RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore della Provincia di Brescia competente rispetto al singolo contratto attuativo o dell’Accordo quadro nella sua interezza. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili. In applicazione dell’art. 1456 del Codice civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, secondo indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto specifico; • sospensione del servizio per più di 2 (due) giorni consecutivi per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" – quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste nell'art. 14 del presente Accordo; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia di Brescia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgimento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Stazione appaltante (tre volte); • violazione degli obblighi di cui al Patto d’Integrità e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. dall'articolo 108 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9-9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore della Provincia di Brescia competente rispetto al singolo contratto attuativo o dell’Accordo quadro nella sua interezzaprovinciale competente. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile Civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili. In applicazione dell’art. , 1456 del Codice civile Civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, solari consecutivi secondo indicazioni i termini previsti all’Art. 4 del Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto specificopresente documento; • sospensione del servizio per più di 2 (due) giorni solari consecutivi per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" – quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste nell'artnell'Art. 14 del presente Accordo13; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia di Brescia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgimento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in a seguito a di ripetuta diffida formale da parte della Stazione appaltante Provincia (tre volte); • violazione degli obblighi di cui al contenuti nel Patto d’Integrità e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Bresciad’Integrità.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. dall'articolo 108 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9-9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore della Provincia di Brescia competente rispetto al singolo contratto attuativo o dell’Accordo quadro nella sua interezzaprovinciale competente. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice codice civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili. In applicazione dell’art. , 1456 del Codice civile Civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, solari consecutivi secondo indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto specificoi termini previsti nel presente capitolato; • sospensione del servizio per più di 2 3 (duetre) giorni consecutivi per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" – quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste nell'artnell'Art. 14 del presente Accordo15; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia di Brescia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgimento svolgi- mento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in a seguito a di ripetuta diffida formale da parte della Stazione appaltante Provincia (tre 3 volte); • violazione degli obblighi di cui al contenuti nel Patto d’Integrità e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Bresciad’Integrità.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 122 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente RUP del Settore della Provincia di Brescia competente rispetto al singolo contratto attuativo o dell’Accordo quadro nella sua interezzacontratto. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile civile, ove compatibili, in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili. In applicazione dell’art. 1456 del Codice civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, secondo indicazioni del Responsabile Re- sponsabile Unico del Procedimento dell’appalto specificoProgetto dell’appalto; • sospensione del servizio per più di 2 due (due2) giorni consecutivi per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" – quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste nell'art. 14 Art. 10 del presente AccordoCapitolato; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia di Brescia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgimento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Stazione appaltante SA (tre volte); • violazione degli obblighi di cui al Patto d’Integrità e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia. Accertata almeno una delle condizioni soprammenzionate viene formulata e inviata tramite PEC la contestazione all’appaltatore, assegnando un termine, non inferiore a 15 gg dalla ricezione, per presentare le proprie controdeduzioni tramite una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando anche la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essergli riconosciuto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che sia pervenuta risposta, il RUP può chiedere la risoluzione del contratto con preavviso di almeno 20 giorni. In caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà garantire la portabilità dei dati per tutte le caratteristiche tecnologiche dei servizi. Deve inoltre mettere a disposizione dell’Ente, senza oneri aggiuntivi ed entro quindici (15) giorni lavorativi dalla data di scadenza, tutti i dati e documenti presenti nei database, in formato tale da consentirne la libera fruizione. La risoluzione del singolo contratto attuativo non comporta il recesso contestuale dall’Accordo quadro, fatto salvo caso di valutazione analoga da parte del RUP dell’Accordo quadro. In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà procedere all’affidamento delle prestazioni all’o.e. risultato secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultimo, ai successivi, seguendo l’ordine della graduatoria.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 122 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente RUP del Settore della Provincia di Brescia competente rispetto al singolo contratto attuativo o dell’Accordo quadro nella sua interezzacontratto. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile civile, ove compatibili, in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili. In applicazione dell’art. 1456 del Codice civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, secondo indicazioni del Responsabile Respon- sabile Unico del Procedimento dell’appalto specificoProgetto dell’appalto; • sospensione del servizio per più di 2 (due) giorni consecutivi un giorno consecutivo per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" – quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste nell'art. 14 Art. 10 del presente AccordoCapitolato; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia di Brescia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgimento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Stazione appaltante (tre SA(tre volte); • mancato reintegro della garanzia nei casi di incameramento della stessa nei tempi indicati del presente capitolato; • violazione degli obblighi di cui al Patto d’Integrità e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia. Accertata almeno una delle condizioni soprammenzionate viene formulata e inviata tramite PEC la contestazione all’appaltatore, assegnando un termine, non inferiore a 15 gg dalla ricezione, per presentare le proprie controdeduzioni tramite una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando anche la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essergli riconosciuto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che sia pervenuta risposta, il RUP può chiedere la risoluzione del contratto con preavviso di almeno 20 giorni. In caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà garantire la portabilità dei dati per tutte le caratteristiche tecnologiche dei servizi. Deve inoltre mettere a disposizione dell’Ente, senza oneri aggiuntivi ed entro quindici (15) giorni lavorativi dalla data di scadenza, tutti i dati e documenti presenti nei database, in formato tale da consentirne la libera fruizione. La risoluzione del singolo contratto attuativo non comporta il recesso contestuale dall’Accordo quadro, fatto salvo caso di valutazione analoga da parte del RUP dell’Accordo quadro. In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà procedere all’affidamento delle prestazioni all’o.e. risultato secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultimo, ai successivi, seguendo l’ordine della graduatoria.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 122 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente RUP del Settore della Provincia di Brescia competente rispetto al singolo contratto attuativo o dell’Accordo quadro nella sua interezzacontratto. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile civile, ove compatibili, in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili. In applicazione dell’art. 1456 del Codice civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, secondo indicazioni del Responsabile Re- sponsabile Unico del Procedimento dell’appalto specificoProgetto dell’appalto; • sospensione del servizio per più di 2 due (due2) giorni consecutivi per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" – quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste nell'art. 14 Art. 9 del presente AccordoCapitolato; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia di Brescia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgimento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Stazione appaltante SA (tre volte); • violazione degli obblighi di cui al Patto d’Integrità e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia. Accertata almeno una delle condizioni soprammenzionate viene formulata e inviata tramite PEC la contestazione all’appaltatore, assegnando un termine, non inferiore a 15 gg dalla ricezione, per presentare le proprie controdeduzioni tramite una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando anche la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essergli riconosciuto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che sia pervenuta risposta, il RUP può chiedere la risoluzione del contratto con preavviso di almeno 20 giorni. In caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà garantire la portabilità dei dati per tutte le caratteristiche tecnologiche dei servizi. Deve inoltre mettere a disposizione dell’Ente, senza oneri aggiuntivi ed entro quindici (15) giorni lavorativi dalla data di scadenza, tutti i dati e documenti presenti nei database, in formato tale da consentirne la libera fruizione. La risoluzione del singolo contratto attuativo non comporta il recesso contestuale dall’Accordo quadro, fatto salvo caso di valutazione analoga da parte del RUP dell’Accordo quadro. In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà procedere all’affidamento delle prestazioni all’o.e. risultato secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultimo, ai successivi, seguendo l’ordine della graduatoria.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 122 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente RUP del Settore della Provincia di Brescia competente rispetto al singolo contratto attuativo o dell’Accordo quadro nella sua interezzacontratto. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile civile, ove compatibili, in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili. In applicazione dell’art. 1456 del Codice civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, secondo indicazioni del Responsabile Re- sponsabile Unico del Procedimento dell’appalto specificoProgetto dell’appalto; • sospensione del servizio per più di 2 (due) giorni consecutivi per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" – quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste nell'art. 14 Art. 10 del presente AccordoCapitolato; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia di Brescia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgimento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Stazione appaltante SA (tre volte); • mancato reintegro della garanzia nei casi di incameramento della stessa nei tempi indicati del presente capitolato; • violazione degli obblighi di cui al Patto d’Integrità e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia. Accertata almeno una delle condizioni soprammenzionate viene formulata e inviata tramite PEC la contestazione all’appaltatore, assegnando un termine, non inferiore a 15 gg dalla ricezione, per presentare le proprie controdeduzioni tramite una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando anche la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essergli riconosciuto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che sia pervenuta risposta, il RUP può chiedere la risoluzione del contratto con preavviso di almeno 20 giorni. In caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà garantire la portabilità dei dati per tutte le caratteristiche tecnologiche dei servizi. Deve inoltre mettere a disposizione dell’Ente, senza oneri aggiuntivi ed entro quindici (15) giorni lavorativi dalla data di scadenza, tutti i dati e documenti presenti nei database, in formato tale da consentirne la libera fruizione. La risoluzione del singolo contratto attuativo non comporta il recesso contestuale dall’Accordo quadro, fatto salvo caso di valutazione analoga da parte del RUP dell’Accordo quadro. In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà procedere all’affidamento delle prestazioni all’o.e. risultato secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultimo, ai successivi, seguendo l’ordine della graduatoria.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 108 122 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente RUP del Settore della Provincia di Brescia competente rispetto al singolo contratto attuativo o dell’Accordo quadro nella sua interezzacontratto. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile civile, ove compatibili, in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili. In applicazione dell’art. 1456 del Codice civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 3 (cinquetre) giorni consecutivi, secondo indicazioni del Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto specifico; • sospensione del servizio per più di 2 due (due2) giorni consecutivi per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" – quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terziconsecutivi; • non intenda sottostare alle penalità previste nell'art. 14 Art. 10 del presente AccordoCapitolato; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia di Brescia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgimento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Stazione appaltante SA (tre volte); • mancato reintegro della garanzia nei casi di incameramento della stessa nei tempi indicati del presente capitolato; • violazione degli obblighi di cui al Patto d’Integrità e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia. Accertata almeno una delle condizioni soprammenzionate viene formulata e inviata tramite PEC la contestazione all’appaltatore, assegnando un termine, non inferiore a 15 gg dalla ricezione, per presentare le proprie controdeduzioni tramite una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando anche la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essergli riconosciuto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che sia pervenuta risposta, il RUP può chiedere la risoluzione del contratto con preavviso di almeno 20 giorni. In caso di risoluzione del contratto, l'Aggiudicataria dovrà garantire la portabilità dei dati per tutte le caratteristiche tecnologiche dei servizi. Deve inoltre mettere a disposizione dell’Ente, senza oneri aggiuntivi ed entro quindici (15) giorni lavorativi dalla data di scadenza, tutti i dati e documenti presenti nei database, in formato tale da consentirne la libera fruizione. La risoluzione del singolo contratto attuativo non comporta il recesso contestuale dall’Accordo quadro, fatto salvo caso di valutazione analoga da parte del RUP dell’Accordo quadro. In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà procedere all’affidamento delle prestazioni all’o.e. risultato secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultimo, ai successivi, seguendo l’ordine della graduatoria.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. dall'articolo 108 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9-9 bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal dirigente del Settore della Provincia di Brescia competente rispetto al singolo contratto attuativo o dell’Accordo quadro nella sua interezzacompetente. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile Civile in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, in quanto compatibili. In applicazione dell’art. , 1456 del Codice civile Civile il contratto è risolto in caso di grave inadempimento al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, solari consecutivi secondo indicazioni i termini previsti all’Art. 4 del Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto specificopresente documento; • sospensione del servizio per più di 2 (due) giorni solari consecutivi per cause che non siano determinate deter- minate da eventi di "forza maggiore" – quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • l’Appaltatore non intenda sottostare alle penalità previste nell'artnell'Art. 14 del presente Accordo14; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia di Brescia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgimento svolgi- mento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in a seguito a di ripetuta diffida formale da parte della Stazione appaltante Provincia (tre volte); • violazione degli obblighi di cui al contenuti nel Patto d’Integrità e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Bresciad’Integrità.
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