Scorte. 1. Avvenuta la conversione del contratto in affitto, qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte, e, nella soccida, dal bestiame di sua proprietà, il concessionario può continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto, pari al sei per cento del valore di tali beni.
2. In mancanza di accordo delle parti e su richiesta di almeno una di esse, tale maggiorazione è determinata alla data di conversione, ed in seguito ogni tre anni dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente (18).
Scorte. L’organizzazione del servizio dovrà sempre e in qualunque evenienza garantire scorte sufficienti presso le diverse UU.OO. ospedaliere e le strutture distrettuali territoriali, oggetto del servizio. È sufficiente la scorta che consenta il perfetto espletamento delle attività cui le Unità Operative e le strutture distrettuali territoriali servite sono preposte; è ritenuta sufficiente la scorta che assicuri alle Unità Operative ospedaliere e alle strutture territoriali un’autonomia di almeno quarantotto ore lavorative (si veda oltre per ulteriori specificazioni sulle differenziazioni tra servizi ospedalieri - che sono a ciclo continuo - e territoriali). La dotazione della biancheria dovrà comunque consentire un adeguato ricambio della stessa (anche più volte al giorno) in caso di necessità: ad esempio, dovrà permettere di far fronte al fabbisogno conseguente all’accesso simultaneo al Pronto Soccorso di una molteplicità di pazienti a causa di eventi anomali; pertanto, dovranno comunque essere garantiti i quantitativi di biancheria piana e confezionata che, nell’arco della giornata, si dovessero comunque rendere necessari, su richiesta della Stazione Appaltante. Sarà cura dell’offerente valutare e proporre nel progetto tecnico, in base: a) alle prescrizioni minime del presente Capitolato in materia di assegnazioni di biancheria confezionata per il personale e di biancheria piana, confezionata, materasseria, guanciali ecc. per posto letto di degenza; b) alla propria esperienza e, c) alle prescrizioni minime del presente Capitolato in materia di sufficienza delle scorte, il numero di capi personalizzati da assegnare a ciascun operatore, dei capi di biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali ecc. per posto letto e, per tutte le predette tipologie di beni, il numero di capi in stoccaggio di scorta necessari per assicurare detto risultato. Nella gestione dei magazzini i capi dovranno essere sempre riposti in modo tale che siano facilmente reperibili dal Personale che ne abbia necessità (ad es. i capi di biancheria confezionata dovranno essere separati per tipologie e taglie).
Scorte. 1. Per garantire una maggiore trasparenza del mercato e in tal modo agevolare la valutazione del volume delle scorte mondiali, ciascun membro fornisce al Direttore esecutivo informazioni sul livello delle scorte detenute nel suo Paese. Per quanto possibile, i membri forniscono al Direttore esecutivo ogni anno nel mese di maggio, termine ultimo, informazioni per quanto possibile particolareggiate, aggiornate e precise sulle scorte detenute nei rispettivi Paesi alla fine dell’anno cacao precedente.
2. Se un membro non fornisce o ha difficoltà a fornire, entro termini ragionevoli, le statistiche che il Consiglio chiede affinché l’Organizzazione possa funzionare effi- cacemente, il Consiglio può chiedergliene la ragione. Se risulta necessario fornire assistenza tecnica per porvi rimedio, il Consiglio può proporre le misure di sostegno richieste.
3. Il Direttore esecutivo prende le misure necessarie affinché il settore privato colla- bori attivamente a tali lavori, garantendo nel contempo la confidenzialità commer- ciale delle informazioni fornite.
4. Dette informazioni riguardano le scorte di cacao in grani.
5. In base a tali informazioni, il Direttore esecutivo sottopone al Comitato del merca- to una relazione annuale sulla situazione delle scorte mondiali di cacao.
Scorte. Proprietà, progettazione e conservazione di macchinari e attrezzature
Scorte. Il Fornitore adotterà l’ordinaria diligenza per mantenere sufficienti scorte per far fronte tempestivamente alle necessità del Committente secondo gli ordini aperti o a programma nei limiti delle quantità massime rispettivamente stimate e pattuite nei periodi di riferimento. Il Fornitore, qualora ciò sia stato espressamente concordato per iscritto nell’ambito di forniture di lungo periodo, si obbliga a implementare la quantità delle proprie giacenze in modo da poter soddisfare anche modifiche in aumento dei quantitativi di prodotto richiesto, in misura percentuale massima sul periodo e con costi aggiuntivi da concordare per iscritto.
Scorte. Il Fornitore è tenuto a mantenere scorte di Prodotti Contrattuali, in misura e con modalità tali da assicurare la continuità dei rifornimenti secondo i programmi e, comunque, per un periodo non inferiore a 10 anni dall’ultima fornitura al Cantiere. Le scorte, costituite da materiale collaudato, opportunamente ruotate, dovranno essere disposte in modo da poter essere efficacemente individuate, gestite e controllate, anche sotto il profilo quantitativo. Nel caso in cui il Fornitore, in relazione ad impedimenti oggettivi, preveda difficoltà nel rispetto dei termini di consegna, potrà attingere dalle scorte le quantità necessarie, dandone immediata comunicazione al Cantiere.
Scorte. 1. Per agevolare la valutazione del volume delle scorte mondiali e garantire in tal modo una maggiore trasparenza del mercato, ciascun membro fornisce al Direttore esecutivo, su base annua ed entro la fine del mese di maggio, in- formazioni sul livello delle scorte di cacao in grani e prodotti derivati dete- nute nel suo Paese, conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 30.
2. Il Direttore esecutivo adotta le misure necessarie affinché il settore privato collabori pienamente a tale compito, garantendo nel contempo che terrà in considerazione senza restrizioni le questioni relative alla confidenzialità del- le informazioni commerciali fornite.
3. In base a tali informazioni, il Direttore esecutivo sottopone al Comitato eco- nomico una relazione annuale sulle informazioni ricevute relative alle scorte mondiali di cacao in grani e ai prodotti derivati.
Scorte. L fornitore dovrà allestire, e costantemente reintegrare, opportune scorte di kit sterili all interno dei locali dati in uso dalla Azienda Sanitaria contraente.
Scorte. Il Fornitore dovrà disporre in permanenza di una scorta di Beni, e deirelativi pezzi di ricambio, sufficientiad adempiere ai suoi obblighi legati agli Ordini dell'Acquirente.
Scorte. 1. L’azienda viene affittata senza alcun genere di scorte e nello stesso stato verrà riconsegnata al termine del contratto.