Cooperative Clausole campione

Cooperative. Documentazione cartacea prevista per il fascicolo aziendale dalla circolare AGEA ACIU.2012.90 del 29/02/2012 e s.m.i.: • Mandato UMA; • Documento del rappresentante legale valido; • Fotocopia del codice fiscale e partita IVA (per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria); • Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nella richiesta annuale e integrativa (art. 46 D.Lgs. 445/00) relativa all’iscrizione al registro delle imprese presso la C.d.C.; • Documentazione attestante la consistenza territoriale con riferimento al paragrafo 4.1 del presente manuale (solo cooperative di conduzione); • Copia dello Statuto; • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.Lgs. 445/00) riguardante la proprietà delle macchine/attrezzature, resa nella richiesta annuale e integrativa; • Contratti di affitto/noleggio/leasing/comodato,riguardanti il possesso delle macchine; • Copia dei libretti di controllo del quinquennio precedente (per il 2014 copia dei libretti completi degli allegati del2009. • Documentazione prevista dai capitoli 3.1 – 8 – 9 – 10 - 12.4 quando ricorre il caso. • Mandato UMA; • Documento del rappresentante legale valido; • Fotocopia del codice fiscale e partita IVA (per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria); • Documentazione attestante la consistenza territoriale con riferimento al paragrafo 4.1 del presente manuale; • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47D.Lgs. 445/00) riguardante la proprietà delle macchine/attrezzature, resa nella richiesta annuale e integrativa; • Contratti di affitto/noleggio/leasing/comodato,riguardanti il possesso delle macchine; • Copia dei libretti di controllo del quinquennio precedente (per il 2014 copia dei libretti completi degli allegati del2009; • Dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti l’attività che dà titolo per l’accesso all’agevolazione; • Documentazione prevista dai capitoli 3.1 – 8 – 9 – 10 - 12.4 quando ricorre il caso.
Cooperative. Per le cooperative il tutor o il referente deve essere un socio lavoratore o un dipendente qualificato di livello superiore, o almeno pari, a quello in cui l’apprendista sarà inquadrato al termine del contratto d’apprendistato 80 Lettera-circolare Ministero del lavoro 22 aprile 2013, n. 7258. 81 CCNL Agenzia di somministrazione lavoro 15 ottobre 2019. V. anche Accordo interconfederale 5 aprile 2012.
Cooperative. La competenza ad esercitare l’attività e vigilanza sugli enti cooperativi spetta al Ministero dello Sviluppo Economico e si concretizza soprattutto in una attività ispettiva svolta in sede di revisione periodica. Al Ministero dello Sviluppo Economico è affidato il compito di ispezione ordinaria e straordinaria delle cooperative. Nei casi in cui però queste cooperative siano iscritte ad associazioni giuridicamente riconosciute, le ispezioni sono effettuate dalle associazioni e non è più compito del Ministero. Sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, il Ministero dello Sviluppo Economico ha facoltà di adottare alcuni provvedimenti quali: • Gestione commissariale • Scioglimento per atto dell'autorità • Sostituzione dei liquidatori • Liquidazione coatta amministrativa • Cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati dall'albo nazionale degli enti cooperativi.
Cooperative. CAPITOLO I
Cooperative. Si conferma quanto già previsto dagli accordi precedenti in tema di cooperative.
Cooperative. Le cooperative dovranno effettuare obbligatoriamente contratti che comprenderanno obiettivi sia di budget che di qualità della prescrizione.
Cooperative. Le parti concordano che: ✓ si riconoscono come cooperative le forme associative di assistenza primaria che rispondono ai requisiti previsti dall’ACN e ACR. ✓ la semplice appartenenza ad una cooperativa non comporta per il medico il riconoscimento di alcun incentivo in mancanza di una fattiva adesione del professionista all’Accordo Contratto di cui all’allegato A dell’accordo integrativo regionale. L’adesione all’Accordo Quadro di tutti i soci della Cooperativa è requisito necessario, ma non sufficiente per la stipula dell’Accordo Contratto con l’Azienda. L’Azienda si impegna ad aprire annualmente le trattative per la sottoscrizione degli Accordi Contratto, ai quali dovranno necessariamente aderire tutti i soci della cooperativa. Fino alla definizione dei nuovi Accordi Contratto rimangono invariate le indennità di associazionismo riconosciute Diretto Ing. Lu 50122 Piazza Telefo E-mail @asf.
Cooperative. Il dataset comprende 1715 cooperative, 315 hanno aderito ad una rete soggetto, e le rimanenti 1400 hanno scelto di partecipare ad una rete oggetto. Anche per le cooperative la percentuale di aderenti ad una rete oggetto supera l’80%, in qualche modo la preponderanza della rete contrattuale sembra essere trasversale rispetto al tipo di organizzazione scelta, ciò fa pensare che effettivamente ci siano delle caratteristiche tipo che permettano ad una realtà, a prescindere dalla forma organizzativa adottata, di optare per l’una o per l’altra forma di collaborazione. A maggior ragione, se riflettiamo sulla differenza nello scopo delle tipologie societarie: la cooperativa non deve generare lucro nei suoi portatori di interesse, i soci. A differenza delle altre società di capitali, infatti, lo scopo di una cooperativa è mutualistico, deve cioè generare dei benefici, in termini di opportunità di lavoro, di acquisto e, più in generale, di soddisfazione di bisogni, per i propri soci. Se anche le cooperative, così concettualmente diverse dalle altre società di capitali, seguono comunque un percorso simile alle SRL e alle Spa, allora devono esserci delle motivazioni di fondo che spingono le imprese a fare le stesse scelte. Le 315 cooperative, figura 14, che aderiscono al 2017 ad una rete soggetto sono presenti in tutti i settori del dataset, escluso quello dell’energia. A differenza di SRL e Spa, non è più l’Industria ad avere il maggior numero di imprese, che con 25 cooperative si posiziona al quinto posto, ma sono Servizi, con 83 società, e Agricoltura, con 65. Questo dato non deve stupire, infatti, i servizi e l’agricoltura sono i settori dove le cooperative si esprimono al meglio: il primo Rapporto EURICSE, associazione privata non profit con sede a Trento la cui mission è lo studio e la promozione della cooperazione in Italia ed in Europa, riporta che i settori a maggior presenza di cooperative sono, al 31 dicembre 2008, i Servizi e l’Agricoltura. Sebbene datato, i dati forniti da questo rapporto sono stati aggiornati al 2014, attraverso la stesura del Terzo Rapporto EURICSE dove non solo viene confermato il trend di crescita nel settore agricolo, ma soprattutto nel settore dei Servizi. Se si guarda la distribuzione settoriale delle cooperative aderenti ad una rete oggetto, figura 15, si nota che il numero è maggiore, in linea con quanto già visto per SRL e Spa. A differenza però di quanto accade per le Spa agricole, dove la scelta tra l’una e l’altra sembra quas...

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).