Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.
Adesione 1. Ogni Stato che diviene membro dell’AELS può aderire al presente Accordo, a condizioni e modalità da convenire tra le Parti e lo Stato aderente. 2. Per lo Stato aderente, il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui lo Stato aderente e l’ultima Parte hanno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dei termini di adesione.
Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.
Consegna e inizio dei lavori 1. La consegna dei lavori avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto. 2. Nel verbale di consegna, oltre a quanto prescritto all’art. 79 del regolamento generale, dovrà risultare: a) l’eventuale nomina del rappresentante dell’Appaltatore ed il deposito presso l’Istituto del relativo atto notarile; b) la nomina del direttore tecnico e del Capo cantiere; c) il deposito, presso l’Istituto, di copia autentica delle polizze assicurative di cui al presente CSA; d) il deposito, presso l’Istituto, della documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta; l’appaltatore trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. e) il deposito del programma esecutivo dei lavori redatto ai sensi e nei modi di cui al punto 10 dell’art. 38 del regolamento; f) l’accettazione del piano di sicurezza, con le eventuali modifiche proposte ed accettate dal Coordinatore; g) la consegna, al Coordinatore per l’esecuzione, del piano operativo di sicurezza del datore di lavoro dell’impresa di cui all’art. 96 lett. f) del Dlgs. 81/2008; h) il deposito, presso l’Istituto, della dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate presso l’INPS, presso l’INAIL e presso le Casse edili; i) il deposito, presso l’Istituto, della dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; j) la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; Quanto prescritto ai punti d), f), g), h) i) e j) dovrà essere effettuato anche prima dell’inizio dei lavori di ciascuna altra impresa man mano operante in cantiere. 3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i., al netto degli oneri per la mano d’opera e quelli per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Nel giorno fissato dal bando per l’apertura delle offerte, la Commissione aggiudicatrice, in seduta pubblica, procede ai seguenti adempimenti: a) accerta la regolarità formale di presentazione dei plichi pervenuti, ai fini della ricevibilità (sigillatura, intestazioni, etc.), in caso di riscontro negativo esclude dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; b) verifica la regolarità formale delle buste interne, contenute nei plichi, <<A – Documentazione>> e <<B - Offerta economica>>, (sigillatura, intestazioni, etc.), in caso di riscontro negativo esclude dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; c) verifica se nei plichi sono presenti delle buste denominate <<Documentazione sulle situazioni di controllo>>, in tal caso accerta la regolarità formale di presentazione (sigillatura, intestazioni, etc.) ed in caso di riscontro negativo esclude dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; d) verifica la correttezza formale della documentazione contenuta nelle buste <<A – Documentazione>> e in caso di riscontro negativo esclude dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono; e) verifica che non vi siano concorrenti partecipanti a più di un consorzio stabile ed in caso di riscontro positivo provvede ad escluderli; verifica che i consorziati per conto dei quali il consorzio stabile ha indicato che concorre non partecipino alla gara in qualsiasi altra forma ed in caso di riscontro positivo provvede ad escludere sia il consorzio stabile sia i consorziati; f) verifica che non vi siano concorrenti che partecipino in più di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti o di GEIE ed in caso di riscontro positivo provvede ad escluderli; verifica che non partecipino alla gara concorrenti in forma individuale qualora abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti o in GEIE ed in caso di riscontro positivo provvede ad escluderli; g) verifica per i consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., per quali consorziati il consorzio concorre e qualora questi ultimi partecipino in qualsiasi altra forma alla gara provvede ad escludere sia il consorzio sia i predetti consorziati; h) verifica, in caso di avvalimento, che il soggetto ausiliario non partecipi a sua volta né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio o GEIE, né in qualità di ausiliaria di altra impresa concorrente, in caso di riscontro positivo di taluna delle predette situazioni provvede ad escludere sia l’ausiliaria che l’ausiliata. Quindi la Commissione, esclusi i concorrenti che trovansi in situazione di irregolarità, procede all’apertura delle buste <<B - Offerta economica>> dei concorrenti ammessi alla gara, ne verifica la regolarità formale, le sigla e registra i ribassi offerti. In pratica: a) si forma: l’elenco delle offerte ammesse disponendole in ordine crescente dei ribassi (i ribassi uguali sono collocati senza alcun ordine); b) si calcola il dieci per cento del numero delle offerte ammesse e lo si arrotonda all’unità superiore; c) si escludono fittiziamente dall’elenco un numero di offerte di minor ribasso pari al numero di cui alla lett. b), nonché un numero di offerte di maggior ribasso pari al numero di cui alla lett. b) <<taglio delle ali>>; d) si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte che restano dopo l’esclusione fittizia; e) si calcola, sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l’operazione di esclusione fittizia, lo scarto dei ribassi superiori alla media di cui alla lett. d) e cioè la differenza fra tali ribassi e la suddetta media; f) si calcola la media aritmetica degli scarti e cioè la media delle differenze, qualora il numero dei ribassi superiori alla media di cui alla lett. d) sia pari ad uno la media degli scarti si ottiene dividendo l’unico scarto per uno; g) si somma la media di cui alla lett. d) con la media di cui alla lett. f); h) il risultato della somma costituisce la soglia di anomalia. Lo stesso risultato si ottiene con la seguente operazione: si calcola, sempre con riguardo alle offerte che restano dopo l’esclusione fittizia di cui alla lett. c), la media aritmetica dei ribassi superiori alla media di cui alla lett. d); tale media aritmetica costituisce direttamente la soglia di anomalia. Determinata la soglia di anomalia si procede: a. alla esclusione effettiva di tutte le offerte i cui ribassi siano pari o superiori alla soglia di anomalia di cui alla precedente lett. h) comprese quelle che si collocano nelle cosiddette ali estreme del dieci per cento che non hanno contribuito alla determinazione delle medie di cui alle lett. d) e f); b. a dichiarare l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto al concorrente che ha presentato l’offerta immediatamente inferiore a detta soglia, in caso di parità si procede mediante sorteggio. Gli offerenti interessati devono far pervenire le giustificazioni all’interno di un plico, costituito da materiale opaco e non trasparente, il quale deve recare all’esterno l’intestazione ed indirizzo del mittente (in caso di soggetti riuniti, i nominativi di tutti gli associati e del capogruppo) e ben visibile la scritta “NON APRIRE”, con l’oggetto della gara d’appalto e la dicitura “Giustificazioni dell’offerta”. Il plico deve essere indirizzato all’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA), Distretto Territoriale di Oristano, Servizio Affari Generali, Ufficio Protocollo, in Xxx Xxxxxx, 00 – 09170Oristano. Tutti i lembi di chiusura del plico, compresi quelli pre- chiusi dal fabbricante, devono essere saldamente incollati e sigillati a mezzo di ceralacca e controfirmati dal/i legale/i rappresentante/i del soggetto offerente, sui quali si applicherà un nastro adesivo trasparente ad ulteriore protezione. Il plico dovrà essere inviato per mezzo di raccomandata dei servizi postali o mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero presentato direttamente a mano dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dei giorni compresi dal lunedì al venerdì (in tal caso sarà resa l’attestazione di consegna), entro il termine innanzi stabilito. La Commissione, in seduta riservata, esamina le giustificazioni prodotte, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, richiede per iscritto, tramite i servizi postali o via fax e avvalendosi degli uffici competenti della Stazione Appaltante, le precisazioni ritenute pertinenti, assegnando all’offerente un termine non inferiore a cinque giorni per presentare le precisazioni in forma scritta. La Commissione riesamina gli elementi costitutivi dell’offerta tenendo conto delle precisazioni fornite. Qualora l’offerta sia ancora ritenuta eccessivamente bassa, la Commissione, per mezzo degli uffici competenti, convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita ad indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la Commissione può prescindere dalla sua audizione. Nel caso in cui l’offerta sia confermata anormalmente bassa, e, se ritenuta anomala, la Commissione procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa al predetto procedimento, la Commissione può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando il rispetto delle formalità di richiesta delle giustificazioni e delle eventuali successive precisazioni, come innanzi previste.
Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i.. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.
Fatturazione e modalità di pagamento 1. La Società, per l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto emetterà, con cadenza mensile, una fattura in formato elettronico, con indicazione del periodo di riferimento e la causale del pagamento, distinta per tipologia di servizio effettuato, come elencato nell’art. 8, comma 3, allegando copia della documentazione e dei report richiesti all’art.12 del Capitolato tecnico. 2. Ai sensi dell’art.1, commi 209-214 della L. n.244/2007, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n.55 del 3 aprile 2013. 3. Tutte le fatture dovranno, inoltre, riportare in evidenza il numero di repertorio del contratto, il Codice Identificativo di Xxxx (CIG n……………..), unico per tutto il periodo contrattuale, il Codice Unico del Servizio Patrimonio che è CNCABS – Cdr 1101, nonché i numeri di Ordine d’Acquisto (ODA) con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verranno di volta in volta comunicati. 4. Le fatture saranno liquidate, previa verifica, da parte dell’ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali. Per tale verifica verranno utilizzati i report di cui all’art.12 del capitolato tecnico, il Portale web di cui all’art.11 del capitolato, nonché le segnalazioni di eventuali inadempienze e/o omissioni in ordine all’esattezza degli obblighi contrattuali. 5. Le fatture saranno liquidate dall’ACI nei termini di legge sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dalla Società, mediante bonifico bancario, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio. 7. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti. 8. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall’acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l’Ente provvederà al pagamento. 9. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l’irregolarità, l’Ente potrà provvedere ai sensi dell’art.30 del d. lgs. n.50/2016 per le inadempienze contributive accertate. 10. L’ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR 602/1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n.40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’ACI applicherà quanto disposto dall’art.3 del decreto di attuazione di cui sopra. 11. La Società dovrà, altresì, allegare alle fatture anche l’attestazione, mediante autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.
Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.