Retribuzione. La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta: − Minimo di stipendio-base mensile (art. 65) − Indennità di contingenza (art. 29) − Elemento distinto della retribuzione (EDR) − Minimo di stipendio integrativo − Aumenti periodici di anzianità (art. 30) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al primo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente articolo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’art. 16 del presente contratto è costituito da: a) Minimo di stipendio-base mensile b) Indennità di contingenza c) Elemento distinto della retribuzione (EDR) d) Minimo di stipendio integrativo AUMENTI DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre 2015, previsti per ciascuna categoria, rinnovati in applicazione del CCNL 19 novembre 2012, sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2017 del 2,5 per cento.
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Retribuzione. A decorrere dall'1.7.98 i seguenti elementi della retribuzione degli operai previsti dal CCNL 6.3.95: -minimo nazionale di salario base; -indennità di contingenza come da legge 26.2.86 n. 38 e leggi o accordi successivi decadono e sono sostituiti dal nuovo elemento retributivo denominato "minimo contrattuale nazionale conglobato" rispettivamente mensile, giornaliero o orario. Le entità di tale minimo contrattuale conglobato sono indicate nella allegata tabella A). Operai a tempo indeterminato. La retribuzione degli impiegati agricoli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è così composta: − Minimo di stipendio-base mensile costituita pertanto da:
(a) minimo contrattuale nazionale conglobato
(b) salario integrativo regionale (art. 65) − Indennità di contingenza (art. 29) − Elemento distinto della retribuzione (EDR) − Minimo di stipendio integrativo − Aumenti periodici di anzianità (art. 302) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, contrattuali la quota di retribuzione paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione ; quella oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169. L’articolazione Gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono retribuiti con paga mensile per tutta la durata del rapporto con esclusione delle voci riguardanti sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattia o infortunio e per le giornate di sospensione per le quali è stato richiesto e ottenuto dal datore di lavoro l'intervento della Cassa integrazione salariale di cui alla legge 8.8.72, n. 457 e successive modifiche e integrazioni. Per i minimi particolari trattamenti economici relativi alla malattia e all'infortunio vale quanto disposto dall'art. 60. Operai a tempo determinato. La retribuzione degli operai con rapporto di stipendio lavoro a tempo determinato è costituita da: (a)minimo contrattuale nazionale conglobato (v. comma 1 presente articolo); (b)salario integrativo regionale; (c)terzo elemento pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità, 14a mensilità, festività nazionali e infrasettimanali di cui al primo comma dovrà 3), art. 11, riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo. La percentuale di tale indennità è pari al 31,36%. Detta percentuale viene convenzionalmente scomposta nel modo seguente: - ferie : 8,85% - festività nazionali e infrasettimanali : 4,81% - tredicesima mensilità : 8,85% - quattordicesima mensilità : 8,85% Trattamento di fine rapporto (TFR). All'operaio a tempo determinato compete il TFR per l'effettivo lavoro ordinario svolto, pari al 9,15% del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo regionale, nonché per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale. Tale misura deve essere effettuata attraverso la indicazione evidenziata nelle buste paga e corrisposta al lavoratore insieme alla retribuzione dell'ultimo periodo di minimi distinti per categoriapaga. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., TFR non si dovrà effettuare sugli elementi calcolerà sul 3° elemento e la percentuale del 9,15% tiene conto della mancata suddivisione della retribuzione indicati al primo comma complessiva annua per 13,5, nonché del presente articolo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali diritto alla maturazione di quote di TFR anche per ciascuna delle categorie frazione di impiegati di cui all’art. 16 del presente contratto è costituito da:
a) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (EDR)
d) Minimo di stipendio integrativo AUMENTI DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre 2015, previsti per ciascuna categoria, rinnovati in applicazione del CCNL 19 novembre 2012, sono incrementati mese inferiori a decorrere dal 1° gennaio 2017 del 2,5 per cento15 giorni.
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Retribuzione. A decorrere dall'1.7.98 i seguenti elementi della retribuzione degli operai previsti dal CCNL 6.3.95: - minimo nazionale di salario base; - indennità di contingenza come da legge 26.2.86 n. 38 e leggi o accordi successivi decadono e sono sostituiti dal nuovo elemento retributivo denominato "minimo contrattuale nazionale conglobato" rispettivamente mensile, giornaliero o orario. Le entità di tale minimo contrattuale conglobato sono indicate nell'allegata tabella A. Operai a tempo indeterminato. La retribuzione degli impiegati agricoli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è così composta: − Minimo di stipendio-base mensile costituita pertanto da:
(a) minimo contrattuale nazionale conglobato
(b) salario integrativo regionale (art. 65) − Indennità di contingenza (art. 29) − Elemento distinto della retribuzione (EDR) − Minimo di stipendio integrativo − Aumenti periodici di anzianità (art. 302) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, contrattuali la quota di retribuzione paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione ; quella oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169. L’articolazione Gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono retribuiti con paga mensile per tutta la durata del rapporto con esclusione delle voci riguardanti sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattia o infortunio e per le giornate di sospensione per le quali è stato richiesto e ottenuto dal datore di lavoro l'intervento della Cassa integrazione salariale di cui alla legge 8.8.72 n. 457 e successive modifiche e integrazioni. Per i minimi particolari trattamenti economici relativi alla malattia e all'infor tunio vale quanto disposto dall'art. 60. Operai a tempo determinato. La retribuzione degli operai con rapporto di stipendio lavoro a tempo determinato è costituita da:
(a) minimo contrattuale nazionale conglobato (v. comma 1 presente articolo);
(b) salario integrativo regionale;
(c) 3° elemento pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità, 14a mensilità, festività nazionali e infrasettimanali di cui al primo comma dovrà 3, art. 11, riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo. La percentuale di tale indennità è pari al 31,36%. Detta percentuale viene convenzionalmente scomposta nel modo seguente: ferie 8,85% festività nazionali e infrasettimanali 4,81% tredicesima mensilità 8,85% quattordicesima mensilità 8,85% Trattamento di fine rapporto (TFR). All'operaio a tempo determinato compete il TFR per l'effettivo lavoro ordinario svolto, pari al 9,15% del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo regionale nonché per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale. Tale misura deve essere effettuata attraverso la indicazione evidenziata nelle buste paga e corrisposta al lavoratore insieme alla retribuzione dell'ultimo periodo di minimi distinti per categoriapaga. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., TFR non si dovrà effettuare sugli elementi calcolerà sul 3° elemento e la percentuale del 9,15% tiene conto della mancata suddivisione della retribuzione indicati al primo comma complessiva annua per 13,5 nonché del presente articolo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali diritto alla maturazione di quote di TFR anche per ciascuna delle categorie frazione di impiegati di cui all’art. 16 del presente contratto è costituito da:
a) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (EDR)
d) Minimo di stipendio integrativo AUMENTI DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre 2015, previsti per ciascuna categoria, rinnovati in applicazione del CCNL 19 novembre 2012, sono incrementati mese inferiori a decorrere dal 1° gennaio 2017 del 2,5 per cento15 giorni.
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Retribuzione. A decorrere dal 1.7.1998 i seguenti elementi della retribuzione, pre- visti dal CCNL 2.3.1995: • minimo nazionale di stipendio base mensile; • indennità di contingenza come da Legge 26.2.1986, n. 38 e leggi o accordi successivi; • E.D.R. di cui all’accordo interconfederale 31.7.1992; • decadono e sono sostituiti dal nuovo elemento retributivo denomi- nato “minimo contrattuale conglobato” rispettivamente mensile o giornaliero o orario. Le entità di tale minimo contrattuale conglobato sono indicate nell’al- legata tabella (All. n.1). La retribuzione degli impiegati agricoli è pertanto così composta: − Minimo di stipendio-base mensile (art. 65) − Indennità di contingenza (art. 29) − Elemento distinto della retribuzione (EDR) − Minimo • minimo nazionale contrattuale conglobato; • minimo di stipendio integrativo − Aumenti integrativo; • aumenti periodici di anzianità (artanzianità. 30) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, contrattuali la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio stipen- dio di cui al primo 3° comma dovrà essere effettuata effettuato attraverso la indicazione di l’indicazione dei minimi distinti per categorialivello, in misura comprensiva di entrambe le voci (minimi nazionali contrattuali conglobati e minimi di stipendio integra- tivi). Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etcecc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo 3° comma del presente articolo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati I minimi nazionali contrattuali conglobati sono quelli di cui all’art. 16 del presente contratto è costituito da:
a) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (EDR)
d) Minimo di stipendio integrativo AUMENTI DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre 2015, previsti per ciascuna categoria, rinnovati alla tabel- la “Area impiegati e quadri” con le decorrenze in applicazione del CCNL 19 novembre 2012, sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2017 del 2,5 per centoessa indicate.
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Retribuzione. A decorrere dal 1.7.1998 i seguenti elementi della retribuzione, pre- visti dal CCNL 2.3.1995: • minimo nazionale di stipendio base mensile; • indennità di contingenza come da Legge 26.2.1986, n. 38 e leggi o accordi successivi; • E.D.R. di cui all’accordo interconfederale 31.7.1992; decadono e sono sostituiti dal nuovo elemento retributivo denomi- nato “minimo contrattuale conglobato” rispettivamente mensile o gior- naliero o orario. Le entità di tale minimo contrattuale conglobato sono indicate nell’al- legata tabella (All. n.1). La retribuzione degli impiegati agricoli è pertanto così composta: − Minimo di stipendio-base mensile (art. 65) − Indennità di contingenza (art. 29) − Elemento distinto della retribuzione (EDR) − Minimo • minimo nazionale contrattuale conglobato; • minimo di stipendio integrativo − Aumenti integrativo; • aumenti periodici di anzianità (artanzianità. 30) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, contrattuali la quota quo- ta di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile men- sile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al primo 3° comma dovrà essere effettuata effettuato attraverso la indicazione di minimi l’indicazione dei mini- mi distinti per categorialivello, in misura comprensiva di entrambe le voci (minimi nazionali contrattuali conglobati e minimi di stipendio integrativi). Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etcecc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo 3° comma del presente articolo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati I minimi nazionali contrattuali conglobati sono quelli di cui all’art. 16 del presente contratto è costituito da:
a) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (EDR)
d) Minimo di stipendio integrativo AUMENTI DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre 2015, previsti per ciascuna categoria, rinnovati alla tabel- la “Area impiegati e quadri” con le decorrenze in applicazione del CCNL 19 novembre 2012, sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2017 del 2,5 per centoessa indicate.
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Retribuzione. Il trattamento giuridico ed economico è pari a quello previsto dal vigente contratto di lavoro nazionale e decentrato dei dipendenti degli enti locali, appartenenti alla categoria professionale D- D3 (posizione giuridica ed economica D3). La retribuzione degli impiegati agricoli annua, al lordo delle ritenute di legge previdenziali, assistenziali e fiscali, prevista dai vigenti Contratti Collettivi per la suddetta posizione è così composta: − Minimo - stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo di stipendio-base mensile tredicesima mensilità: euro 26.366,32; - indennità di comparto annua lorda: euro 622,80; - indennità di vigilanza annua lorda (art. 65) − Indennità di contingenza (art. 29) − Elemento distinto della retribuzione (EDR) − Minimo di stipendio integrativo − Aumenti periodici di anzianità (art. 30) Agli effetti del computo in possesso dei vari istituti economici contrattuali, la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile requisiti e per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169. L’articolazione l’esercizio delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al primo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente articolo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati funzioni di cui all’art. 16 del presente contratto 5 L. 65/86): euro 1.110,84; oltre all' indennità di vacanza contrattuale come stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. La suddetta retribuzione è costituito integrata da:
a) Minimo : - retribuzione di stipendio-base mensile
b) Indennità posizione annua lorda: euro 12.500,00 (per tredici mensilità); - retribuzione di contingenza
c) Elemento distinto risultato fino al 25% della retribuzione (EDR)
d) Minimo di posizione, nei termini previsti dalla normativa vigente, previa valutazione, da parte del Sindaco ,dei risultati conseguiti; oltre ad ogni altro eventuale emolumento se dovuto e previsto dalle norme vigenti. Il trattamento economico sopra indicato sara’ automaticamente adeguato agli aumenti retributivi previsti dai futuri rinnovi contrattuali di lavoro relativi al personale non dirigente del comparto delle Regioni – Autonomie locali. Il pagamento dello stipendio integrativo AUMENTI DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre 2015, previsti mensile avverrà il 27 di ogni mese secondo le modalità previste per ciascuna categoria, rinnovati in applicazione il personale dipendente del CCNL 19 novembre 2012, sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2017 del 2,5 per centoComune di Comacchio.
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Retribuzione. A decorrere dall'1.7.98 i seguenti elementi della retribuzione degli operai previsti dal CCNL 6.3.95: - minimo nazionale di salario base; - indennità di contingenza come da legge 26.2.86 n. 38 e leggi o accordi successivi decadono e sono sostituiti dal nuovo elemento retributivo denominato "minimo contrattuale nazionale conglobato" rispettivamente mensile, giornaliero o orario. Le entità di tale minimo contrattuale conglobato sono indicate nell'allegata tabella A. Operai a tempo indeterminato. La retribuzione degli impiegati agricoli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è così composta: − Minimo di stipendio-base mensile costituita pertanto da:
(a) minimo contrattuale nazionale conglobato
(b) salario integrativo regionale (art. 65) − Indennità di contingenza (art. 29) − Elemento distinto della retribuzione (EDR) − Minimo di stipendio integrativo − Aumenti periodici di anzianità (art. 302) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, contrattuali la quota di retribuzione paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione ; quella oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169. L’articolazione Gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono retribuiti con paga mensile per tutta la durata del rapporto con esclusione delle voci riguardanti sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattia o infortunio e per le giornate di sospensione per le quali è stato richiesto e ottenuto dal datore di lavoro l'intervento della Cassa integrazione salariale di cui alla legge 8.8.72 n. 457 e successive modifiche e integrazioni. Per i minimi particolari trattamenti economici relativi alla malattia e all'infor tunio vale quanto disposto dall'art. 60. Operai a tempo determinato. La retribuzione degli operai con rapporto di stipendio lavoro a tempo determinato è costituita da:
(a) minimo contrattuale nazionale conglobato (v. comma 1 presente articolo);
(b) salario integrativo regionale;
(c) 3° elemento pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità, 14a mensilità, 11, festività nazionali e infrasettimanali di cui al primo comma dovrà 3, art. riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo. La percentuale di tale indennità è pari al 31,36%. Detta percentuale viene convenzionalmente scomposta nel modo seguente: ferie 8,85% festività nazionali e infrasettimanali 4,81% tredicesima mensilità 8,85% quattordicesima mensilità 8,85% Trattamento di fine rapporto (TFR). All'operaio a tempo determinato compete il TFR per l'effettivo lavoro ordinario svolto, pari al 9,15% del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo regionale nonché per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale. Tale misura deve essere effettuata attraverso la indicazione evidenziata nelle buste paga e corrisposta al lavoratore insieme alla retribuzione dell'ultimo periodo di minimi distinti per categoriapaga. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., TFR non si dovrà effettuare sugli elementi calcolerà sul 3° elemento e la percentuale del 9,15% tiene conto della mancata suddivisione della retribuzione indicati al primo comma complessiva annua per 13,5 nonché del presente articolo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali diritto alla maturazione di quote di TFR anche per ciascuna delle categorie frazione di impiegati di cui all’art. 16 del presente contratto è costituito da:
a) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (EDR)
d) Minimo di stipendio integrativo AUMENTI DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre 2015, previsti per ciascuna categoria, rinnovati in applicazione del CCNL 19 novembre 2012, sono incrementati mese inferiori a decorrere dal 1° gennaio 2017 del 2,5 per cento15 giorni.
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Retribuzione. La retribuzione degli impiegati agricoli per gli assunti con contratto di inserimento è così composta: − Minimo costituita dalla retribuzione tabellare, dall'ex indennità di stipendio-base mensile (art. 65) − Indennità contingenza, dal t.d.r, dall'indennità di contingenza (art. 29) − Elemento distinto della retribuzione (EDR) − Minimo di stipendio integrativo − Aumenti periodici di anzianità (art. 30) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio turno di cui al primo comma dovrà essere effettuata attraverso all'accordo nazionale 21 maggio 1981, lett. a), dall'indennità di mensa, dall'indennità domenicale, relativi ai parametri di seguito indicati. Al lavoratore assunto con contratto di inserimento sarà attribuito, per tutta la indicazione di minimi distinti per categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità aggiuntivedurata del relativo contratto, il parametro di ingresso per colui che vanta una adeguata esperienza lavorativa nel profilo professionale indicato nel progetto. Per colui che non si trova nella condizione predetta sarà attribuito il parametro iniziale della figura professionale al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento, ridotto di 30 punti per le figure incluse nell'area professionale 1ª, di 20 punti per le figure incluse nell'area professionale 2ª, di 10 punti per le figure incluse nell'area professionale 3ª. Per le figure di operatore di esercizio, di macchinista e capotreno la riduzione è di 6 punti parametrali. L'applicazione dello specifico trattamento economico e normativo stabilito per i contratti di inserimento non comporta l'esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento dall'utilizzazione dei servizi aziendali, quali mensa, vestiario e trasporti, ovvero dal godimento delle relative indennità sostitutive eventualmente corrisposte al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa nei termini previsti dal contratto collettivo nazionale (indennità di diaria e trasferta, di lavoro straordinario, etcfestivo e notturno). E' abrogato il punto 9, lett. A), dell'art. 2 dell'accordo nazionale 27 novembre 2000, che rimane in vigore transitoriamente per i c.f.l. in corso, tenuto, comunque, conto di quanto previsto dalla clausola di salvaguardia., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente articolo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’art. 16 del presente contratto è costituito da:
a) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (EDR)
d) Minimo di stipendio integrativo AUMENTI DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre 2015, previsti per ciascuna categoria, rinnovati in applicazione del CCNL 19 novembre 2012, sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2017 del 2,5 per cento.
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Retribuzione. 1. - Oltre allo stipendio ed alla contingenza di cui all'art.29 all'Assistente sono corrisposte le indennità di volo di cui agli artt. 34, le quali non fanno parte della retribuzione.
2. - Le diverse competenze sono pagate alla fine di ogni mese, con specificazione dei vari elementi costitutivi. Ove il pagamento venga ritardato oltre il decimo giorno, sulle somme dovute decorrono gli interessi in misura superiore del 2% al tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente. Ove il ritardo superi i 30 giorni il personale ha inoltre facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione delle indennità di mancato preavviso e di anzianità per licenziamento.
3. - In caso di contestazione sugli elementi costitutivi della retribuzione, al personale deve essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
4. - Qualsiasi ritenuta mensile per risarcimento di danno non può superare il 10% della retribuzione mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto.
5. - La retribuzione degli impiegati agricoli di fatto è così composta: − Minimo costituita dallo stipendio di stipendio-base mensile fatto (art. 65a sua volta formato dallo stipendio minimo e dagli aumenti di anzianità ) − Indennità di e dalla contingenza (come precisati nel precedente art. 29) − Elemento distinto della retribuzione (EDR) − Minimo di stipendio integrativo − Aumenti periodici di anzianità (art.
6. 30) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali- Salvo quanto diversamente disposto, la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al primo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente articolo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’art. 16 a tutti gli effetti del presente contratto è costituito da:
a) Minimo costituita dallo stipendio, dalla indennità di stipendio-base mensile
b) Indennità contingenza nella misura di contingenza
c) Elemento distinto cui all'art.29 e da un dodicesimo della retribuzione (EDR)
d) Minimo 13^ mensilità di stipendio integrativo AUMENTI DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali cui al 31 dicembre 2015, previsti per ciascuna categoria, rinnovati in applicazione del CCNL 19 novembre 2012, sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2017 del 2,5 per centosuccessivo art. 32 e da un dodicesimo della indennità operativa di cui al successivo art.33.
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Retribuzione. La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta: − Minimo di stipendio-base mensile (art. 6566) − Indennità di contingenza (art. 2930) − Elemento distinto della retribuzione (EDR) − Minimo di stipendio integrativo − Aumenti periodici di anzianità (art. 3031) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al primo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente articolo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’art. 16 17 del presente contratto è costituito da:
a) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (EDR)
d) Minimo di stipendio integrativo AUMENTI DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre 2015dicem- bre 2011, previsti per ciascuna categoriacategoria di impiegati, rinnovati in applicazione appli- cazione del CCNL 19 novembre 20124 giugno 2008, sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2017 dicembre 2012 del 2,5 2,6 per cento e a decorrere dal 1° settembre 2013 del 2,9 per cento.
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Retribuzione. 1. La retribuzione degli impiegati agricoli globale mensile dei lavoratori è così composta: − Minimo di stipendio-base mensile (art. 65composta da:
1) − Indennità di contingenza (art. 29minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;
2) − Elemento distinto della retribuzione (EDR) − Minimo di stipendio integrativo − Aumenti eventuali aumenti periodici di anzianità (art. 30maturati ai sensi dell’art.21;
3) Agli effetti del computo eventuali altri aumenti comunque denominati;
4) indennità di contingenza corrispondente a quella dei vari istituti economici contrattuali, la quota lavoratori dell’industria in misura mensile pari a 26 quote giornaliere;
5) erogazioni previste dagli accordi di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al primo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente articolo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati secondo livello di cui all’art. 16 del presente contratto è costituito da:47 (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);
a6) Minimo eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981 come da nota in calce;
7) eventuale indennità di stipendio-base mensilemensa nella località ove esiste;
b) Indennità 8) indennità di contingenzafunzione per i quadri di cui all’art.6 parte II.
c) Elemento distinto 2. Non fanno parte della retribuzione (EDR)le indennità di cui agli artt.16, 19 e 36 e qualunque altra avente, come quelle, carattere di indennizzo e non retributivo; per il rimborso spese si richiamano le norme dell’art.19.
d) Minimo 3. La retribuzione giornaliera del personale di cui all’art.1 del Capitolo II, nonché‚ del personale di cui agli
4. La retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori ad ogni fine mese unitamente ad un prospetto compilato a
5. Nel caso in cui l’azienda ne ritardi di oltre 5 giorni lavorativi il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione indennità di licenziamento e di mancato preavviso.
6. In caso di contestazione sullo stipendio integrativo AUMENTI DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali o salario e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al 31 dicembre 2015, previsti per ciascuna categoria, rinnovati in applicazione del CCNL 19 novembre 2012, sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2017 del 2,5 per centolavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
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Retribuzione. 1. La retribuzione degli impiegati agricoli globale mensile dei lavoratori è così composta: − Minimo composta da:
1) minimo tabellare, come da allegato, in relazione al livello spettante;
2) eventuali aumenti periodici di stipendio-base mensile anzianità;
3) eventuali altri aumenti comunque denominati;
4) premi di operosità, ove spettanti, previsti dagli accordi integrativi di cui all’art. 45 del CCNL 1.3.1991 (artcon le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, pre- viste dagli accordi stessi);
5) erogazioni previste dagli accordi di secondo livello di cui all'art. 6538 del presente CCNL (con le eventuali esclusioni, agli effetti di particolari istituti contrattuali, previste dagli accordi stessi);
6) − Indennità eventuale terzo elemento, per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981 come da nota in calce;
7) eventuale indennità di contingenza (art. 29mensa nella località ove esiste;
8) indennità di funzione per i quadri;
9) − Elemento elemento distinto della retribuzione (EDR) − Minimo di stipendio integrativo − Aumenti periodici cui al precedente articolo, comma 8 per i lavoratori in servizio alla data del 26 gennaio 2011.
2. Non fanno parte della retribuzione le indennità di anzianità (artcui agli artt.15, 28 e 62 e qualunque altra avente, come quelle, carattere di indennizzo e non retributivo; per il rimborso spese si richiamano le norme dell'art. 30) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quota di 62.
3. La retribuzione giornaliera del personale si ottiene dividendo quella la retribuzione mensile per 26, mentre la quota di 22. La retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo la retribuzione mensile per 169168.
4. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi La retribuzione sarà corrisposta ai lavoratori ad ogni fine mese unitamente ad un prospetto compilato a norma di stipendio legge.
5. Nel caso in cui l'azienda ne ritardi di oltre 5 giorni lavorativi il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi nella misura pari al tasso ufficiale di sconto maggio- rato di due punti e con decorrenza dalla scadenza di cui al primo comma precedente; inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento e di mancato preavviso.
6. In caso di contestazione sullo stipendio o salario e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere effettuata attraverso intanto corrisposta la indicazione parte di retribuzione non contestata. Nota A decorrere dall’1.1.2001 l’indennità di contingenza è stata conglobata nei minimi distinti tabellari unitamente all’EDR di euro 10,33 mensili. Le parti precisano che il terzo elemento per i lavoratori che ne hanno diritto, è stato stabilito - nella misura di euro 30,00 per ogni categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente articolo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’art. 16 del presente contratto è costituito da:
a) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (EDR)
d) Minimo di stipendio integrativo AUMENTI DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre 2015, previsti per ciascuna categoria, rinnovati in applicazione del CCNL 19 novembre 2012, sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2017 del 2,5 per cento.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Trasporto Merci Spedizioni E Logistica
Retribuzione. La Gli elementi che costituiscono la retribuzione degli impiegati sonocosì suddivisi: • per gli operai agricoli a tempo indeterminato:
a) la paga base nazionale;
b) il salario integrativo provinciale; c) l'indennità di contingenza;
d) l' Elemento Distinto dalla Retribuzione (E.D.R.) . A decorrere dal 01 gennaio 2000 le diverse voci retributive provinciali ora esistenti saranno conglobate in un unica voce denominata "Salario Contrattuale Provinciale" , eccetto le quote relative al TFR e il Terzo Elemento retributivo . Agli operai agricoli a tempo indeterminato ex salariati fissi, competono inoltre i seguenti "generi in natura" o, in alternativa, il loro corrispettivo in contanti: -un alloggio corrispondente alle necessità familiari, il cui corrispettivo è così composta: − Minimo fissato in 5,16 €. mensili; -un appezzamento di stipendio-terreno da coltivare ad orto per uso familiare, della superficie non inferiore a mq. 150, il cui corrispettivo è fissato in 0,77 €. mensili; -legna, in quantità non inferiore a 24 x.xx di stanghe alI' anno, salvo che il datore di lavoro non provveda al riscaldamento dell' alloggio, il cui corrispettivo è fissato in 1,29 €.mensili; -un litro di latte al giorno, per i soli stallieri, il cui corrispettivo è fissato in 1,29 €. mensili. I generi in natura costituiscono retribuzione ad ogni effetto ed i loro corrispettivi in contanti vengono assunti ai fini del calcolo della 13. e 14. mensilità e dell' indennità di anzianità. I generi in natura o il loro valore sostitutivo, non competono ai lavoratori di età inferiore agli anni 18. Ai lavoratori che consumino i pasti forniti dall' azienda, sarà detratto dalla retribuzione spettante in base mensile (artal presente contratto il corrispettivo in contanti, fissato in 1,55 €. 65) − Indennità per il vitto completo di contingenza (artogni giorno. 29) − Elemento distinto della retribuzione (EDR) − Minimo di stipendio integrativo − Aumenti periodici di anzianità (art. 30) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quota di retribuzione paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione . La paga oraria si ottiene dividendo l’importo la paga mensile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui Gli operai agricoli a tempo determinato, al primo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali qualimomento del passaggio a tempo indeterminato, ad esempio, le mensilità aggiuntive, acquisiscono il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati diritto al primo comma del presente articolo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’art. 16 del trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per gli operai a tempo indeterminato, pertanto dallo stesso momento, non è costituito dapiù dovuto agli anzidetti operai il 13° elemento. • Per gli operai a tempo determinato:
a) Minimo di stipendio-la paga base mensilenazionale;
b) Indennità il salario integrativo provinciale; c)l' indennità di contingenza
c; d)Elemento Distinto dalla Retribuzione (E.D.R.). All' operaio compete inoltre una indennità (Terzo Elemento) Elemento distinto pari al corrispettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi: -festività nazionali ed infrasettimanali 5,45% ; -ferie 8,33% -13. mensilità 8,33% -14. mensilità 8,33% TOTALE 30,44% ; La misura del terzo elemento, in percentuale è calcolata sull' insieme della retribuzione (EDR)
d) Minimo paga base nazionale, dell' indennità di stipendio contingenza e del salario integrativo AUMENTI DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre 2015, previsti per ciascuna categoria, rinnovati in applicazione del CCNL 19 novembre 2012, sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2017 del 2,5 per centoprovinciale.
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Retribuzione. A decorrere dall'1.7.98 i seguenti elementi della retribuzione, previsti dal CCNL 2.3.95 - minimo nazionale di stipendio base mensile; - indennità di contingenza come da legge 26.2.86 n. 38 e leggi o accordi successivi; - EDR di cui all'Accordo interconfederale 31.7.92 decadono e sono sostituiti dal nuovo elemento retributivo denominato "minimo contrattuale conglobato" rispettivamente mensile o giornaliero od orario. Le entità di tale minimo contrattuale conglobato sono indicate nell'allegata tabella (allegato 1). La retribuzione degli impiegati agricoli è pertanto così composta: − Minimo di stipendio-base mensile (art. 65) − Indennità di contingenza (art. 29) − Elemento distinto della retribuzione (EDR) − Minimo - minimo nazionale contrattuale conglobato - minimo di stipendio integrativo − Aumenti - aumenti periodici di anzianità (art. 30) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, contrattuali la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo l'importo mensile per 169. L’articolazione L'articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al primo comma 3 dovrà essere effettuata effettuato attraverso la indicazione di l'indicazione dei minimi distinti per categorialivello, in misura comprensiva di entrambe le voci (minimi nazionali contrattuali conglobati e minimi di stipendio integrativi). Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etcecc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma 3 del presente articoloarticolo I minimi nazionali contrattuali conglobati sono quelli di cui alla tabella "Area impiegati e quadri" con le decorrenze in essa indicate. Lo “stipendio contrattuale mensile”Norma transitoria. Le parti si danno atto che il conglobamento dell'importo economico relativo al titolo di studio è avvenuto in sede di contrattazione integrativa del precedente CCNL con le seguenti modalità: - livelli 1 e 2: conglobamento dell'importo economico relativo alla laurea; - livelli 3 e 4: conglobamento dell'importo economico relativo al diploma di scuola media superiore; - livelli 5 e 6: conglobamento dell'importo economico relativo al diploma di scuola media inferiore. Gli impiegati agricoli dei livelli 3, definito 4, 5 e 6 con titolo di studio superiore a quello il cui importo economico è stato conglobato, hanno mantenuto la differenza come assegno 'ad personam' non riassorbibile. Il valore dell'importo economico per i vari titoli di studio in cifra fissa è quello determinato dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’art. 16 del presente contratto è costituito da:
a) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (EDR)
d) Minimo di stipendio integrativo AUMENTI DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre 2015, previsti per ciascuna categoria, rinnovati in applicazione del CCNL 19 novembre 2012, sono incrementati integrativi stipulati con le imprese private a decorrere partire dal 1° gennaio 2017 del 2,5 per cento31.12.84.
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Retribuzione. La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta: − – Minimo di stipendio-base mensile (art. 6566) − – Indennità di contingenza (art. 2930) − – Elemento distinto della retribuzione (EDR) − – Minimo di stipendio integrativo − – Aumenti periodici di anzianità (art. 3031) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al primo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente articolo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’art. 16 17 del presente contratto è costituito da:
a) a. Minimo di stipendio-base mensile
b) b. Indennità di contingenza
c) c. Elemento distinto della retribuzione (EDR)
d) d. Minimo di stipendio integrativo AUMENTI DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre 2015dicem- bre 2011, previsti per ciascuna categoriacategoria di impiegati, rinnovati in applicazione appli- cazione del CCNL 19 novembre 20124 giugno 2008, sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2017 dicembre 2012 del 2,5 2,6 per cento e a decorrere dal 1° settembre 2013 del 2,9 per cento.
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Retribuzione. 1. La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta: − Minimo di stipendio-base mensile (art. 65) − Indennità di contingenza (art. 29) − Elemento distinto della retribuzione (EDR) − Minimo di stipendio integrativo − Aumenti periodici di anzianità (art. 30) Agli retribuzione, a tutti gli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al primo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti per categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, salvo le mensilità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc.espresse deroghe previste dal presente contratto, si dovrà effettuare sugli intende costituita dai seguenti elementi della retribuzione indicati al primo comma del presente articolo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna nei limiti di applicabilità delle categorie di impiegati di cui all’art. 16 del presente contratto è costituito darelative norme:
a) Minimo di stipendio-stipendio base mensile(all. A);
b) Indennità ex indennità di contingenzacontingenza (all. B);
c) Elemento distinto della retribuzione aumenti periodici e di merito, indennità di laurea e aumenti periodici congelati di cui alla nota a verbale del successivo art. 34 (EDRall. C), assegno alla persona;
d) Minimo indennità di funzione;
e) compenso di cui al terzo comma dell'art. 22 del presente contratto, ove tale compenso abbia carattere continuativo.
2. Lo stipendio integrativo AUMENTI DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre 2015base spettante ai garzoni di negozio o di spaccio di vendita, previsti per ciascuna categoriaaddetti alla consegna delle merci a domicilio, rinnovati verrà fissato negli accordi di cui all'art. 2, fermo restando il diritto a aumenti in applicazione cifra pari a quelli di cui beneficiano i lavoratori del CCNL 19 novembre 2012, sono incrementati a 6° livello.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2017 1998, l'elemento distinto dalla retribuzione (E.D.R.) è stato conglobato nella ex indennità di contingenza.
4. L'ex indennità di contingenza di cui alla lettera b), primo comma, del 2,5 presente articolo, corrisposta con i criteri e con le modalità stabilite negli accordi interconfederali per centoi lavoratori dell'industria e secondo quanto stabilito dalla legge 26 febbraio 1986, n. 38, riguarda le variazioni di scala mobile intervenute successivamente al 31 gennaio 1977, essendo stati conglobati nello stipendio base i punti scattati precedentemente. Negli stipendi base è stata, altresì, conglobata l'indennità di caropane di cui al D.Lgs.C.P.S. del 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni.
5. All'atto della corresponsione della retribuzione mensile verrà dato il dettaglio di tutti gli elementi a qualsiasi titolo corrisposti. Le retribuzioni sono al lordo delle ritenute di legge e di contratto.
6. In costanza di rapporto di lavoro, qualsiasi trattenuta per risarcimento danni non potrà superare il 10% della retribuzione.
7. Il personale occasionale sarà retribuito in rapporto alle ore di lavoro prestato, determinandosi la retribuzione oraria con il coefficiente di cui all'ultimo comma dell'art. 23. Lo stesso coefficiente varrà per le prestazioni lavorative di durata inferiore al mese.
8. Qualora il Consorzio intenda compensare in tutto o in parte con provvigioni i lavoratori addetti a attività che possono influire direttamente sul volume degli affari o delle vendite, dovrà concordare per iscritto con i singoli interessati, che potranno farsi assistere nella trattativa dalla rappresentanza sindacale costituita dall'Organizzazione a cui aderiscano o alla quale conferiscano il mandato, misura e modalità del relativo trattamento.
9. In ogni caso deve essere fissato un minimo garantito pari alla retribuzione iniziale contrattualmente stabilita per livello di inquadramento, incluse le mensilità aggiuntive. Nell'accordo suddetto potranno anche essere stabilite deroghe alle disposizioni del presente contratto, comunque nei limiti di legge e con esclusione di quelle concernenti il trattamento di malattia e di quelle che riguardino espressamente il personale retribuito a provvigione.
10. Per le norme di legge e di contratto, per la cui applicazione deve essere presa in considerazione la retribuzione complessiva del lavoratore, si fa riferimento al guadagno medio mensile realizzato nel periodo di paga immediatamente precedente, inteso per tale quello convenuto per il saldo periodico delle provvigioni. Sino a quando non sia intervenuto il primo saldo delle provvigioni, si farà riferimento, per gli effetti di cui sopra, al presumibile guadagno medio mensile del lavoratore.
11. Le disposizioni di cui al precedente comma, non riguardano il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso.
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Retribuzione. La retribuzione degli impiegati agricoli è così composta: − - Minimo di stipendio-base mensile (art. 6569) − - Indennità di contingenza (art. 2932) − - Elemento distinto della retribuzione (EDR) − - Minimo di stipendio integrativo − - Aumenti periodici di anzianità (art. 3033) Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali, la quota di retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26, mentre la quota di retribuzione oraria si ottiene dividendo l’importo mensile per 169. L’articolazione delle voci riguardanti i minimi di stipendio di cui al primo comma dovrà essere effettuata attraverso la indicazione di minimi distinti distin- ti per categoria. Il calcolo degli istituti economici contrattuali quali, ad esempio, le mensilità men- silità aggiuntive, il lavoro straordinario, etc., si dovrà effettuare sugli elementi ele- menti della retribuzione indicati al primo comma del presente articolo. Lo “stipendio contrattuale mensile”, definito dai contratti territoriali per ciascuna delle categorie di impiegati di cui all’art. 16 17 del presente contratto con- tratto è costituito da:
a) Minimo di stipendio-base mensile
b) Indennità di contingenza
c) Elemento distinto della retribuzione (EDR)
d) Minimo di stipendio integrativo AUMENTI DEGLI STIPENDI CONTRATTUALI Gli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre 2015, 2019 previsti per ciascuna categoria, rinnovati in applicazione del CCNL 19 novembre 2012, 23 febbraio 2017 sono incrementati a decorrere dal 1° gennaio 2017 luglio 2021 del 2,5 2 per cento.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli