Requisiti delle imprese Clausole campione

Requisiti delle imprese. L’adesione alla presente convenzione è libera e aperta a tutte le imprese autorizzate ai sensi della vigente Legge Regionale n. 4 del 4 marzo 2019 e del vigente Regolamento della Regione Lombardia 9 novembre 2004 n. 6 e ss. mm. “Regolamento in materia di attività funebre e cimiteriale. Le imprese aderenti alla convenzione dovranno operare nel rispetto della norma UNI EN 15017/2006 (Standard Requisiti Servizi Funerari), avere la certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001/2008 (Sistemi di Gestione per la Qualità). Tutti i requisiti per l’adesione al Servizio devono permanere per tutta la durata della convenzione, pena la cancellazione dall’elenco.
Requisiti delle imprese. Ci si attiene a quanto previsto dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 in materia di esclusione dalle gare.
Requisiti delle imprese. Ciascuna impresa deve possedere, alla data di presentazione della domanda, tutti i seguenti requisiti di ammissibilità:
Requisiti delle imprese. 5. Condizioni servizi art. 1 lettere a) – b)
Requisiti delle imprese. L’adesione alla presente convenzione è libera e aperta a tutte le imprese che hanno la sede commerciale nel territorio comunale esercenti l’attività funebre in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 74 della Legge Regionale 33/2009 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità” e dal vigente Regolamento della Regione Lombardia 9/11/2004 n. 6/2004 “Regolamento in materia di attività funebre e cimiteriale e xx.xx. L’Impresa dovrà inoltre, presentare l’elenco del personale all’Amministrazione Comunale all’atto della stipulazione della convenzione nonché produrre il Documento Unico di Regolarità contributiva dei propri dipendenti. Il personale deve essere in possesso dei requisiti formativi previsti con proprio provvedimento dalla Regione Lombardia.
Requisiti delle imprese. 1. Le imprese che svolgono l'attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Requisiti delle imprese. Data l’incidenza delle spese per acquisizione di beni e servizi sul patrimonio della PA, per garantire il perseguimento di fini d’interesse pubblico, i fornitori di opere, beni e servizi devono dichiarare, al momento della gara o trattativa, di possedere requisiti tali da garantire l’esatta e puntuale esecuzione delle forniture e dei servizi che ad esse potranno essere affidati, sia di ordine generale e onorabilità (cittadinanza, assenza di precedenti penali e fallimenti, rispetto obblighi contributivi e fiscali, regolarità posizione antimafia) che relativi alla capacità tecnica (attrezzature, personale, certificazione di qualità) ed economico-finanziaria (volume di affari, fido bancario, importi forniture pubbliche). Tali requisiti devono obbligatoriamente essere indicati nel bando di gara. L’accertamento del possesso dei requisiti viene fatto per l’aggiudicatario e in tutti i casi in cui vi sia fumus sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. In caso di iscrizione ad appositi albi od elenchi di fornitori, che sono strumenti operativi dell’ente, che li gestisce direttamente, la verifica dei requisiti avviene al momento dell’iscrizione all’Albo. Esistono poi albi ufficiali a cui le imprese devono necessariamente essere iscritte per svolgere alcune prestazioni e che garantiscono che le imprese iscritte siano in possesso della necessaria capacità tecnica, economico-finanziaria e organizzativa e dei requisiti di onorabilità. In caso di acquisizione di beni o servizi mediante mercato elettronico o convenzioni CONSIP, (vedi oltre) la qualificazione dell’impresa viene fatta dal gestore della piattaforma (CONSIP, Comune, ….). In questo caso la stazione appaltante, in sede di aggiudicazione, dovrà eventualmente acquisire solo i documenti soggetti a scadenza (es.: DURC, Documento Unico di Regolarità Contabile). Infine, solo per gli operatori economici stabiliti sul territorio nazionale, la legge prevede la possibilità di iscrizione in elenchi ufficiali o di certificazioni accreditate (art. 90). Per i dati risultanti da tali iscrizioni o certificazioni opera la presunzione d’idoneità ai fini dei requisiti per la selezione, salvo contestazione dei controinteressati.
Requisiti delle imprese. Le Imprese che intendono sottoscrivere la presente convenzione devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale richiesti per la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione (art. 38 D.Lgs 163/2006) Inoltre le imprese funebri che svolgono i servizi di cui alle lettere a)-b)-c) del precedente articolo 1 devono essere in possesso anche dei requisiti previsti dal vigente regolamento Regionale 09.11.2004 n. 6.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.