Revoca dell'affidamento Clausole campione

Revoca dell'affidamento. Il concedente può procedere alla revoca dell'affidamento nei seguenti casi:
Revoca dell'affidamento. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del codice civile e fatto salvo il risarcimento del danno derivante da inadempimento si avrà risoluzione del contratto con effetto immediato, mediante comunicazione da effettuarsi all’affidatario con PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno nelle seguenti ipotesi: • Qualora l’attività sia stata esercitata in modo scorretto o in violazione alle prescrizioni contrattuali; • In caso di frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali • Qualora il soggetto si sia reso responsabile di ritardi che abbiano arrecato pregiudizio a Provincia di Livorno Sviluppo (PLIS). PLIS a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del primo comma dell’art. 2237 del codice civile. In tale ipotesi l’affidatario avrà diritto al compenso previsto dalla legge riferito al prodotto/servizio effettivamente completato al momento del recesso.
Revoca dell'affidamento. 1 - Il Comune può procedere alla revoca dell’affidamento del servizio nei seguenti casi: - gravi e frequenti violazioni agli obblighi contrattuali nonostante diffida formale da parte dell’Amministrazione comunale. - arbitrario ed immotivato abbandono, da parte della ditta affidataria, dei servizi oggetto del presente contratto; - qualora la ditta affidataria venisse dichiarata fallita; - quando senza il consenso dell’Amministrazione comunale avesse ceduto ad altri i diritti e gli obblighi relativi al presente contratto. - qualora non compatibile con l’affidamento a terzi del ciclo integrato di rifiuti da parte dell’ATO.
Revoca dell'affidamento. 1. Fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno, previa diffida da parte del Comune contenente un congruo termine per l’adempimento e in caso di perdurare dell’inadempimento oltre detto termine, costituiscono cause di risoluzione del contratto:------
Revoca dell'affidamento. 1. Qualora l’amministrazione revochi l’affidamento per motivi di pubblico interesse spettano al gestore:
Revoca dell'affidamento. L’Affidante hanno sempre la facoltà di revocare l’Affidamento alle condizioni e con gli effetti previsti dall’articolo 176 del Codice, in quanto compatibili.
Revoca dell'affidamento. E' ammessa la revoca dell'affidamento da parte della Civica Amministrazione con effetto immediato, senza riconoscimento di alcun rimborso all'affittuario, e salva la tutela degli interessi pubblici nelle sedi competenti, per morosità protrattasi oltre un trimestre dalla scadenza del pagamento, per aver mutato la destinazione d'uso dei locali concessi in locazione, per aver ceduto totalmente o parzialmente l'attività senza aver ottenuto il preventivo nulla osta dal Comune, per gravi e reiterate violazioni o inadempimenti previsti nel contratto, per sopravvenuta incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Revoca dell'affidamento. 1. Il Comune può esercitare il diritto di revoca dell’affidamento per gravi motivi di pubblico interesse, previa autorizzazione dell’ Agenzia d’ Ambito.
Revoca dell'affidamento. La Regione può esercitare il potere di revoca dell'affidamento alla Società per gravi motivi di pubblico interesse, non sussistendo, in tal caso, le ragioni di opportunità per la prosecuzione del rapporto.
Revoca dell'affidamento. La Fondazione può esercitare il potere di revoca dell'affidamento alla Società per gravi motivi di pubblico interesse, non sussistendo, in tal caso, le ragioni di opportunità per la prosecuzione del rapporto. Art. 18 -