RILIEVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE Clausole campione

RILIEVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 1. Il Comune farà pervenire alla Cooperativa, per iscritto, le osservazioni, le eventuali contestazioni rilevate a seguito del controllo e le conseguenti prescrizioni. Entro 8 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Cooperativa è tenuta ad ottemperare a tali prescrizioni o a presentare le controdeduzioni, fatto salvo i casi di emergenza per i quali si dovrà provvedere immediatamente. 2. Nell’ipotesi di mancata ottemperanza alle prescrizioni, mancata presentazione delle controdeduzioni o qualora le medesime vengano dal Comune ritenute non sufficientemente probanti, l’Ente sarà libero di agire nei modi e nelle sedi che riterrà più opportune per la tutela del servizio e la salvaguardia del benessere e della salute dei soggetti assistiti.
RILIEVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. L’Amministrazione Comunale farà pervenire al Concessionario, per iscritto, le osservazioni alle contestazioni rilevate in sede di controllo, alle quali lo stesso dovrà uniformarsi entro 5 (cinque) giorni, con possibilità di presentare controdeduzioni. Il Comune applicherà comunque le sanzioni di cui all’art. 57 del presente capitolato per le inadempienze ivi previste, a suo insindacabile giudizio.
RILIEVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. ARTICOLO 48 -
RILIEVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. L’Amministrazione Comunale farà pervenire al Concessionario, per iscritto, le contestazioni rilevate in sede di controllo. Se entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di comunicazione, il Concessionario non fornirà alcuna controprova probante, e non porrà rimedio alle violazioni riscontrate, l’Amministrazione Comunale applicherà le penalità previste dal presente capitolato.
RILIEVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. L’Amministrazione Comunale farà pervenire al concessionario tempestivamente, per iscritto o tramite comunicazione telefonica confermata entro due giorni per iscritto, le osservazioni e le contestazioni rilevate in sede di controllo inerenti la non conformità del servizio. In caso di inottemperanza alla richiesta, ovvero nei casi in cui il Comune riscontri successivamente la violazione degli obblighi, il Comune comunicherà per iscritto e nel termine di 48 ore dall'accertamento da parte della struttura organizzativa preposta, le contestazioni degli organi di controllo. Se entro otto giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l’appaltatore non fornirà alcuna motivata giustificazione, ovvero qualora la stessa non fosse ritenuta accoglibile, l’Amministrazione Comunale applicherà le misure repressive previste dal presente Capitolato, ivi comprese le penalità di cui al successivo articolo “Penalità”.
RILIEVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. L’Amministrazione Comunale farà pervenire alla Concessionaria, per iscritto, le osservazioni alle contestazioni rilevate in sede di controllo. Se entro dieci giorni dalla data di comunicazione la Concessionaria non fornirà alcuna controprova probante, l’Amministrazione applicherà le misure repressive previste dal presente capitolato.
RILIEVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. L’Amministrazione fa pervenire per iscritto all’impresa appaltatrice le osservazioni e le contestazioni proprie rilevate dagli organi di controllo. Se entro cinque (5) giorni dalla data delle comunicazioni l’impresa appaltatrice non fornisca alcuna controprova probante, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, saranno applicate le misure repressive del presente capitolato previsto all’articolo delle penalità.
RILIEVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. L'Ente Concedente farà pervenire per iscritto alla Concessionaria le osservazioni e le contestazioni rilevate dagli organi di controllo. I cibi preparati con alimenti non commestibili, o non rispondenti a norma di legge, che tali risultino accertati dalle autorità sanitarie (Sindaco, ASL, Assessorato Regionale alla Sanità, Ministero della Sanità) saranno respinti e dovranno essere sostituiti, senza diritto ad alcun corrispettivo. Qualora i cibi non fossero rispondenti alla qualità ed al tipo previsto nei relativi allegati, oppure in caso di fornitura non corrispondente alla grammatura di cui all'allegato o di grave e duratura mancanza di igiene nei locali adibiti alla cottura e conservazione, l’Ente Concedente si riserverà di applicare penali da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 rapportate alla gravità dell’inadempienza. Quest’ultima dovrà essere contestata per iscritto dal Direttore dell’esecuzione tramite PEC o lettera raccomandata, dando termine non inferiore a sette giorni lavorativi per la produzione di controdeduzioni e/o osservazioni da parte del concessionario. All’esito dell’istruttoria condotta, nei successivi dieci giorni, il direttore dell’esecuzione, sentito il rup, applica la penale oppure archivia il procedimento. Se la Concessionaria non dovesse addurre le giustificazioni richieste e/o se le stesse non dovessero avere riconoscimento motivato da causa di forza maggiore, sarà applicata la penale. L'importo relativo sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento successivo all'addebito. L'applicazione della penale non solleva la Concessionaria dall'obbligo di eliminare subito gli inconvenienti richiamati. Nel caso in cui le suddette infrazioni si dovessero verificare per più di cinque volte nel periodo di un anno scolastico, l'Ente Concedente chiederà la risoluzione del Contratto.

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  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

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  • Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 16 (sedici) membri: n. 8 (otto) sono designati dall’ABI; n. 8 (otto) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell’Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell’attività del F.O.C., di amministrare l’Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell’Ente stesso, inclusa la facoltà di dele- gare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell’Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di alme- no un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l’ora e il luogo della riunio- ne nonché gli argomenti all’ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la con- vocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei pre- senti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l’approvazione del Regolamento e ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti – ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti dele- gato dal medesimo – che viene invitato con le stesse modalità previste per i compo- nenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l’identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente.

  • Somministrazione di lavoro In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CCNL a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’impresa agricola utilizzatrice. A titolo esemplificativo la somministrazione è ammessa nei seguenti casi: a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio; b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e la vendita dei prodotti aziendali; c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni a loro assegnate ai sensi del d.lgs. n. 626 del 94; d) sostituzione di lavoratori assenti; e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali; f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o a commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico; g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento del centro per l’impiego competente; h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali. Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo. In aggiunta a tali unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15 per cento delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente3. Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno. Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore. L’azienda che attiva il contratto di somministrazione di lavoro ne darà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio regionale entro i 10 giorni successivi. Le parti si attiveranno a livello locale nei confronti dei Servizi per l’impiego al fine di sollecitare l’adozione di politiche attive per favorire la predisposizione delle liste di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.