreto del presente documentoMinistro dell’Economia e delle Finanze, del 26 maggio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 2017, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati “Decreto”) che ha introdotto le modifiche che si sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) rese necessarie a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaleseguito dalla suddetta riduzione d’imposta.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione Imposta sui premi I premi del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta dall’imposta sulle assicurazioni. • tassazione Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi I premi versati non sono deducibili o detraibili ad eccezione del seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di riscattodecesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall’imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l’imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità: - prestazione erogata in caso forma di permanenza in vita dell’assicurato capitale: la prestazione verrà assoggettata alla scadenza del contratto ovvero in caso tassazione di riscattolegge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se il Contraente è persona fisicaprevisti contrattualmente, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare l’ammontare dei premi pagatipagati in conformità a quanto previsto dall’art. Per 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di Stato, di cui all’art. 31 del d.p.r. D.P.R. 601/73 ed equiparati e alle le obbligazioni emesse dagli da Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello ”. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso individuazione delle predette quote di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e proventi non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a soggette ad imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a carico copertura delle riserve matematiche. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del Contraente presente Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o dei beneficiari ed aventi dirittoulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.dArt. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.1 Prestazioni assicurative 2

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Samples: Contratto Di Assicurazione Mista a Premio Unico E Premi Unici Aggiuntivi Con Rivalutazione Annua Del Capitale

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Detrazione fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: dei premi Per i premi versati pagati per il contratto non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela sono esenti da soggette ad imposta sulle assicurazionidi bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. • tassazione L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del rimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale, in caso di riscatto: vita o di decesso dell’Assicurato). Tassazione delle somme percepite Le somme dovute dall’Impresa in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza dipendenza del contratto ovvero in caso di riscattocontratto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione corrisposte in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 dell'Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente - relativamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa quota riferibile alla copertura del rischio demograficodemografico - all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, i rendimenti liquidati sono soggetti ad imposta a titolo di ritenuta definitiva (imposta sostitutiva) nella misura del 26%. Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,50%. Per l’applicazione dell’imposta sostitutiva è necessario fare le seguenti distinzioni: - erogazione di una prestazione in forma di capitale: le somme liquidate per riscatto totale sono soggette all‘imposta sostitutiva sulla differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e non è soggetto a imposta l’ammontare dei premi versati (al netto dei riscatti parziali); - erogazione della Prestazione annua vitalizia: ▪ se corrisposta tramite riscatti parziali programmati, le somme erogate costituiscono redditi di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa capitale, da assoggettare all’imposta sostitutiva per la parte relativa corrispondente alla differenza tra l’ammontare percepito dal Contraente e quello del premio pagato, diminuito delle somme ricavate dal prelievo delle azioni sottostanti il contratto utilizzate per alimentare la Riserva tecnica necessaria a garantire l’erogazione delle rendita e ridotto in proporzione al rapporto tra il capitale erogato ed il valore economico della polizza (per valore economico della polizza si intende ciò che sarebbe corrisposto se la polizza fosse venuta a scadenza alla data del riscatto parziale programmato); ▪ se corrisposta tramite rendita vitalizia avente funzione previdenziale, le somme erogate sono soggette all’ imposta sostitutiva, sia con riferimento ai rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita in corso di erogazione, (che costituiscono redditi di capitale per la differenza fra capitale percepito l’importo di ciascuna rata di rendita e premi versati quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari), sia con riguardo ai rendimenti della rendita in corso di costituzione, con riguardo al risultato netto di gestione maturato in ciascun periodo di imposta (determinato sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione - calcolato al termine di ciascun anno solare, ovvero alla data di accesso della prestazione - diminuito delle somme ricavate dal prelievo delle azioni sottostanti il contratto utilizzate per alimentare la riserva tecnica necessaria a garantire l’erogazione delle rendita, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno). L’Impresa non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa e a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell’ambito di attività commerciale qualora gli interessati presentino una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica agli Investitori-Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di sinistro, non residenti nel Paese, ai quali è però richiesto dai Revenue Commissioners (Intendenza di Finanza Irlandese) di sottoscrivere la Dichiarazione di Non Residenza in Irlanda. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all’interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione del presente documento e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o dei beneficiari ed aventi dirittoulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente in relazione alla sottoscrizione del contratto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Componente Unit Linked Che Offre, Mediante Riscatti Periodici E Una Successiva Rendita Vitalizia, Un Importo Annuo Minimo Garantito in Caso Di Vita Dell’assicurato, Con Controassicurazione (Variable Annuity)

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto, in vigore alla data di redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta con riferimento alla specifica forma contrattuale. Imposta sui premi: i premi I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono esenti da imposta sulle assicurazionisoggetti ad imposte ad eccezione della quota di premio relativa alla garanzia complementare infortuni; per tale componente l’imposta è pari al 2,5%. • tassazione in caso Detraibilità fiscale dei premi I premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di riscatto: in caso morte danno diritto ad una detrazione d’imposta IRPEF nella misura annua massima di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza 100,70 Euro, che corrisponde all’importo di 530,00 Euro moltiplicato per l’aliquota del contratto ovvero in caso di riscatto19%. Per usufruire della detrazione, se il Contraente è deve avere stipulato il contratto nell’interesse proprio o di persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza fiscalmente a carico. Tassazione delle prestazioni Le somme dovute dalla Società a fronte di contratti di assicurazione sulla vita e in caso di decesso dell’assicurato sono soggetti esenti da IRPEF unicamente per la componente di capitale erogata a fronte della copertura del rischio demografico (i.e. copertura del rischio morte dell’assicurato). In caso di vita dell’Assicurato: a) le somme corrisposte dalla Società in forma di capitale sono soggette ad imposizione sostitutivauna ritenuta di imposta, in misura pari al operata direttamente dalla Società, che si ottiene applicando l’aliquota del 26% della alla plusvalenza realizzata, pari alla differenza fra tra il capitale percepito liquidabile e ammontare l’ammontare dei premi pagativersati per la sua costituzione, ossia al netto della quota parte degli stessi destinati alla copertura del rischio di morte. Per i Detta differenza è ridotta del 51,92% della quota della stessa forfettariamente riferita ai proventi riferibili alle derivanti dalle obbligazioni ed e dagli altri titoli di cui all’art. all'articolo 31 del d.p.r. 601/73 DPR 601/1973 ed equiparati e alle dalle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR DPR 917/1986; b) le somme corrisposte dalla Società in forma di rendita, a seguito dell’esercizio dell’opzione di conversione del valore di rimborso, sono soggette a ritenuta di imposta (c.doperata direttamente dalla Società) applicata annualmente ai rendimenti contrattuali di volta in volta maturati, ivi compreso l’interesse precontato nel calcolo della rendita (tasso tecnico). white listL’aliquota della ritenuta di imposta è determinata secondo le medesime modalità sopra illustrare per le prestazioni liquidate sotto forma di capitale. Prima della conversione, il capitale costitutivo della rendita è assoggettato al medesimo regime fiscale sopra descritto per le somme liquidate sotto forma di capitale. La Società non opera la ritenuta dell’imposta sostitutiva sui capitali comunque corrisposti a soggetti che esercitano un’attività commerciale, per i quali i suddetti capitali concorrono a formare il reddito d’impresa, secondo le regole proprie di tali categorie di reddito, e sono assoggettati a tassazione ordinaria. Se le somme sono corrisposte a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. In caso di decesso dell’Assicurato: c) si applica un livello la componente finanziaria del contratto, sarà assoggettata a tassazione sulla base di tassazione effettivo quanto illustrato al punto a); d) l’eventuale componente erogata a fronte della copertura del 12,5%rischio morte dell’assicurato è esente da IRPEF. • tassazione in In caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) , le somme corrisposte ai beneficiari sono percepite jure proprio e, come tali, sono esenti dalle imposte sulle successioni in quanto non concorrono a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaleformare l’asse ereditario.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Con Partecipazione Agli Utili

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al contratto Al momento della redazione Fondo è applicata una ritenuta del presente documento26 per cento. La quota di tali proventi che, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: secondo i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza criteri individuati dal Decreto del contratto ovvero in caso di riscattoMinistro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri si considera riferibile ai titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e Stato italiani, ai titoli ad essi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli da Stati esteri (inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica che consentono un livello adeguato scambio di tassazione effettivo informazioni con le autorità fiscali italiane ed alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati, è soggetta alla ritenuta del 12,5%26 per cento nel limite del 48,08 per cento del suo ammontare. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 Per le quote del 23/12/2014) Fondo già detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati a decorrere dal 01/01/2015 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione, e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014, la tassazione sulle rendite finanziarie interviene ritenuta si applica all’aliquota del 20%; in questo caso, per la quota di proventi riferibile a titoli pubblici, italiani ed esteri, la ritenuta del 20% è applicata nel limite del 62,5 per cento del relativo ammontare. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è applicata anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicuratotrasferimento di quote a rapporti di custodia, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di riscattoprovenienza. Se il Contraente La ritenuta è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto applicata a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. Sono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, applicabili in base alle caratteristiche soggettive dell’investitore, ad esempio nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, sui redditi c.d. diversi conseguiti dal Cliente si applica il regime del risparmio amministrato ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite realizzate dal 1° luglio 2014 e riferibili a titoli pubblici possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Sono previste specifiche disposizioni transitorie applicabili ai redditi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 ma riferibili a proventi maturati anteriormente a tale data, nonché alla compensazione delle perdite realizzate anteriormente al 1° luglio 2014 con i proventi realizzati a partire da tale data. Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle quote concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del reddito calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le quote siano oggetto di impresa per la parte relativa successione ereditaria non concorre alla differenza fra capitale percepito e premi versati formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l’importo corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non sono soggetti a imposta sostitutivariscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico A tali fini la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la composizione del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalepatrimonio.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza in Italia da te rilasciata al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall'Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente contratto ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento, documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui premi: redditi sulle somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita. L’Imposta sostitutiva non viene applicata ove siano stati rispettati i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione vincoli e le condizioni previsti dalla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di riscatto: morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero morte dell’Assicurato; - in caso di riscattoesercizio dell’opzione in rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il Contraente è persona fisica, capitale in opzione e il premio versato. L’Imposta sostitutiva non viene applicata ove siano stati rispettati i capitali corrisposti in dipendenza limiti e le condizioni previsti dalla legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 e successive modifiche e integrazioni; - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sui rendimenti maturati su ciascuna rata annua di rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della rendita erogata (poiché non consente il riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito con partecipazione agli utili e ammontare dei premi pagatiUnit linked Prodotto PPUA Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è una persona fisica, in caso decorso il periodo di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da IRPEF un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (Imposta sul Reddito ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli garanzie ‑ oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i DETRAIBILITÀ FISCALE SUI PREMI Sui premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioninon è prevista alcuna forma di detrazione fiscale. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione IMPOSTE SUI PREMI I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposizione sostitutiva, alcuna imposta. TASSAZIONE DELLE SOMME PERCEPITE Le somme dovute dalla Società in misura pari al 26% della differenza fra dipendenza del contratto sono esenti dall’imposta sulle successioni. Il capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione corrisposto in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto dell'Assicurato è esente da IRPEF (Imposta dall’imposta sul Reddito reddito delle Persone Fisiche), persone fisiche per la sola parte quanto concerne l’eventuale quota relativa alla copertura del rischio demografico. Al di fuori dell’ipotesi sopra descritta, trova, invece, applicazione il disposto di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 1986, n. 917, e, pertanto, il reddito corrisposto sarà assoggettato ad imposta sostitutiva sulla differenza, se positiva, tra il capitale maturato e non l’ammontare del premio pagato, nella misura del 26% (art. 26-ter, 1 comma, DPR 600/1973), con riduzione della base imponibile nella misura del 51,92% in relazione ai rendimenti generati da attivi investiti in titoli di Stato ed equiparati (D.L. 66/2014). In particolare, il Riscatto totale, così come la componente finanziaria che emerga nel capitale corrisposto in caso di decesso dell’Assicurato, è soggetto a imposta di successionetassazione sulla differenza, se positiva, tra il capitale maturato e l’ammontare del premio pagato. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla Il riscatto parziale è invece soggetto a tassazione sul rendimento finanziario determinato dalla differenza fra il capitale percepito e premi versati e non corrisposto ed il premio proporzionalmente riferibile alla prestazione erogata. In presenza dell’esercizio dell’opzione della conversione in rendita del valore di riscatto totale, le rate di rendita sono soggetti soggette a tassazione limitatamente alla quota parte di rendimento finanziario presente in ciascuna rata di rendita rispetto al valore della rata di rendita iniziale; va inoltre considerato che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del valore di riscatto in rendita, della descritta imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi Infine, le prestazioni periodiche ricorrenti corrisposte in conseguenza dell’adesione al contratto Piano di Prestazioni Periodiche Ricorrenti divengono imponibili con riguardo alla componente che, sommata alle rate già erogate, ecceda l’importo del premio corrisposto eventualmente riproporzionato a seguito di riscatti parziali. La Società non opera la ritenuta della predetta imposta sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che hanno stipulato il Contratto nell’ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente e/Contraente, dei Beneficiari o dei beneficiari ed degli aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Unico

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: Tassazione dei Premi I Premi pagati per i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso prodotti di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita investimento assicurativi non sono soggetti ad imposizione sostitutivaalcuna imposta. Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagatiove ne ricorrano le condizioni. Tassazione delle somme corrisposte Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 1.1.2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicuratodell'assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo dell'importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscattoRiscatto e di Recesso. Se In caso di Riscatto e di Recesso, le somme pagate dalla Società a soggetti non esercenti attività di impresa sono soggette all’imposta sostitutiva del 26,00% sulla differenza tra il Contraente Capitale maturato e l’ammontare dei Premi pagati, eventualmente ridotta sulla base del peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari emessi da Paesi appartenenti alla cosiddetta “white list”. A partire dall’1.1.2001 è una persona fisicaentrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica ai Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)sinistro, per la sola parte relativa alla copertura non residenti nel Paese. Darta Saving Life Assurance dac si avvale della facoltà di cui all’art.26 ter, comma 3 del rischio demograficoDPR n. 600 del 29 settembre 1973 di applicare sui Rendimenti Finanziari l’Imposta Sostitutiva. Pertanto, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non La Società agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti Sostituto d’Imposta sulle polizze commercializzate in regime di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio Libera Prestazione di attività commerciali concorrono Servizi in Italia Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla formazione data di redazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati presente documento e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o dei beneficiari ed aventi dirittoulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto. L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI CIASCUN ANNO L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA RELATIVA ALL’ANNO SOLARE PRECEDENTE. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Regime fiscale dei premi: Nel caso in cui i premi concorrano a formare il reddito ai fini IRPEF dell’Assicurato è riconosciuta annualmente al medesimo Assicurato una detrazione d’impostanellamisura e nei limiti previsti dall’articolo 15, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; si precisa altresì che gli stessi costituiscono base imponibile previdenziale, ai fini della contribuzione INPS. Nei casi previsti dalla legge l’importo dei premi versati costituisce onere deducibile dal reddito di impresa. Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni. Altre implicazioni di carattere fiscale L’applicazione di altre disposizioni fiscali può dipendere da elementi quali la fonte isti tutiva dell’assicurazione collettiva, i soggetti che sopportano l’onere economico del premio, la natura delle prestazioni corrisposte o i soggetti beneficiari. Il Contraente potrà chiedere al proprio intermediario assicurativo di fiducia tutti i chiarimenti del caso; peraltro, nei casi particolarmente complessi, è consigliabile avvalersi di adeguata assistenza professionale in campo fiscale. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vi gore alla data di redazione del presente documentodocumento e non intende fornire alcunagaranziacircaogni diverso e/ o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutivadirettamente o indirettamente , in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagatirelazione alla sottoscrizione del contratto. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicuratoL’ IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidatoENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaleL’ ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Monoannuale Di Gruppo Per Il Caso Di Morte O Di Invalidità Totale E Permanente a Capitale Costante E a Premio Unico Per Dirigenti Di Aziende Industriali

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di Sede legale in Italia rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta. Entro sessanta giorni ti impegni a comunicare alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di Sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui il Contraente o l’Assicurato abbiano trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento, documento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: - la detraibilità dei Premi relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui premi: i premi versati sono esenti da imposta redditi sulle assicurazioni. • tassazione somme corrisposte in forma di capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del rischio demografico corrisposte in caso di riscatto: morte dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero morte dell’Assicurato; - in caso di riscattoesercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il Contraente è persona fisicacapitale in opzione e il Premio versato, i capitali corrisposti in dipendenza analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di Rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della Rendita erogata (poiché non consente il Riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. Contratto di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito con partecipazione agli utili e ammontare dei premi pagatiUnit linked Prodotto REV2 Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili a comprendere come leggere le Condizioni di assicurazione. Per rendere maggiormente chiare e fruibili le condizioni che regolano i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se rapporti tra il Contraente e la Compagnia sono stati utilizzati i seguenti strumenti: - box a fondo bianco che forniscono definizioni circa i principali termini utilizzati nell'articolo - box a fondo grigio che forniscono esempi pratici per meglio spiegare quanto riportato nell’articolo - box a fondo punteggiato che forniscono formule matematiche - un (evidenziatore) per attirare l’attenzione del Contraente su concetti di particolare rilievo - frasi in grassetto per indicare: ‑ la possibile perdita di un diritto previsto dal Contratto (per esempio perché è una persona fisica, in caso decorso il periodo di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente tempo per poterlo esercitare) ‑ casi di invalidità ed inefficacia del Contratto ‑ le conseguenze derivanti da IRPEF un inadempimento del Cliente al rispetto di obblighi dichiarativi come per legge (Imposta sul Reddito ad es. antiriciclaggio - D.Lgs. n. 231/07) afferenti a tutte le figure contrattuali previste ‑ limitazione delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli garanzie ‑ oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese dell'Assicurato Nel Glossario sono riportati tutti i termini che nelle Condizioni di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.sono indicati con la lettera iniziale maiuscola GLOSSARIO 1

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Samples: hellobank.it

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. Regime fiscale dei premi: Nel caso in cui i premi concorrano a formare il reddito ai fini IRPEF dell’Assicurato è riconosciuta annualmente al medesimo Assicurato una detrazione d’imposta nella misura e nei limiti previsti dall’articolo 15, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; si precisa altresì che gli stessi costituiscono base imponibile previdenziale, ai fini della contribuzione INPS. Nei casi previsti dalla legge l’importo dei premi versati costituisce onere deducibile dal reddito di impresa. Tassazione delle somme assicurate Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni. Altre implicazioni di carattere fiscale L’applicazione di altre disposizioni fiscali può dipendere da elementi quali la fonte istitutiva dell’assicurazione collettiva, i soggetti che sopportano l’onere economico del premio, la natura delle prestazioni corrisposte o i soggetti beneficiari. Il Contraente potrà chiedere al proprio intermediario assicurativo di fiducia tutti i chiarimenti del caso; peraltro, nei casi particolarmente complessi, è consigliabile avvalersi di adeguata assistenza professionale in campo fiscale. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, documento e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o dei beneficiari ed aventi dirittoulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE HA L’OBBLIGO DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE)TRASMETTERTI, PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00OGNI ANNO SOLARE, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaleL’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Monoannuale Di Gruppo Per Il Caso Di Morte O Di Invalidità Totale E Permanente a Capitale Costante E a Premio Unico Per Dirigenti Di Aziende Industriali

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta Imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare alcuna imposta. Detrazione fiscale dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli premi pagati per il presente prodotto non è prevista alcuna forma di cui all’artdetrazione fiscale. 31 Imposta di bollo Le comunicazioni alla clientela sono soggette ad imposta di bollo annuale secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà complessivamente trattenuta al momento del d.p.rrimborso dell’investimento (per recesso, per riscatto totale o parziale o per decesso dell’Assicurato). 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis Tassazione delle somme percepite Le somme dovute dall’Impresa in dipendenza del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 dell’Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente - relativamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa quota riferibile alla copertura del rischio demograficodemografico - all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, le somme liquidate sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva (imposta sostitutiva) nella misura del 26% sulla differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei riscatti parziali). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,50%. L’Impresa non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa e a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell’ambito di attività commerciale qualora gli interessati presentino una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica agli Investitori- Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di sinistro, non residenti nel Paese, ai quali è però richiesto dai Revenue Commissioners (Intendenza di Finanza Irlandese) di sottoscrivere la Dichiarazione di Non Residenza in Irlanda. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore e all’interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione del presente documento e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o dei beneficiari ed aventi dirittoulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente in relazione alla sottoscrizione del presente prodotto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Tipo Unit Linked (Tariffa Usl5s02)

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui - tassazione dei premi: i In conformità alle disposizioni di legge in vigore, non è prevista l'applicazione dell'imposta sui premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazionidi assicurazione corrisposti dal Contraente per la sottoscrizione della polizza sulla vita. - tassazione dei redditi: I redditi di capitale percepiti in caso virtù di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza una polizza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutivaall’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, in misura conformità alle disposizioni di cui all’articolo 44 del D.P.R. n. 917/1986 e dell’articolo 26-ter co. 3, del D.P.R. n. 600/1973. Tali redditi di capitale sono pari alla differenza tra l’ammontare del riscatto percepito dagli aventi diritto e l’ammontare dei premi pagati dal Contraente. L'imposta sostitutiva si applica anche in caso di liquidazione della prestazione caso morte ai beneficiari della polizza, limitatamente alla componente finanziaria derivante dalla polizza. L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dalla Compagnia al tasso del 26% della differenza fra sui redditi di capitale percepito e ammontare dei premi pagatimaturati. Per i proventi redditi di capitale maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012, la differenza tra le somme incassate ed i premi pagati dal Contraente dovrà essere diminuita del 37,50% (51,92% a decorrere dal 1° luglio 2014) dei proventi, ove presenti, riferibili alle obbligazioni ed del Governo italiano e altri titoli equiparati di cui all’art. all’articolo 31 del d.p.r. 601/73 D.P.R. n. 601/1973 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%“White List” ed equiparati. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce La Compagnia opera in qualità di sostituto d’imposta e quindi pertanto provvederà ad applicare e versare l'imposta sostitutiva dovuta in sede di erogazione della prestazione, liquidando al Contraente/ beneficiario le somme dovute diminuite delle imposte previste dalla legge. Per le polizze sottoscritte da società di capitali, i proventi derivanti dal riscatto della polizza non provvede agli adempimenti sono, invece, assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di sostituzione tributariacui all’articolo 26-ter del D.P.R. n. 600/1973. I capitali percepiti nell’esercizio Tali proventi concorreranno a formare il reddito imponibile complessivo della società sottoscrittrice. - imposta di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa bollo ordinaria e speciale: La polizza, per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito investita nel Fondo in euro o in altre divise (GIS), non è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell’articolo 13 co. 2-ter dell’Allegato A “Tariffa parte prima” al D.P.R. n. 642/1972, come modificato dall’articolo 19 del D.L. n. 201/2011 e premi versati dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Per la parte investita nei supporti d'investimento espressi in quote, la Compagnia provvederà ad applicare l'imposta di bollo dovuta con aliquota del 2 per mille e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali ad eseguire i relativi al contratto sono a carico versamenti all’atto del Contraente riscatto e/o dei beneficiari in caso di chiusura della polizza o decesso. Qualora la polizza sia stata sottoscritta con somme di denaro oggetto di emersione mediante procedure di rimpatrio (c.d. “scudo fiscale”) e sia detenuta in regime di “riservatezza”, la Compagnia provvederà ad applicare l’imposta di bollo "speciale", introdotta dall’articolo 19, co. 6 del D.L. n. 201/2011; tale imposta è calcolata sul valore di riscatto della polizza alla data di riferimento (31 dicembre o data di rinuncia o perdita del regime di riservatezza) ed aventi dirittoè applicata nella misura del 4 per mille. - imposta di successione: Le prestazioni assicurative erogate in caso di decesso dell’Assicurato sono corrisposte a titolo proprio dalla Compagnia e, conseguentemente, non confluiscono nella dichiarazione di successione degli eredi. PSGEVL3BV0519I 9 l 10 PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA LA COMPAGNIA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale.PSGEVL3BV0519I 10 l 10

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Che Offre La Combinazione Di Coperture Assicurative Di Ramo I (Gestione Interna Separata) E Di Ramo Iii (Unit Linked)

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione alla SICAV è applicata una ritenuta del presente documento26 per cento. La quota di tali proventi che, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: secondo i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza criteri individuati dal Decreto del contratto ovvero in caso di riscattoMinistro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri si considera riferibile ai titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e Stato italiani, ai titoli ad essi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli da Stati esteri (inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati, è soggetta alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del suo ammontare. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione alla SICAV e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle azioni ed il loro valore medio ponderato di sottoscrizione o di acquisto delle azioni medesime. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di azioni da un livello di tassazione effettivo del 12,5%comparto ad altro comparto della medesima SICAV. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene La ritenuta è applicata anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicuratotrasferimento di azioni a rapporti di custodia, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di riscattoprovenienza. Se il Contraente La ritenuta è una persona fisica, in caso applicata a titolo di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono di impresa commerciale e a titolo di imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. Sono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, applicabili in base alle caratteristiche soggettive dell’Investitore, ad esempio nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le azioni siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale sui redditi c.d. diversi conseguiti dall’Investitore si applica il regime del risparmio amministrato ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’intermediario. E’ fatta salva la facoltà dell’Investitore di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite realizzate dal 1° luglio 2014 e riferibili a titoli pubblici possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Sono previste specifiche disposizioni transitorie applicabili ai redditi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 ma riferibili a proventi maturati anteriormente a tale data, nonché alla compensazione delle perdite realizzate anteriormente al 1° luglio 2014 con i proventi realizzati a partire da tale data. Nel caso in cui le azioni siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle azioni concorre alla formazione della base imponibile ai fini del reddito calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le azioni siano oggetto di impresa per la parte relativa successione ereditaria non concorre alla differenza fra capitale percepito e premi versati formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l’importo corrispondente al valore, comprensivo dei relativi frutti maturati e non sono soggetti a imposta sostitutivariscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dalla SICAV alla data di apertura della successione. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico A tali fini la SICAV fornirà le indicazioni utili circa la composizione del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalepatrimonio.

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Samples: www.assetmanagement.hsbc.it

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, diretta- mente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti derivante dalla sottoscrizione del Contratto. Per le somme corrisposte da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti Poste Vita S.p.A. in dipendenza di assicurazione dell’assicurazione sulla vita sono soggetti sin qui descritta, ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli eccezione di cui all’art. 31 quelle erogate a fronte del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) premio eventualmente corrisposto dall’Assicurato a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato ed i premi versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). L’imposta sostitutiva non è soggetto applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa qualora gli interessati presentino alla compagnia una dichiarazione in merito alla sussistenza di tale requisito. In seguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni. Per effetto delle disposizioni prevista dall’Art. 19 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, i rendiconti relativi al Contratto - limitatamente alla componente finanziaria investita nel Fondo Interno Assicurativo - sono soggetti all’applicazione di successioneun’imposta di bollo nella misura del 2 per mille per ciascun anno di vita del contratto (aliquota introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2014). Si precisa ricorda che l’impresa l’imposta di bollo verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione a qual- siasi titolo essa avvenga. Qualora al momento della scadenza, sinistro o riscatto totale della polizza gli attivi investiti nel Fondo Interno Assicurativo non agisce in qualità siano di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti ammontare sufficiente a coprire l’imposta di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per bollo dovuta dall’Assicurato fino a quel momento, la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti Compagnia provvederà a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaletrattenere gli importi necessari dagli attivi investiti nella Gestione Separata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Multiramo Con Partecipazione Agli Utili E Unit Linked

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della IMPOSTA SUI PREMI I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta; i premi relativi alla componente complementare infortunio e infortunio da incidente stradale sono soggetti a tassazione nella misura del 2,5%. DEDUCIBILITÀ FISCALE DEI PREMI Il trattamento fiscale del premio versato dal Contraente dipenderà dalla normativa e dalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti e da una serie di elementi fra i quali la natura del rapporto fra Contraente e Assicurato. Il corretto inquadramento fiscale è in ogni caso demandato al Contraente ed al suo consulente fiscale. TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE Alla data di redazione del presente documentoDocumento, nel caso in cui il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è Beneficiario sia una persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione le somme liquidate in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente dell’Assicurato sono esenti da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)e dall’imposta sulle successioni. Nel caso in cui il Beneficiario sia persona giuridica esercente attività d’impresa, le somme percepite sono assoggettate a tassazione secondo la normativa fiscale vigente in materia di reddito d’impresa; di conseguenza sarà cura del percipiente avvalersi di adeguata assistenza fiscale per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, gli adempimenti previsti dalla normativa e non è soggetto a imposta di successionedalle disposizioni fiscali tempo per tempo vigenti. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa IMPOSTA DI BOLLO Le assicurazioni temporanee per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e il caso morte non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese soggette all’imposta di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalexxxxx.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Il presente Contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di Residenza o di Sede legale in Italia da te rilasciata al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta. Ti impegni pertanto a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre sessanta giorni, alla Compagnia il trasferimento di Residenza o di Sede legale in altro Stato. In caso di mancato adempimento, xxxxx considerato responsabile degli eventuali danni che la Compagnia possa subire a causa della mancata comunicazione della perdita dei requisiti, ad esempio sanzioni irrogate dall’Istituto di Vigilanza o da altre autorità e ricollegabili al trasferimento di cui sopra o contestazioni mosse dalle autorità finanziarie o fiscali locali o dello stato estero in cui tu o l’Assicurato abbiate trasferito la Residenza. Al presente Contratto, ed in particolare relativamente alla tassazione delle somme assicurate (siano esse corrisposte sotto forma di capitale o a titolo di Rendita vitalizia), si intendono applicate le disposizioni di legge in vigore alla data di stipula del Contratto, salvo successive modifiche. In particolare, al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguentedocumento la normativa di riferimento risulta essere costituita dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 così come modificato ed integrato in seguito. A tal proposito si segnalano: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare - la detraibilità dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli relativi ad assicurazioni aventi per oggetto il rischio morte (nella misura e nei limiti stabiliti dalla legge); - l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle somme corrisposte in forma di cui all’art. 31 capitale relativamente all’eventuale plusvalenza conseguita; - l’esenzione ai fini IRPEF delle somme a copertura del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, rischio demografico corrisposte in caso di morte dell’assicurato dell’Assicurato e la non soggezione alle imposte di successione delle somme corrisposte in caso di morte dell’Assicurato; - in caso di esercizio dell’opzione in Rendita l’applicazione dell’Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulla differenza, se positiva, tra il capitale dovuto agli aventi diritto in opzione e il Premio versato, analoga tassazione annuale dei rendimenti maturati su ciascuna rata annua di Rendita e l’esenzione ai fini IRPEF della Rendita erogata (poiché non consente il Riscatto successivamente all’inizio dell’erogazione). Nome del Prodotto: CAPITALVITA Identificativo della persona giuridica: 2138005GZ9NIUNAYIX89 Si intende per investimento sostenibile un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, purché tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e l'impresa beneficiaria degli investimenti segua prassi di buona governance. La tassonomia dell'UE è esente da IRPEF un sistema di classificazione istituito dal regolamento (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)UE) 2020/852, per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio stabilisce un elenco di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito economiche ecosostenibili. Tale regolamento non stabilisce un elenco di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutivaattività economiche socialmente sostenibili. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero essere allineati o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaleno alla tassonomia.

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Samples: bnl.it

Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito Xxxxx e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi imposte relative al contratto sono a carico del dell’Investitore-Contraente e/o dei beneficiari ed Beneficiari e aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.dLe seguenti informazioni sintetizzano alcuni aspetti del regime fiscale applicabile al Contratto, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione del presente Pro- spetto d’offerta, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potreb- bero avere effetti retroattivi. HOME INSURANCE)Quanto segue non intende essere un’analisi esauriente di tutte le conse- guenze fiscali del Contratto. Gli investitori-contraenti sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio del Contratto. Sono a carico dell’Investitore-Contraente le imposte e tasse presenti e future per legge applicabili come conseguenza dell’investimento e non è prevista la corresponsione all’Investitore-Contraente di alcuna somma aggiuntiva volta a compensare eventuali riduzioni dei pagamenti relativi al Contratto. Detrazione fiscale dei premi Il premio corrisposto, PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMOnei limiti della quota del premio afferente la copertura assicurativa avente ad oggetto il rischio di morte e per un importo massimo di Euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013; Euro 530 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dall’Investitore-Con- traente nella misura del 19%, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese Si precisa che non tutto il premio corrisposto è detraibile, ma solo la parte di premio corrispondente alla copertura assicurativa in caso di decesso. Tale somma verrà indicata nella lettera di Attestato Fiscale, inviata in allegato al primo Estratto Conto di polizza. Se l’assicurato è diverso dall’Investitore-Contraen- te, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’assicurato risulti fiscalmente a carico del- l’Investitore-Contraente. Nel limite di euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicem- bre 2013, nonché di euro 530 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalee contro gli infortuni stipulati o rinno- vati entro il periodo d’imposta 2000.

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Samples: www.axa-mpsfinancial.ie

Regime fiscale. Trattamento Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazionicontratto. • tassazione Le somme corrisposte in caso di riscatto: decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni. I capitali percepiti in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscattodecesso dell’Assicurato, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) posti a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, sono esenti dall’IRPEF. - in forma di capitale, sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e non l’ammontare dei premi corrisposti dal Contraente, pari al 26%*; - in forma di rendita vitalizia, sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra l’importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari, pari al 26%*. Al capitale maturato, prima di essere convertito in rendita vitalizia, si applica l’imposta sostitutiva così come descritta al punto precedente. Il presente contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni vigenti in Italia, sulla base della dichiarazione di resi- denza o sede in Italia rilasciata dal Contraente in occasione della sottoscrizione della proposta o polizza. Il Contraente si impegna pertanto a imposta comunicare tempestivamente (entro 30 giorni) alla Società lo spostamento di successioneresidenza o sede in altro Stato Membro dell’Unione Europea. Si precisa che l’impresa non agisce In caso di mancato adempimento, il Contraente sarà responsabile per ogni eventuale pregiudizio causato all’Impre- sa in qualità conseguenza della mancata comunicazione, ad esempio per effetto di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti contestazioni mosse dall’Amministra- zione finanziaria dello Stato membro di sostituzione tributarianuova residenza. I capitali percepiti nell’esercizio * Poiché nel patrimonio della Gestione Separata sono presenti titoli pubblici, tale aliquota del 26% sarà ridotta in funzione dell’ammontare di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi tali titoli; in tal modo gli aventi diritto beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (pari al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionale12,50%) come se avessero investito direttamente negli stessi.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al contratto Al momento della redazione Fondo è applicata una ritenuta del presente documento26 per cento. La quota di tali proventi che, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: secondo i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza criteri individuati dal Decreto del contratto ovvero in caso di riscattoMinistro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri si considera riferibile ai titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e Stato italiani, ai titoli ad essi equiparati, alle obbligazioni emesse dagli da Stati esteri (inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) che consentono un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane ed alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati, è soggetta alla ritenuta del 26 per cento nel limite del 48,08 per cento del suo ammontare. Per le quote del Fondo già detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati a decor rere dal 1° luglio 2014 in sede di rimborso, cessione o liquidazione, e riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014, la ritenuta si applica all’aliquota del 20%; in questo caso, per la quota di proventi riferibile a titoli pubblici, italiani ed esteri, la ritenuta del 20% è applicata nel limite del 62,5 per cento del relativo ammontare. La ritenuta si applica sui proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e su quelli compresi nella differenza tra il valore di rimborso, di cessione o di liquidazione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime. Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione di quote da un livello di tassazione effettivo comparto ad altro comparto del 12,5%medesimo Fondo. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene La ritenuta è applicata anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicuratotrasferimento di quote a rapporti di custodia, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di riscattoprovenienza. Se il Contraente La ritenuta è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto applicata a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. Sono previste specifiche esclusioni dalla ritenuta, applicabili in base alle caratteristiche soggettive dell’investitore, ad esempio nel caso in cui i proventi siano percepiti da organismi di investimento collettivo italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, sui redditi c.d. diversi conseguiti dal Cliente si applica il regime del risparmio amministrato ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta l’adempimento degli obblighi tributari da parte dell’intermediario. È fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite realizzate dal 1° luglio 2014 e riferibili a titoli pubblici possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo pari al 48,08 per cento del loro ammontare. Sono previste specifiche disposizioni transitorie applicabili ai redditi realizzati a decorrere dal 1° luglio 2014 ma riferibili a proventi maturati anteriormente a tale data, nonché alla compensazione delle perdite realizzate anteriormente al 1° luglio 2014 con i proventi realizzati a partire da tale data. Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle quote concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del reddito calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le quote siano oggetto di impresa per la parte relativa successione ereditaria non concorre alla differenza fra capitale percepito e premi versati formazione della base imponibile ai fini del calcolo del tributo successorio l’importo corrispondente al valore, comprensivo dei frutti maturati e non sono soggetti a imposta sostitutivariscossi, dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli, emessi o garantiti dallo Stato italiano o ad essi equiparati e quello corrispondente al valore dei titoli del debito pubblico e degli altri titoli di Stato, garantiti o ad essi equiparati, emessi da Stati appartenenti all’Unione Europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico A tali fini la Società di Gestione fornirà le indicazioni utili circa la composizione del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionalepatrimonio.

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Samples: www.bancapassadore.it

Regime fiscale. Trattamento Si riporta di seguito il trattamento fiscale applicabile al contratto Al in base alla normativa in vigore al momento della redazione del della presente documentoNota Informativa ma non si intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, il direttamente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al regime fiscale applicabile derivante dalla sottoscrizione del contratto di assicurazione qui descritto. Per le somme corrisposte in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, la differenza, se positiva, tra il capitale rivalutato fino a quel momento e il premio versato è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In seguito al contratto decesso dell’Assicurato, il capitale è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti esente da imposta sulle assicurazionisuccessioni. • tassazione L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza relazione a contratti di assicurazione sulla vita sono stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, La Compagnia. non applica l’imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione sulla esistenza di tale requisito. La Legge di ratifica del 18 giugno 2015, n. 95 ed il decreto attuativo emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2015 finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act) richiedono che la Compagnia identifichi la residenza fiscale di tutta la propria clientela non residente ed acquisiscano il codice identificativo estero, nonché inviino una comunicazione periodica tramite l’Agenzia delle Entrate italiana all’autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service) per quanto concerne l’identificazione dei soggetti ad imposizione sostitutivain possesso anche della residenza fiscale statunitense; negli altri casi all’Autorità fiscale del Paese presso cui il contraente detiene la residenza fiscale se diversa o aggiuntiva a quella italiana. L’identificazione avverrà attraverso la compilazione di un questionario mediante autocertificazione da parte dei contraenti, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito fase di apertura di un nuovo rapporto (sottoscrizione di un contratto o cambio di contraenza su un contratto già in essere), e ammontare da parte dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisicabeneficiari terzi delle prestazioni, in fase di richiesta di pagamento delle prestazioni maturate. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, la Compagnia si riserverà di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF richiedere ulteriori informazioni all’interessato volte a confermare o confutare gli eventuali indizi di residenza fiscale negli Stati Uniti d’America o in altro Paese aderente ai protocolli internazionali OCSE (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)AEOI – Authomatic Exchange of Information) e comunitari (Direttiva 2014/107/UE o DAC2) La Compagnia si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, per la sola parte relativa alla copertura nel corso del rischio demograficocontratto, e non è soggetto elementi nuovi rispetto a imposta di successionequelli dichiarati in precedenza. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità rinvia all’articolo 17 delle Condizioni di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti Assicurazione per gli aspetti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaledettaglio.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile Il presente paragrafo si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa e non intende fornire una descrizione esaustiva di tutti i possibili aspetti fiscali che potrebbero rilevare, diretta- mente o indirettamente, in relazione all’acquisto delle polizze. Rimane riservata agli Assicurati ogni valutazione e considerazione più specifica relativamente al contratto Al momento della redazione del presente documento, il regime fiscale applicabile al contratto è derivante dalla sottoscrizione del presente Contratto. Per le somme corrisposte da Poste Vita S.p.A. in dipendenza dell’assicurazione sulla vita sin qui descritta, ad accezio- ne di quelle erogate a fronte del premio eventualmente corrisposto dall’Assicurato a copertura del rischio demografi- co, la differenza, se positiva, tra il seguente: • imposta sui premi: capitale rivalutato ed i premi versati sono esenti versati, è soggetta a tassazione mediante l’applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento even- tualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazio- ni, dall’Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). L’imposta sostitutiva non è applicata sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa qua- lora gli interessati presentino alla compagnia una dichiarazione in merito alla sussistenza di tale requisito. In seguito al decesso dell’Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle assicurazionisuccessioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza Per effetto delle disposizioni prevista dall’Art. 19 del contratto ovvero in caso di riscattoDecreto Legge 6 dicembre 2011, se il Contraente è persona fisican. 201, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari rendiconti relativi al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, presente contratto - limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidatoinvestita nel Fondo Interno Assicu- rativo - sono soggetti all’applicazione di un’imposta di bollo nella misura del 2 per mille per ciascun anno di vita del contratto (aliquota introdotta dalla Legge 27 dicembre 2013, con le medesime aliquote previste n. 147, pubblicata in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisicaGazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente da IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisichevigore a decorrere dal 1 gennaio 2014), per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa ricorda che l’impresa l’imposta di bollo verrà applicata solo al momento della liquidazione della prestazione a qual- siasi titolo essa avvenga. Qualora al momento della scadenza, sinistro o riscatto totale della polizza gli attivi investiti nel Fondo Interno Assicurativo non agisce in qualità siano di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti ammontare sufficiente a coprire l’imposta di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per bollo dovuta dall’Assicurato fino a quel momento, la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti Compagnia provvederà a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaletrattenere gli importi necessari dagli attivi investiti nella Gestione Separata.

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Regime fiscale. Trattamento fiscale applicabile al contratto Al momento IMPOSTA SUI PREMI I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta; i premi relativi alla componente complementare infortunio sono soggetti all’imposta sui premi di assicurazione nella misura del 2,5%. DETRAIBILITÀ FISCALE DEI PREMI Nel caso in cui il Contraente persona fisica che sottoscriva la Polizza al di fuori di una attività d’impresa coincida con l’Assicurato, i premi versati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto annualmente ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente (o del diverso soggetto cui sia fiscalmente a carico) nella misura e per gli importi massimi previsti dalla normativa pro tempore vigente. Nel caso in cui il Contraente persona fisica che sottoscriva la polizza al di fuori di una attività d’impresa non coincida con l’Assicurato, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d’imposta), fermo restando il limite massimo previsto dalla normativa pro tempore vigente. In virtù della detrazione d’imposta, il costo effettivo della copertura potrebbe risultare inferiore ai premi versati. TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE Alla data di redazione del presente documentoDocumento, il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: • imposta sui premi: i premi versati sono esenti da imposta sulle assicurazioni. • tassazione in caso di riscatto: in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto ovvero in caso di riscatto, se il Contraente è persona fisica, i capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti ad imposizione sostitutiva, in misura pari al 26% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati. Per i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all’art. 31 del d.p.r. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all’art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%. • tassazione le somme liquidate in caso di decesso dell’assicurato: per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 01/01/2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell’assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell’importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di riscatto. Se il Contraente è una persona fisica, in caso di morte dell’assicurato il capitale dovuto agli aventi diritto è esente dell’Assicurato sono esenti da IRPEF (Imposta sul Reddito e dall’imposta sulle successioni. Nel caso in cui il Beneficiario sia persona giuridica il trattamento fiscale delle Persone Fisiche), somme liquidate dipenderà dalla normativa e dalle disposizioni fiscali tempo per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico, e non è soggetto a imposta di successione. Si precisa che l’impresa non agisce in qualità di sostituto d’imposta e quindi non provvede agli adempimenti di sostituzione tributaria. I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati e non sono soggetti a imposta sostitutiva. Gli oneri fiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente e/o dei beneficiari ed aventi diritto. PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NE UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA SOGELIFE – Società Anonima Compagnia lussemburghese di assicurazione sulla vita Sede sociale: 00, xxxxxx Xxxxx Xxxxxx L-2420 Lussemburgo, R.C. Lussemburgo B 55612 Presente in Lussemburgo dal 1996, SOGELIFE offre soluzioni di assicurazione vita dedicate a una clientela internazionaletempo vigenti.

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