Responsabilità di TIM Clausole campione

Responsabilità di TIM. 17.1 TIM erogherà il Servizio secondo quanto descritto nel Profilo/Offerta Commerciale. In particolare, per quanto riguarda i livelli di servizio (“SLA”), TIM sarà responsabile, nei limiti di cui al presente Contratto, solo in caso di mancato rispetto degli SLA eventualmente definiti nel Profilo/Offerta Commerciale. 17.2 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, TIM non risponde dei danni diretti e/o indiretti (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, perdite di profitti, interruzioni dell’attività, perdite di informazioni e qualunque altra perdita economica) subiti dal Richiedente o da terzi in dipendenza dell’uso o del mancato uso del Servizio e/o in occasione del malfunzionamento della Piattaforma, degli Apparati o di quant’altro messo a disposizione da TIM nell‘erogazione del Servizio. 17.3 TIM non risponde dei danni diretti e/o indiretti (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, perdite di profitti, interruzioni dell’attività, perdite di informazioni e qualunque altra perdita economica) subiti dal Richiedente o da terzi in dipendenza dell’uso o del mancato uso del Servizio e/o di alcune funzionalità dello stesso dovuti al malfunzionamento della Piattaforma e/o degli Apparati di proprietà del Richiedente utilizzati nell’ambito del Servizio e non direttamente imputabili a TIM. 17.4 TIM non assumerà nessuna responsabilità in merito alle attività di immissione dei dati nonché relativamente al contenuto delle informazioni e dei dati che transiteranno sui sistemi utilizzati per la fornitura del Servizio. Pertanto TIM non è responsabile dei contenuti di qualunque messaggio veicolato dal Richiedente attraverso il Servizio. 17.5 TIM garantisce un livello di professionalità adeguato della prestazione del Servizio e della Piattaforma e degli Apparati forniti da TIM e a 17.6 TIM non garantisce attività prive di interruzioni o di errori derivanti dagli Apparati, dalla Piattaforma, dal Software né che la Piattaforma sarà in grado di soddisfare tutte le necessità del Richiedente e né che eventuali difetti vengano corretti. Pertanto il Richiedente riconosce e dà espressamente atto di conoscere le caratteristiche essenziali della Piattaforma e di accettare il rischio relativo alla funzionalità della Piattaforma stessa rispetto alle proprie necessità e aspettative. 17.7 TIM non può garantire l’inattaccabilità del sistema informatico e di TIMunicazioni e pertanto non risponde di eventuali danni diretti e/o indiretti subiti dal Ric...
Responsabilità di TIM. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, TIM non risponde dei danni diretti e indiretti subiti dal Richiedente o da terzi in dipendenza dell’uso o del mancato uso del Servizio e/o dovuti al mancato utilizzo o all’utilizzo improprio degli Apparati e/o della SIM Card. Per il Profilo Xxxxxxxx e recupero Accise TIM non risponde del buon fine dell’agevolazione in caso di incompletezza o ritardi nella consegna della documentazione fornita dal Richiedente o in mancanza di autorizzazioni e/o licenze necessarie all’esercizio delle attività del Richiedente. Nel caso in cui non fosse autorizzata l’agevolazione da parte dell’Agenzia delle Dogane per motivi non imputabili a TIM (ad es. documentazione non completa o non veritiera) dovranno essere comunque corrisposti i costi già sostenuti da TIM per la consulenza, per la presentazione della istanza ed eventualmente, per la consegna ed installazione degli Apparati. In nessun caso TIM sarà responsabile dell’uso fatto del Servizio da parte del Richiedente, così come in caso di manomissione della suggellatura dell’impianto e/o mancata comunicazione di danni, spostamento di sito operativo, mancata comunicazione di “cambio cantiere”, In tali casi il Richiedente si impegna a manlevare e mantenere indenne TIM da ogni richiesta, azione, pretesa comunque avanzata dai terzi a titolo di risarcimento danni. TIM non può garantire l’inattaccabilità del sistema informatico e di telecomunicazioni e pertanto non risponde di eventuali danni diretti e/o indiretti subiti dal Richiedente e/o da terzi in caso di attacchi informatici (virus, spamming, denial of service, ecc).
Responsabilità di TIM. 20.1. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, TIM non risponde dei danni diretti ed indiretti ivi compresa la perdita di profitti subiti dal Richiedente o da terzi in dipendenza dell’uso o del mancato uso del Servizio. 20.2. TIM garantisce un livello di professionalità adeguato della prestazione del Servizio e degli Apparati/Prodotti di proprietà di TIM ea disposizione del Richiedente. Resta in ogni caso inteso che TIM non potrà essere ritenuta responsabile dell’utilizzo degli apparati/Prodotti hardware e dei terminali di rete nella disponibilità del Richiedente. TIM non potrà infatti essere ritenuta responsabile dei danni diretti e/o indiretti causati al Richiedente e/o a terzi, ivi compreso il personale del Richiedente, e dovuti al cattivo o negligente utilizzo degli apparati/Prodotti, ovvero per altre cause non imputabili a TIM. Pertanto il Richiedente solleverà e terrà indenne TIM da ogni richiesta, azione, pretesa comunque avanzata dai terzi a titolo di risarcimento danni. 20.3. TIM non può garantire l’inattaccabilità del sistema informatico e di telecomunicazioni e pertanto non risponde di eventuali danni subiti dal Richiedente, dagli Utenti e/o da terzi in caso di attacchi informatici (es.: virus, spamming, denial of service, ecc.). Pertanto il Richiedente manleverà e terrà indenne TIM da ogni richiesta, azione, pretesa comunque avanzata dai terzi a titolo di risarcimento danni. 20.4. TIM fornisce il Servizio al Richiedente sulla base di quanto richiesto ed indicato dal Richiedente stesso; pertanto TIM è esonerata da qualsiasi forma di responsabilità per disservizi originati da una insufficienza del collegamento utilizzato dal Richiedente, rispetto alle esigenze trasmissive necessarie alla adeguata fruizione del Servizio. 20.5. TIM non sarà responsabile in caso di mancato accoglimento dell'eventuale richiesta di cui all’art. 19.10 e/o 19.12 da parte dell’Autorità competente, né di eventuali ritardi dipendenti dall’Autorità medesima ovvero per causa a sé non imputabile, rinunciando sin d’ora ad ogni contestazione o risarcimento dei danni nei confronti di TIM che derivi dalle azioni o mancate azioni intraprese dall’Autorità competente nell’assegnazione dei domini. 20.6. TIM non sarà responsabile per l’eventuale revoca del nome a dominio Internet di 2° livello (se previsto dal Servizio) da parte dell’Autorità competente, ovvero per limitazioni del Servizio (ad es. filtraggi degli indirizzi IP/Domini assegnati in caso di spamming, hacking, denial of...
Responsabilità di TIM. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, TIM non risponde dei danni diretti e indiretti subiti dal Cliente o da terzi in dipendenza dell’uso o del mancato uso del Servizio e/o dovuti al mancato utilizzo o all’utilizzo improprio degli Apparati e/o della SIM Card. In nessun caso TIM sarà responsabile dell’uso fatto del Servizio da parte del Cliente, così come in caso di manomissione della suggellatura dell’impianto e/o mancata comunicazione di danni, spostamento di sito operativo, mancata comunicazione di “cambio cantiere”. In tali casi il Cliente si impegna a manlevare e mantenere indenne TIM da ogni richiesta, azione, pretesa comunque avanzata dai terzi a titolo di risarcimento danni. TIM non può garantire l’inattaccabilità del sistema informatico e di telecomunicazioni e pertanto non risponde di eventuali danni diretti e/o indiretti subiti dal Cliente e/o da terzi in caso di attacchi informatici (virus, spamming, denial of service, ecc).

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  • Responsabilità Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff. L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

  • RESPONSABILITA’ 13.1. Ciascuna Parte è responsabile per l'adempimento dei propri obblighi previsti dal presente Accordo e dai relativi DPA –Condizioni Particolari e dalla Legislazione in materia di protezione dei Dati Personali. 13.2. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il Fornitore sarà tenuto a risarcire il Cliente in caso di violazione del presente Accordo e/o dei relativi DPA – Condizioni Particolari entro i limiti massimi convenuti nel Contratto.

  • RESPONSABILITÀ CIVILE CHE COSA È ASSICURATO?

  • Responsabilità solidale In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori rispondono soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.

  • RESPONSABILITA’ CIVILE 19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

  • Responsabilità del Cliente In caso di malfunzionamento dei servizi, il Cliente dovrà darne tempestiva segnalazione allo staff di assistenza tecnica tramite il Ticket System presente sul sito xxx.xxxxxx.xx e/o tramite invio mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xx. Il Cliente é obbligato a non divulgare in alcun modo le credenziali per l'accesso al servizio o a sistemi ad esso connessi. Il Cliente si impegna a non utilizzare i servizi offerti in modo illecito, o comunque non autorizzato da Etinet. Esempi di utilizzo non autorizzati sono, ma non si limitano allo spamming, utilizzo di script malevoli, diffusione di virus, invio di mail bombs, violazione di copyright, violazione delle norme sulla privacy, diffamazione, diffusione di materiale osceno o hacking. Etinet e Genesys Informatica si riservano il diritto di modificare o ampliare in qualsiasi momento l'elenco delle attività̀ ritenute non autorizzate: il cliente dovrà prenderne visione nell'area "Regolamentazione del servizio" del sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx di Genesys informatica. Il Cliente solleva integralmente Etinet e Genesys informatica da qualsiasi responsabilità̀ civile o penale derivante dall'utilizzo illecito, improprio o anormale del servizio, anche se causato da terzi attraverso il sistema del Cliente. Il Cliente si impegna a mantenere estranee Etinet e Genesys Informatica da ogni responsabilità̀, perdite, danni, costi, oneri e spese (ivi comprese le spese legali), che dovessero essere subite o sostenute dal Cliente quale conseguenza di inadempimento agli obblighi e garanzie previste in questo articolo , anche nel caso di risarcimento danni pretesi da terzi a qualunque titolo. Qualora le informazioni abbiano carattere pubblicitario il Cliente garantisce che le stesse siano conformi ad ogni disposizione vigente in materia e si impegna a pagare eventuali tasse ed oneri ove richiesti. Qualora il Cliente rivenda a terzi i servizi, il Cliente è tenuto a far rispettare le medesime clausole alle terze parti. È responsabilità̀ del Cliente mantenere aggiornati i propri dati anagrafici, con particolare attenzione agli indirizzi e-mail necessari alle comunicazioni di servizio.Eventuali variazioni dovranno essere comunicate tempestivamente via mail all’indirizzo :

  • Responsabilità verso terzi L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. A tal riguardo l’affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. in data rilasciata da , per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il predetto massimale.

  • Esonero di responsabilità Il CONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate. Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas o dell'acqua o dell'elettricità.

  • RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE La piena ed esclusiva responsabilità dell'esecuzione delle attività contrattuali compete all'Appaltatore, che ne assume ogni conseguenza civile, penale ed amministrativa. L’Appaltatore terrà indenne la Committente da ogni onere patrimoniale, sanzione amministrativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: infrazioni al Nuovo Codice della Strada, ecc.), o altra prestazione imposta, che siano conseguenza diretta o indiretta delle sue attività. L’Appaltatore potrà organizzare e provvedere alla conduzione delle attività nel modo e con i mezzi che ritiene più idonei ed adeguati, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Contratto. La Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le attività nelle diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia, inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi della Direzione dei Lavori, connessi alla corretta conduzione delle attività contrattuali, non potranno mai ed in alcun modo comportare responsabilità a carico della Committente né sollevare l’Appaltatore da qualsiasi responsabilità per quanto concerne la buona riuscita delle attività oggetto del Contratto e per i danni di qualsiasi natura che possono insorgere nel corso ed in conseguenza della esecuzione di esse. La presenza sul luogo del personale della Committente di direzione e sorveglianza, l’eventuale approvazione di opere, disegni e calcoli, l’accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori non limitano né riducono la piena incondizionata responsabilità dell’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto in ogni caso a risarcire i danni arrecati a terzi, in dipendenza dell’esecuzione delle attività prevista dal Contratto. Per gli eventuali danni arrecati agli impianti, ai materiali, mezzi, strutture ed in genere al patrimonio aziendale, la Committente potrà trattenere, sui certificati di pagamento relativi al Contratto, l’importo delle spese occorrenti per il ripristino o il risarcimento di quanto danneggiato; oppure, previo accertamento di idoneità tecnica e della affidabilità operativa, ad insindacabile giudizio della Committente, la stessa inviterà l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Committente. Qualora non siano sufficienti alla rifusione del danno i fondi ancora a disposizione sull’ammontare complessivo dell’Appalto, la Committente sarà soddisfatta con la copertura assicurativa definita nel presente Capitolato. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. L’Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, l’Appaltatore si impegna al rispetto integrale delle misure contenute negli elaborati specifici appositamente redatti (Piano di Sicurezza, DUVRI, ecc.). L’Appaltatore dovrà trasmettere in copia per conoscenza alla Committente le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione delle attività appaltate. Qualora verifichi l’inosservanza di disposizioni di legge e/o comunque di norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, la Committente potrà sospendere le attività intimando all’Appaltatore un termine perentorio per l’adeguamento. Durante il periodo di sospensione delle attività non si sospende il decorso dei termini di esecuzione delle medesime. In caso di ripetute e gravi violazioni da parte dell’Appaltatore, ovvero in caso di mancato rispetto del termine fissato dalla Committente per l’adeguamento, quest’ultima potrà risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

  • Limitazioni di responsabilità Il Cliente è obbligato a tenere indenne ed a manlevare Vodafone, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi legali rappresentanti, dipendenti nonché suo qualsivoglia partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le eventuali spese legali, che pos- sano essere poste a carico di Vodafone in conseguenza dell’utilizzo del Servizio, anche da parte di terzi cui il cliente abbia consentito l’utilizzo, nè potrà essere ritenuta responsabile per eventuali limitazioni che dall’utilizzo dei Servizi possano derivare a tali soggetti. Il Cliente sarà ugualmente responsabile per l’uso del Servizio da parte di terzi cui il Cliente abbia consentito l’utilizzo. Vodafone non è responsabile delle lesioni personali determinate dall’uso del Servizio, ove dovute a dolo o colpa grave. Vodafone non è responsabile nei confronti del Cliente nè di terzi, o per eventuali danni consistenti in: - mancato reddito o profitti; - mancato utilizzo del Servizio; - perdita dei dati; - danneggiamenti al dispositivo utilizzato per la navigazione internet - danni morali derivanti dall’accesso a contenuti malevoli - mancate opportunità di lavoro, o - qualsiasi perdita o danno che non sono causati direttamente da Vodafone o che non potevano essere ragionevolmente previsti al momento in cui è stato redatto questo accordo. Vodafone non garantisce né si assume alcuna responsabilità in nessuno dei seguenti casi: • Infezione da virus informatici, anche con servizio attivo, con connettività internet diversa da quella a cui sono associati i Servizi • Connettività internet in modalità criptata o proprietaria (es. HTTPS, P2P, FTP) • Infezione da virus informatici durante lo ‘0-day period’, ovvero nel periodo intercorrente tra l’induzione in rete del virus e la scoperta della soluzione di ‘removal’, ovvero nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di un sito malevolo e la sua categorizzazione come tale dal Servizio • Infezione da virus informatici che provochino danni ai dati o al dispositivo del Cliente. Vodafone non garantisce né si assume alcuna responsabilità per il funzionamento del dispositivo utilizzato per accedere alle funzioni del Servizio. Vodafone non è responsabile di eventuali malfunzionamenti del Servizio, qualora il Cliente rifiuti di dismettere il firewall di proprietà o lo rimetta in funzione in un secondo momento a valle dell’attivazione dello stesso.