Servizi Extra Canone Clausole campione

Servizi Extra Canone. 5.1 Servizi di manutenzione a richiesta/guasto o danno I servizi extra canone oggetto dell’appalto sono volti al ripristino della funzionalità a seguito di un’avaria o di danno occorso alle componenti edili ed impiantistiche degli immobili e della sicurezza, secondo le modalità di seguito indicate. Gli interventi di ripristino/riparazione, solo se non imputabili ad omissioni o a carenze della manutenzione programmata, verranno remunerati a misura con le modalità previste nel paragrafo
Servizi Extra Canone. Nel caso di un intervento remunerato con un corrispettivo extra canone (Manutenzione correttivo a guasto o straordinaria), deve essere redatto a cura dell’Impresa, un preventivo di spesa da sottoporre all’approvazione del Direttore dell’Esecuzione del contratto, così come meglio descritto nel Paragrafo 5.1.4 del capitolato tecnico del “Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione”. Il costo degli interventi sarà soggetto alla verifica di disponibilità economica rispetto al residuo del massimale definito in sede di Appalto Specifico (€ 40.000 triennale) per le attività extra-canone (rif. Paragrafo 5.1.4 del capitolato tecnico del “Sistema Dinamico della Pubblica Amministrazione”). L’Impresa deve comunque garantire almeno l’intervento tampone e la messa in sicurezza contestualmente al sopralluogo. Ai fini del calcolo degli importi extra-canone si dovrà prendere in considerazione il Listino DEI Impianti Tecnologici. Le predette fatture dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale per l’Accasermamento della Polizia di Stato, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), recante il DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE numero CODICE CIG 7646210C17, trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: TI5L66. Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Servizi Extra Canone. Attività di manutenzione a richiesta/riparazione guasto € 800,00
Servizi Extra Canone. Attività di manutenzione a richiesta/riparazione guasto € 650,00 L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei servizi di cui alla lettera C), al netto del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara s’intende quindi offerto e applicato sia ai servizi a canone, sia ai servizi extra canone. L’importo dei servizi a canone (parte a corpo) è da considerarsi fisso ed invariabile per l’intera durata del contratto. L’importo dei servizi extra canone (parte a misura) può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermo restando il limite del 10% del suo valore in aumento. L’importo dell’Appalto, al netto del ribasso praticato, s’intende accettato dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio; esso è comprensivo oltre che di una percentuale per spese generali e dell’aliquota di utile per l’Appaltatore, degli oneri, tutti indistintamente, che l’Appaltatore stesso dovrà sopportare per garantire le prestazioni necessarie, la reperibilità richiesta entro e fuori l’orario lavorativo contrattualmente stabilito, e consegnare gli impianti oggetto dell’appalto manutenuti e compiuti secondo quanto previsto nei documenti contrattuali e perfettamente funzionanti. L’esecuzione dei servizi a canone e dei lavori extra canone è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte, del Decreto 22/1/2008, n° 37 e delle norme tecniche applicabili ai vari impianti. L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione dei servizi, alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i., riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, alla legge 447/95 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) ed i relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, al D.Lgs. 195/2006 e le altre no...
Servizi Extra Canone. Qualora l’Università, nel corso dell’esecuzione del contratto, per far fronte ad esigenze straordinarie (ad es. picchi di attività in determinati periodi dell’anno, non prevedibili in fase di progettazione dell’appalto, anche legati a situazioni di emergenza), ritenga necessario l’espletamento di prestazioni analoghe, ma in aumento rispetto al fabbisogno rappresentato nel par. 3 del presente Capitolato tecnico integrativo (che comportino quindi una richiesta di estensione della fascia oraria di espletamento del servizio o postazioni aggiuntive), si riserva la facoltà di richiedere all’appaltatore l’attivazione di servizi extra canone. L’opzione di attività extra canone verrà attivata mediante comunicazione scritta (e-mail o PEC) del DEC all’appaltatore, in cui si richiede:
Servizi Extra Canone. Ai fini del presente Capitolato sono qualificate attività extra canone le sanificazioni straordinarie che presentano il carattere della eccezionalità e che, quindi, possono essere attivate a richiesta dell’Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo) nelle seguenti circostanze:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).