Scorte Clausole campione

Scorte. 1. Avvenuta la conversione del contratto in affitto, qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte, e, nella soccida, dal bestiame di sua proprietà, il concessionario può continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto, pari al sei per cento del valore di tali beni.
Scorte. L’organizzazione del servizio dovrà sempre e in qualunque evenienza garantire scorte sufficienti presso le diverse UU.OO. ospedaliere e le strutture distrettuali territoriali, oggetto del servizio. È sufficiente la scorta che consenta il perfetto espletamento delle attività cui le Unità Operative e le strutture distrettuali territoriali servite sono preposte; è ritenuta sufficiente la scorta che assicuri alle Unità Operative ospedaliere e alle strutture territoriali un’autonomia di almeno quarantotto ore lavorative (si veda oltre per ulteriori specificazioni sulle differenziazioni tra servizi ospedalieri - che sono a ciclo continuo - e territoriali). La dotazione della biancheria dovrà comunque consentire un adeguato ricambio della stessa (anche più volte al giorno) in caso di necessità: ad esempio, dovrà permettere di far fronte al fabbisogno conseguente all’accesso simultaneo al Pronto Soccorso di una molteplicità di pazienti a causa di eventi anomali; pertanto, dovranno comunque essere garantiti i quantitativi di biancheria piana e confezionata che, nell’arco della giornata, si dovessero comunque rendere necessari, su richiesta della Stazione Appaltante. Sarà cura dell’offerente valutare e proporre nel progetto tecnico, in base: a) alle prescrizioni minime del presente Capitolato in materia di assegnazioni di biancheria confezionata per il personale e di biancheria piana, confezionata, materasseria, guanciali ecc. per posto letto di degenza; b) alla propria esperienza e, c) alle prescrizioni minime del presente Capitolato in materia di sufficienza delle scorte, il numero di capi personalizzati da assegnare a ciascun operatore, dei capi di biancheria piana e confezionata, materassi e guanciali ecc. per posto letto e, per tutte le predette tipologie di beni, il numero di capi in stoccaggio di scorta necessari per assicurare detto risultato. Nella gestione dei magazzini i capi dovranno essere sempre riposti in modo tale che siano facilmente reperibili dal Personale che ne abbia necessità (ad es. i capi di biancheria confezionata dovranno essere separati per tipologie e taglie).
Scorte. 1. Per garantire una maggiore trasparenza del mercato e in tal modo agevolare la valutazione del volume delle scorte mondiali, ciascun membro fornisce al Direttore esecutivo informazioni sul livello delle scorte detenute nel suo Paese. Per quanto possibile, i membri forniscono al Direttore esecutivo ogni anno nel mese di maggio, termine ultimo, informazioni per quanto possibile particolareggiate, aggiornate e precise sulle scorte detenute nei rispettivi Paesi alla fine dell’anno cacao precedente.
Scorte. Il Fornitore è tenuto a mantenere scorte di Prodotti Contrattuali, in misura e con modalità tali da assicurare la continuità dei rifornimenti secondo i programmi. Le scorte, costituite da materiale collaudato, opportunamente ruotate, dovranno essere disposte in modo da poter essere efficacemente individuate, gestite e controllate, anche sotto il profilo quantitativo. Nel caso in cui il Fornitore, in relazione ad impedimenti oggettivi, preveda difficoltà nel rispetto dei termini di consegna, potrà attingere dalle scorte le quantità necessarie, dandone immediata comunicazione al Committente.
Scorte. I quantitativi riportati nei cronoprogrammi di cui sopra sono al netto delle scorte previste in sede di gara i cui quantitativi saranno oggetto di successivi ordini attuativi che l’ASM potrà effettuare alla ditta Aggiudicataria nell’arco dei 4 anni di vigenza dell’accordo quadro. Relativamente alle scorte, non previste nel cronoprogramma di cui sopra, l’ASM si riserva la facoltà di poter acquistare il contenitore o il cassonetto per intero (corpo + coperchio), ovvero solo il corpo (contenitore), ovvero solo il coperchio. A tal fine la ditta dovrà nell’offerta specificare il costo del contenitore/cassonetto suddiviso tra costo del corpo (contenitore) e costo del coperchio. Ad esempio: - contenitore grigio offerta € 17 - coperchio(nei vari colori) € 5,50 - TOTALE OFFERTA bidone carrellato da 120 litri € 22,50.
Scorte. 4) Proprietà, progettazione e conservazione di macchinari e attrezzature
Scorte. Il Fornitore adotterà l’ordinaria diligenza per mantenere sufficienti scorte per far fronte tempestivamente alle necessità del Committente secondo gli ordini aperti o a programma nei limiti delle quantità massime rispettivamente stimate e pattuite nei periodi di riferimento. Il Fornitore, qualora ciò sia stato espressamente concordato per iscritto nell’ambito di forniture di lungo periodo, si obbliga a implementare la quantità delle proprie giacenze in modo da poter soddisfare anche modifiche in aumento dei quantitativi di prodotto richiesto, in misura percentuale massima sul periodo e con costi aggiuntivi da concordare per iscritto. Le attrezzature, i macchinari e quant’altro, anche oggetto di usura, necessari per la realizzazione del prodotto destinato al Committente si intendono, salvo patto contrario che dovrà risultare da atto scritto, di esclusiva proprietà del Fornitore. Salvo patto scritto contrario, gli strumenti per la produzione saranno progettati e realizzati dal Fornitore stesso o da terzi dallo stesso incaricati tenuto conto dei metodi e apparecchiature di lavoro normalmente utilizzati dal Fornitore. Il Fornitore potrà addebitare al Committente le spese sostenute per la progettazione e la costruzione dei macchinari e delle attrezzature destinate alla produzione o per la ottimizzazione del processo di fabbricazione onde consentire al Fornitore di concretizzare utili efficienze di produzione per mantenere competitivi i livelli dei prezzi dei prodotti fabbricati. Il Fornitore potrà, altresì, chiedere al Committente una compartecipazione dei costi per quanto sopra previsto. Anche in tali casi, i macchinari e le attrezzature, e quant’altro necessario o comunque realizzato per la produzione richiesta rimarranno di esclusiva proprietà del Fornitore senza, dunque, che la eventuale compartecipazione possa garantire al Committente trasferimento di diritto o licenza d’uso, di proprietà, anche solo intellettuale o a titolo di Know-How. Il Fornitore, salvo patto scritto contrario, potrà utilizzare liberamente i macchinari, le attrezzature e, in generale, ogni strumento di lavoro, anche per produzioni diverse da quella destinata al Committente. Qualora il Committente abbia fornito e/o scelto e/o imposto materiali e/o attrezzature, e/o, in generale, uno o più strumenti di lavoro impiegati dal Fornitore nella produzione dei prodotti, il Committente garantisce che essi sono idonei all’uso al quale sono destinati, esenti da difetti, funzionanti e conformi alle...
Scorte. Si definisce “scorta” quella quantità “pronta all’uso” per la copertura di necessità emergenti. Il Fornitore deve assicurare la costituzione di adeguate scorte presso i propri magazzini, al fine di garantire, per ciascuna categoria merceologica, una dotazione non inferiore a n. 5 (cinque) capi per ciascuna misura.
Scorte. 20.1. XXXXX non effettua scorte di sicurezza dei prodotti, in quanto la tipologia del prodotto gestita da SAVER è speciale e creata su misura per ogni Cliente (a disegno).
Scorte. 1. L’azienda viene affittata senza alcun genere di scorte e nello stesso stato verrà riconsegnata al termine del contratto.