Sanzione. Qualsiasi sanzione imposta da una Autorità di regolamentazione, la cui copertura non è espressamente proibita dalla legge.
Sanzione. In caso di mancato rispetto della procedura, nonché di superamento del ter- mine stabilito nel medesimo contratto, il contratto a termine si trasforma in contrat- to a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
Sanzione. (Art. 23 c.4 D.lgs 81/2015): ▶ 20% della retribuzione se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno; ▶ 50% della retribuzione se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno;
Sanzione. Qualora venga superato il limite massimo previsto dal contratto collettivo, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Sanzione. In caso di superamento del limite massimo di proroghe, indipendentemente dal numero di contratti stipulati, il rapporto si trasforma in contratto a tempo inde- terminato dalla data di decorrenza della 5° proroga.
Sanzione. Qualora il datore di lavoro abbia superato la soglia massima di lavoratori a tempo determinato, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione si applica con le seguenti modalità: ‐ 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione al massimale contrattuale previsto è pari a 1; ‐ 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione al massimale contrattuale previsto è superiore a 1 (art. 23, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015). La sanzione si applica sulla retribuzione lorda mensile riportata nel contratto di lavoro. Qualora non sia esplicitamente riportata la retribuzione lorda mensile o annuale, verrà considerata la retribuzione tabellare prevista nel CCNL applicato. La sanzione si applica anche ai rapporti già conclusi e non si applica ai rapporti in- staurati precedentemente il 21 marzo 201417. Resta esclusa la trasformazione dei contratti interessati in rapporti a tempo indeterminato.
Sanzione. Qualora il contratto prosegua oltre il suddetto periodo previsto dalla normati- va, il contratto diventa a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Sanzione. Nel caso di inosservanza, il datore di lavoro è punito con la sanzione ammini- strativa da 25,82 a 154,94 euro. Se l’inosservanza si riferisce a più di 5 lavoratori, si applica la sanzione pecuniaria da 154,94 a 1.032,91 euro.
Sanzione. In caso di violazione del limite del 20%, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa con importi variabili in funzione del numero di lavoratori in supero e della durata del rapporto di lavoro.
Sanzione. Qualora il limite dei 24 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.