Regime fiscale delle prestazioni Clausole campione

Regime fiscale delle prestazioni. Le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A. in dipendenza di contratti assicurativi sono: ▪ se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato, esenti da Irpef (articolo 34 del D.P.R. 29/9/1973 n. 601); ▪ se corrisposte in caso di vita dell’Assicurato, soggette a imposta sostitutiva del 20,00% sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare del premi lordi versati. Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepiscano la prestazione nell’esercizio di attività commerciale, l'imposta sostitutiva del 20,00% non è applicata (d.lgs. 47 del 18/2/2000, DL 138/2011 e successive modifiche e integrazioni). ▪ se corrisposte a titolo di rendita vitalizia (D.P.R. 917 del 22/12/1986 – articolo 44, c. 1, lettera g-quinquies), soggette ad imposta sostitutiva pari al 20,00% sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua rivalutata e la rendita iniziale calcolata senza tener conto di alcun rendimento finanziario. La suddetta rendita iniziale è ottenuta convertendo il capitale finale già tassato con aliquota del 20,00% (D. Lgs. 47 del 18/2/2000 e successive modifiche e integrazioni). I rendimenti da assoggettare al 20,00% sono da ridurre della quota riferibile a titoli pubblici e equivalenti. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione assicurativa nella quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell’ultimo rendiconto approvato.
Regime fiscale delle prestazioni. Le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A. in dipendenza di contratti assicurativi, se corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente dell'Assicurato, sono esenti da IRPEF (articolo 34 del D.P.R. 29/9/1973 n. 601).
Regime fiscale delle prestazioni. Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi, se corrisposte in caso di morte o di invalidità permanente dell'Assicurato, sono esenti da IRPEF (articolo 34 del D.P.R. 29/9/1973 n. 601).
Regime fiscale delle prestazioni. Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi in caso di riscatto, decesso o di permanenza in vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto sono soggette a imposta sostitutiva, ai sensi dell’art. 26-ter, D.p.r. 600/1973, sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati eventualmente al netto del costo per le coperture di rischio. Le prestazioni erogate in caso di decesso dell’assicurato sono esenti da IRPEF per la sola parte relativa alla copertura del rischio demografico (art. 34, c. 5, D.p.r. 601/1973). La tassazione dei rendimenti è ridotta in funzione della quota di tali proventi riferibili a titoli pubblici ed equivalenti, individuata determinando la quota del fondo interno o della gestione separata, nel quale è inserito il contratto, investita in tale categoria di titoli. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto, sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione del fondo interno o della gestione separata nel quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell’ultimo rendiconto approvato. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell’esercizio di un’attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata. A tali fini, per i beneficiari persone fisiche o enti non commerciali percettori della prestazione nell’ambito della propria attività commerciale, è necessaria la produzione di una dichiarazione riguardo la sussistenza di tale circostanza.
Regime fiscale delle prestazioni. Le prestazioni pensionistiche comunque erogate (rendita o capitale), ivi compresa la Rendita integrativa temporanea anticipata, sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo e fino al trentacinquesimo. Per effetto di tale meccanismo, l’aliquota potrà ridursi fino al 9% trascorsi i 35 anni di partecipazione alla forma complementare pensionistica. Detta aliquota è applicata all’importo della prestazione al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti già assoggettati ad imposta durante la fase di accumulo. I rendimenti finanziari relativi a ciascuna rata di rendita erogata sono assoggettati annualmente all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo l’aliquota tempo per tempo vigente per i redditi di capitale, applicata alla differenza tra l’importo erogato e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari. I proventi riconducibili a obbligazioni e altri titoli del debito pubblico o a questi equiparati, ovvero a obbligazioni emesse da paesi facenti parte della cosiddetta “white list” saranno soggetti all’applicazione dell’imposta sostitutiva, nell’aliquota tempo per tempo vigente, applicata su una base imponibile ridotta al 62,5% del loro ammontare, per consentire agli Aderenti di beneficiare del regime di tassazione agevolato applicabile a tali categorie di titoli (12,5%). Le somme erogate a titolo di XXXX sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007. Tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione. In caso di trasferimento da altra forma di pensionistica complementare, l’eventuale quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall’assoggettamento ad IRPEF dell’ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime di tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita. I lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, hanno fa...
Regime fiscale delle prestazioni. Prestazioni pensionistiche complementari (sono tali quelle ottenibili dopo almeno 5 anni di permanenza in una forma pensionistica complementare, contestualmente al conseguimento dei requisiti previsti per il regime obbligatorio).
Regime fiscale delle prestazioni. Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi, in caso di morte (o di invalidità permanente) dell’Assicurato, sono esenti da IRPEF (art. 6, c. 2, D.p.r. 917/1986). Inoltre, per questa polizza, il capitale erogato in caso di morte (o di invalidità) dell’Assicurato, in relazione alla garanzia principale, è interamente a copertura del rischio demografico e, quindi non soggetto a tassazione (art. 34, D.P.R. 601/1973).
Regime fiscale delle prestazioni fac - simile Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di contratti assicurativi, se corrisposte in caso di vita o di morte dell’Assicurato, sono soggette a imposta sostitutiva – come da normativa vigente - sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare del premi lordi versati. Nel caso in cui il Beneficiario percepisca la prestazione nell’esercizio di attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata (D.Lgs. 47 del 18/2/2000, DL 138/2011 e successive modifiche e integrazioni). I rendimenti da assoggettare all’imposta sostitutiva sono da ridurre della quota riferibile a titoli pubblici e equivalenti. La tassazione di tale quota, come stabilita dalla normativa in vigore, è soggetta ad aliquota inferiore rispetto all’imposta di cui sopra. Tale quota è rilevata con cadenza annuale nel corso della durata del contratto sulla base dei rendiconti di periodo approvati, riferibili alla gestione assicurativa nella quale è inserito il contratto, o, in mancanza, sulla base dell’ultimo rendiconto approvato.
Regime fiscale delle prestazioni. Le somme corrisposte da Reale Mutua all’Assicurato persona fisica, che non ha stipulato la polizza nell’ambito dell’esercizio di un’eventuale attività di impresa, in dipendenza di contratti assicurativi sulla vita a copertura della perdita dell’Autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono esenti da IRPEF e da qualsiasi tassazione. La prestazione erogata da Reale Mutua ad una persona fisica che non ha stipulato la polizza nell’ambito dell’esercizio di un’attività di impresa, in caso di decesso dell’assicurato durante il periodo di pagamento dei premi, non costituisce reddito imponibile, in quanto, nel caso di specie, interamente riferibile alla copertura del rischio demografico.
Regime fiscale delle prestazioni le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A. in dipendenza di questo contratto assicurativo, sia in caso di riscatto che in caso di decesso dell’Assicurato, sono soggette ad imposta sostitutiva sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati (art. 26-ter, D.p.r. 600/1973). Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepiscano la prestazione nell’esercizio di un’attività commerciale, l’imposta sostitutiva non è applicata. A tali fini, le persone fisiche e gli enti non commerciali che percepiscano tali prestazioni in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata, dovranno fornire alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza (C.M. 29/E/2001, par. 2.3). Ai redditi derivanti dal contratto, viene riconosciuta, attraverso la riduzione della base imponibile e ferma restando la misura dell’imposta sostitutiva applicata, una minore tassazione in funzione della quota degli stessi riferibile a titoli di Stato ed equiparati. Per la determinazione di tale quota, viene data rilevanza, per ciascun contratto, alla percentuale annuale media dell’attivo investito nei suddetti titoli, rispetto al totale dell’attivo. L’investimento in titoli di Stato o equiparati rileva sia se effettuato direttamente che se effettuato indirettamente, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (art. 2, DMEF 13/12/2011).