Sviluppi economici all’interno delle aree Clausole campione

Sviluppi economici all’interno delle aree. 1. Le parti si danno atto che alla maggiore flessibilità del sistema classificatorio del personale deve corrispondere, all’interno delle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dei dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e della declaratoria professionale di appartenenza. 2. Pertanto, ai sensi del comma 1, nel periodo di permanenza del dipendente nella posizione di accesso dell’area lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento economico iniziale, di successive fasce, i cui valori economici annui sono stabiliti nella allegata Tabella 1. 3. Il passaggio alla fascia superiore spetta trascorsi quattro anni nella fascia retributiva di appartenenza. 4. Attraverso una procedura di valutazione dei titoli ed un colloquio, a cadenza biennale è possibile l’anticipazione della progressione economica a due anni. 5. Il Direttore Generale può anticipare ai dipendenti SIAE che si sono distinti per particolari doti di produttività, efficienza e affidabilità, rispetto alle procedure e ai tempi previsti dai comma precedenti, l’attribuzione della fascia retributiva superiore. 6. A tal fine, terrà altresì conto delle competenze professionali e delle capacità tecniche desunte dai relativi curricula lavorativi, dell’accrescimento certificato delle conoscenze e delle competenze eventualmente acquisite attraverso la partecipazione ai corsi di formazione e/o di aggiornamento, nonché delle valutazioni dei risultati previsti. 7. La Società si impegna a fornire informativa successiva alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL circa le anticipazioni dei tempi.
Sviluppi economici all’interno delle aree. 1. Le parti si danno atto che alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale, deve corrispondere, all’interno delle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area e del profilo di appartenenza. 2. Ai sensi del comma 1, nel periodo di permanenza del dipendente nell’area lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento economico iniziale, di successive fasce retributive i cui numeri e valori economici annui sono stabiliti nelle allegate tabelle G1 e G2. 3. I criteri e le procedure per lo sviluppo economico sono definiti nel contratto integrativo, nel rispetto dei criteri generali previsti dall’art. 19. 4. Il numero dei passaggi è stabilito in funzione delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all’art. 39, destinate dalla contrattazione integrativa, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 72, comma 3 del CCNL del 14 febbraio 2001 (certezza e stabilità delle risorse).
Sviluppi economici all’interno delle aree. 1. Gli sviluppi economici all’interno delle aree sono attuati sulla base dei criteri individuati dall’Art. 83, comma 6, del CCNL, attribuendo a ciascuno di essi fino a 25 punti su un punteggio massimo complessivo di 75. 2. Rilevate le risorse finanziarie disponibili nel Fondo dell’anno precedente, entro il 28 febbraio di ogni anno le parti stabiliscono, per i diversi profili professionali, il numero di dipendenti che potrà transitare in ciascuna fascia retributiva successiva alla prima. 3. Al fine di riconoscere e valorizzare la crescita di competenza professionale nell’espletamento dei vari mestieri, è data a tutti l’opportunità di accedere a percorsi formativi con esame finale, i cui contenuti sono correlati al mestiere svolto, ai sensi dell’Art. 83, comma 6, lett. c), del CCNL. Con il superamento dell’esame, il dipendente acquisisce titolo a un incremento fino a 25 punti del punteggio risultante dall’applicazione dei criteri di cui al citato comma 6, lett. a) e b). 4. L’Agenzia pubblica ogni anno entro il 31 marzo, per ciascuna fascia retributiva, le graduatorie per il passaggio alla fascia successiva, sommando i punteggi riportati da ciascun dipendente relativamente ai tre criteri individuati dall’Art. 83, comma 6, del CCNL. 5. La nuova posizione economica è attribuita ogni anno con decorrenza dal 1° gennaio nei limiti dei contingenti definiti ai sensi del comma 2. La permanenza minima nella fascia retributiva di appartenenza è fissata in due anni. 6. Non beneficiano delle progressioni coloro che, negli ultimi due anni, hanno riportato sanzioni disciplinari per insufficiente rendimento o, comunque, sanzioni più gravi di quelle di cui all’Art. 67, comma 2, del CCNL. Il diritto alla progressione è sospeso, fino al proscioglimento o alla conclusione dell’eventuale procedimento disciplinare, per coloro per i quali sia in corso un procedimento penale per reati contro la pubblica amministrazione o per delitti di natura non colposa che abbiano dato luogo a provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio.
Sviluppi economici all’interno delle aree. 1. Nelle aree A e B è previsto uno sviluppo economico per la posizione apicale. Analogo sviluppo è previsto anche per la posizione economica iniziale e per quella apicale dell’area C. Tali sviluppi, come indicato nella tabella C, sono denominati “super”, assumendo rispettivamente la sigla “A1 S”, “B3 S”, “C1 S”, “C3 S”. 2. Gli sviluppi economici sono progressione della posizione economica apicale o iniziale di riferimento e sono attribuiti sulla base di criteri - definiti nel contratto collettivo integrativo di amministrazione - ispirati alla valutazione dell’impegno, della prestazione e dell’arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento.
Sviluppi economici all’interno delle aree. 1. Nell’ambito delle aree A, B e C sono previste posizioni di sviluppo economico, identificate nelle tabelle B e C rispettivamente con le sigle A2s, B 2s, C3s 2. Gli sviluppi economici nelle posizioni sopra indicate sono attribuiti sulla base di criteri definiti nel contratto collettivo integrativo ispirati alla valutazione dell’impegno, della prestazione e dell’arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento.
Sviluppi economici all’interno delle aree. 1. Le parti concordano, ai sensi degli articoli 12 e 13 del CCNL del 01.10.2007 del comparto Enti pubblici non economici, di avviare un percorso di articolato sviluppo economico correlato al diverso grado di abilità professionale acquisito dal personale. 2. Le parti concordano di riservare all’istituto contrattuale relativo agli sviluppi economici all’interno delle aree, secondo le previsioni dell’art. 32 CCNL del 16.02.1999, a valere sul fondo per l’anno 2018 una quota delle risorse aventi stabilità e certezza pari a € 82.000,00.
Sviluppi economici all’interno delle aree. 1. Le parti si danno atto che, alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale, deve corrispondere, all'interno delle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al maggior grado di capacità professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza. 2. Nell'ambito dell'area, lo sviluppo economico si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento economico iniziale, di successivi livelli economici, i cui valori annui, comprensivi degli incrementi di cui all'art. 33, sono stabiliti nell'allegata tabella F. 3. I criteri e le procedure per lo sviluppo economico sono definiti nel contratto integrativo di livello nazionale o di sede unica, nel rispetto dei criteri generali previsti dall'art. 13. 4. Il numero dei passaggi è stabilito in funzione delle risorse certe e stabili esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 36, comma 1, destinate dalla contrattazione integrativa nazionale o di sede unica.
Sviluppi economici all’interno delle aree. 1. Nelle aree A e B è previsto uno sviluppo economico per la posizione apicale. Analogo sviluppo è previsto anche per la posizione economica iniziale e per quella apicale dell'area C. Tali sviluppi, come indicato nella tabella C, sono denominati «super», assumendo rispettivamente la sigla «A1 S», «B3 S», «C1 S», «C3 S». 2. Gli sviluppi economici sono progressione della posizione economica apicale o iniziale di riferimento e sono attribuiti sulla base di criteri - definiti nel contratto collettivo integrativo di amministrazione - ispirati alla valutazione dell'impegno, della prestazione e dell'arricchimento professionale acquisito, anche attraverso interventi formativi e di aggiornamento.
Sviluppi economici all’interno delle aree. (Art. 17 ccnl 2006/09)

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  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • Contenuto economico dell'Offerta Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati allâAmministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA 1. La “BUSTA C –Offerta Economica” deve contenere tante buste economiche quanti sono i lotti di partecipazione ed in ciascuna inserire: a) l’offerta economica in bollo, redatta secondo lo schema riportato nell’Allegato B.3 “Modello di Offerta Economica” del presente disciplinare di gara; b) supporto informatico contenente l’offerta economica. 2. L’offerta economica deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, su ogni facciata dal legale rappresentante dell’operatore concorrente in forma singola o del consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappresentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendi, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituendi il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo. 3. L’offerta dovrà indicare il prezzo dei dispositivi offerti formulato a ribasso sull’importo posto a base d’appalto. A pena di esclusione, l’offerta economica non può essere superiore all’importo complessivo posto a base d’asta per ciascun lotto. 4. Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di consorzio ordinario o di GEIE, costituiti o da costituirsi, a pena di esclusione, l’offerta economica deve specificare le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati, con indicazione dell’importo o della percentuale del corrispettivo di competenza dei singoli soggetti. 5. L’Amministrazione valuta la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97 del Codice. 6. Eventuali indicazioni di prezzo, sia pure parziali, poste al di fuori di detta busta e la mancanza anche parziale della documentazione richiesta o redatta con modalità difformi da quelle sopra prescritte, comportano l'esclusione dalla gara.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • CONDIZIONI ECONOMICHE 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.