Common use of Ritardo nei pagamenti Clause in Contracts

Ritardo nei pagamenti. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11).

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Samples: Voltura Per Uso Domestico/Uso Diverso Dall’abitazione, Voltura Per Uso Domestico/Uso Diverso Dall’abitazione, Energy Supply Agreement

Ritardo nei pagamenti. In contributo a copertura degli oneri amministrativi a favore del distributore e il contributo a copertura dei costi per la prestazione commerciale. Per la presente offerta, in caso di mancato pagamentosottoscrizione a seguito di voltura l’onere commerciale pari a 23€ non verrà applicato. Gli oneri amministrativi dovuti al distributore rimarranno a carico del Cliente. La fatturazione dei consumi avviene sulla base delle letture del contatore rilevate e messe a disposizione dal distributore o in mancanza sulla base dell’autolettura (ove disponibile) comunicata dal Cliente e validata dal distributore. In assenza di comunicazioni dei dati di consumo, anche parzialeEEN effettuerà la fatturazione, della fatturaa titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, decorso il termine sulla base dei consumi storici del Cliente o dei dati comunicati dal Cliente stesso nella Richiesta o in corso di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal fornitura. Dal 10° giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fatturabolletta, il Rivenditore invierà una lettera EEN potrà inviare formale avviso di messa costituzione in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo con raccomandata A/R, R o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a . Se il Cliente non adempirà nel termine indicato EEN potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi fornitura solo dopo 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta data di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione notifica della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in e la richiesta sarà inviata al DL decorsi non meno di 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento. Nel caso di inadempimentopagamento dell’insoluto, verrà applicato l’indennizzo di cui EEN provvederà a richiedere al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2DL la riattivazione della fornitura, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti con le tempistiche e modalità previste dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagatiregolazione. Il Rivenditore EEN potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura del corrispettivo di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la di riattivazione della fornitura stessanel limite previsto dalla normativa vigente. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e Dopo la sospensione della fornitura - perdurante l’inadempimento del Cliente - EEN potrà in qualunque momento dichiarare risolto il Contratto. Per i clienti Consumatori verrà applicato un tasso di interesse moratorio pari al tasso BCE+ 3,5 punti percentuali. Addebito per la gestione del ritardato pagamento: da parte della Società11 a 25 giorni, la stessa applicherà gli indennizzi automatici2% dell’importo insoluto; da 26 giorni in su, così come 5% dell’importo insoluto. Le attività relative alle procedure riportate saranno svolte in conformità a quanto previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (dall'Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/1199/11 e s.m.i. (TIMG).

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Samples: Offerta a Prezzo Variabile Per La Fornitura Di Gas Naturale, Offerta a Prezzo Variabile Per La Fornitura Di Gas Naturale, Offerta a Prezzo Variabile Per La Fornitura Di Gas Naturale

Ritardo nei pagamenti. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso 1. Qualora il pagamento degli acconti non vengano effettuati entro il termine di scadenza, uBroker addebiterà stabilito ai sensi dell'Art. 26 del presente Capitolato Speciale d’appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all’Operatore Economico gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari corrispettivi al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamentotasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente nel pagamento superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) sessanta giorni, effettuando prima dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. I tempi necessari a condurre e completare la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento)verifica della regolarità contributiva, ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, avviata nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigentedei tempi di cui al predetto Art. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA)26 non sono imputabili alla Stazione appaltante. 2. Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi pagamento della rata di pagamento nei confronti saldo non intervenga nel termine stabilito dall'Art. 27 del fornitore con presente Capitolato Speciale d’appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.iritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti 3. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002 s.m.i. Gli interessi moratori sono comprensivi dell’eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile. 4. Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’Operatore Economico, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione del servizio. 5. E’ facoltà dell’Operatore Economico, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale le quali non sia stato costituito in mora tempestivamente emesso il certificato o il mandato di pagamento, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08codice civile, e che nella comunicazione della rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Operatore Economico, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il cliente finale sia stato informato chegiudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 6. Nel caso di inadempimentosubappalto con pagamento diretto, verrà applicato l’indennizzo gli interessi di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto presente articolo sono corrisposti all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al pagamento dovuto nel termine valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.cessi., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11).

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Samples: Appalto, Appalto

Ritardo nei pagamenti. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso 1. Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine di scadenza, uBroker addebiterà stabilito ai sensi dell'Art.26 del presente Capitolato Speciale d’appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all’Operatore economico gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari corrispettivi al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamentotasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente nel pagamento superi i venti sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. I tempi necessari a condurre e completare la verifica della regolarità contributiva, avviata nel rispetto dei tempi di cui al predetto Art. 26 non sono imputabili alla Stazione appaltante. 2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'Art. 27 per causa imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dalla scadenza dal termine stesso. 3. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002 s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi dell’eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile. 4. Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’Operatore economico, in occasione del pagamento della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’artimmediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dell’Accordo Quadro. 5. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi E’ facoltà dell’Operatore economico, trascorsi i termini della messa di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in moracui l'ammontare delle fatture, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il Rivenditore invierà le richieste certificato o il mandato di sospensione ai Distributori Localipagamento, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15raggiunga il 25% (quindici percento)venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario agire ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09dell'articolo 1460 del codice civile, Del. 219/2020/R/com e s.m.i.rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”è facoltà dell’Operatore economico, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il cliente finale sia stato informato chegiudizio per la dichiarazione di risoluzione dell’Accordo Quadro, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 6. Nel caso di inadempimentosubappalto con pagamento diretto, verrà applicato l’indennizzo gli interessi di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto presente articolo sono corrisposti all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al pagamento dovuto nel termine valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11).essi

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ricambi, Framework Agreement

Ritardo nei pagamenti. In caso potrà in qualunque momento dichiarare risolto il Contratto. Le attività relative alle procedure riportate saranno svolte in conformità a quanto previsto dall'Allegato A alla Delibera ARERA 285/2015/R/com (TIMOE). Il Cliente può recedere dal Contratto in qualsiasi momento e senza oneri per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, tramite la stipula del nuovo Contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere con EEN. Il nuovo Fornitore è tenuto all’invio di mancato pagamentoapposita comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitura. EEN garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, anche parzialea partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso. Se il Cliente intende recedere per cessazione della fornitura, della fatturao per altre motivazioni, decorso il termine di scadenzapreavviso per l’esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di EEN. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità: Raccomandata: Casella postale E.ON Energia 14029, uBroker addebiterà gli interessi 00000 Xxxxxx; fax: 000 000 000 o tramite pec a xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Le somministrazioni avverranno nel rispetto delle tempistiche minime stabilite da ARERA e compatibilmente con l’intervenuta efficacia dei recessi esercitati verso i precedenti fornitori. La somministrazione si deve ritenere condizionata all’attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di mora calcolatiTrasporto, Dispacciamento, Trasmissione e Servizi Accessori, di cui all’art.4 delle CGC. Ove il PDR e/o il POD non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento della ultimazione dell’allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni/accertamenti. La data presunta dell’avvio dell’esecuzione della fornitura viene indicata nella Richiesta di Fornitura e di regola sarà l’inizio del secondo mese successivo alla data di firma della stessa. Nei casi di voltura e subentro l'attivazione della fornitura sarà eseguita nel rispetto delle tempistiche previste dalla regolazione e saranno richiesti il contributo a copertura degli oneri amministrativi a favore del distributore e il contributo a copertura dei costi per ogni giorno la prestazione commerciale. La fatturazione dei consumi avviene sulla base delle letture del contatore rilevate e messe a disposizione dal distributore ovvero in mancanza sulla base dell’autolettura (ove disponibile) comunicata dal Cliente e validata dal distributore. In assenza di ritardo comunicazioni dei dati di consumo, EEN effettuerà la fatturazione, a partire titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei consumi storici del Cliente o dei dati comunicati dal Cliente stesso nella Richiesta, ovvero in corso di fornitura. Per i clienti consumatori verrà applicato un tasso di interesse moratorio pari al tasso BCE + 3,5 punti percentuali. Addebito per la gestione del ritardato pagamento: da 11 a 25 giorni, 2% dell’importo insoluto; da 26 giorni in su, 5% dell’importo insoluto. Dal 10° giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fatturabolletta, il Rivenditore invierà una lettera EEN potrà inviare formale avviso di messa costituzione in mora con raccomandata A/R o PEC. Se il Cliente non adempirà nel termine indicato EEN potrà richiedere la sospensione della fornitura al Cliente di energia elettrica DL competente. Per i clienti alimentati in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinqueBT) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della fornitura verrà richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) 25 giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione notifica della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che(se sussistono le condizioni tecniche del misuratore, la sospensione sarà anticipata da un periodo di 15 giorni in cui la potenza sarà ridotta del 15% rispetto a quella disponibile). Decorso tale periodo, in caso di inadempimentoperdurante insolvenza, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso verrà sospesa. Per i clienti non in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva BT la sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili verrà richiesta dopo 40 giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora e la richiesta sarà inviata al DL decorsi non meno di 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento. Nel caso di pagamento dell’insoluto, EEN provvederà a richiedere al DL la riattivazione della fornitura, con la sospensione del servizio di trasportole tempistiche e modalità previste dalla regolazione. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di EEN potrà richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura del corrispettivo di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la di riattivazione della fornitura stessanel limite previsto dalla normativa vigente. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e Dopo la sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto - perdurante l’inadempimento del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11)Cliente - EEN potrà in qualunque momento dichiarare risolto il Contratto.

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Samples: Offerta a Prezzo Fisso Per La Fornitura Di Energia Elettrica, Offerta a Prezzo Fisso Per La Fornitura Di Energia Elettrica

Ritardo nei pagamenti. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della presente fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBrokeruBroker avrà, inoltre, sospenderà la possibilità di sospendere la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, è facoltà di quest’ultimo procederà procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo A partire dal giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà potrà inviare allo stesso una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, R con indicazione che, trascorsi 25 15 (venticinquequindici) giorni (solari) dal ricevimento dall’invio della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine fornitura ovvero la chiusura del PdR per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornituramorosità. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fatturagiorni, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi Relativamente alla fornitura di Energia Elettrica, per i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti POD connessi in bassa tensione, senza misuratore elettronicoqualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di prima della sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, della fornitura il Rivenditore procederà con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di una riduzione della potenza pari al 15% (quindici percento)) della potenza disponibile e, ove possibile. Decorsi i 15 decorsi 10 (quindicidieci) giorni solari dalla data di riduzione di potenza senza che il Distributorepagamento venga perfezionato, qualora non riceva procederà con la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiestaintegrale. In caso di persistente morositàogni caso, la comunicazione del Rivenditore indicherà le modalità con cui il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornituraCliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento, nel le quali, comunque, non potranno risultare più gravose rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigentea quelle originariamente pattuite. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi Per tale tipologia di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore POD, qualora abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i.operato la risoluzione contrattuale per morosità, il nuovo fornitore addebiterà al Rivenditore, a seguito dello switching del Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore su diverso fornitore, potrà avanzare richiesta di indennizzo “CMOR”, qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo all’art. 2.2 Allegato B Delibera della delibera AEEG ARG/elt 219/10 “Sistema Disposizioni per il funzionamento del sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale morosodi cui all’All. B della deliberazione dell’AEEG ARG/elt n.191/09”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione attivazione e disattivazione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura nel limite dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessaeffettivamente sostenuti. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, sospensione o cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11).

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale

Ritardo nei pagamenti. 14.1 Al ricevimento della fattura, il Cliente dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo ivi esposto entro la data di scadenza e con le modalità indicate sulla fattura stessa. In caso di mancato pagamentomancato, anche parzialeritardato o parziale pagamento di una o più fatture, della fatturail Cliente dovrà corrispondere, decorso oltre all’ammon- tare degli importi dovuti, eventuali penali e spese occorse per il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi recupero del credito ed un interesse di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari in misura pari: - al Tasso Ufficiale saggio degli interessi previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, per tutti i Clienti esclusi quelli con forniture a uso domestico; - al saggio degli interessi legali, previsti annualmente con Decreto del Ministro dell’E- conomia e delle Finanze ai sensi del 1284 c.c. maggiorati di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre 3,50 (tre/50) punti percentuali per tutti i Clienti con forniture a uso domestico; - un corrispettivo per le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. del sollecito scritto fino a Euro 5,00 (cinque/00) IVA esclusa. 14.2 In caso di mancato pagamento della di una fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo entro la data di scadenza della fatturail Fornitore, fermo restando il Rivenditore invierà una lettera diritto di risolvere il contratto, si riserva di attivare le procedure previste in caso di morosità, inviando al Cliente, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di messa in mora al Cliente con l’indicazione del termine ultimo di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/Rpagamento, ovvero 15 giorni solari dall’invio o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) 20 giorni (solari) dal ricevimento solari dalla data di emissione della stessa procederà(ovvero 10 giorni dalla notifica all’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione di costituzione in mora inviata tramite servizio di posta elettronica certificata). Detti termini potranno essere ridotti nel caso previsto dall’art. 3.4 dell’Allegato A della delibera 258/15 qualora, dopo i nei 90 giorni successivi tre alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità, il Venditore proceda con nuova messa in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente. Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato, il Fornitore comunque non potrà richiedere al distributore di sospendere la fornitura prima di 3 giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione partire dall’ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti siti connessi in bassa tensione, senza misuratore elettronicoqualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di prima della sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, della fornitura il Fornitore procederà con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di una riduzione della potenza pari al 15% (quindici percento)) della potenza disponibile e, ove possibile. Decorsi i decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla data di riduzione senza che il pagamento venga perfezionato, procederà con la sospensione integrale. L’avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato e dimostrato dal Cliente mediante presentazione di potenza idonea documentazione attraverso fax, raccomandata A/R o PEC. Qualora la costituzione in mora sia relativa a importi non pagati per consumi risalenti a più di 2 anni per i quali il DistributoreCliente non abbia eccepito la prescrizione, qualora non riceva pur sussistendone i presupposti, la richiesta comunicazione di riattivazione costituzione in mora riporterà l’ammontare di tali importi e l’indicazione testuale delle modalità di esercizio del diritto da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso Cliente. 14.3 Il Cliente deve consentire al distributore l’accesso ai locali in cui è ubicato l’impianto di persistente morosità, misura affinché possa disalimentare il Rivenditore avrà facoltà punto di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, riconsegna in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo . Le utenze verranno riattivate solamente a seguito del pagamento di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente tutte le fatture che hanno compor- tato la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. sospensione. 14.4 Il Rivenditore Fornitore, peraltro, sempre per tramite del Distributore, potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche procedere, senza alcun preavviso al Cliente, all’immediata sospensione delle forniture in caso di comprovati prelievi fraudolenti accertato prelievo fraudolento (compresa l’ipotesi di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto riattivazione non autorizzata a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi seguito di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi per mora). 14.5 In ogni caso è comunque fatta salva ogni altra azione per il recupero del presente art. 7, credito e il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente risarcimento dell’eventuale danno subito dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.cFornitore., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11).

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale

Ritardo nei pagamenti. Trasporto, Dispacciamento, Trasmissione e Servizi Accessori, di cui all’art.4 delle CGC. Ove il PDR e/o il POD non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento della ultimazione dell’allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni/accertamenti. La data presunta dell’avvio dell’esecuzione della fornitura viene indicata nella Richiesta di Fornitura e di regola sarà l’inizio del secondo mese successivo alla data di firma della stessa. Nei casi di voltura e subentro l'attivazione della fornitura sarà eseguita nel rispetto delle tempistiche previste dalla regolazione e saranno richiesti il contributo a copertura degli oneri amministrativi a favore del distributore e il contributo a copertura dei costi per la prestazione commerciale. La fatturazione dei consumi avviene sulla base delle letture del contatore rilevate e messe a disposizione dal distributore ovvero in mancanza sulla base dell’autolettura (ove disponibile) comunicata dal Cliente e validata dal distributore. In caso assenza di mancato comunicazioni dei dati di consumo, EEN effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei consumi storici del Cliente o dei dati comunicati dal Cliente stesso nella Richiesta, ovvero in corso di fornitura. Per i clienti consumatori verrà applicato un tasso di interesse moratorio pari al tasso BCE + 3,5 punti percentuali. Addebito per la gestione del ritardato pagamento: da 11 a 25 giorni, anche parziale2% dell’importo insoluto; da 26 giorni in su, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal 5% dell’importo insoluto. Dal 10° giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fatturabolletta, il Rivenditore invierà una lettera EEN potrà inviare formale avviso di messa costituzione in mora con raccomandata A/R o PEC. Se il Cliente non adempirà nel termine indicato EEN potrà richiedere la sospensione della fornitura al Cliente di energia elettrica DL competente. Per i clienti alimentati in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinqueBT) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della fornitura verrà richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) 25 giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione notifica della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che(se sussistono le condizioni tecniche del misuratore, la sospensione sarà anticipata da un periodo di 15 giorni in cui la potenza sarà ridotta del 15% rispetto a quella disponibile). Decorso tale periodo, in caso di inadempimentoperdurante insolvenza, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso verrà sospesa. Per i clienti non in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva BT la sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili verrà richiesta dopo 40 giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora e la richiesta sarà inviata al DL decorsi non meno di 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento. Nel caso di pagamento dell’insoluto, EEN provvederà a richiedere al DL la riattivazione della fornitura, con la sospensione del servizio di trasportole tempistiche e modalità previste dalla regolazione. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di EEN potrà richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura del corrispettivo di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la di riattivazione della fornitura stessanel limite previsto dalla normativa vigente. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e Dopo la sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto - perdurante l’inadempimento del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11)Cliente - EEN potrà in qualunque momento dichiarare risolto il Contratto.

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Samples: Offerta a Prezzo Fisso Per La Fornitura Di Energia Elettrica

Ritardo nei pagamenti. In caso 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di mancato pagamento ai sensi dell’art. 23 del Capitolato Speciale e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della AMT per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche parziale, della fattura, decorso il questo termine di scadenza, uBroker addebiterà spettano all’appaltatore gli interessi di mora calcolatinella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la AMT abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale. 3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per ogni giorno le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insolutaspesa, su base annua pari raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la AMT non provveda contemporaneamente al Tasso Ufficiale pagamento integrale di riferimento maggiorato di 8,5 puntiquanto maturato; in alternativa, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturaleè facoltà dell’appaltatore, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora della AMT, promuovere il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo giudizio arbitrale per la procedura dichiarazione di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità)contratto, saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica trascorsi 60 giorni dalla data della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di predetta costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11)mora.

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Samples: Contratto d'Appalto

Ritardo nei pagamenti. In caso mediante invio del Modulo di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, ripensamento allegato al Contratto attraverso i canali indicati nel suddetto xxxxxx.Xx Cliente può presentare un’espressa richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine di scadenzaripensamento. Detta richiesta non fa, uBroker addebiterà in ogni caso, venire meno il diritto di esercitare il ripensamento. Il Cliente può recedere dal Contratto in qualsiasi momento e senza oneri per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, tramite la stipula del nuovo Contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere con EEN. Il nuovo Fornitore è tenuto all’invio di apposita comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitura. EEN garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso. Se il Cliente intende recedere per cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte di EEN. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità: Raccomandata: Casella postale E.ON Energia 14029, 00000 Xxxxxx; fax: 000 000 000 o tramite pec a xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luogo la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel termine indicato nella comunicazione di accettazione da parte del Fornitore della proposta di Xxxxxxxxx. Ai fini del computo dei consumi contabilizzati in fattura, il Fornitore è tenuto a utilizzare, nel seguente ordine: a) i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore; b) le autoletture comunicate dal Cliente - con le modalità e le tempistiche indicate in fattura - e validate dal Distributore; c) i dati di misura stimati, come messi a disposizione dal Distributore o stimati dal Fornitore. In caso di stima propria, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, secondo i seguenti criteri: per il primo anno di fornitura, saranno utilizzati i dati di consumo comunicati dal Cliente in sede di sottoscrizione del Contratto; per gli anni di fornitura successivi al primo, i consumi saranno stimati sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente dell’anno precedente. Nel caso di ritardato pagamento della fattura EEN richiede al Cliente, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato Riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) + 3,5 punti percentuali. Il Cliente che ha pagato nei termini di 8,5 puntiscadenza le fatture relative all’ultimo biennio ovvero, oltre qualora la fornitura risulti inferiore al biennio, le maggiori fatture relative al periodo di efficacia del Contratto è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 giorni di ritardo. EEN potrà richiedere il pagamento delle spese postali relative ai solleciti al sollecito di pagamento inviati e le eventuali spese della fattura. È esclusa la richiesta di recupero credito sostenuterisarcimento del danno ulteriore. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva Dal 10° giorno successivo alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora fattura EEN potrà inviare al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo di raccomandata A/R, R o a mezzo PECPEC (ove disponibile) formale avviso di costituzione in mora, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a del termine ultimo di pagamento. Se il Cliente non adempirà nel termine indicato EEN potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi fornitura solo dopo 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta data di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione notifica della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso e la richiesta sarà inviata al DL decorsi non meno di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagatipagamento. Il Rivenditore EEN potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura del corrispettivo di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la di riattivazione della fornitura stessanel limite previsto dalla normativa vigente. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e Dopo la sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come - perdurante l’inadempimento del Cliente - EEN potrà in qualunque momento dichiarare risolto il Contratto. Le attività relative alle procedure riportate saranno svolte in conformità a quanto previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (dall'Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/1199/11 e s.m.i. (TIMG).

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Samples: Offerta a Prezzo Fisso Per La Fornitura Di Gas Naturale

Ritardo nei pagamenti. In caso Se il Cliente consumatore ha concluso il Contratto mediante forme di mancato pagamentocomunicazione a distanza, anche parziale, della fattura, decorso il termine fuori dai locali commerciali o via web ha la facoltà di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati recedere senza oneri e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità senza fornire alcuna motivazione entro 14 giorni dalla conclusione del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/Contratto tramite dichiarazione esplicita o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione utilizzando l’apposito modulo allegato da inviare a mezzo raccomandata A/RR o lettera semplice per posta all’ indirizzo Xxxxxxx Xxxxxxx X.XX Xxxxxxx 00000 - 00000 Xxxxxx (XX) o via fax al Numero Verde 800 999 599. Il Cliente domestico può presentare un’espressa richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine di ripensamento. Detta richiesta non fa, in ogni caso, venire meno il diritto di esercitare il ripensamento. Il Cliente può recedere dal Contratto in qualsiasi momento e senza oneri per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, tramite la stipula del nuovo Contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere con EEN. Il nuovo Fornitore è tenuto all’invio di apposita comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitura. EEN garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso. Se il Cliente intende recedere per cessazione della fornitura, o a mezzo PECper altre motivazioni, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine di preavviso per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal l’esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a 1 mese decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti recesso da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiestaEEN. In caso di persistente morositàtale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità: Raccomandata: Casella postale E.ON Energia 14029, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, 00000 Xxxxxx; fax: 000 000 000 o tramite pec a xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Le somministrazioni avverranno nel rispetto delle tempistiche minime stabilite da ARERA e delle modalità previste dalla normativa vigentecompatibilmente con l’intervenuta efficacia dei recessi esercitati verso i precedenti fornitori. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione La somministrazione si deve ritenere condizionata all’attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di trasporto Trasporto, Dispacciamento, Trasmissione e dispacciamento oggetto Servizi Accessori, di contratto tra cui all’art.4 delle CGC. Ove il Rivenditore PDR e/o il POD non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento della ultimazione dell’allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni/accertamenti. La data presunta dell’avvio dell’esecuzione della fornitura viene indicata nella Richiesta di Fornitura e le controparti terze erogatrici di tali servizi regola sarà l’inizio del secondo mese successivo alla data di firma della stessa. Nei casi di voltura e subentro l'attivazione della fornitura sarà eseguita nel rispetto delle tempistiche previste dalla regolazione e saranno richiesti il contributo a copertura degli oneri amministrativi a favore del distributore e il contributo a copertura dei costi per la prestazione commerciale. La fatturazione dei consumi avviene sulla base delle letture del contatore rilevate e messe a disposizione dal distributore o in mancanza sulla base dell’autolettura (concessionario ove disponibile) comunicata dal Cliente e validata dal distributore. In assenza di comunicazioni dei dati di consumo, EEN effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei consumi storici del servizio Cliente o dei dati comunicati dal Cliente stesso nella Richiesta o in corso di trasporto e TERNA)fornitura. Qualora Dal 10° giorno successivo alla data di scadenza della bolletta, EEN potrà inviare formale avviso di costituzione in mora con raccomandata A/R o PEC. Se il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi non adempirà nel termine indicato EEN potrà richiedere la sospensione della fornitura solo dopo 40 giorni solari dalla data di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione notifica della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in e la richiesta sarà inviata al DL decorsi non meno di 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento. Nel caso di inadempimentopagamento dell’insoluto, verrà applicato l’indennizzo di cui EEN provvederà a richiedere al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2DL la riattivazione della fornitura, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti con le tempistiche e modalità previste dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagatiregolazione. Il Rivenditore EEN potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura del corrispettivo di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la di riattivazione della fornitura stessanel limite previsto dalla normativa vigente. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e Dopo la sospensione della fornitura - perdurante l’inadempimento del Cliente - EEN potrà in qualunque momento dichiarare risolto il Contratto. Per i clienti Consumatori verrà applicato un tasso di interesse moratorio pari al tasso BCE+ 3,5 punti percentuali. Addebito per la gestione del ritardato pagamento: da parte della Società11 a 25 giorni, la stessa applicherà gli indennizzi automatici2% dell’importo insoluto; da 26 giorni in su, così come 5% dell’importo insoluto. Le attività relative alle procedure riportate saranno svolte in conformità a quanto previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (dall'Allegato A alla Delibera ARERA ARG/gas 99/1199/11 e s.m.i. (TIMG).

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Samples: Offerta a Prezzo Fisso Per La Fornitura Di Gas Naturale

Ritardo nei pagamenti. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti nella emissione dei certificati di pagamento inviati o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le eventuali spese modalità ed i termini di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità cui all’articolo 142 del Cliente nei confronti d.P.R. n. 207 del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali2010. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della messa in morastazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il Rivenditore invierà le richieste collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di sospensione ai Distributori Locali, approvazione non sia intervenuto entro i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA)successivi due mesi. Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi certificato di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto collaudo sia sostituito dal certificato di somministrazione di energia elettrica regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. L'accertamento della regolare esecuzione e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo l'accettazione dei lavori di cui al comma 3.2; c) presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di cui al comma 3.2due anni equivale ad approvazione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, lettera b)l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente stazione appaltante richiedere la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta consegna anticipata di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale parte o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.ctutte le opere ulti- mate., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11).

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Samples: Contract for Construction Works

Ritardo nei pagamenti. 14.1 Al ricevimento della fattura, il Cliente dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo ivi esposto entro la data di scadenza e con le modalità indicate sulla fattura stessa. In caso di mancato pagamentomancato, anche parzialeritardato o parziale pagamento di una o più fatture, della fatturail Cliente dovrà corrispondere, decorso oltre all’ammon- tare degli importi dovuti, eventuali penali e spese occorse per il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi recupero del credito ed un interesse di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari in misura pari: - al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenutesaggio degli interessi previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, 14.2 In caso di mancato pagamento della di una fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo entro la data di scadenza della fatturail Fornitore, fermo restando il Rivenditore invierà una lettera diritto di risolvere il contratto, si riserva di attivare le procedure previste in caso di morosità, inviando al Cliente, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di messa in mora al Cliente con l’indicazione del termine ultimo di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/Rpagamento, ovvero 15 giorni solari dall’invio o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) 20 giorni (solari) dal ricevimento solari dalla data di emissione della stessa procederà(ovvero 10 giorni dalla notifica all’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione di costituzione in mora inviata tramite servizio di posta elettronica certificata). Detti termini potranno essere ridotti nel caso previsto dall’art. 3.4 dell’Allegato A della delibera 258/15 qualora, dopo i nei 90 giorni successivi tre alla data dell’ultima richiesta di sospensio- ne della fornitura per morosità, il Venditore proceda con nuova messa in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente. Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato, il Fornitore comunque non potrà richiedere al distributore di sospendere la fornitura prima di 3 giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione partire dall’ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti siti connessi in bassa tensione, senza misuratore elettronicoqualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di prima della sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, della fornitura il Fornitore procederà con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di una riduzione della potenza pari al 15% (quindici percento)) della potenza disponibile e, ove possibile. Decorsi i decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla data di riduzione di potenza senza che il Distributorepagamento venga perfeziona- to, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili procederà con la sospensione dei servizi integrale. L’avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato e dimostrato dal Cliente mediante presentazione di trasporto e dispacciamento oggetto idonea documentazione attraverso fax, raccomandata A/R o PEC. 14.3 Il Cliente deve consentire al distributore l’accesso ai locali in cui è ubicato l’impianto di contratto tra misura affinché possa disalimentare il Rivenditore e le controparti terze erogatrici punto di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, riconsegna in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo . Le utenze verranno riattivate solamente a seguito del pagamento di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente tutte le fatture che hanno comportato la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. sospensione. 14.4 Il Rivenditore Fornitore, peraltro, sempre per tramite del Distributore, potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche procedere, senza alcun preavviso al Cliente, all’immediata sospensione delle forniture in caso di comprovati prelievi fraudolenti accertato prelievo fraudolento (compresa l’ipotesi di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto riattivazione non autorizzata a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi seguito di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi per mora). 14.5 In ogni caso è comunque fatta salva ogni altra azione per il recupero del presente art. 7, credito e il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente risarcimento dell’eventuale danno subito dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.cFornitore., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11).

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale

Ritardo nei pagamenti. In Nel caso di mancato ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra sono dovuti gli interessi a norma dell'articolo 26, comma 1, della legge 109/1994. I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 28, comma 9, della legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, anche parzialein conto e a saldo, della fatturaimmediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, decorso senza necessità di apposite domande o riserve. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine di scadenza, uBroker addebiterà stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi di mora calcolaticorrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo fino alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera emissione di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamentodetto certificato. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte nella emissione del Cliente certificato di pagamento superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) sessanta giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per dal giorno successivo sono dovuti gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA)interessi moratori. Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo relativo ai propri obblighi pagamenti a saldo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. Il saggio degli interessi di pagamento nei confronti mora previsti dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del fornitore Ministro dei lavori pubblici di concerto con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica Ministro del tesoro, del bilancio e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09dell'articolo 1224, Del. 219/2020/R/com e s.m.isecondo comma, del codice civile., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11).

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Samples: Contratto Di Appalto

Ritardo nei pagamenti. 14.1 Al ricevimento della fattura, il Cliente dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo ivi esposto entro la data di scadenza e con le modalità indicate sulla fattura stessa. In caso di mancato pagamentomancato, anche parzialeritardato o parziale pagamento di una o più fatture, della fatturail Cliente dovrà corrispondere, decorso oltre all’ammon- tare degli importi dovuti, eventuali penali e spese occorse per il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi recupero del credito ed un interesse di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua in misura pari: - al saggio degli interessi previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, per tutti i Clienti esclusi quelli con forniture a uso domestico; - al saggio degli interessi legali, previsti annualmente con Decreto del Ministro dell’Eco- nomia e delle Finanze ai sensi del 1284 c.c. maggiorati di 3,50 (tre/50) punti percentuali per tutti i Clienti con forniture a uso domestico; - un corri- spettivo fisso per le spese del sollecito scritto pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. a Euro 5,00 (cinque/00) IVA esclusa. 14.2 In caso di mancato pagamento della di una fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo entro la data di scadenza della fatturail Fornitore, fermo restando il Rivenditore invierà una lettera diritto di risolvere il contratto, si riserva di attivare le procedure previste in caso di morosità, inviando al Cliente, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di messa in mora al Cliente con l’indicazione del termine ultimo di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/Rpagamento, ovvero 15 giorni solari dall’invio o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) 20 giorni (solari) dal ricevimento solari dalla data di emissione della stessa procederà(ovvero 10 giorni dalla notifica all’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione di costituzione in mora inviata tramite servizio di posta elettronica certificata). Detti termini potranno essere ridotti nel caso previsto dall’art. 3.4 dell’Allegato A della delibera 258/15 qualora, dopo i nei 90 giorni successivi tre alla data dell’ultima richiesta di sospensio- ne della fornitura per morosità, il Venditore proceda con nuova messa in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente. Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato, il Fornitore comunque non potrà richiedere al distributore di sospendere la fornitura prima di 3 giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione partire dall’ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti siti connessi in bassa tensione, senza misuratore elettronicoqualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di prima della sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, della fornitura il Fornitore procederà con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di una riduzione della potenza pari al 15% (quindici percento)) della potenza disponibile e, ove possibile. Decorsi i decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla data di riduzione di potenza senza che il Distributorepagamento venga perfeziona- to, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili procederà con la sospensione dei servizi integrale. L’avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato e dimostrato dal Cliente mediante presentazione di trasporto e dispacciamento oggetto idonea documentazione attraverso fax, raccomandata A/R o PEC. 14.3 Il Cliente deve consentire al distributore l’accesso ai locali in cui è ubicato l’impianto di contratto tra misura affinché possa disalimentare il Rivenditore e le controparti terze erogatrici punto di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, riconsegna in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo . Le utenze verranno riattivate solamente a seguito del pagamento di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente tutte le fatture che hanno comportato la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. sospensione. 14.4 Il Rivenditore Fornitore, peraltro, sempre per tramite del Distributore, potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche procedere, senza alcun preavviso al Cliente, all’immediata sospensione delle forniture in caso di comprovati prelievi fraudolenti accertato prelievo fraudolento (compresa l’ipotesi di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto riattivazione non autorizzata a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi seguito di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi per mora). 14.5 In ogni caso è comunque fatta salva ogni altra azione per il recupero del presente art. 7, credito e il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente risarcimento dell’eventuale danno subito dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.cFornitore., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11).

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale

Ritardo nei pagamenti. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso 1. Qualora il pagamento delle fatture non sia effettuato entro il termine di scadenza, uBroker addebiterà stabilito ai sensi dell'28 per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all’Appaltatore gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari corrispettivi al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamentotasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) sessanta giorni, effettuando prima dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. I tempi necessari a condurre e completare la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento)verifica della regolarità contributiva, ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, avviata nel rispetto dei tempi in base all’Art. 28 delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA)fatture non sono imputabili alla Stazione appaltante. 2. Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi pagamento della rata di pagamento nei confronti saldo non intervenga nel termine stabilito dall'29 del fornitore con presente Capitolato Speciale d’appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.iritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti 3. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico 5, comma 2, del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare decreto legislativo n. 231 del servizio di 2002 s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi dell’eventuale maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del comma 3.2 codice civile. 4. Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’Appaltatore, in occasione del pagamento della deliberazione ARG/elt 4/08fattura di saldo, e che nella comunicazione della successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione del servizio. 5. E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle fatture, per le quali non sia stata erogata la somma corrispondente nei termini, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il cliente finale sia stato informato chegiudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 6. Nel caso di inadempimentosubappalto o cottimo con pagamento diretto, verrà applicato l’indennizzo gli interessi di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto presente articolo sono corrisposti all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al pagamento dovuto nel termine valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.cessi., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11).

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Samples: Appalto

Ritardo nei pagamenti. Il reclamo - redatto in forma libera o utilizzando il modulo disponibile sul sito - deve essere inoltrato a Xxxxxxx Xxxxxxx X.XX Xxxxxxx 00000 - 00000 Xxxxxx (XX) o tramite mail a servizio.clienti@eon- xxxxxxx.xxx. Il Foro competente in via esclusiva per il Cliente consumatore è il Foro del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente medesimo. EEN aderisce al protocollo di Conciliazione Paritetica concluso con le più rappresentative associazioni dei consumatori appartenenti al CNCU. In caso di mancato pagamentoalternativa il Cliente potrà rivolgersi al Servizio Conciliazione istituito dall’ARERA. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche parzialerelativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, della fatturae in merito al Codice di condotta commerciale, decorso che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il termine sito dell’Autorità di scadenzaRegolazione per Energia Reti e Ambiente xxx.xxxxx.xx o chiami il numero verde 800.166.654 Se il Cliente consumatore ha concluso il Contratto mediante forme di comunicazione a distanza, uBroker addebiterà gli interessi fuori dai locali commerciali o via web ha la facoltà di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati recedere senza oneri e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità senza fornire alcuna motivazione entro 14 giorni dalla conclusione del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/Contratto tramite dichiarazione esplicita o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione utilizzando l’apposito modulo allegato da inviare a mezzo raccomandata A/RR o lettera semplice per posta all’ indirizzo Xxxxxxx Xxxxxxx X.XX Xxxxxxx 00000 - 00000 Xxxxxx (XX) o via fax al Numero Verde 800 999 599. Il Cliente domestico può presentare un’espressa richiesta di esecuzione del Contratto prima che sia decorso il termine di ripensamento. Detta richiesta non fa, in ogni caso, venire meno il diritto di esercitare il ripensamento. Il Cliente può recedere dal Contratto in qualsiasi momento e senza oneri per cambiare Fornitore, rilasciando al nuovo Fornitore, tramite la stipula del nuovo Contratto, apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto in essere con EEN. Il nuovo Fornitore è tenuto all’invio di apposita comunicazione al SII entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitura. EEN garantirà la fornitura fino alla data di efficacia del recesso, a partire dal quale avrà decorrenza la nuova fornitura. Il Cliente è tenuto al pagamento degli importi dovuti ai sensi del Contratto in virtù della fornitura prestata fino alla data di efficacia del recesso. Se il Cliente intende recedere per cessazione della fornitura, o per altre motivazioni, il termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso non può essere superiore a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal 1 mese decorrente dalla data di ricevimento della stessa procederàcomunicazione di recesso da parte di EEN. In tale ipotesi il Cliente recede dal Contratto secondo le seguenti modalità: Raccomandata: Casella postale E.ON Energia 14029, dopo 00000 Xxxxxx; fax: 000 000 000 o tramite pec a xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Le somministrazioni avverranno nel rispetto delle tempistiche minime stabilite da ARERA e compatibilmente con l’intervenuta efficacia dei recessi esercitati verso i successivi tre giorni lavorativiprecedenti fornitori. La somministrazione si deve ritenere condizionata all’attivazione da parte dei soggetti competenti dei servizi di Trasporto, Dispacciamento, Trasmissione e Servizi Accessori, di cui all’art.4 delle CGC. Ove il PDR e/o il POD non siano allacciati alla rete di distribuzione locale, i termini decorreranno dal momento della ultimazione dell’allacciamento ed a seguito del rilascio delle idonee autorizzazioni/accertamenti. La data presunta dell’avvio dell’esecuzione della fornitura viene indicata nella Richiesta di Fornitura e di regola sarà l’inizio del secondo mese successivo alla data di firma della stessa. Nei casi di voltura e subentro l'attivazione della fornitura sarà eseguita nel rispetto delle tempistiche previste dalla regolazione e saranno richiesti il contributo a copertura degli oneri amministrativi a favore del distributore e il contributo a copertura dei costi per la prestazione commerciale. La fatturazione dei consumi avviene sulla base delle letture del contatore rilevate e messe a disposizione dal distributore ovvero in mancanza sulla base dell’autolettura (ove disponibile) comunicata dal Cliente e validata dal distributore. In assenza di comunicazioni dei dati di consumo, EEN effettuerà la fatturazione, a richiedere al Distributore la sospensione della titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei consumi storici del Cliente o dei dati comunicati dal Cliente stesso nella Richiesta, ovvero in corso di fornitura. Per i Clienti clienti consumatori verrà applicato un tasso di interesse moratorio pari al tasso BCE + 3,5 punti percentuali. Addebito per la gestione del ritardato pagamento: da 11 a 25 giorni, 2% dell’importo insoluto; da 26 giorni in su, 5% dell’importo insoluto. Dal 10° giorno successivo alla data di scadenza della bolletta, EEN potrà inviare formale avviso di costituzione in mora con raccomandata A/R o PEC. Se il Cliente non connessi adempirà nel termine indicato EEN potrà richiedere la sospensione della fornitura al DL competente. Per i clienti alimentati in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quarantaBT) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) fornitura verrà richiesta dopo 25 giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione notifica della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che(se sussistono le condizioni tecniche del misuratore, la sospensione sarà anticipata da un periodo di 15 giorni in cui la potenza sarà ridotta del 15% rispetto a quella disponibile). Decorso tale periodo, in caso di inadempimentoperdurante insolvenza, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso verrà sospesa. Per i clienti non in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva BT la sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili verrà richiesta dopo 40 giorni solari dalla data di notifica della costituzione in mora e la richiesta sarà inviata al DL decorsi non meno di 3 giorni lavorativi dal termine ultimo di pagamento. Nel caso di pagamento dell’insoluto, EEN provvederà a richiedere al DL la riattivazione della fornitura, con la sospensione del servizio di trasportole tempistiche e modalità previste dalla regolazione. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di EEN potrà richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura del corrispettivo di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la di riattivazione della fornitura stessanel limite previsto dalla normativa vigente. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e Dopo la sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come - perdurante l’inadempimento del Cliente - EEN potrà in qualunque momento dichiarare risolto il Contratto. Le attività relative alle procedure riportate saranno svolte in conformità a quanto previsto del TIMOE (258/2015dall'Allegato A alla Delibera ARERA 285/2015/R/com) e dal TIMG com (ARG/gas 99/11TIMOE).

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Samples: Offerta a Prezzo Variabile Per La Fornitura Di Energia Elettrica

Ritardo nei pagamenti. DE - CG DUAL FUEL - 012021 14.1 Al ricevimento della fattura, il Cliente dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo ivi esposto entro la data di scadenza e con le modalità indicate sulla fattura stessa. In caso di mancato pagamentomancato, anche parzialeritardato o parziale pagamento di una o più fatture, della fatturail Cliente dovrà corrispondere, decorso oltre all’ammon- tare degli importi dovuti, eventuali penali e spese occorse per il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi recupero del credito ed un interesse di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari in misura pari: - al Tasso Ufficiale saggio degli interessi previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, per tutti i Clienti esclusi quelli con forniture a uso domestico; - al saggio degli interessi legali, previsti annualmente con Decreto del Ministro dell’E- conomia e delle Finanze ai sensi del 1284 c.c. maggiorati di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre 3,50 (tre/50) punti percentuali per tutti i Clienti con forniture a uso domestico e clienti Condomini; - un corrispettivo per le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. sollecito scritto fino a Euro 5,00 (cinque/00) IVA esclusa. 14.2 In caso di mancato pagamento della di una fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo entro la data di scadenza della fatturaindicata in bolletta, il Rivenditore invierà una lettera Fornitore, fermo restando il diritto di risolvere il contratto, si riserva di attivare le procedure previste in caso di morosità, inviando al Cliente, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di messa in mora al Cliente con l’indicazione del termine ultimo di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/Rpagamento, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi ovvero 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento solari dalla ricezione della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non relativa comunicazione di messa in mora da parte di clienti connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi tensione, o 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento solari dalla ricezione della medesima comunicazione di messa in mora, nel caso di clienti connessi in media/alta tensione. Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato, il Fornitore comunque non potrà richiedere al distributore di sospendere la fornitura prima di 3 giorni lavorativi, a partire dall’ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione della messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti siti connessi in bassa tensione, senza misuratore elettronicoqualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di prima della sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, della fornitura il Fornitore procederà con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di una riduzione della potenza pari al 15% (quindici percento)) della potenza disponibile e, ove possibile. Decorsi i decorsi 15 (quindici) giorni solari dalla data di riduzione di potenza senza che il Distributorepagamento venga perfezionato, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili procederà con la sospensione dei servizi integrale. L’avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato e dimostrato dal Cliente mediante presentazione di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA)idonea documentazione attraverso fax, raccomandata A/R o PEC. Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente finale sia stato informato cheCliente non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone 14.3 Il Cliente deve consentire al distributore l’accesso ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura affinché possa disa- limentare il punto di riconsegna in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo . Le utenze verranno riattivate solamente a seguito del pagamento di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente tutte le fatture che hanno comportato la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. sospensione. 14.4 Il Rivenditore Fornitore, peraltro, sempre per tramite del Distributore, potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche procedere, senza alcun preavviso al Cliente, all’immediata sospensione delle forniture in caso di comprovati prelievi fraudolenti accertato prelievo fraudolento (compresa l’ipotesi di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto riattivazione non autorizzata a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi se- guito di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi per mora). 14.5 In ogni caso è comunque fatta salva ogni altra azione per il recupero del presente art. 7, credito e il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente risarcimento dell’eventuale danno subito dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.cFornitore., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11).

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Samples: Fornitura Di Energia Elettrica E Gas Naturale

Ritardo nei pagamenti. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso 1. Qualora il pagamento delle fatture non sia effettuato entro il termine di scadenza, uBroker addebiterà stabilito ai sensi dell'Art. 28 per causa imputabile alla Stazione appaltante spettano all’Appaltatore gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari corrispettivi al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamentotasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) sessanta giorni, effettuando prima dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. I tempi necessari a condurre e completare la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento)verifica della regolarità contributiva, ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, avviata nel rispetto dei tempi in base all’Art. 28 delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA)fatture non sono imputabili alla Stazione appaltante. 2. Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi pagamento della rata di pagamento nei confronti saldo non intervenga nel termine stabilito dall'Art. 29 del fornitore con presente Capitolato Speciale d’appalto per causa imputabile alla Stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.iritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti 3. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico 5, comma 2, del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare decreto legislativo n. 231 del servizio di 2002 s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi dell’eventuale maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del comma 3.2 codice civile. 4. Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell’Appaltatore, in occasione del pagamento della deliberazione ARG/elt 4/08fattura di saldo, e che nella comunicazione della successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione del servizio. 5. E’ facoltà dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle fatture, per le quali non sia stata erogata la somma corrispondente nei termini, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il cliente finale sia stato informato chegiudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora. 6. Nel caso di inadempimentosubappalto o cottimo con pagamento diretto, verrà applicato l’indennizzo gli interessi di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto presente articolo sono corrisposti all’esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al pagamento dovuto nel termine valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.cessi., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11).

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Samples: Appalto

Ritardo nei pagamenti. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi D ecorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore;; xxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxx.xx xxxxxxx@xxx.xx P.IVA e C.F. 11101970017 f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11). Inoltre, la presente Proposta di modifica unilaterale del contratto riguarda le Condizioni Tecnico Economiche (CTE), che sono state riformulate al fine di rendere in maniera più chiara ed immediata le componenti di costo addebitate da uBroker. In particolare, la nuova voce “Costi di commercializzazione mercato libero” comprende tutti i costi di commercializzazione sostenuti per svolgere le funzioni di sviluppo, attivazione e gestione della clientela; si tratta sia delle componenti di costo calcolate in base ai kW/h (per la luce) consumati – che, di conseguenza, determinano una quota variabile - sia delle componenti di costo calcolate in misura fissa sul POD (per la luce) – che, di conseguenza, determinano una quota fissa. Per tali ragioni, i costi di commercializzazione si comporranno di una quota fissa e di una quota variabile. Inoltre, la voce di costo “Componente Dinamica” viene modificata a seguito dei mutamenti dei presupposti economici utilizzati da uBroker per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. Per l’energia elettrica il valore passa da 0,0082 euro/kWh a 0,0882 euro/kWh (oltre le perdite di rete); In calce alla presente comunicazione si riportano le CTE (Allegato B- Condizioni Tecnico Economiche) nella versione corrente e nella nuova versione (oggetto della presente Proposta di modifica unilaterale del contratto). Si riporta altresì, in conformità a quanto previsto dagli articoli 13.3 e 13.8 del Codice di Condotta Commerciale, la stima della spesa annua (imposte escluse) per i clienti finali domestici e non domestici, e il valore assoluto in euro/anno del conseguente aumento della stima della spesa.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Energia Elettrica

Ritardo nei pagamenti. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi D ecorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale;; xxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxx.xx xxxxxxx@xxx.xx P.IVA e C.F. 11101970017 e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11). Inoltre, la presente Proposta di modifica unilaterale del contratto riguarda le Condizioni Tecnico Economiche (CTE), che sono state riformulate al fine di rendere in maniera più chiara ed immediata le componenti di costo addebitate da uBroker. In particolare, la nuova voce “Costi di commercializzazione mercato libero” comprende tutti i costi di commercializzazione sostenuti per svolgere le funzioni di sviluppo, attivazione e gestione della clientela; si tratta sia delle componenti di costo calcolate in base ai kW/h (per la luce) e agli smc (per il gas) consumati – che, di conseguenza, determinano una quota variabile - sia delle componenti di costo calcolate in misura fissa sul POD (per la luce) e al PdR (per il gas) – che, di conseguenza, determinano una quota fissa . Per tali ragioni, i costi di commercializzazione si comporranno di una quota fissa e di una quota variabile. Inoltre, la voce di costo “Componente Dinamica” viene modificata a seguito dei mutamenti dei presupposti economici utilizzati da uBroker per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. Per l’energia elettrica il valore passa da 0,0082 euro/kWh a 0,0882 euro/kWh (oltre le perdite di rete); per il gas naturale il valore passa da 0,096 euro/smc a 0,196 euro/smc. In calce alla presente comunicazione si riportano le CTE (Allegato B- Condizioni Tecnico Economiche) nella versione corrente e nella nuova versione (oggetto della presente Proposta di modifica unilaterale del contratto). Si riporta altresì, in conformità a quanto previsto dagli articoli 13.3 e 13.8 del Codice di Condotta Commerciale, la stima della spesa annua (imposte escluse) per i clienti finali domestici e non domestici, e il valore assoluto in euro/anno del conseguente aumento della stima della spesa.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Servizi Di Energia Elettrica E/O Gas Naturale

Ritardo nei pagamenti. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 xxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxx.xx xxxxxxx@xxx.xx P.IVA e C.F. 11101970017 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: : a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; ; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2; ; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; ; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; ; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; ; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11).. • Nuova versione (oggetto della presente proposta di modifica):

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Ritardo nei pagamenti. In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della xxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxx.xx xxxxxxx@xxx.xx P.IVA e C.F. 11101970017 fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: : a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; ; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2; ; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; ; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; ; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; ; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11).. • Nuova versione (oggetto della presente proposta di modifica):

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