Revoca del licenziamento Clausole campione

Revoca del licenziamento. L’art. 5 del decreto legislativo conferma che il datore di lavoro può revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione da parte del lavoratore. In tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità ed al lavoratore spettano le retribuzioni medio tempore maturate. Viene inoltre precisato che in caso di revoca non si applicano le sanzioni previste dalla normativa in commento.
Revoca del licenziamento. L’art. 5 del decreto legislativo conferma che il datore di lavoro può revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione da parte del lavoratore. In tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità ed al lavoratore spettano le retribuzioni medio tempore maturate. Viene inoltre precisato che in caso di revoca non si applicano le sanzioni previste dalla normativa in commento. Il secondo decreto legislativo in commento - d.lgs. 4 marzo 2015, n.22 - reca “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria, e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183”. Con esso viene introdotta la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), che sostituisce l'ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego) e la Mini ASpI istituite dalla cd. legge Fornero che, a sua volta, avevano sostituito l'indennità di disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti (DS). Essa, come i precedenti istituti, ha la funzione di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La nuova disciplina - che opera con riferimento agli eventi verificatisi dal 1o maggio 2015 – si caratterizza per i seguenti tratti essenziali: ✓ non si applica, come l’ASpI e la Mini ASpI, agli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato per i quali continua a trovare applicazione la disciplina dell’indennità di disoccupazione agricola; ✓ uniforma la disciplina relativa ai trattamenti ordinari (già ASpI) e ai trattamenti brevi (già mini ASpI); ✓ rivede rispetto al passato i requisiti per aver diritto alla prestazione (oltre allo stato di disoccupazione, sono richiesti un periodo di contribuzione pari ad almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione e 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione); ✓ rapporta la durata e la misura dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore (la durata è rapportata alla metà delle settimane di contribuzione versata negli ultimi 4 anni; la misura è rapportata alla retribuzione degli ultimi 4 anni) e non più alla sua età anagrafica, come previsto dalla disciplina previgente; ✓ subordina l'erogazione della NASpI alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazio...
Revoca del licenziamento. 1. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purche' effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuita', con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente decreto.
Revoca del licenziamento. (Art. 5) 11
Revoca del licenziamento. L’art. 5 del decreto legislativo conferma che il datore di lavoro può revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione da parte del lavoratore. In tal caso il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità ed al lavoratore spettano le retribuzioni medio tempore maturate. Viene inoltre precisato che in caso di revoca non si applicano le sanzioni previste dalla normativa in commento. DECRETO DIGNITÀ – TUTELE IN CASO DI LICENZIAMENTO (NORME IN VIGORE DAL 14/07/2018) In favore dei lavoratori ai quali si applica il contratto “a tutele crescenti” (e cioè i lavoratori a tempo indeterminato assunti dal 3 marzo 2015) aumentano i risarcimenti previsti in caso di illegittimità del licenziamento per assenza di giusta causa o giustificato motivo (da 6 a 36 mensilità, anziché come prima da 4 a 24). Le nuove indennità si applicano a decorrere dal 14 luglio 2018. Parimenti aumentati i valori per l’offerta conciliativa (non inferiore a 3 e non superiore a 27 mensilità per le aziende oltre i 15 dipendenti e non superiore a 6 per le piccole aziende, sino a 15 dipendenti).
Revoca del licenziamento. DLgs. 23/2015 - ART. 5 LICENZIAMENTO AD NUTUM

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