Secondo livello di contrattazione. (Nuovo CCNL della Mobilità) 1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale. 2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale. 3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. 4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda. 5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione. 6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale. 7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, CCNL Della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie, CCNL Della Mobilità
Secondo livello di contrattazione. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai dal CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, secondo alinea, del presente accordo, nonché dal comma 8 del presente articolo. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, nonché le medesime strutture delle altre Organizzazioni Sindacali eventualmente riconosciute in azienda, e: congiuntamente, le RSU costituite ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente accordo, così come attuata, per quanto di competenza del CCNL, ai sensi dell’art. 9 dell’accordo medesimo, ovvero le RSU già in carica alla data di sottoscrizione del presente accordo ed eletta mediante procedura elettorale svolta in attuazione della medesima Parte Seconda; su delega delle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali di cui al secondo capoverso del presente comma 1, le RSA, ovvero le RSU in carica alla data di sottoscrizione del presente accordo ed elette ai sensi dell’ Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 o dell’AN 28 marzo 1996.
2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici economici, basata sul premio di risultatorisultato e disciplinata dall’art. 6 dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale.
3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.
4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente comma 4 del presente articolo, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.
6. Fatti salvi i rinvii Fatto salvo quanto già previsti dai singoli previsto dal CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di non ripetitività di cui al precedente punto 1 comma 1, primo capoverso, del presente articolo e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione Costituzione dei CAE; • profili Profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante professionalizzante, ove non disciplinati dai singoli dal CCNL; • azioni Azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali Eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali Eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale.
7. Gli accordi di secondo livello, livello in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, CCNL continuano a trovare applicazione applicazione, restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.
8. In attuazione della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente accordo, i contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti di cui al capoverso successivo. Al fine di gestire situazioni in cui l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale, o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del comma 1, secondo capoverso, del presente articolo e della richiamata Parte Terza degli Accordi Interconfederali medesimi, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali intese riguardino nuovi soggetti aziendali che, iniziando ad operare nel campo di applicazione del presente CCNL, attuino processi di confluenza al CCNL medesimo, la specifica fase negoziale dovrà coinvolgere anche le parti stipulanti il presente CCNL.
9. La disciplina del presente articolo, nonché la disciplina di cui all’art. 5 del presente accordo, abrogano e sostituiscono le disposizioni di cui all’art. 29, terzo capoverso, del CCNL 23 luglio 1976, all’art. 29, terzo capoverso, dell’AN 25 luglio 1980, e all’art. 1, paragrafo “Contrattazione Aziendale”, dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL
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Samples: Rinnovo Del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità Tpl), CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori
Secondo livello di contrattazione. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai dal CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, secondo alinea, del presente accordo, nonché dal comma 8 del presente articolo. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, nonché le medesime strutture delle altre Organizzazioni Sindacali eventualmente riconosciute in azienda, e: • congiuntamente, le RSU costituite ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente accordo, così come attuata, per quanto di competenza del CCNL, ai sensi dell’art. 9 dell’accordo medesimo, ovvero le RSU già in carica alla data di sottoscrizione del presente accordo ed eletta mediante procedura elettorale svolta in attuazione della medesima Parte Seconda; • su delega delle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali di cui al secondo capoverso del presente comma 1, le RSA, ovvero le RSU in carica alla data di sottoscrizione del presente accordo ed elette ai sensi dell’ Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 o dell’AN 28 marzo 1996.
2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici economici, basata sul premio di risultatorisultato e disciplinata dall’art. 6 dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale.
3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.
4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente comma 4 del presente articolo, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.
6. Fatti salvi i rinvii Fatto salvo quanto già previsti dai singoli previsto dal CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di non ripetitività di cui al precedente punto 1 comma 1, primo capoverso, del presente articolo e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione Costituzione dei CAE; • profili Profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante professionalizzante, ove non disciplinati dai singoli dal CCNL; • azioni Azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali Eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali Eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale.
7. Gli accordi di secondo livello, livello in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, CCNL continuano a trovare applicazione applicazione, restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.
8. In attuazione della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente accordo, i contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti di cui al capoverso successivo. Al fine di gestire situazioni in cui l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale, o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del comma 1, secondo capoverso, del presente articolo e della richiamata Parte Terza degli Accordi Interconfederali medesimi, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali intese riguardino nuovi soggetti aziendali che, iniziando ad operare nel campo di applicazione del presente CCNL, attuino processi di confluenza al CCNL medesimo, la specifica fase negoziale dovrà coinvolgere anche le parti stipulanti il presente CCNL.
9. La disciplina del presente articolo, nonché la disciplina di cui all’art. 5 del presente accordo, abrogano e sostituiscono le disposizioni di cui all’art. 29, terzo capoverso, del CCNL 23 luglio 1976, all’art. 29, terzo capoverso, dell’AN 25 luglio 1980, e all’art. 1, paragrafo “Contrattazione Aziendale”, dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL
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Samples: CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori, CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori
Secondo livello di contrattazione. (Nuovo Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione regionale. Tra l'ANINSEI e le XX.XX. della Mobilità)
1scuola firmatarie del presente CCNL, è prevista la contrattazione decentrata, su base regionale, di secondo livello per le materie riguardanti in particolare: - qualifiche esistenti non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente CCNL; - erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici e sulla base di interventi legislativi a sostegno della scuola non statale paritaria, ivi comprese le erogazioni per il diritto allo studio; - indennità di trasferta; - materie previste dagli articoli del presente CCNL. Le eventuali richieste relative al punto suddetto presentate all'ANINSEI di competenza dalle strutture sindacali, saranno altresì trasmesse per conoscenza alle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL e all'ANINSEI nazionale. In ogni caso, le relative piattaforme non potranno essere presentate se non dopo la definizione del presente CCNL. Nell'ambito della contrattazione decentrata a livello regionale al fine di armonizzare le esigenze didattico-organizzative degli istituti, le parti individuano le seguenti materie che vengono delegate alle RSA/RSU o in assenza alle XX.XX. firmatarie del presente CCNL che concorrono alla definizione del contratto integrativo di istituto con riferimento: - distribuzione dell'orario di lavoro e turnazione per il personale non docente; - criteri di distribuzione dell'orario di lavoro del personale docente ed educativo; - criteri di distribuzione delle ferie per il personale non docente ed educativo; - eventuali indennità temporanee a figure non previste e non obbligatorie per legge; - valorizzazione dei risultati conseguiti negli istituti attraverso l'erogazione di integrazioni economiche al personale; - organizzazione del lavoro del personale; - indennità di trasferta. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e Istituto decentrata deve riguardare materie ed e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale.
2retributivi propri del CCNL. La Le eventuali erogazioni della contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, programmi concordati fra le partiparti aventi come obiettivo incrementi di produttività eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi del CCNL, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Istituto. I relativi accordi hanno durata triennale.
3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.
4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi Sono titolari della contrattazione di secondo livello, integrativa e decentrata d'Istituto le parti esamineranno preventivamente RSA se presenti o le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento XX.XX. della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.
6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale.
7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione scuola territoriali firmatarie del presente CCNL. Le norme del presente articolo si applicano anche in istituti con meno di 15 dipendenti, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle qualora tra le parti firmatarie degli stessi.si ravvisi la necessità congiunta di giungere alla definizione di accordi decentrati per il migliore funzionamento della struttura scolastica. 13
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Secondo livello di contrattazione. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai dal CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, secondo alinea, del presente accordo, nonché dal comma 8 del presente articolo. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazio- ni organizzative delle aziende e le strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, nonché le medesime strutture delle altre Organizzazioni Sindacali eventualmente riconosciute in azienda, e: • congiuntamente, le RSU costituite ai sensi della Parte Seconda (Rego- lamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente accordo, così come attuata, per quanto di competenza del CCNL, ai sensi dell’art. 9 dell’accordo medesimo, ovvero le RSU già in carica alla data di sottoscrizione del presente accordo ed eletta mediante procedura elettorale svolta in attuazione della medesima Parte Seconda; • su delega delle strutture territorialmente competenti delle Organizza- zioni sindacali di cui al secondo capoverso del presente comma 1, le RSA, ovvero le RSU in carica alla data di sottoscrizione del presente accordo ed elette ai sensi dell’ Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 o dell’AN 28 marzo 1996.
2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici economici, basata sul premio di risultatorisultato e disciplinata dall’art. 6 dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività competi- tività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti conse- guiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale.
3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.
4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente pre- ventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa quan- titativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente contrattual- mente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente comma 4 del presente articolo, assicurando piena trasparenza sui parametri para- metri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.
6. Fatti salvi i rinvii Fatto salvo quanto già previsti dai singoli previsto dal CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di non ripetitività di cui al precedente punto 1 comma 1, primo capoverso, del presente articolo e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione Costituzione dei CAE; • profili Profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante dell’ap- prendistato professionalizzante, ove non disciplinati dai singoli dal CCNL; • azioni Azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile femmi- nile nel mercato del lavoro; • eventuali Eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali Eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale.
7. Gli accordi di secondo livello, livello in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, pre- sente CCNL continuano a trovare applicazione applicazione, restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.
8. In attuazione della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazio- ne collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente accordo, i contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese mo- dificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti di cui al capoverso successivo. Al fine di gestire situazioni in cui l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate e comunque tali da poter pre- giudicare l’ordinaria continuità aziendale, o in presenza di significativi investi- menti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del comma 1, secondo capoverso, del presente articolo e della richiamata Parte Terza degli Accordi Interconfede- rali medesimi, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organiz- zazione del lavoro. Qualora tali intese riguardino nuovi soggetti aziendali che, iniziando ad operare nel campo di applicazione del presente CCNL, attuino processi di confluenza al CCNL medesimo, la specifica fase negoziale dovrà coinvolgere anche le parti stipulanti il presente CCNL.
9. La disciplina del presente articolo, nonché la disciplina di cui all’art. 5 del presente accordo, abrogano e sostituiscono le disposizioni di cui all’art. 29, terzo capoverso, del CCNL 23 luglio 1976, all’art. 29, terzo capoverso, dell’AN 25 luglio 1980, e all’art. 1, paragrafo “Contrattazione Aziendale”, dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Secondo livello di contrattazione. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai dal CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, secondo alinea, del presente accordo, nonché dal comma 8 del presente articolo. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, nonché le medesime strutture delle altre Organizzazioni Sindacali eventualmente riconosciute in azienda, e: • congiuntamente, le RSU costituite ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente accordo, così come attuata, per quanto di competenza del CCNL, ai sensi dell’art. 9 dell’accordo medesimo, ovvero le RSU già in carica alla data di sottoscrizione del presente accordo ed eletta mediante procedura elettorale svolta in attuazione della medesima Parte Seconda; • su delega delle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali di cui al secondo capoverso del presente comma 1, le RSA, ovvero le RSU in carica alla data di sottoscrizione del presente accordo ed elette ai sensi dell’Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993.
2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici economici, basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale.
3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.
4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente comma 4 del presente articolo, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.
6. Fatti salvi i rinvii Fatto salvo quanto già previsti dai singoli previsto dal CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di non ripetitività di cui al precedente punto 1 comma 1, primo capoverso, del presente articolo e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione Costituzione dei CAE; • profili Profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante professionalizzante, ove non disciplinati dai singoli dal CCNL; • azioni Azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali Eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali Eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale.
7. Gli accordi di secondo livello, livello in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, CCNL continuano a trovare applicazione applicazione, restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.
8. In attuazione della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) dell'Accordo Interconfederale di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente CCNL, i contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti di cui al capoverso successivo. Al fine di gestire situazioni in cui l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico- finanziaria oggettivamente accertate e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale, o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del comma 1, secondo capoverso, del presente articolo e della richiamata Parte Terza dell'Accordo Interconfederale medesimo possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali intese riguardino nuovi soggetti aziendali che, iniziando ad operare nel campo di applicazione del presente CCNL, attuino processi di confluenza al CCNL medesimo, la specifica fase negoziale dovrà coinvolgere anche le parti stipulanti il presente CCNL.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Secondo livello di contrattazione. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto ri- spetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederaleinter- confederale.
2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza effi- cienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento mi- glioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato ri- sultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale.
3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire consen- tire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali fi- scali previsti dalla normativa di legge.
4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo se- condo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni con- dizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione de- terminazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio pre- mio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.
6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente pre- cedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia ma- teria di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenzialeassi- stenziale.
7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione ap- plicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.
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Secondo livello di contrattazione. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente C.C.N.L. nei successivi articoli. Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto: – La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte delegate dai CCNL dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e che non ripetitivi rispetto a quelli siano già stati negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale.
2nazionale, secondo il principio del ne bis in idem. – La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro. Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di secondo livello con contenuti economici basata sul premio natura variabile (cosiddetti premi di risultatoproduttività), persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficaciaqualità, di innovazione, di efficienza organizzativa ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendalee della produttività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresamisurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale.
3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.
4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione raggiungimento degli obiettivi della contrattazione prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali indicatori numerici o di redditività dell’azienda.
5altro genere appositamente individuati nel contratto. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.
6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, – Laddove la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materieistituisca indennità, sulla base emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge; – È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del principio lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di cui al precedente punto 1 premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto; – Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione fiscale previsto dalle normative di legge in materia di salute e sicurezzavigenti; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale.
7. Gli accordi – Le erogazioni economiche di secondo livellolivello sono variabili, non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto; – La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CIFA; – I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione; – La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni in essere alla data di sottoscrizione seno all'Ente Bilaterale EPAR, ad oggetto la conformità dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.C.C.N.L.
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Secondo livello di contrattazione. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. La contrattazione di Il secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare di contrattazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederalegià disciplinati dal presente CCNL.
2. La Gli accordi di secondo livello hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL.
3. Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio sia aziendale che territoriale devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento previsto dalla legge n.135/97.
4. Gli importi di risultato, persegue l’obiettivo tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. Le erogazioni del secondo livello di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra tra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale.
3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa , aventi come obiettivi incrementi di legge.
4produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione del secondo livello di secondo livellocontrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettiveprospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’aziendaredditività. Precedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di produttività, comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno essere ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove erogazioni sia per la parte variabile che per la parte fissa.
5. Gli importi, i I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le R.S.U. assistite dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazioneXX.XX. territoriali; le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie.
6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la La contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materieavrà per oggetto i trattamenti economici con le modalità e i criteri sopra indicati, sulla base in ogni caso non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale.
7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessicontratto nazionale per tutto il suo periodo di attività.
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Secondo livello di contrattazione. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. La contrattazione di Il secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare di contrattazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del Capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo 23 luglio 1993, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a già disciplinati dal presente c.c.n.l. e verrà pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del c.c.n.l. in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicate. Gli accordi di secondo livello nazionale o a hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali, al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del c.c.n.l. Le piattaforme per la stipulazione degli accordi di secondo livello interconfederale.
2potranno essere presentate entro il 28 febbraio 1997. La Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio territoriale devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento previsto dalle norme di risultato, persegue l’obiettivo legge da emanare in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993. Le parti auspicano una rapida emanazione di collegare incentivi economici tali norme e si impegnano ad incrementi agire affinchè le rispettive Confederazioni intervengano in tal senso nei confronti del Governo e degli Organi istituzionali. Gli importi di produttività, tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. Le erogazioni del secondo livello di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra tra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale.
3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa , aventi come obiettivi incrementi di legge.
4produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonchè ai risultati dell'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione del secondo livello di secondo livellocontrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettiveprospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
5redditività. Gli importiPrecedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di produttività, i comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno essere ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove erogazioni sia per la parte variabile che per la parte fissa. I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono delle erogazioni saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli a livello territoriale tra le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese: le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie. Al fine dell'acquisizione degli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui comune per la definizione dei parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.
6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, utili per la contrattazione di secondo livello, le parti, anche in base ai dati degli Osservatori regionali, valuteranno preventivamente le condizioni di comparto del territorio. Laddove a livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove territoriale non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per fosse avviata la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale.
7. Gli accordi contrattazione di secondo livello, che si svolgerà una sola volta nel corso dell'attuale vigenza contrattuale, dopo 30 giorni dalla presentazione della piattaforma o non fosse definito l'accordo dopo 90 giorni dalla presentazione della medesima, ai lavoratori interessati le aziende corrisponderanno, a titolo di salario di produttività, un'erogazione provvisoria ed assorbibile corrispondente al 2,50% dei minimi tabellari. A decorrere dal 1º giugno 2004 si avrà una erogazione, attraverso "ticket restaurant", dell'importo di € 1,36 giornalieri. Oltre alle erogazioni salariali correlate ai parametri definiti dall'accordo interconfederale recepito dal presente articolo, alla contrattazione territoriale vengono altresì demandate le seguenti materie:
a) individuazione di figure professionali non esemplificate nella classificazione, da sottoporre alla verifica dell'apposita Commissione nazionale prima dell'inquadramento;
b) l'applicazione delle norme inerenti l'orario di lavoro e le forme di articolazione previste dall'art. 15;
c) la gestione dell'orario straordinario in essere relazione ai previsti meccanismi di cumulo delle ore prestate, con trasformazione delle stesse in riposi compensativi;
d) le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni in attuazione delle norme esistenti;
e) la misura di indennità di mensa e/o indennità o ticket sostitutivi mensa ed eventuali altre indennità connesse a specifiche e comprovate situazioni territoriali;
f) la sperimentazione di forme innovative di organizzazione del lavoro funzionali alla data rotazione di sottoscrizione mansione ed alla crescita professionale;
g) la definizione di fabbisogni formativi e la contrattazione di percorsi professionali. Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente CCNLcontratto nazionale per tutto il suo periodo di validità. Le XX.XX. dei lavoratori stipulanti il presente contratto si impegnano, continuano anche a trovare nome dei propri Organismi territoriali, a dare corretta attuazione dei principi del presente articolo. In questo ambito, le parti si impegnano ad avviare i confronti richiesti in applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessidel presente articolo. Il secondo livello di contrattazione avrà scadenza il 31 dicembre 2007.
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Secondo livello di contrattazione. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie svolge in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge azienda una sola volta nel periodo di vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e deve riguardare riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale.
2dal CCNL medesimo. La Le parti si danno reciprocamente atto che la contrattazione aziendale, nel rispetto del protocollo del 23 luglio 1993 , è finalizzata all'adeguamento del sistema contrattuali alle singole realtà, per realizzare più avanzati livelli di secondo livello con produttività e di condizioni di lavoro attraverso processi di partecipazione dei lavoratori al fine di conseguire gli obiettivi individuati. In tale quadro la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie ed istituti già definiti in altri livelli di contrattazione e si svilupperà nell'ambito dei rinvii contenuti economici basata sul premio negli articoli: - n.10 Inquadramento del personale; - n.13 Orario di risultato, persegue l’obiettivo lavoro: applicazione; - n.18 Part-time; - n.28 Organizzazione del lavoro; - n.29 Formazione del personale; - n.31 Trasferimenti e missioni; nonché per le parti rinviate e contenute nella parte seconda del presente contratto ( norma e disciplina del rapporto del personale addetto alla produzione e organizzazione produttiva). Le erogazioni definite dalla contrattazione aziendale avranno natura variabile e saranno strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di collegare incentivi economici ad programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa qualità ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento all'andamento economico dell’impresadell'impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmiLe parti concordano inoltre che il salario variabile, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale.
3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.
4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed comma precedente, sarà erogato a condizione che venga raggiunta la seguente soglia di accesso: Utile netto - definito ai sensi dell'art. 2425 c.c. - uguale o superiore a zero Euro. Le parti concordano che ai fini della determinazione dell'utile netto non verrà conteggiato il rispetto costo del salario variabile dell'esercizio in esame. Le parti infine convengono che quanto previsto nei commi precedenti troverà applicazione dal rinnovo dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.
6contratti aziendali a partire dal 19/07/2004. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale.
7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla In sede aziendale entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione approvazione del presente bilancio, sarà effettuato un confronto sugli andamenti dell'esercizio precedente in relazione a quanto sopra previsto per l'erogazione del salario variabile. Coerentemente con quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993 il contratto integrativo aziendale avrà durata quadriennale e, al fine di garantire l'autonomia dei cicli negoziali, si collocherà in un tempo intermedio tra la data di decorrenza e la data di scadenza del CCNL. La richiesta del rinnovo del contratto integrativo aziendale dovrà essere presentata in tempi che consentano l'apertura delle trattative entro tre mesi dalla scadenza del contratto stesso. La parte che riceve la richiesta del rinnovo deve darne riscontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento. Per un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza del contratto integrativo aziendale e 1 mese successivo alla scadenza medesima, continuano le Parti si impegnano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessinon assumere iniziative unilaterali: ciò anche se la piattaforma è stata presentata in tempi successivi a quanto previsto.
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Secondo livello di contrattazione. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale.
2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo l'obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento all'andamento economico dell’impresadell'impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale.
3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.
4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’aziendadell'azienda.
5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione dell'erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.. /1 /
6. Fatti salvi i rinvii rinvìi già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii rinvìi stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato all'applicazione dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione dell'occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale.
7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia all'autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.
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Samples: CCNL Della Mobilità
Secondo livello di contrattazione. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. La contrattazione di Le parti, nel ribadire quanto affermato nella premessa generale al presente contratto, si danno reciprocamente atto che il secondo livello si esercita per le materie di contrattazione regionale, territoriale o, in tutto o alternativa, aziendale, riguarda in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare linea di principio materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati propri del c.c.n.l., fatte salve particolari situazioni (in via esemplificativa e non esaustiva, crisi aziendali o territoriali del comparto; investimenti; progetti e sperimentazioni di nuove forme contrattuali connesse alle performance ed alla produttività) che siano motivate dalle parti stipulanti a livello nazionale territoriale e/o a livello interconfederale.
2aziendale, ed è realizzato in conformità con le modalità definite dalle parti. La contrattazione Gli accordi di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale.
3quadriennale. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.
4La piattaforma rivendicativa dovrà essere presentata almeno due mesi prima della scadenza. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di tre mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino ad un mese successivo alla scadenza dell'accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma. Le parti stipulanti il presente contratto costituiranno un'apposita Commissione al fine di individuare le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
5. Gli importi, i parametri modalità ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa termini attuativi del secondo livello di contrattazione. Le parti stipulanti demandano al secondo livello di contrattazione, su base territoriale per il settore artigiano e secondo le regole del c.c.n.l. vigente per i panifici ad indirizzo produttivo-industriale, la regolamentazione delle seguenti materie:
a) premio variabile di risultato. Le erogazioni retributive previste dal secondo livello di contrattazione sono definiti contrattualmente dalle parti strettamente correlate a: - i risultati conseguiti, con riferimento ad obiettivi incrementi di produttività ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di produttività eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi in forza del c.c.n.l.; - i risultati legati all'andamento complessivo delle imprese. Il premio variabile di risultato potrà prevedere che l'erogazione intervenga al raggiungimento di specifici obiettivi preventivamente identificati e definiti. Tali importi sono variabili e non predeterminabili e, pertanto, non sono utili ai fini del ricalcolo di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Laddove sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni sopra specificate, mentre la parte fissa sarà congelata in cifra. Le erogazioni di secondo livello devono rispettare i presupposti della normativa statuale disciplinante la fruizione di agevolazioni di natura fiscale e/o contributiva. Le relative piattaforme dovranno essere trasmesse alla Commissione paritetica nazionale;
b) profili, programmi formativi e criteri di certificazione della capacità formativa per l'utilizzo dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante;
c) tempi e modalità di attuazione della formazione nell'apprendistato;
d) articolazione delle giornate lavorative ed articolazione oraria della prestazione lavorativa con riferimento ad eventuali forme di flessibilità;
e) maggiorazioni retributive relative all'attività lavorativa prestata in giornate domenicali e/o festive, fatti salvi eventuali accordi in sede aziendale già regolanti la materia;
f) tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, attività di formazione e prevenzione in coerenza con gli elementi materia di conoscenza ambiente e sicurezza sui luoghi di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.lavoro;
6g) le ulteriori materie e/o istituti contrattuali demandati dal presente c.c.n.l. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la alla contrattazione di secondo livello;
h) sulla base di accordi aziendali o territoriali con i soggetti negoziali di parte sindacale, R.S.U. e/o XX.XX. e datoriali territoriali stipulanti il presente c.c.n.l., al fine di gestire gravi situazioni di crisi economiche, con l'obiettivo di salvaguardare l'occupazione, si possono determinare intese per individuare modificazioni di quanto disciplinato dal presente c.c.n.l. in materia di prestazioni lavorative, orari di lavoro e organizzazione del lavoro, prevedendone la natura sperimentale e/o temporanea. La costituzione di Enti bilaterali territoriali (regionali o provinciali), quale strumento fondamentale per assicurare ad imprese e lavoratori del settore servizi adeguati ed innovativi offrendo risposte efficaci per l'attuazione di accordi, compiti e materie ad esso attribuite da specifica negoziazione tra le parti. A tale ente dovranno essere ricondotte le funzioni previste dall'ex art. 47 del c.c.n.l. "Casse mutue per l'integrazione del trattamento economico di malattia e di infortunio", così come potranno essere previste ulteriori forme di mutualizzazione, funzioni di articolazione di strumenti bilaterali previsti dal c.c.n.l. (Osservatori e Commissioni varie) ed eventuali forme di welfare integrativo. Fermo restando l'attuale sistema di classificazione, le parti, al fine di rispondere a specifiche esigenze connesse allo sviluppo ed all'evoluzione produttiva e commerciale conseguito nel settore ed alle prevedibili ulteriori innovazioni, riconoscono l'importanza della valorizzazione delle risorse umane come obiettivo strategico fondamentale per il mantenimento e l'accrescimento dei livelli di competitività e di efficienza delle imprese. In tale ottica le parti convengono sull'opportunità di procedere a livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materieterritoriale nonché, laddove costituite le R.S.U. a livello aziendale, ad esami congiunti che, sulla base della polivalenza (intesa come intervento su più posizioni di lavoro) e/o della polifunzionalità (intesa come esercizio di attività complementari e connesse alla qualifica di riferimento) siano finalizzati alla definizione di nuovi modelli di professionalità e di organizzazione del principio lavoro. Ove, a seguito del confronto di cui al precedente punto 1 sopra, vengano individuate nuove posizioni professionali, le parti definiranno gli inquadramenti conseguenti. Le parti potranno altresì definire percorsi (ad esempio attraverso attività di formazione e nel rispetto addestramento On the Job) per il raggiungimento degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali inquadramenti di cui sopra e/o modalità attuative della legislazione in materia diverse di salute e sicurezza; • eventuali riconoscimento delle prestazioni di carattere solidaristicolavoro e della relativa professionalità, in termini rispondenti alle competenze e mansioni effettivamente espletate e legate alla continuità della prestazione. Le parti contrattuali, alla luce del non omogeneo sviluppo della contrattazione aziendale e/assistenziale.
7. Gli o territoriale sul territorio nazionale, a fronte della rilevanza che il secondo livello di contrattazione ha assunto e sempre più assumerà nelle politiche di sviluppo del settore con riferimento al miglioramento degli standard di formazione, sicurezza e redistribuzione del reddito prodotto dal perseguito incremento di produttività, convengono quanto segue: su congiunta istanza delle sigle sindacali dei lavoratori e delle Organizzazioni datoriali stipulanti il presente contratto operanti a livello territoriale, gli Organi nazionali delle rispettive Associazioni potranno assistere i Rappresentanti territoriali nelle trattative e nella eventuale stipulazione di accordi di secondo livello. Tale previsione, ritenuta utile dalle parti ai fini della promozione della contrattazione di secondo livello, è da ritenersi sperimentale e sarà oggetto di verifica alla scadenza del presente contratto. Il secondo livello di contrattazione è aziendale, ove presenti le R.S.A./R.S.U., o, in loro assenza, territoriale. Non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione, salvo quanto sopra disciplinato in materia di intervento della contrattazione nazionale su temi delegati al secondo livello di contrattazione, e potrà essere alla data attivato nel rispetto di sottoscrizione del tempi e modalità e con le finalità previste dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessiarticolo.
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Secondo livello di contrattazione. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. La contrattazione di Le Parti, nel ribadire quanto affermato nella premessa generale al presente contratto, si danno reciprocamente atto che il secondo livello si esercita per le materie di contrattazione territoriale o, in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare alternativa, aziendale, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale.
2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini propri del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile CCNL ed è calcolato realizzato in conformità con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le modalità definite dalle parti. I relativi Gli accordi di tale livello hanno durata triennale.
3, pari a quella prevista per il CCNL. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.
4La piattaforma rivendicativa dovrà essere presentata almeno due mesi prima della scadenza. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi In occasione della contrattazione di secondo livello, per un periodo di tre mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa e comunque fino ad un mese successivo alla scadenza dell’accordo precedente, saranno garantite condizioni di normalità sindacale con esclusione, in particolare, del ricorso ad agitazioni relative alla predetta piattaforma. Le parti stipulanti il presente contratto costituiranno un'apposita commissione al fine di individuare le modalità ed i termini attuativi del II livello di contrattazione. Le parti esamineranno preventivamente stipulanti demandano al secondo livello di contrattazione, su base territoriale per il settore artigiano e secondo le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettiveregole del CCNL vigente per i panifici ad indirizzo produttivo industriale, tenendo conto dell’andamento della competitività e la regolamentazione delle condizioni essenziali di redditività dell’aziendaseguenti materie.
5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al a) premio variabile di risultato. Le erogazioni retributive previste dal II livello di contrattazione sono definiti contrattualmente dalle parti strettamente correlate a: - i risultati conseguiti, con riferimento ad obiettivi incrementi di produttività ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i margini di produttività eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di CCNL; - i risultati legati all’andamento complessivo delle imprese. - Tali importi sono variabili e non predeterminabili e pertanto non sono utili ai fini del ricalcolo di alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. - Laddove sussistano erogazioni economiche comunque denominate, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate, mentre la parte fissa sarà congelata in cifra. Le erogazioni di secondo livello devono rispettare i presupposti della normativa statuale disciplinante la fruizione di agevolazioni di natura fiscale e/o contributiva. Le relative piattaforme dovranno essere trasmesse alla Commissione Paritetica Nazionale.
b) Profili, programmi formativi e criteri di certificazione della capacità formativa per l’utilizzo dell’istituto dell’ apprendistato professionalizzante;
c) Tempi e modalità di attuazione della formazione nell’apprendistato;
d) articolazione delle giornate lavorative ed articolazione oraria della prestazione lavorativa con riferimento ad eventuali forme di flessibilità;
e) maggiorazioni retributive relative all’attività lavorativa prestata in giornate domenicali e/o festive fatti salvi eventuali accordi in sede aziendale già regolanti la materia;
f) tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, attività di formazione e prevenzione in coerenza con gli elementi materia di conoscenza ambiente e sicurezza sui luoghi di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.lavoro;
6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la g) le ulteriori materie e/o istituti contrattuali demandati dal presente CCNL alla contrattazione di secondo livello.
h) Sulla base di Accordi aziendali o territoriali con i soggetti negoziali di parte sindacale RSU e/o OOSS e datoriali territoriali stipulanti il presente CCNL, al fine di gestire gravi situazioni di crisi economiche, con l’obiettivo di salvaguardare l’occupazione, si possono determinare intese per individuare strumenti modificativi delle regolamentazioni disciplinate dal presente CCNL sulle prestazioni lavorative, sugli orari di lavoro e sull’organizzazione del lavoro, dandone la caratteristica della temporaneità e della sperimentazione. Fermo restando l'attuale sistema di classificazione, le Parti, al fine di rispondere a specifiche esigenze connesse allo sviluppo ed all'evoluzione produttiva e commerciale conseguito nel settore ed alle prevedibili ulteriori innovazioni, riconoscono l’importanza della valorizzazione delle risorse umane come obiettivo strategico fondamentale per il mantenimento e l’accrescimento dei livelli di competitività e di efficienza delle imprese. In tale ottica le Parti convengono sull'opportunità di procedere a livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materieterritoriale nonché, laddove costituite le rsu a livello aziendale ad esami congiunti che, sulla base della polivalenza (intesa come intervento su più posizioni di lavoro) e/o della polifunzionalità (intesa come esercizio di attività complementari e connesse alla qualifica di riferimento) siano finalizzati alla definizione, di nuovi modelli di professionalità e di organizzazione del principio lavoro. Ove, a seguito del confronto di cui al precedente punto 1 sopra, vengano individuate nuove posizioni professionali, le Parti definiranno gli inqua dramenti conseguenti. Le parti potranno altresì definire percorsi (ad esempio attraverso attività di formazione e nel rispetto addestramento on the job) per il raggiungimento degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali inquadramenti di cui sopra e/o modalità attuative della legislazione in materia diverse di salute e sicurezza; • eventuali riconoscimento delle prestazioni di carattere solidaristicolavoro e della relativa professionalità, in termini rispondenti alle competenze e mansioni effettivamente espletate e legate alla continuità della prestazione. Le parti contrattuali, alla luce del non omogeneo sviluppo della contrattazione aziendale e/assistenziale.
7o territoriale sul territorio nazionale, a fronte della rilevanza che il secondo livello di contrattazione ha assunto e sempre più assumerà nelle politiche di sviluppo del settore con riferimento al miglioramento degli standard di formazione, sicurezza e redistribuzione del reddito prodotto dal perseguito incremento di produttività, convengono quanto segue. Gli Su congiunta istanza delle sigle sindacali dei lavoratori e delle Organizzazioni datoriali stipulanti il presente contratto operanti a livello territoriale, gli organi nazionali delle rispettive associazioni potranno assistere i rappresentanti territoriali nelle trattative e nella eventuale stipulazione di accordi di secondo livello. Tale previsione, in essere ritenuta utile dalle parti ai fini della promozione della contrattazione di secondo livello, è da ritenersi sperimentale e sarà oggetto di verifica alla data di sottoscrizione scadenza del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessicontratto.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Secondo livello di contrattazione. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale.
2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale.
3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.
4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.
6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale.
7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.
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Samples: CCNL Della Mobilità
Secondo livello di contrattazione. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. La contrattazione di Il secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare di contrattazione riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederalegià disciplinati dal presente CCNL.
2. La Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL.
3. Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio sia aziendale che territoriale devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento previsto dalla legge n.135/97.
4. Gli importi di risultato, persegue l’obiettivo tali erogazioni sono variabili e non predetermi- nabili. Le erogazioni del secondo livello di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra tra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale.
3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa , aventi come obiettivi incrementi di legge.
4produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizio- ne di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione del secondo livello di secondo livellocontrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettiveprospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’aziendaredditività. Precedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di produttività, comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno essere ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove erogazioni sia per la parte variabile che per la parte fissa.
5. Gli importi, i I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono quanti- tativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese ov- vero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le R.S.U. assistite dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazioneXX.XX. territo- riali; le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie.
6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la La contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materieavrà per oggetto i tratta- menti economici con le modalità e i criteri sopra indicati, sulla base in ogni caso non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale.
7. Gli accordi Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del pre- sente contratto nazionale per tutto il suo periodo di secondo livelloattività.
8. Per gli eventuali premi e indennità aziendali comunque de- nominati, in essere alla data di sottoscrizione del presente non previsti dal CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessiespressi in tutto o in parte in percentuale, le percentuali stesse dovranno essere ricalcolate in relazione alle variazioni apportate ai minimi tabellari cosicché la misura in cifra non risulti variata.
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Secondo livello di contrattazione. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. La contrattazione di Il secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare di contrattazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 3 del capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo del 23 luglio 1993, riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederalegià disciplinati dal presente CCNL.
2. La Gli accordi di secondo livello hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL. Le piattaforme per la stipulazione degli accordi di secondo livello potranno essere presentate dopo l'1 marzo 1997 e i relativi effetti non potranno avere decorrenza anteriore all'1 giugno 1997.
3. Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio sia aziendale che territoriale devono avere caratteristiche tali da consentire
4. Gli importi di risultato, persegue l’obiettivo tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili. Le erogazioni del secondo livello di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra tra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale.
3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa , aventi come obiettivi incrementi di legge.
4produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione del secondo livello di secondo livellocontrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettiveprospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’aziendaredditività. Precedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di produttività, comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno essere ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove erogazioni sia per la parte variabile che per la parte fissa.
5. Gli importi, i I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le R.S.U. assistite dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazioneXX.XX. territoriali; le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie.
6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la La contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materieavrà per oggetto i trattamenti economici con le modalità e i criteri sopra indicati, sulla base in ogni caso non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale.
7. Gli accordi di secondo livello, in essere alla data di sottoscrizione Le parti si impegnano a non modificare le condizioni del presente contratto nazionale per tutto il suo periodo di attività.
8. Per gli eventuali premi e indennità aziendali comunque denominati, non previsti dal CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessiespressi in tutto o in parte in percentuale, le percentuali stesse dovranno essere ricalcolate in relazione alle variazioni apportate ai minimi tabellari cosicché la misura in cifra non risulti variata.
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Secondo livello di contrattazione. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dai dal CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, secondo alinea, del presente accordo, nonché dal comma 8 del presente articolo. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, nonché le medesime strutture delle altre Organizzazioni Sindacali eventualmente riconosciute in azienda, e: • congiuntamente, le RSU costituite ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in • su delega delle strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali di cui al secondo capoverso del presente comma 1, le RSA, ovvero le RSU in carica alla data di sottoscrizione del presente accordo ed elette ai sensi dell’ Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 o dell’AN 28 marzo 1996.
2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici economici, basata sul premio di risultatorisultato e disciplinata dall’art. 6 dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale.
3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.
4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
5. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente comma 4 del presente articolo, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.
6. Fatti salvi i rinvii Fatto salvo quanto già previsti dai singoli previsto dal CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di non ripetitività di cui al precedente punto 1 comma 1, primo capoverso, del presente articolo e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione Costituzione dei CAE; • profili Profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante professionalizzante, ove non disciplinati dai singoli dal CCNL; • azioni Azioni positive per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato del lavoro; • eventuali Eventuali modalità attuative della legislazione in materia di salute e sicurezza; • eventuali Eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale.
7. Gli accordi di secondo livello, livello in essere alla data di sottoscrizione del presente CCNL, CCNL continuano a trovare applicazione applicazione, restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.
8. In attuazione della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui al comma 1 dell’art. 2 del presente accordo, i contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti di cui al capoverso successivo. Al fine di gestire situazioni in cui l’azienda sia interessata da situazioni di crisi economico-finanziaria oggettivamente accertate e comunque tali da poter pregiudicare l’ordinaria continuità aziendale, o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del comma 1, secondo capoverso, del presente articolo e della richiamata Parte Terza degli Accordi Interconfederali medesimi, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali intese riguardino nuovi soggetti aziendali che, iniziando ad operare nel campo di applicazione del presente CCNL, attuino processi di confluenza al CCNL medesimo, la specifica fase negoziale dovrà coinvolgere anche le parti stipulanti il presente CCNL.
9. La disciplina del presente articolo, nonché la disciplina di cui all’art. 5 del presente accordo, abrogano e sostituiscono le disposizioni di cui all’art. 29, terzo capoverso, del CCNL 23 luglio 1976, all’art. 29, terzo capoverso, dell’AN 25 luglio 1980, e all’art. 1, paragrafo “Contrattazione Aziendale”, dell’AN 25 luglio 1997 di rinnovo del CCNL
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Secondo livello di contrattazione. (Nuovo CCNL della Mobilità)
1. La contrattazione di collettiva decentrata si esercita, a livello regionale, sulle materie e sugli istituti demandanti dal presente contratto collettivo e dalla legge. Al secondo livello si esercita per le materie Parti firmatarie possono definire intese temporaneamente modificative degli istituti del CCNL riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorative, l'orario e l'organizzazione del lavoro, al fine di favorire l'incremento della qualità e produttività del lavoro, di consentire la gestione di crisi settoriali, nonché l’emersione, la stabilizzazione e l’incremento dell’occupazione. A questo livello le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le esigenze delle strutture lavorative, le modalità di partecipazione a tutte le attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri: • le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, ivi compresi i percorsi formativi connessi al contratto di apprendistato di cui all’allegato III del presente CCNL; • i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori; • le modalità di orario dei lavoratori in tutto formazione; • la definizione di un monte ore annuo di congedi. Tali accordi, potranno essere stipulati anche in raccordo con le Autorità regionali e/o in parte delegate dai CCNL o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederaleterritoriali preposte alla formazione.
2. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultatoA questo livello, persegue l’obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale.
3. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge.
4. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livelloinoltre, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali potranno costituire strumenti bilaterali quali:
a) Enti Bilaterali Regionali di settore, con gli scopi e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività modalità previste dall’art. 15;
b) Commissioni Paritetiche Territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali di cui alla legge n. 108 del 1990 e delle condizioni essenziali controversie individuali o plurime di redditività dell’aziendacui alla legislazione vigente, trasmettendole la composizione all'E.N.Bi.Form. | Ente Nazionale Bilaterale per la Formazione e ove costituto, all’E.N.Bi.Form. Regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività;
c) Referenti regionale e delle rispettive XX.XX. dei lavoratori quali soggetti di raccordo con i Comitati paritetici del Fondo Conoscenza (Fondo) costituiti nelle macro/aree Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud per la divulgazione e per la promozione/predisposizione di progetti formativi per la formazione continua.
5d) I nominativi di tali referenti dovranno essere comunicati al ‘Fondo’ e all’E.N.Bi.Form. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.
6. Fatti salvi i rinvii già previsti dai singoli CCNL, la contrattazione di secondo livello si potrà altresì articolare sulle seguenti materie, sulla base del principio di cui al precedente punto 1 e nel rispetto degli specifici rinvii stabiliti dal presente CCNL per le materie in esso regolate: • costituzione dei CAE; • profili e percorsi formativi mirati all’applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante ove non disciplinati dai singoli CCNL; • azioni positive | Ente Nazionale Bilaterale per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile nel mercato Formazione e, ove costituito, all’E.N.Bi.Form. Regionale;
e) Organismi Paritetici Territoriali (OPT) così come previsti dall’Accordo applicativo del lavoro; • eventuali modalità attuative della legislazione D.Lgs n° 81/08 in materia di salute e sicurezza; • eventuali prestazioni di carattere solidaristico/assistenziale.
73. Gli accordi di secondo livelloLe parti, in essere attesa della costituzione degli enti bilaterali territoriali, avvieranno articolazioni dell’E.N.Bi.Form. | Ente Nazionale Bilaterale per la Formazione, a livello territoriale, denominate sportelli, con compiti di promozione e gestione delle prestazioni che il presente CCNL delega alla data bilateralità di sottoscrizione del settore. Agli sportelli saranno, altresì, affidate in via sperimentale quelle di promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e sostegno dell’occupazione giovanile (anche mediante accordi territoriali finalizzati alla diffusione della Xxxxxxxx Xxxxxxx). Le condizioni per la costituzione degli sportelli ed il finanziamento delle attività sono definite dalle Parti firmatarie tramite secondo quanto previsto da allegato al presente CCNL, continuano a trovare applicazione restando affidati all’autonomia negoziale delle parti firmatarie degli stessi.
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