Sanzione. Qualsiasi sanzione imposta da una Autorità di regolamentazione, la cui copertura non è espressamente proibita dalla legge.
Sanzione. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
Sanzione. E’ la limitazione dei diritti di un soggetto quale conseguenza della violazione di un obbligo. Essa, a seconda del ramo del diritto in cui interviene, può essere: • civile; • penale; • amministrativa.
Sanzione. La sanzione della clausola vessatoria, presunta vessatoria e non smentita nel suo carattere dalle prove addotte dal professionista è l’inefficacia :
1. è inefficacia relativa, in quanto opera solo a vantaggio del consumatore ( art. 36 Codice del consumo) ;
2. è rilevabile d’ufficio dal giudice ;
3. è parziale, in quanto il contratto rimane efficace per il resto. La sanzione riguarda solo il contratto preso in esame dal giudice, non riguarda tutti i contratti esistenti sul mercato contenenti identica clausola dichiarata inefficace. 17 16BIl contratto di fatto Rientra anche questo argomento nella tematica del procedimento di formazione del contratto ed è una figura elaborata dalla dottrina tedesca di matrice nazionalsocialista, che prese le mosse dal cd. caso del parcheggio : un automobilista che aveva parcheggiato l’auto in un area destinata al parcheggio si rifiutò di corrispondere il pagamento sostenendo che non aveva mai espresso alcuna volontà nel senso di concludere il corrispondente contratto; i giudici tedeschi diedero torto all’automobilista ritenendo che tra questi e il parcheggiatore si fosse instaurato un rapporto contrattuale di fatto. Sono diverse le ipotesi che, secondo la dottrina, danno luogo ad una figura del genere, anche facendo leva su talune norme del codice civile, come l’art. 2126, che attribuisce al lavoratore il diritto alla retribuzione nonostante la nullità del contratto di lavoro. Ancora si discorre di contratto di fatto in ipotesi in cui si è avuto un contratto sociale “tra privati”, ovvero l’inserimento in una organizzazione comunitaria come una società.
Sanzione. In caso di violazione del limite del 20%, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa con importi variabili in funzione del numero di lavoratori in supero e della durata del rapporto di lavoro.
Sanzione. Per infrazioni pesanti, che comportano una perdita di punti in un Game o la perdita di un'intera serie di partite. Per casi come l'utilizzo di bug/exploit nel gioco. • D. Espulsione Rimozione totale di un partecipante dall'evento. E' la più pesante di tutte le infrazioni. Ogni livello di penalità si applica automaticamente dopo le due precedenti infrazioni [cioè, 2 Attenzione si trasformano in un Avvertimento]. Il mancato rispetto delle regole può comportare una penalità di uno qualsiasi dei quattro livelli citati, in base alla gravità dell'infrazione e a discrezione dell'arbitro
Sanzione. L'art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce in caso di prestazioni a progetto non genuine la sanzione della conversione del contratto a tempo indeterminato ad origine. Al collaboratore andranno, altresì riconosciuti le differenze dei versamenti retributivi e contributivi dall’origine del rapporto.
Sanzione. Qualora venga superato il limite massimo previsto dal contratto collettivo, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Sanzione. In caso di superamento del limite massimo di proroghe, indipendentemente dal numero di contratti stipulati, il rapporto si trasforma in contratto a tempo inde- terminato dalla data di decorrenza della 5° proroga.
Sanzione. Qualora il datore di lavoro abbia superato la soglia massima di lavoratori a tempo determinato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione si applica con le seguenti modalità: ‐ 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione al massimale contrattuale previsto è pari a 1; ‐ 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione al massimale contrattuale previsto è superiore a 1 (art. 23, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015). La sanzione si applica sulla retribuzione lorda mensile riportata nel contratto di lavoro. Qualora non sia esplicitamente riportata la retribuzione lorda mensile o annuale, verrà considerata la retribuzione tabellare prevista nel CCNL applicato. La sanzione si applica anche ai rapporti già conclusi e non si applica ai rapporti in- staurati precedentemente il 21 marzo 201417. Resta esclusa la trasformazione dei contratti interessati in rapporti a tempo indeterminato.