La situazione patrimoniale Clausole campione

La situazione patrimoniale. ATTIVITA’ 2017 2018 PASSIVITA’
La situazione patrimoniale. La tabella seguente espone una sintesi degli elementi patrimoniali attivi e passivi dai quali si rileva l’incremento del patrimonio netto per effetto sia della chiusura dell’esercizio 2018 in utile (nonostante la continua contrazione dei contributi in conto esercizio complessivi e del Fus in particolare), sia per un nuovo apporto di beni immobili da parte del Comune di Bologna30. È da ricordare che nel 2016 la Fondazione ha beneficiato di un’assegnazione straordinaria del Comune di Bologna di euro 1,8 milioni, che ha fatto seguito all’apporto di beni immobili31 e al contributo comunale straordinario32 erogato nel 2013.
La situazione patrimoniale. È di seguito illustrato in sintesi lo stato patrimoniale della Fondazione nel biennio 2017-2018 che evidenzia l’aumento del 13,4 per cento del patrimonio netto complessivo, per effetto della chiusura del conto economico con un utile di euro 1.746.156.
La situazione patrimoniale. La seguente sintesi della situazione patrimoniale conferma l’avviato processo di risanamento della Fondazione in quanto il deficit patrimoniale netto presente sino al precedente esercizio è sostituito da un valore positivo (euro 177.536) del patrimonio netto complessivo. La situazione si inverte minimamente per effetto dell’utile d’esercizio (peraltro in lieve crescita rispetto all’esercizio precedente) e, soprattutto, come segnalato in premessa, della consistente contribuzione straordinaria in conto capitale (per 4,5 milioni in totale) operata in tandem dal Comune di Firenze80 e dalla Regione Toscana81 (quest’ultima ha effettuato inoltre la cessione di un immobile82). Da rammentare anche la contabilizzazione avvenuta nel 2017 del valore delle donazioni e dei ritrovamenti di beni storico artistici, per euro 560.90083.
La situazione patrimoniale. Nei fogli allegati della dichiarazione sostitutiva unica riguardanti i singoli componenti il nucleo familiare, le sezioni relative alla situazione patrimoniale (quadri F5 e F6) devono essere compilate per tutti i soggetti in possesso di patrimonio mobiliare e immobiliare alla data del 31 dicembre precedente la data della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. . Il patrimonio mobiliare (quadro F5) dei singoli soggetti va indicato nella sua consistenza complessiva al 31 dicembre precedente: ad esempio, per i singoli soggetti in possesso di patrimonio mobiliare va fatta la somma del saldo in tale data del conto corrente, del conto titoli, del conto postale, ecc. (per una definizione di tutte le componenti del patrimonio mobiliare, si vedano le istruzioni). Il patrimonio immobiliare (quadro F6) va indicato in tutte le sue componenti, immobile per immobile, nella sua consistenza al 31 dicembre precedente. Ciascuna riga della tabella nel quadro F6 individua un singolo cespite, per il quale va indicato: se si tratta di fabbricato (codice F), terreno edificabile (cod. TE) o terreno agricolo (cod. TA); il comune in cui è situato l'immobile; qual è la quota posseduta dal soggetto a cui è intestato il foglio allegato; il valore di tale quota ai fini ICI; il valore della quota capitale residua dell'eventuale mutuo contratto per quel singolo cespite; ed infine, se si tratta della casa di abitazione del nucleo, già individuata nel quadro C del modello base (in questo caso, contrassegnare l'immobile con un segno X nell'ultima casella della riga corrispondente). Il valore ICI dell'immobile va indicato anche se l'immobile è esente da tale imposta Io sottoscritt.a.. XXXXXXX XXXX ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, dichiaro quanto segue: Tipo Cognome Nome Data di nascita Totale numero persone componenti il nucleo familiare: Quadro A Nel caso di coniuge non residente con il dichiarante, i coniugi, per tutto l'anno di validità della dichiarazione, scelgono come stato di famiglia di riferimento quello: del dichiarante del coniuge Quadro B Nel nucleo sono presenti n. soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66% secondo certificazione rilasciata da Nel nucleo sono presenti figli minori e solo uno dei loro genitori Nel nucleo, in presenza di figli minori, entrambi i...
La situazione patrimoniale. Di seguito i dati relativi alla situazione patrimoniale del Fec, rilevati dalla nota preliminare al consuntivo 2015, redatta dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell’interno: proprietà immobiliare (parte I) 202.981.967,82 proprietà mobiliare (parte II) 45.013.762,71 attività finanziaria (parte III) 20.244.493,31 pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (parte I) 0,00 passività finanziaria (residui passivi) (parte II) 16.515.916,78 passività finanziaria (residui passivi perenti) (parte III) 513.554,53 Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec. Fonte: rielaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Direzione centrale del Fec. Il patrimonio netto del Fec, quale differenza tra totale generale delle attività e totale generale passività, a fine 2015, ammontava a 251.210.752,53 euro. La proprietà immobiliare è costituita da beni che non producono reddito (iscritti in consuntivo al valore simbolico di euro 0,01 e beni produttivi di reddito (euro 202.981.967,81). La proprietà mobiliare invece è costituita dai mobili d’ufficio e da un portafoglio titoli, ripartito tra istituti di credito, come specificato in prosieguo. La sezione del bilancio relativa alle entrate è suddivisa in entrate correnti ed entrate in conto capitale. Le entrate correnti sono costituite dai contributi, ordinario e straordinario, dello Stato e dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare. Ad esse si aggiungono gli importi percepiti per prestiti di opere d’arte, per riproduzioni fotografiche, per pubblicazioni e per sponsorizzazione/finanziamento di mostre ed eventi culturali, finalizzati alla divulgazione e alla conoscenza delle ricchezze patrimoniali del Fec. Nella sezione delle entrate è iscritto il capitolo avanzo di gestione, riferito all’esercizio precedente, che viene dotato di stanziamento in sede di assestamento di bilancio dell’esercizio in corso e concorre, insieme alle altre risorse, a finanziare le spese istituzionali del Fondo o eventuali disavanzi di gestione degli anni passati. Le entrate in conto capitale sono correlate alle alienazioni di patrimonio o ai disinvestimenti mobiliari. Di seguito si riepilogano le voci più rappresentative delle entrate correnti ed in conto capitale.
La situazione patrimoniale. Il prospetto della situazione patrimoniale è stato predisposto secondo lo schema dettato dagli artt. 2424 e 2424-bis c.c.; risulta ordinato per macroclassi, mentre i raggruppamenti e le voci sono suddivisi per natura. Le varie voci patrimoniali sono esposte dall'Ente al netto delle relative poste di rettifica e comparate con il precedente periodo mediante indicazione del saldo alla data di chiusura dell'esercizio e di quello riferibile all'esercizio precedente. Il patrimonio netto è attualmente ripartito nei seguenti fondi: fondo di dotazione e riserve, patrimonio vincolato da terzi, patrimonio vincolato per decisione degli organi della Fondazione, fondo per le attività istituzionali.
La situazione patrimoniale. I prospetti dello stato patrimoniale utilizzati dell’Ente sono quelli di cui alle schede allegate al d.p.r. n. 97 del 2003. La tabella che segue espone il quadro delle attività patrimoniali al 31 dicembre 2021, posto a raffronto con quello dell’esercizio precedente.
La situazione patrimoniale. ATTIVITA’ 2019 2020 PASSIVITA’

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;