Rischio di costruzione. È quello legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera (art. 3, comma 1, lett. aaa), del Codice). IL RISCHIO DI DOMANDA. È quello legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero, il rischio legato alla mancanza di utenza e, quindi, di flussi di cassa (art. 3, comma 1, lett. ccc), del Codice).
Rischio di costruzione. Il rischio di costruzione è quello legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all’aumento dei costi, ad inconvenienti di tipo tecnico egli interventi ed opere ed al mancato completamento degli stessi (art. 3, comma 1, lett. aaa del D.lgs. 50/2016). In tale categoria generale di rischio è possibile distinguere i seguenti rischi specifici:
Rischio di costruzione. EUROSTAT chiede criteri oggettivi per indicare il completamento della costruzione dell’opera • Ricorso al giudizio di un terzo • Eventuali test di collaudo non riducono il rischio di costruzione • Non sono ammissibili negoziazioni • L’opera deve risultare REALMENTE disponibile E’ possibile la costruzione in stralci purchè ciascuna parte di opera sia fruibile. In caso di costruzione parziale possono essere erogati i canoni purchè non siano maggiori della % di investimento realizzato sul costo totale dell’opera. La penale (art. 22) • 1. Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Costruzione. I giorni di ritardo in Fase di Progettazione e di Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione.(NON SI PUO’ PROCEDERE A PAGAMENTO DEL CANONE) • 2. Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna dell’Opera stabilito nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente al [% precisare la percentuale in numeri e in lettere] dell’importo totale dei lavori, al netto dell’IVA. • 3. [Qualora la Concessione preveda il Contributo] Il Concedente decurta gli importi derivanti dall’applicazione delle penali dalle somme risultanti nel certificato di pagamento relativo al saldo del Contributo successivo al collaudo finale dell’Opera con esito positivo. Qualora le penali eccedano l’ammontare del pagamento, il Concedente recupera la parte residua, rivalendosi sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 33. • ovvero • 3. [Qualora la Concessione non preveda il Contributo] Il Concedente, per gli importi derivanti dall’applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 33.
Rischio di costruzione. Il rischio che l’opera non venga realizzata nei tempi ed ai costi previsti sarà a carico del soggetto costruttore, così come quel che riguarda le incombenze relative al rispetto delle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e per tutti gli obblighi derivanti da inadeguato sopralluogo, da mancato reperimento dei materiali e della manodopera, dal rispetto dei contratti di lavoro e delle norme antinquinamento, da difformità dalle specifiche tecnico-qualitative contenute nel progetto approvato dalla stazione appaltante e da tutto ciò che non riguarda gli aspetti finanziari di competenza esclusiva della società di leasing, nel rispetto della disgiunta responsabilità vigente nell’ATI verticale sancita dal Codice. E’ inteso che lo sforamento nei costi e nei tempi potrà essere accettato solo se derivante da richieste di varianti della stazione appaltante oppure dettato da cause di forza maggiore. Con riferimento al rischio di costruzione, si ritiene di dover segnalare una possibile criticità concernente la permanenza dell’allocazione di tale rischio a fronte della prassi di iscrivere riserve anche nell’ambito di contratto di PPP, alla stregua di quanto avviene diffusamente – innescando spesso perversi meccanismi distorsivi volti a recuperare i ribassi offerti in gara –negli appalti di lavori. Ci si chiede, pertanto, se ed entro quali limiti nell’ambito dei contratti di PPP tali strumenti di risoluzione stragiudiziale del possibile contenzioso possano trovare applicazione senza modificare l’allocazione dei rischi. Un simile approfondimento potrebbe risultale particolarmente utile per una corretta valutazione del rischio di costruzione. Sempre con riferimento al rischio di costruzione pare non condivisibile ricomprendere il rischio amministrativo, legato al ritardo o diniego di autorizzazioni (permessi, pareri, nulla osta, ecc...) da parte di soggetti pubblici, anche laddove essi possano generare ritardi nella realizzazione. Ciò alla luce del fatto che è l’amministrazione parte del contratto di PPP il soggetto che meglio del privato, in virtù degli strumenti previsti dall’ordinamento (accordo di programma, conferenza di servizi, ecc...), può gestire tale rischio. L’attuale previsione, pertanto, rischierebbe di avere un impatto particolarmente negativo sul mercato e, inoltre, esporrebbe nelle operazioni di leasing pubblico le banche e la società di leasing all’assunzione di rischi di cui tali soggetti non possono farsi carico in virtù dell’ordinamento bancario.
Rischio di costruzione. Opzioni alternative: