REQUISITI DEI DOCENTI. In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarita' dei settori di riferimento cosi' come previsto all'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, anche in modalita' e-Learning, quale definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'esperienza professionale puo' consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, anche con riferimento al datore di lavoro.
REQUISITI DEI DOCENTI. In attesa della elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possedere, con riferimento alle tematiche specifiche trattate in ciascun modulo relativo al percorso formativo indicato al punto 5, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati.
REQUISITI DEI DOCENTI. I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del d.lgs. n. 81/2008.
REQUISITI DEI DOCENTI. Le attività educative e formative devono essere affidate:
a) per gli Assi Culturali - a Personale Docente in possesso del titolo previsto per l’accesso alla specifica classe di concorso per l’insegnamento [DIPLOMA DI LAUREA almeno quadriennale (vecchio ordinamento), ovvero LAUREA SPECIALISTICA (D.M. 3 novembre 1999, n. 509), ovvero LAUREA MAGISTRALE (D.M. 22 ottobre 2004, n. 270)] e, per almeno il 50%, in possesso di documentata esperienza - almeno triennale - di insegnamento e/o professionale (con minori a rischio e/o disagio giovanile) strettamente attinente all’attività formativa da realizzare;
b) per le attività Pratico / Laboratoriali - a Esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, in possesso di titolo di studio pari ad almeno livello EQF 3 ed esperienza professionale - almeno triennale - attinente all’attività formativa in cui si prevede di utilizzare la risorsa. Il ruolo del Docente è incompatibile sia con la funzione di Tutor d’aula che con la funzione di Psicologo nell’ambito del medesimo percorso formativo. Il Tutor d’aula (c.d. didattico) deve essere in possesso di titolo di studio pari ad almeno livello EQF 4 e, per almeno il 50%, un’esperienza professionale di almeno tre anni attinente all’attività formativa in cui si prevede di utilizzare la risorsa. Il Tutor d’aula ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative) il compito di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l’acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell’intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo emotivo, affettivo, relazionale, sociale. In applicazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, nel caso di nuove assunzioni (indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro, anche determinato) di personale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori è necessario richiedere il certificato penale del casellario giudiziale. La disposizione riguarda non solo le figure dei docenti e dei tutor ma anche il personale amministrativo e la figura di supporto psicologico, che abbia cont...
REQUISITI DEI DOCENTI a. competenza linguistica in inglese: livello B2 del QCER certificate da ente certificatore riconosciuto dal MIUR
b. competenza metodologica: formazione specifica CLIL attestata (almeno 15 ore di formazione)
REQUISITI DEI DOCENTI. In attesa dell’elaborazione da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento così come previsto all'articolo 6, comma 8, lettera m- bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti, internamente o esternamente all'azienda, anche in modalità e-Learning, quale definita in Allegato I, ove ne ricorrano le condizioni, da docenti interni o esterni all'azienda che possono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'esperienza professionale può consistere anche nello svolgimento per un triennio dei compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, anche con riferimento al datore di lavoro. In ambito scolastico, ciò pone un vincolo di non poco conto. Escluso che un Responsabile o un Addetto SPP di recente, prima nomina (meno di 3 anni) possa fare la formazione del personale della scuola in cui svolge la sua funzione, situazione senz’altro presente in diverse scuole ma comunque risolvibile in vari modi, il problema più grosso riguarda la formazione degli allievi equiparati. Fissando per semplicità l’attenzione solo sugli istituti superiori ad indirizzo tecnico o professionale, dove è più evidente l’equiparazione degli studenti a lavoratori, è impensabile che la loro formazione possa essere realizzata con le sole forze del SPP (seppure composto da più persone), per cui, nella pratica, si suggerisce spesso di attribuire ai docenti (teorici e tecnico-pratici) che operano nei singoli laboratori il compito di realizzare la parte di formazione dei propri studenti che riguarda le attività svolte all’interno del laboratorio stesso. In una prospettiva di questo tipo, gli studenti riceverebbero, nell’arco della loro permanenza all’interno dell’istituto, una “formazione specifica” (così, come vedremo, la chiama l’accordo) che si può senz’altro ritenere congrua, relativa a tutti i rischi cui sono esposti durante le attività pratiche di laboratorio. Da questo impianto organizzativo resterebbe esclusa solo la cosiddetta “formazione generale”, che potrebbe comunque essere assicurata a tutti gli studenti in altro modo. Tuttavia, per quanto possa risultare ragionevole, l’accordo non consente questa soluzione, tranne che nel caso in cui il singolo docente di laboratorio abbia i requ...
REQUISITI DEI DOCENTI esempio 5 criterio Prerequisito
REQUISITI DEI DOCENTI. (12.1) Requisiti del datore di lavoro/RSPP (12.1) Allegato A
REQUISITI DEI DOCENTI. Possono essere interni o esterni all’azienda ma devono avere 3 anni di esperienza come docenti o 3 anni profess. Sicurezza sui luoghi di lavoro.
REQUISITI DEI DOCENTI. In attesa della elaborazione da parte della Com- missione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicu- rezza sul lavoro, anche tenendo conto delle pe- culiarita` dei settori di riferimento cos`ı come previsto all’art. 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi devono essere tenuti da docenti che possono dimostrare di possede- re, una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.