Common use of Rischi assicurati Clause in Contracts

Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali diretti causati al fabbricato da: 1. incendio; 2. fulmine; 3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione; 4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi; 5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via; 7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo; 11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00; 16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;

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Samples: Assicurazione Fabbricati, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Rischi assicurati. La Società si obbliga indennizza le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, dovuta a indennizzare i danni materiali diretti causati al fabbricato da: 1rottura per qualunque causa, escluse quelle previste dagli Artt. incendio; 2. fulmine; 3. scoppio36 e 49 delle lastre piane e curve, esplosione non causata da ordigni esplosivi fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, specchio, mezzo-cristallo, vetro, marmo e implosione; 4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi; 5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via; 7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladrisimili (escluse quindi le cornici), comprese le porte insegne, stabilmente collocate tanto all’esterno che all’interno dei locali, su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili (comprese le iscrizioni e decorazioni), comprensive dei costi di accesso alle singole unità immobiliaritrasporto ed istallazione, abitative con esclusione di qualsiasi altra spesa e nondanno indiretto. Sono comunque comprese le rotture: a) determinate da colpa, le porte anche grave, del Contraente o dell’Assicurato; b) determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di box legge; c) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e delle cantine. La garanzia è prestata col di vandalismo; d) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati; e) causate da cicloni, da uragani, da trombe d’aria, da bufere e da grandine, sino a concorrenza del limite massimo di indennizzo di Euro 500,00 per sinistro previsto in polizza. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili ai termini di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9polizza, salvo le cavillature subite da lastre antisfondamento. fumoIn caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui ai settori A - Incendio e Garanzie Accessorie C - Furto, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti Rapina ed Estorsione, la Società risponderà solo per la produzione parte di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da essedanno non coperta dalle suddette garanzie. Resta convenuto ai fini Agli effetti della presente garanzia chegaranzia: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,0052,00; • in nessun caso la Società risarcirà per singola lastra somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di a Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo; 11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00; 16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;1.033,00.

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Samples: Assicurazione, Assicurazione

Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare ad indennizzare: 1) i danni materiali e diretti causati al fabbricato da: 1. incendio; 2. fulmine; 3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi alle apparecchiature elettroniche (escluse apparecchiature portatili) anche e implosione; 4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi; 5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via; 7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladridi terzi, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliaricollaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per da qualunque guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • non espressamente escluso; il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo con detrazione di una franchigia di Euro 200,00; • 104,00 per sinistro; 2) le spese supplementari per la continuazione dell’attività in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro di danno alle apparecchiature elettroniche indennizzabile ai termini di polizza e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresìcostituite da: 10a) le spese di utilizzazione di un’altra apparecchiatura elettronica in sostituzione di quella parzialmente o totalmente danneggiata; b) le spese di personale per l’utilizzazione di detta apparecchiatura sostitutiva; c) le spese di trasporto dell’apparecchiatura elettronica. gli oneri di urbanizzazione da pagare Tale garanzia decorre dal terzo giorno successivo al Comune, momento in cui insorgono le maggiori spese assicurate e fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 1.033,00 per sinistro e per anno assicurativo; 11. 3) le spese spese, in caso di danno indennizzabile ai termini di polizza, necessariamente sostenute dall’Assicurato per il rimpiazzo la sostituzione dei Supporti Dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, nonché per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi - riprodotti a mezzo di combustibili dischi e/o nastri - e fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 1.033,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso . Il pagamento sarà effettuato con detrazione di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti una franchigia di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicuratoEuro 104,00 per sinistro; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. 4) le spese necessarie per demoliredi demolizione, sgomberare sgombero e trasportare trasporto al più vicino luogo di raccolta e scarico i residui dei residuati del sinistro; 5) i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile e se l’Assicurato o il Contraente è una persona giuridica, dei soci a responsabilità illimitata e degli amministratori; 6) i danni materiali e diretti, indennizzabili ai termini di polizza polizza, causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio. Questi danni sono assicurati sino al massimo del 70% della somma assicurata e comunque con il limite massimo detrazione di una franchigia di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, 259,00 per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00; 16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;sinistro.

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Samples: Insurance Contract, Contratto Multirischio Per Il Settore Agricolo

Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare ad indennizzare, nei limiti delle somme assicurate: 1) i danni materiali e diretti causati al fabbricato da: 1. incendio; 2. fulmine; 3. scoppioalle apparecchiature elettroniche (escluse apparecchiature portatili), esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione; 4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi; 5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via; 7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi anche se di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladridi terzi, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliaricollaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per da qualunque guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • non espressamente escluso; il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo con detrazione di una franchigia di Euro 200,00104,00 per sinistro; 2) le spese supplementari per la continuazione dell’attività in caso di danno alle apparecchiature elettroniche indennizzabile ai termini di polizza e costituite da: • le spese di utilizzazione di un’altra apparecchiatura elettronica in sostituzione di quella parzialmente o totalmente danneggiata; • le spese di personale per l’utilizzazione di detta apparecchiatura sostitutiva; • le spese di trasporto della apparecchiatura. Tale garanzia decorre dal terzo giorno successivo al momento in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro cui insorgono le maggiori spese assicurate e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 2.583,00 per sinistro e per anno assicurativo; 11. 3) le spese spese, in caso di danno indennizzabile ai termini di polizza, necessariamente sostenute dall’Assicurato per il rimpiazzo la sostituzione dei Supporti Dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, nonché per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi - riprodotti a mezzo di combustibili dischi e/o nastri - e fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 2.583,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso . Il pagamento sarà effettuato con detrazione di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti una franchigia di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicuratoEuro 104,00 per sinistro; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. 4) le spese necessarie per demoliredi demolizione, sgomberare sgombero e trasportare trasporto al più vicino luogo di raccolta e scarico i residui dei residuati del sinistro; 5) i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile e se l’Assicurato o il Contraente è una persona giuridica dei soci a responsabilità illimitata e degli amministratori; 6) i danni materiali e diretti, indennizzabili ai termini di polizza polizza, causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o di sabotaggio. Questi danni sono assicurati sino al massimo del 70% della somma assicurata e comunque con il limite massimo detrazione di una franchigia di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, 259,00 per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00; 16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;sinistro.

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Samples: Assicurazione, Assicurazione

Rischi assicurati. La Società si obbliga Compagnia, nella forma a indennizzare VALORE INTE- RO, indennizza i danni materiali e diretti alle APPARECCHIATURE ELETTRONICHE assi- curate, collaudate, installate e pronte per l’uso a cui sono destinate, causati al fabbricato da: 1a) Fenomeni elettrici Azione elettrica del fulmine, sovraten- sione, cortocircuito, variazione di cor- rente, arco voltaico od altri fenomeni elettrici, purché provocati da cause esterne agli apparecchi. b) Errori dell’operatore Imperizia, negligenza ed errata mano- vra. c) Difetti di funzionamento Mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, di con- trollo, di automatismi di regolazione e segnalazione. d) Qualunque altro evento accidentale non espressamente escluso. e) Colpa grave I danni derivanti dagli eventi garantiti dal presente settore determinati da colpa grave. f) Spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporto a grande velocità connesse alla riparazione e/o al rim- piazzo delle cose danneggiate. g) Spese per la ricostituzione dei dati me- morizzati su supporti Se i supporti dati (per tale intendendosi qualsiasi materiale - magnetico, ottico, scheda e banda perforata - usato per memorizzare permanentemente infor- mazioni elaborabili automaticamente) subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile, la Compagnia rimborsa le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione dei dati memorizzati sui supporti stessi fino ad un massimo indennizzo di € 1.500,00 per anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia di € 250,00. incendio; 2L’indennizzo è corrisposto all’Assicurato solo se la ricostituzione dei dati avviene entro un anno dalla data del sinistro. fulmine; 3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi Con esclusione dei danni causati o risul- tanti da: • virus informatici di qualsiasi tipo; • accesso e implosione; 4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi; 5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono utilizzo dei sistemi informa- tici da parte di aeromobili;soggetti, dipendenti o meno dell’Assicurato, non autorizzati dall’Assicurato stesso; • errata registrazione, cancellazione, cestinatura, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software o dati infor- matici da qualunque causa derivata. 6. urto h) Maggiori spese per mancato funziona- mento Se gli enti assicurati subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile, che provochi l’interruzione totale o parziale del funzionamento, la Compagnia in- dennizza le maggiori spese, necessarie ed effettivamente sostenute rispetto a quelle normali, per la prosecuzione della funzione svolta dalla cosa danneggiata, e costituite da: • uso di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via; 7. caduta un apparecchio sostitutivo; • applicazione di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto altri metodi di fissi ed infissi lavoro; • utilizzo di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantineservizi effettuati da terzi. La garanzia è prestata col fino ad un mas- ELETTRONICA simo indennizzo giornaliero di € 50,00 e per un periodo di indennizzo massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione30 giorni, per ogni sinistro. La Compagnia riconosce la compensa- zione dei costi giornalieri nell’ambito del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato. Il periodo di indennizzo, per ogni singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • inizia dal momen- to in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino solo periodo ne- cessario alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo; 11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento riparazione o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. guasti allo scopo di impedire sostituzione dell’apparecchio o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativaimpianto danneggia- to. La garanzia è prestata prevista con la franchigia di € 150,00 per ogni sinistro. i) Programmi in licenza d’uso Se i programmi in licenza d’uso (per tali intendendosi programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in com- mercio) subiscono un periodo non superiore danno materiale e diretto indennizzabile a termini di po- lizza, la Compagnia indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per il riacquisto di programmi identici a quelli danneggiati fino ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00; 16€ 1.500,00 con l’applicazione di una fran- chigia di € 150,00. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;L’indennizzo verrà corrisposto all’Assi- curato solo a dimostrazione dell’avvenu- to riacquisto dei programmi stessi.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi

Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: 1. ) incendio; 2. fulmine) fulmine ed elettricità atmosferica; 3. scoppio, ) esplosione e scoppio non causata causati da ordigni esplosivi e esplosivi; 4) implosione; 4. 5) caduta di aeromobili, loro parti o di cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosiviessi trasportate; 5. 6) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. 7) urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica viadi proprietà del Contraente o dell’Assicurato; 7. 8) caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativomontacarichi; 9. fumo) sviluppo di fumi, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti per la produzione di caloreriscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli conseguenti agli eventi di cui sopra sopra, che abbiano colpito le cose assicurate o altri oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse; 10) guasti causati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio; 11) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento esistenti nel fabbricato o porzione di fabbricato assicurato. Resta convenuto ai fini La Società non risponde: a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio ed infiltrazioni di acqua piovana; b) dei danni derivanti da traboccamento, o rigurgito o rottura di fognature, rottura degli impianti automatici di estinzione; c) dei danni derivanti da gelo; d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; e) dei danni alle merci che si trovano in locali interrati e/o seminterrati nonché a quelle poste a meno di 12 cm. dal suolo. Agli effetti della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00100,00. 12) eventi atmosferici, sotto forma di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non; sono altresì compresi i danni di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra. La società non risponde dei danni: • causati da:  fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;  mareggiata e penetrazione di acqua marina;  formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;  gelo o ghiaccio o neve; Subiti da:  cedimento o franamento del terreno anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli sopracitati; •  alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;  recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;  enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;  fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto;  serramenti, vetrate e lucernari in genere;  lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 150,00; In nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro, somma superiore all'80% del valore rispettivamente assicurato per il fabbricato e/o per il contenuto; 13) sovraccarico di neve sul tetto e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. Sono esclusi i danni a: a) fabbricati non conformi alle vigenti norme relative a sovraccarichi da neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali); b) lucernari, vetrate, serramenti in genere pannelli solari e all’impermeabilizzazione a meno che il danno sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve. La garanzia è prestata fino ad un importo massimo di Euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia di Euro 150,00 per sinistro; 14) effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, macchine, motori, apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, pannelli solari, targhe ed insegne luminose ed impianti ed impianti d’allarme, purché di pertinenza dell’esercizio. La Società non risponde dei danni:  causati da usura o da carenza di manutenzione;  verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché di danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;  dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;  alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte. Agli effetti della presente garanzia:  i danni saranno indennizzati fino a concorrenza del 10% del totale delle somme rispettivamente assicurate per il “Fabbricato” e “Contenuto”;  il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 100,00;  in nessun caso la Società risarcirà pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 2a Euro 2.600,00. Fermo quanto disposto dall’Art. 54, l’assicurazione si estende: 15) alle spese necessarie per la rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto, nei casi in cui la rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato, resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza del 5% del valore assicurato della somma assicurata per il fabbricato “Contenuto”; 16) alle spese necessarie per ogni la ricostruzione di archivi, documenti, registri, disegni, materiale meccanografico e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, per la perdita dei documenti, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il “Contenuto”; 17) alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il “Fabbricato” e/o “Contenuto”; 18) ai danni da interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza fino a concorrenza di una somma massima del 10% calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in conseguenza dell’evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro; A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione “Contenuto” la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da:  mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per anno assicurativoriparazione e/o manutenzione, con in conseguenza degli eventi di cui al presente settore, fino a concorrenza del 5% della somma assicurata per il massimo “ Contenuto”;  attrezzature ed arredi posti all’aperto, nelle adiacenze dell’esercizio, in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell’esercizio; Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell’Art. 54: 19) le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì:1.600,00, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato; 10. 20) le spese di riprogettazione del fabbricato, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato; 21) gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativofabbricato; 11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. 22) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, a parziale deroga dell’Art. 16 lettera d), locato od abitato utilizzato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino, col massimo di un anno. I locali abitati locati od utilizzati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativaessi relativa fino alla concorrenza di Euro 2.600,00 annui; 23) le spese di ammortamento dei titoli per i quali è possibile tale procedura, fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il “Contenuto”; 24) i danni materiali direttamente causati da un evento garantito dal Settore Incendio della presente polizza, al contenuto riposto presso mostre, fiere e mercati, purché nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. La garanzia L’assicurazione è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il nel limite del 10% del valore chedella somma assicurata alla partita “Contenuto” e con il massimo, rispetto a quello assicuratoper sinistro e per anno assicurativo, compete alle singole unità immobiliari sinistratedi Euro 5.000,00; 15. 25) le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito rifacimento di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidatodocumenti personali, come patenti di guida, carte di identità e passaporti, con il massimo di Euro 5.200,00500,00; 16. 26) trasloco delle cose assicurate, sia nell’ubicazione indicata in polizza, che nella nuova ubicazione (escluso il trasporto delle cose stesse), per i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominialisette giorni successivi alla comunicazione. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro base a quanto sopra e per anno assicurativol’efficacia della garanzia, con il massimo Contraente o l’Assicurato si impegna a darne avviso scritto alla Società prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di Euro 5.200,00;inadempimento l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno dell’emissione del perfezionamento di appendice di trasloco, salve le disposizioni dell’art 4) delle norme che regolano l’assicurazione in generale, se il trasloco comporta aggravamento di rischio.

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Samples: Assicurazione Commerciale

Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, causati al fabbricato da: 1. ) incendio; 2. ) fulmine; 3. scoppio, esplosione ) esplosione; 4) scoppio non causata da ordigni esplosivi e dovuto ad ordigno esplosivo; 5) implosione; 4. 6) caduta di aeromobili, loro parti o di cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosiviaeromobili; 5. 7) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. 8) urto di veicoli stradali non o di natanti, con una franchigia di Euro 259,00 esclusi quelli appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica viaal Contraente o all’Assicurato o al loro servizio; 7. 9) caduta di ascensori e montacarichi purché adibiti esclusivamente all’attività dell’Assicurato, compresi i danni all’impianto; 8. furto 10) sviluppo di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladrifumi, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliarigas, abitative e nonvapori, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la mancata produzione di caloreenergia elettrica, termica, idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini ; 11) fuoriuscita di fumo da fonti di calore a seguito di guasto improvviso e accidentale della presente garanzia che: • fonte di calore e purché l’impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini; 12) guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l’incendio od altro evento assicurato; ed inoltre: 13) se il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionefabbricato è goduto in locazione dall’Assicurato (Rischio Locativo), per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 x.x. xxxxxxxx, secondo le condizioni che regolano l’assicurazione, dei danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dal presente settore ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 53 - Assicurazione Parziale - qualora il capitale assicurato a questo titolo risultasse inferiore al 2% del valore assicurato dei locali calcolato ai termini di polizza; 14) qualora sia stato indicato il capitale per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativola garanzia “Ricorso Terzi” - settore A - Incendio nel frontespizio di polizza, con il massimo di Euro 5.200,00. La la Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comunesi obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto capitale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per i capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini del presente settore. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata. L’assicurazione non comprende i danni: a) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i valori portati dai Clienti nell’esercizio assicurato (artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c.) nonché i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi trasportate; b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: c) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; d) quando l’Assicurato o il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al fabbricato con punto precedente; e) le società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’Art. 2359 c.c. nel testo di cui alla Legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime. L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure penali o civili promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 c.c. Sono comprese anche, fermo il disposto dell’Art. 54 - Limite massimo di Euro 12.500,00 per sinistro indennizzo - e per anno assicurativo;conseguentemente ad un evento indennizzabile ai termini del presente settore incendio: 11. 15) le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 1.550,00; 16) le spese per la ricostituzione di archivi danneggiati o distrutti da incendio od altro evento indennizzabile, fino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato per il contenuto e con il massimo di Euro 2.583,00 senza applicare la regola proporzionale; 17) le spese di demolizione, sgombero e di trasporto dei residuati del sinistro al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato per il fabbricato e per il contenuto, senza applicare la regola proporzionale; 18) le spese di rimozione, di deposito presso terzi e di ricollocamento del contenuto, nel caso in cui la rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall’Assicurato, resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza, fino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato per il contenuto, senza applicare la regola proporzionale; 19) le spese per riprogettare le parti di fabbricato danneggiate o distrutte col limite del 5% dell’indennizzo pagato per il fabbricato ma col massimo di Euro 2.583,00; nonché: 20) a parziale deroga dell’Art. 18 - punto 9 - Rischi esclusi - l’indennizzo, calcolato per ciascuna partita presa separatamente, sarà maggiorato a titolo di indennizzo per interruzione, sospensione o intralcio dell’attività di un importo pari al 15% dell’indennizzo stesso, escluse le garanzie di Ricorso Terzi e Rischio Locativo, fermo restando quanto disposto dall’Art. 54 - Limite massimo dell’indennizzo -; 21) gli effetti di correnti, scariche elettriche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, macchine, motori, apparecchi anche mobili e circuiti elettrici esclusi macchine ed impianti elettronici, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, pannelli solari, targhe ed insegne luminose ed impianti d’allarme, purché inerenti l’attività esercitata. Sono esclusi i danni: a) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte; b) causati da usura o da carenza di manutenzione; c) verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; d) dovuta a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore o il fornitore. La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei 10% del capitale rispettivamente assicurato per il fabbricato e per il contenuto, con il massimo di Euro 2.583,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso con una franchigia di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate Euro 104,00 per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla senza applicare la regola proporzionale. Se previsto il capitale assicurato per il “Contenuto” - settore A - Incendio nel frontespizio di polizza la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da: 22) mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 105% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare capitale assicurato alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, partita contenuto con il massimo di Euro 5.200,005.165,00; 16. 23) i danni occorsi ai beni valori del Contraente, suoi familiari e/o dipendenti, riposti in Cassaforte, Armadio di proprietà condominiale di uso comuneSicurezza o Corazzato, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore fino al 210% del valore capitale assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, contenuto con il massimo di Euro 5.200,00;5.165,00.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Il Settore Alberghiero

Rischi assicurati. La Società Generali Italia si obbliga obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono e mediante il corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, a indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati al fabbricato da: 1. a) incendio;, 2. fulmine; 3. scoppiob) implosione, esplosione e scoppio anche esterni non causata causati da ordigni esplosivi e implosione; 4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi; 5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobilic) fulmine; 6. urto d) caduta di veicoli stradali non appartenenti all’Assicuratoaeromobili o di cose da essi trasportate, in transito sulla pubblica viacaduta di satelliti, caduta di meteoriti; 7. caduta e) sviluppo di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto fumi di fissi ed infissi gas, di proprietà ed uso comune vapori, mancata o guasti arrecati anormale produzione o distribuzione di energia elettrica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche o di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri oppure enti posti nell’ambito nell'ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativom.20 dalle stesse; 11. le spese per il rimpiazzo f) urto di combustibili fino alla concorrenza veicoli stradali purché non di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativoproprietà o in uso all’Assicurato/Contraente o Conduttore, in caso transito sulla pubblica via; g) rovina di fuoriuscita conseguente a ascensori o di montacarichi compresi i danneggiamenti agli impianti; h) rottura accidentale di lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale e vani di uso comune del fabbricato; i) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, degli impianti idrici o igienico di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicuratoesistenti nelle cose assicurate; 12. j) uragano, xxxxxx, xxxxxxxx, tromba d'aria, tempeste, valanghe, gelo, ghiaccio; k) guasti allo scopo e furto di impedire o di arrestare l’incendio fissi ed infissi causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato in occasione di furto consumato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzionetentato; 13. l) colpa grave dell’Assicurato/Contraente e/o Conduttore che determini un evento garantito; m) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. n) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, assicurato locato od o abitato dall’Assicurato proprietario e o dal Conduttore rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato e/o Conduttore vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa essi relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15o) rigurgiti o trabocco dei sistemi di scarico e fognature. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura Sono equiparati ai danni di incendio quelli causati per la valutazione del danno - nonché la quota parte ordine dell'Autorità allo scopo di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della impedire o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00; 16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;arrestare l'incendio.

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Samples: Assicurazione Per La Copertura Di Fabbricati Oggetto Di Finanziamento

Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: 1. ) incendio; 2. fulmine) fulmine ed elettricità atmosferica; 3. scoppio, ) esplosione e scoppio non causata causati da ordigni esplosivi e esplosivi; 4) implosione; 4. 5) caduta di aeromobili, loro parti o di cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosiviessi trasportate; 5. 6) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. 7) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all’Assicurato, al Contraente o all’Assicurato ed in transito sulla pubblica via; 7. 8) caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativomontacarichi; 9. fumo) sviluppo di fumi, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti per la produzione di caloreriscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli conseguenti agli eventi di cui sopra sopra, che abbiano colpito le cose assicurate o altri oppure enti posti nell’ambito di 20 metri m. da esseesse nonché fuoriuscita di fumo o vapore da fonti di calore a seguito di guasto improvviso ed accidentale della fonte di calore facente parte dei beni assicurati e purché l’impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini; 10) guasti causati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio; 11) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento, esistenti nel fabbricato o porzione di fabbricato assicurato. Resta convenuto ai fini La Società non risponde: a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio ed infiltrazioni di acqua piovana; b) dei danni derivanti da traboccamento o rigurgito o rottura di fognature; c) dei danni derivanti da gelo; d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; e) dei danni a beni assicurati descritti nella definizione “Contenuto” che si trovano in locali interrati e/o seminterrati nonché a quelle poste a meno di 12 cm. dal suolo; f) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali assicurati; g) dei danni da acqua causati da condutture installate all’esterno dei fabbricati o interrate. Agli effetti della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00104,00; 12) effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, macchine, motori, apparecchi e circuiti elettrici anche mobili, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, pannelli solari, targhe ed insegne luminose ed impianti d’allarme, purché di pertinenza dell’azienda. La Società non risponde dei danni: a) agli impianti e alle apparecchiature elettroniche; b) causati da usura o da carenza di manutenzione; c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché di danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; d) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; e) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte. Agli effetti della presente garanzia: • i danni saranno indennizzati fino a concorrenza del 10% del totale delle somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato, Attrezzature ed arredamento (anche domestico) e Macchinario; • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 104,00; • in nessun caso la Società risarcirà pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a Euro 1.033,00. Fermo quanto disposto dall’Art. 57, l’assicurazione si estende: 13) alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al 2più vicino scarico i residuati del sinistro nonché per la rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto nei casi in cui la rimozione del contenuto fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza. Queste garanzie sono prestate fino alla concorrenza del 10% del valore assicurato dell’indennizzo pagabile a termini di polizza; 14) alle spese effettivamente sostenute per il fabbricato la riparazione o ricostruzione di “Cose particolari” danneggiate o distrutte da incendio od altro evento indennizzabile compresi, relativamente agli archivi, gli indennizzi eventualmente dovuti per ogni sinistro e legge a terzi per anno assicurativola perdita dei documenti, con il massimo fino alla concorrenza di Euro 5.200,00. 517,00; 15) ai danni da interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza fino a concorrenza di una somma massima del 10% calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in conseguenza dell’evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro. 16) La Società indennizza altresìanche i danni materiali e diretti subiti da: 10a) foraggio per effetto di fermentazione anomala e conseguente autocombustione fino al 30% della somma assicurata a tale titolo; b) bestiame in conseguenza di intossicazione ed asfissia a seguito di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione e fumo fino alla concorrenza del 40% della somma assicurata a tale titolo; c) arredamento ed attrezzature, apparecchiature elettroniche, macchinario e macchine agricole temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza del 5% delle rispettive somme assicurate a tale titolo; d) attrezzature ed arredamento, anche domestico, posti all’aperto, nelle adiacenze dell’Azienda in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore diurne e comunque tra le ore 8 e le ore 21; e) attrezzature ed arredamento, apparecchiature elettroniche, macchinario e merci, presso fiere e mostre, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza del 5% delle rispettive somme assicurate a tale titolo; Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell’Art. 57: 17) le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 259,00, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato; 18) le spese di riprogettazione del fabbricato, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato; 19) gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato fabbricato; 20) le spese di ammortamento dei titoli, se assicurati alla voce “Valori custoditi”, per i quali è possibile tale procedura, fino alla concorrenza di Euro 259,00; 21) le spese di smassamento dei cumuli di foraggio colpiti da fermentazione anomala fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il “Foraggio” con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo; 11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00; 16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;1.033,00.

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Samples: Insurance Contract

Rischi assicurati. A) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga di tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a indennizzare i pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni materiali diretti causati al fabbricato dainvolontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale che derivi dalla conduzione dell’Ufficio o Studio per il quale è stipulata l’assicurazione limitatamente ai danni avvenuti per colpa anche grave dell’Assicurato nell’ambito dei locali contenenti gli enti assicurati e/o delle relative dipendenze e/o delle pertinenze o sul suolo adiacente in uso all’Assicurato, esclusa ogni responsabilità inerente all’attività professionale. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L’Assicurazione si intende estesa inoltre alla responsabilità civile derivante all’Assicurato: 1. incendio; 2. fulmine; 3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione; 4. caduta di aeromobili, loro parti ) dalla proprietà e/o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi; 5. onda sonica determinata da superamento conduzione del muro del suono da parte di aeromobili; 6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via; 7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantinefabbricato nel quale si svolge l’attività. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia chenon comprende i danni derivanti: • da spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; • da attività esercitate nei fabbricati, all’infuori di quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione; • dagli effetti del gelo e del colpo d’ariete; • da acqua piovana non conseguente a rottura di tubazioni. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, se indennizzabili ai termini di polizza, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell‘importo di Euro 104,00; 2) da quanto previsto dall’Art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi da dipendenti compresi i lavoratori parasubordinati in relazione alla guida di autovetture, motocicli o ciclomotori, di cui l’Assicurato debba rispondere. L’Assicurazione è valida purché i medesimi veicoli non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati ed inoltre è valida anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate (eccetto quelle trasportate su ciclomotori). È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • 259,00; 3) dalla partecipazione ed esposizioni, fiere, mostre e simili, in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato relazione all’allestimento di stands, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio; 4) per danni causati a veicoli di terzi, compresi quelli dei dipendenti, trovantisi in sosta nell’ambito degli spazi privati che costituiscono dipendenze e/o pertinenze dell’Ufficio o Studio. Agli effetti della presente garanzia il fabbricato pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell’importo di Euro 104,00 per ogni sinistro veicolo danneggiato; 5) per danni sofferti da clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell’Ufficio, o Studio, consegnate o non consegnate all’Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c. La garanzia non vale per anno assicurativooggetti preziosi, con denaro, valori bollati, marche e titoli di credito. Agli effetti della presente garanzia il massimo pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell’importo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune104,00 per ogni danneggiato, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e comunque fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo massima di Euro 12.500,00 517,00 per sinistro ogni danneggiato; 6) dall’esistenza di cani e/o altri animali domestici nell’ambito dell’Ufficio o Studio; 7) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose ed opere sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; 8) per anno assicurativole lesioni corporali (escluse le malattie professionali) subite dai suoi dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, in occasione di lavoro o di servizio; 9) da lavori di pulizia e manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante dall’Assicurato nella sua qualità di committente; 10) dall’uso autorizzato, nei locali dell’Ufficio o Studio, di armi esclusivamente per difesa personale; 11. le spese ) per il rimpiazzo danni a terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativoattività industriali, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento commerciali, artigianali, agricole o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autoritàservizi, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativapolizza. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il con uno scoperto del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00; 16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 517,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimale di Euro 25.823,00 per sinistro e per anno assicurativociascun periodo assicurativo annuo; 12) dalla proprietà, con il massimo gestione ed esistenza di Euro 5.200,00;distributori automatici di cibi e bevande. In caso di ingestione di cibi guasti o avariati i dipendenti sono considerati terzi.

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Samples: Assicurazione

Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato da: 1. incendio; 2. fulmine; 3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione; 4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi; 5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via; 7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladriper la sostituzione, comprese le porte spese di accesso alle singole unità immobiliaritrasporto ed installazione, abitative dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, di tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo e nonvetro, nonché degli specchi stabilmente fissati ai muri o facenti parte integrante dei mobili, con esclusione di quelli portatili, che si trovano nei locali occupati dall’Assicurato, sempreché gli stessi, alla data di entrata in vigore della presente polizza, siano integri ed esenti da difetti. Le rigature o segnature, le porte screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di box polizza, salvo le cavillature subite da lastre antisfondamento. Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della lastra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A − Sezione I − Danni da Incendio e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro Garanzie Accessorie e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. fumoSezione II − Danni da Furto e Garanzie Accessorie, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti la Società risponderà solo per la produzione parte di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da essedanno non coperta dalle suddette garanzie. Resta convenuto ai fini Agli effetti della presente garanzia chegaranzia: il pagamento dell’indennizzo dell'indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell’importo dell'importo di Euro 200,00; in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato ad Euro 10.000,00 per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di limite per singola lastra somma superiore a Euro 5.200,001.000,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo; 11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia L'assicurazione è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15"Primo Rischio Assoluto" cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00; 16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;1907 c.c.

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Samples: Assicurazione

Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare risarcire i danni materiali e diretti causati al fabbricato alle cose assicurate da: 1. ) incendio; 2. ) fulmine; 3. scoppio, ) esplosione e scoppio non causata causati da ordigni esplosivi e implosioneesplosivi, implosioni; 4. ) caduta di aeromobili, loro parti o di cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosiviessi trasportate; 5. ) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. urto ) fuoriuscita di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via; 7. caduta fumo a seguito di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calorecalore di pertinenza del fabbricato od esistenti nei locali descritti in polizza, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; 7) urto di veicoli stradali o natanti esclusi quelli appartenenti al Contraente o all’Assicurato o al loro servizio; 8) caduta di ascensori e montacarichi, oppure sviluppatisi in conseguenza degli compresi i danni all’impianto, se assicurato il fabbricato; 9) sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano abbiamo colpito le cose assicurate o altri oppure enti posti nell’ambito di 20 metri m. da esse; 10) guasti causati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio; 11) fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale, degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato o porzione di fabbricato assicurato. Resta convenuto In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai fini termini di polizza, sotto deduzione della 2 / 19 franchigia assoluta di Euro 104,00. La Società non risponde: a) dei danni dovuti ad umidità, stillicidio, infiltrazione di acqua piovana; b) dei danni derivanti da traboccamento, o rigurgito o rottura di fognature, rottura degli impianti automatici di estinzione; c) dei danni derivanti da gelo; d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; 12) eventi atmosferici, sotto forma di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non; sono compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno di fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra; sono esclusi i danni: a) causati da: • fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; • mareggiata e penetrazione di acqua marina; • formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito del sistema di scarico; • xxxx, neve; • valanghe, slavine o spostamento d’aria da queste provocato; • cedimento o franamento del terreno, anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché di danni di bagnamento diversi da quelli sopracitati; b) subiti da: • alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; • recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; • enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; • fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; • serramenti, vetrate e lucernai in genere; • lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Agli effetti della presente garanzia chegaranzia: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00155,00; • in nessun caso la Società risarcirà risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore al 2all’80% del valore assicurato per assicurato; 13) sovraccarico di neve sul tetto e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. Sono esclusi i danni a: a) fabbricati non conformi alle vigenti norme relative a sovraccarichi da neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali); b) lucernari, vetrate, serramenti in genere, pannelli solari e all’impermeabilizzazione a meno che il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il danno sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve. La garanzia è prestata fino ad un importo massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 5.165,00 per sinistro e per anno assicurativoassicurativo e con applicazione di una franchigia di Euro 155,00 per sinistro; 1114) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, o fuoriuscita del fluido frigorigeno, subiti dalle merci in refrigerazione, conseguenti: a) ad eventi garantiti dal presente settore; b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero, purché gli eventi che li hanno causati non rientrino tra le esclusioni. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 259,00 e con applicazione di una franchigia di Euro 26,00 per sinistro. 15) scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio. I danni saranno indennizzati con deduzione di una franchigia assoluta di Euro 259,00 per singolo sinistro e con un risarcimento massimo per anno assicurativo pari all’80% di ciascuna somma assicurata per il fabbricato e/o il contenuto. Sono esclusi i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà protrattasi per oltre 5 giorni consecutivi, quelli verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, i danni da deturpamento o imbrattamento, nonché quelli conseguenti a furto e rapina. 16) effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, macchine, motori, apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, pannelli solari, targhe ed insegne luminose ed impianti d’allarme, purché di pertinenza dell’Ufficio o Studio. La Società non risponde dei danni: • agli impianti e alle apparecchiature elettroniche; • causati da usura o da carenza di manutenzione; • verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché di danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; • dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; • alle lampadine elettriche; alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte. Agli effetti della presente garanzia: • i danni saranno indennizzati fino a concorrenza del 10% del totale delle somme rispettivamente assicurate per il “Fabbricato” e “Contenuto”; • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per il singolo sinistro, dell’importo di Euro 104,00; • in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a Euro 2.583,00. Sono comprese inoltre a primo rischio assoluto, fermo il disposto dell’Art. 61: 17) le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo1.550,00, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. 18) le spese necessarie per demoliredi demolizione, sgomberare sgombero e trasportare di trasporto dei residuati del sinistro al più vicino scarico i residui del sinistroscarico, sino fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile della somma rispettivamente assicurata per il fabbricato e per il contenuto; 19) le spese necessarie per rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto, nei casi in cui la rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza e comunque con fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minimacontenuto; 14. 20) le spese necessarie per la ricostruzione di archivi, documenti, registri, disegni, materiale meccanografico e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, per la perdita dei documenti, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto; 21) le spese di riprogettazione del fabbricato, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato; 22) gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato; 23) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, a parziale deroga dell’Art. 18 punto d), locato od abitato utilizzato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. , col massimo di un anno; I locali abitati locati od utilizzati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia essi relativa fino alla concorrenza di Euro 2.583,00 annue; 24) le spese di ammortamento dei titoli per i quali è prestata possibile tale procedura, fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per un periodo non superiore il Contenuto; 25) le spese ed onorari del Perito che il Contraente, in seguito ad un anno sinistro indennizzabile ai termini di polizza, avrà scelto e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% nominato in conformità a quanto disposto dall’Art. 52 fino alla concorrenza del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,005.165,00; 16. 26) i danni occorsi di interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai beni termini di proprietà condominiale polizza fino a concorrenza di uso comune, posti una somma massima del 10% calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in locali rispoglio condominialiconseguenza dell’evento e degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro. In nessun caso A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione “Contenuto” la Società risarcirà indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da: • mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza del 5% della somma superiore al 2% del valore assicurato assicurata per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativoContenuto; • attrezzature ed arredi posti all’aperto, con il massimo nelle adiacenze dell’Ufficio o Studio in conseguenza dei soli eventi di Euro 5.200,00;incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell’Ufficio o Studio.

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Samples: Assicurazione

Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare risarcire i danni materiali e diretti causati al fabbricato alle cose assicurate da: 1. ) incendio; 2. ) fulmine; 3. scoppio, ) esplosione e scoppio non causata causati da ordigni esplosivi e implosioneesplosivi, implosioni; 4. ) caduta di aeromobili, loro parti o di cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosiviessi trasportate; 5. ) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. urto ) fuoriuscita di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via; 7. caduta fumo a seguito di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calorecalore di pertinenza del fabbricato od esistenti nei locali descritti in polizza, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; 7) urto di veicoli stradali o natanti esclusi quelli appartenenti al Contraente o all’Assicurato o al loro servizio; 8) caduta di ascensori e montacarichi, oppure sviluppatisi in conseguenza degli compresi i danni all’impianto, se assicurato il fabbricato; 9) sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano abbiamo colpito le cose assicurate o altri oppure enti posti nell’ambito di 20 metri m. da esse; 10) guasti causati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio; 11) fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale, degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento installati nel fabbricato o porzione di fabbricato assicurato. Resta convenuto In caso di sinistro, la Società corrisponde all’Assicurato la somma liquidata ai fini termini di polizza, sotto deduzione della franchigia assoluta di Euro 104,00. La Società non risponde: a) dei danni dovuti ad umidità, stillicidio, infiltrazione di acqua piovana; b) dei danni derivanti da traboccamento, o rigurgito o rottura di fognature, rottura degli impianti automatici di estinzione; c) dei danni derivanti da gelo; d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. 12) eventi atmosferici, sotto forma di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non; sono compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno di fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra; sono esclusi i danni: a) causati da: • fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; • mareggiata e penetrazione di acqua marina; • formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito del sistema di scarico; • xxxx, neve; • valanghe, slavine o spostamento d’aria da queste provocato; • cedimento o franamento del terreno, anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché di danni di bagnamento diversi da quelli sopracitati; b) subiti da: • alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; • recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; • enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; • fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; • serramenti, vetrate e lucernai in genere; • lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. Agli effetti della presente garanzia chegaranzia: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00155,00; • in nessun caso la Società risarcirà risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore al 2all’80% del valore assicurato per assicurato; 13) sovraccarico di neve sul tetto e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. Sono esclusi i danni a: a) fabbricati non conformi alle vigenti norme relative a sovraccarichi da neve (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 G.U. n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali); b) lucernari, vetrate, serramenti in genere, pannelli solari e all’impermeabilizzazione a meno che il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il danno sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve. La garanzia è prestata fino ad un importo massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 5.165,00 per sinistro e per anno assicurativoassicurativo e con applicazione di una franchigia di Euro 155,00 per sinistro; 1114) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, o fuoriuscita del fluido frigorigeno, subiti dalle merci in refrigerazione, conseguenti: a) ad eventi garantiti dal presente settore; b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero, purché gli eventi che li hanno causati non rientrino tra le esclusioni. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 259,00 e con applicazione di una franchigia di Euro 26,00 per sinistro. 15) scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio. I danni saranno indennizzati con deduzione di una franchigia assoluta di Euro 259,00 per singolo sinistro e con un risarcimento massimo per anno assicurativo pari all’80% di ciascuna somma assicurata per il fabbricato e/o il contenuto. Sono esclusi i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà protrattasi per oltre 5 giorni consecutivi, quelli verificatisi nel corso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, i danni da deturpamento o imbrattamento, nonché quelli conseguenti a furto e rapina. 16) effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, macchine, motori, apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, pannelli solari, targhe ed insegne luminose ed impianti d’allarme, purché di pertinenza dell’Ufficio o Studio. La Società non risponde dei danni: • agli impianti e alle apparecchiature elettroniche; • causati da usura o da carenza di manutenzione; • verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché di danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; • dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; • alle lampadine elettriche; alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte. Agli effetti della presente garanzia: • i danni saranno indennizzati fino a concorrenza del 10% del totale delle somme rispettivamente assicurate per il “Fabbricato” e “Contenuto”; • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per il singolo sinistro, dell’importo di Euro 104,00; • in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a Euro 2.583,00. Sono comprese inoltre a primo rischio assoluto, fermo il disposto dell’Art. 61: 17) le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo1.550,00, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. 18) le spese necessarie per demoliredi demolizione, sgomberare sgombero e trasportare di trasporto dei residuati del sinistro al più vicino scarico i residui del sinistroscarico, sino fino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile della somma rispettivamente assicurata per il fabbricato e per il contenuto; 19) le spese necessarie per rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto, nei casi in cui la rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile ai termini di polizza e comunque con fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minimacontenuto; 14. 20) le spese necessarie per la ricostruzione di archivi, documenti, registri, disegni, materiale meccanografico e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, per la perdita dei documenti, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto; 21) le spese di riprogettazione del fabbricato, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato; 22) gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato; 23) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, a parziale deroga dell’Art. 18 punto d), locato od abitato utilizzato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. , col massimo di un anno; I locali abitati locati od utilizzati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia essi relativa fino alla concorrenza di Euro 2.583,00 annue; 24) le spese di ammortamento dei titoli per i quali è prestata possibile tale procedura, fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per un periodo non superiore il Contenuto; 25) le spese ed onorari del Perito che il Contraente, in seguito ad un anno sinistro indennizzabile ai termini di polizza, avrà scelto e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% nominato in conformità a quanto disposto dall’Art. 52 fino alla concorrenza del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,005.165,00; 16. 26) i danni occorsi di interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile ai beni termini di proprietà condominiale polizza fino a concorrenza di uso comune, posti una somma massima del 10% calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in locali rispoglio condominialiconseguenza dell’evento e degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro. In nessun caso A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione “Contenuto” la Società risarcirà indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da: • mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza del 5% della somma superiore al 2% del valore assicurato assicurata per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativoContenuto; • attrezzature ed arredi posti all’aperto, con il massimo nelle adiacenze dell’Ufficio o Studio in conseguenza dei soli eventi di Euro 5.200,00;incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell’Ufficio o Studio.

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Samples: Assicurazione

Rischi assicurati. La Società si obbliga indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta a indennizzare tale titolo, i danni materiali e diretti causati al fabbricato alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: 1. ) incendio; 2. fulmine) fulmine ed elettricità atmosferica; 3. scoppio, ) esplosione e scoppio non causata causati da ordigni esplosivi e implosione; 4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi; 4) implosione; 5. ) caduta di aeromobili e satelliti artificiali - esclusi ordigni esplosivi - e loro parti o di cose da essi trasportate; 6) meteoriti; 7) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. 8) urto di veicoli stradali non o di natanti, con una franchigia di Euro 200,00, esclusi quelli appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica viaal Contraente o all'Assicurato; 7. 9) caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impiantoo montacarichi; 8. furto 10) fuoriuscita di fissi ed infissi fumo o vapore da fonti di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte calore a seguito di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione ed accidentale della fonte di calore, calore facente parte dei beni assicurati e purché collegati mediante l'impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini; 11) guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l’incendio. A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione di Contenuto, oppure sviluppatisi la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da: 12) merci, mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della al presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, settore fino alla a concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto della somma assicurata per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativoContenuto; 1113) attrezzature ed arredi posti all'aperto, nelle adiacenze dell'esercizio in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell'azienda. Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell'Art. 43: 14) le spese per il rimpiazzo di combustibili combustibile fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo1.500,00, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistratefabbricato; 15) i danni materiali direttamente causati da eventi garantiti dal presente Settore A - Sezione I al Contenuto riposto presso mostre, fiere e mercati, purché nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. le spese L’assicurazione è prestata nel limite del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, della somma assicurata alla partita “Contenuto” e con il massimo di Euro 5.200,00; 16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comunemassimo, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,005.000,00; 16) i danni da interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza fino a concorrenza di una somma massima del 10% calcolata sull'importo dell'indennizzo liquidato in conseguenza dell'evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro.

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Samples: Insurance Policy

Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare ad indennizzare: 1) i danni materiali e diretti causati al fabbricato da: 1. incendio; 2. fulmine; 3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione; 4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi; 5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, alle apparecchiature elettroniche in transito sulla pubblica via; 7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi uso dell’Assicurato anche se di proprietà ed uso comune di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque guasto non espressamente escluso. Sono escluse apparecchiature portatili, quelle relative a pannelli fotovoltaici e solari, apparecchiature elettroniche in vendita, produzione e/o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantineriparazione. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • il Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, con detrazione della franchigia indicata nella Scheda Allegata; 2) le spese supplementari per singolo sinistro, dell’importo la continuazione dell'attività in caso di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro danno alle apparecchiature elettroniche indennizzabile a termini di polizza e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresìcostituite da: 10a. le spese di utilizzazione di un'altra apparecchiatura elettronica in sostituzione di quella parzialmente o totalmente danneggiata; b. le spese di personale per l'utilizzazione di detta apparecchiatura sostitutiva; c. le spese di trasporto dell'apparecchiatura elettronica. gli oneri di urbanizzazione da pagare Tale garanzia decorre dal terzo giorno successivo al Comune, momento in cui insorgono le maggiori spese assicurate e fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativodella somma indicata nella Scheda Allegata; 11. 3) le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativospese, in caso di fuoriuscita conseguente danno indennizzabile a rottura accidentale degli impianti termini di riscaldamento polizza, necessariamente sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei Supporti Dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, nonché per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi - riprodotti a mezzo di condizionamento al servizio del fabbricato assicuratodischi e/o nastri - e fino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata. Il pagamento sarà effettuato con detrazione della franchigia indicata nella Scheda Allegata; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. 4) le spese necessarie per demoliredi demolizione, sgomberare sgombero e trasportare trasporto al più vicino luogo di raccolta e scarico i residui dei residuati del sinistro, sino sinistro fino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda Allegata; 5) i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato o del 10% dell’indennizzo pagabile ai Contraente e delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge, e se l'Assicurato o il Contraente è una persona giuridica, dei soci a responsabilità illimitata e degli amministratori; 6) i danni materiali e diretti, indennizzabili a termini di polizza e comunque polizza, causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, con esclusione degli atti di terrorismo o di sabotaggio. Questi danni sono assicurati previa applicazione della franchigia ed entro il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00; 16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;espresso nella Scheda Allegata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Attività Economiche

Rischi assicurati. A) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga di tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a indennizzare i pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni materiali diretti causati al fabbricato dainvolontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale che derivi dalla conduzione dell’Ufficio o Studio per il quale è stipulata l’assicurazione limitatamente ai danni avvenuti per colpa anche grave dell’Assicurato nell’ambito dei locali contenenti gli enti assicurati e/o delle relative dipendenze e/o delle pertinenze o sul suolo adiacente in uso all’Assicurato, esclusa ogni responsabilità inerente all’attività professionale. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L’Assicurazione si intende estesa inoltre alla responsabilità civile derivante all’Assicurato: 1. incendio; 2. fulmine; 3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione; 4. caduta di aeromobili, loro parti ) dalla proprietà e/o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi; 5. onda sonica determinata da superamento conduzione del muro del suono da parte di aeromobili; 6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via; 7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantinefabbricato nel quale si svolge l’attività. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia chenon comprende i danni derivanti: • da spargimento d’acqua o da rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o 5 / 19 condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; • da attività esercitate nei fabbricati, all’infuori di quelle per le quali è stata stipulata l’assicurazione; • dagli effetti del gelo e del colpo d’ariete; • da acqua piovana non conseguente a rottura di tubazioni. Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna, se indennizzabili ai termini di polizza, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell‘importo di Euro 104,00; 2) da quanto previsto dall’Art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi da dipendenti compresi i lavoratori parasubordinati in relazione alla guida di autovetture, motocicli o ciclomotori, di cui l’Assicurato debba rispondere. L’Assicurazione è valida purché i medesimi veicoli non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati ed inoltre è valida anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate (eccetto quelle trasportate su ciclomotori). È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • 259,00; 3) dalla partecipazione ed esposizioni, fiere, mostre e simili, in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato relazione all’allestimento di stands, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio; 4) per danni causati a veicoli di terzi, compresi quelli dei dipendenti, trovantisi in sosta nell’ambito degli spazi privati che costituiscono dipendenze e/o pertinenze dell’Ufficio o Studio. Agli effetti della presente garanzia il fabbricato pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell’importo di Euro 104,00 per ogni sinistro veicolo danneggiato; 5) per danni sofferti da clienti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate nell’Ufficio, o Studio, consegnate o non consegnate all’Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c.. La garanzia non vale per anno assicurativooggetti preziosi, con denaro, valori bollati, marche e titoli di credito. Agli effetti della presente garanzia il massimo pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell’importo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune104,00 per ogni danneggiato, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e comunque fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo massima di Euro 12.500,00 517,00 per sinistro ogni danneggiato; 6) dall’esistenza di cani e/o altri animali domestici nell’ambito dell’Ufficio o Studio; 7) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, con esclusione dei danni alle cose ed opere sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione fosse affidata a terzi la garanzia opera a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori; 8) per anno assicurativole lesioni corporali (escluse le malattie professionali) subite dai suoi dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124, in occasione di lavoro o di servizio; 9) da lavori di pulizia e manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante dall’Assicurato nella sua qualità di committente; 10) dall’uso autorizzato, nei locali dell’Ufficio o Studio, di armi esclusivamente per difesa personale; 11. le spese ) per il rimpiazzo danni a terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativoattività industriali, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento commerciali, artigianali, agricole o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autoritàservizi, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativapolizza. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il con uno scoperto del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00; 16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 517,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimale di Euro 25.823,00 per sinistro e per anno assicurativociascun periodo assicurativo annuo; 12) dalla proprietà, con il massimo gestione ed esistenza di Euro 5.200,00;distributori automatici di cibi e bevande. In caso di ingestione di cibi guasti o avariati i dipendenti sono considerati terzi.

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Samples: Assicurazione

Rischi assicurati. La Società si obbliga risarcisce, nel limite della somma assicurata, le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, dovuta a indennizzare i danni materiali diretti causati al fabbricato da: 1. incendio; 2. fulmine; 3. scoppiorottura per qualunque causa, esplosione non causata da ordigni esplosivi escluse quelle previste dagli articoli 32 e implosione; 4. caduta 45, delle lastre piane e curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di aeromobilicristallo, loro parti o cose trasportate da essispecchio, esclusi gli ordigni esplosivi; 5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicuratomezzo-cristallo, in transito sulla pubblica via; 7. caduta di ascensori vetro, marmo e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladrisimili (escluse quindi le cornici), comprese le porte insegne, stabilmente collocate tanto all’esterno che all’interno dei locali, su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili (comprese le iscrizioni e decorazioni), comprensive dei costi di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro trasporto e di Euro 1.500,00 per anno assicurativoinstallazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. Sono comunque comprese le rotture: a) determinata da colpa, anche grave, del Contraente o dell’Assicurato; 9b) determinata da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge; c) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo; d) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati; e) causate da cicloni, uragani, da trombe d’aria, da bufere e da xxxxxxxx. fumoLe scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza, gas salvo le cavillature subite da lastre anti sfondamento. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui ai Settori A - Incendio e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti Garanzie Accessorie e C - Furto, Rapina ed Estorsione, la Società risponderà solo per la produzione parte di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da essedanno non coperte dalle suddette garanzie. Resta convenuto ai fini Agli effetti della presente garanzia chegaranzia: • il - Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00104,00; - in nessun caso la Società risarcirà per singola lastra somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di a Euro 5.200,00517,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo; 11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia L’assicurazione è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15“Primo Rischio Assoluto” cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00; 16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;1907 c.c..

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Samples: Contratto Multirischio Per Il Settore Agricolo

Rischi assicurati. La Società si obbliga risarcisce, nel limite della somma assicurata, le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, dovuta a indennizzare i danni materiali diretti causati al fabbricato da: 1rottura per qualunque causa, escluse quelle previste dagli Artt. incendio; 2. fulmine; 3. scoppio32 e 45, esplosione non causata da ordigni esplosivi delle lastre piane e implosione; 4. caduta curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di aeromobilicristallo, loro parti o cose trasportate da essispecchio, esclusi gli ordigni esplosivi; 5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicuratomezzo-cristallo, in transito sulla pubblica via; 7. caduta di ascensori vetro, marmo e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladrisimili (escluse quindi le cornici), comprese le porte insegne, stabilmente collocate tanto all’esterno che all’interno dei locali, su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili (comprese le iscrizioni e decorazioni), comprensive dei costi di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro trasporto e di Euro 1.500,00 per anno assicurativoinstallazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. Sono comunque comprese le rotture: a) determinata da colpa, anche grave, del Contraente o dell’Assicurato; 9b) determinata da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge; c) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo; d) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati; e) causate da cicloni, uragani, da trombe d’aria, da bufere e da xxxxxxxx. fumoLe scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza, gas salvo le cavillature subite da lastre anti sfondamento. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui ai Settori A - Incendio e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti Garanzie Accessorie e C - Furto, Rapina ed Estorsione, la Società risponderà solo per la produzione parte di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da essedanno non coperte dalle suddette garanzie. Resta convenuto ai fini Agli effetti della presente garanzia chegaranzia: • il Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00104,00; • in nessun caso la Società risarcirà per singola lastra somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di a Euro 5.200,00517,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo; 11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia L’assicurazione è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15“Primo Rischio Assoluto” cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00; 16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;1907 c.c..

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Samples: Insurance Contract

Rischi assicurati. La Società si obbliga indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta a indennizzare tale titolo, i danni materiali e diretti causati al fabbricato alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: 1. incendio; 2. fulminefulmine ed elettricità atmosferica; 3. scoppio, esplosione e scoppio non causata causati da ordigni esplosivi e implosioneesplosivi; 4. implosione; 5. caduta di aeromobili, aeromobili e satelliti artificiali - esclusi ordigni esplosivi - e loro parti o di cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosiviessi trasportate; 56. meteoriti; 7. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 68. urto di veicoli stradali non o di natanti, con una franchigia di Euro 200,00, esclusi quelli appartenenti al Contraente o all’Assicurato, in transito sulla pubblica via; 79. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impiantoo montacarichi; 810. furto fuoriuscita di fissi ed infissi fumo o vapore da fonti di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte calore a seguito di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione ed accidentale della fonte di calore, calore facente parte dei beni assicurati e purché collegati mediante l’impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini; 11. guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l’incendio. A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione di Contenuto, oppure sviluppatisi la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da: 12. merci, mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della al presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, settore fino alla a concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto della somma assicurata per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativoContenuto; 1113. attrezzature ed arredi posti all’aperto, nelle adiacenze dell’esercizio in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell’azienda. Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell’Art. 43: 14. le spese per il rimpiazzo di combustibili combustibile fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo1.500,00, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistratefabbricato; 15. le spese i danni materiali direttamente causati da eventi garantiti dal presente Settore A - Sezione I al Contenuto riposto presso mostre, fiere e mercati, purché nell’ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e Stato Città del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’ArtVaticano. 28 - Procedura per la valutazione L’assicurazione è prestata nel limite del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, della somma assicurata alla partita “Contenuto” e con il massimo massimo, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 5.200,005.000,00; 16. i danni occorsi ai beni da interruzione di proprietà condominiale esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di uso comune, posti polizza fino a concorrenza di una somma massima del 10% calcolata sull’importo dell’indennizzo liquidato in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per conseguenza dell’evento o degli eventi che ha o hanno provocato il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;sinistro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Imprese

Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali diretti causati al fabbricato da: 1. ) incendio; 2. ) fulmine; 3. ) scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione; 4. ) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi; 5. ) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. ) urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via; 7. ) caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. 8) furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. ) fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati col legati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. ; La Società indennizza altresì: 10. ) gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo; 11. ) le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. ) guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. ) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. ) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15. ) le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00; 16. ) i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;

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Samples: Contratto Di Assicurazione Dei Fabbricati Civili

Rischi assicurati. La Società si obbliga indennizza, nel limite della somma assicurata, le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione, dovuta a indennizzare i danni materiali diretti causati al fabbricato da: 1rottura per qualunque causa, escluse quelle previste dagli Artt. incendio; 2. fulmine; 3. scoppio15 e 19, esplosione non causata da ordigni esplosivi delle lastre piane e implosione; 4. caduta curve, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, di aeromobilicristallo, loro parti o cose trasportate da essispecchio, esclusi gli ordigni esplosivi; 5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicuratomezzo-cristallo, in transito sulla pubblica via; 7. caduta di ascensori vetro, marmo e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladrisimili (escluse quindi le cornici), comprese le porte insegne, stabilmente collocate tanto all’esterno che all’interno dei locali, su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili (comprese le iscrizioni e decorazioni), comprensive dei costi di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro trasporto e di Euro 1.500,00 per anno assicurativoinstallazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto. Sono comunque comprese le rotture: a) determinate da colpa, anche grave, del Contraente o dell’Assicurato; 9b) determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge; c) verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo; d) verificatesi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati; e) causate da cicloni, uragani, da trombe d’aria, da bufere e da grandine. fumoLe scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza, gas salvo le cavillature subite da lastre anti sfondamento. In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui ai Settori A - Incendio e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti Garanzie Accessorie e C - Furto, Rapina ed Estorsione, la Società risponderà solo per la produzione parte di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da essedanno non coperta dalle suddette garanzie. Resta convenuto ai fini Agli effetti della presente garanzia chegaranzia: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzionedetrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,0050,00; • in nessun caso la Società risarcirà per singola lastra somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di a Euro 5.200,001.500,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo; 11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia L’assicurazione è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15“Primo Rischio Assoluto” cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00; 16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;1907 c.c..

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Le Imprese

Rischi assicurati. L'assicurazione vale per le garanzie indicate sulla Scheda di copertura e per le quali sia stato pagato il relativo premio, di seguito riportate: ⚫ Assicurazione responsabilità civile Vita Familiare La Società garanzia vale per la responsabilità civile che derivi alle persone assicurate (che assumono la qualifica di Assicurato) indicate nel precedente articolo RC.1, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatti verificatesi nell'ambito dello svolgimento della vita privata e di relazione (Vita Familiare) L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare agli Assicurati da fatti colposi o dolosi di persone delle quali debbano rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico (collaboratori domestici). Qualora l'Assicurato sia separato o divorziato si obbliga a indennizzare precisa che la garanzia è comunque operante per i fatti di figli minori per la responsabilità civile che ne possa derivare all'Assicurato, anche se i figli non vivono stabilmente con lui. La garanzia è operante anche per i fatti di minori in affido all'Assicurato. Sono coperti dalla presente garanzia anche i figli maggiorenni, di età non superiore ai 28 anni, che abbiano la residenza in un altra città o all'estero per motivi di studio. La copertura Assicurativa comprende anche i danni materiali diretti causati dall'utilizzo di appartamento o camere in affitto, al fabbricato di fuori del comune di residenza, da parte dei figli dell'Assicurato, studenti universitari (che siano lì residenti o no). Nella presente garanzia Vita Familiare, a titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi i danni derivanti da: 1. incendioa) conduzione del fabbricato adibito a dimora abituale o di eventuali altri fabbricati adibiti ad abitazione per villeggiatura e dei relativi arredamenti ed impianti; 2. fulmineb) conduzione di strade private, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e per giochi, parchi, alberi, orti e giardini, purché esistenti negli spazi adiacenti e di pertinenza dell'abitazione assicurata; 3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosionec) esecuzione o committenza di lavori di ordinaria manutenzione nel fabbricato adibito a dimora abituale e/o nell'abitazione per villeggiatura; 4. caduta d) proprietà ed uso di aeromobiliapparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi; 5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via; 7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impiantoda spargimento di acqua a seguito di guasti o mancata chiusura dei rubinetti; 8. furto di fissi ed infissi di e) proprietà ed uso comune di antenne o guasti arrecati agli stessi dai ladriparabole televisive (non centralizzate) o per radioamatori, comprese installate sul tetto o sui balconi del fabbricato, a condizione che l'impianto, se installato su palo o traliccio, non superi l'altezza di 7 metri; f) caduta di neve e ghiaccio non tempestivamente rimossi da cornicioni, tetti e coperture in genere del fabbricato, con esclusione dei danni di qualsiasi natura che la neve ed il ghiaccio possano aver provocato al fabbricato stesso; g) proprietà ed uso di armi, anche da fuoco, a solo scopo di difesa, tiro a segno ed al volo, pesca subacquea, purché risultino rispettate le porte leggi ed i regolamenti vigenti; h) proprietà ed uso, all'interno di accesso alle singole unità immobiliariaree private, abitative di tende, roulottes, camper, autocaravan, carrelli trainabili e nonrelative attrezzature, le porte di box compresi quelli da incendio, esplosione e delle cantinescoppio. La garanzia è prestata col massimo indennizzo con una franchigia di Euro 500,00 € 200 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00€ 50.000 per sinistro e periodo di assicurazione; i) proprietà, possesso ed uso di: barche a remi e a vela di lunghezza non superiore a m. 6,50 e senza motore ausiliario, tavole a vela, surf, veicoli a braccia, velocipedi e monopattini anche se a motore elettrico o trazione assistita, skateboard, biciclette, segway giocattoli anche a motore, veicoli a motore per invalidi, non soggetti alla legge 990/69 e successive modifiche; j) intossicazione od avvelenamento causati da cibi e bevande ingeriti nell'abitazione dell'Assicurato; k) proprietà, possesso ed utilizzo di animali domestici e da cortile ad uso privato; dalla garanzia sono in ogni caso esclusi cani ed animali da sella; l) esercizio, a puro scopo ricreativo, di attività sportive di pratica comune, anche con partecipazione a prove, gare e relativi allenamenti e di tutte le attività ricreative e del tempo libero in genere. La Rimane esclusa qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo o comunque tale da costituire reddito costante, ricorrente e significativo; m) esercizio di attività, anche competitive, di automodellismo, navimodellismo ed aeromodellismo esclusa comunque qualsiasi attività avente carattere professionale od organizzativo a condizione che l'utilizzo avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti (e con esclusione dei danni subiti dai modelli e dagli aeromodelli) ; per aeromodelli si intendono i dispositivi a pilotaggio remoto (senza persone a bordo) impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamento che ne permetta un uso autonomo e che per le loro caratteristiche tecniche possono essere utilizzati solo sotto il controllo visivo, diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi. Sono invece esclusi dalla garanzia gli aeromobili a pilotaggio remoto che alla luce del regolamento ENAV Regolamento sui Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto del 16/12/2013 (e successive modifiche), sono da considerarsi aeromobili a tutti gli effetti; n) lesioni corporali provocati dagli Assicurati derivanti dall'attività di baby-sitter presso terzi; o) responsabilità personale di parenti, affini, amici o conoscenti derivante da lesioni corporali provocate a terzi dai figli minori dell'Assicurato, temporaneamente affidatigli a titolo gratuito; p) mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all'Assicurato, compresi i danni corporali da essi subíti, ferma l'esclusione dei danni a cose; q) partecipazione quale genitore alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili. Nel caso esista una polizza di responsabilità civile stipulata dall'Istituto scolastico, la presente copertura opera in eccedenza al massimale da essa previsto; r) danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute (esclusi veicoli e natanti a motore) purché tali eventi siano avvenuti fuori dalla sua abitazione . Qualora l'Assicurato affitti una abitazione (o una camera d'albergo o simili) per villeggiatura, la Società indennizza altresì: 10. gli oneri risponde delle somme che l'Assicurato stesso sia tenuto a pagare nei casi di urbanizzazione da pagare al Comunesua responsabilità a termine degli articoli 1588, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto 1589, 1611 C.C. per i danni materiali al fabbricato con il massimo e diretti causati ai locali tenuti in locazione e l'arredamento ivi contenuto da incendio, esplosione, scoppio. s) interruzione o sospensione totale o parziale di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo; 11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativoattività industriali, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento commerciali, artigianali, agricole o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autoritàservizi, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativapolizza. La garanzia è prestata con una franchigia di € 1.000 per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidatosinistro, con il massimo di Euro 5.200,00€ 100.000 per sinistro e periodo di assicurazione. t) dalla messa in moto o dalla guida di veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore; 16u) dalla guida, da parte di figli minori o incapaci per legge, di ciclomotori e motoveicoli, solo nel caso in cui l'assicuratore della RCA contesti l'irregolarità del trasporto e, a seguito dell'avvenuto risarcimento del danno, agisca in rivalsa/regresso nei confronti dell'assicurato. Resta ferma l'esclusione per i danni occorsi ai beni a cose; v) dai danni cagionati a terzi nella qualità di trasportato su veicoli, motoveicoli e natanti di proprietà condominiale di uso comune, posti altrui che non siano a lui locati o dati in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo“dotazione”, con il massimo esclusione dei danni a detti veicoli; w) dalle lesioni subíte dagli addetti ai servizi domestici anche occasionali, collaboratori familiari in genere, baby-sitter, colf e persone alla pari in occasione di Euro 5.200,00;lavoro o di servizio con esclusione delle malattie professionali; la garanzia vale anche in relazione all'eventuale azione di regresso esperita dall'INAIL e/o dall'INPS. x) La Società tiene indenni l'assicurato di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento per i danni: derivanti dalla violazione della legge sulla privacy - di immagine - alla vita di relazione - alla reputazione, cagionati a terzi da fatti dei figli minorenni o incapaci per legge , derivanti dalla pubblicazione su social network o comunque con l'utilizzo di internet di immagini fotografiche e filmati di soggetti terzi senza disporre di consenso conforme alla normativa sulla privacy. La copertura opera per le richieste di risarcimento presentate davanti ai tribunali della Repubblica Italiana, della Citta del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per La Casa

Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare ad indennizzare: 1) i danni materiali e diretti causati al fabbricato alle apparecchiature elettroniche (escluse apparecchiature portatili) anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da qualunque guasto non espressamente escluso; il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di Euro 104,00 per sinistro; 2) le spese supplementari per la continuazione dell'attività in caso di danno alle apparecchiature elettroniche indennizzabile a termini di polizza e costituite da: 1. incendioa) le spese di utilizzazione di un'altra apparecchiatura elettronica in sostituzione di quella parzialmente o totalmente danneggiata; 2. fulmineb) le spese di personale per l'utilizzazione di detta apparecchiatura sostitutiva; 3c) le spese di trasporto dell'apparecchiatura elettronica. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi Tale garanzia decorre dal terzo giorno successivo al momento in cui insorgono le maggiori spese assicurate e implosione; 4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi; 5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via; 7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 2.583,00 per sinistro e per anno assicurativo; 11. 3) le spese spese, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, necessariamente sostenute dall'Assicurato per il rimpiazzo la sostituzione dei Supporti Dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, nonché per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi - riprodotti a mezzo di combustibili dischi e/o nastri - e fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 2.583,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso . Il pagamento sarà effettuato con detrazione di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti una franchigia di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicuratoEuro 104,00 per sinistro; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. 4) le spese necessarie per demoliredi demolizione, sgomberare sgombero e trasportare trasporto al più vicino luogo di raccolta e scarico dei residuati del si nistro; 5) i residui danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato o del sinistroContraente e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai e se l'Assicurato o il Contraente è una persona giuridica, dei soci a responsabilità illimitata e degli amministratori; 6) i danni materiali e diretti, indennizzabili a termini di polizza polizza, causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, con esclusione degli atti di terrorismo o di sabotaggio. Questi danni sono assicurati sino al massimo del 70% della somma assicurata e comunque con il limite massimo detrazione di una franchigia di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, 259,00 per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00; 16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;sinistro.

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Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: 1. ) incendio; 2. fulmine) fulmine ed elettricità atmosferica; 3. scoppio, ) esplosione e scoppio non causata causati da ordigni esplosivi e esplosivi; 4) implosione; 4. 5) caduta di aeromobili, loro parti o di cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosiviessi trasportate; 5. 6) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. 7) urto di veicoli stradali non o di natanti, con una franchigia di Euro 155,00, esclusi quelli appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica viaal Contraente o all'Assicurato; 7. 8) caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativomontacarichi; 9. fumo) sviluppo di fumi, gas e vapori fuoriusciti per gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse nonché fuoriuscita di fumo o vapore da fonti di calore a seguito di guasto improvviso negli impianti per la produzione ed accidentale della fonte di calore, calore facente parte dei beni assicurati e purché collegati mediante l'impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini; 10) guasti causati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio; 11) fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, oppure sviluppatisi igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento, esistenti nel fabbricato o porzione di fabbricato assicurato. La Società non risponde: a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio ed infiltrazioni di acqua piovana; b) dei danni derivanti da traboccamento o rigurgito o rottura di fognature; c) dei danni derivanti da gelo; d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione; e) dei danni alle merci che si trovano in locali interrati e/o seminterrati nonché a quelle poste a meno di 12 cm. dal suolo; f) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali assicurati. Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 104,00. 12) effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, mac chine, motori, apparecchi e circuiti elettrici anche mobili, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, pannelli solari, targhe ed insegne luminose ed impianti d'allarme, purché di pertinenza dell'azienda. La Società non risponde dei danni: − agli impianti e alle apparecchiature elettroniche; − causati da usura o da carenza di manutenzione; − verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché di danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; − dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; − alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte. Agli effetti della presente garanzia: − i danni saranno indennizzati fino a concorrenza del 10% del totale delle somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e Contenuto; − il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 104,00; − in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore a Euro 2.583,00. Fermo quanto disposto dall'Art. 57, l'assicurazione si estende: 13) alle spese necessarie per la rimozione, deposito presso terzi e ricollocamento del contenuto, nei casi in cui la rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall'Assicurato resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto; 14) alle spese effettivamente sostenute per la riparazione o ricostruzione di Cose particolari danneggiate o distrutte da incendio od altro evento indennizzabile compresi, relativamente agli archivi, gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi per la perdita dei documenti, fino alla concorrenza della somma assicurata prevista dalla definizione Contenuto; 15) alle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Fabbricato e/o Contenuto; 16) ai danni da interruzione di esercizio conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza fino a concorrenza di una somma massima del 15% calcolata sull'importo dell'indennizzo liquidato in conseguenza dell'evento o degli eventi che ha o hanno provocato il sinistro. A parziale deroga di quanto previsto dalla definizione Contenuto: 17) la Società indennizza anche i danni materiali e diretti subiti da: a) merci, mobilio, attrezzatura, arredamento, macchine, temporaneamente presso terzi per lavorazione, riparazione e/o manutenzione, in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della al presente garanzia che: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, settore fino alla a concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto della somma assicurata per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativoContenuto; 11b) attrezzature ed arredi posti all'aperto, nelle adiacenze dell'esercizio in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, verificatisi esclusivamente durante le ore di apertura dell'azienda. c) merci, attrezzature ed arredi, presso fiere e mostre, in conseguenza degli eventi di cui al presente settore fino a concorrenza del 5% della somma assicurata per il Contenuto; Sono comprese inoltre, fermo il disposto dell'Art. 57: 18) le spese per il rimpiazzo di combustibili combustibile fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo1.550,00, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicuratofabbricato; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. 19) le spese necessarie per demolireonorari dei tecnici, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui ingegneri ed architetti per l’attività di riprogettazione del sinistrofabbricato, sino fino alla concorrenza del 105% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minimadovuto per i danni materiali al fabbricato; 14. 20) gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo dovuto per i danni derivanti dalla perdita materiali al fabbricato; 21) le spese di pigione o mancato godimento ammortamento dei titoli per i quali è possibile tale procedura, fino alla concorrenza del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, 5% della somma assicurata per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00; 16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;Contenuto.

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Rischi assicurati. A. La Società si obbliga a indennizzare i indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati al fabbricato ed al contenuto, se assicurati, da: 1. ) incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio; 2. fulmine; 3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione; 4. ) caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essitrasportate, esclusi gli ordigni esplosivimeteoriti, corpi e veicoli spaziali; 5. 3) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. 4) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti all’Assicurato, al Contraente od all’Assicurato né in transito sulla pubblica viasuo uso o servizio; 7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliari, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. fumo5) fumi, gas e vapori fuoriusciti per vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi indennizzabili con la presente Sezione che abbiano colpito i beni assicurati oppure beni posti nell’ambito di 50 m. dai predetti; 6) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso negli ed accidentale agli impianti per la produzione di calorecalore di pertinenza o facenti parte del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini; 7) grandine, oppure sviluppatisi in conseguenza vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o non, posti nelle vicinanze. In caso di tromba d’aria, si intendono compresi i danni materiali e diretti ai beni assicurati anche se la violenza dell’evento non è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze; 8) bagnamento verificatosi all’interno del fabbricato purché avvenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra al punto 7) che abbiano colpito precede; 9) atti vandalici o dolosi compresi quelli verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio; B. La Società inoltre rimborsa all’Assicurato le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto spese sostenute per: 1) la demolizione, lo sgombero ed il trasporto alla più vicina discarica autorizzata dei residuati del sinistro 2) la riparazione dei danni arrecati ai fini della presente garanzia chebeni assicurati: • il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione- per ordine dell’Autorità; - dall’Assicurato, per singolo sinistrosuo ordine o nel suo interesse, dell’importo di Euro 200,00; • in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativonon inconsideratamente effettuati, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 per sinistro e per anno assicurativo; 11. le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicurato; 12. guasti allo scopo di impedire impedire, arrestare o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. limitare le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui conseguenze del sinistro. 3) gli onorari a periti, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai termini di polizza e comunque con il limite massimo di Euro 26.000,00consulenti, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicuratotecnici, locato od abitato ingegneri, architetti, professionisti incaricati dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun sinistro; C. Nel caso di Assicurazione di dimora abituale, la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidatoindennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati dagli eventi assicurati ai capi di vestiario ed oggetti personali, con il massimo di Euro 5.200,00; 16. i danni occorsi ai beni preziosi, denaro e valori, di proprietà condominiale di uso comunedell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi, posti portati in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per di villeggiatura ubicati nel territorio di tutti i Paesi Europei, purché il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con si sia verificato durante il massimo temporaneo periodo di Euro 5.200,00;permanenza in tali luoghi.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Incendio

Rischi assicurati. La Società si obbliga a indennizzare ad indennizzare: 1) i danni materiali e diretti causati al fabbricato da: 1. incendio; 2. fulmine; 3. scoppio, esplosione non causata da ordigni esplosivi e implosione; 4. caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi; 5. onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili; 6. urto di veicoli stradali non appartenenti all’Assicurato, in transito sulla pubblica via; 7. caduta di ascensori e montacarichi compresi i danni all’impianto; 8. furto di fissi ed infissi alle macchine elettroniche (escluse apparecchiature portatili) anche se di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladridi terzi, comprese le porte di accesso alle singole unità immobiliaricollaudate e pronte per all’uso cui sono destinate, abitative e non, le porte di box e delle cantine. La garanzia è prestata col massimo indennizzo di Euro 500,00 per sinistro e di Euro 1.500,00 per anno assicurativo; 9. fumo, gas e vapori fuoriusciti per da qualunque guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore, purché collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini, oppure sviluppatisi in conseguenza degli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nell’ambito di 20 metri da esse. Resta convenuto ai fini della presente garanzia che: • non espressamente escluso; il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa deduzione, per singolo sinistro, dell’importo con detrazione di una franchigia di Euro 200,00100,00 per sinistro; 2) le spese supplementari per la continuazione dell’attività in caso di danno alle macchine elettroniche indennizzabile a termini di polizza e costituite da:  le spese di utilizzazione di un’altra macchina elettronica in sostituzione di quella parzialmente o totalmente danneggiata;  le spese di personale per l’utilizzazione di detta macchina sostitutiva;  le spese di trasporto della macchina. Tale garanzia decorre dal terzo giorno successivo al momento in nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro cui insorgono le maggiori spese assicurate e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00. La Società indennizza altresì: 10. gli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato con il massimo di Euro 12.500,00 2.600,00 per sinistro e per anno assicurativo; 11. 3) le spese spese, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, necessariamente sostenute dall’Assicurato per il rimpiazzo la sostituzione dei Supporti Dati danneggiati e/o distrutti e/o perduti, nonché per la ricostruzione dei dati memorizzati sui supporti stessi - riprodotti a mezzo di combustibili dischi e/o nastri - e fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 2.600,00 per sinistro e per anno assicurativo, in caso . Il pagamento sarà effettuato con detrazione di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti una franchigia di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato assicuratoEuro 100,00 per sinistro; 12. guasti allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità, nonché quelli prodotti dall’Assicurato o dal Contraente o da Terzi, compresi quelli prodotti dagli impianti fissi di estinzione; 13. 4) le spese necessarie per demoliredi demolizione, sgomberare sgombero e trasportare trasporto al più vicino luogo di raccolta e scarico i residui di residuati del sinistro; 5) i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile ai e se l’Assicurato o il Contraente è una persona giuridica, dei soci a responsabilità illimitata e degli amministratori; 6) i danni materiali e diretti, indennizzabili a termini di polizza polizza, causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, somm osse, tumulti popolari, con esclusione degli atti di terrorismo o di sabotaggio. Questi danni sono assicurati sino al massimo del 70% della somma assicurata e comunque con il limite massimo detrazione di una franchigia di Euro 26.000,00, fermo quanto previsto dall’Art. 32 - Limite massimo dell’indennizzo - franchigia minima; 14. i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od abitato dall’Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, 250,00 per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall’Assicurato vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presumibile ad essa relativa. La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e l’indennizzo relativo non potrà comunque superare il 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari sinistrate; 15. le spese del perito che il Contraente avrà nominato conformemente al disposto dell’Art. 28 - Procedura per la valutazione del danno - nonché la quota parte di spesa a carico del Contraente stesso a seguito di eventuale nomina del terzo Perito. Resta convenuto che l’Assicurato è tenuto a dare alla Società la dimostrazione esauriente della o delle somme pagate al od ai Periti anzidetti. In nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro somma superiore al 5% dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, con il massimo di Euro 5.200,00; 16. i danni occorsi ai beni di proprietà condominiale di uso comune, posti in locali rispoglio condominiali. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 2% del valore assicurato per il fabbricato per ogni sinistro e per anno assicurativo, con il massimo di Euro 5.200,00;sinistro.

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Samples: Assicurazione Commerciale