SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003: a. Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia. b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive. c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale. d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate. e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità. f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale. g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse. h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza. i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.
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Samples: Convenzione Quadro, Convenzione Quadro, Convenzione Quadro
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003:
a. Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le Non è prevista la sottoscrizione di convenzioni art. 14 solo le da parte delle cooperative con sede ubicata nel territorio esterno al confine regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana Provincia di MilanoMonza e della Brianza, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milanola Provincia, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.
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Samples: Convenzione Quadro, Convenzione Quadro
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003:
a. Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Le imprese sociali di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112;
c. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, che le imprese sociali, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive.
c. d. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. e. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. f. Le cooperative e le imprese sociali ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le g. Non è prevista la sottoscrizione di convenzioni art. 14 solo le da parte delle cooperative ed imprese sociali con sede ubicata nel territorio esterno al confine regionale.
g. h. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana Provincia di MilanoLodi, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. i. Le cooperative cooperative, le imprese sociali e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. j. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative cooperative/imprese sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milanola Provincia, il datore di lavoro e la cooperativa cooperativa/impresa sociale.
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Samples: Convenzione Quadro
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003:
a. Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milanoprovincia, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. g. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. h. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milanola Provincia, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.
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Samples: Convenzione Quadro
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai presentare offerta: - i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; - i Consorzi stabili di cui alle disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; - i Consorzi e Raggruppamenti Temporanei di Imprese, costituiti o costituendi di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; - i consorzi, di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 s.m.i con obbligo di indicazione, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. Ai sensi dell’art. 14 d.lgs37 comma 7 del D.Lgs. 276/2003:
a. Le cooperative sociali 163/2006 e s.m.i., non è ammessa la partecipazione di tipo B imprese che concorrano alla medesima gara in più di un Consorzio o Raggruppamento Temporaneo di Imprese ovvero che partecipino singolarmente e in un Consorzio o Raggruppamento Temporaneo di Imprese a pena di esclusione dalla gara dell’impresa singola e di tutti i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione o Raggruppamenti Temporanei di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso Imprese in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa socialel’impresa partecipa.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003:
a. Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionaleesterno al confine regionale così delimitato: province di Parma, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Rovigo e Verona, in possesso dei medesimi requisiti di cui sopra (lettera a, b, c, d, e) ivi compresa l’iscrizione all’albo regionale della Regione di riferimento.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana provincia di MilanoMantova, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della la Provincia/Città metropolitana di MilanoMetropolitana, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.
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Samples: Convenzione Quadro
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003:
a. Le cooperative sociali Possono partecipare alla procedura di tipo B e affidamento i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto soggetti espressamente indicati all’articolo 46 del Codice dei contratti pubblici per i quali non sussistono i motivi di esclusione individuati dall’art. 2512 c.c. 80 del suddetto Codice e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti prescritti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263 in ragione della forma di cui alle lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni artpartecipazione del concorrente. 14, le cooperative I soggetti partecipanti devono essere iscritte all’albo regionale abilitati, al momento della presentazione della manifestazione di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridicointeresse, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamateal momento dell’invito alla RdO, alla Piattaforma di e-procurement “SardegnaCAT” con accreditamento alle categorie merceologiche AP23AB22, AP23AC22 e AP23AD22 o superiori. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applica altresì l’art. 48 del citato D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di concorrenti. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa procedura sotto qualsiasi forma societaria di liberi professionisti o una società di professionisti della quale il professionista è amministratore, socio, dipendente,consulente o collaboratore.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Progettazione E Manutenzione
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati, ai sensi dell’artdell'art. 14 d.lgs37 del D. Lgs. 276/2003:
a. Le cooperative sociali di tipo B n. 163/2006 e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. ss.mm.ii., nonché degli articoli 95, 96 e ad un’associazione di rappresentanza97 del D.P.R. n. 554/1999, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, ovvero da operatori economici che intendano riunirsi o che in alternativa presentino un verbale di revisione consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Gli operatori economici che partecipano alla gara in forma singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se devono essere in possesso dei requisiti tecnico - organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla categoria unica e prevalente per l’importo totale dell’appalto (art. 95, comma 1, D.P.R. n. 554/1999). Per le A.T.I., per i raggruppamenti temporanei di operatori economici, per i consorzi e per i GEIE di cui alle lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni all’art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), del Codice dei Contratti - di tipo orizzontale - al capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per l’operatore economico singolo, nella misura del 40%, mentre a ciascuno dei mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel Bando di gara. L’operatore economico mandatario deve possedere i requisiti nella misura maggioritaria (art. 1495, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale comma 2, D.P.R. n. 554/1999). Se l’operatore economico singolo o gli operatori economici che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti per partecipare alla gara di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionaleal presente disciplinare, possono sottoscrivere le convenzioni artassociare altri operatori economici qualificati anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel Bando di Direzione generale Servizio albi regionali e contratti Settore contratti Bando di gara n. 22/2010/LL. 14 PP. gara, a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, i lavori eseguiti da questi ultimi non superino il 20 (venti) percento dell’importo complessivo dei lavori e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuno sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essi affidati (art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità95, comma 4, D.P.R. n. 554/1999).
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.
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SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. E’ ammessa inoltre la partecipazione di Consorzi di imprese, ai sensi dell’art. 14 d.lgs47 del D.lgs. 276/2003:
a. Le cooperative sociali 50/2016 e ss.mm.ii. È altresì ammessa la partecipazione di tipo B più Imprese assicuratrici ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile in regime di Coassicurazione. Resta tuttavia inteso che la partecipazione delle Imprese in Coassicurazione è ammessa, a condizione che la stessa sia formalizzata in sede di offerta, e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’artferma restando la responsabilità solidale, in esplicita deroga al citato art. 2512 c.c1911 del Codice civile, di tutte le imprese riunite in Coassicurazione per le obbligazioni assunte con la stipula del Contratto/Polizza. In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 48 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ad un’associazione di rappresentanzaCoassicurazione, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzionea pena di esclusione, o che la mandataria/l’impresa delegataria dovrà eseguire la prestazione in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione artmisura maggioritaria in senso relativo. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale Resta fermo quanto eventualmente previsto nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se paragrafo 4 in ordine al possesso dei requisiti in RTI/Consorzio Ordinario/Coassicurazione. I consorzi di cui alle lettere successiveall’art. 47 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale sono tenuti ad indicare nel DGUE, di cui all’Allegato 1 al presente disciplinare, se e per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla L.R. 36/2015 gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del consorzio che dei consorziati e xx.xxl’applicazione dell’art. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale353 del codice penale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.
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SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’artÈ ammessa la partecipazione alla procedura dei soggetti di cui all’art. 14 d.lgs45 del D.Lgs. 276/2003:
a. Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall’art. 2512 c.c13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i.. Resta fermo quanto eventualmente previsto nel successivo paragrafo 3.3 del presente Disciplinare in ordine al possesso dei requisiti in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti o in coassicurazione. È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzio, Coassicurazione) così come è fatto divieto ad un’associazione una medesima impresa di rappresentanzapartecipare in diversi R.T.I. o in diversi Consorzi o in diversi rapporti di coassicurazione, assistenza pena, in ogni caso, l’esclusione dell’impresa e tutela del/i concorrente/i in forma associata al quale l’impresa stessa partecipa. Saranno esclusi dalla gara, i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Ai sensi dell’art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle così dette black list di cui al decreto del Ministro delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in alternativa presentino un verbale di revisione possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione artD.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze. 14, Commiservizi effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d’ufficio attraverso la consultazione del sito internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 in possesso dell’autorizzazione ovvero di quelli che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardiapresentato istanza per ottenere l’autorizzazione medesima. Si applica, altresì, quanto previsto dall’art. 35 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 così come convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114. Saranno in qualsiasi momento esclusi dalla procedura gli operatori che ricadano nei casi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.
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Samples: Disciplinare Di Gara Per Servizio Di Copertura Assicurativa
SOGGETTI AMMESSI. Sono Possono essere ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’artall’iscrizione gli operatori economici, secondo la definizione di cui all’articolo 3 co. 1 lett. 14 d.lgs. 276/2003:
a. Le cooperative sociali p) del Codice, di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione cui alla art. 1445 c.2, lett. a), b), c) e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardiaart. 46 del Codice stesso compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 13. L'affidatario di Lavori, Forniture e Servizi deve essere in possesso degli stessi requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economica-finanziaria richiesti nelle ordinarie procedure di scelta del contraente. Sviluppo Toscana S.p.
b. Sia A. forma gli elenchi fornitori per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti gli affidamenti, ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se quali possono essere iscritti soltanto gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, al precedente comma secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, modalità descritte in apposita procedura. In tutti i casi in cui la legge e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordoRegolamento lo consentano, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesseSviluppo Toscana S.p.
h. Le cooperative e A. potrà individuare i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere contraenti tra quelli iscritti in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con appositi elenchi dalla stessa predisposti ed al cui interno vengono iscritte le norme nazionali e regionali imprese in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce richiesti facenti richiesta. L’iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure per l’affidamento delle acquisizioni per i “contratti sotto soglia” o comunque per essere invitati alle procedure di selezione dei contraenti indette dalla Società. Salvo quanto sopra esposto, Sviluppo Toscana S.p.A. potrà individuare gli operatori economici anche attraverso indagini di mercato, mediante avviso pubblico sul sistema regionale START per un onere periodo non inferiore a carico 15 giorni, che potranno essere ridotti a 5 per motivi di urgenza, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta. Gli elenchi fornitori tengono conto, nei limiti delle cooperative sociali e dei datori funzioni proprie di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie Sviluppo Toscana S.p.A., delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa socialeLinee Guida dell’ANAC n. 4.
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Samples: Regolamento Per L’acquisizione Di Forniture, Servizi E Lavori
SOGGETTI AMMESSI. Può presentare proposta di sponsorizzazione il soggetto privato (persona fisica o giuridica), anche in forma di raggruppamento temporaneo. Il Progettista e l’Impresa esecutrice dei lavori possono far parte di un raggruppamento temporaneo insieme allo Sponsor, secondo le modalità di seguito definite, oppure essere da questo indicati in sede di partecipazione. Il Raggruppamento temporaneo deve prevedere obbligatoriamente la seguente suddivisione dei ruoli: • Mandatario-capogruppo: Sponsor, • Mandanti: Progettista e Impresa esecutrice dei lavori. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016):
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) e e), del D.lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L’offerta deve contenere tale l’impegno. Ai sensi dell’art. 48, comma 4, del D.lgs. 50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti (raggruppamenti temporanei di imprese) o consorziati (consorzi ordinari). Nel caso di soggetti già formalmente costituitisi ai sensi dell’art. 14 d.lgs48 del D.lgs. 276/200350/2016, a pena di esclusione, nella “Busta Documentazione”, deve essere caricato l’atto di costituzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a. Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che a) nel caso in cui la rete sia dotata di cooperative aderenti ai consorziorgano comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’adesione l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di cui alle lettere successive.rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoroc) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore la rete sia dotata di lavoro abbia già dato corsoorgano comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso oppure se l’organo comune è privo dei requisiti predetti costituisce di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un onere a carico raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle cooperative sociali e dei datori quote di lavoro partecipazione. È vietato al concorrente che stipulano la convenzionepartecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le parti firmatarie imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata dall’associazione di appartenenza ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milanodelle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, il datore di lavoro e la cooperativa socialen. 78).
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Samples: Sponsorship Agreement
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’artalla presente manifestazione d’interesse le Associazioni di Volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266 e successive modifiche ed integrazioni e della legge regionale Toscana 26 aprile 1993, n. 28, regolarmente iscritte da almeno sei mesi all’albo della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente avviso, ove istituito. 14 d.lgsL’iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula della convenzione sia per la prosecuzione del rapporto contrattuale. 276/2003Pertanto, qualora l’associazione fosse cancellata dall’albo non si darà luogo alla stipula della convezione, ove la stessa risulti aggiudicataria. Costituisce clausola risolutiva espressa l’eventuale cancellazione dall’albo. Possono partecipare alla selezione:
a. Le cooperative sociali a) Associazioni di tipo B volontariato con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni del presente disciplinare di gara.
b) Associazioni di volontariato stranieri, alle condizioni di del presente disciplinare di gara. Gli operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.cD.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001. e ad un’associazione di rappresentanzasuccessive modifiche, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzionesono ammessi a partecipare alla gara solo se in possesso dell’autorizzazione rilasciata, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14D.M. 14 dicembre 2010, dal Ministero dell’Economia e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se Finanze in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste attuazione del l’art.37 del decreto legge n. 78/2010 come modificato dalla legge 68/99 a copertura di conversione n. 122/2010 oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa socialepredetta autorizzazione.
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Samples: Service Agreement
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai Possono partecipare alla procedura di gara i soggetti espressamente indicati all’art. 46 co. 1 lettere a), b), c), d), e) ed f) del Codice. Ai sensi dell’art. 14 d.lgs24 co. 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, l’incarico oggetto del presente affidamento, dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e indicazione del rapporto giuridico con il concorrente. 276/2003:
a. Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, I liberi professionisti singoli o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se associati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere all’articolo 1 del DM del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263. Le società di professionisti e le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale società di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 ingegneria dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce previsti, rispettivamente, agli articoli 2 e 3 del DM di cui al precedente punto. Ai sensi dell’articolo 5 del decreto succitato per i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e per i GEIE i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto medesimo devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE. In caso di partecipazione in forma plurima (RTP/Consorzi ordinari) trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un onere raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara di tutti i concorrenti in cui figuri la presenza del medesimo soggetto. E’ vietata l’associazione in partecipazione. Ai sensi dell’ art. 42, comma 4, del Codice e fermo restando quanto previsto dall’art. 53, c. 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165:
a. all’aggiudicatario è precluso, dal momento dell’aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall’esecutore dei lavori oggetto di direzione e coordinamento in fase di esecuzione;
b. l’aggiudicatario, una volta conosciuta l’identità dell’esecutore dei lavori deve segnalare l’esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere; Non sarà consentito, in sede di stipula del contratto o in sede di esecuzione degli incarichi, sostituire i soggetti nominativamente indicati in sede di gara, a carico delle cooperative sociali e dei datori pena di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni revoca dell'aggiudicazione o di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione nullità del contratto, fatte salve cause di appartenenza inoperabilità soggettiva opportunamente documentata e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa socialevalutarsi caso per caso dal responsabile unico del procedimento.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Tecnici Di Architettura E Ingegneria
SOGGETTI AMMESSI. Sono La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di intermediazione e consulenza assicurativa ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs.n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a sottoscrivere convenzioni partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii, mediante la produzione di documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano ed in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono: • cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; • divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede,oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24novembre 2016). Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso,dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 d.lgsdicembre 2010. 276/2003:
a. Le cooperative sociali Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione legalità/patto di rappresentanzaintegrità (ricompreso nei documenti di cui in allegato) costituisce causa di esclusione dalla gara, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione artdell’art. 141, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardiacomma 17della l. 190/2012.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.
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Samples: Brokerage Service Agreement
SOGGETTI AMMESSI. Sono E’ ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 34 – comma 1 – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Tra gli altri, sono quindi ammessi a sottoscrivere convenzioni partecipare alla procedura di affidamento del presente contratto pubblico, anche i raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi ed agli effetti dell’art. 14 d.lgs37 del D.Lgs. 276/2003:
a. Le cooperative sociali 163/2006 e s.m.i. In tal caso, nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori commerciali riuniti. E’ consentita la presentazione di tipo B offerte da parte di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’artdeve contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 2512 c.c. e ad un’associazione In caso di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, raggruppamento temporaneo o che in alternativa presentino un verbale consorzio di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione concorrenti ex art. 142602 del Codice Civile, e già costituiti, al momento di presentazione dell’offerta dovranno essere indicati gli estremi dell’atto costitutivo. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo e/o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Non possono partecipare alla gara concorrenti che abbiano a disposizione si trovino fra di loro in una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali delle situazioni di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti controllo di cui alle lettere successiveall’art. 2359 del Codice Civile.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.
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Samples: Appalto Del Servizio Di Trasporto Scolastico E Sorveglianza Scolastica
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003:
a. a) Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. b) Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive.
c. c) Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. d) Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. e) Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. f) Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative sociali con sede ubicata nel territorio regionale.esterno al confine regionale in possesso dei medesimi requisiti di cui sopra (lettera a, b, c, d, e) ivi compresa l’iscrizione all’albo regionale della Regione di riferimento e in possesso delle clausole di garanzia che ne assicurino l’affidabilità, di cui al punto “h”
g. g) I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana provincia di MilanoBrescia, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. h) Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. i) I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riservariserva a livello provinciale. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il la Provincia di Brescia – Collocamento Miratomirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana la Provincia di MilanoBrescia, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.
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Samples: Convenzione Quadro
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni presentare l’offerta i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, (lettere da a) ad f) del D.Lgs.163/2006 che svolgono attività economiche coerenti con il servizio oggetto dell'appalto. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui al citato art. 34 comma 1, lett. d) ed e), anche se non ancora costituiti. E’ inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. I soggetti suddetti dovranno ottemperare alle norme in materia di partecipazione alle gare d’appalto da parte di Consorzi e RTI previste dagli artt. 34 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In particolare si sottolinea che è vietata la partecipazione alla gara dei concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un RTI o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa in forma di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) hanno l’obbligo di indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre (art. 37 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); questi ultimi non possono partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione sia del consorzio che del consorziato. In relazione ai consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003:
a. Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. di produzione e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistentilavoro, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridicodisposizioni di cui all'articolo 36 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è vietata la contemporanea partecipazione alla gara da parte del consorzio stesso e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse dei consorziati nonché la partecipazione a sottoscrivere le convenzioni artpiù di un consorzio stabile. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora concorrenti non residenti in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendentiItalia possono produrre, con riferimento ai CCNL stipulati requisiti richiesti, idonea equivalente documentazione secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, nel rispetto delle specifiche disposizioni dell’art. 47 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, corredata da una traduzione in lingua italiana certificata dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui il datore di lavoro abbia già dato corsosono state redatte, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce oppure da un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa socialetraduttore ufficiale.
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Samples: Servizio Di Pulizia
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati, ai sensi dell’art. 14 d.lgs37 del D. Lgs. 276/2003:
a. Le cooperative sociali di tipo B n. 163/2006 e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’artss.mm.ii. 2512 c.c. nonché degli articoli 92, 93 e ad un’associazione di rappresentanza94 del D.P.R. 5 ottobre 2010, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzionen. 207, ovvero da operatori economici che intendano riunirsi o che in alternativa presentino un verbale di revisione consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Gli operatori economici che partecipano alla gara in forma singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se devono essere in possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla categoria unica e prevalente per l’importo totale dell’appalto (art. 92, comma 1, D.P.R. 207/2010). Per le A.T.I., per i raggruppamenti temporanei di operatori economici, per i consorzi e per i GEIE di cui alle lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni all’art. 34 comma, lett. d), e) ed f) del Codice dei Contratti – di tipo orizzontale – al capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per l’operatore economico singolo, nella misura del 40%, mentre a ciascuno dei mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel Bando di gara. L’operatore economico mandatario deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti (art. 1492, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale comma 2, D.P.R. 207/2010). Se l’operatore economico singolo o gli operatori economici che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti per partecipare alla gara di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionaleal presente disciplinare, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 associare altri operatori economici qualificati anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel Bando di gara, a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, i lavori eseguiti da quest’ultimi non superino il 20 (venti) per cento dell’importo complessivo dei lavori e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuno sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essi affidati (art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010).
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.
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Samples: Bando Di Gara
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003:
a. Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che sia nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le Non è prevista la sottoscrizione di convenzioni art. 14 solo le da parte delle cooperative con sede ubicata nel territorio esterno al confine regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana provincia di MilanoBergamo, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento MiratoServizio provinciale, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla nella convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milanola Provincia, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.
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Samples: Convenzione Quadro
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni presentare offerta tutti i soggetti singoli, consorziati, o temporaneamente raggruppati, ai sensi dell’arte nel rispetto delle condizioni di cui agli artt. 14 34 - 35 - 36 e 37 del d.lgs. 276/2003:
a. Le cooperative sociali di tipo B n. 163/06 e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’arts.m.i. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzioneI soggetti partecipanti aventi sede in uno stato dell’Unione Europea, o che in alternativa presentino un verbale firmatari di revisione ai sensi accordi sugli appalti pubblici di cui all’art. 47 del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione artd.lgs. 14163/2006, e che abbiano a disposizione una unità locale saranno ammessi nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali rispetto delle condizioni di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se cui al predetto articolo. Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui alle all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. meglio dettagliati negli appositi ALLEGATI 2 e 3 del presente disciplinare che si richiamano ad ogni effetto per i requisiti e le condizioni di partecipazione in essi contenute. Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, ai sensi della lettera m-quater) del comma 1 dell’art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici, gli operatori economici concorrenti che si trovino in una delle situazioni di controllo disciplinate dall'art. 2359 del Codice Civile, tale che le rispettive offerte disgiunte, sulla base di univoci elementi, risultino essere di fatto provenienti e imputabili ad un unico centro decisionale, qualora ciò comporti il venir meno del principio di par condicio dei concorrenti e quello di segretezza delle offerte. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica; il concorrente deve aver formulato autonomamente l'offerta. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio di cui all'articolo 34 comma 1 lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni d), e) ed f) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora sia stata presentata offerta in raggruppamento temporaneo o consorzio. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 1437 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78). I soggetti concorrenti possono partecipare, ai sensi dell’art. 34, comma 1 lettere d) ed e) del d.lgs. 163/2006, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615 ter del Codice Civile, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 del d.lgs. n. 163/2006. I requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 devono essere posseduti e dichiarati da ciascuno dei soggetti raggruppati/consorziati. I soggetti che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, singolarmente le dichiarazioni di cui agli ALLEGATI 2 e 3 sopracitati, nonché congiuntamente le dichiarazioni di cui agli ALLEGATI 1 e 4 da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione del soggetto designato capogruppo e mandatario nonché la specificazione delle quote di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Il Raggruppamento dovrà produrre la cauzione provvisoria intestata alla mandataria Capogruppo designata e alla/e mandante/i. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, dovranno essere posseduti dal raggruppamento/consorzio secondo le modalità meglio evidenziate al successivo articolo 4. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione delle prestazioni richieste NON possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara. L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, da tutti i soggetti che fanno parte del raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti. Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b), c) ed e) del d.lgs. 163/2006, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare quali, tra gli operatori economici facenti parte del consorzio, eseguiranno le lavorazioni oggetto del presente appalto; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara. In caso di aggiudicazione, i soggetti consorziati esecutori dell’appalto non potranno essere diversi da quelli indicati in sede di gara. Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudicazione, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui agli ALLEGATI 2 e 3 al presente disciplinare. I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b), c) ed e) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. sono invitati ad allegare copia dello Statuto. In caso di Consorzi STABILI, trova applicazione quanto prescritto dall’art. 94 del Regolamento d.P.R. 207/2010 I concorrenti, singoli, consorziati o raggruppati, potranno qualificarsi per la partecipazione alla presente gara anche avvalendosi dei requisiti di carattere tecnico, economico, finanziario e organizzativo di un altro soggetto. Il concorrente (soggetto avvalente) dovrà dichiarare di voler far affidamento sulla capacità di un altro operatore economico (soggetto ausiliario) indicando il medesimo e i requisiti per i quali si richiede l’avvalimento secondo le prescrizioni di cui all’art. 49 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. . A tal fine i concorrenti dovranno produrre, nell’ambito dell’ALLEGATO 5, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale dichiarazioni di cui alla L.R. 36/2015 all’art. 49 comma 2 lettere a) e xx.xxb) del d.lgs. da almeno tre anni ed aver depositato 163/2006 e inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa l’originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni artdurata dell’Accordo quadro. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel Nel caso in cui il datore soggetto ausiliario appartenga allo stesso gruppo di lavoro abbia già dato corsocui fa parte il soggetto concorrente, previo accordo quest’ultimo, in luogo del contratto di cui sopra, può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono gli obblighi imposti dalla normativa antimafia. Il soggetto ausiliario dovrà rendere espresse dichiarazioni di cui all’articolo 49, comma 2, lettere c), d) ed e) del d.lgs. 163/2006 come da ALLEGATO 6 al presente disciplinare. In particolare il contratto di avvalimento dovrà essere espresso in forma scritta con indicazione esplicita ed esauriente dei mezzi e dei requisiti messi a disposizione per tutta la durata dell’Accordo quadro, dell’oggetto e dell’onerosità o meno della prestazione. Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi dello stesso soggetto ausiliario e che il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riservasoggetto ausiliario ed il concorrente (ausiliato) non possono partecipare contemporaneamente alla presente gara. L’attestazione L’ausiliario sarà soggetto alla dimostrazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere del/i requisito/i messo/i a carico disposizione del soggetto concorrente (ausiliato). Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano obbligazioni assunte con la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa socialestipula del contratto.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’artpresentare l’offerta i soggetti di cui all’art. 14 d.lgs34, comma 1, (lettere da a) ad f) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. 276/2003:
a. Le cooperative sociali che svolgono attività compatibili con le prestazioni oggetto di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’artgara. 2512 c.c. e ad un’associazione E’ consentita la presentazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale offerte da parte di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione prestatori di servizi di cui al citato art. 1434 comma 1, lett. d) ed e), anche se non ancora costituiti, nel rispetto comunque delle previsioni dell'art. 37, comma 2 del D. Lg.vo 163/2006 e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali s.m.i.. I prestatori di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui servizi suddetti dovranno ottemperare alle lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute partecipazione alle gare di appalto da parte di Xxxxxxxx e sicurezzaRTI previste dagli artt. 34 e ss. del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. In particolare, si sottolinea che è vietata la partecipazione alla gara dei concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. E’ fatto divieto ai prestatori di servizi concorrenti di partecipare alla gara in più di un RTI o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa in forma di raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) hanno l’obbligo di indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre (art. 37 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
i. ); questi ultimi non possono partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione sia del consorzio che del consorziato. I datori consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di lavoro devono inoltre offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. E’ consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47, del D.Lgs. 163/2006. Ai consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C. (soggetti di cui all’art. 34 lett. e) del D.Lgs. 163/2006 si applicano le regole previste per le associazioni temporanee di imprese. In caso di presentazione di offerta da parte di raggruppamenti di prestatori di servizi ovvero di Consorzi, la Capogruppo ovvero il Consorzio nella sua autonomia strutturale o una delle consorziate incaricate del servizio, dovranno possedere a pena di esclusione i livelli minimi di capacità finanziaria e tecnica, ove frazionabili, in misura non inferiore al 60% di quelli globali richiesti. La restante percentuale dovrà essere in regola posseduta dalle mandanti e/o dalle altre consorziate incaricate del servizio con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso un limite individuale comunque non inferiore al 20% dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali globali richiesti. In caso di presentazione di offerta da parte di raggruppamenti di prestatori di servizi di tipo verticale, così come indicato all'art. 37, comma 2 del D. Lg.vo 163/2006 e dei datori s.m.i., le attività principali sono quelle che danno luogo ai prodotti richiamati al punto 3.2 di lavoro che stipulano pag 10 dalla lettera a) alla lettera f) mentre la convenzioneredazione del prodotto riportato al punto g) sempre di pag. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale10 (Final Report) può essere considerato l’attività secondaria.
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Samples: Capitolato Speciale E Disciplinare
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003:
a. Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione partecipare alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se procedura, purché in possesso dei requisiti richiesti, tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), f-bis) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.1 Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute negli articoli 36 e 37 del codice dei contratti. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato. A norma dell’art. 36, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. è vietata la partecipazione a più di un Consorzio stabile. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un R.T.I. o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Verranno altresì esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera m-quater), dell'art. 38 del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
a) 1 gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazione, e i consorzi fra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 0000, x 000;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere successivea), b) e c), costituiti e costituendi.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale e) I consorzi ordinari di concorrenti di cui alla L.R. 36/2015 all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL c), anche in forma di competenza territoriale.società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile;
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e f) I soggetti che abbiano le caratteristiche sopra richiamatestipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Pulizia, Disinfestazione E Derattizzazione
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni Possono partecipare alla manifestazione di interesse tutti gli operatori economici come definiti dall’articolo 45 del Codice, per i quali non sussistono i motivi di esclusione individuati dall’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, qualificati per le categorie merceologiche AQ22AA24 (OG1 – SOA – CLASSE I), in possesso dei requisiti indicati nel presente avviso. I soggetti partecipanti devono essere abilitati, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, e al momento dell’invito alla RDO, alla Piattaforma di e-procurement “CAT Sardegna”. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 (nel prosieguo Regolamento) parti vigenti. Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 14 d.lgs48, comma 7, primo periodo del D.Lgs 50/2016, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. 276/2003:
a. Le cooperative sociali I consorzi di tipo B cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e i loro Consorzi iscritti all’albo c) del D.Lgs. 50/2016 dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorzio individui quale esecutore dei lavori un altro consorzio a esso consorziato, sarà fatto obbligo a quest’ultimo di indicare il nominativo delle imprese esecutrici. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative previsto dall’arte consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 2512 c.c48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. e ad un’associazione 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara, il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di rappresentanzacui all’art. 45, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzionecomma 2, lettera c), del D.Lgs. 50/2016 (consorzi stabili). Ai fini del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, sono esclusi dalla partecipazione gli operatori economici uscenti o che attualmente affidatari di procedure analoghe relative a contratti stipulati dall’AREA nel periodo 2020/2022. Sarà pertanto cura di questa azienda acquisire in alternativa presentino un verbale sede di revisione manifestazione di interesse una dichiarazione in merito, ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data DPR 445/2000. Qualora in qualunque fase della stipula della singola convenzione art. 14procedura di affidamento, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardiaseguito di verifica, tale dichiarazione risultasse mendace, si provvederà all’esclusione dell’operatore economico ed alla segnalazione all’autorità competente.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.
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Samples: Accordi Quadro Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria E Riparazione
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’artpartecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 14 45, D. Lgs. n. 50/2016, ivi compresi quelli stabiliti in Paesi stranieri e abilitati in base alle norme ivi vigenti (art. 49, d.lgs. 276/2003:
a. Le cooperative sociali n. 50/2016). Per il caso di tipo B raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, dovranno in ogni caso essere specificate, a pena di esclusione dalla gara, le attività che saranno eseguite dai singoli operatori economici. In ogni caso ciascun operatore dovrà tassativamente essere in possesso di requisiti adeguati e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative sufficienti per eseguire l’attività assegnata allo stesso nell’ambito del raggruppamento. Fatto salvo quanto previsto dall’artdall’art.48, commi 18 e 19 del D.Lgs. 2512 c.c50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. e ad un’associazione E’ fatto divieto ai concorrenti di rappresentanzapartecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che ovvero di partecipare alla gara anche in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che forma individuale nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se partecipazione in possesso raggruppamento o consorzio ordinario. L’offerta dei requisiti concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. I consorzi di cui alle all’art. 45 c. 2, lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni artb) e c) del D.Lgs. 1450/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati concorrono; a quest’ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. N.B. : In caso di imprese consorziate o raggruppate, le cooperative in sede di offerta devono essere iscritte all’albo regionale chiaramente indicati le attività che saranno eseguite da ciascuna impresa partecipante. In ogni caso i concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di cui alla L.R. 36/2015 esclusione dalle gare pubbliche previste dalla legge, in primo luogo l’art. 80, d.lgs. n. 50/2016 e xx.xxs.m.i. da almeno tre anni I concorrenti dovranno altresì possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto Prefettura della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso Provincia in cui il datore l’operatore economico ha la propria sede oppure dovranno aver presentato domanda di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa socialeiscrizione al predetto elenco.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni alla procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di concorrenti, i soggetti del Raggruppamento, prima della presentazione dell’offerta, devono aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, risultante per scrittura privata autenticata, ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti. La relativa procura dovrà risultare da atto pubblico. I consorzi di cui all’art. 34, c.1, lett. e) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dovranno presentare in sede di offerta l’atto costitutivo del consorzio e successive modificazioni, in originale o copia autentica, nonché la delibera dell’organo statutariamente competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni di capogruppo. Nel caso di presentazione di offerta da parte di imprese che intendano riunirsi ai sensi dell’artdell’art.34, c.1, lett. 14 d.lgsd) e e) del D. Lgs. 276/2003:
a. Le cooperative sociali 163/2006 e ss.mm.ii., l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento e contenere l’impegno che, in caso di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. In ogni caso, ciascuna impresa costituita in Raggruppamento Temporaneo o consorzio o GEIE dovrà presentare in sede di offerta la documentazione di cui al successivo art. 148, e fatta eccezione per la dichiarazione relativa all’accettazione del capitolato speciale ed al subappalto, che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzidovranno essere presentate esclusivamente dall’impresa indicata quale capogruppo del costituito Raggruppamento o Consorzio o che, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore Raggruppamento o Consorzio non siano ancora costituiti al momento dell’offerta, dovranno essere sottoscritti da tutte le imprese che intendono raggrupparsi o costituirsi in consorzio. E’ vietata l’associazione in partecipazione. E’, altresì, vietata qualsiasi modificazione alla composizione del Raggruppamento o del consorzio rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di lavoro abbia già dato corsoofferta. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento o Consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio. I consorzi di imprese artigiane, previo accordo con i consorzi di cooperative ed i consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 consorzio concorre; a copertura della quota questi ultimi è fatto divieto di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare partecipare in qualsiasi altra forma alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa socialemedesima gara.
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Samples: Concession Agreement
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003:
a. Le cooperative sociali partecipare alla presente procedura di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione gara gli operatori economici di rappresentanzacui all’art.45 del D.Lgs.50/2016, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, singoli o riuniti in raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o che in alternativa presentino un verbale intendono riunirsi nonché ulteriori categorie di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una operatori/prestatori di servizi, non contemplate nel citato articolo che alla data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se presentazione dell’offerta risultino in possesso dei requisiti di partecipazione prescritti nel successivo art.19 del presente disciplinare di gara. Sono altresì ammessi operatori economici residenti in altri Stati membri dell’UE costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi inseriti nelle “black list” di cui alle all’art.37, DL n.78/2010, convertito nella legge 122/2010, a pena di esclusione, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del DM 14/12/2010 del Ministero dell’Economia e Finanze, ovvero in alternativa, della prova di presentazione dell’apposita domanda di cui all’art.4 del suindicato decreto ministeriale entro il termine di scadenza fissato per la presentazione dell’offerta. Gli operatori economici riuniti, ai sensi dell’art.48, comma 7, del D.Lgs.n.50/2016, non possono partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla medesima gara in un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione. I consorzi di cui all’art.45, comma 2, lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni b) e c) del D.Lgs.50/2016 sono tenuti ad indicare (formulario DGUE) per quale società consorziata il consorzio concorre; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che la consorziata; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art.353 del codice penale (art. 1448, le cooperative comma 7 del D.Lgs.50/2016). I concorrenti, ai fini della loro ammissione alla gara, non devono essere iscritte all’albo regionale trovarsi rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale o che le medesime offerte non siano state formulate autonomamente (art.80, comma 5, lettera m), del D.Lgs.50/2016). Non è ammessa la partecipazione alla L.R. 36/2015 e xx.xxgara di concorrenti per i quali sussistono le condizioni ostative di cui all’art.53, comma 16-ter del D.Lgs.165/2001 o altri divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione LombardiaI concorrenti sono tenuti a dichiarare (formulario DGUE) se sono o meno una micro, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistentipiccola o media impresa, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto quanto indicato nella raccomandazione della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione Commissione Europea 2003/361/CE del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.6 maggio 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 2 maggio 2003..
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Samples: Concession Agreement
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003:
a. Le cooperative sociali La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici in possesso della prescritta abilitazione al M.E.P.A., nella categoria di tipo B e interesse, i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per quali rinnoveranno le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di cui alle lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere ordine generale e di idoneità professionale, richiesti dalla documentazione di gara. Ciascun operatore economico, in qualsiasi forma partecipante, può presentare una sola offerta tecnico-economica. È vietato presentare offerte parziali, alternative o condizionate, o contenenti riserve o eccezioni, ovvero che modifichino i termini di svolgimento del servizio, a pena di esclusione dalla gara. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara singolarmente e quali componenti di un R.T.I. o di un consorzio ordinario di concorrenti o presenti in più R.T.I o consorzi. La violazione comporta l’esclusione dalla gara e le convenzioni artconseguenti comunicazioni. 14R.T.I. e consorzi ordinari di concorrenti si conformeranno all’art. 48 del Codice, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale indicando la parte o la quota di partecipazione al R.T.I. e di effettuazione dei servizi di ciascun operatore componente la compagine. L’impresa capogruppo svolgerà il servizio in misura maggioritaria. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato medesima gara; in caso di violazione sono esclusi sia il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territorialeconsorzio sia il consorziato.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.
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Samples: Service Agreement
SOGGETTI AMMESSI. Alla procedura di gara potranno partecipare persone fisiche maggiorenni e persone giuridiche che non si trovino in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’artesclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 14 d.lgs80 del D.Lgs. 276/2003:
a. Le cooperative sociali di tipo B 50/2016 e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.cxx.xx. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione artii. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione Possono partecipare alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se procedura tutti i soggetti che siano in possesso dei requisiti da comprovare con la presentazione della documentazione amministrativa di seguito riportata nel presente avviso. A titolo esemplificativo e non esaustivo è ammessa la partecipazione di persone fisiche, imprese individuali, società commerciali, società cooperative, consorzi, associazioni, fondazioni , consorzi ordinari di concorrenti costituiti o costituendi ex art. 2602 c.c., consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ex art. 2615-ter c.c., consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti ai sensi della L. m. 422/1909 e del d.lgs. 1577/1947, consorzi tra imprese artigiane ex L. n. 443/1985. È ammessa la partecipazione in forma singola o in raggruppamento. Non è consentito a un medesimo soggetto di partecipare alla gara presentando più domande di ammissione come singolo e/o come concorrente in una delle forme associative di cui alle lettere successivesopra, ovvero di avere rapporti di controllo e collegamento formale o sostanziale con altri operatori che partecipano alla gara singolarmente o nelle forme associative sopra elencate, a pena di esclusione di tutte le diverse domande presentate. I consorzi stabili sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.
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SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003alla procedura per l’iscrizione all’Albo Fornitori per l’affidamento di lavori, servizi e forniture:
a. Le gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b. i consorzi fra società cooperative sociali di tipo B produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i loro Consorzi iscritti all’albo delle consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c. i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative previsto dall’artdi produzione e lavoro;
d. liberi professionisti singoli od associati;
e. società di professionisti;
f. società di ingegneria;
g. prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui all’art. 2512 c.c46, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
h. consorzi stabili di società di professionisti e ad un’associazione di rappresentanzasocietà di ingegneria. La procedura per l’iscrizione può riguardare, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie oltre che soggetti italiani, anche soggetti appartenenti ai Paesi membri della presente convenzione, Unione Europea o che in alternativa presentino un verbale a Paesi terzi con i quali l’Italia o l’Unione Europea abbiano concluso intese o accordi di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione artreciprocità per garantire l’accesso al mercato nel settore specifico. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se Per essere iscritti all’Albo Fornitori gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di cui ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria, espressi nei questionari disponibili sul Portale. AGS si riserva di adeguare/modificare in qualunque momento i requisiti richiesti. Il mancato possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale e speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall’Albo. Le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea si qualificano alle lettere successive.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni artmedesime condizioni richieste alle imprese italiane, producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti agli operatori economici italiani e tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre. 14Gli operatori economici iscritti negli elenchi ufficiali, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale se invitati, potranno presentare offerta solamente nella forma giuridica oggetto di qualificazione. Relativamente ai Consorzi, l’iscrizione è consentita e necessaria anche da parte dei soggetti economici consorziati, in forma singola. Quando invitati, predetti Consorzi potranno partecipare alla procedura di gara potendo concorrere solamente in proprio o per i consorziati già qualificati nell’Albo Fornitori. I singoli consorziati potranno partecipare in un’unica forma, cioè singolarmente o come consorziati nell’ambito del consorzio partecipante, pena l’esclusione di entrambi. I soggetti temporaneamente riuniti - Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 - non sono ammessi all’iscrizione nell’Albo Fornitori sotto tale forma giuridica. L’operatore economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione gara può presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento (formalmente costituito presso la ITL o costituendo nelle forme di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a legge) alla condizione che derivino dalla trasformazione il raggruppamento sia necessario e dimensionato per il raggiungimento del livello minimo di cooperativa/cooperative già esistentirequisiti speciali di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura di gara. L’operatore economico singolo, secondo le invitato alla procedura di gara, può presentare offerta in une delle predette forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamatedi raggruppamento anche con operatori economici non necessariamente qualificati all’albo.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.
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Samples: Regolamento Per L’istituzione E La Gestione Di Un Albo Dei Fornitori
SOGGETTI AMMESSI. Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni Possono partecipare alla presente procedura aperta le Associazioni di Volontariato di Protezione Civile con sede ed operatività principale in almeno uno dei Comuni costituenti il Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline, ai sensi dell’artdella L.R. n.5/1999 e dello Statuto del Consorzio (ovvero Cagliari, Quartu Sant'Elena, Selargius e Quartucciu), e nei Comuni di Capoterra, Sinnai, Settimo San Xxxxxx, Maracalagonis, Elmas, Sestu e Monserrato attrezzate con almeno due mezzi antincendio in piena efficienza e di soci volontari in numero ed in possesso di istruzione e/o esperienza pratica di spegnimento incendi, muniti con idonei e specifici D.P.I. (dispositivi di protezione individuale). 14 d.lgs. 276/2003Requisiti esclusivi ed essenziali per presentare domanda sono:
a. Le cooperative sociali a) iscrizione in corso al Registro Generale del Volontariato Settore Ambiente tenuto dalla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna;
b) copertura assicurativa estesa a tutti i soci operativi che copra tutta la casistica oggetto dei servizi del presente bando, specificatamente per gli interventi di tipo B spegnimento incendi.
c) Tra i soci e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia.
b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se volontari devono essere presenti soci in possesso dei requisiti si qualifica di cui alle lettere successive“Guardia Zoofila” rilasciata dalla Prefettura e soci con qualifica di “Guardia Ittica” rilasciata dalla Provincia.
c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.
e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità.
f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale.
g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse.
h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.
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Samples: Capitolato Prestazionale