Rimborso forfettario a carico del beneficiario Clausole campione

Rimborso forfettario a carico del beneficiario. Ai sensi della DGR n. 359 del 20.05.2013, in caso di revoca del contributo successiva all’adozione del provvedimento amministrativo di concessione del finanziamento e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l’istruttoria e l’erogazione dell’aiuto sulla base di tariffe calcolate secondo le modalità esplicitate nella tabella seguente. A B C D E Gradualità dei costi sulla base della complessità della procedura Costo di sola istruttoria Costo di istruttoria aggiuntivo nel caso di grande impresa Costo di erogazione e recupero Rimborso dei soli costi di istruttoria 1) Rinuncia di PMI col A 2) Rinuncia di GI col A+B Rimborso totale in caso di revoca 1) revoca a PMI col A + C 2) revoca a GI col A + B +C Costo minimo Euro 295,00 Euro 700,00 Euro 814,00 + 380,00 Euro 295,00 (PMI) Euro 1489,00 (PMI) Euro 995,00 (GI) Euro 2189,00 (GI) Costo medio Euro 855,00 Euro 700,00 Euro 1221,00 + 570,00 Euro 855,00 (PMI) Euro 2646,00 (PMI) Euro 1555,00 (GI) Euro 3346,00 (GI) Costo massimo Euro 1781,00 Euro 700,00 Euro 1221,00 + 570,00 Euro 1781,00 (PMI) Euro 3000,00 (PMI) Euro 2581,00 (GI) Euro 4000,00 (GI) Nel caso in cui i costi di istruttoria ed erogazione sostenuti siano inferiori o superiori di oltre il 10% dei costi indicati nella tabella, il Dirigente Responsabile del procedimento ha la facoltà di applicare - con atto amministrativo motivato - una variazione in aumento o diminuzione del 10% rispetto alle somme indicate in tabella.
Rimborso forfettario a carico del beneficiario. Sanzioni
Rimborso forfettario a carico del beneficiario. In caso di revoca dell’agevolazione successiva all’adozione del provvedimento amministrativo di concessione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione è disposto, a carico del beneficiario, il pagamento di un rimborso forfetario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l’istruttoria e l’erogazione dell’agevolazione 37 sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale 38.
Rimborso forfettario a carico del beneficiario. In caso di revoca dell’agevolazione successiva all’adozione del provvedimento amministrativo di concessione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfetario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l’istruttoria e l’erogazione dell’agevolazione31 sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale 32. 1. Nel caso in cui il progetto è realizzato da più soggetti in partenariato, l'importo del rimborso forfetario dei costi. è suddiviso in parti uguali fra tutti i soggetti del partenariato stesso; 2. Nel caso in cui tra i soggetti del partenariato sia stato stipulato un contratto per la costituzione di una Associazione Temporanea di Imprese (ATI), o di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), o di un Consorzio, o di una Rete-Contratto, il pagamento del rimborso forfetario dei costi. costituisce obbligazione solidale tra i partners e che di conseguenza: a) i soggetti componenti l'ATI, il RTI, il Consorzio, la Rete-Contratto possono estinguere l'obbligazione solidale secondo una diversa ripartizione dell'importo di cui al precedente punto 1.; b) in caso di mancato adempimento, il competente Ufficio della Regione Toscana possa richiedere l'intero importo di cui al precedente punto 1. ad uno qualsiasi dei soggetti componenti l'ATI, il RTI, il Consorzio, la Rete-Contratto.
Rimborso forfettario a carico del beneficiario. Come stabilito della L.R. n. 71/2017, in caso di revoca dell’agevolazione successiva all’adozione del provvedimento amministrativo di concessione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfetario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l’istruttoria e l’erogazione dell’agevolazione28 sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale 29. 28 Art. 24, L.R. n. 71/2017 29 Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013 e Delibera G.R. n. 990 del 18-09-2017 Le tariffe applicate sono le seguenti: Euro 903,00 Euro 1098,00 1. Nel caso in cui il progetto di investimento è realizzato da più soggetti in partenariato, l'importo del rimborso forfetario dei costi, è suddiviso in parti uguali fra tutti i soggetti del partenariato stesso; 2. Nel caso in cui tra i soggetti del partenariato sia stato stipulato un contratto per la costituzione di una Associazione Temporanea di Imprese (ATI), o di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) o di una Rete-Contratto, il pagamento del rimborso forfetario dei costi. costituisce obbligazione solidale tra i partners e che di conseguenza: a) i soggetti componenti l'ATI, il RTI, il Consorzio, la Rete-Contratto possono estinguere l'obbligazione solidale secondo una diversa ripartizione dell'importo di cui al precedente punto 1.; b) in caso di mancato adempimento, il competente Ufficio della Regione Toscana possa richiedere l'intero importo di cui al precedente punto 1. ad uno qualsiasi dei soggetti componenti l'ATI, il RTI e la Rete-Contratto.
Rimborso forfettario a carico del beneficiario. 1. Nei seguenti casi: • revoca dell’agevolazione, nei casi previsti dal paragrafo 8.2 successiva all’adozione della delibera di concessione della garanzia e di ammissione al contributo; • rinuncia da parte del soggetto beneficiario, trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfetario a titolo di risarcimento dei costi (Cfr. art. 9, L.R. n. 35/2000) per l’istruttoria e dei costi per eventuali variazioni (Cfr. art. 9, comma 3 sexies l.R. n. 35/2000) sulla base di tariffe approvate con delibera di G.R. n. 505/2014 e s.m.i. ed esplicitate nella tabella seguente, sostenuti alla data di presentazione della revoca da parte del soggetto gestore o, in caso di rinuncia, dalla data di presentazione della stessa da parte del soggetto beneficiario. Le procedure di recupero sono effettuate dal soggetto gestore, attraverso il recupero bonario e, in caso di esito negativo, attraverso il recupero coattivo, preceduto dall’avvio del procedimento, applicando la procedura esattoriale prevista dall’art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Le somme recuperate sono restituite alla Regione Toscana.
Rimborso forfettario a carico del beneficiario. In caso di revoca dell’agevolazione successiva all’adozione del provvedimento amministrativo di concessione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfetario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l’istruttoria e l’erogazione dell’agevolazione sulla base di quanto disposto al precedente paragrafo 5.4.

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  • Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante in data rilasciata da agenzia di per l'importo di euro pari al % per cento dell'importo del presente contratto. 2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. 3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Diritto di ripensamento 5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente domestico fuori dei locali commerciali di Amg Gas srl o a distanza, il Cliente domestico può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati nel modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento; b) mediante invio del Modulo di ripensamento attraverso i canali indicati nel suddetto modulo. 5.2 L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente domestico. 5.3 Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente domestico richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento. 5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente domestico la perdita del diritto di ripensamento. 5.5 Qualora il Cliente domestico eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l’Attivazione della medesima, Amg Gas srl può chiedere al Cliente domestico un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente domestico è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. 5.6 Le Parti prendono atto che: a) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore; b) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente domestico può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di maggior tutela. 5.7 Nei casi di cui sopra, Amg Gas srl non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente domestico.