Riservatezza e pubblicità Clausole campione

Riservatezza e pubblicità. L’aggiudicataria si impegna a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni relative all’AGS di cui dovesse venire in possesso nel corso dell’esecuzione del contratto e si dichiara sin da ora disponibile a sottoscrivere tutte le clausole di riservatezza specifiche che dovessero occorrere. L’aggiudicataria, senza venir meno all’impegno di riservatezza di cui al punto precedente ed alle eventuali clausole di riservatezza specifiche, può avvalersi del presente contratto con finalità di eventuali referenze verso terzi.
Riservatezza e pubblicità. Il cliente si impegna ad usare le Informazioni Riservate di AWS solo in relazione all’utilizzo dei Servizi Offerti consentito dal Contratto. Inoltre, il cliente non potrà divulgare le Informazioni Riservate di AWS per tutta la Durata e per un periodo di 5 anni dalla conclusione della Durata. Il cliente si impegna ad adottare tutte le misure ragionevolmente necessarie al fine di evitare divulgazioni, comunicazioni e usi non autorizzati delle Informazioni Riservate di AWS, comprese, come minimo, le misure che adotta normalmente per proteggere le informazioni riservate di simile natura. Il cliente non potrà rilasciare dichiarazioni stampa o fare dichiarazioni pubbliche relative al presente Contratto o all’utilizzo che fa dei Servizi Offerti.
Riservatezza e pubblicità. 25.1 Le Parti manterranno riservate le informazioni confidenziali di natura tecnica, commerciale o industriale delle quali siano, comunque, venuti a conoscenza in ragione del Contratto e della sua esecuzione. Le Parti si impegnano altresì a non divulgare tali informazioni a soggetti terzi, sia durante la vigenza del Contratto che per i successivi cinque anni. Il Fornitore potrà citare nelle proprie campagne pubblicitarie o, comunque, a fini promozionali, i dati del Cliente, l’area merceologica e l’area territoriale in cui esso opera, nonché le quantità di energia elettrica e di gas ad esso cedute.
Riservatezza e pubblicità. 4.1 Tutte le informazioni pertinenti alla sostanza di presente accordo, in forma scritta, orale o elettronica, provenienti sia da una parte sia dall'altra, sono considerate confidenziali, tra cui, ad esempio, le informazioni riguardanti: a) LO SVILUPPO ECONOMICO TORONTO; b) IL COMUNE DI MATERA; c) I termini e le condizioni di qualsiasi contratto che possa essere discusso o formalizzata tra le parti e / o tra terzi sono considerati come informazioni riservate e confidenziali. 4.2 Le Parti s’impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per la protezione delle informazioni riservate, e al fine di evitare e prevenire la divulgazione non autorizzata di tali informazioni, a meno che` non siano queste richieste dalle autorità competenti, da ordinanze del tribunale, o da leggi vigenti. 5.1 Quest’accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni dalla data della firma del presente documento con la possibilità di essere rinnovato per un altro periodo di cinque (5) anni salvo che una delle due parti notifichi l'altra, espressamente per iscritto della voluta dissoluzione del presente accordo entro tre (3) mesi della rispettiva data di rinnovo. 5.2 Quest’accordo può essere rinnovato di comune intesa per iscritto in qualsiasi momento durante la durata dei cinque (5) anni.
Riservatezza e pubblicità. A. Tutte le informazioni tecniche, finanziarie e commerciali concernenti le presenti Condizioni e/o l Ordine di Acquisto, debitamente scambiate e/o comunque intercorse tra l Acquirente e il Fornitore nell esecuzione di qualsiasi disposizione di cui alle presenti Condizioni, saranno ritenute essere di natura confidenziale, e le parti si impegnano a non divulgarle e, in ogni caso, a compiere tutti gli atti necessari e ragionevoli al fine di impedire la divulgazione delle stesse a terzi. B. Il Fornitore non potrà far riferimenti all Acquirente su pubblicazioni o materiale pubblicitario senza la previa approvazione scritta dell Acquirente.
Riservatezza e pubblicità a) Le Parti garantiscono che le informazioni scambiate durante l'arco della loro collaborazione, di cui ciascuna verrà a conoscenza direttamente o indirettamente hanno natura riservata – con la mera eccezione di quelle per le quali si possa dimostrare essere generalmente reperibili presso il pubblico o presso banche dati quali camere di commercio, conservatorie dei registri immobiliari etc. – e conseguentemente saranno tenute strettamente riservate e non dovranno, senza il previo consenso dell'altra Parte, essere in alcun modo utilizzate o divulgate. Tali attività avverranno, per quanto riguarda l’AgID, nel puntuale rispetto del proprio ruolo e del mandato istituzionale attribuito dalla legge e in aderenza alle politiche di condivisione già definite nell’ambito del CERT-PA b) Ad ogni modo, ciascuna parte non offre alcuna garanzia in relazione all’accuratezza delle informazioni esternate durante la collaborazione, le quali devono essere considerate “così come fornite”. c) Le Parti concordano che qualunque comunicazione al pubblico (inclusi clienti e partner commerciali) relativa ai contenuti del presente Protocollo ed alle iniziative ivi descritte sarà previamente discussa e concordata tra le stesse. Ciascuna parte non porrà in essere attività di comunicazione, in qualunque forma, relativa al presente Protocollo senza il previo consenso dell'altra.
Riservatezza e pubblicità. 9.1 Il fornitore è tenuto a trattare l’ordine e tutte le informazioni tecniche e commerciali a esso associate come segreti commerciali e a considerarli strettamente riservati. Tale obbligo deve essere esteso anche a eventuali subfornitori. 9.2 Il fornitore può fare riferimento al suo rapporto commerciale con l’Acquirente nei suoi materiali pubblicitari soltanto con il previo consenso scritto dell’Acquirente stesso.

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  • Riservatezza dei dati I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 per le finalità e le modalità previste dalla presente lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.

  • Riservatezza Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell’Accordo Quadro; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero l’Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e dal Regolamento europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

  • Obbligo di riservatezza L’affidatario si obbliga a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale proveniente dall’Associazione per l’espletamento della fornitura, estendendo eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che la stessa Associazione ne disponga la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. In tal senso, l’affidatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione. L’affidatario, inoltre, si obbliga ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell’espletamento della fornitura oggetto di affidamento.

  • Obblighi di riservatezza 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. 3. L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa. 5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

  • Clausola di riservatezza 7.1 Tutte le informazioni comunicate tra le Parti, ed identificate come confidenziali, sono ritenute strettamente riservate e devono essere utilizzate unicamente per le finalità di cui al presente accordo, fermo restando gli obblighi previsti dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

  • Riservatezza e trattamento dei dati personali Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

  • RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI L’Impresa è tenuta, in solido con i suoi dipendenti e collaboratori, all’osservanza del segreto su tutto ciò di cui venisse a conoscenza durante l’espletamento dei lavori in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l’attività didattica ed amministrativa della PROVINCIA DI SALERNO. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d’Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

  • Informazioni Riservate a. Le Parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mantenere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino a che gli stessi mantengano tale qualità e sino al termine del loro rapporto, il più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie, concetti, idee, procedimenti e metodi e/o dati tecnici, anche se non espressamente qualificati di volta in volta come confidenziali e/o riservati e/o segreti di cui siano comunque venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività che ne costituiscono oggetto. b. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti, in persona come sopra, si obbligano a: – non comunicare e/o divulgare a terzi l’esistenza ed il contenuto della documentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni; – proteggere la documentazione e tutte le relative e/o connesse informazioni con ogni cautela e precauzione al riguardo necessaria; – consentire l’accesso e l’uso della documentazione e delle informazioni solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente edotte delle finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di riservatezza analogamente a quanto previsto nel presente atto. c. Ciascuna parte si impegna ad utilizzare le suddette documentazioni e/o informazioni solo ed esclusivamente nell’ambito delle finalità e dei limiti di cui alla presente convenzione, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte, da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. d. Le statuizioni di cui sopra non si applicano alle documentazioni, informazioni, notizie e dati che la parte beneficiaria possa provare: – essere di dominio pubblico al tempo della sua ricezione; – essere divenuta di dominio pubblico dopo il suo ricevimento, senza che ciò sia avvenuto per dolo, colpa od omissione da parte del beneficiario stesso; – essere stato necessario renderla nota alle Autorità governative o a qualunque altra legittima Autorità, tra cui l’Autorità di vigilanza e controllo. In tal caso l’altra parte dovrà essere informata prima che siano divulgate le informazioni riservate; – essere stata ricevuta da un terzo senza nessun obbligo di riservatezza; – l’avvenuto consenso alla sua divulgazione.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.