SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA‌ Clausole campione

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA‌. Tutti i prodotti forniti ed installati saranno coperti da un periodo di garanzia pari a 36 mesi a partire dalla data di verifica di conformità con esito favorevole. Tale garanzia consisterà nel porre in essere ogni attività necessaria per la risoluzione degli eventuali malfunzionamenti ed il ripristino della piena funzionalità dei prodotti. La ditta è obbligata ad attivare l’intervento presso la sede dell’installazione entro il termine massimo di 4 ore lavorative successive alla richiesta di intervento, con il ripristino dell’operatività il termine massimo di 16 ore lavorative successive all’inizio dell’intervento, per la componentistica che pregiudica il corretto funzionamento del Comando NOE (climatizzazione, alimentazione elettrica, ecc.).
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA‌. Tutti i prodotti forniti ed installati saranno coperti da un periodo di garanzia pari a 36 mesi a partire dalla data di verifica di conformità con esito favorevole. Tale garanzia consisterà nel porre in essere ogni attività necessaria per la risoluzione degli eventuali malfunzionamenti ed il ripristino della piena funzionalità dei prodotti. Per le componenti hardware e software i malfunzionamenti riguardano ogni difformità in esercizio del prodotto rispetto alle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso. In caso di sostituzione di componenti hardware/software dovrà essere garantita la piena compatibilità con l’immagine del software precedentemente installata.
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA‌. Il Fornitore deve adottare organizzazione e strutture di assistenza sufficienti al fine di assicurare che, durante il periodo della Garanzia e, quindi, della Manutenzione in garanzia, l’indice di disponibilità giornaliera sia di valore superiore al 80% dei veicoli oggetto di fornitura. L’indice di disponibilità giornaliera di veicoli sarà determinato come media della disponibilità giornaliera calcolata su base settimanale; per disponibilità giornaliera di ciascun autobus si intende la sua disponibilità in servizio per il lasso temporale compreso tra le ore 5.30 e le ore 24.00. Port Mobility comunicherà al Fornitore, con cadenza settimanale, la indisponibilità effettiva del/i veicolo/i, per cause coperte dalla Garanzia. La comunicazione avverrà tramite PEC e potrà essere anticipata via semplice e-mail all’indirizzo del Responsabile del Contratto indicato dal Fornitore. L’informazione degli eventi che causano fermi sarà data al Fornitore, a mezzo di email/PEC entro le ore 20:00 del lunedì successivo alla settimana di riferimento. Un valore dell’indice di disponibilità inferiore a quello di riferimento determina l’applicazione delle penali così come previste e disciplinate oltre, nella presente Scheda tecnica, nonché nel Contratto Il Fornitore sarà responsabile delle attività di manutenzione necessarie a garantire il rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente in materia di circolazione stradale garantendo le condizioni di efficienza e di disponibilità dei mezzi e la loro conformità alla normativa vigente in materia attraverso l’esecuzione della manutenzione necessaria allo scopo e provvedendo in proprio con materiali, manodopera e attrezzature adeguate. Il servizio di Manutenzione in garanzia comprenderà:  l’effettuazione delle operazioni relative alla manutenzione ispettiva, programmata, alla sostituzione di complessivi, agli interventi a guasto;  la fornitura e posa in opera di ricambi, materiali di consumo (escluso pneumatici);  i rabbocchi e sostituzioni dei lubrificanti, dei liquidi refrigeranti e altri fluidi, ad esclusione dell’urea;  la sostituzione delle batterie;  controlli e revisioni periodiche previste dalle leggi vigenti (es. impianto antincendio, estintori, ecc.…);  controllo preliminare e predisposizione dei Veicoli per la seduta di revisione annuale MCTC attraverso l’attuazione di tutte le attività tecnico-amministrative volte al superamento delle prove periodiche. Il Fornitore dovrà registrare/condividere tutti i dati rigua...
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA‌. L’Impresa assicurerà, a decorrere dalla data di avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica di conformità inventariale e funzionale, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.6, un servizio di manutenzione in garanzia, per un periodo di 36 (trentasei) mesi. Il servizio di manutenzione, da garantire dal lunedì al venerdì, con orario 09.00-18.00, ed il sabato, con orario 09.00-13.00, consiste nel ripristino delle complete funzionalità e nell’esecuzione delle prove e dei controlli necessari a garantire il ripristino del pieno funzionamento, nel rispetto dei “livelli di servizio” indicati al successivo Paragrafo 5.1.1. Il ripristino deve avvenire a fronte di un guasto, blocco o altro inconveniente non bloccante, intendendosi per guasto qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità delle funzionalità o, in ogni caso, qualsiasi difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso. Dovranno essere previste, quindi, attività di assistenza atta a prevenire l’occorrenza di errori, malfunzioni e guasti e di assistenza a seguito di segnalazioni di malfunzioni o guasti. Sono comprese in queste anche le attività volte al miglioramento o arricchimento funzionale, a seguito di migliorie decise e introdotte dall’Impresa medesima che non comporteranno oneri economici aggiuntivi a carico dell’Amministrazione. L’Impresa dovrà, altresì, garantire la fornitura di “patches” ed aggiornamenti durante il periodo di copertura del contratto, permettendo contestualmente l’accesso gratuito al sito aziendale, dal quale sia possibile ricevere informazioni su nuove versioni e aggiornamenti dei prodotti “hardware e software” installati. L’Impresa dovrà assicurare il rispetto dei seguenti “livelli di servizio”: Servizio di manutenzione (guasti bloccanti) Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del servizio: ≤ 8 ore nel 95% dei casi ≤ 24 ore nel 5% dei casi Servizi di manutenzione (guasti non bloccanti) Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del servizio: ≤ 24 ore nel 95% dei casi ≤ 72 ore nel 5% dei casi Il mancato rispetto dei suddetti “livelli di servizio” comporterà l’applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 11. L’Impresa, a decorrere dall’avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica inventariale e funzionale di conformità, di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.bis.6, e per l’intera vigenza contrattual...
SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN GARANZIA‌. Il mancato rispetto dei livelli di servizio, di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.1.1, comporteranno l’applicazione delle seguenti penali: Servizio di manutenzione (guasti bloccanti) Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del servizio: ≤ 8 ore nel 95% dei casi ≤ 24 ore nel 5% dei casi 0,3 per mille dell’importo netto del contratto ogni ora di ritardo.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).