RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI Clausole campione

RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI. Xxxxx involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti fabbricati e/o venduti dall’Assicurato o da altri che operano a suo nome, dopo che gli stessi sono stati consegnati a terzi, per lesioni personali e per danni a cose diverse dal prodotto difettoso in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione. L‘assicurazione comprende i danni derivanti da errata esecuzione dei lavori di installazione dei prodotti descritti in polizza sempreché tali operazioni vengano eseguite direttamente dall’Assicurato o dei suoi prestatori di lavoro. L'assicurazione comprende: - i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a condizione che tali danni siano direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza; - i danni a terzi da incendio dovuti a difetto dei prodotti descritti in polizza; - i danni al prodotto finito di cui i prodotti dell’Assicurato siano parti componenti e/o ingredienti. Mezzi di trasporto sotto carico e scarico Danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso e a quelli alle cose trasportate sui mezzi stessi.
RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI. A parziale deroga dell’art. 2.3.1 – Rischi esclusi dall’Assicurazione R.C.T.- lettera l), la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti dell’azienda dopo la loro consegna a terzi:
RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI. In aggiunta al glossario riportato in polizza, ai fini di questa garanzia, le Parti attribuiscono ai termini sotto riportati il significato qui precisato: - per sinistro: richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l’assicurazione ,avanzata nei confronti dell’assicurato. - per sinistro in serie: pluralità di sinistri che hanno avuto origine da uno stesso difetto anche se si sono manifestati in più prodotti e in più anni.
RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI difetto di produzione di qualsiasi prodotto e le relative spese di ritiro o richiamo dal mercato;
RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI. A parziale deroga dell’art. 5.3 lettera k) – Esclusioni comuni - la società si obbliga a tenere indenne l’assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti dell’azienda dopo la loro consegna a terzi: - per morte, per lesioni personali; - per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso. La copertura comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini del presente punto.
RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI. L'assicurazione comprende anche i danni da: - ERRATA PROGETAZIONE O CONCEZIONE DEL PRODOTTO - ESPORTAZIONE OCCULTA IN USA, CANADA E MESSICO L'assicurazione vale per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico, provocati da prodotti non direttamente consegnati dall'Assicurato conseguenti a vendita eseguita da terzi all'insaputa dell'Assicurato stesso (esportazione indiretta o occulta). - DANNI AL PRODOTTO FINITO L'assicurazione risarcisce i danni che i prodotti assicurati, quali componenti fisicamente scindibili o non scindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito. - DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ La garanzia comprende anche i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. - DANNI DA ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI L'assicurazione comprende i danni materiali provocati dalla contaminazione accidentale dei prodotti dell'Assicurato con prodotti di terzi contenenti OGM (organismi geneticamente modificati). Danni al prodotto finito 30 Estensione in Usa, Canada e Messico 50 Danni da interruzione o sospensione di attività 30 300.000 Danni da organismi geneticamente modificati 150.000 Contaminazione dolosa dei prodotti 50.000 Estensione al ritiro prodotti diretto e indiretto 50.000 Latte alterato 10.000 per anno Latte alterato - per danni di cui al punto a) 2.500 per sinistro Latte alterato - per danni di cui al punto b) 1.500 per sinistro

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: