DIREZIONE TECNICA. Prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore che non seguirà personalmente l’esecuzione degli stessi dovrà designare come suo rappresentante persona in possesso di idonei requisiti di capacità tecnica e morale, che assumerà il ruolo di Direttore Tecnico. Nel caso in cui l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di imprese o un consorzio, l’incarico della Direzione Tecnica è attribuito da tutte le imprese associate o consorziate esecutrici. La nomina deve avvenire per atto scritto, deve essere comunicata al Direttore dei Lavori e al Responsabile Unico del Procedimento (allegato 1) e deve essere depositata presso la Direzione Lavori. Il Direttore Tecnico deve possedere titolo di studio adeguato e dimostrare comprovata capacità nell’esercizio della funzione. Sarà preposto all’espletamento di tutte le procedure connesse alla corretta esecuzione dei lavori, alla contabilità, alla sospensione e ripresa dei lavori e più in generale, alla gestione di ogni fase dell’appalto. L’Appaltatore dovrà designare o il Direttore Tecnico o un altro suo rappresentante quale Responsabile Operativo della Sicurezza di Cantiere, in possesso dei requisiti minimi necessari ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il Direttore Tecnico, pur rimanendo unico referente per la Amministrazione, potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti; i nominativi di tali soggetti dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori. Il Direttore Tecnico e gli eventuali assistenti dovranno essere dotati di mezzi di trasporto per l’esecuzione dei sopralluoghi e per il raggiungimento delle aree di lavoro. L’eventuale sostituzione del Direttore Tecnico dovrà essere tempestivamente comunicata alla Direzione Lavori, e copia del relativo atto di mandato dovrà essere trasmessa al Responsabile del procedimento ed alla Direzione dei Lavori. L’Amministrazione potrà esigere dall’Appaltatore il cambiamento immediato dei suoi rappresentanti ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 4 del DM 145/00. Il Direttore Tecnico ai fini della determinazione specifica delle attività derivanti dagli ordini di lavoro, che giornalmente riceverà, dovrà essere autonomo nell'organizzazione dei lavori e delle squadre, al fine di garantire le scadenze disposte. Il Direttore Tecnico sarà l'interlocutore unico tra l’ufficio tecnico dell’Università e il personale dell'impresa. Dovrà inoltre garantire l’incontro in presenza con il tecnico dell’Università per un minimo di due volte a settimana, second...
DIREZIONE TECNICA per informazioni, chiarimenti tecnici e cambi di turno il Direttore Tecnico riceve previo appuntamento Telefonico. Prima dell’inizio dei corsi verranno stabiliti giorni e modalità di prenotazione dell’appuntamento.
DIREZIONE TECNICA. La ditta appaltatrice programmerà i servizi richiesti, nel rispetto del presente capitolato e nelle disposizioni previste nel computo metrico e secondo quanto concordato con L’Area Tecnica, garantendo sempre la serietà, la rapidità e l’efficienza dei servizi. Indicherà all’amministrazione il nominativo del proprio Direttore Tecnico del servizio, che rappresenterà a tutti gli effetti la ditta stessa, il luogo di residenza e indirizzo, nonché il nome dell’eventuale sostituto. Il direttore tecnico costituirà l’interlocutore privilegiato nei rapporti Comune – Ditta. L’Amministrazione eseguirà dei controlli sul servizio attraverso il proprio personale. Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contradditorio con detto incaricato, avranno lo stesso valore di quelle fatte direttamente all’appaltatore.
DIREZIONE TECNICA. Prima dell’inizio dei lavori, dovranno essere nominati dall’Appaltatore un coordinatore, con appropriato titolo di studio e comprovate capacità ed esperienza nello svolgimento della funzione, che coordini le varie squadre Lavorative ed un Responsabile Operativo della Sicurezza del Cantiere per l’espletamento di tutte le procedure connesse alla contabilità, alla sospensione e ripresa dei lavori e, più in generale, alla gestione di ogni fase dell’appalto fino alle verifiche di collaudo e/o regolare esecuzione delle opere. Tali nomine devono essere comunicate prima dell’inizio dei lavori al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento ed ogni variazione dei nominativi dovrà essere comunicata tempestivamente alla Direzione Lavori. L’Amministrazione potrà esigere dall’Appaltatore il cambiamento immediato dei suoi rappresentantiove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’articolo 4 del DM 145/00. Il Direttore Tecnico, pur rimanendo unico referente per la Stazione Appaltante, potrà essere coadiuvato da uno o più assistenti nominati dall’Impresa. Tali nominativi dovranno essere comunicati alla Direzione Lavori.
DIREZIONE TECNICA. Nel settore dei beni culturali tutelati, la Direzione tecnica è affidata, ai sensi dell'art. 13 del DPR 154/2017 (Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), relativamente alla categoria OG2, “a soggetti iscritti all’albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa”.
DIREZIONE TECNICA. La Direzione Tecnica in qualità del Direttore Tecnico di cantiere, nominata e comunicata dall’Affidatario lo rappresenterà nei rapporti con il Subfornitore e vigilerà che l’esecuzione dei lavori avvenga in conformità al progetto, alle condizioni contrattuali, alle specifiche tecniche. E’ comunque riservato al Direttore dei Lavori designato dall’Ente Appaltante e al Direttore Tecnico di cantiere dell’Affidatario il potere di dare disposizioni tecniche per l’esecuzione dei lavori in conformità al progetto e di controllare il rispetto del programma lavori. La Direzione Tecnica dell’Affidatario non ha alcuna ingerenza sull’autonomia organizzativa del Subfornitore, che dovrà in ogni caso assicurare un efficace controllo sull’osservanza delle norme di prevenzione infortuni.
DIREZIONE TECNICA. La Direzione Tecnica, oltre ai compiti e alle attività di cui al paragrafo 9.4.1 dovrà costantemente adattare la strategia manutentiva proposta in funzione delle effettive condizioni d’uso e di funzionamento che si verificheranno durante il periodo di vigenza del contratto, in modo da assicurare la continuità di esercizio delle apparecchiature biomediche e l’adeguatezza prestazionale delle stesse. Particolare attenzione dovrà essere dedicata a tutte le apparecchiature che permangono in condizioni d’uso “anomale” (ad esempio, nel caso di apparecchiature che operano secondo destinazioni d’uso differenti da quelle originali, oppure apparecchiature obsolete con un stato d’uso critico) e che pertanto devono essere oggetto di analisi dettagliate per determinarne la frequenza ottimale delle attività preventive. Tale attività dovrà svolgersi in completa sintonia e supervisione da parte della U.O.C. Tecnologia Ospedaliera e HTA.
DIREZIONE TECNICA. (art. 26, D.P.R. n. 34/2000)
1. La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico‐organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, o da più soggetti.
2. I soggetti ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
3. I soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente registrato.
4. La qualificazione conseguita ai sensi dell'articolo 79, comma 14, è collegata al direttore tecnico che l'ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.
5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, la SOA o, in caso di inerzia, l'Autorità dispone:
a) la decadenza dell'attestazione di qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.
6. In ogni caso di ...
DIREZIONE TECNICA. Durante l’esecuzione dei lavori la rappresentanza dell’Impresa per la Direzione Tecnica, per tutte le operazioni e per gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto di che trattasi, anche dopo l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e fino all’estinzione di ogni rapporto, resta affidata al Amministratore Unico dell’Impresa, come risulta dalla documentazione agli atti. Il predetto Direttore Tecnico, che è stato riconosciuto idoneo in base alla documentazione prodotta, non potrà essere revocato senza l'esplicito consenso dell’Amministrazione Appaltante.
DIREZIONE TECNICA. Qualora l'Appaltatore non conduca personalmente i lavori dovrà provvedere alla nomina di un Direttore Tecnico ai fini e con le modalità di cui all'art. 4 del Capitolato Generale (D.M. n.145 del 19/04/2000). Tale persona dovrà dichiarare per iscritto l'accettazione di tale incarico e dovrà assumere dimora in luogo prossimo agli stessi.