Scorte Clausole campione

Scorte. 1. Avvenuta la conversione del contratto in affitto, qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte, e, nella soccida, dal bestiame di sua proprietà, il concessionario può continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto, pari al sei per cento del valore di tali beni. 2. In mancanza di accordo delle parti e su richiesta di almeno una di esse, tale maggiorazione è determinata alla data di conversione, ed in seguito ogni tre anni dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente (18).
Scorte. L’organizzazione del servizio dovrà sempre e in qualunque evenienza garantire scorte sufficienti presso le diverse UU.OO. ospedaliere e le strutture distrettuali territoriali, oggetto del servizio. È sufficiente la scorta che consenta il perfetto espletamento delle attività cui le Unità Operative e le strutture distrettuali territoriali servite sono preposte; è ritenuta sufficiente la scorta che assicuri alle Unità Operative ospedaliere e alle strutture territoriali un’autonomia di almeno quarantotto ore lavorative (si veda oltre per ulteriori specificazioni sulle differenziazioni tra servizi ospedalieri - che sono a ciclo continuo - e territoriali). La dotazione della biancheria dovrà comunque consentire un adeguato ricambio della stessa (anche più volte al giorno) in caso di necessità: ad esempio, dovrà permettere di far fronte al fabbisogno conseguente all’accesso simultaneo al Pronto Soccorso di una molteplicità di pazienti a causa di eventi anomali; pertanto, dovranno comunque essere garantiti i quantitativi di biancheria piana e confezionata che, nell’arco della giornata, si dovessero comunque rendere necessari, su richiesta della Stazione Appaltante. Sarà cura dell’offerente valutare e proporre nel progetto tecnico, in base: a) alle prescrizioni minime del presente Capitolato in materia di assegnazioni di biancheria confezionata per il personale e di biancheria piana, confezionata, materasseria, guanciali ecc. per posto letto di degenza; b) alla propria esperienza e, c) alle prescrizioni minime del presente Capitolato in materia di sufficienza delle scorte, il numero di capi personalizzati da assegnare a ciascun operatore, dei capi di biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali ecc. per posto letto e, per tutte le predette tipologie di beni, il numero di capi in stoccaggio di scorta necessari per assicurare detto risultato. Nella gestione dei magazzini i capi dovranno essere sempre riposti in modo tale che siano facilmente reperibili dal Personale che ne abbia necessità (ad es. i capi di biancheria confezionata dovranno essere separati per tipologie e taglie).
Scorte. 1. Per garantire una maggiore trasparenza del mercato e in tal modo agevolare la valutazione del volume delle scorte mondiali, ciascun membro fornisce al Direttore esecutivo informazioni sul livello delle scorte detenute nel suo Paese. Per quanto possibile, i membri forniscono al Direttore esecutivo ogni anno nel mese di maggio, termine ultimo, informazioni per quanto possibile particolareggiate, aggiornate e precise sulle scorte detenute nei rispettivi Paesi alla fine dell’anno cacao precedente. 2. Se un membro non fornisce o ha difficoltà a fornire, entro termini ragionevoli, le statistiche che il Consiglio chiede affinché l’Organizzazione possa funzionare effi- cacemente, il Consiglio può chiedergliene la ragione. Se risulta necessario fornire assistenza tecnica per porvi rimedio, il Consiglio può proporre le misure di sostegno richieste. 3. Il Direttore esecutivo prende le misure necessarie affinché il settore privato colla- bori attivamente a tali lavori, garantendo nel contempo la confidenzialità commer- ciale delle informazioni fornite. 4. Dette informazioni riguardano le scorte di cacao in grani. 5. In base a tali informazioni, il Direttore esecutivo sottopone al Comitato del merca- to una relazione annuale sulla situazione delle scorte mondiali di cacao.
Scorte. Il Fornitore si impegna a mantenere presso i propri magazzini, a sue spese e per tutta la durata delle forniture, un'adeguata riserva dei Prodotti valutata sulla base del fabbisogno mensile indicato nei programmi di rifornimento ed a ripristinarla immediatamente nel caso di utilizzo per poter rispettare gli Ordini di Acquisto. In caso di inadempienza del Fornitore, NUOVA FRAMAR avrà facoltà di addebitare al Fornitore stesso tutte le spese e i danni subiti in conseguenza di tale inadempienza, salva in ogni caso la facoltà di NUOVA FRAMAR di risolvere il Contratto di Fornitura con effetto immediato secondo quanto previsto all'art. (“RISOLUZIONE'' delle presenti Condizioni Generali.)
Scorte. 1. L’azienda viene affittata senza alcun genere di scorte e nello stesso stato verrà riconsegnata al termine del contratto.
Scorte. 1. Per agevolare la valutazione del volume delle scorte mondiali e garantire in tal modo una maggiore trasparenza del mercato, ciascun membro fornisce al Direttore esecutivo, su base annua ed entro la fine del mese di maggio, in- formazioni sul livello delle scorte di cacao in grani e prodotti derivati dete- nute nel suo Paese, conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 30. 2. Il Direttore esecutivo adotta le misure necessarie affinché il settore privato collabori pienamente a tale compito, garantendo nel contempo che terrà in considerazione senza restrizioni le questioni relative alla confidenzialità del- le informazioni commerciali fornite. 3. In base a tali informazioni, il Direttore esecutivo sottopone al Comitato eco- nomico una relazione annuale sulle informazioni ricevute relative alle scorte mondiali di cacao in grani e ai prodotti derivati.
Scorte. 20.1. XXXXX non effettua scorte di sicurezza dei prodotti, in quanto la tipologia del prodotto gestita da SAVER è speciale e creata su misura per ogni Cliente (a disegno).
Scorte. 8.1 Se richiesto o secondo gli usi, il Fornitore è tenuto a mantenere presso i propri magazzini le scorte necessarie ad assicurare la continuità dei rifornimenti secondo i programmi elaborati periodicamente dall’Acquirente. Le scorte, costituite da materiale collaudato opportunamente roteate dovranno essere disposte in modo da facilitare l’individuazione e il controllo dei quantitativi da parte dell’Acquirente. Nel caso in cui il Fornitore per impedimenti oggettivi preveda difficoltà nel rispetto dei termini di consegna, ne darà immediata comunicazione all’Acquirente che potrà attingere le quantità necessarie dalle scorte, con obbligo del Fornitore al pronto reintegro delle scorte ad emergenza superata. Periodicamente, l’Acquirente può indicare al Fornitore l’entità delle scorte per ogni Prodotto. Se nulla è comunicato, le scorte di sicurezza dovranno risultare non inferiori al 20% del fabbisogno mensile indicato nell’ultimo programma di fornitura.
Scorte. I quantitativi riportati nei cronoprogrammi di cui sopra sono al netto delle scorte previste in sede di gara i cui quantitativi saranno oggetto di successivi ordini attuativi che l’ASM potrà effettuare alla ditta Aggiudicataria nell’arco dei 4 anni di vigenza dell’accordo quadro. Relativamente alle scorte, non previste nel cronoprogramma di cui sopra, l’ASM si riserva la facoltà di poter acquistare il contenitore o il cassonetto per intero (corpo + coperchio), ovvero solo il corpo (contenitore), ovvero solo il coperchio. A tal fine la ditta dovrà nell’offerta specificare il costo del contenitore/cassonetto suddiviso tra costo del corpo (contenitore) e costo del coperchio. Ad esempio: - contenitore grigio offerta € 17 - coperchio(nei vari colori) € 5,50 - TOTALE OFFERTA bidone carrellato da 120 litri € 22,50.
Scorte. Il Fornitore adotterà l’ordinaria diligenza per mantenere sufficienti scorte per far fronte tempestivamente alle necessità del Committente secondo gli ordini aperti o a programma nei limiti delle quantità massime rispettivamente stimate e pattuite nei periodi di riferimento. Il Fornitore, qualora ciò sia stato espressamente concordato per iscritto nell’ambito di forniture di lungo periodo, si obbliga a implementare la quantità delle proprie giacenze in modo da poter soddisfare anche modifiche in aumento dei quantitativi di prodotto richiesto, in misura percentuale massima sul periodo e con costi aggiuntivi da concordare per iscritto.