Testi facenti fede Clausole campione
Testi facenti fede. Il presente accordo è redatto nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e indonesiana, ciascun testo facente ugualmente fede.
Testi facenti fede. L'originale della presente convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione. Fatto a Stoccolma, addì ventidue maggio duemilauno. Sostanza chimica Attività Deroga specifica Xxxxxx*N.CAS: 309-00-2 produzione nessuna uso ectoparassiticida locale insetticida Clordano* N.CAS: 57-74-9 produzione consentita per le parti iscritte nel registro uso ectoparassiticida locale insetticida insetticida contro le termiti insetticida contro le termiti negli edifici e nelle dighe insetticida contro le termiti lungo le strade additivo negli adesivi per compensato Dieldrin* N.CAS: 60-57-1 produzione nessuna uso attività agricole Endrin*CAS: 72-20-8 produzione nessuna uso nessuna Eptacloro* N.CAS: 76-44-8 produzione nessuna uso insetticida contro le termiti insetticida contro le termiti nelle strutture delle abitazioni insetticida contro le termiti (sotterraneo) trattamento del legno in uso nelle scatole di giunzione dei cavi sotterranei Esaclorobenzene N.CAS: 118-74-1 produzione consentita per le parti iscritte nel registro uso prodotto intermedio solvente nei pesticidi prodotto intermedio utilizzato in un sistema chiuso e unicamente all'interno del sito pro- duttivo Mirex*N.CAS: 2385-85-5 produzione consentita per le parti iscritte nel registro uso insetticida contro le termiti Toxafene*N.CAS: 8001-35-2 produzione nessuna uso nessuna Bifenili policlorurati (PCB)* produzione nessuna uso articoli in uso ai sensi della parte II del presente allegato
i) salvo diversa disposizione nella presente convenzione, i quantitativi di una sostanza chimica presenti non intenzionalmente in prodotti e articoli sotto forma di contaminanti in tracce sono esclusi dal presente allegato;
ii) la presente nota non deve essere considerata come una deroga specifica in materia di produzione e uso ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2. I quantitativi di una sostanza chimica presenti come componenti di articoli fabbricati o già in uso prima o alla data di entrata in vigore dell'obbligo relativo a tale sostanza sono esclusi dal presente allegato, a condizione che la parte interessata abbia notificato al segretariato che un determinato tipo di articolo continua a rimanere in uso nel proprio territorio. Il segretariato rende pubbliche le notifiche pervenute;
iii) la presente nota, c...
Testi facenti fede. Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.
Testi facenti fede. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di eventuali divergenze tra i testi del presente accordo, le parti contraenti sottopongono la questione al CMCD. In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Testi facenti fede. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e vietnamita, tutti i testi facenti fede. In caso di divergenza sull’interpretazione prevale il testo in lingua inglese. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente accordo. FATTO a …, ALLEGATO I Prodotti interessati: codici del sistema armonizzato per il legname e i suoi derivati coperti dal sistema di licenze FLEGT ALLEGATO II Definizione di legalità del legname del Vietnam ALLEGATO III Condizioni che disciplinano l’immissione in libera pratica nell’Unione del legname e dei suoi derivati esportati dal Vietnam e oggetto di licenza FLEGT ALLEGATO IV Sistema di licenze FLEGT ALLEGATO V Sistema di verifica della legalità (SVL) del legname vietnamita ALLEGATO VI Quadro di riferimento per la valutazione indipendente ALLEGATO VII Criteri per la valutazione della prontezza operativa del sistema di verifica della legalità del legname vietnamita ALLEGATO VIII Divulgazione al pubblico di informazioni ALLEGATO IX Funzioni del comitato congiunto di attuazione L’elenco che figura nel presente allegato fa riferimento al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci istituito dalla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell’Organizzazione mondiale delle dogane.
Testi facenti fede. L’originale della presente Convenzione, le cui versioni in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, è depositato presso il depositario. Solo i testi facenti fede in inglese, francese e spagnolo sono disponibili per la firma il 18 giugno 1998 a Tampere. Il depositario elabora i testi facenti fede in arabo, cinese, e russo non appena possibile dopo tale data. Fatto a Tampere (Finlandia) il 18 giugno 1998. Campo d’applicazione il 7 febbraio 20221 Stati parte Ratifica Adesione (A) Firma senza riserva di ratifica (F) Entrata in vigore Albania 3 settembre 2014 A 3 ottobre 2014 Argentina 5 luglio 2007 4 agosto 2007 Armenia 25 marzo 2008 A 24 aprile 2008 Barbados 25 luglio 2003 A 8 gennaio 2000 Xxxxxx 0 luglio 2010 A 1° agosto 2000 Xxxxxxxx 00 giugno 2000 8 gennaio 2005 Burundi 23 gennaio 2013 22 febbraio 2013 Canada 18 maggio 2001 8 gennaio 2005 Capo Verde 22 marzo 2018 A 21 aprile 2018 Ceca, Repubblica 17 giugno 2003 8 gennaio 2005 Cipro 14 luglio 2000 8 gennaio 2005 Colombia* 12 giugno 2008 A 12 luglio 2008 Danimarca* 2 giugno 2003 8 gennaio 2000 Xxxxxxxxxxx 0 giugno 2003 8 gennaio 2005 Isole Xxxxxxx 2 giugno 2003 8 gennaio 2005 Dominica 26 dicembre 2000 A 8 gennaio 2005 El Xxxxxxxx 00 aprile 2002 8 gennaio 2005 Finlandia 1° aprile 1999 8 gennaio 2005 Francia 6 agosto 2009 A 5 settembre 2009 Guinea 8 ottobre 2002 A 8 gennaio 2005 India 29 novembre 1999 8 gennaio 2000 Xxxxxxx* 16 agosto 2007 A 15 settembre 2007 Islanda 13 maggio 2011 12 giugno 2011 Kenya 12 febbraio 2003 8 gennaio 2005 Kuwait 13 giugno 2002 8 gennaio 2005 Libano 27 gennaio 2006 26 febbraio 2006 Liberia 16 settembre 2005 A 16 ottobre 2000 Xxxxxxxxxxxxx 0 giugno 2004 A 8 gennaio 2005 Lituania 9 dicembre 2004 A 8 gennaio 2000 Xxxxxxxxxxx* 8 giugno 2012 A 8 luglio 2012 Marocco 11 marzo 2003 8 gennaio 2005 Montenegro* 21 luglio 2010 A 20 agosto 2010 Nicaragua 18 novembre 1999 8 gennaio 2005 Oman 16 aprile 2003 8 gennaio 2005 1 RU 2011 3839; 2013 2451; 2016 3013 e 2022 84. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale
Testi facenti fede. Il presente Accordo è redatto in due copie originali in lingua inglese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede.
Testi facenti fede. L'originale della presente convenzione, i cui testi in lingua francese, inglese e russa fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione. FATTO ad Aarhus (Danimarca), il venticinque giugno millenovecentonovantotto. ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA a)
1. Settore energetico: - raffinerie di petrolio e di gas; - impianti di gassificazione e liquefazione; - centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 50 megawatt; - cokerie; - centrali nuceari ed altri reattori nucleari, compresi lo smantellamento e la dismissione di tali centrali o reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e conversione delle materie fissili e fertili la cui potenza massima non superi 1 kW di carico termico continuo)1/; - impianti di ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; - impianti: - per la produzione o l'arricchimento di combustibili nucleari; - per il trattamento di combustibili nucleari irradiati o di scorie altamente radioattive; - per lo smaltimento definitivo di combustibili nucleari irradiati; - esclusivamente per lo smaltimento definitivo delle scorie radioattive; - esclusivamente per lo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibili nucleari irradiati o di scorie radioattive in un sito diverso da quello di produzione.
Testi facenti fede. Il presente accordo è redatto in duplice in lingua inglese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. Fatto a XXX, il giorno XX del XXX del 2016 Per l'Unione europea Per il governo della Repubblica del Cile 09 CAFFÈ, TÈ, MATE* E SPEZIE *Escluso
Testi facenti fede. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. Tutte le versioni linguistiche dell’accordo sono sottoposte a una revisione giuridico- linguistica finale, che è completata entro il 30 aprile 2021. Le versioni linguistiche risultanti da tale revisione giuridico- linguistica sostituiscono ab initio le versioni firmate dell’accordo e sono dichiarate facenti fede e definitive mediante scambio di note diplomatiche tra le parti.