Direzione dell’esecuzione Clausole campione

Direzione dell’esecuzione. La Committente, ai fini della direzione e del controllo in fase di esecuzione, si avvale del DEC all'uopo nominato, nella persona di X. XXXXXX e dell’Ausiliario del DEC nella persona di X. XXXXXXXXX (e del RUP). Il DEC e l’Ausiliario opereranno in conformità alle previsioni del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per garantire la regolare e conforme esecuzione del contratto, quali ausiliari del RUP e incaricati della Committente.
Direzione dell’esecuzione. A seguito dell’affidamento del contratto di appalto con un’impresa edile che sarà successivamente selezionata tramite procedura ad evidenza pubblica, il professionista sarà chiamato ad effettuare la Direzione dell’esecuzione dei lavori come segue:
Direzione dell’esecuzione. La Stazione Appaltante, prima della consegna delle attività, istituisce un ufficio di Direzione dell’Esecuzione per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile delle singole attività oggetto dell’Appalto. L’Aggiudicatario è tenuto ad ottemperare agli ordini che gli sono impartiti dal D.E. e dai suoi collaboratori costituenti l’Ufficio della Direzione dell’Esecuzione. Limitatamente ad alcune categorie di attività, può essere prevista la presenza di archeologi, prescritta dalla Sovrintendenza Archeologica di Roma sulla base della normativa vigente; gli oneri per detti archeologi saranno integralmente sostenuti dall’Aggiudicatario. La Direzione dell’Esecuzione che è di pertinenza di Roma Servizi per la Mobilità, non solleva l’Aggiudicatario da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività e per danni di qualsiasi natura che possano insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione delle stesse. Alla D.E., oltre alle funzioni che della normativa sopra richiamata, è affidata la responsabilità dell’accettazione e dell’eventuale collaudo dei materiali (mediante verifica dei certificati di collaudo eseguiti in fabbrica o ulteriori prove), della verifica della buona e puntuale esecuzione delle attività in conformità alle specifiche tecniche ed alle disposizioni impartite. Roma Servizi per la Mobilità. si riserva comunque la piena ed insindacabile facoltà in qualsiasi momento, attraverso la D.E., di: • far eseguire le prove e le indagini che riterrà opportune, per verificare l’osservanza degli obblighi contrattuali. Tali verifiche sono a carico dell’Aggiudicatario; • poter sospendere il funzionamento di uno o più impianti e ripristinarne il funzionamento in qualsiasi momento; • includere nel contratto altri impianti, dislocati in qualsiasi parte della città che saranno dati in consegna all’Aggiudicatario in aggiunta al numero degli impianti in manutenzione; • escludere dal contratto in qualsiasi tempo e quindi eventualmente anche all’atto della consegna, quegli impianti per i quali RSM ritiene opportuno procedere diversamente, senza che per questo l’Aggiudicatario possa sollevare eccezioni di alcun genere, o pretendere indennizzi o compensi oltre quelli previsti dal presente Capitolato.
Direzione dell’esecuzione. 1. Il Comune verifica la regolare esecuzione del cottimo fiduciario da parte del Soggetto contraente attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto, in caso di affidamento di beni o di servizi, o il direttore dei lavori, in caso di affidamento di lavori. 2. Fatto salvo quanto previsto nel comma successivo, il direttore dell’esecuzione del contratto e il direttore dei lavori coincidono con il Responsabile del procedimento. 3. Nel caso di affidamento in economia di lavori o di beni e di servizi di speciale complessità – qual è definita, rispettivamente, dall’art. 9, comma 4, e dall’art. 300, comma 2, lettera b), del Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici – il Comune nomina direttore dei lavori o direttore dell’esecuzione del contratto un soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, in possesso delle necessarie competenze. 4. La nomina di cui al comma 3 è effettuata nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici.
Direzione dell’esecuzione. 1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 101, comma 1, e 111, comma 2, del D.Lgs 50/2016, nomina un Direttore dell’esecuzione. 2. Il Direttore dell’esecuzione interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto 3. Il Direttore dell’esecuzione impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dell’esecuzione emanante e comunicate all’appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza. 4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.
Direzione dell’esecuzione. 8.1. Il Comune individuerà un Direttore dell’Esecuzione, il quale avrà il compito di svolgere le funzioni previste dall’art. 111, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. n. 49/2018, in quanto applicabili, e di verificare il corretto andamento della Concessione. 8.2. Il Direttore dell’Esecuzione sarà un soggetto diverso dal RUP in quanto, nel caso d specie, ricorre l’ipotesi di cui all’art. 10.2, lett. a), delle Linee Guida ANAC (“prestazioni di importo superiore a 500.000 euro”).
Direzione dell’esecuzione. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto (in appresso denominato DEC) per conto del Ministero, che svolgerà anche i compiti di verifica con riferimento alla riparazione dei guasti di cui all’art. 1 verrà comunicato prima dell’avvio delle prestazioni. Il Direttore dell’esecuzione del contratto potrà essere affiancato da collaboratori che, in qualità di assistenti tecnici, opereranno nei luoghi ove saranno eseguite le prestazioni. L'appaltatore è tenuto a osservare tutti gli ordini e le disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione del contratto. La sorveglianza esercitata dalla DEC non solleva in alcun caso l'appaltatore dalla integrale responsabilità ex artt. 1667 e seguenti del c.c. in ordine alle difformità e ai vizi delle prestazioni eseguite.
Direzione dell’esecuzione. L’ARPAS costituirà al suo interno un ufficio per la vigilanza sull’esecuzione del contratto costituito dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e dal Direttore dell’Esecuzione (DE). Durante l’esecuzione l’attività dell’Appaltatore sarà sottoposta a controlli e accertamenti da parte del suddetto Ufficio.
Direzione dell’esecuzione. Il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) è il sig , nominato dal Committente e chiamato a controllare l’esecuzione del contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Progetto.
Direzione dell’esecuzione. L’incarico di Direttore dell’Esecuzione è ricoperto dal Responsabile Unico del Procedimento (Rup).