Risoluzione del rapporto. L’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto l’età necessaria per la maturazione del diritto al trattamento di pensione di vecchiaia. Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il giornalista ha diritto a percepire il trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni della legge 29 maggio 1982 n. 297. Ove la risoluzione sia attivata dal datore di lavoro (con l’esclusione dell’ipotesi di giusta causa), il giornalista assunto con contratto a tempo indeterminato ai sensi del presente CNLG ha diritto a una indennità di mancato preavviso nella misura di tre mensilità di retribuzione quando abbia un’anzianità aziendale di almeno 24 mesi o nella misura di due mensilità quando abbia un’anzianità aziendale inferiore a 24 mesi. Il giornalista non potrà abbandonare l’azienda senza dare il preavviso di due mesi. L’inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore di avere un’indennità equivalente all’importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del giornalista. Le parti dichiarano di aver inteso convenire che data la particolare natura del rapporto giornalistico in caso di recesso del rapporto da parte dell’editore è da escludersi la possibilità di un periodo di preavviso lavorato.
Appears in 4 contracts
Samples: Contratto Collettivo Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Lavoro Di Natura Giornalistica Nelle Testate Periodiche Di Informazione a Diffusione Locale E Nelle Testate on Line Locali, Contratto Collettivo Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Lavoro Di Natura Giornalistica Nelle Testate Periodiche Di Informazione a Diffusione Locale E Nelle Testate on Line Prevalentemente Locali, Contratto Collettivo Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Lavoro Di Natura Giornalistica Nelle Testate Periodiche Di Informazione a Diffusione Locale E Nelle Testate on Line Prevalentemente Locali
Risoluzione del rapporto. L’azienda può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto l’età necessaria per la maturazione del diritto al trattamento di pensione di vecchiaia. Al momento della risoluzione del rapporto di lavorolavoro ove la risoluzione sia attivata dal datore di lavoro (con l’esclusione dell’ipotesi di giusta causa), il giornalista ha diritto a percepire il trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni della legge 29 maggio 1982 n. 297. Ove la risoluzione sia attivata dal datore di lavoro (con l’esclusione dell’ipotesi di giusta causa), il giornalista assunto con contratto a tempo indeterminato ai sensi del presente CNLG ha diritto a una indennità 297 e all’indennità di mancato preavviso nella misura di tre mensilità di retribuzione quando abbia un’anzianità aziendale di almeno 24 mesi o nella misura di due mensilità quando abbia un’anzianità aziendale inferiore a 24 mesi. Il giornalista non potrà abbandonare l’azienda senza dare il preavviso di due mesi. L’inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore di avere un’indennità equivalente all’importo della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del giornalista. Le parti dichiarano di aver inteso convenire che data la particolare natura del rapporto giornalistico in caso di recesso del rapporto da parte dell’editore è da escludersi la possibilità di un periodo di preavviso lavorato.
Appears in 1 contract
Samples: Ipotesi Di Accordo
Risoluzione del rapporto. L’azienda Ognuna delle parti può chiedere la risoluzione consensuale della presente convenzione, allorquando si verificasse il venir meno dell’interesse pubblico sotteso alla collaborazione da parte comunale e la mancanza delle condizioni fondamentali per la prosecuzione di una proficua collaborazione tra il Comune di Pieve Xxxxxxxx e l’AUSER. La volontà di risoluzione deve essere comunicata via posta elettronica certificata e con tre mesi di preavviso. Prima della risoluzione consensuale le parti si in- contrano per la verifica congiunta delle motivazioni. Il Comune di Pieve Xxxxxxxx può altresì, previo incontro formale tra le parti ed eventuale diffida, risolvere la presente convenzione per provata inadempienza da parte dell’organizzazione agli impe- gni previsti ed assunti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Auser stessa fino al ricevimento della diffida. L’Auser può risolvere il rapporto di lavoro quando il giornalista abbia raggiunto l’età necessaria per la maturazione del diritto al trattamento di pensione di vecchiaia. Al momento della risoluzione del rapporto di lavoropresente convenzione in ogni momento, il giornalista ha diritto a percepire il trattamento di fine rapporto secondo le disposizioni della legge 29 maggio 1982 n. 297. Ove la risoluzione sia attivata dal datore di lavoro (previo avviso con l’esclusione dell’ipotesi di giusta causa), il giornalista assunto lettera racco- mandata e con contratto a tempo indeterminato ai sensi del presente CNLG ha diritto a una indennità di mancato un preavviso nella misura di tre mensilità di retribuzione quando abbia un’anzianità aziendale di almeno 24 mesi o nella misura 60 giorni per grave inadempienza del Comune di due mensilità quando abbia un’anzianità aziendale inferiore a 24 mesi. Il giornalista non potrà abbandonare l’azienda senza dare il preavviso di due mesi. L’inosservanza di tale disposizione darà diritto all’editore di avere un’indennità equivalente all’importo Pieve E- manuele agli impegni assunti e previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della retribuzione correlativa al periodo di preavviso per il quale è mancata la prestazione del giornalista. Le parti dichiarano di aver inteso convenire che data la particolare natura del rapporto giornalistico in caso di recesso del rapporto da parte dell’editore è da escludersi la possibilità di un periodo di preavviso lavoratopresente convenzione.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione