Requisiti di capacità tecnico-economica e finanziaria Clausole campione

Requisiti di capacità tecnico-economica e finanziaria. Possesso della capacità tecnico-economica e finanziaria ed esperienza nell’erogazione dei servizi oggetto del presente avviso  I richiedenti dovranno dichiarare e poter dimostrare di aver eseguito con buon esito dei servizi analoghi all’oggetto della procedura in oggetto (si specifica che si considerano contratti analoghi quelli aventi ad oggetto la progettazione per la ristrutturazione di edifici/uffici pubblici), nel periodo che va dall’anno 2013 all’anno 2022 del valore di almeno 240.000 IVA esclusa (a prescindere dal numero di contratti).  Considerato che l’edificio oggetto di intervento è di proprietà regionale, il progettista deve essere in grado di interoperare alla perfezione con il sistema pubblico e con gli altri sistemi gestiti da pubbliche amministrazioni, pertanto si richiede che il richiedente possa dimostrare di avere eseguito servizi tecnico- ingegneristici per la progettazione e/o la direzione dell’esecuzione di lavori di edifici di proprietà pubblica i cui contratti ammontano ad almeno € 1.500.000 IVA esclusa nel periodo che va dall’anno 2013 all’anno 2022 (a prescindere dal numero di contratti). Si specifica che per committente pubblico ci si riferisce:  all’elenco di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 (che costituisce il più autorevole elenco delle pubbliche amministrazioni, ricomprendendo tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)  alle società in house di cui all’art. 16 del D.lgs. 175/2016. All’interno delle sopra esposte condizioni di cui ai par. 8.2 e 8.3, l’offerente è libero di individuare tra i contratti analoghi nel periodo che va dall’anno 2013 all’anno 2022 che ha eseguito con buon esito ed oggetto di dichiar...
Requisiti di capacità tecnico-economica e finanziaria. Ai fini della qualificazione di cui all’art.84 del D.Lgs. 50/2016 i partecipanti devono essere in possesso di Certificazione SOA secondo la tabella riepilogativa di seguito che riporta tutte le parti costituenti l’appalto in riferimento alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera: Descrizione Categ. Classe Importo % INDICAZIONE AI FINI DELLA GARA PREVALENTE/ SCORPORABILE QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA Edifici Civili ed Industriali OG1 VII € 11.831.805,78 50,40 PREVALENTE SI ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE OG6 III BIS € 1.317.322,98 5,61 SCORPORABILE SI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO OS28 V € 4.722.877,31 20,12 SCORPORABILE SI IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI OS30 (SIOS ai sensi del D.M. 248/2016) VI € 5.605.818,61 23,88 SCORPORABILE SI Totale € 23.477.824,68 100,00 *(art. 89 comma 11 del D.Lgs. n°50/2016) non è ammesso l’avvalimento. Per la corretta interpretazione della tabella si specifica quanto segue: 1. Per i «Lavori di categoria prevalente» si intende la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento. In riferimento a tali lavori sussiste l’obbligo di possesso del requisito in proprio, con facoltà di subappalto, secondo le indicazioni della normativa vigente, ad imprese in possesso dei requisiti; 2. Per «Lavori di categoria scorporabile» si intende la categoria di lavori, individuata, tra quelli non appartenenti alla categoria prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro ovvero appartenenti alle categorie di cui all'articolo 89, comma 11. In riferimento a tali lavori sussiste l’obbligo di possesso del requisito in proprio o, in alternativa, l’obbligo di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale con mandante qualificata, oppure possesso del requisito con riferimento alla categoria prevalente e obbligo di subappalto ad imprese in possesso della specifica qualificazione entro i limiti di cui all’art. 105. Le categorie individuate sono a qualificazione obbligatoria. La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice. Xxxxx restando tali requisiti, la progettazione esecutiva dovrà essere svolta con metodo BIM. Pertanto i concorrenti, per essere in condizione di adempiere esattamente, dovranno avvalersi di figure professionali e, ...
Requisiti di capacità tecnico-economica e finanziaria. Per l’esecuzione dei lavori: La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice.

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  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.