Restituzione del Finanziamento Clausole campione

Restituzione del Finanziamento. (a) In caso di risoluzione totale del Contratto ai sensi dell’Articolo 11.1 (Risoluzione totale del Contratto), alla data in cui la risoluzione diviene efficace ai sensi ai sensi della lettera b) dell’Articolo 11.3 (Accertamento dell’Evento di Risoluzione ed efficacia della risoluzione): (i) il Finanziamento sarà immediatamente revocato e ogni importo messo a disposizione cancellato; e (ii) il Beneficiario dovrà rimborsare alla Parte Finanziatrice, alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data di efficacia della risoluzione, un importo pari al 100% dell’ammontare in linea capitale erogato a valere sul Finanziamento, insieme agli interessi che matureranno dalla data di efficacia della risoluzione fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto, salvo ogni maggior danno, nonché eventuali ulteriori importi indicati dalle Ordinanze, secondo le modalità ivi previste. (b) In caso di risoluzione parziale del Contratto ai sensi dell’Articolo 11.2 (Risoluzione parziale del Contratto), alla data in cui la risoluzione diviene efficace ai sensi della lettera b) dell’Articolo 11.3 (Accertamento dell’Evento di Risoluzione ed efficacia della risoluzione): (i) qualora il Contratto sia stato parzialmente risolto per il verificarsi di un qualsiasi evento diverso da quello previsto alla lettera (b) dell’Articolo 11.2 (Risoluzione parziale del Contratto), il Beneficiario dovrà rimborsare alla Parte Finanziatrice, alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data di efficacia della risoluzione, un importo del Finanziamento pari all’importo del Contributo oggetto di revoca, insieme agli interessi che matureranno dalla data di efficacia della risoluzione fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto, salvo ogni maggior danno, nonché eventuali ulteriori importi indicati dalle Ordinanze, secondo le modalità ivi previste; (ii) qualora il Contratto sia stato parzialmente risolto per il verificarsi dell’evento previsto alla lettera (b) dell’Articolo 11.2 (Risoluzione parziale del Contratto), le somme rimaste inutilizzate saranno trattenute dalla Parte Finanziatrice e non vi saranno ulteriori Erogazioni a valere sul Finanziamento. (c) Le Parti prendono atto che, in tutti i casi di risoluzione del Contratto, qualora il Beneficiario non effettui alla data prevista il pagamento spontaneo d...
Restituzione del Finanziamento. 4.1 Il finanziamento è infruttifero e della durata di 48 mesi decorrenti dalla data di stipula del presente Contratto, con un preammortamento di 6 (sei) mesi. 4.2 Il Beneficiario sarà obbligato a rimborsare a Sviluppo Basilicata S.p.A. il finanziamento che avrà ricevuto, mediante il pagamento di n. 42 (quarantadue) rate mensili posticipate e consecutive di Euro 119,05 ciascuna, la prima scadente il 22.08.2013 e l’ultima il 22.01.2017, come da piano di ammortamento riportato nell’allegato B), sottoscritto dalle Parti. 4.3 I pagamenti dovuti dal Beneficiario per le rate di ammortamento del finanziamento, dovranno essere effettuati a favore di Sviluppo Basilicata S.p.A. con le modalità e termini stabiliti dal precedente punto 4.2 mediante versamenti sul conto corrente acceso presso la Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., filiale/agenzia di Potenza, Via Cavour, IBAN n. XX00X0000000000000000000000, indicando la seguente causale: “I Avviso Pubblico per l’erogazione di Microcrediti – D.G.R. n. 1624 del 08.11.2011 - CUP n. G49E09000180009”. 4.4 I rimborsi devono essere effettuati mediante riscossione automatizzata e a tal fine il Beneficiario provvederà a disporre la rimessa diretta R.I.D. con addebito preautorizzato permanente sul proprio conto corrente IBAN n. XX00X0000000000000000000000. 4.5 In caso di mancato o ritardato pagamento delle rate alle scadenze previste saranno applicati interessi calcolati al tasso legale vigente al momento dell’inadempimento, maturati dalla data di scadenza di ciascuna rata e fino alla data di pagamento.
Restituzione del Finanziamento. 4.1 Il finanziamento ha durata di 60 mesi con decorrenza dalla data di erogazione del finanziamento Microcredito attestata dalla data di valuta del bonifico ed è infruttifero, con un preammortamento di sei mesi. 4.2 Il rimborso del finanziamento Microcredito a Sviluppo Basilicata S.p.A. avverrà mediante il pagamento di n. 54 (cinquantaquattro) rate costanti posticipate mensili, tramite rimessa diretta con addebito sul conto corrente di cui al precedente art. 3, comma 3.1, ogni ultimo giorno del mese. In caso di ritardato pagamento delle rate saranno applicati interessi di mora calcolati al tasso legale vigente al momento dell’inadempimento e maturati dalla data di scadenza di ciascuna rata e fino alla data di pagamento. 4.3 Nel caso di inadempienza rispetto all’obbligo di restituzione delle rate del finanziamento microcredito, Sviluppo Basilicata porrà in essere ogni opportuna e necessaria iniziativa per il recupero dei crediti in via amministrativa. A tal fine, più precisamente, Sviluppo Basilicata invierà al Destinatario una comunicazione di sollecito, accordando 30 gg per adempiere all’obbligo di restituzione delle rate insolute. Nel caso in cui il Destinatario non ottemperi al pagamento entro il termine assegnato, ed in ogni caso dopo il mancato pagamento di tre rate consecutive, Sviluppo Basilicata avvierà il procedimento di revoca dalle agevolazioni, accordando al Destinatario un termine di 20 gg per provvedere a sanare la situazione debitoria. Decorso infruttuosamente il termine fissato con la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, Sviluppo Basilicata adotterà la delibera di revoca dalle agevolazioni, trasmettendola al Destinatario con contestuale assegnazione di ulteriori 10 gg per la restituzione, in un’unica soluzione, del finanziamento microcredito. All’esito dell’inutile decorso del termine di 10 gg così assegnato e comunque qualora, per il prodursi di eventi di natura particolare o generale, lo ritenga opportuno e necessario, Sviluppo Basilicata provvederà a porre in essere le procedure legali per il recupero forzoso dei crediti. 4.4 Previa richiesta del Destinatario, Sviluppo Basilicata potrà accordare la restituzione anticipata del finanziamento senza che ciò comporti l’applicazione di penali, ferma restando in ogni caso la previsione dei successivi artt. 6 e 7. 4.5 Il Destinatario potrà richiedere a Sviluppo Basilicata, la restituzione anticipata del finanziamento senza l’applicazione di penali, fermi restando gli altri obblighi...
Restituzione del Finanziamento. La restituzione dei Finanziamenti da parte dei Richiedenti viene regolata dal piano di ammortamento allegato al Contratto di Finanziamento. Il rimborso del Finanziamento secondo il relativo piano di ammortamento dovrà essere effettuato dal Richiedente sul Conto Richiedente, utilizzando il conto corrente indicato alla registrazione sulla Piattaforma. Ciò significa che ciascun pagamento dovrà essere effettuato mediante singolo bonifico dal conto corrente del Richiedente al Conto Richiedente, sarà poi la Società a fornire a LemonWay le informazioni necessarie affinché lo stesso proceda a distribuire tale somma a favore dei vari Prestatori di tale Richiedente, trasferendo tali somme dal Conto Richiedente a ciascun Conto Prestatore. I pagamenti delle rate di ammortamento, o il rimborso integrale se previsto, sono elaborati da LemonWay tramite addebito diretto del conto corrente indicato dal Richiedente in sede di iscrizione alla Piattaforma. Andato a buon fine l’addebito diretto sul conto del Richiedente, XxxxxXxx provvederà ad addebitare sul Conto Richiedente l’importo corrispondente alla rata dovuta e ad accreditare contestualmente le quote spettanti ai singoli Prestatori, sui rispettivi Conti Prestatore. Il Richiedente prende atto ed accetta che il ritardo con i pagamenti ai Prestatori potrà essere oggetto di comunicazione da parte di LemonWay, nel rispetto della normativa tempo per tempo applicabile, alla Centrale Rischi tenuta dalla Banca d’Italia. I Richiedenti prendono atto che questo potrebbe avere conseguenze negative sulle loro capacità future di ottenere credito anche al di fuori della Piattaforma. Il Richiedente che si trovi in difficoltà finanziarie o comunque in circostanze tali da pregiudicare la sua capacità di rimborsare le rate dovute per il Finanziamento, dovrà contattare prima possibile la Società, che ne darà immediata comunicazione a LemonWay, e che valuterà eventuali soluzioni alternative, prima di dar corso alle azioni di recupero del credito.
Restituzione del Finanziamento. La restituzione del Finanziamento da parte del Proponente viene regolata dal piano di ammortamento allegato al relativo Contratto di Finanziamento. - Alla data di scadenza della rata MangoPay provvederà ad addebitare sul Wallet Promotore l’importo corrispondente alla rata dovuta e ad accreditare contestualmente le quote spettanti ai singoli Prestatori sui rispettivi Wallet di pagamento.

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  • Finanziamento (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

  • DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a veri- ficare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse: • la presenza delle garanzie richieste; • la correttezza dei massimali; • la correttezza delle somme assicurate; • la correttezza delle franchigie e degli scoperti. Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile3, se il contraente fornisce al mo- mento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circo- stanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato. Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private4, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale rivalutato fino alla data del decesso sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di decesso. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 11 II), in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.