Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto. Entro dodici mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi, il Contraente potrà richiedere, per iscritto, la riattivazione del contratto risolto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. La Società si riserva comunque la facoltà di richiedere accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento, salvo quanto previsto all’art. 17 per il caso di suicidio.
Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto. Entro il termine massimo di due anni dalla scadenza del premio o della prima rata di premio non pagata il contratto può essere riattivato previa richiesta del Contraente ed accettazione scritta di Poste Vita S.p.A. La riattivazione sarà concessa dietro pagamento di tutti i premi arretrati e il contratto entrerà nuovamente in vigore, per l’intero suo valore, dalle ore 24 del giorno di pagamento dell’intero importo dovuto. Trascorsi più di sei mesi dalla scadenza del premio o della prima rata di premio non pagata, la riattivazione sarà subordinata alla verifica dello stato di salute dell’Assicurato. Qualora Poste Vita S.p.A. accetti di riattivare senza la verifica sullo stato di salute dell’Assicurato si applicherà un periodo di carenza come previsto al successivo all’Art. 14.
Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto. L’assicurazione, nei casi di risoluzione di cui all’art. 9 può essere riattivata entro dodici mesi dalla data di interruzione del paga- mento dei premi.
Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto. Il pagamento di ciascuna rata di premio è dovuto alla relativa data di scadenza. Qualora il pagamento avvenga nei trenta giorni successivi a tale data non è applicato alcun interesse per ritardato pagamento. Avvertenza: se il premio non viene pagato entro i trenta giorni successivi a ciascuna scadenza, la garanzia assicurativa decade. Il Contratto può tuttavia essere riattivato nei 12 mesi che seguono la scadenza della prima di 10 N O T A TAR. 721A rata non pagata, versando gli importi arretrati aumentati degli interessi calcolati al saggio legale di interesse. La riattivazione è comunque subordinata alla verifica dello stato di salute dell’Assicurato. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, l’assicurazione non può più essere riattivata. Si rimanda per ulteriori aspetti di dettaglio all’articolo 8 delle Condizioni di Xxxxxxx.
Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto. Il pagamento di ciascuna rata di premio è dovuto alla relativa data di scadenza. Qualora il pagamento avvenga nei trenta giorni successivi a tale data non è applicato alcun interesse per ritardato pagamento. Il Contraente ha la facoltà di ripristinare il pagamento dei premi entro un anno dalla data di di 22 N O T A I N F O R M A T I V A N O T A I N F O R M A T I V A scadenza della prima rata di premio non corrisposta. In tal caso a fronte del pagamento del premio di riattivazione il contratto viene pienamente ripristinato e con esso l’ammontare del capitale rivalutato. Il premio di riattivazione è dato dalla somma di tutte le rate di premio non corrisposte fino al momento della riattivazione incrementate degli interessi di riattivazione calcolati nel regime dell’interesse semplice al saggio annuo di riattivazione per il periodo trascorso dalla data di scadenza di ciascuna rata e la data di riattivazione. Il saggio annuo di riattivazione è ottenuto incrementando di due punti percentuali la misura di rivalutazione di cui al Punto 5.2 riconosciuta dalla Società alla ricorrenza anniversaria che precede la data di scadenza di ciascuna rata, con un limite minimo pari al saggio legale di interesse. Trascorsi 24 mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, l’assicurazione non può più essere riattivata. Si veda altresì l’articolo 6 delle Condizioni di polizza.
Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto. Entro 180 giorni dall’interruzione del pagamento dei premi, il Contraente può riattivare il contratto sospeso, pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso fra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. Trascorsi 180 giorni ed entro un anno dall'interruzione del pagamento dei premi, la riattivazione può essere concessa dalla Società che, per decidere se accordarla, può richiedere nuovi accertamenti sanitari.
Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto. In caso di mancato versamento delle prime due intere annualità di premio ricorrente, il Contraente potrà richiedere, per iscritto, la riattivazione del contratto risolto. Entro dodici mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi ricorrenti e purché non abbia richiesto la restituzione degli eventuali versamenti unici aggiuntivi, ai sensi della lettera a) del precedente articolo 12, il Contraente potrà richiedere, per iscritto, la riattivazione del contratto risolto. Tale richiesta comporta il pagamento, in unica soluzione, delle rate di premio arretrate, relative alle prime due annualità stesse.
Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto. Su esplicita richiesta del Contraente, entro 6 mesi dalla prima ricorrenza di Premio Mensile non pagato, è possibile riattivare il Contratto effettuando il pagamento di tutti i Premi insoluti. In tal caso la copertura assicurativa si riattiva alle ore 24:00 del giorno di pagamento dei suddetti Premi insoluti. In ogni caso, l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere specifici accertamenti sanitari.
Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto. Il pagamento di ciascuna rata di premio è dovuto alla relativa data di scadenza; qualora il pagamento avvenga nei trenta giorni successivi a tale data non è applicato alcun interesse per ritardato pagamento. Se il premio non viene pagato entro i trenta giorni successivi a ciascuna scadenza, e non siano state corrisposte almeno tre annualità di premio, la garanzia assicurativa decade. Il Contratto può tuttavia essere riattivato nei 6 mesi che seguono la scadenza della prima rata non pagata, versando gli importi arretrati aumentati degli interessi calcolati al saggio legale di interesse. La riattivazione è comunque subordinata alla verifica dello stato di salute dell’Assicurato. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. In ogni caso di riattivazione, l’assicurazione entra nuovamente in vigore, per l’intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell’importo dovuto. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata non pagata, l’assicurazione non può più essere riattivata.
Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto. L’assicurazione, nei casi di risoluzione di cui all’art 13 "In- terruzione pagamento dei premi: risoluzione del contratto" può essere riattivata contestualmente all’assicurazione per il caso di morte entro dodici mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi. Il Contraente può riattivare il con- tratto pagando le rate di premio arretrate aumentate degli in- teressi legali per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione.