TAVOLI Clausole campione

TAVOLI. I piani di lavoro dovranno essere realizzati con pannelli in fibra di legno con spessore minimo mm. 15 rivestiti in varie finiture. I pannelli hanno densità ÷ 650 Kg/mc a basso tenore di emissione di formaldeide classe E1. Il rivestimento su entrambe le facce del pannello sarà realizzato con foglio in laminato plastico impregnato di resina melamminica, con doppia barriera melamminica di copertura, antigraffio, antiriflesso e rifiniti a cera. Bordi perimetrali arrotondati in A.B.S. con spessore minimo di mm. 2 raggiato a norma CEN (R. mm. 50), nella stessa tinta del piano ed in finitura opaca. La struttura sarà costituita da quattro gambe in tubolare metallico con diametro minimo di 40 mm. e spessore 1,5 mm., collegate tra loro da un telaio perimetrale in tubolare metallico sezione mm.40x20 verniciato alle polveri epossidiche previo trattamento di sgrassaggio e fosfatazione. Nel punto di appoggio a pavimento, la gamba prevede un puntale in materiale plastico inestraibile da 5 mm. colore nero. Opportune forature predisposte sulle travi del telaio consentono l'inserimento di eventuali accessori come ganci porta-zaino e cesti porta-libri. La finitura del piano di lavoro sarà in legno melaminico con tinta unita oppure tinta legno, da definire su cartella colori. La finitura della struttura sarà in metallo verniciato colore nero RAL 9005. Si prevedono tavoli di diverse forme e tipologie, che potranno essere utilizzati come postazioni di lavoro operative, tavoli riunioni, in un'ottica di coordinamento degli arredi.
TAVOLI. I tavoli per le cucine degli alloggi avranno dimensioni cm. 140x80 (per le tipologie di alloggio a 2, 3 e 4 posti) e cm. 200x80 (per le tipologie di alloggio aggregato a 5 posti). Ogni tavolo dovrà avere struttura in metallo con profilo scatolare min. 40x40mm, top spessore minimo 30 con superfici di appoggio aventi resistenze certificate. Particolare attenzione dovrà essere posta nella realizzazione della struttura portante del tavolo, questa dovrà garantire alta resistenza e stabilità sia ai carichi verticali che a quelli orizzontali (garanzia di stabilità alle azioni di trascinamento).
TAVOLI. Dovranno avere le medesime caratteristiche dei tavoli delle cucine, con dimensioni cm. 230x90, 150x90. La struttura dei tavoli dovrà garantire resistenza e stabilità in caso di trascinamento e sollecitazioni orizzontali.
TAVOLI. INDICAZIONI I tavoli dovranno essere di forma semplice e lineare, coordinati alla conformazione delle sedute, in modo da garantire l’integrazione formale e cromatica con le pavimentazioni e con gli elementi di facciata che concorrono a definire l’aspetto degli edifici e dello spazio urbano. È ammesso l’impiego di tavoli integrati con elementi riscaldanti che rispondono ai requisiti formali e cromatici in precedenza illustrati.
TAVOLI piano cm. 125X80, spessore mm. 27 – legno multistrato in laminato con bordo gomma nella stessa tinta (tinta colore legno a scelta dell’appaltante, mediante campionatura dei colori disponibili); • struttura portante in ferro pieghevole, autobloccante nelle due posizioni, completa di piedini in plastica antirumore ed antiscivolo, verniciatura a polvere epossidica nel colore a scelta dell’appaltante, mediante campionatura dei colori disponibili, alt. cm. 70; • il piano dovrà essere collegato alla struttura portante mediante supporti in plastica rigida da cm. 9/11, che rendano facile l’accatastamento (con pile non inferiori a 20 pezzi); • nella parte sottostante del piano dovrà essere incisa, o mediante altri sistemi non asportabili, la dicitura COMUNE DI NAPOLI – DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E LOGISTICA – anno di riferimento, recante numero progressivo; • tolleranza 3%; • peso complessivo Kg. 16/18;
TAVOLI ø 0 75 ø 55 TAVOLO con base TONDA 5 e piano laminato bordo faggio L 8 O con base QUADRA 5 e piano laminato bordo faggio 90x90 55x55 base Quadra 55 nox satinato base Tonda 55 nox satinato 75 TAVOLO ANTELAO piano laminato bordo faggio 75 carratteristiche tecniche e accessor Linea Theorema Relax 6 5 66 49 46 68 18 30° 18,4kg 5-64/3 GP 6 5 68 49 46 68 18 30° 24kg 5-64/3 RG Linea Basic Relax 22-63/ 66 5 21-63/ 66 5 8 54 46 6 1 84 5 4 6 1 50° 45° 34kg 27kg La struttura è in legno di faggio stabilizzato con trat- tamento a vapore. I componenti vengono assembla- ti mediante incollaggio e innesti a tenone chiuso. Il telaio finito viene sottoposto ad una tinteggiatura e verniciatura con finitura trasparente. Lo schienale è composto da un pannello in multistrato ignifugo che funge da supporto, il quale viene imbottito con poliuretano espanso ignifugo di densità variabile da T/25 a T/45. Vengono utilizzate varie densità su zone differenziate per garantire all’utilizzatore il massimo confort. Al poliuretano espanso viene ter- mosaldata una fibra di ovatta. Il rivestimento finale viene confezionato con vari tipi di tessuto (vedi schede tessuti). La struttura è in legno di faggio stabilizzato con trattamento a vapore. I componenti vengono assemblati mediante incollaggio e innesti a tenone chiuso. Il telaio finito viene sottoposto ad una tinteggiatura e verniciatura con finitura trasparente. Lo schienale è composto da un pannello in multistrato ignifugo che funge da supporto, il quale viene imbottito con poliuretano espanso ignifugo di Il sedile è composto da un supporto in legno e cinghie elastiche rivestiti con il tessuto di finitura, dove viene alloggiato e fissato mediantre velcro il cu- scino confezionato con poliuretano espanso ad alta densità e rivestimento in tessuto impermeabile o non impermeabile. Nel modello 21-63/1 la reclinabilità dello schienale e l’azionamento della pediera è meccanico ossia l’azionamento deriva da molle che supportano nel movimento un meccanismo a pantografo. Nel modello 22-63/1 la reclinabilità dello schienale e l’azionamento della pediera è a gas ossia l’azionamento della pediera deriva da molle che supportano nel movimento un meccanismo a pantografo, il posizionamento dello schienale è supportato da un pistone a gas azionato mediante una leva posta sul fianco della seduta. L’abbondante sporgenza del bracciolo permette all’utilizzatore una presa facile e sicura in fase di seduta e alzata. Tutte le poltrone proposte in questa serie (e con...
TAVOLI. I quattro giocatori al tavolo costituiscono due coppie o linee avversarie (nord -sud- est - ovest). Siedono convenzionalmente ai tavoli, numerati dall’arbitro, scegliendo la posizione della propria linea secondo quanto disposto dal successivo art. 3.

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  • Assicurazione parziale Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a partecipare alla presente gara: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • Forza maggiore 18.1 Le Parti non sono responsabili per gli inadempimenti dovuti a cause di Forza maggiore. 18.2 Qualora si verifichi una causa di Forza maggiore, la Parte il cui adempimento è divenuto impossibile ne deve dare comunicazione all’altra, senza ritardo, specificando la data di decorrenza e la durata prevista dell’interruzione o dell’inadempimento, totale o parziale, e la natura della causa di Forza maggiore. 18.3 Venuta meno la causa di Forza maggiore, la Parte riprende il regolare adempimento delle proprie obbligazioni dandone comunicazione all’altra Parte.

  • Rimborso spese I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dal territorio comunale dove si trova l’azienda, per i quali non è previsto il rientro giornaliero ma sono costretti a consumare i pasti ed a pernottare fuori dal luogo abituale di lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto ed alloggio) previa presentazione di regolari giustificativi. Il tempo impiegato per il viaggio è considerato lavorativo a tutti gli effetti. I contratti provinciali potranno prevedere la forfettizzazione anziché il rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute dal lavoratore, nonché disciplinare il rimborso spese in caso di rientro in giornata.

  • SOGGETTI AMMESSI Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003: a. Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia. b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive. c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale. d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate. e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità. f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale. g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse. h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza. i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.

  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.