RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. II.23.1 Ai sensi dell’art. 108 del Codice, l’Istituto può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni: a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice; b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie previste dal comma 7 del medesimo articolo ovvero, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del citato decreto, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Istituto o con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del Codice sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice. II.23.2 L’Istituto deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice. II.23.3 Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o alle forniture regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni solari consecutivi, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 108 del Codice, in sede di liquidazione finale dei servizi o delle forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i servizi o le forniture. II.23.4 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’Istituto si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, con automatico incameramento della garanzia definitiva ove costituita, nelle ipotesi di seguito elencate, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito e impregiudicata ogni altra azione che l’Istituto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi: 1) per i contratti di durata con pluralità di prestazioni, nel caso di 3 inadempimenti o 6 ritardi nell’adempimento da parte dell’appaltatore nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, debitamente contestati dall’Istituto per il tramite di invio di formale diffida; 2) gravi e reiterati inadempimenti da parte dell’appaltatore, anche in un numero inferiore a quelli indicati al precedente punto 1) che comportino l’applicazione di penali di ammontare superiore al 10 % dell’intero importo contrattuale; 3) qualsiasi inadempimento dell’appaltatore, anche se di modesta entità, degli obblighi allo stesso imposti nei confronti del proprio personale dalle norme legislative e convenzionali vigenti e dal presente contratto; 4) inadempimento da parte dell’appaltatore alle istruzioni e direttive fornite dall’Istituto per l’avvio dell’esecuzione del contratto; 5) avvio nei confronti dell’appaltatore di procedura fallimentare, cessione d’azienda per cessazione attività, concordato preventivo - salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 - nonché stati di moratoria e conseguente comminazione di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’appaltatore, fermo quanto disposto dai paragrafi che precedono; 6) cause sopravvenute in capo all’appaltatore che comportino incapacità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o cause ostative sopravvenute legate alla legislazione antimafia; 7) violazione da parte dell’appaltatore degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell’Istituto di cui al successivo articolo dedicato; 8) violazione degli obblighi e dei termini previsti dal Patto di Integrità dell’Istituto, ove lo stesso sia stato allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall’appaltatore in sede di offerta; 9) nel caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione-quadro stipulata dalla centrale di committenza regionale di riferimento, da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore. II.23.5 Oltre ai casi di risoluzione espressa sopra previsti, rimangono salve eventuali ulteriori cause di risoluzione anticipata dal contratto previste dalla normativa vigente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) inadempimento del contratto con prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1453 del c.c.; b) mancato rispetto del termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 del c.c.; c) risoluzione per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 del c.c.; d) per i contratti di somministrazione, nel caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti ai sensi dell’art. 1564 del c.c.; e) nel caso di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 del c.c.; f) per ragioni di interesse pubblico debitamente motivate; g) frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali; h) nel caso di difformità del bene fornito rispetto al campione prodotto in sede di partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 1522 del c.c.; i) qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato; j) nel caso in cui, dopo che l'Istituto sia stato costretto a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di xxxxx, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli; k) in caso di esito negativo del periodo di prova ove lo stesso sia previsto dalla lex specialis di gara; l) per i beni a patrimonio, esito negativo del collaudo in corso di fornitura; m) subappalto non autorizzato; n) per ragioni conseguenti o connesse a modifiche normative e/o organizzative che dovessero intervenire nel settore di competenza.
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Samples: Delibera a Contrarre, Delibera a Contrarre, Delibera a Contrarre
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. II.23.1 La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del Codice. Ai sensi dell’art. 108 del Codice, l’Istituto può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106dell’articolo 3, comma 19-bis, lettere b) e c) della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del Codice sono state superate le soglie previste dal comma 7 presente Capitolato del medesimo articolo ovvero, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del citato decreto, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Istituto bonifico bancario o con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del Codice sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
II.23.2 L’Istituto deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzionepostale, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di cui all'artrisoluzione del contratto. 80 del Codice.
II.23.3 Nel caso La dichiarazione di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o alle forniture regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento è adottata dal RUP del contratto. Il Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile, ove compatibili, in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In applicazione dell’art. 1456 del Codice civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, secondo indicazioni del Re- sponsabile Unico del Progetto dell’appalto; • sospensione del servizio per più di due (2) giorni consecutivi per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" – quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste nell'art. Art. 10 del presente Capitolato; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia di Brescia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgimento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte della SA (tre volte); • violazione degli obblighi di cui al Patto d’Integrità e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia. Accertata almeno una delle condizioni soprammenzionate viene formulata e inviata tramite PEC la contestazione all’appaltatore, assegnando un termine, non inferiore a 15 gg dalla ricezione, per presentare le proprie controdeduzioni tramite una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando anche la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essergli riconosciuto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che sia pervenuta risposta, il RUP nel comunicare all'appaltatore può chiedere la determinazione risoluzione del contratto con preavviso di almeno 20 giorni. In caso di risoluzione del contratto, disponel'Aggiudicatario dovrà garantire la portabilità dei dati per tutte le caratteristiche tecnologiche dei servizi. Deve inoltre mettere a disposizione dell’Ente, con preavviso senza oneri aggiuntivi ed entro quindici (15) giorni lavorativi dalla data di 20 giorni solari consecutiviscadenza, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine tutti i dati e mezzi e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 108 del Codicedocumenti presenti nei database, in sede formato tale da consentirne la libera fruizione. La risoluzione del singolo contratto attuativo non comporta il recesso contestuale dall’Accordo quadro, fatto salvo caso di liquidazione finale dei servizi o delle forniture riferita all'appalto risolto, l'onere valutazione analoga da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i servizi o le forniture.
II.23.4 Ai sensi dell’artparte del RUP dell’Accordo quadro. 1456 c.c., l’Istituto si riserva di procedere In seguito alla risoluzione del contratto, con automatico incameramento la Stazione appaltante potrà procedere all’affidamento delle prestazioni all’o.e. risultato secondo classificato nella graduatoria della garanzia definitiva ove costituita, nelle ipotesi di seguito elencate, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito e impregiudicata ogni altra azione che l’Istituto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:
1) per i contratti di durata con pluralità di prestazioni, nel caso di 3 inadempimenti o 6 ritardi nell’adempimento da parte dell’appaltatore nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, debitamente contestati dall’Istituto per il tramite di invio di formale diffida;
2) gravi e reiterati inadempimenti da parte dell’appaltatore, anche in un numero inferiore a quelli indicati al precedente punto 1) che comportino l’applicazione di penali di ammontare superiore al 10 % dell’intero importo contrattuale;
3) qualsiasi inadempimento dell’appaltatore, anche se di modesta entità, degli obblighi allo stesso imposti nei confronti del proprio personale dalle norme legislative e convenzionali vigenti e dal presente contratto;
4) inadempimento da parte dell’appaltatore alle istruzioni e direttive fornite dall’Istituto per l’avvio dell’esecuzione del contratto;
5) avvio nei confronti dell’appaltatore di procedura fallimentare, cessione d’azienda per cessazione attività, concordato preventivo - salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 - nonché stati di moratoria e conseguente comminazione di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’appaltatore, fermo quanto disposto dai paragrafi che precedono;
6) cause sopravvenute in capo all’appaltatore che comportino incapacità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o cause ostative sopravvenute legate alla legislazione antimafia;
7) violazione da parte dell’appaltatore degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell’Istituto di cui al successivo articolo dedicato;
8) violazione degli obblighi e dei termini previsti dal Patto di Integrità dell’Istituto, ove lo stesso sia stato allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall’appaltatore in sede di offerta;
9) nel caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione-quadro stipulata dalla centrale di committenza regionale di riferimentoe, da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore.
II.23.5 Oltre ai casi di risoluzione espressa sopra previsti, rimangono salve eventuali ulteriori cause di risoluzione anticipata dal contratto previste dalla normativa vigente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) inadempimento del contratto con prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1453 del c.c.;
b) mancato rispetto del termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 del c.c.;
c) risoluzione per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 del c.c.;
d) per i contratti di somministrazione, nel caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti ai sensi dell’art. 1564 del c.c.;
e) nel caso di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 del c.c.;
f) per ragioni di interesse pubblico debitamente motivate;
g) frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
h) nel caso di difformità del bene fornito rispetto al campione prodotto in sede di partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 1522 del c.c.;
i) qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato;
j) nel caso in cui, dopo che l'Istituto sia stato costretto a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di xxxxx, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
k) in caso di esito negativo del periodo rifiuto di prova ove lo stesso sia previsto dalla lex specialis di gara;
l) per i beni a patrimonioquest’ultimo, esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
m) subappalto non autorizzato;
n) per ragioni conseguenti o connesse a modifiche normative e/o organizzative che dovessero intervenire nel settore di competenzaai successivi, seguendo l’ordine della graduatoria.
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Samples: Servizio Di Manutenzione E Supporto, Capitolato Descrittivo Prestazionale
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. II.23.1 Ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, quando il responsabile dell’esecuzione del con- tratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsa- bile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indi- cando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all’appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzio- ni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell’art. 108 D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione del- le prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del Codicecontratto, l’Istituto il re- sponsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del respon- sabile del procedimento dichiara risolto il contratto. L’ASL BI si riserva la facoltà di risolvere il contratto durante il periodo contratto, anche parzialmente, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., nelle seguenti fattispecie: - interruzione non giustificata del servizio; - gravi e reiterate negligenze nell’espletamento del servizio; - frode nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria che comportino l’applicazione di sua efficaciapenali complessivamente superiori al 10% dell’importo contrattuale; - subappalto e cessione del contratto, se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:
a) fatto salvo quanto previsto dagli artt. 105 e 106, com- ma 1, lett. d, X.Xxx. 50/2016; - accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non consentano la prosecu- zione del servizio. L’ASL BI, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), previa comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata, potrà risolvere di diritto il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie previste dal comma 7 del medesimo articolo ovvero, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del citato decreto, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Istituto o con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del Codice sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto nei seguenti casi: - l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo dell’articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
II.23.2 L’Istituto deve Codice dei Contratti pubblici; - l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazio- ne ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016; - adesione da parte dell’ASL BI alla gara di analogo oggetto indetta dall’ASL VC per l’Area In- teraziendale di Coordinamento n. 3 (CIG 73339127A2); - sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; - sospensione dell’attività commerciale, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, liquidazione; - situazioni indicate nel Patto di integrità (v. art. 29); - mancato rispetto dell’art. 3, comma 8, L. 136/2010 nelle transazioni relative al contratto derivante dalla presente procedura; - modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 D.Lgs. 50/2016. L’ASL BI è infine tenuta a risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) qualo- ra nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione l’applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative re- lative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'artall’art. 80 del Codice.
II.23.3 Nel caso di D.Lgs. 50/2016. Con la risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto sorge in capo all’ASL BI la facoltà di scorrere la graduatoria o comunque di affidare a terzi il servizio (o la parte rimanente di questo), addebitando alla Ditta decaduta le maggiori spese sostenute dall’ASL BI rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Gli importi dovuti dalla Ditta decaduta verranno recuperati sul deposito cauzionale definitivo o detratti dalla fattura eventualmente emessa dalla Ditta. È fatta salva per l’ASL BI la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano l’art. 108 D.Lgs. 50/2016 e le dispo- sizioni di cui al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o alle forniture regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contrattoÈ fatta infine salva l’applicazione dell’art. 107, disponecommi 1, con preavviso di 20 giorni solari consecutivi, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art4, D.Lgs. 108 del Codice, in sede di liquidazione finale dei servizi o delle forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta 50/2016 per affidare ad altro operatore economico i servizi o le forniture.
II.23.4 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’Istituto si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, con automatico incameramento della garanzia definitiva ove costituita, nelle ipotesi di seguito elencate, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito e impregiudicata ogni altra azione che l’Istituto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:
1) per i contratti di durata con pluralità di prestazioni, nel caso di 3 inadempimenti o 6 ritardi nell’adempimento da parte dell’appaltatore nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, debitamente contestati dall’Istituto per il tramite di invio di formale diffida;
2) gravi e reiterati inadempimenti da parte dell’appaltatore, anche in un numero inferiore a quelli indicati al precedente punto 1) che comportino l’applicazione di penali di ammontare superiore al 10 % dell’intero importo contrattuale;
3) qualsiasi inadempimento dell’appaltatore, anche se di modesta entità, degli obblighi allo stesso imposti nei confronti del proprio personale dalle norme legislative e convenzionali vigenti e dal presente contratto;
4) inadempimento da parte dell’appaltatore alle istruzioni e direttive fornite dall’Istituto per l’avvio quanto ri- guarda la sospensione dell’esecuzione del contratto;
5) avvio nei confronti dell’appaltatore di procedura fallimentare, cessione d’azienda per cessazione attività, concordato preventivo - salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 - nonché stati di moratoria e conseguente comminazione di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’appaltatore, fermo quanto disposto dai paragrafi che precedono;
6) cause sopravvenute in capo all’appaltatore che comportino incapacità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o cause ostative sopravvenute legate alla legislazione antimafia;
7) violazione da parte dell’appaltatore degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell’Istituto di cui al successivo articolo dedicato;
8) violazione degli obblighi e dei termini previsti dal Patto di Integrità dell’Istituto, ove lo stesso sia stato allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall’appaltatore in sede di offerta;
9) nel caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione-quadro stipulata dalla centrale di committenza regionale di riferimento, da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore.
II.23.5 Oltre ai casi di risoluzione espressa sopra previsti, rimangono salve eventuali ulteriori cause di risoluzione anticipata dal contratto previste dalla normativa vigente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) inadempimento del contratto con prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1453 del c.c.;
b) mancato rispetto del termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 del c.c.;
c) risoluzione per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 del c.c.;
d) per i contratti di somministrazione, nel caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti ai sensi dell’art. 1564 del c.c.;
e) nel caso di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 del c.c.;
f) per ragioni di interesse pubblico debitamente motivate;
g) frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
h) nel caso di difformità del bene fornito rispetto al campione prodotto in sede di partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 1522 del c.c.;
i) qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato;
j) nel caso in cui, dopo che l'Istituto sia stato costretto a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di xxxxx, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
k) in caso di esito negativo del periodo di prova ove lo stesso sia previsto dalla lex specialis di gara;
l) per i beni a patrimonio, esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
m) subappalto non autorizzato;
n) per ragioni conseguenti o connesse a modifiche normative e/o organizzative che dovessero intervenire nel settore di competenza.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. II.23.1 La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del Codice. Ai sensi dell’art. 108 del Codice, l’Istituto può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106dell’articolo 3, comma 19-bis, lettere b) e c) della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del Codice sono state superate le soglie previste dal comma 7 presente Capitolato del medesimo articolo ovvero, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del citato decreto, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Istituto bonifico bancario o con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del Codice sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
II.23.2 L’Istituto deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzionepostale, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di cui all'artrisoluzione del contratto. 80 del Codice.
II.23.3 Nel caso La dichiarazione di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o alle forniture regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento è adottata dal RUP del contratto. Il Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile, ove compatibili, in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In applicazione dell’art. 1456 del Codice civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, secondo indicazioni del Re- sponsabile Unico del Progetto dell’appalto; • sospensione del servizio per più di due (2) giorni consecutivi per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" – quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste nell'art. Art. 10 del presente Capitolato; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia di Brescia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgimento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte della SA (tre volte); • mancato reintegro della garanzia nei casi di incameramento della stessa nei tempi indicati del presente capitolato; • violazione degli obblighi di cui al Patto d’Integrità e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia. Accertata almeno una delle condizioni soprammenzionate viene formulata e inviata tramite PEC la contestazione all’appaltatore, assegnando un termine, non inferiore a 15 gg dalla ricezione, per presentare le proprie controdeduzioni tramite una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando anche la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essergli riconosciuto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che sia pervenuta risposta, il RUP nel comunicare all'appaltatore può chiedere la determinazione risoluzione del contratto con preavviso di almeno 20 giorni. In caso di risoluzione del contratto, disponel'Aggiudicatario dovrà garantire la portabilità dei dati per tutte le caratteristiche tecnologiche dei servizi. Deve inoltre mettere a disposizione dell’Ente, con preavviso senza oneri aggiuntivi ed entro quindici (15) giorni lavorativi dalla data di 20 giorni solari consecutiviscadenza, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine tutti i dati e mezzi e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 108 del Codicedocumenti presenti nei database, in sede formato tale da consentirne la libera fruizione. La risoluzione del singolo contratto attuativo non comporta il recesso contestuale dall’Accordo quadro, fatto salvo caso di liquidazione finale dei servizi o delle forniture riferita all'appalto risolto, l'onere valutazione analoga da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i servizi o le forniture.
II.23.4 Ai sensi dell’artparte del RUP dell’Accordo quadro. 1456 c.c., l’Istituto si riserva di procedere In seguito alla risoluzione del contratto, con automatico incameramento la Stazione appaltante potrà procedere all’affidamento delle prestazioni all’o.e. risultato secondo classificato nella graduatoria della garanzia definitiva ove costituita, nelle ipotesi di seguito elencate, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito e impregiudicata ogni altra azione che l’Istituto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:
1) per i contratti di durata con pluralità di prestazioni, nel caso di 3 inadempimenti o 6 ritardi nell’adempimento da parte dell’appaltatore nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, debitamente contestati dall’Istituto per il tramite di invio di formale diffida;
2) gravi e reiterati inadempimenti da parte dell’appaltatore, anche in un numero inferiore a quelli indicati al precedente punto 1) che comportino l’applicazione di penali di ammontare superiore al 10 % dell’intero importo contrattuale;
3) qualsiasi inadempimento dell’appaltatore, anche se di modesta entità, degli obblighi allo stesso imposti nei confronti del proprio personale dalle norme legislative e convenzionali vigenti e dal presente contratto;
4) inadempimento da parte dell’appaltatore alle istruzioni e direttive fornite dall’Istituto per l’avvio dell’esecuzione del contratto;
5) avvio nei confronti dell’appaltatore di procedura fallimentare, cessione d’azienda per cessazione attività, concordato preventivo - salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 - nonché stati di moratoria e conseguente comminazione di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’appaltatore, fermo quanto disposto dai paragrafi che precedono;
6) cause sopravvenute in capo all’appaltatore che comportino incapacità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o cause ostative sopravvenute legate alla legislazione antimafia;
7) violazione da parte dell’appaltatore degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell’Istituto di cui al successivo articolo dedicato;
8) violazione degli obblighi e dei termini previsti dal Patto di Integrità dell’Istituto, ove lo stesso sia stato allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall’appaltatore in sede di offerta;
9) nel caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione-quadro stipulata dalla centrale di committenza regionale di riferimentoe, da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore.
II.23.5 Oltre ai casi di risoluzione espressa sopra previsti, rimangono salve eventuali ulteriori cause di risoluzione anticipata dal contratto previste dalla normativa vigente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) inadempimento del contratto con prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1453 del c.c.;
b) mancato rispetto del termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 del c.c.;
c) risoluzione per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 del c.c.;
d) per i contratti di somministrazione, nel caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti ai sensi dell’art. 1564 del c.c.;
e) nel caso di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 del c.c.;
f) per ragioni di interesse pubblico debitamente motivate;
g) frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
h) nel caso di difformità del bene fornito rispetto al campione prodotto in sede di partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 1522 del c.c.;
i) qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato;
j) nel caso in cui, dopo che l'Istituto sia stato costretto a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di xxxxx, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
k) in caso di esito negativo del periodo rifiuto di prova ove lo stesso sia previsto dalla lex specialis di gara;
l) per i beni a patrimonioquest’ultimo, esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
m) subappalto non autorizzato;
n) per ragioni conseguenti o connesse a modifiche normative e/o organizzative che dovessero intervenire nel settore di competenzaai successivi, seguendo l’ordine della graduatoria.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. II.23.1 Ai sensi dell’artLe parti convengono che, oltre a quanto e genericamente previsto dall'art. 108 del Codice, l’Istituto può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) 1453 del Codice sono state superate le soglie previste dal comma 7 del medesimo articolo ovvero, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del citato decreto, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Istituto o con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del Codice sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
II.23.2 L’Istituto deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato Civile per i reati casi di cui all'artinadempimento alle obbligazioni contrattuali, nonché da quanto previsto nel D.Lgs. 80 del Codice.
II.23.3 Nel caso 50/2016 e smi, costituiscono motivo di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o alle forniture regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni solari consecutivi, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con Contratto le modalità di cui al Codice. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 108 del Codice, in sede di liquidazione finale dei servizi o delle forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i servizi o le forniture.
II.23.4 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’Istituto si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, con automatico incameramento della garanzia definitiva ove costituita, nelle ipotesi di seguito elencate, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito e impregiudicata ogni altra azione che l’Istituto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessiseguenti ipotesi:
1) per i contratti . in qualunque momento durante l'esecuzione del contralto avvalendosi della facoltà di durata con pluralità di prestazioni, nel caso di 3 inadempimenti o 6 ritardi nell’adempimento da parte dell’appaltatore nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, debitamente contestati dall’Istituto per il tramite di invio di formale diffidarecesso consentita dall'art. 1671 del codice civile;
2) gravi e reiterati inadempimenti da parte dell’appaltatore, anche . grave violazione / grave negligenza ed inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato qualora in un numero inferiore a quelli indicati al precedente punto 1) che comportino l’applicazione anno di contratto l’Aggiudicatario accumulasse penali di ammontare per un importo pari o superiore al 10 % dell’intero importo contrattualedel valore del contratto stesso (considerando l’importo a canone);
3) qualsiasi inadempimento dell’appaltatore, anche se . caso di modesta entità, degli obblighi allo stesso imposti nei confronti recidiva nell’applicazione delle penali (ovvero dalla terza applicazione della stessa tipologia di penale nel corso del proprio personale dalle norme legislative e convenzionali vigenti e medesimo anno di contratto a prescindere dal presente contratto;valore delle stesse).
4) inadempimento da parte dell’appaltatore alle istruzioni e direttive fornite dall’Istituto per l’avvio dell’esecuzione del contratto. frode nell’esecuzione dell’appalto in danno alla Azienda;
5) avvio nei confronti dell’appaltatore . inosservanza delle norme di procedura fallimentarelegge in materia di lavoro e previdenza, cessione d’azienda per cessazione attivitàprevenzione, concordato preventivo - salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 - nonché stati di moratoria infortuni, sicurezza e conseguente comminazione di atti di sequestro mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o pignoramento a carico dell’appaltatore, fermo quanto disposto dai paragrafi che precedonoterritoriali;
6) cause sopravvenute in capo all’appaltatore che comportino incapacità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o cause ostative sopravvenute legate alla legislazione antimafia. gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte degli operatori dell'Aggiudicatario;
7) violazione da . inosservanza del divieto di cedere l'esecuzione di tutta o di parte dell’appaltatore degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell’Istituto di cui al successivo articolo dedicatodei servizi oggetto del contralto;
8) violazione degli obblighi 8. nell'ipotesi di subappalto occulto;
9. abbandono dell'appalto;
10. inosservanza ripetuta delle norme igienico sanitarie nella realizzazione del servizio integrate in tutte le sue componenti non eliminate dall’Aggiudicatario entro 30 giorni dalla diffida dell’Azienda;
11. inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei termini previsti dal Patto contratti collettivi;
12. sospensione non giustificata di Integrità dell’Istitutoanche solo uno dei servizi o lavori oggetto dell’appalto per un periodo continuativo superiore a quindici giorni ovvero per un periodo temporale complessivo, ove anche non continuativo, superiore a trenta giorni all’interno di un periodo pari a 360 giorni;
13. cessione del contratto a terzi senza preventiva autorizzazione;
14. ulteriori e reiterate inadempienze dell'Aggiudicatario per lo stesso sia stato allegato al disciplinare tipo di gara e sottoscritto dall’appaltatore infrazione nel corso del medesimo anno solare;
15. reiterato mancato impiego del numero di unità lavorative giornaliere dichiarate in sede di offerta;
9) nel 16. in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato tecnico e dal disciplinare di gara. L’Azienda potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa mediante comunicazione in forma scritta da inviarsi all’Aggiudicatario entro 30 giorni dal verificarsi della condizione. Il mancato esercizio della facoltà nei predetti termini non costituisce comunque in alcun modo rinuncia al diritto risarcitorio, alla formulazione di ogni domanda o eccezione, ivi compresa quella di risoluzione, da parte dell’Azienda. Avvenuta la risoluzione, l’Azienda comunicherà all’Aggiudicatario la data in cui dovrà aver luogo la consegna dei Servizi eseguiti; l’Aggiudicatario rimane tenuto a svolgere le prestazioni previste fino a tale termine, assicurando la continuità del servizio e la massima collaborazione nella fase di consegna al nuovo Aggiudicatario. L’Aggiudicatario sarà obbligato all’immediata consegna dei Servizi nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento dei vari Servizi eseguiti e della loro regolare esecuzione. L’Azienda si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Aggiudicatario il rimborso di ogni eventuale maggiore spesa sostenuta a causa di inadempienze; comunque l’Azienda avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Aggiudicatario è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. Fino a regolazione di ogni pendenza con l’Aggiudicatario, l’Azienda tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dello stesso. Rimane salva la generale facoltà di risoluzione in caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione-quadro stipulata dalla centrale di committenza regionale di riferimentoinadempimento, da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore.
II.23.5 Oltre ai casi di risoluzione espressa sopra previsti, rimangono salve eventuali ulteriori cause di risoluzione anticipata dal contratto previste dalla normativa vigente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) inadempimento del contratto con prestazioni corrispettive, ai sensi dell'artsecondo quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del c.c.;
b) mancato rispetto del termine essenziale ai sensi dell’artCodice Civile. 1457 del c.c.;
c) risoluzione per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 del c.c.;
d) per i contratti Nell’ipotesi di somministrazione, nel caso d'inadempimento raggruppamento di una delle parti relativo a singole prestazioni, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti ai sensi dell’art. 1564 del c.c.;
e) nel caso di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 del c.c.;
f) per ragioni di interesse pubblico debitamente motivate;
g) frode imprese e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
h) nel caso di difformità del bene fornito rispetto al campione prodotto in sede di partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 1522 del c.c.;
i) qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso gli inadempimenti che costituiscono causa di risoluzione, a qualsiasi titolo, abbiano riguardo esclusivamente ad una specifica impresa raggruppata mandante ed alla prestazione od alle prestazioni dalla stessa assunte è facoltà dell’Azienda risolvere il rapporto in via parziale limitatamente a tale o a tali prestazioni; in tale ipotesi è facoltà del raggruppamento procedere, previo gradimento dell’Azienda, alla sostituzione dell’impresa mandante con altra qualificata almeno in misura analoga ovvero procedere all’esecuzione delle prestazioni ove rimanga comunque direttamente qualificato. Oltre a quanto sopra, qualora, successivamente all'attivazione del servizio, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi di legge, si rilevassero difformità tra quanto accertato e quanto dichiarato dall'aggiudicatario aggiudicatario, si procederà a risoluzione senza che quest'ultima possa pretendere risarcimenti o indennizzi, fatta eccezione per il pagamento delle prestazioni già eseguite. La cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale. Come previsto dall’articolo 113 – bis co.4) del D.Lgs 50/2016 l’ammontare delle penali non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato;
j) nel caso in cuipuò comunque superare, dopo che l'Istituto sia stato costretto a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di xxxxxcomplessivamente, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
k) 10 per cento dell’importo netto contrattuale in caso di esito negativo del periodo di prova ove lo stesso sia previsto dalla lex specialis di gara;
l) per i beni a patrimonio, esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
m) subappalto non autorizzato;
n) per ragioni conseguenti o connesse a modifiche normative e/o organizzative che dovessero intervenire nel settore di competenzaritardo delle prestazioni.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. II.23.1 Ai sensi dell’artIl contratto si intende risolto di diritto in caso di cessazione dell’attività da parte dell’affidatario. 108 Il contratto potrà essere risolto unilateralmente dal Committente qualora si renda responsabile per tre volte nel corso dell’appalto di inadempimenti o ritardi del Codiceservizio. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, l’Istituto può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie previste dal comma 7 del medesimo articolo ovvero, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del citato decreto, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Istituto o con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del Codice sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
II.23.2 L’Istituto deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) qualora nei confronti dell'appaltatore dell’affidatario sia intervenuta la decadenza dell'attestazione l'emanazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzioneall'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione del contratto. In relazione al disposto dell’art. 1456 c.c. il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:
a) mancato inizio dell’appaltato alla data stabilita;
b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
c) interruzione non motivata dell’appalto;
d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione del servizio. In tale ultimo caso l’affidatario verrà preventivamente diffidato ai sensi dell’art. 1454 c.c. L'Amministrazione si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 80 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Codice.
II.23.3 contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp. Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge. Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l’Amministrazione appaltante notificherà all’affidatario l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di tre giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai dei servizi o alle forniture regolarmente eseguitaeseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni solari consecutivi, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi e la relativa presa in consegnaTrovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 c.c. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’artnonché l’art. 108 del Codice, in sede di liquidazione finale dei servizi o delle forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i servizi o le forniture.
II.23.4 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’Istituto si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, con automatico incameramento della garanzia definitiva ove costituita, nelle ipotesi di seguito elencate, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito e impregiudicata ogni altra azione che l’Istituto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:
1) per i contratti di durata con pluralità di prestazioni, nel caso di 3 inadempimenti o 6 ritardi nell’adempimento da parte dell’appaltatore nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, debitamente contestati dall’Istituto per il tramite di invio di formale diffida;
2) gravi e reiterati inadempimenti da parte dell’appaltatore, anche in un numero inferiore a quelli indicati al precedente punto 1) che comportino l’applicazione di penali di ammontare superiore al 10 % dell’intero importo contrattuale;
3) qualsiasi inadempimento dell’appaltatore, anche se di modesta entità, degli obblighi allo stesso imposti nei confronti del proprio personale dalle norme legislative e convenzionali vigenti e dal presente contratto;
4) inadempimento da parte dell’appaltatore alle istruzioni e direttive fornite dall’Istituto per l’avvio dell’esecuzione del contratto;
5) avvio nei confronti dell’appaltatore di procedura fallimentare, cessione d’azienda per cessazione attività, concordato preventivo - salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 - nonché stati di moratoria e conseguente comminazione di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’appaltatore, fermo quanto disposto dai paragrafi che precedono;
6) cause sopravvenute in capo all’appaltatore che comportino incapacità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o cause ostative sopravvenute legate alla legislazione antimafia;
7) violazione da parte dell’appaltatore degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell’Istituto di cui al successivo articolo dedicato;
8) violazione degli obblighi e dei termini previsti dal Patto di Integrità dell’Istituto, ove lo stesso sia stato allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall’appaltatore in sede di offerta;
9) nel caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione-quadro stipulata dalla centrale di committenza regionale di riferimento, da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore.
II.23.5 Oltre ai casi di risoluzione espressa sopra previsti, rimangono salve eventuali ulteriori cause di risoluzione anticipata dal contratto previste dalla normativa vigente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) inadempimento del contratto con prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1453 110, comma 1 del c.cD. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) mancato rispetto del termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 del c.c.;
c) risoluzione per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 del c.c.;
d) per i contratti di somministrazione, nel caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti ai sensi dell’art. 1564 del c.c.;
e) nel caso di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 del c.c.;
f) per ragioni di interesse pubblico debitamente motivate;
g) frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
h) nel caso di difformità del bene fornito rispetto al campione prodotto in sede di partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 1522 del c.c.;
i) qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato;
j) nel caso in cui, dopo che l'Istituto sia stato costretto a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di xxxxx, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
k) in caso di esito negativo risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di indagine di mercato, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del periodo di prova ove lo stesso sia previsto dalla lex specialis di gara;
l) per i beni servizio. Si procede all'interpello a patrimonio, esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
m) subappalto non autorizzato;
n) per ragioni conseguenti o connesse a modifiche normative e/o organizzative partire dal soggetto che dovessero intervenire nel settore di competenzaha formulato la prima migliore offerta. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario affidatario.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. II.23.1 Ai sensi dell’art. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'articolo 108 del Codice, l’Istituto può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai . Ai sensi dell'art. 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106dell’articolo 3, comma 19 bis, lettere b) e c) della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del Codice sono state superate le soglie previste dal comma 7 presente Capitolato del medesimo articolo ovvero, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del citato decreto, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Istituto bonifico bancario o con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del Codice sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
II.23.2 L’Istituto deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzionepostale, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di cui all'artrisoluzione del contratto. 80 del Codice.
II.23.3 Nel caso La dichiarazione di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento è adottata dal dirigente del Settore della Provincia di Brescia competente. Resta ferma l'applicabilità delle prestazioni relative ai servizi o alle forniture regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento disposizioni del contratto. Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione Codice Civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, disponein quanto compatibili. In applicazione dell’art, con preavviso 1456 del Codice Civile il contratto è risolto in caso di 20 grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni solari consecutiviconsecutivi secondo i termini previsti all’Art. 4 del presente documento; • sospensione del servizio per più di 2 (due) giorni solari consecutivi per cause che non siano deter- minate da eventi di "forza maggiore" quali, che il DEC curi la redazione dello stato a titolo esemplificativo, interruzioni di consistenza delle prestazioni già eseguitecorrente elettrica, l'inventario di materiali, macchine e mezzi e la relativa presa in consegnalinee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • l’Appaltatore non intenda sottostare alle penalità previste nell'Art. Qualora sia stato nominato, l'organo 14; • grave dispersione dei dati di collaudo procede titolarità della Provincia a redigere, acquisito cui l’Appaltatore ha accesso per lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 108 svolgi- mento del Codice, in sede di liquidazione finale dei servizi o delle forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i servizi o le forniture.
II.23.4 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’Istituto si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, con automatico incameramento della garanzia definitiva ove costituita, nelle ipotesi di seguito elencate, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito e impregiudicata ogni altra azione che l’Istituto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:
1) per i contratti di durata con pluralità di prestazioni, nel caso di 3 inadempimenti o 6 ritardi nell’adempimento da parte dell’appaltatore nell’esecuzione servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, debitamente contestati dall’Istituto per il tramite non eliminate a seguito di invio di ripetuta diffida formale diffida;
2) gravi e reiterati inadempimenti da parte dell’appaltatore, anche in un numero inferiore a quelli indicati al precedente punto 1) che comportino l’applicazione di penali di ammontare superiore al 10 % dell’intero importo contrattuale;
3) qualsiasi inadempimento dell’appaltatore, anche se di modesta entità, degli obblighi allo stesso imposti nei confronti del proprio personale dalle norme legislative e convenzionali vigenti e dal presente contratto;
4) inadempimento da parte dell’appaltatore alle istruzioni e direttive fornite dall’Istituto per l’avvio dell’esecuzione del contratto;
5) avvio nei confronti dell’appaltatore di procedura fallimentare, cessione d’azienda per cessazione attività, concordato preventivo - salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 - nonché stati di moratoria e conseguente comminazione di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’appaltatore, fermo quanto disposto dai paragrafi che precedono;
6) cause sopravvenute in capo all’appaltatore che comportino incapacità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o cause ostative sopravvenute legate alla legislazione antimafia;
7) violazione da parte dell’appaltatore degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell’Istituto di cui al successivo articolo dedicato;
8) della Provincia (tre volte); • violazione degli obblighi e dei termini previsti dal contenuti nel Patto di Integrità dell’Istituto, ove lo stesso sia stato allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall’appaltatore in sede di offerta;
9) nel caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione-quadro stipulata dalla centrale di committenza regionale di riferimento, da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatored’Integrità.
II.23.5 Oltre ai casi di risoluzione espressa sopra previsti, rimangono salve eventuali ulteriori cause di risoluzione anticipata dal contratto previste dalla normativa vigente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) inadempimento del contratto con prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1453 del c.c.;
b) mancato rispetto del termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 del c.c.;
c) risoluzione per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 del c.c.;
d) per i contratti di somministrazione, nel caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti ai sensi dell’art. 1564 del c.c.;
e) nel caso di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 del c.c.;
f) per ragioni di interesse pubblico debitamente motivate;
g) frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
h) nel caso di difformità del bene fornito rispetto al campione prodotto in sede di partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 1522 del c.c.;
i) qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato;
j) nel caso in cui, dopo che l'Istituto sia stato costretto a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di xxxxx, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
k) in caso di esito negativo del periodo di prova ove lo stesso sia previsto dalla lex specialis di gara;
l) per i beni a patrimonio, esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
m) subappalto non autorizzato;
n) per ragioni conseguenti o connesse a modifiche normative e/o organizzative che dovessero intervenire nel settore di competenza.
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Samples: Capitolato d'Oneri
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. II.23.1 Ai 19.1. In caso di grave inadempimento di una delle Parti ad alcuna delle obbligazioni in suo capo nascenti dal presente Contratto, la Parte non inadempiente può intimare per iscritto diffida ad adempiere entro congruo termine sotto pena di risoluzione del medesimo ai sensi dell’artdegli articoli 1453 a 1455, cod. 108 civile.
19.2. Non può peraltro domandarsi la risoluzione del Codicepresente Contratto se prima non sia stato domandato l’adempimento, l’Istituto può risolvere il contratto durante il periodo salvo che l’inadempimento sia tale da impedire anche la provvisoria prosecuzione del rapporto.
19.3. Il presente Contratto si risolve di sua efficaciadiritto a seguito di dichiarazione dell’Ente Concedente di volersi avvalere, se sono soddisfatte una o più ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456, cod. civile, della presente clausola in ragione dell’inadempimento del Gestore, non giustificato dall’impossibilità di rendere la prestazione per causa al medesimo non imputabile, a ciascuna delle seguenti condizioniobbligazioni, ovvero al ricorrere anche di uno solo dei seguenti casi, con decadenza in ogni caso dall'Affidamento del Servizio e salvo il risarcimento del danno:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura emanazione in danno del Gestore di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni provvedimento definitivo di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie previste dal comma 7 del medesimo articolo ovvero, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del citato decreto, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Istituto o con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del Codice sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione applicazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
II.23.2 L’Istituto deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure misura di prevenzione, ovvero sia intervenuta di sentenza di condanna passata in giudicato per i reati frodi nei riguardi della stazione appaltante, di cui all'art. 80 subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati, ai sensi dell’articolo 135 del Codice.Codice dei contratti pubblici;
II.23.3 Nel caso b) falsità o insussistenza o cessazione o mancato avveramento di risoluzione alcuna delle circostanze oggetto di dichiarazione da parte del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento Gestore;
c) per inadempimento, eccedente oltre il doppio la misura delle prestazioni relative ai servizi Penali, alle disposizioni del Comune riguardo all’esecuzione del Servizio o alle forniture regolarmente eseguitaquando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli con riferimento alla presente clausola, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
d) estinzione, invalidità, inefficacia della Polizza di risoluzione del contrattoAssicurazione;
e) estinzione, disponeinvalidità, con preavviso di 20 giorni solari consecutivi, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi inefficacia della Garanzia Contrattuale;
f) reiterate inadempienze alla normativa sulla sicurezza e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità salute dei lavoratori di cui al Codice. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 108 decreto legislativo n. 81 del Codice, in sede di liquidazione finale dei servizi o delle forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i servizi o le forniture.
II.23.4 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’Istituto si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, con automatico incameramento della garanzia definitiva ove costituita, nelle ipotesi di seguito elencate, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito e impregiudicata ogni altra azione che l’Istituto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:
1) per i contratti di durata con pluralità di prestazioni, nel caso di 3 inadempimenti o 6 ritardi nell’adempimento da parte dell’appaltatore nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, debitamente contestati dall’Istituto per il tramite di invio di formale diffida2008;
2g) gravi reiterato compimento di azioni o omissioni finalizzate a impedire l’accesso ai luoghi di lavoro al personale ispettivo del ministero del lavoro e reiterati inadempimenti da parte dell’appaltatoredella previdenza sociale o dell’ASL, anche in un numero inferiore a quelli indicati al precedente punto 1) che comportino l’applicazione di penali di ammontare superiore al 10 % dell’intero importo contrattuale;
3) qualsiasi inadempimento dell’appaltatore, anche se di modesta entità, oppure del personale ispettivo degli obblighi allo stesso imposti nei confronti del proprio personale dalle norme legislative e convenzionali vigenti e dal presente contratto;
4) inadempimento da parte dell’appaltatore alle istruzioni e direttive fornite dall’Istituto per l’avvio dell’esecuzione del contratto;
5) avvio nei confronti dell’appaltatore di procedura fallimentare, cessione d’azienda per cessazione attività, concordato preventivo - salvo il caso organismi paritetici di cui all’art. 186 bis 51, d. lgs. n. 81 del R.D. n. 267/1942 - nonché stati di moratoria e conseguente comminazione di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’appaltatore, fermo quanto disposto dai paragrafi che precedono2008;
6) cause sopravvenute in capo all’appaltatore che comportino incapacità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o cause ostative sopravvenute legate alla legislazione antimafia;
7h) violazione da parte dell’appaltatore degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice delle prescrizioni in materia di Comportamento dell’Istituto di cui al successivo articolo dedicato;
8) violazione degli obblighi e tracciabilità dei termini previsti dal Patto di Integrità dell’Istituto, ove lo stesso sia stato allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall’appaltatore pagamenti in sede di offerta;
9) nel caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione-quadro stipulata dalla centrale di committenza regionale di riferimento, da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore.
II.23.5 Oltre ai casi di risoluzione espressa sopra previsti, rimangono salve eventuali ulteriori cause di risoluzione anticipata dal contratto previste dalla normativa vigente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) inadempimento del contratto con prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1453 del c.c.;
b) mancato rispetto del termine essenziale applicazione ai sensi dell’art. 1457 del c.c.;
c) risoluzione per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 del c.c.;
d) per i contratti di somministrazione3, nel caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazionicomma 9-bis, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti ai sensi dell’art. 1564 del c.c.;
e) nel caso di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 del c.c.;
f) per ragioni di interesse pubblico debitamente motivate;
g) frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
h) nel caso di difformità del bene fornito rispetto al campione prodotto in sede di partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 1522 del c.c.legge 136/2010;
i) qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano violazione dei patti in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinatomateria di cessione dei crediti relativi al Corrispettivo del Servizio;
j) nel caso in cuicommissione, dopo che l'Istituto sia stato costretto a chiedere la sostituzione parziale o totale accertata dall’autorità competente, di una consegna alcuno dei reati rilevanti ai sensi di xxxxx, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatoglicui al d. lgs. 231/2001;
k) emanazione in caso danno di esito negativo soggetti riferibili al Gestore di provvedimenti ai sensi del periodo decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prova ove lo stesso sia previsto dalla lex specialis prevenzione, nonché recante nuove disposizioni in materia di garadocumentazione antimafia;
l) emanazione in danno di amministratori del Gestore di sentenza di condanna per i beni frodi nei riguardi dell’Ente Concedente, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all’erogazione del Servizio.
19.4. L’Ente Concedente, per potersi avvalere della clausola di risoluzione espressa del presente Contratto ha onere, ove l’adempimento sia ancora possibile e non vi ostino insuperabili ragioni di urgenza, di previamente notificare al Gestore atto di diffida ad adempiere entro congruo termine, comunque non inferiore a patrimonio, esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
m) subappalto non autorizzato;
n) per ragioni conseguenti o connesse a modifiche normative e/o organizzative che dovessero intervenire nel settore di competenzaGiorni quindici.
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Samples: Servizio Per La Gestione Integrata Dei Rifiuti Urbani
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. II.23.1 Ai sensi dell’artLa risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del Codice, l’Istituto può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioni:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai . Ai sensi dell'art. 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106dell’articolo 3, comma 19-bis, lettere b) e c) della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del Codice sono state superate le soglie previste dal comma 7 presente Capitolato del medesimo articolo ovvero, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del citato decreto, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Istituto bonifico bancario o con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del Codice sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
II.23.2 L’Istituto deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzionepostale, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di cui all'artrisoluzione del contratto. 80 del Codice.
II.23.3 Nel caso La dichiarazione di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto è adottata dal dirigente del Settore della Provincia di Brescia competente rispetto al pagamento singolo contratto attuativo o dell’Accordo quadro nella sua interezza. Resta ferma l'applicabilità delle prestazioni relative ai servizi o alle forniture regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento disposizioni del contratto. Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione Codice civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni solari consecutivi, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi e la relativa presa in consegnaquanto compatibili. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 108 del Codice, in sede di liquidazione finale dei servizi o delle forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i servizi o le forniture.
II.23.4 Ai sensi In applicazione dell’art. 1456 c.c., l’Istituto si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, con automatico incameramento della garanzia definitiva ove costituita, nelle ipotesi di seguito elencate, salvo Codice civile il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito e impregiudicata ogni altra azione che l’Istituto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:
1) per i contratti di durata con pluralità di prestazioni, nel contratto è risolto in caso di 3 inadempimenti grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, secondo indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto specifico; • sospensione del servizio per più di 2 (due) giorni consecutivi per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" – quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o 6 ritardi nell’adempimento gravi eventi naturali o causati da parte dell’appaltatore nell’esecuzione terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste nell'art. 14 del presente Accordo; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia di Brescia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgimento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, debitamente contestati dall’Istituto per il tramite di invio di non eliminate in seguito a diffida formale diffida;
2) gravi e reiterati inadempimenti da parte dell’appaltatore, anche in un numero inferiore a quelli indicati al precedente punto 1) che comportino l’applicazione di penali di ammontare superiore al 10 % dell’intero importo contrattuale;
3) qualsiasi inadempimento dell’appaltatore, anche se di modesta entità, della Stazione appaltante (tre volte); • violazione degli obblighi allo stesso imposti nei confronti del proprio personale dalle norme legislative e convenzionali vigenti e dal presente contratto;
4) inadempimento da parte dell’appaltatore alle istruzioni e direttive fornite dall’Istituto per l’avvio dell’esecuzione del contratto;
5) avvio nei confronti dell’appaltatore di procedura fallimentare, cessione d’azienda per cessazione attività, concordato preventivo - salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 - nonché stati di moratoria e conseguente comminazione di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’appaltatore, fermo quanto disposto dai paragrafi che precedono;
6) cause sopravvenute in capo all’appaltatore che comportino incapacità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o cause ostative sopravvenute legate alla legislazione antimafia;
7) violazione da parte dell’appaltatore degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell’Istituto di cui al successivo articolo dedicato;
8) violazione degli obblighi Patto d’Integrità e del codice di comportamento dei termini previsti dal Patto dipendenti della Provincia di Integrità dell’Istituto, ove lo stesso sia stato allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall’appaltatore in sede di offerta;
9) nel caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione-quadro stipulata dalla centrale di committenza regionale di riferimento, da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatoreBrescia.
II.23.5 Oltre ai casi di risoluzione espressa sopra previsti, rimangono salve eventuali ulteriori cause di risoluzione anticipata dal contratto previste dalla normativa vigente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) inadempimento del contratto con prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1453 del c.c.;
b) mancato rispetto del termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 del c.c.;
c) risoluzione per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 del c.c.;
d) per i contratti di somministrazione, nel caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti ai sensi dell’art. 1564 del c.c.;
e) nel caso di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 del c.c.;
f) per ragioni di interesse pubblico debitamente motivate;
g) frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
h) nel caso di difformità del bene fornito rispetto al campione prodotto in sede di partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 1522 del c.c.;
i) qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato;
j) nel caso in cui, dopo che l'Istituto sia stato costretto a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di xxxxx, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
k) in caso di esito negativo del periodo di prova ove lo stesso sia previsto dalla lex specialis di gara;
l) per i beni a patrimonio, esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
m) subappalto non autorizzato;
n) per ragioni conseguenti o connesse a modifiche normative e/o organizzative che dovessero intervenire nel settore di competenza.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Supporto Tecnico E Progettuale
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. II.23.1 Ai sensi dell’art. 108 Il contratto si risolve previo provvedimento motivato e comunicazione dell’inizio del Codice, l’Istituto può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se sono soddisfatte una o più delle seguenti condizioniprocedimento stesso:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura a. in caso di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codicecontinue ripetute inadempienze delle prescrizioni contenute nel Contratto e nel presente Capitolato;
b. per gravi inadempienze o frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto;
c. nel caso in cui l’aggiudicatario non si attenga a quanto indicato nel Progetto Tecnico presentato in sede di offerta e valutato dalla Commissione di gara ai fini dell’ aggiudicazione;
d. in caso di cessione del contratto, di cessazione dell’attività, oppure, nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’ aggiudicatario;
e. per esigenze di interesse pubblico specificate nel provvedimento di risoluzione.
f. inadempienze rilevate nel trattamento economico e previdenziale degli operatori. Nei casi previsti alle lettere a), b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106), comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie previste dal comma 7 presente articolo, l’appaltatore, oltre a incorrere nella immediata perdita del medesimo articolo ovverodeposito cauzionale a titolo di penale, con riferimento alle modificazioni sarà tenuto al completo risarcimento di cui all'arttutti i danni diretti e indiretti e al rimborso delle maggiori spese che l’Amministrazione dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’ affidamento del servizio ad altro soggetto. 106, comma 1, lettera e) del citato decreto, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Istituto o con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, del Codice sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
II.23.2 L’Istituto deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice.
II.23.3 Nel In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o alle forniture regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni solari consecutivi, sono interpellati progressivamente i soggetti che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 108 del Codice, in sede di liquidazione finale dei servizi o delle forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i servizi o le forniture.
II.23.4 Ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’Istituto si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, con automatico incameramento della garanzia definitiva ove costituita, nelle ipotesi di seguito elencate, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito e impregiudicata ogni altra azione che l’Istituto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:
1) per i contratti di durata con pluralità di prestazioni, nel caso di 3 inadempimenti o 6 ritardi nell’adempimento da parte dell’appaltatore nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, debitamente contestati dall’Istituto per il tramite di invio di formale diffida;
2) gravi e reiterati inadempimenti da parte dell’appaltatore, anche in un numero inferiore a quelli indicati al precedente punto 1) che comportino l’applicazione di penali di ammontare superiore al 10 % dell’intero importo contrattuale;
3) qualsiasi inadempimento dell’appaltatore, anche se di modesta entità, degli obblighi allo stesso imposti nei confronti del proprio personale dalle norme legislative e convenzionali vigenti e dal presente contratto;
4) inadempimento da parte dell’appaltatore alle istruzioni e direttive fornite dall’Istituto per l’avvio dell’esecuzione del contratto;
5) avvio nei confronti dell’appaltatore di hanno partecipato all'originaria procedura fallimentare, cessione d’azienda per cessazione attività, concordato preventivo - salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 - nonché stati di moratoria e conseguente comminazione di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’appaltatore, fermo quanto disposto dai paragrafi che precedono;
6) cause sopravvenute in capo all’appaltatore che comportino incapacità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o cause ostative sopravvenute legate alla legislazione antimafia;
7) violazione da parte dell’appaltatore degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell’Istituto di cui al successivo articolo dedicato;
8) violazione degli obblighi e dei termini previsti dal Patto di Integrità dell’Istituto, ove lo stesso sia stato allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall’appaltatore in sede di offerta;
9) nel caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione-quadro stipulata dalla centrale di committenza regionale di riferimento, da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore.
II.23.5 Oltre ai casi di risoluzione espressa sopra previsti, rimangono salve eventuali ulteriori cause di risoluzione anticipata dal contratto previste dalla normativa vigente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) inadempimento del contratto con prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1453 del c.c.;
b) mancato rispetto del termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 del c.c.;
c) risoluzione per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 del c.c.;
d) per i contratti di somministrazione, nel caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti ai sensi dell’art. 1564 del c.c.;
e) nel caso di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 del c.c.;
f) per ragioni di interesse pubblico debitamente motivate;
g) frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
h) nel caso di difformità del bene fornito rispetto al campione prodotto in sede di partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 1522 del c.c.;
i) qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato;
j) nel caso in cui, dopo che l'Istituto sia stato costretto a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di xxxxx, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
k) in caso di esito negativo del periodo di prova ove lo stesso sia previsto dalla lex specialis di gara;
l) , risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per i beni l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a patrimoniopartire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
m) subappalto non autorizzato;
n) per ragioni conseguenti o connesse a modifiche normative e/o organizzative che dovessero intervenire nel settore di competenzaescluso l'originario aggiudicatario.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. II.23.1 Ai sensi dell’art. 108 del Codice, l’Istituto può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se sono soddisfatte una o più delle efficacia nelle seguenti condizioni:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del Codice;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice sono state superate le soglie previste dal comma 7 del medesimo articolo ovvero, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del citato decreto, sono state superate eventuali soglie stabilite dall’Istituto o con riferimento alle modificazioni modifi- cazioni di cui all'art. 106, comma 2, del Codice sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'aggiudica- zione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione consi- derazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione dell'U- nione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.
II.23.2 L’Istituto deve risolvere il contratto durante il periodo . La risoluzione di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice.
II.23.3 Nel caso di risoluzione diritto del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o alle forniture regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento comporterà l’incame- ramento della cauzione definitiva e il risarcimento del contrattodanno subito. Il RUP nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni solari consecutivi, che il DEC curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 108 del Codice, in sede di liquidazione finale dei servizi o delle forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i servizi o le forniture.
II.23.4 Ai sensi dell’art. 1456 c.c.102 del D.Lgs. 50/2016, l’Istituto si riserva di procedere alla risoluzione verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto, con automatico incameramento della garanzia definitiva ove costituita, nelle ipotesi di seguito elencate, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito e impregiudicata ogni altra azione che l’Istituto ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi:
1) per i contratti di durata con pluralità di prestazioni, nel caso di 3 inadempimenti o 6 ritardi nell’adempimento contratto da parte dell’appaltatore nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, debitamente contestati dall’Istituto per dell’esecutore attraverso il tramite di invio di formale diffida;
2) gravi responsabile del procedimento il quale verifica che le attività e reiterati inadempimenti da parte dell’appaltatore, anche le prestazioni contrattuali siano eseguite dal contraente in un numero inferiore conformità dei documenti con- trattuali. L’esecutore è tenuto a quelli indicati al precedente punto 1) che comportino l’applicazione di penali di ammontare superiore al 10 % dell’intero importo contrattuale;
3) qualsiasi inadempimento dell’appaltatore, anche se di modesta entità, degli obblighi allo stesso imposti nei confronti del proprio personale dalle norme legislative e convenzionali vigenti e dal presente contratto;
4) inadempimento da parte dell’appaltatore alle seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Istituto per l’avvio dell’esecuzione del contratto;
5) avvio nei confronti dell’appaltatore ; qualora l’esecutore non adempia, l’Istituto ha la facoltà di procedura fallimentare, cessione d’azienda per cessazione attività, concordato preventivo - salvo risolvere il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 - nonché stati di moratoria e conseguente comminazione di atti di sequestro o pignoramento a carico dell’appaltatore, fermo quanto disposto dai paragrafi che precedono;
6) cause sopravvenute in capo all’appaltatore che comportino incapacità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o cause ostative sopravvenute legate alla legislazione antimafia;
7) violazione da parte dell’appaltatore degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell’Istituto di cui al successivo articolo dedicato;
8) violazione degli obblighi e dei termini previsti dal Patto di Integrità dell’Istituto, ove lo stesso sia stato allegato al disciplinare di gara e sottoscritto dall’appaltatore in sede di offerta;
9) nel caso di sopravvenuta attivazione di una convenzione-quadro stipulata dalla centrale di committenza regionale di riferimento, da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatorecontratto.
II.23.5 Oltre ai casi di risoluzione espressa sopra previsti, rimangono salve eventuali ulteriori cause di risoluzione anticipata dal contratto previste dalla normativa vigente, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) inadempimento del contratto con prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1453 del c.c.;
b) mancato rispetto del termine essenziale ai sensi dell’art. 1457 del c.c.;
c) risoluzione per eccessiva onerosità ai sensi dell'art. 1467 del c.c.;
d) per i contratti di somministrazione, nel caso d'inadempimento di una delle parti relativo a singole prestazioni, se l'inadempimento ha una notevole importanza ed è tale da menomare la fiducia nell'esattezza dei successivi adempimenti ai sensi dell’art. 1564 del c.c.;
e) nel caso di impossibilità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1256 del c.c.;
f) per ragioni di interesse pubblico debitamente motivate;
g) frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
h) nel caso di difformità del bene fornito rispetto al campione prodotto in sede di partecipazione alla procedura, ai sensi dell'art. 1522 del c.c.;
i) qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato;
j) nel caso in cui, dopo che l'Istituto sia stato costretto a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di xxxxx, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;
k) in caso di esito negativo del periodo di prova ove lo stesso sia previsto dalla lex specialis di gara;
l) per i beni a patrimonio, esito negativo del collaudo in corso di fornitura;
m) subappalto non autorizzato;
n) per ragioni conseguenti o connesse a modifiche normative e/o organizzative che dovessero intervenire nel settore di competenza.
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