Revoca dell'affidamento. Il concedente può procedere alla revoca dell'affidamento nei seguenti casi:
a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
b) per gravi motivi di ordine pubblico. L'atto di revoca é preceduto da formale comunicazione alla ditta che, nel termine di 30 (trenta) giorni, può produrre controdeduzioni. La revoca è disposta dall’Amministrazione Comunale con apposito atto ed ha effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso.
Revoca dell'affidamento. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del codice civile e fatto salvo il risarcimento del danno derivante da inadempimento si avrà risoluzione del contratto con effetto immediato, mediante comunicazione da effettuarsi all’affidatario con pec o raccomandata con ricevuta di ritorno nelle seguenti ipotesi: • Qualora l’attività sia stata esercitata in modo scorretto o in violazione alle prescrizioni contrattuali; • In caso di frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali • Qualora il soggetto si sia reso responsabile di ritardi che abbiano arrecato pregiudizio a Provincia di Livorno Sviluppo (PLIS). PLIS a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del primo comma dell’art. 2237 del codice civile. In tale ipotesi l’affidatario avrà diritto al compenso previsto dalla legge riferito alla parte di lavoro effettivamente svolto al momento del recesso.
Revoca dell'affidamento. L’Affidante hanno sempre la facoltà di revocare l’Affidamento alle condizioni e con gli effetti previsti dall’articolo 176 del Codice, in quanto compatibili.
Revoca dell'affidamento. 1. Il Comune può esercitare il diritto di revoca dell’affidamento per gravi motivi di pubblico interesse, previa autorizzazione dell’ Agenzia d’ Ambito.
2. In tal caso il Comune dovrà corrispondere alla Società una indennità secondo il principio di cui all’art. 11 comma 4° della legge 7 agosto 1990 n. 241.
Revoca dell'affidamento. La Regione può esercitare il potere di revoca dell'affidamento alla Società per gravi motivi di pubblico interesse, non sussistendo, in tal caso, le ragioni di opportunità per la prosecuzione del rapporto.
Revoca dell'affidamento. La Fondazione può esercitare il potere di revoca dell'affidamento alla Società per gravi motivi di pubblico interesse, non sussistendo, in tal caso, le ragioni di opportunità per la prosecuzione del rapporto.
Revoca dell'affidamento. 1. Fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno, previa diffida da parte del Comune contenente un congruo termine per l’adempimento e in caso di perdurare dell’inadempimento oltre detto termine, costituiscono cause di risoluzione del contratto:------
a) l’arbitraria e continuata sospensione dei servizi senza che l’interruzione sia giustificata da motivi di forza maggiore o dal preventivo assenso del Comune;----
b) la cessione da parte di IRIS del contratto con sostituzione di un terzo nei diritti, negli obblighi e nei rapporti inerenti al contratto, in assenza di autorizzazione scritta del Comune;--------------------
c) gravi e ripetute violazioni degli obblighi e dei doveri assunti da XXXX con la sottoscrizione del presente contratto;
d) condotta “contra legem” per ciò che concerne le Leggi dello Stato, della Regione e/o le Ordinanze del Comune.
Revoca dell'affidamento. 1. Qualora l’amministrazione revochi l’affidamento per motivi di pubblico interesse spettano al gestore:
a) il valore degli investimenti realizzati più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, comprensivi dei lavori in corso;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico-finanziario allegato al presente contratto per gli anni residui di gestione.
2. Tali somme potranno essere erogate anche per il tramite del gestore subentrante e, con particolare riferimento a quanto indicato al punto a) costituiscono per gli investimenti, indennizzo ai sensi del precedente Articolo 18.
3. Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al primo punto, in tutti i casi di cessazione del rapporto diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il gestore ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassando i ricavi previsti dal presente contratto, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.
4. L'efficacia della revoca dell’affidamento è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell’Ente affidante delle somme previste al primo punto.
Revoca dell'affidamento. 47.1 Motivazioni.
47.2 Obbligo dell'EGA.
Revoca dell'affidamento. 1 - Il Comune può procedere alla revoca dell’affidamento del servizio nei seguenti casi: - gravi e frequenti violazioni agli obblighi contrattuali nonostante diffida formale da parte dell’Amministrazione comunale. - arbitrario ed immotivato abbandono, da parte della ditta affidataria, dei servizi oggetto del presente contratto; - qualora la ditta affidataria venisse dichiarata fallita; - quando senza il consenso dell’Amministrazione comunale avesse ceduto ad altri i diritti e gli obblighi relativi al presente contratto. - qualora non compatibile con l’affidamento a terzi del ciclo integrato di rifiuti da parte dell’ATO.