Morosità Clausole campione

Morosità. 13.1. Costituisce motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile della parte fissa della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto sub 5.2., ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società nel pagamento della Parte Variabile della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti (supra sub 5.2.), ed a condizione che, decorso anche tale ultimo termine per il pagamento, il calciatore abbia provveduto a mettere in mora la Società mediante lettera raccomandata A.R., inviata in copia con le stesse modalità alla Lega.
Morosità. 13.1 In caso di morosità così come previsto dalla Del. ARERA ARG/elt 4/2008 e s.m.i. per l'energia elettrica e dalla Del. ARERA ARG/gas 99/2011 e s.m.i. per il gas per mancato pagamento (totale o parziale) anche di una sola fattura, protrattosi di oltre 15 (quindici) giorni calcolati dalla data di invio della comunicazione di messa in mora xxx xxxxxxxxxxxx X/X, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla data di ricevimento della stessa comunicazione inviata tramite PEC - il Fornitore, qualora si tratti di un CLIENTE disalimentabile, avrà diritto di chiedere all'Impresa di Distribuzione, in un termine non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi calcolati dalla scadenza del temine di cui al presente articolo, la sospensione della/e forniture. Limitatamente alla fornitura di energia elettrica in Bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, il Fornitore richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE, il distributore procede a sospendere la fornitura. In caso di mancato rispetto dei propri obblighi o dei termini suddetti da parte del Fornitore e previsti dalle delibere ARG/elt 4/2008 e ARG/gas 99/2011, il Fornitore dovrà accreditare in bolletta un indennizzo automatico che, a seconda dei casi, sarà pari a Euro 30 (mancata invio della comunicazione di costituzione in mora) o pari a Euro 20 (mancato rispetto dei termini previsti per la sospensione della fornitura attivata prima della scadenza del termine utile per pagare o prima dei tre giorni lavorativi successivi).
Morosità. Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini stabiliti, del canone di locazione o delle quote dovute dal Locatario per gli oneri accessori, è causa di risoluzione del contratto per inadempimento.
Morosità. 1. In caso di morosità dell’utenza riferita al singolo condomino, il Gestore procede secondo le modalità consentite dalla legge, arrivando, in caso di morosità persistente, anche alla chiusura dell’utenza, con conseguente sospensione della somministrazione, previo invio di comunicazione tramite raccomandata A/R, in conformità a quanto previsto dall’art. 17 del presente Regolamento.
Morosità. 13.1 In caso di omesso o ritardato pagamento, anche parziale, di una o più delle fatture emesse dal Fornitore, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, così come definito ai sensi del D. Lgs. 231/02 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per la predisposizione e l’invio dei solleciti di pagamento delle fatture.
Morosità. 17.1 Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile degli emolumenti fissi, qualora si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto nel precedente art. 7. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società anche nel pagamento della Parte Variabile della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga ugualmente oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti.
Morosità. 9.1. L’Agenzia è tenuta ad esigere dagli assegnatari i corrispettivi dovuti per canoni e spese accessorie.
Morosità. Il mancato pagamento, anche parziale, entro i termini stabiliti, del canone di concessione o delle quote dovute dal Locatario per gli oneri accessori, è causa di automatica decadenza della Concessione.
Morosità. L'inquilino che non rit ardo nell'adempiere un obbligo. I l rit ardo nei pagament i (periodo già previst o nel cont ratt o) pot rebbe spingere il propriet ario a rivolgersi ad un avvocat o per richiedere lo sfratt o per morosit à . Richiedere sempre al propriet a e delle spese condominiali. Nella ricevut a devono essere indicat i: il nome di chi paga, il nome di chi riceve i o, la dat a e la firma di chi riceve i soldi. Conservat e le ricevut e di pagament o anche quando scritt e a mano o le fot ocopie di ogni assegno o dei bonifici effett uat i. La richiest a del pagament o di una somma in nero (cioè senza ricevut a) è viet at a dalla Leg ge I t ermini della scadenza del cont ratt o di locazione sono indicat i nel cont ratt o st esso. A seconda della t ipologia di cont rat t o possono verificarsi sit uazioni different i bene dunque conoscere con chiarezza quant o previst o firmat o dalle part i . In t utt i i casi, il pro xxxxx xxxx dell'appart ament o per recedere dal cont ratt o, deve att endere la sua scadenza e comunicare la sua decisione in forma scritt a . L'inquilino, può annullare in ant icipo il cont ratt o per gravi mot ivi (t rasferiment i di lavoro, gravi sit uazioni familiari, ecc .) . In ent rambi i casi si dovrà dare prevent ivo avviso . Il t ermine previst o è normalment e di sei mesi, salvo diversa indicazione nel cont rat t o di locazione.
Morosità. In caso di morosità è prevista la sospensione del servizio. Prima di procedere alla sospensione del servizio vengono adottate le seguenti procedure: