RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Nel solo caso di affidamento dei Servizi, la FONDAZIONE ha facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza, senza che il Fornitore possa accampare pretese o indennizzi, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell’esecuzione del servizio ai sensi del Codice Appalti; b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del procedimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’impresa senza giustificato motivo; f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la esecuzione a perfetta regola d’arte; g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; h) non rispondenza del materiale fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio; i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di sicurezza di cui all’articolo 11 del presente capitolato speciale e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimento. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del FORNITORE, dei requisiti per l’espletamento del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Le parti si danno reciprocamente atto che alla prima contestazione scritta per inadempimento, si procederà all'applicazione della penale prevista al punto precedente. In caso di fornitura di servizi, il FORNITORE per tutta la durata dell’appalto si dovrà obbligare ad applicare condizioni contrattuali, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di riferimento e dagli eventuali conseguenti accordi sindacali territoriali (CCNL dei lavoratori di 41 imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi). Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola il soggetto aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. Qualora il FORNITORE non ottemperi a tale obbligo, è facoltà della FONDAZIONE risolvere il contratto e la riserva di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell’Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette”. In caso di seconda contestazione, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente al diritto di recesso, con comunicazione alla ditta e contestuale incameramento dell’eventuale cauzione definitiva con semplice nota dal Responsabile del procedimento.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Nel solo caso di affidamento Ai sensi dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. 50/2016, quando il responsabile dell'esecuzione del con- tratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabi- le del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei Servizidocumenti necessari, indi- cando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appal- tatore. Egli formula, altresì, la FONDAZIONE ha contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un ter- mine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al re- sponsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su pro- posta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell’art. 108 D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione del- le prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il re- sponsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Le Aziende contraenti si riservano la facoltà di risolvere il contratto, anche parzialmente, previa diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.) entro almeno 5 gg. dalla data di ricevimento della comuni- cazione, trasmessa con posta elettronica certificata, nelle seguenti fattispecie: - interruzione non giustificata della fornitura; - gravi e reiterate negligenze nell’espletamento della fornitura; - frode nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta aggiudicataria che comportino l’applicazione di penali complessivamente superiori al 10% dell’importo netto contrattuale; - subappalto e cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 105 e 106, comma 1, lett. d, X.Xxx. 50/2016; - accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; - qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non consentano la prosecu- zione della fornitura. Le Aziende contraenti, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), previa comunicazione alla Ditta aggiudicataria a mezzo posta elettronica certificata, potranno inoltre risolvere di diritto il contratto prima della scadenza, senza che il Fornitore possa accampare pretese o indennizzi, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) : - accertata non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta aggiudicataria nel corso della procedura di gara; - omessa partecipazione alle riunioni di coordinamento per la definitiva redazione del DUVRI - realizzazione di sub-appalto senza autorizzazione; - accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; - sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; - sospensione dell’attività commerciale, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, liquidazione; - situazioni indicate nel Patto di integrità; - frode nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - transazioni relative al contratto derivante dalla presente procedura senza il rispetto dell’art. 3, co. 8, L. 136/2010. Con la risoluzione del servizio ai sensi del Codice Appalti;
b) inadempimento contratto sorge in capo alle disposizioni del Responsabile del procedimento riguardo ai tempi Aziende contraenti la facoltà di esecuzione scorrere la graduatoria o quando risulti accertato comunque di affidare a terzi la fornitura (o la parte rimanente di questa), addebi- tando alla Ditta decaduta le maggiori spese sostenute dalle stesse rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Gli importi dovuti dalla Ditta verranno recuperati sul deposito cauzionale definitivo o detratti dalla fattura eventualmente emessa dalla Ditta. È fatta salva per le Aziende contraenti la facoltà di esperire ogni altra azione per il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteglirisarcimento dell’eventuale maggior danno subito. Per quanto non previsto dal presente articolo, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro si applicano l’art. 108 D.Lgs. 50/2016 e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’impresa senza giustificato motivo;
f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la esecuzione a perfetta regola d’arte;
g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza del materiale fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori dispo- sizioni di cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani codice civile in materia di sicurezza di cui all’articolo 11 inadempimento e risoluzione del presente capitolato speciale contratto. È fatta infine salva l’applicazione dell’art. 107, commi 1, 2 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile 4, D.Lgs. 50/2016 per quanto ri- guarda la sospensione dell’esecuzione del procedimento. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del FORNITORE, dei requisiti per l’espletamento del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Le parti si danno reciprocamente atto che alla prima contestazione scritta per inadempimento, si procederà all'applicazione della penale prevista al punto precedente. In caso di fornitura di servizi, il FORNITORE per tutta la durata dell’appalto si dovrà obbligare ad applicare condizioni contrattuali, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di riferimento e dagli eventuali conseguenti accordi sindacali territoriali (CCNL dei lavoratori di 41 imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi). Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola il soggetto aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. Qualora il FORNITORE non ottemperi a tale obbligo, è facoltà della FONDAZIONE risolvere il contratto e la riserva di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell’Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette”. In caso di seconda contestazione, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente al diritto di recesso, con comunicazione alla ditta e contestuale incameramento dell’eventuale cauzione definitiva con semplice nota dal Responsabile del procedimentocontratto.
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Samples: Procurement Agreement
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Nel solo caso di affidamento dei Servizi, È fatta salva la FONDAZIONE ha facoltà dell’Amministrazione Comunale di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile per inadempienza grave o reiterata della Ditta aggiudicataria del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti. In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto prima della scadenzaed escutere la garanzia prestata. L’Amministrazione Comunale potrà comunque risolvere di diritto il contratto, senza che il Fornitore possa accampare pretese o indennizziai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria, da inviarsi mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimentiPEC, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione del servizio ai sensi del Codice Appaltimotivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo, in qualsiasi momento;
b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del procedimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimentireiterati e aggravati inadempimenti imputabili alla ditta aggiudicataria;
c) manifesta incapacità nei casi e ipotesi previste dall’art. 9 (penali e inadempienze);
d) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;
e) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
f) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Ditta aggiudicataria;
g) mancata presentazione, su richiesta dell’Ente, entro il termine di 10 giorni delle garanzie di cui al precedente art. 9 (penali e inadempienze);
h) mancata costituzione o inidoneità, anche solo legale, reintegrazione della garanzia eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione comunale;
i) abbandono del servizio salvo che per cause di forza maggiore;
j) frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
dk) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro contegno abitualmente scorretto da parte del personale della Ditta aggiudicataria verso gli utenti e le assicurazioni obbligatorie dipendenti/amministratori del personaleComune e/o visitatori;
el) sospensione mancata sostituzione degli operatori privi dei requisiti richiesti dal presente capitolato ovvero del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’impresa senza giustificato motivopersonale allontanato nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio;
fm) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la esecuzione a perfetta regola d’artegrave danno all’immagine dell’Amministrazione Comunale;
gn) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del contratto e in materia di trattamento dei dati personali;
o) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
hp) ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei acconsentire la piena tracciabilità delle operazioni;
q) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico della Ditta aggiudicataria;
r) eventi straordinari e imprevedibili non rispondenza del materiale fornito alle specifiche di contratto e allo scopo imputabili all’Amministrazione Comunale che non consentono la prosecuzione del servizio;
is) nel caso negli altri casi previsti dall'art. 108 comma del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
t) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che rendano impossibile la prosecuzione del contratto. La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di mancato rispetto legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione Comunale di affidare il servizio ad altro soggetto. Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato sino al giorno della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo PEC indirizzata alla Ditta aggiudicataria, con l'indicazione di cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di sicurezza di cui all’articolo 11 del presente capitolato speciale e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimento. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del FORNITORE, dei requisiti un termine non inferiore a 5 giorni per l’espletamento del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Le parti si danno reciprocamente atto che alla prima contestazione scritta per inadempimento, si procederà all'applicazione della penale prevista al punto precedentefornire le relative controdeduzioni. In caso tutte le ipotesi di fornitura di servizi, il FORNITORE per tutta la durata dell’appalto si dovrà obbligare ad applicare condizioni contrattuali, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di riferimento e dagli eventuali conseguenti accordi sindacali territoriali (CCNL dei lavoratori di 41 imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi). Tale obbligo permane anche dopo la scadenza risoluzione del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola il soggetto aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. Qualora il FORNITORE non ottemperi a tale obbligo, è facoltà della FONDAZIONE risolvere il contratto e la riserva di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell’Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette”. In caso di seconda contestazione, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente al l'Amministrazione Comunale avrà diritto di recessoescutere definitivamente l’intera garanzia prestata, con comunicazione alla ditta e contestuale incameramento dell’eventuale cauzione definitiva con semplice nota dal Responsabile del procedimentofermo restando il diritto al risarcimento per il maggior danno subito.
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Samples: Service Agreement
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Nel solo caso Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del Codice civile in tema di affidamento dei Serviziinadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la FONDAZIONE ha facoltà risoluzione espressa del contratto, anche in assenza di risolvere il contratto prima della scadenzaproduzione di danno, senza che il Fornitore possa accampare pretese o indennizzi, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora le circostanze di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) seguito elencate: − frode nell’esecuzione del servizio ai sensi del Codice Appalti;
b) servizio, − dichiarazione di fallimento o di altra procedura concorsuale, − inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del procedimento riguardo ai servizio riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità, − fallimento, o quando apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata, − cessione, in tutto o in parte, del contratto in violazione delle disposizioni del presente Capitolato, − subappalto al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente, − violazione della vigente normativa antimafia, − qualora l'affidatario non risulti accertato il mancato rispetto possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione e/o esecuzione delle ingiunzioni o diffide fattegliprestazioni, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
d) − inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, di inosservanza delle norme in materia di legge sulla prevenzione degli infortunisicurezza sul lavoro, − aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, una serie di inadempienze ripetute nel tempo, che comportino l’applicazione delle penalità indicate al successivo Error! Reference source not found., o tali da rendere insoddisfacente il servizio, formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato, tali da compromettere la qualità, la sicurezza sul lavoro regolarità e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’impresa senza giustificato motivo;
f) rallentamento la continuità del servizio: o per prestazione professionale irregolare, senza giustificato motivoo giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in misura tale da pregiudicare la esecuzione a perfetta regola d’arte;
g) subappalto non autorizzatorelazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato e dall'offerta. In tal caso il contratto si intenderà automaticamente risolto quando siano decorsi inutilmente 15 giorni naturali e consecutivi dalla preventiva diffida ad adempiere formulata dall’Università, associazione in partecipazione, cessione anche parziale − mancata tempestiva reintegrazione del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza del materiale fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori deposito cauzionale di cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani precedente art. 10, − la violazione dell’obbligo di sicurezza riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato, − l’impiego di cui all’articolo 11 del presente capitolato speciale e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimento. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del FORNITORE, dei requisiti personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio. Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del contratto con efficacia immediata, quali a seguito di comunicazione effettuata dall’Università mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e l’escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il fallimento risarcimento dei maggiori danni e/o costi. Con la risoluzione sorgerà il diritto per La Stazione Appaltante di affidare la prestazione del contratto o la irrogazione di misure sanzionatorie parte restante direttamente al concorrente che segue nella graduatoria della selezione, in danno dell’aggiudicatario inadempiente rivalendosi dei danni subiti sulla garanzia definita o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Le parti si danno reciprocamente atto che alla prima contestazione scritta per inadempimentoin conto fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite, si procederà all'applicazione della penale prevista al punto precedente. In caso di fornitura di servizi, il FORNITORE per tutta la durata dell’appalto si dovrà obbligare ad applicare condizioni contrattuali, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di riferimento e dagli eventuali conseguenti accordi sindacali territoriali (CCNL dei lavoratori di 41 imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi). Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola il soggetto aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da fatta salva ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. Qualora il FORNITORE non ottemperi a tale obbligo, è facoltà della FONDAZIONE risolvere il contratto e la riserva di effettuare direttamente tutti gli accertamenti azione che riterrà opportuni e opportuno intraprendere. Sarà carico dell’affidatario aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dall’Università. La Stazione Appaltante si riserva altresì il diritto al risarcimento di coinvolgere l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica tipologia danni subiti a causa di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell’Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette”. In caso di seconda contestazionenegligenze, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente al diritto di recesso, con comunicazione alla ditta e contestuale incameramento dell’eventuale cauzione definitiva con semplice nota dal Responsabile errori ed omissioni commessi dall’affidatario nell'espletamento del procedimentoservizio.
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Samples: Servizio Di Supporto E Affiancamento
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Nel solo caso La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di affidamento dei Servizialtri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la FONDAZIONE ha facoltà costituisce causa di risolvere risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal RUP del contratto. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile, ove compatibili, in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In applicazione dell’art. 1456 del Codice civile il contratto prima della scadenza, senza che il Fornitore possa accampare pretese o indennizzi, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione del servizio ai sensi del Codice Appalti;
b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del procedimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’impresa senza giustificato motivo;
f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la esecuzione a perfetta regola d’arte;
g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza del materiale fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di sicurezza di cui all’articolo 11 del presente capitolato speciale e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimento. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, secondo indicazioni del Re- sponsabile Unico del Progetto dell’appalto; • sospensione del servizio per più di due (2) giorni consecutivi per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" – quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste nell'art. Art. 9 del presente Capitolato; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia di Brescia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgimento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte della SA (tre volte); • violazione degli obblighi di cui al Patto d’Integrità e del FORNITOREcodice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia. Accertata almeno una delle condizioni soprammenzionate viene formulata e inviata tramite PEC la contestazione all’appaltatore, assegnando un termine, non inferiore a 15 gg dalla ricezione, per presentare le proprie controdeduzioni tramite una relazione particolareggiata, corredata dei requisiti per l’espletamento documenti necessari, indicando anche la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essergli riconosciuto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che sia pervenuta risposta, il RUP può chiedere la risoluzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione contratto con preavviso di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Le parti si danno reciprocamente atto che alla prima contestazione scritta per inadempimento, si procederà all'applicazione della penale prevista al punto precedentealmeno 20 giorni. In caso di fornitura risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà garantire la portabilità dei dati per tutte le caratteristiche tecnologiche dei servizi. Deve inoltre mettere a disposizione dell’Ente, senza oneri aggiuntivi ed entro quindici (15) giorni lavorativi dalla data di serviziscadenza, tutti i dati e documenti presenti nei database, in formato tale da consentirne la libera fruizione. La risoluzione del singolo contratto attuativo non comporta il FORNITORE per tutta la durata dell’appalto si dovrà obbligare ad applicare condizioni contrattualirecesso contestuale dall’Accordo quadro, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. fatto salvo caso di riferimento e dagli eventuali conseguenti accordi sindacali territoriali (CCNL dei lavoratori di 41 imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi). Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola il soggetto aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. Qualora il FORNITORE non ottemperi a tale obbligo, è facoltà della FONDAZIONE risolvere il contratto e la riserva di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che valutazione analoga da parte dell’Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette”del RUP dell’Accordo quadro. In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà procedere all’affidamento delle prestazioni all’o.e. risultato secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di seconda contestazionerifiuto di quest’ultimo, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente al diritto di recessoai successivi, con comunicazione alla ditta e contestuale incameramento dell’eventuale cauzione definitiva con semplice nota dal Responsabile del procedimentoseguendo l’ordine della graduatoria.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Nel solo In caso di affidamento dei Serviziinadempimento dell'appaltatore, anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Amministrazione, mediante l'inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà all'appaltatore, ex art. 1454 del Codice Civile, un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto; l'Amministrazione appaltante ha la FONDAZIONE ha facoltà di risolvere ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare la relativa penale, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno. In ogni caso, il contratto prima della scadenzasi risolverà di diritto, ex art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata A/R scritta per i seguenti motivi:
1) Inadeguatezza dei lavori o dei materiali usati per la riqualificazione energetica al raggiungimento degli obbiettivi di risparmio energetico medio previsti dal progetto
2) Interruzione del servizio protratto, senza che il Fornitore possa accampare pretese giustificato motivo, per quindici giorni anche non consecutivi nell'arco dell'intera durata contrattuale, o indennizzi, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione del servizio ai sensi del Codice Appaltiper tre giorni consecutivi;
b3) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del procedimento riguardo ai tempi Ripetute e gravi inosservanze di esecuzione norme di legge o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteglidi regolamenti in materia di sicurezza degli impianti, nei termini imposti dagli stessi provvedimentidi prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;
c4) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
d) Grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personaledelle maestranze;
e5) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’impresa senza giustificato motivo;
f) rallentamento del servizioSubappalto abusivo, senza giustificato motivoassociazione, in misura tale da pregiudicare la esecuzione a perfetta regola d’arte;
g) subappalto non autorizzato, associazione anche in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione raggruppamento temporaneo di norme sostanziali regolanti il subappaltoimprese non dichiarati in precedenza;
h6) non Intervenuta emanazione nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/56, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di terzi legati all'appaltatore;
7) Gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità dei lavori o del servizio.
8) Xxxxx nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all’articolo 135 del Codice dei contratti;
9) Inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
10) Non rispondenza del materiale fornito dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di sicurezza di cui all’articolo 11 del presente capitolato speciale e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimento. Il dell’opera; La stazione appaltante risolve il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del FORNITORE, dei requisiti decadenza dell'attestazione S.O.A. per l’espletamento del servizio, quali il fallimento aver prodotto falsa documentazione o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Le parti si danno reciprocamente atto che alla prima contestazione scritta per inadempimento, si procederà all'applicazione della penale prevista al punto precedentedichiarazioni mendaci. In caso di fornitura risoluzione anticipata, all'appaltatore saranno rimborsate le quote di serviziammortamento dei costi e dei lavori realizzati, fatto salvo il FORNITORE per tutta la durata dell’appalto si dovrà obbligare ad applicare condizioni contrattuali, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di riferimento e dagli eventuali diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti accordi sindacali territoriali (CCNL dei lavoratori di 41 imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi). Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola il soggetto aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. Qualora il FORNITORE non ottemperi a tale obbligo, è facoltà della FONDAZIONE risolvere il contratto e la riserva di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell’Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette”. In caso di seconda contestazione, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente al diritto di recesso, con comunicazione alla ditta e contestuale incameramento dell’eventuale cauzione definitiva con semplice nota dal Responsabile del procedimentorisoluzione anticipata.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Nel solo caso Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del codice civile in tema di affidamento dei Serviziinadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la FONDAZIONE ha facoltà risoluzione espressa ipso jure del contratto d’appalto, anche in assenza di risolvere il contratto prima della scadenzaproduzione di danno, senza che il Fornitore possa accampare pretese o indennizzi, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora le circostanze di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casiseguito elencate:
a) frode nell’esecuzione del servizio perdita dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione o qualora risulti a posteriori che l'affidatario non possieda i requisiti richiesti ai sensi del Codice Appaltifini della partecipazione alla selezione e/o esecuzione delle prestazioni;
b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del procedimento riguardo ai tempi qualora l’affidatario risulti destinatario di esecuzione provvedimenti definitivi o quando risulti accertato il mancato rispetto provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l’applicazione delle ingiunzioni o diffide fatteglimedesime disposizioni, nei termini imposti dagli stessi provvedimentiovvero di condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) manifesta incapacità mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;
d) violazioni gravi degli obblighi di riservatezza dei dati di cui al G.D.P.R., e/o inidoneitàdi riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato, anche solo legale, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
e) inottemperanza alle prescrizioni della clausola c.d. di “pantouflage”;
f) frode nell’esecuzione del servizio;
dg) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’impresa senza giustificato motivo;
f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivocessione, in misura tale da pregiudicare la esecuzione a perfetta regola d’arte;
g) subappalto non autorizzatotutto o in parte, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o in violazione di norme sostanziali regolanti il subappaltodelle disposizioni del presente Capitolato;
h) non rispondenza del materiale fornito alle specifiche cessazione di contratto e allo scopo del servizioattività, concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata;
i) subappalto non autorizzato o al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente;
j) D.U.R.C. irregolare per due volte consecutive o tre volte in totale durante il periodo dell’esecuzione contrattuale;
k) ammontare delle penali applicate nei confronti dell’affidatario che supera il 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA;
l) violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel caso Patto di mancato rispetto integrità sottoscritto dall’affidatario in sede di gara, ai sensi dell’art. 1, c.17, della normativa sulla sicurezza Legge 190/2012 e s.m.i.;
m) arbitraria e ingiustificata interruzione dei servizi, non dipendente da causa di forza maggiore;
n) aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, una serie di inadempienze gravi e/o ripetute nel tempo, che comportino l’applicazione delle penalità indicate al precedente art. 19 o tali da rendere insoddisfacente il servizio, formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la salute continuità del servizio; o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato, dall'offerta tecnica e dal contratto;
o) manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione del servizio palesemente inadeguato agli standard qualitativi delineati nel Capitolato, negli allegati e nell’offerta presentata dall’affidatario in sede di gara;
p) qualora l’affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
q) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del contratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dall’Università, mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, a cui faranno seguito le conseguenze che la risoluzione comporta: ‐ l’Università potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’affidatario, il regolare funzionamento delle forniture e dei lavoratori servizi connessi, con richiesta quindi del risarcimento delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere anche per il rimanente periodo contrattuale; ‐ richiesta del risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti subiti a causa di negligenze, errori ed omissioni commessi dall’affidatario nell'espletamento della fornitura, oltre all’applicazione delle penali già contestate; ‐ escussione della garanzia definitiva, che verrà incamerata dall’Università; ‐ l’Università non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite correttamente. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di sicurezza di cui all’articolo 11 agli artt. 107 e 108 del presente capitolato speciale e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimento. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del FORNITORE, dei requisiti per l’espletamento del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Le parti si danno reciprocamente atto che alla prima contestazione scritta per inadempimento, si procederà all'applicazione della penale prevista al punto precedente. In caso di fornitura di servizi, il FORNITORE per tutta la durata dell’appalto si dovrà obbligare ad applicare condizioni contrattuali, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di riferimento e dagli eventuali conseguenti accordi sindacali territoriali (CCNL dei lavoratori di 41 imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi). Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola il soggetto aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. Qualora il FORNITORE non ottemperi a tale obbligo, è facoltà della FONDAZIONE risolvere il contratto e la riserva di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell’Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette”. In caso di seconda contestazione, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente al diritto di recesso, con comunicazione alla ditta e contestuale incameramento dell’eventuale cauzione definitiva con semplice nota dal Responsabile del procedimentoCodice.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Nel solo caso La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di affidamento dei Servizialtri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la FONDAZIONE ha facoltà costituisce causa di risolvere risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal RUP del contratto. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile, ove compatibili, in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In applicazione dell’art. 1456 del Codice civile il contratto prima della scadenza, senza che il Fornitore possa accampare pretese o indennizzi, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione del servizio ai sensi del Codice Appalti;
b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del procedimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’impresa senza giustificato motivo;
f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la esecuzione a perfetta regola d’arte;
g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza del materiale fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di sicurezza di cui all’articolo 11 del presente capitolato speciale e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimento. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, secondo indicazioni del Re- sponsabile Unico del Progetto dell’appalto; • sospensione del servizio per più di 2 (due) giorni consecutivi per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" – quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste nell'art. Art. 10 del presente Capitolato; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia di Brescia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgimento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte della SA (tre volte); • mancato reintegro della garanzia nei casi di incameramento della stessa nei tempi indicati del FORNITOREpresente capitolato; • violazione degli obblighi di cui al Patto d’Integrità e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia. Accertata almeno una delle condizioni soprammenzionate viene formulata e inviata tramite PEC la contestazione all’appaltatore, assegnando un termine, non inferiore a 15 gg dalla ricezione, per presentare le proprie controdeduzioni tramite una relazione particolareggiata, corredata dei requisiti per l’espletamento documenti necessari, indicando anche la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essergli riconosciuto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che sia pervenuta risposta, il RUP può chiedere la risoluzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione contratto con preavviso di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Le parti si danno reciprocamente atto che alla prima contestazione scritta per inadempimento, si procederà all'applicazione della penale prevista al punto precedentealmeno 20 giorni. In caso di fornitura risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà garantire la portabilità dei dati per tutte le caratteristiche tecnologiche dei servizi. Deve inoltre mettere a disposizione dell’Ente, senza oneri aggiuntivi ed entro quindici (15) giorni lavorativi dalla data di serviziscadenza, tutti i dati e documenti presenti nei database, in formato tale da consentirne la libera fruizione. La risoluzione del singolo contratto attuativo non comporta il FORNITORE per tutta la durata dell’appalto si dovrà obbligare ad applicare condizioni contrattualirecesso contestuale dall’Accordo quadro, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. fatto salvo caso di riferimento e dagli eventuali conseguenti accordi sindacali territoriali (CCNL dei lavoratori di 41 imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi). Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola il soggetto aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. Qualora il FORNITORE non ottemperi a tale obbligo, è facoltà della FONDAZIONE risolvere il contratto e la riserva di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che valutazione analoga da parte dell’Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette”del RUP dell’Accordo quadro. In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà procedere all’affidamento delle prestazioni all’o.e. risultato secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di seconda contestazionerifiuto di quest’ultimo, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente al diritto di recessoai successivi, con comunicazione alla ditta e contestuale incameramento dell’eventuale cauzione definitiva con semplice nota dal Responsabile del procedimentoseguendo l’ordine della graduatoria.
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Samples: Servizio Di Manutenzione E Assistenza E Licenze D’uso Saas
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Nel solo caso di affidamento dei Serviziinadempienze gravi, ovvero ripetute, alle obbligazioni poste a carico dell’Impresa, la FONDAZIONE ha Stazione appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenzacontratto, senza che il Fornitore possa accampare pretese o indennizzi, previa comunicazione scritta all'Impresa mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa, fatta salva l'applicazione delle penali già contestate. In ogni caso, la Stazione appaltante non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: • apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Impresa o a carico dell’Impresa capogruppo in caso di raggruppamento di imprese; • messa in mora liquidazione o cessione dell’attività dell’Impresa o a carico dell’Impresa capogruppo in caso di 15 giorniraggruppamento di imprese; • ritardo nell’avvio della esecuzione della fornitura, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione del servizio ai sensi del Codice Appalti;
b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del procedimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato tale da far ragionevolmente presumere il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei dei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione di consegna indicati all’articolo 7; • frode nella esecuzione della fornitura; • mancata osservanza del servizio;
d) divieto di subappalto; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sulla sicurezza sul del lavoro e le sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’impresa senza giustificato motivo;
f) rallentamento del serviziodelle maestranze; In tutti i casi sopra indicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione, senza giustificato motivonotificata all’Impresa appaltatrice a mezzo raccomandata A/R anticipata via fax, in misura tale da pregiudicare con cui l’I.U.E. dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa per la esecuzione a perfetta regola d’arte;
g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza del materiale fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di sicurezza di cui all’articolo 11 del presente capitolato speciale e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimentosituazione verificatasi. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte diritto per colpa dell’Impresa, determinerà, previo provvedimento della Stazione Appaltante, alla escussione della polizza fideiussoria, fatta salva l’azione per il risarcimento del FORNITORE, dei requisiti per l’espletamento del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Le parti si maggior danno reciprocamente atto che alla prima contestazione scritta per inadempimento, si procederà all'applicazione della penale prevista al punto precedente. In caso di fornitura di servizi, il FORNITORE per tutta la durata dell’appalto si dovrà obbligare ad applicare condizioni contrattuali, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di riferimento e dagli eventuali conseguenti accordi sindacali territoriali (CCNL dei lavoratori di 41 imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi). Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola il soggetto aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. Qualora il FORNITORE non ottemperi a tale obbligo, è facoltà della FONDAZIONE risolvere il contratto e la riserva di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato Territoriale del Lavoro subito e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi azione che da parte dell’Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette”. In caso di seconda contestazione, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente al diritto di recesso, con comunicazione alla ditta e contestuale incameramento dell’eventuale cauzione definitiva con semplice nota dal Responsabile del procedimentol’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Nel solo caso La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di affidamento dei Servizialtri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la FONDAZIONE ha facoltà costituisce causa di risolvere risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal RUP del contratto. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile, ove compatibili, in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In applicazione dell’art. 1456 del Codice civile il contratto prima della scadenza, senza che il Fornitore possa accampare pretese o indennizzi, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione del servizio ai sensi del Codice Appalti;
b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del procedimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’impresa senza giustificato motivo;
f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la esecuzione a perfetta regola d’arte;
g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza del materiale fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di sicurezza di cui all’articolo 11 del presente capitolato speciale e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimento. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore a 3 (tre) giorni consecutivi; • sospensione del servizio per più di due (2) giorni consecutivi; • non intenda sottostare alle penalità previste nell'art. Art. 10 del presente Capitolato; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia di Brescia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgimento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte della SA (tre volte); • mancato reintegro della garanzia nei casi di incameramento della stessa nei tempi indicati del FORNITOREpresente capitolato; • violazione degli obblighi di cui al Patto d’Integrità e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia. Accertata almeno una delle condizioni soprammenzionate viene formulata e inviata tramite PEC la contestazione all’appaltatore, assegnando un termine, non inferiore a 15 gg dalla ricezione, per presentare le proprie controdeduzioni tramite una relazione particolareggiata, corredata dei requisiti per l’espletamento documenti necessari, indicando anche la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essergli riconosciuto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che sia pervenuta risposta, il RUP può chiedere la risoluzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione contratto con preavviso di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Le parti si danno reciprocamente atto che alla prima contestazione scritta per inadempimento, si procederà all'applicazione della penale prevista al punto precedentealmeno 20 giorni. In caso di fornitura risoluzione del contratto, l'Aggiudicataria dovrà garantire la portabilità dei dati per tutte le caratteristiche tecnologiche dei servizi. Deve inoltre mettere a disposizione dell’Ente, senza oneri aggiuntivi ed entro quindici (15) giorni lavorativi dalla data di serviziscadenza, tutti i dati e documenti presenti nei database, in formato tale da consentirne la libera fruizione. La risoluzione del singolo contratto attuativo non comporta il FORNITORE per tutta la durata dell’appalto si dovrà obbligare ad applicare condizioni contrattualirecesso contestuale dall’Accordo quadro, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. fatto salvo caso di riferimento e dagli eventuali conseguenti accordi sindacali territoriali (CCNL dei lavoratori di 41 imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi). Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola il soggetto aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. Qualora il FORNITORE non ottemperi a tale obbligo, è facoltà della FONDAZIONE risolvere il contratto e la riserva di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che valutazione analoga da parte dell’Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette”del RUP dell’Accordo quadro. In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione appaltante potrà procedere all’affidamento delle prestazioni all’o.e. risultato secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di seconda contestazionerifiuto di quest’ultimo, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente al diritto di recessoai successivi, con comunicazione alla ditta e contestuale incameramento dell’eventuale cauzione definitiva con semplice nota dal Responsabile del procedimentoseguendo l’ordine della graduatoria.
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RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Nel solo caso La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del Codice. Il mancato rispetto di affidamento dei Serviziquanto previsto nel presente Capitolato può costituire valida causa di risoluzione del vincolo contrattuale, ai sensi dell’art. 1453 c.c., salva sempre e comunque la facoltà dell’Ente committente di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice. È fatta salva, in ogni caso, la FONDAZIONE ha facoltà per l’Amministrazione di risolvere intimare per iscritto all’appaltatore di adempiere entro un congruo termine non inferiore a 15 (quindici) giorni - secondo quanto previsto dall’art. 1454 c.c. - decorso inutilmente il quale il contratto prima della scadenzasi intenderà risolto di diritto. Il contratto è risolto di diritto, senza che il Fornitore possa accampare pretese o indennizzi, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimentiai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione del servizio ai sensi del Codice Appalti;
b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del procedimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità: • nel caso vengano applicate tre penali; • qualora, anche solo legalesuccessivamente alla stipula del contratto, nell’esecuzione venga riscontrato il venir meno del servizio;
d) inadempienza accertata alle norme possesso dei requisiti di legge sulla prevenzione partecipazione alla gara; • per sopravvenuta impossibilità dell'appaltatore di adempiere ai propri obblighi o per fallimento o cessazione dell’attività di impresa; • per inosservanza del Patto d’Integrità o ripetuta inosservanza degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’impresa senza giustificato motivo;
f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la esecuzione a perfetta regola d’arte;
g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione obblighi di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza del materiale fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
i) regolarità contributiva; • nel caso l’ammontare delle penali applicate raggiunga una quota pari al 10% dell’importo contrattuale; • nel caso di mancato rispetto impiego di personale non dipendente o comunque contrattualizzato dall’impresa; • nel caso l’appaltatore ceda a terzi l’esecuzione dell’attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione dell’appaltante; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di sicurezza di cui all’articolo 11 del presente capitolato speciale e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimento. Il contratto è altresì risolto Provincia (tre volte); • in caso di perdita da parte frode nell’adempimento degli obblighi contrattuali; • violazione degli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/2010; La dichiarazione di risoluzione del FORNITORE, dei requisiti per l’espletamento contratto viene comunicata con posta elettronica certificata. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del servizio, quali il fallimento o la irrogazione Codice civile in materia di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Le parti si danno reciprocamente atto che alla prima contestazione scritta risoluzione per inadempimento, si procederà all'applicazione della penale prevista al punto precedente. In caso di fornitura di serviziper impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, il FORNITORE per tutta la durata dell’appalto si dovrà obbligare ad applicare condizioni contrattuali, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di riferimento e dagli eventuali conseguenti accordi sindacali territoriali (CCNL dei lavoratori di 41 imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi). Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola il soggetto aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. Qualora il FORNITORE non ottemperi a tale obbligo, è facoltà della FONDAZIONE risolvere il contratto e la riserva di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell’Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette”. In caso di seconda contestazione, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente al diritto di recesso, con comunicazione alla ditta e contestuale incameramento dell’eventuale cauzione definitiva con semplice nota dal Responsabile del procedimentoin quanto compatibili.
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Samples: Fornitura E Posa Di Scaffalature
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Nel solo caso La risoluzione del contratto è disciplinata dall'art. 122 del Codice. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell’Appaltatore per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente Capitolato del bonifico bancario o postale, ovvero di affidamento dei Servizialtri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la FONDAZIONE ha facoltà costituisce causa di risolvere risoluzione del contratto. La dichiarazione di risoluzione del contratto è adottata dal RUP del contratto. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni del Codice civile, ove compatibili, in materia di risoluzione per inadempimento, per impossibilità sopravvenuta o per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto. In applicazione dell’art. 1456 del Codice civile il contratto prima della scadenza, senza che il Fornitore possa accampare pretese o indennizzi, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione del servizio ai sensi del Codice Appalti;
b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del procedimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’impresa senza giustificato motivo;
f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la esecuzione a perfetta regola d’arte;
g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza del materiale fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di sicurezza di cui all’articolo 11 del presente capitolato speciale e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimento. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi: • ritardo nell’avvio del servizio superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, secondo indicazioni del Respon- sabile Unico del Progetto dell’appalto; • sospensione del servizio per più di un giorno consecutivo per cause che non siano determinate da eventi di "forza maggiore" – quali, a titolo esemplificativo, interruzioni di corrente elettrica, di linee telefoniche o gravi eventi naturali o causati da terzi; • non intenda sottostare alle penalità previste nell'art. Art. 10 del presente Capitolato; • grave dispersione dei dati di titolarità della Provincia di Brescia a cui l’Appaltatore ha accesso per lo svolgimento del servizio; • gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte della SA(tre volte); • mancato reintegro della garanzia nei casi di incameramento della stessa nei tempi indicati del FORNITOREpresente capitolato; • violazione degli obblighi di cui al Patto d’Integrità e del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Brescia. Accertata almeno una delle condizioni soprammenzionate viene formulata e inviata tramite PEC la contestazione all’appaltatore, assegnando un termine, non inferiore a 15 gg dalla ricezione, per presentare le proprie controdeduzioni tramite una relazione particolareggiata, corredata dei requisiti per l’espletamento documenti necessari, indicando anche la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essergli riconosciuto. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che sia pervenuta risposta, il RUP può chiedere la risoluzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione contratto con preavviso di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Le parti si danno reciprocamente atto che alla prima contestazione scritta per inadempimento, si procederà all'applicazione della penale prevista al punto precedentealmeno 20 giorni. In caso di fornitura risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario dovrà garantire la portabilità dei dati per tutte le caratteristiche tecnologiche dei servizi. Deve inoltre mettere a disposizione dell’Ente, senza oneri aggiuntivi ed entro quindici (15) giorni lavorativi dalla data di serviziscadenza, tutti i dati e documenti presenti nei database, in formato tale da consentirne la libera fruizione. La risoluzione del singolo contratto attuativo non comporta il FORNITORE per tutta la durata dell’appalto si dovrà obbligare ad applicare condizioni contrattualirecesso contestuale dall’Accordo quadro, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. fatto salvo caso di riferimento e dagli eventuali conseguenti accordi sindacali territoriali (CCNL dei lavoratori di 41 imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi). Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola il soggetto aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. Qualora il FORNITORE non ottemperi a tale obbligo, è facoltà della FONDAZIONE risolvere il contratto e la riserva di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che valutazione analoga da parte dell’Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette”del RUP dell’Accordo quadro. In seguito alla risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà procedere all’affidamento delle prestazioni all’o.e. risultato secondo classificato nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di seconda contestazionerifiuto di quest’ultimo, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente al diritto di recessoai successivi, con comunicazione alla ditta e contestuale incameramento dell’eventuale cauzione definitiva con semplice nota dal Responsabile del procedimentoseguendo l’ordine della graduatoria.
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Samples: Capitolato Descrittivo Prestazionale
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Nel solo caso Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del codice civile in tema di affidamento dei Serviziinadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la FONDAZIONE ha facoltà risoluzione espressa ipso jure del contratto d’appalto, anche in assenza di risolvere il contratto prima della scadenzaproduzione di danno, senza che il Fornitore possa accampare pretese o indennizzi, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora le circostanze di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casiseguito elencate:
a) frode nell’esecuzione del servizio perdita dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione o qualora risulti a posteriori che l'Appaltatore non possieda i requisiti richiesti ai sensi del Codice Appaltifini della partecipazione alla selezione e/o esecuzione delle prestazioni;
b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del procedimento riguardo ai tempi qualora l’Appaltatore risulti destinatario di esecuzione provvedimenti definitivi o quando risulti accertato il mancato rispetto provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l’applicazione delle ingiunzioni o diffide fatteglimedesime disposizioni, nei termini imposti dagli stessi provvedimentiovvero di condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) manifesta incapacità mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;
d) violazioni gravi degli obblighi di riservatezza dei dati di cui al G.D.P.R., e/o inidoneitàdi riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato, anche solo legale, di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
e) inottemperanza alle prescrizioni della clausola c.d. di “pantouflage”;
f) frode nell’esecuzione del servizio;
dg) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’impresa senza giustificato motivo;
f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivocessione, in misura tale da pregiudicare la esecuzione a perfetta regola d’arte;
g) subappalto non autorizzatotutto o in parte, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o in violazione di norme sostanziali regolanti il subappaltodelle disposizioni del presente Capitolato;
h) non rispondenza del materiale fornito alle specifiche cessazione di contratto e allo scopo del servizioattività, concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata;
i) subappalto non autorizzato o al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente;
j) D.U.R.C. irregolare per due volte consecutive o tre volte in totale durante il periodo dell’esecuzione contrattuale;
k) ammontare delle penali applicate nei confronti dell’Appaltatore che supera il 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA;
l) violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel caso Patto di mancato rispetto integrità sottoscritto dall’Appaltatore in sede di gara, ai sensi dell’art. 1, c.17, della normativa sulla sicurezza Legge 190/2012 e s.m.i.;
m) arbitraria e ingiustificata interruzione dei servizi, non dipendente da causa di forza maggiore;
n) aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, una serie di inadempienze gravi e/o ripetute nel tempo, che comportino l’applicazione delle penalità indicate all’art. 18 o tali da rendere insoddisfacente il servizio, formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la salute continuità del servizio; o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato, dall'offerta tecnica e dal contratto;
o) manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione del servizio palesemente inadeguato agli standard qualitativi delineati nel Capitolato, negli allegati e nell’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;
p) qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
q) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del contratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dall’Università, mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, a cui faranno seguito le conseguenze che la risoluzione comporta: ‐ l’Università potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Appaltatore, il regolare funzionamento delle forniture e dei lavoratori servizi connessi, con richiesta quindi del risarcimento delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere anche per il rimanente periodo contrattuale; ‐ richiesta del risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti subiti a causa di negligenze, errori ed omissioni commessi dall’Appaltatore nell'espletamento della fornitura, oltre all’applicazione delle penali già contestate; ‐ escussione della garanzia definitiva, che verrà incamerata dall’Università; ‐ l’Università non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite correttamente. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di sicurezza di cui all’articolo 11 agli artt. 107 e 108 del presente capitolato speciale e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimento. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del FORNITORE, dei requisiti per l’espletamento del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Le parti si danno reciprocamente atto che alla prima contestazione scritta per inadempimento, si procederà all'applicazione della penale prevista al punto precedente. In caso di fornitura di servizi, il FORNITORE per tutta la durata dell’appalto si dovrà obbligare ad applicare condizioni contrattuali, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di riferimento e dagli eventuali conseguenti accordi sindacali territoriali (CCNL dei lavoratori di 41 imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi). Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola il soggetto aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. Qualora il FORNITORE non ottemperi a tale obbligo, è facoltà della FONDAZIONE risolvere il contratto e la riserva di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell’Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette”. In caso di seconda contestazione, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente al diritto di recesso, con comunicazione alla ditta e contestuale incameramento dell’eventuale cauzione definitiva con semplice nota dal Responsabile del procedimentoCodice.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Nel solo Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze considerate “gravi” alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.): • in caso di affidamento cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di falli- mento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’affidatario o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei Servizisuoi creditori, oppure entri in liquidazione; • allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’ese- cuzione del contratto di appalto; • qualora gli accertamenti antimafia presso la FONDAZIONE ha facoltà Prefettura competente risultino positivi; • allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale dell'affidatario, ivi compresa la violazione di risolvere diritti di brevetto; • qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'affidatario nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto di partecipa- zione alla gara; • l'affidatario ceda il contratto; • l'affidatario subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell’ARPAT • l'affidatario non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’ARPAT di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gra- vemente la corretta esecuzione del contratto prima della scadenza, senza che il Fornitore possa accampare pretese di appalto nei termini prescritti; • l'affidatario si renda colpevole di frode e/o indennizzi, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione del servizio ai sensi del Codice Appalti;
b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del procedimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle ingiunzioni o diffide fatteglicondizioni previste nel contratto, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dopo l’applicazione delle pe- nalità; • l'affidatario sospenda l’esecuzione del servizio;
d) inadempienza accertata alle norme contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo; • l'affidatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del pre- sente capitolato in tema di legge sulla prevenzione degli infortuni, comportamento trasparente per tutta la sicurezza sul lavoro e durata del pre- sente appalto; • qualora le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’impresa senza giustificato motivo;
f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivotransazioni relative al presente appalto, in misura tale da pregiudicare qualunque modo accertate, siano state eseguite senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all’art. 3 della L. 136/2010; • si verifichi la esecuzione a perfetta regola d’arte;
g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione fattispecie di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza del materiale fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
i) due DURC Negativi per due volte consecutive. • nel caso in cui si verifichino ritardi che abbiano determinato l’applicazione di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e una penale per ritardo superiore al 10% dell’importo del contratto. In tali casi, XXXXX procederà a incamerare definitivamente la salute dei lavoratori cauzione, e/o, fatta salva la penale di cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di sicurezza di cui all’articolo 11 del presente capitolato speciale e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimento. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del FORNITOREcapitolato, dei requisiti applicare una penale equivalente, nonché procedere nei confronti dell'affidatario per l’espletamento del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Le parti si danno reciprocamente atto che alla prima contestazione scritta per inadempimento, si procederà all'applicazione della penale prevista al punto precedenterisarcimento dell’ulteriore danno. In caso di fornitura di servizirisoluzione del contratto per una delle suindicate cause l’ARPAT metterà a carico dell'affidatario il danno (tutti i costi, il FORNITORE nessuno escluso, per tutta la durata dell’appalto si dovrà obbligare ad applicare condizioni contrattuali, economiche e normative non inferiori l’affidamento a quelle risultanti dai C.C.N.L. di riferimento e dagli eventuali conseguenti accordi sindacali territoriali (CCNL dei lavoratori di 41 imprese di pulizia e servizi integrati/multiserviziterzi ecc.). Tale obbligo permane anche dopo Nessun indennizzo è dovuto all'affidatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l'affidata- rio dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola il soggetto aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. Qualora il FORNITORE non ottemperi a tale obbligo, è facoltà della FONDAZIONE risolvere il contratto e la riserva di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell’Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette”. In caso di seconda contestazione, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente al diritto di recesso, con comunicazione alla ditta e contestuale incameramento dell’eventuale cauzione definitiva con semplice nota dal Responsabile del procedimentorisoluzione.
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Samples: Service Agreement
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. Nel solo caso di affidamento dei Servizi, la FONDAZIONE ha facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza, senza che il Fornitore possa accampare pretese o indennizzi, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell’esecuzione del servizio ai Ai sensi del Codice Appalti;
b) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del procedimento riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell’impresa senza giustificato motivo;
f) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la esecuzione a perfetta regola d’arte;
g) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza del materiale fornito alle specifiche di contratto e allo scopo del servizio;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/08 o ai piani di sicurezza di cui all’articolo 11 del presente capitolato speciale e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal responsabile del procedimentoper gli effetti dell’art. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte del FORNITORE, dei requisiti per l’espletamento del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Le parti si danno reciprocamente atto che alla prima contestazione scritta per inadempimento, si procederà all'applicazione della penale prevista al punto precedente. In caso di fornitura di servizi, il FORNITORE per tutta la durata dell’appalto si dovrà obbligare ad applicare condizioni contrattuali, economiche e normative non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. di riferimento e dagli eventuali conseguenti accordi sindacali territoriali (CCNL dei lavoratori di 41 imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi). Tale obbligo permane anche dopo la scadenza del suindicato contratto collettivo e fino alla sua sostituzione e vincola il soggetto aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale della struttura o dimensione della società stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa. Qualora il FORNITORE non ottemperi a tale obbligo, è facoltà della FONDAZIONE risolvere il contratto e la riserva di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte dell’Impresa vengano osservate le prescrizioni suddette”. In caso di seconda contestazione, questa Amministrazione 1456 codice civile l’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere unilateralmente risolvere il contratto, previo invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo equiparabile: - nei casi di grave e reiterata inadempienza degli obblighi assunti; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva; - perdita dei requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla gara; - cessazione dell’attività, fallimento; - variazioni soggettive dell’esecutore del contratto; - mancata dimostrazione, in qualsiasi momento e con la frequenza ritenuta opportuna, del pieno adempimento degli obblighi in materia assicurativa, assistenziale, previdenziale, retributiva e comunque derivante da rapporti di lavoro del personale; - radiazione o cancellazione dal RUI di cui all’art. 109 del D.lgs. n. 209/2005; in tal caso è obbligo del Broker darne pronta informazione all’Azienda Sanitaria e la risoluzione del contratto è immediata; - nei casi di applicazione di sanzioni disciplinari di particolare gravità da parte dell’IVASS (già ISVAP) diverse dalla radiazione o cancellazione; - mancata dimostrazione di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza; - subappalto o cessione del contratto; - violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62. La risoluzione del contratto, ove non previsto dal presente Capitolato, avrà effetto dal giorno stabilito nella comunicazione dell’Azienda Sanitaria, la quale si rivarrà dei danni sulla cauzione definitiva e avrà diritto di recessoaffidare a terzi la parte rimanente dei servizi oggetto del contratto, con comunicazione alla ditta in danno del Broker inadempiente, su cui graveranno tra l’altro i costi del nuovo affidamento del servizio e contestuale incameramento dell’eventuale cauzione definitiva con semplice nota dal Responsabile del procedimentodell’esecuzione dello stesso. L’esecuzione in danno non esimerà il Broker dalle responsabilità civili e penali ad esso ascrivibili a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.
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