Common use of Responsabilità civile personale Clause in Contracts

Responsabilità civile personale. La società risponde, per danni a cose e/o persone, della responsabilità civile personale dei sotto indicati soggetti, i quali sono considerati terzi tra loro: a) degli amministratori, del segretario, del direttore generale, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell’Ente assicurato, funzioni di rappresentanza; b) di tutti i dipendenti, inclusi le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge XXXXX e s.m.i., e dal nuovo codice del lavoro, legge Fornero 2012, inclusi altresì i casi di distacco presso altre Società o Enti, prestatori di lavoro para-subordinati, lavoratori interinali, Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, Segretario e direttore; c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l’Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari del servizio civile, volontari protezione civile, volontari piedibus, LSU, volontari e collaboratori in genere ,personale distaccato di amministrazioni terze presso l’Ente, lavoratori che svolgono lavori di pubblica utilità in esecuzione a sentenze del Tribunale, profughi, stagisti, studenti, borsisti, allievi, ricercatori, praticanti, associazioni no-profit, consulenti, anche qualora le predette figure prestino servizio, a seguito di Convenzione/ Progetto, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc., terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente. d) delle figure contemplate dal D.lgs. N 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, per le funzioni loro demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. e) del responsabile per i danni derivanti a terzi conseguenti a violazione delle norme sulla “Tutela delle persone D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento e protezione dei dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement

Responsabilità civile personale. La società risponde, garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità personale per danni a cose corporali e o danni materiali cagionati nell'ambito delle attività e iniziative riconducibili alla Federazione stessa: a) in capo ai dipendenti, direttori e dirigenti della Federazione di ogni livello e ai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o personeOrganismi Istituzionali, e comunque ai soggetti del cui operato la Federazione si avvale per il proprio funzionamento, svolgimento delle proprie. attività, erogazione di pubblici servizi e quant'altro ad essa riconducibile; b) del personale della responsabilità civile Federazione cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nei testi vigenti; c) dei soggetti:  impiegati in lavori socialmente utili,  utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dalla Federazione  partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, stages e quant'altro assimilabile  delle famiglie affidatarie a cui la Federazione, direttamente o nell'ambito di iniziative coordinate con altre strutture pubbliche o di assistenza e/o a esse assimilabili, ha affidato minori o soggetti portatori di handicap; d) del personale dell'Ente cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003, per danni, compresi — a parziale deroga di quanto precedentemente normato - eventuali danni patrimoniali, cagionati a terzi e/o a prestatori di lavoro e derivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. 196/2003 in relazione al trattamento dei sotto indicati soggettiloro dati personali, comuni e/o sensibili; Tutti i quali soggetti qui assicurati sono anche considerati terzi tra loro: a) degli amministratori, del segretario, del direttore generale, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell’Ente assicurato, funzioni di rappresentanza; b) di tutti i dipendenti, inclusi le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge XXXXX e s.m.i., e dal nuovo codice del lavoro, legge Fornero 2012, inclusi altresì i casi di distacco presso altre Società o Enti, prestatori di lavoro para-subordinati, lavoratori interinali, Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, Segretario e direttore; c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l’Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari del servizio civile, volontari protezione civile, volontari piedibus, LSU, volontari e collaboratori in genere ,personale distaccato di amministrazioni terze presso l’Ente, lavoratori che svolgono lavori di pubblica utilità in esecuzione a sentenze del Tribunale, profughi, stagisti, studenti, borsisti, allievi, ricercatori, praticanti, associazioni no-profit, consulenti, anche qualora le predette figure prestino servizio, a seguito di Convenzione/ Progetto, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc., terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente. d) delle figure contemplate dal D.lgs. N 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, per le funzioni loro demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. e) del responsabile per i danni derivanti a terzi conseguenti a violazione delle norme sulla “Tutela delle persone D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento e protezione dei dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

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Samples: Insurance Agreement

Responsabilità civile personale. La società rispondeL'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche alla responsabilità civile personale: - dei Dirigenti, Quadri e Prestatori di lavoro della Contraente, per danni involontariamente cagionati a cose terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali previste, limitatamente a fatti ed omissioni commessi senza dolo o colpa grave. Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale. - di Studenti, sia in Italia che all’estero, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, anche quando si recano presso altre istituzioni universitarie, enti pubblici o privati, in base ad accordi e/o personeconvenzioni, o comunque dietro l’espressa autorizzazione del Contraente, per svolgervi attività istituzionali (attività di ricerca, periodi di stage, viaggi di studi, tirocini formativi e di orientamento, tirocini, prove pratiche ed esperienze), visite di istruzione, et similari. Agli effetti della responsabilità civile personale presente Assicurazione le aziende e gli enti ospitanti assumono la qualifica di terzi. - è inoltre compresa la R.C. personale, sia in Italia che all’estero, dei sotto indicati soggettiDirigenti , dei Prestatori di lavoro e delle persone della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga, che collaborano, a qualsiasi titolo, all’attività dell’Assicurato quali, a titolo esemplificativo, stagisti, volontari o associazioni di volontariato, religiosi, tirocinanti, borsisti tutor, dottorandi, collaboratori, assegnisti per attività di ricerca, consulenti, ricercatori, lettori a contratto, visiting professor, esperti linguistici, docenti, provenienti anche da altri Atenei e/o Istituti universitari italiani ed esteri, con i quali sono considerati terzi tra loro: a) degli amministratoriil Contraente stipula contratti di prestazione professionali, del segretarioecc.), del direttore generale, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegateanche qualora si rechino, in nome base ad accordi e/o convenzioni, presso altre istituzioni Universitarie, Enti o Aziende per svolgervi attività istituzionali. - dei Prestatori di lavoro nella loro qualifica di “Datore di lavoro”, “Responsabile del servizio di protezione e per conto dell’Ente assicurato, funzioni di rappresentanza; b) di tutti i dipendenti, inclusi le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge XXXXX sicurezza” ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i., e dal nuovo codice del lavoro, legge Fornero 2012, inclusi altresì i casi nonché nella loro qualità di distacco presso altre Società o Enti, prestatori “Responsabili dei lavori ovvero di lavoro para-subordinati, lavoratori interinali, Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, Segretario e direttore; c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l’Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari del servizio civile, volontari protezione civile, volontari piedibus, LSU, volontari e collaboratori in genere ,personale distaccato di amministrazioni terze presso l’Ente, lavoratori che svolgono lavori di pubblica utilità in esecuzione a sentenze del Tribunale, profughi, stagisti, studenti, borsisti, allievi, ricercatori, praticanti, associazioni no-profit, consulenti, anche qualora le predette figure prestino servizio, a seguito di Convenzione/ Progetto, presso aziende coordinatori per la progettazione e/o Enti per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m. e i. - delle persone con disabilità che, attraverso progetti di attività riabilitativa e collocamento occupazionale, cui il Contraente/Assicurato partecipa e/o associazioni locali ecc.promuove al fine di favorirne l’inserimento sociale, terzi rispetto al contraentesvolgono la loro attività presso cooperative ed attività commerciali, per addestramentoagricole, corsi industriali di istruzione professionale, studi, prove ed altro. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente. d) delle figure contemplate dal D.lgs. N 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, per le funzioni loro demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. e) del responsabile per i danni derivanti a terzi conseguenti a violazione delle norme sulla “Tutela delle persone D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento e protezione dei dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per con l’esclusione dei danni a prestatori di lavoro. In ogni caso alle macchine ed attrezzature sulle quali vengono svolti i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di lorolavori.

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Samples: Insurance Agreement

Responsabilità civile personale. La società rispondeL'assicurazione di cui alla presente polizza è estesa, entro i massimali pattuiti per la RCT, anche alla responsabilità civile personale: - dei Dirigenti, Quadri e Prestatori di lavoro della Contraente, professionisti e persone che a qualsiasi titolo e/o contratto prestano la loro opera per il Contraente, per danni involontariamente cagionati a cose terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali previste, limitatamente a fatti ed omissioni commessi senza dolo o colpa grave. Agli effetti di tale estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i Prestatori di lavoro dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale. - di Studenti, sia in Italia che all’estero, per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, anche quando si recano presso altre istituzioni universitarie, enti pubblici o privati, in base ad accordi e/o personeconvenzioni, o comunque dietro l’espressa autorizzazione del Contraente, per svolgervi attività istituzionali (attività di ricerca, periodi di stage, viaggi di studi, tirocini formativi e di orientamento, tirocini, prove pratiche ed esperienze), visite di istruzione, et similia. Agli effetti della responsabilità civile personale presente Assicurazione le aziende e gli enti ospitanti assumono la qualifica di terzi. - è inoltre compresa la R.C. personale, sia in Italia che all’estero, dei sotto indicati soggettiDirigenti , i quali sono considerati terzi tra loro: a) degli amministratori, del segretario, del direttore generale, nonché dei Prestatori di lavoro e delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell’Ente assicurato, funzioni di rappresentanza; b) di tutti i dipendenti, inclusi le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge XXXXX e s.m.i., e dal nuovo codice del lavoro, legge Fornero 2012, inclusi altresì i casi di distacco presso altre Società o Enti, prestatori di lavoro para-subordinati, lavoratori interinali, Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, Segretario e direttore; c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l’Assicurato, ma della cui opera questi il Contraente/Assicurato si avvalga avvalga, che collaborano, a qualsiasi titolo, compresi tutoriall’attività dell’Assicurato quali, volontari del servizio civile, volontari protezione civile, volontari piedibus, LSU, volontari e collaboratori in genere ,personale distaccato di amministrazioni terze presso l’Ente, lavoratori che svolgono lavori di pubblica utilità in esecuzione a sentenze del Tribunale, profughititolo esemplificativo, stagisti, studentivolontari o associazioni di volontariato, borsistireligiosi, allievitirocinanti, borsisti tutor, dottorandi, collaboratori, assegnisti per attività di ricerca, consulenti, ricercatori, praticantilettori a contratto, associazioni no-profitvisiting professor, consulentiesperti linguistici, docenti, provenienti anche da altri Atenei e/o Istituti universitari italiani ed esteri, con i quali il Contraente stipula contratti di prestazione professionali, ecc.), anche qualora le predette figure prestino serviziosi rechino, a seguito di Convenzione/ Progetto, presso aziende in base ad accordi e/o convenzioni, presso altre istituzioni Universitarie, Enti o Aziende per svolgervi attività istituzionali. - dei Prestatori di lavoro nella loro qualifica di “Datore di lavoro”, “Responsabile del servizio di protezione e sicurezza” ai sensi della L. 81/2008 e s.m.e i., nonché nella loro qualità di “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o associazioni locali ecc.per l’esecuzione dei lavori”, terzi rispetto al contraenteai sensi del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m. e i.. - delle persone con disabilità che, per addestramentoattraverso progetti di attività riabilitativa e collocamento occupazionale, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso cui il contraente. d) delle figure contemplate dal D.lgs. N 81/2008 e successive modifiche Contraente/Assicurato partecipa e/o integrazionipromuove al fine di favorirne l’inserimento sociale, per le funzioni svolgono la loro demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme attività presso cooperative ed attività commerciali, agricole, industriali di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. e) del responsabile per i danni derivanti a terzi conseguenti a violazione delle norme sulla “Tutela delle persone D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento e protezione dei dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per con l’esclusione dei danni a prestatori di lavoro. In ogni caso alle macchine ed attrezzature sulle quali vengono svolti i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di lorolavori.

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Samples: Insurance Policy

Responsabilità civile personale. La società rispondegaranzia comprende la Responsabilità Civile Personale degli Amministratori, del Segretario Generale, dei Consiglieri Comunali, degli Assessori, dei dirigenti e comunque degli Amministratori in genere, nonché di ciascun dipendente e/o collaboratore del Contraente/Assicurato, per danni conseguenti a cose e/o persone, della responsabilità civile personale dei sotto indicati soggetti, i quali sono considerati terzi tra lorofatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni ed arrecati: a) degli amministratori, del segretario, del direttore generale, nonché delle 1. alle persone a cui vengano legittimamente delegateconsiderate “terzi”, in nome e base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito per conto dell’Ente assicurato, funzioni di rappresentanzala R.C.T.; b2. agli altri dipendenti del Contraente/Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del DPR 30 giugno 1965 n.1124 e ai lavoratori parasubordinati regolarmente assicurati secondo le disposizioni del D. Lgs. 38/2000, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) di tutti i dipendenti, inclusi le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge XXXXX e s.m.i., e dal nuovo codice del lavoro, legge Fornero 2012, inclusi altresì i casi di distacco presso altre Società o Enti, prestatori dagli stessi subite in occasione di lavoro para-subordinati, lavoratori interinali, Lavoratori con rapporto o di lavoro somministrato, Segretario e direttore; c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l’Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari del servizio civile, volontari protezione civile, volontari piedibus, LSU, volontari e collaboratori in genere ,personale distaccato di amministrazioni terze presso l’Ente, lavoratori che svolgono lavori di pubblica utilità in esecuzione a sentenze del Tribunale, profughi, stagisti, studenti, borsisti, allievi, ricercatori, praticanti, associazioni no-profit, consulenti, anche qualora le predette figure prestino servizio, a seguito entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O./I. Si precisa che tale garanzia comprende anche la R.C. Personale, derivante ai dipendenti con funzione di Convenzione/ ProgettoDatore di Lavoro, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc.Responsabile della Sicurezza ed in genere, terzi rispetto al contraenteDirettori, Dirigenti, Quadri e Preposti per addestramentoquanto collegato ai rispettivi compiti, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente. dai sensi della L. 81/2008 (ex 626/94) delle figure contemplate dal D.lgs. N 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, per le funzioni loro demandate. s. m. i. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti inoltre alla RC Personale derivante ai dipendenti per quanto collegato ai compiti ad essi assegnati, per fatti connessi a normative concernenti la violazione sicurezza e la prevenzione, come ad esempio il D. Lgs. 494/96 e s.m.i. all’interno ed esterno, compresa, se del caso, la responsabilità della committenza, comprese le inosservanze delle norme dovute ad erronea interpretazione di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativoleggi od a progressivo adeguamento alle normative vigenti. e) del responsabile per i danni derivanti a terzi conseguenti a violazione delle norme sulla “Tutela delle persone D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento e protezione dei dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

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Samples: Assicurazione

Responsabilità civile personale. La società rispondeSalvo i casi di dolo e colpa grave, per danni a cose e/o persone, la Società risponde della responsabilità civile personale dei sotto indicati sottoindicati soggetti, i quali sono considerati terzi tra fra loro: a) degli amministratorii dipendenti ed i lavoratori parasubordinati, del segretarioi lavoratori previsti dalla cosiddetta “legge Biagi” d.lgs n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, del direttore generale, nonché compresa la responsabilità civile dei dipendenti preposti al controllo e all'osservanza delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome norme dettate dalla Legge n. 123/2007 e per conto dell’Ente assicurato, funzioni di rappresentanzasuccessive modificazioni e integrazioni; b) di tutti i dipendenti, inclusi le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge XXXXX e s.m.i., e dal nuovo codice del lavoro, legge Fornero 2012, inclusi altresì i casi di distacco presso altre Società o Enti, prestatori di lavoro para-subordinati, lavoratori interinali, Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, Segretario e direttore; c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l’Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari del servizio civile, volontari protezione civile, volontari piedibus, LSU, volontari e collaboratori in genere ,personale distaccato di amministrazioni terze presso l’Ente, lavoratori che svolgono lavori di pubblica utilità in esecuzione a sentenze del Tribunale, profughistudenti, stagisti, studenti, borsisti, allievi, ricercatori, praticanti, associazioni no-profit, consulenti, anche qualora le predette figure prestino servizio, a seguito di Convenzione/ Progetto, volontari ecc. che prestano servizio presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc., terzi rispetto al contraente, l'Assicurato per addestramento, formazione, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente. dc) delle figure contemplate dal D.lgs. N 81/2008 committente, Responsabile dei lavori, Coordinatore in fase di progettazione e Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, in materia di sicurezza e salute, ai sensi della suddetta legge 123 e successive modifiche e/o e integrazioni, per le funzioni loro demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. e) del responsabile per i danni derivanti a terzi conseguenti a violazione delle norme sulla “Tutela delle persone D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento e protezione dei dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. La presente estensione di garanzia è viene prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, R.C.T. e di RCO per danni a prestatori di lavoro. R.C.O. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT R.C.T. e della RCO R.C.O. convenuti in polizza restano rimangono il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

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Samples: Assicurazione Della Responsabilità Civile Verso Terzi

Responsabilità civile personale. La società rispondegaranzia comprende la responsabilità civile personale di tutti i Dipendenti, Quadri, Dirigenti ed Amministratori del Contraente e delle persone anche non dipendenti delle quali il Contraente stesso si avvale per danni lo svolgimento delle proprie attività, quali, a cose titolo esemplificativo e non limitativo: lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art.5 del Dlgs. n° 38/2000 e s.m.i., lavoratori interinali, lavoratori temporanei, lavoratori in regime di L.S.U. (lavoratori socialmente utili), titolari di contratti formativi e/o personedi inserimento, della personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per specializzazione, soggetti portatori di handicap, lavoratori socialmente utili, addetti alla prestazione di assistenza, convenzionati o meno, volontari (compresi i componenti del Nucleo Comunale Volontari Protezione Civile, se esistente, ed i Volontari Antiincendio Boschivo (VAB)), anche convenzionati, e altre figure similari. L’assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, gli appaltatori/ subappaltatori ed i loro dipendenti e gli altri dipendenti dell’Assicurato obbligatoriamente iscritti all’INAIL. L’Assicurazione copre altresì la responsabilità civile personale professionale dei sotto indicati soggettiDirigenti Amministrativi e Tecnici, i quali sono considerati terzi tra loro: a) degli amministratori, del segretario, del direttore generale, nonché quadri e tutti gli altri Dipendenti per l’attività svolta nell’ambito delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome proprie funzioni e per conto dell’Ente assicuratoContraente, funzioni con esplicita esclusione dei danni di rappresentanza; b) natura esclusivamente patrimoniale. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di tutti i dipendenti, inclusi le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge XXXXX e s.m.i., e dal nuovo codice del lavoro, legge Fornero 2012, inclusi altresì i casi di distacco presso altre Società o Enti, prestatori di lavoro para-subordinati, lavoratori interinali, Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, Segretario e direttore; c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l’Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari del servizio civile, volontari protezione civile, volontari piedibus, LSU, volontari e collaboratori in genere ,personale distaccato di amministrazioni terze presso l’Ente, lavoratori che svolgono lavori di pubblica utilità in esecuzione a sentenze del Tribunale, profughi, stagisti, studenti, borsisti, allievi, ricercatori, praticanti, associazioni no-profit, consulenti, risarcimento resta unico anche qualora le predette figure prestino servizio, a seguito di Convenzione/ Progetto, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc., terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente. d) delle figure contemplate dal D.lgs. N 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, per le funzioni loro demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. e) del responsabile per i danni derivanti a terzi conseguenti a violazione delle norme sulla “Tutela delle persone D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento e protezione dei dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in nel caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loropiù assicurati.

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Samples: Insurance Policy

Responsabilità civile personale. La società risponderisponde , per danni a cose e/o persone, della responsabilità civile personale dei sotto indicati soggetti, i quali sono considerati terzi tra loro: a) degli amministratori, del segretario, del direttore generale, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell’Ente assicurato, funzioni di rappresentanza; b) di tutti i dipendenti, inclusi le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge XXXXX e s.m.i., e dal nuovo codice del lavoro, legge Fornero 2012, inclusi altresì i casi di distacco presso altre Società o Enti, prestatori di lavoro para-subordinati, lavoratori interinali, Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, Segretario e direttore; c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l’Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari del servizio civile, volontari protezione civile, volontari piedibus, LSU, volontari e collaboratori in genere ,personale distaccato di amministrazioni terze presso l’Ente, lavoratori che svolgono lavori di pubblica utilità in esecuzione a sentenze del Tribunale, profughi, stagisti, studenti, borsisti, allievi, ricercatori, praticanti, associazioni no-profitborsisti, consulenti, anche qualora le predette figure prestino servizio, a seguito di Convenzione/ Progetto, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc., terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente. d) delle figure contemplate dal D.lgs. D. Lgs N 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, per le funzioni loro demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. e) del responsabile per i danni derivanti a terzi conseguenti a violazione delle norme sulla “Tutela delle persone D.lgs. D.lgs 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento e protezione dei dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

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Samples: Insurance Agreement

Responsabilità civile personale. La società Società risponde, per danni a cose e/o personesalvo il caso di dolo, della responsabilità civile personale dei sotto indicati soggetti, i quali sono considerati terzi tra lorodella: a) r.c. personale –escluse perdite patrimoniali- del Sindaco, degli amministratoriAssessori e dei Consiglieri Comunali, del segretario, del direttore generalel’eventuale Commissario Prefettizio, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell’Ente assicurato, funzioni di rappresentanza; b) r.c. personale -escluse perdite patrimoniali– del Segretario Comunale, di tutti i dipendenti, inclusi i parasubordinati, i lavoratori temporanei, i lavoratori impiegati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti, le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge XXXXX e s.m.i.professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, e dal nuovo codice del lavorosuccessive modifiche ed integrazioni. Si precisa che l’inserimento sociale in contesto lavorativo può avvenire presso il Contraente stesso, legge Fornero 2012, inclusi altresì i casi di distacco presso altre Società o Enti, prestatori di lavoro para-subordinatiIstituzioni, lavoratori interinali, Lavoratori Centri od Imprese con rapporto di lavoro somministrato, Segretario e direttore;esso convenzionati. c) r.c. personale -escluse perdite patrimoniali– delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l’Assicurato, ma l’Assicurato della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, i volontari del servizio civilecivile ed i volontari in genere, volontari protezione civile, volontari piedibus, LSU, volontari e collaboratori in genere ,personale distaccato le persone condannate alla pena di amministrazioni terze presso l’Ente, lavoratori che svolgono lavori lavoro di pubblica utilità in esecuzione a sentenze del Tribunaleai sensi dell’art. 54, profughicomma 6, stagistiD.Lgs. 28/08/2000, studenti, borsisti, allievi, ricercatori, praticanti, associazioni no-profit, consulenti, anche qualora le predette figure prestino servizio, a seguito di Convenzione/ Progetto, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc., terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altron. 274 e D.M. 26/2001. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente. d) delle figure contemplate dal D.lgs. N 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, per le funzioni loro demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme I soggetti di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. ealle lettere a), b), c) del responsabile per i danni derivanti a sono terzi conseguenti a violazione delle norme sulla “Tutela delle persone D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento e protezione dei dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativotra loro. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti di più Assicurati con l'Assicurato il Contraente o fra di loro.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile

Responsabilità civile personale. La società risponde, L’assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile personale per danni a cose corporali e/o persone, della responsabilità civile personale dei sotto indicati soggetti, i quali sono considerati terzi tra lorodanni materiali: a) degli amministratoriin capo ai dipendenti, direttori e dirigenti della Azienda di ogni livello e ai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, e comunque ai soggetti del segretariocui operato la Azienda si avvale per il proprio funzionamento, del direttore generalesvolgimento delle proprie attività, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome erogazione di pubblici servizi e per conto dell’Ente assicurato, funzioni di rappresentanzaquant’altro ad essa riconducibile; b) in capo ai soggetti di tutti i dipendenti, inclusi cui al punto a) che precede ai quali sono attribuiti gli incarichi e le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge XXXXX e s.m.i., mansioni definiti dal D. Lgs. n. 81/2008 e dal nuovo codice del lavoroD. Lgs. n. 195/2003 e loro successive modifiche ed integrazioni, legge Fornero 2012, inclusi altresì i casi di distacco presso altre Società o Enti, prestatori di lavoro para-subordinati, lavoratori interinali, Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, Segretario e direttorenei testi ora vigenti; c) del personale della Azienda cui siano attribuiti gli incarichi e le mansioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003, per danni corporali, materiali e patrimoniali involontariamente cagionati a terzi; d) dei soggetti: - impiegati in lavori socialmente utili, - utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dalla Azienda, - partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, stages, inserimento lavorativo e quant’altro assimilabile, per danni cagionati a terzi nell’ambito delle persone attivita’ e iniziative riconducibili alla Azienda stessa. E’ inclusa la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni commessi da tirocinanti e degli allievi che frequentano i corsi organizzati o sostenuti in qualsiasi modo dalla Contraente, non aventi alcun in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari del servizio civile, volontari protezione civile, volontari piedibus, LSU, volontari per l’attività prestata presso e collaboratori in genere ,personale distaccato di amministrazioni terze presso l’Ente, lavoratori che svolgono lavori di pubblica utilità in esecuzione a sentenze del Tribunale, profughi, stagisti, studenti, borsisti, allievi, ricercatori, praticanti, associazioni no-profit, consulenti, anche qualora le predette figure prestino servizio, a seguito di Convenzione/ Progetto, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc., terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente. d) delle figure contemplate dal D.lgs. N 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, per le funzioni loro demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. e) del responsabile per i danni derivanti a terzi conseguenti a violazione delle norme sulla “Tutela delle persone D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento e protezione dei dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativocontro dello stesso Assicurato. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, terzi e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato l’Assicurato o fra di loro. Tutti i soggetti qui assicurati sono anche considerati terzi tra loro.

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Samples: Copertura Assicurativa Responsabilità Civile Terzi E Prestatori D’opera

Responsabilità civile personale. La società Società risponde, per danni a cose persone e/o personecose, della responsabilità civile Responsabilità Civile personale – escluse le perdite patrimoniali - dei sotto indicati sottoindicati soggetti, i quali sono considerati terzi tra fra loro: a) degli amministratoridel Direttore Generale, del segretario, del direttore generaleDirettore Generale sostituto, nonché delle persone a cui vengano vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell’Ente assicuratodel Contraente, funzioni di rappresentanza; b) di tutti i dipendentiDipendenti, inclusi i parasubordinati, i lavoratori temporanei, i lavoratori impiegati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti, le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge XXXXX e s.m.i.professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, e dal nuovo codice del lavorosuccessive modifiche ed integrazioni. Si precisa che l’inserimento sociale in contesto lavorativo può avvenire presso il Contraente stesso, legge Fornero 2012, inclusi altresì i casi di distacco presso altre Società o Enti, prestatori di lavoro para-subordinatiIstituzioni, lavoratori interinali, Lavoratori Centri od Imprese con rapporto di lavoro somministrato, Segretario e direttoreesso convenzionati; c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l’Assicuratoil Contraente, ma della cui opera questi questo si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari del servizio civile, volontari protezione civile, volontari piedibus, LSU, volontari e collaboratori in genere ,personale distaccato di amministrazioni terze presso l’Ente, lavoratori che svolgono lavori di pubblica utilità in esecuzione a sentenze del Tribunale, profughigenere, stagisti, studentiallievi, borsisti, allievitirocinanti, ricercatori, praticanti, associazioni no-profit, borsisti e consulenti, anche qualora le predette figure prestino serviziopersone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, a seguito di Convenzione/ Progettocomma 6, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc.D.Lgs. 28/08/2000, terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente.n. 274 e D.M. 26/2001; d) delle figure contemplate dal D.lgsdel datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione nonché di ogni altra figura sulla quale gravino gli obblighi connessi ai sensi del D.Lgs. N 81/2008 81/2008, del D. Lgs. n. 106/2009, del D.Lgs. 196/2003, del Regolamento UE n. 2016/679, e successive modifiche e/o e integrazioni, per le funzioni loro demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. e) del responsabile per i danni derivanti a terzi conseguenti a violazione delle norme sulla “Tutela delle persone D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento e protezione dei dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. La presente estensione di garanzia è viene prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, R.C.T. e di RCO per danni a prestatori di lavoro. R.C.O. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT R.C.T. e della RCO R.C.O. convenuti in polizza restano rimangono il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere rispondere, anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro. In deroga all’art. 1916 del Codice Civile la Società rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti degli Assicurati e di tutti i suindicati soggetti, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei citati soggetti giudizialmente accertato con sentenza passata in giudicato. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante al Contraente per legge.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile

Responsabilità civile personale. La società rispondeA. L’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale: - del direttore dell’esercizio, dei direttori tecnici, dell’assistente tecnico e del direttore delle piste durante l’esplicazione della propria attività professionale in relazione ai com- prensori sciistici gestiti dalla Società Assicurata; - delle persone chiamate a svolgere operazioni di soccorso su impianti e piste; - delle persone facenti parte del soccorso piste organizzato dalla Società Assicurata; - dei dirigenti, dei quadri, dipendenti e preposti (anche non dipendenti) della Società as- sicurata, sia per danni arrecati a cose e/terzi, sia per danni arrecati ad altri dipendenti soggetti o persone, della responsabilità civile personale dei sotto indicati soggetti, i quali sono considerati terzi tra loro: a) degli amministratori, meno all’assicurazione obbligatoria ai sensi del segretario, del direttore generale, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell’Ente assicurato, funzioni D.P.R. 30/06/65 n. 1124; - di rappresentanza; b) di tutti i dipendenti, inclusi le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge XXXXX e s.m.i., e dal nuovo codice del lavoro, legge Fornero 2012, inclusi altresì i casi di distacco presso altre Società o Enti, prestatori di lavoro para-subordinati, lavoratori interinali, Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, Segretario e direttore; c) delle persone non aventi alcun in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, ma la Società assicurata e della cui opera questi comunque si avvalga nell’esercizio della propria attività. B. L’Assicurazione è estesa anche alla responsabilità personale degli Amministratori, dei Con- siglieri, del Legale Rappresentante e dei loro sostituti, dei componenti delle forze dell’or- dine facenti parte delle squadre di soccorso, e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolotitolo della Società Assicurata quali a titolo esemplificativo ma non limitativo i collaboratori occasio- nali, compresi tutorii lavoratori a progetto, volontari del servizio civilei xx.xx.xx., volontari protezione civile, volontari piedibus, LSU, volontari e collaboratori in genere ,personale distaccato di amministrazioni terze presso l’Ente, lavoratori che svolgono lavori di pubblica utilità in esecuzione a sentenze del Tribunale, profughi, gli stagisti, studentii borsisti ecc., borsistidei volontari in genere, allieviorganizzati e non in specifiche associazioni, ricercatoriper danni involontariamente cagionati a terzi, praticantiesclusa la Società assicurata, associazioni no-profitnello svolgimento delle loro mansioni, consulentisalvo ipotesi di dolo. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche qualora le predette figure prestino servizio, a seguito di Convenzione/ Progetto, presso aziende i dipendenti e/o Enti e/collaboratori della Società Assicurata, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o associazioni locali ecc.le- sioni personali gravi o gravissime, terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altrocosì come definite dall’art. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente. d) delle figure contemplate dal D.lgs583 del Codice Penale. N 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, per le funzioni loro demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. e) del responsabile per i danni derivanti a terzi conseguenti a violazione delle norme sulla “Tutela delle persone D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento e protezione dei dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. La presente estensione di Tale garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti a secondo rischio rispetto ad altre eventuali polizze in vigore per l'assicurazione di RCT per danni a terziil me- desimo rischio, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loroda chiunque stipulate.

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Samples: Accordo Quadro

Responsabilità civile personale. La società risponde, L’assicurazione di cui alla presente polizza è estesa anche alla responsabilità civile personale per danni a cose corporali e/o persone, della responsabilità civile personale dei sotto indicati soggetti, i quali sono considerati terzi tra lorodanni materiali: a) degli amministratoriin capo ai dipendenti, direttori e dirigenti della Azienda di ogni livello e ai componenti (anche non dipendenti) dei suoi Organi e/o Organismi Istituzionali, e comunque ai soggetti del segretariocui operato la Azienda si avvale per il proprio funzionamento, del direttore generalesvolgimento delle proprie attività, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome erogazione di pubblici servizi e per conto dell’Ente assicurato, funzioni di rappresentanzaquant’altro ad essa riconducibile; b) in capo ai soggetti di tutti i dipendenti, inclusi cui al punto a) che precede ai quali sono attribuiti gli incarichi e le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge XXXXX e s.m.i., mansioni definiti dal D. Lgs. n. 81/2008 e dal nuovo codice del lavoroD. Lgs. n. 195/2003 e loro successive modifiche ed integrazioni, legge Fornero 2012, inclusi altresì i casi di distacco presso altre Società o Enti, prestatori di lavoro para-subordinati, lavoratori interinali, Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, Segretario e direttorenei testi ora vigenti; c) dei soggetti: - impiegati in lavori socialmente utili, - utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dalla Azienda, - partecipanti ai corsi di formazione, perfezionamento, specializzazione, stages, inserimento lavorativo e quant’altro assimilabile, per danni cagionati a terzi nell’ambito delle persone attività e iniziative riconducibili alla Azienda stessa. E’ inclusa la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni commessi da tirocinanti e degli allievi che frequentano i corsi organizzati o sostenuti in qualsiasi modo dalla Contraente, non aventi alcun in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari del servizio civile, volontari protezione civile, volontari piedibus, LSU, volontari per l’attività prestata presso e collaboratori in genere ,personale distaccato di amministrazioni terze presso l’Ente, lavoratori che svolgono lavori di pubblica utilità in esecuzione a sentenze del Tribunale, profughi, stagisti, studenti, borsisti, allievi, ricercatori, praticanti, associazioni no-profit, consulenti, anche qualora le predette figure prestino servizio, a seguito di Convenzione/ Progetto, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc., terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente. d) delle figure contemplate dal D.lgs. N 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, per le funzioni loro demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. e) del responsabile per i danni derivanti a terzi conseguenti a violazione delle norme sulla “Tutela delle persone D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento e protezione dei dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativocontro dello stesso Assicurato. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, terzi e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato l’Assicurato o fra di loro. Tutti i soggetti qui assicurati sono anche considerati terzi tra loro.

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Samples: Insurance Policy

Responsabilità civile personale. La società risponde, per danni a cose e/o persone, della responsabilità civile personale dei sotto indicati soggetti, i quali sono considerati terzi tra loro: a: dei prestatori di lavoro del Contraente, per danni involontariamente cagionati a terzi (escluso il Contraente) degli amministratorinello svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i massimali pattuiti per la garanzia RCT. Agli effetti della presente estensione di garanzia, limitatamente alle lesioni corporali subite in occasione di lavoro e nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RCO, sono considerati terzi anche i lavoratori dipendenti e gli altri prestatori di lavoro del segretarioContraente. di Consiglieri, del direttore generaleAssessori, Sindaco e Segretario/Direttore generale nonché delle persone a cui vengano vengono legittimamente delegate, delegate – in nome e per conto dell’Ente assicurato, dell’Assicurato – funzioni di rappresentanza; b) , per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro attività, limitatamente ai danni per morte, lesioni personali e danneggiamenti di tutti i dipendenti, inclusi le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge XXXXX e s.m.i., e dal nuovo codice del lavoro, legge Fornero 2012, inclusi altresì i casi di distacco presso altre Società o Enti, prestatori di lavoro para-subordinati, lavoratori interinali, Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, Segretario e direttore; c) cose. delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l’Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari del servizio civile, volontari protezione civile, volontari piedibus, LSU, volontari e collaboratori in genere ,personale distaccato di amministrazioni terze presso l’Ente, lavoratori che svolgono lavori di pubblica utilità in esecuzione a sentenze del Tribunale, profughi, stagisti, studenti, borsisti, allievi, ricercatori, praticanti, associazioni no-profit, consulenti, anche qualora le predette figure prestino servizio, a seguito di Convenzione/ Progetto, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc., terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente. d) . delle figure contemplate dal D.lgs. N 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, per le funzioni loro demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. e) . del responsabile per i danni xxxxx derivanti a terzi conseguenti a violazione delle norme sulla “Tutela delle persone D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento e protezione dei dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro.

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Samples: Polizza RCT/O

Responsabilità civile personale. La società Società risponde, per danni a cose persone e/o personecose, della responsabilità civile Responsabilità Civile personale – escluse le perdite patrimoniali - dei sotto indicati sottoindicati soggetti, i quali sono considerati terzi tra fra loro: a) degli amministratoriAmministratori e del Segretario Comunale, del segretario, del direttore generalel’eventuale Commissario Prefettizio, nonché delle persone a cui vengano vengono legittimamente delegate, in nome e per conto dell’Ente assicuratodel Contraente, funzioni di rappresentanza; b) di tutti i dipendentiDipendenti, inclusi i parasubordinati, i lavoratori temporanei, i lavoratori impiegati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti, le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge XXXXX e s.m.i.professionali disciplinate dal D. Lgs. n. 276/2003, e dal nuovo codice del lavorosuccessive modifiche ed integrazioni. Si precisa che l’inserimento sociale in contesto lavorativo può avvenire presso il Contraente stesso, legge Fornero 2012, inclusi altresì i casi di distacco presso altre Società o Enti, prestatori di lavoro para-subordinatiIstituzioni, lavoratori interinali, Lavoratori Centri od Imprese con rapporto di lavoro somministrato, Segretario e direttoreesso convenzionati; c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l’Assicuratoil Contraente, ma della cui opera questi questo si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari del di servizio civile, volontari protezione civile, volontari piedibus, LSUdi Protezione Civile, volontari e collaboratori in genere ,personale distaccato genere, soci di amministrazioni terze presso l’Ente, lavoratori che svolgono lavori associazioni senza scopo di pubblica utilità in esecuzione a sentenze del Tribunale, profughilucro, stagisti, studentiallievi, borsisti, allievitirocinanti, ricercatori, praticanti, associazioni no-profit, borsisti e consulenti, anche qualora le predette figure prestino serviziopersone condannate alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54, a seguito di Convenzione/ Progettocomma 6, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc.D.Lgs. 28/08/2000, terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente.n. 274 e D.M. 26/2001; d) delle figure contemplate dal D.lgsdel datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione nonché di ogni altra figura sulla quale gravino gli obblighi connessi ai sensi del D.Lgs. N 81/2008 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e/o e integrazioni, per le funzioni loro demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. e) del responsabile per i danni derivanti a terzi conseguenti a violazione delle norme sulla “Tutela delle persone D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento e protezione dei dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. La presente estensione di garanzia è viene prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, R.C.T. e di RCO per danni a prestatori di lavoro. R.C.O. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT R.C.T. e della RCO R.C.O. convenuti in polizza restano rimangono il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere rispondere, anche in caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loro. In deroga all’art. 1916 del Codice Civile la Società rinuncia all’azione di rivalsa nei confronti degli Assicurati e di tutti i suindicati soggetti, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo dei citati soggetti giudizialmente accertato con sentenza passata in giudicato. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante al Contraente per legge.

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Samples: Insurance Policy

Responsabilità civile personale. La società rispondegaranzia comprende la responsabilità civile personale di tutti i Dipendenti ed Amministratori del Contraente e delle persone delle quali il Contraente stesso si avvale per lo svolgimento delle proprie attività, per danni quali, a cose titolo esemplificativo e non limitativo: lavoratori parasubordinati così come definiti dall’art.5 del Dlgs. n° 38/2000 e s.m.i., lavoratori interinali, lavoratori temporanei, titolari di contratti formativi e/o personedi inserimento, della personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, per specializzazione, soggetti portatori di handicap, lavoratori socialmente utili, addetti alla prestazione di assistenza, convenzionati o meno, volontari, anche convenzionati, e altre figure similari. L’assicurazione vale per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, gli appaltatori/ subappaltatori ed i loro dipendenti e gli altri dipendenti dell’Assicurato obbligatoriamente iscritti all’INAIL. L’Assicurazione copre altresì la responsabilità civile personale professionale dei sotto indicati soggettiDirigenti Amministrativi e Tecnici, i quali sono considerati terzi tra loro: a) degli amministratori, del segretario, del direttore generale, nonché quadri e tutti gli altri Dipendenti per l’attività svolta nell’ambito delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome proprie funzioni e per conto dell’Ente assicuratoContraente, funzioni con esplicita esclusione dei danni di rappresentanza; b) natura esclusivamente patrimoniale. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di tutti i dipendenti, inclusi le nuove figure di collaborazione contemplate dalla legge XXXXX e s.m.i., e dal nuovo codice del lavoro, legge Fornero 2012, inclusi altresì i casi di distacco presso altre Società o Enti, prestatori di lavoro para-subordinati, lavoratori interinali, Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato, Segretario e direttore; c) delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l’Assicurato, ma della cui opera questi si avvalga a qualsiasi titolo, compresi tutori, volontari del servizio civile, volontari protezione civile, volontari piedibus, LSU, volontari e collaboratori in genere ,personale distaccato di amministrazioni terze presso l’Ente, lavoratori che svolgono lavori di pubblica utilità in esecuzione a sentenze del Tribunale, profughi, stagisti, studenti, borsisti, allievi, ricercatori, praticanti, associazioni no-profit, consulenti, risarcimento resta unico anche qualora le predette figure prestino servizio, a seguito di Convenzione/ Progetto, presso aziende e/o Enti e/o associazioni locali ecc., terzi rispetto al contraente, per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro. La presente garanzia si estende, inoltre, alla responsabilità derivante dalla conduzione dei locali ed alle cose ivi contenute, da questi occupati ed avuti in locazione attraverso il contraente. d) delle figure contemplate dal D.lgs. N 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, per le funzioni loro demandate. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione delle norme di cui sopra entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. e) del responsabile per i danni derivanti a terzi conseguenti a violazione delle norme sulla “Tutela delle persone D.lgs. 196/2003 e s.m.i., e di altri soggetti rispetto al trattamento e protezione dei dati personali. La garanzia è estesa alle perdite pecuniarie inerenti la violazione della predetta norma entro il massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo. La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in nel caso di corresponsabilità dei dipendenti con l'Assicurato o fra di loropiù assicurati.

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