RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE Clausole campione

RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE. Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi onere e responsabilità, che possa derivare, a qualsiasi titolo, nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente Contratto. Il Contraente è responsabile, nei confronti dell'ASI, dello sviluppo delle attività oggetto del contratto, nonché del controllo sull'omogeneità, completezza e qualità dell’attività svolta come specificato nell’ATG, anche relativamente alle ditte subappaltatrici. Il Contraente è tenuto, durante la vigenza contrattuale, ad osservare tutte le disposizioni, vigenti e/o sopravvenute successivamente alla stipula del contratto, in materia di sicurezza, ordine pubblico, capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente all’ASI l’assunzione di ogni decisione comportante modifiche del proprio assetto aziendale/societario e/o di quello dei subappaltatori e degli altri soggetti in ogni modo esecutori nonché ogni variazione degli organi amministrativi ed a produrre tempestivamente la relativa documentazione necessaria anche ai fini delle necessarie verifiche sul possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’ASI fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti dell’ASI alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari richiesti. Nei sessanta giorni successivi l’ASI può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con contestuale risoluzione del contratto, laddove, in relazione alle comunicazioni suddette, non risultino sussistere i requisiti di qualificazione prescritti. Il Contraente è tenuto a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.:
RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE. 11.1 Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi onere e responsabilità, che possa derivare, a qualsiasi titolo, nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente Contratto.
RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE. L'appaltatore si assumerà la responsabilità per danni a persone, sia a terzi che propri dipendenti e cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevati da ogni responsabilità l'appaltante unitamente ai propri tecnici.
RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE. La società assume fino a quando ne ha interesse, e sostenendone le spese a termini di legge, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni ad esso competenti. Qualora l'infortunato o in caso di morte i suoi beneficiari non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza e avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità nella sua totalità viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o rimangono in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione delle spese giudiziarie sostenute dal Contraente e/o dalla Società. Fermo quanto precede, la Società risponde delle maggiori somme che il Contraente fosse tenuto a pagare rispettivamente per Morte, Invalidità Permanente in eccedenza alle indennità liquidate in base alla polizza e fino a concorrenza di un'ulteriore importo uguale a quello di detta indennità. Se per un infortunio viene iniziato un procedimento penale o una causa in sede civile, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Società, appena ne abbia conoscenza; parimenti dovrà informare questa di qualsiasi domanda proposta da infortunati o loro beneficiari o aventi diritto per conseguire risarcimenti a titolo di responsabilità civile, trasmettendole in ogni caso documenti, notizie e quant'altro riguarda la vertenza.
RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE. Qualora il Contraente contemporaneamente alla presente polizza infortuni, abbia in corso con la nostra Società anche la polizza di “Responsabilità Civile – Settore B” stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l’infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all’Art. 9 ( o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione dell’infortunio, l’indennizzo dovuto ai sensi della precedente polizza infortuni ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere commutato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.
RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE. 11.1 Il Contraente esonera e tiene indenne l'ASI da qualsiasi impegno, onere e responsabilità, ed a qualsiasi titolo, che possa derivare nei confronti dei terzi durante l'esecuzion~ del presente contratto.
RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE. Qualora l'infortunato o, in caso di morte i beneficiari o soltanto qualcuno di essi non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi del presente contratto ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità, nella sua totalità, viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute.
RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE. 11.1 Il Contraente si impegna per tutta la durata del contratto a non condurre per conto terzi attività aventi lo stesso oggetto del contratto, come specificato nell’Allegato Tecnico e di Gestione.
RESPONSABILITA' DEL CONTRAENTE. 11.1 Il Contraente esonera e tiene indenne il CNR da qualsiasi impegno, onere e responsabilità, ed a qualsiasi titolo, che possa derivare nei confronti dei terzi durante l'esecuzione del presente contratto.

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  • Tempi di consegna La consegna dovrà avvenire entro il termine di ( ) giorni solari che decorreranno dal giorno successivo alla ricezione della lettera raccomandata A.R. ovvero della PEC, con la quale l’Amministrazione comunica l’avvenuto visto del contratto da parte degli organi competenti, ferma restando la facoltà, per l’Amministrazione, di disporre l’esecuzione anticipata del contratto pur prima dell’ammissione a registrazione dello stesso da parte degli organi di controllo. Il decorso del termine di consegna è sospeso dal 5 al 31 del mese di agosto. La consegna del materiale verrà effettuata franco di ogni spesa, anche di imballaggio, presso il SADAV di Roma Rebibbia e fino a un massimo di altri tre siti dell’Amministrazione, che saranno successivamente comunicati, siti sul territorio nazionale. La Ditta dovrà eseguire tutte le operazioni di introduzione a propria cura e spese con proprio personale. Della data di consegna il fornitore dovrà dare un preavviso di almeno due giorni al sito interessato, informandone, contestualmente, il Direttore dell’esecuzione che, personalmente ovvero tramite persone all’uopo delegate, provvederà a verificare l’esattezza della consegna e il rispetto dei termini prescritti. Effettuato tale controllo con esito positivo, il Direttore dell’esecuzione dichiarerà verificabile la fornitura e ne darà comunicazione al RUP, il quale ne informerà la Stazione Appaltante, la Ditta e la Commissione incaricata perché vengano avviate, entro venti giorni dalla predetta comunicazione, ai sensi dell’art. 313, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, le attività di verifica della conformità.