Responsabilità civile verso prestatori di lavoro Clausole campione

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, entro i limiti del Massimale, di quanto egli sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in qualità di datore di lavoro: - ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e dell’art. 13 del Decreto legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti Decreti ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; - ai sensi del Codice Civile per i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n° 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente paragrafo per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati del D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124. L’Assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n° 222. L’Assicurazione è operante a condizione che, al momento del Sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge per i prestatori di lavoro. Ai fini della presente garanzia sono equiparati ai prestatori di lavoro dipendenti dell’Assicurato i titolari ed i dipendenti di altre aziende agricole, purché in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge, che, in via occasionale o secondo la previsione dell’art. 2139 C.C., prestino la loro opera, anche manuale, nell’azienda dell’Assicurato e per conto dello stesso. 1. per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2. per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata inosservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’Assicurato. La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. 3. per le malattie professionali ed i danni derivanti ...
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. La Società, entro il Massimale e i limiti in- dicati in Polizza, garantisce l’Assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto deve pagare: a) per gli infortuni subiti dai Prestatori di La- voro, ai sensi delle disposizioni di legge che disciplinano le azioni di regresso o di surro- ga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS; b) pergliinfortunisubitidai Prestatoridi Lavo- ro che abbiano come conseguenza morte o invalidità permanente, calcolata sulla base delle tabelle allegate al D.Lgs. n°38/2000 e successive modifiche e integrazioni, ai sen- si del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni che non rientrano al precedente punto a). In caso di Sinistro, relativamente all’invalidità permanente, la Società applica una Franchigia di € 4.000 per ogni Prestato- re di Lavoro infortunato, purché in regola, al momento del Sinistro, con gli adempimenti dell’assicurazione obbligatoria INAIL e del- le altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro. Limitatamente alla surroga INAIL e/o INPS la Garanzia RCO si intende estesa agli infortuni sul lavoro subiti dai soci o dai familiari coadiu- vanti. La Garanzia RCO non comprende: • le malattie professionali, la silicosi e le ma- lattie da esposizione all’amianto; • i danni che siano direttamente o indiretta- mente conseguenza di fissione o radiazio- ne nucleare o contaminazione radioattiva, anche se altre cause hanno contribuito al verificarsi dell’evento; • i danni conseguenti all’emissione di onde e campi elettromagnetici relativi ad attività inerenti i settori radio / TV e telefonia; • i danni provocati da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamen- te modificati (O.G.M.).
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. Sono esclusi i casi in cui, al momento del sinistro, l'Assicurato non fosse in regola con gli obblighi di assicurazione di Xxxxx. Sono inoltre escluse le malattie professionali.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti e/o dai prestatori di lavoro (RCO), incluse malattie professionali; ✓ Sezione Responsabilità Civile Prodotti: danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti coperti da contratto – per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro messa in circolazione; ✓ Sezione Sostegno al reddito: i danni da interruzione d’esercizio nell’ambito dell’attività svolta e un sostegno temporaneo al reddito in caso di ricovero ospedaliero e/o periodo di convalescenza dovuti ad infortunio dell’Assicurato; ✓ Sezione Assistenza: i beni immobili e mobili assicurati attraverso una serie di prestazioni fornite da BLUE ASSISTANCE S.p.A.; Con riferimento alle suddette sezioni, per il dettaglio delle garanzie sempre comprese e delle estensioni operanti con pagamento di un premio aggiuntivo di rimanda al DIP aggiuntivo. L’ampiezza dell’impegno di Assimoco è rapportata alle somme assicurate e/o massimali prescelti dal contraente e indicati puntualmente nella scheda di polizza.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti e/o dai prestatori di lavoro (RCO), incluse malattie professionali; ✓ Sezione Sostegno al reddito: i danni da interruzione d’esercizio nell’ambito dell’attività svolta; sostegno temporaneo al reddito in caso di ricovero ospedaliero e/o periodo di convalescenza dovuti ad infortunio dell’assicurato; ✓ Sezione Assistenza: i beni immobili e mobili assicurati attraverso una serie di prestazioni fornite da BLUE ASSISTANCE S.p.A.; Con riferimento alle suddette sezioni, per il dettaglio delle garanzie sempre comprese e delle estensioni operanti con pagamento di un premio aggiuntivo di rimanda al DIP aggiuntivo. L’ampiezza dell’impegno di Assimoco è rapportata alle somme assicurate e/o massimali prescelti dal contraente e indicati puntualmente nella scheda di polizza.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. (estensione di garanzia): indennizza l'assicurato per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o addetti alle attività statutarie per le quali è prestata l'assicurazione. Inoltre indennizza i danni, causati ai suddetti lavoratori, per morte e lesioni personali da infortunio dalla quale derivi un'invalidità permanente. Inoltre, l'Organizzazione di Volontariato, non è considerata terza rispetto ai singoli volontari.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. Prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di 1.500,00 euro.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro gli infortuni sul lavoro subiti dai dipendenti e/o dai prestatori di lavoro (RCO), incluse malattie professionali; ✓ Sezione Assistenza: i beni immobili e mobili assicurati attraverso una serie di prestazioni fornite da Blue Assistance S.p.A.; Con riferimento alle suddette sezioni, per il dettaglio delle garanzie sempre comprese e delle estensioni operanti con pagamento di un premio aggiuntivo si rimanda al DIP aggiuntivo. L’ampiezza dell’impegno di Assimoco è rapportata alle somme assicurate e/o massimali prescelti dal contraente e indicati puntualmente nella scheda di polizza.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel DIP Base.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro. (qualora vi sia personale assunto dalla società) a) massimali minimi: € 500.000,00 per sinistro, con il minimo di €. 1.000.000,00 per prestatore di lavoro infortunato, fermo restando la responsabilità del concessionario per danni eccedenti tali massimali; b) devono intendersi "prestatori di lavoro" tutti coloro che rientrano nella definizione di cui alla Legge c.d. Biagi. c) l'assicurazione deve comprendere il c.d. "danno biologico". Le polizze dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale che ne potrà richiedere la modifica e dovranno essere presentate prima della stipula del contratto.