Common use of Trasferimento Clause in Contracts

Trasferimento. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Esso, salvo che avvenga per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimento. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. EssoL'Ente, salvo che avvenga per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente può disporre il consenso trasferimento della sede di lavoro del Lavoratoredipendente in altra città, previo preavviso di mesi quattro. Il trasferimento non può discriminare Nei confronti del lavoratore che abbia raggiunto i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale 50 anni di età e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore maturato almeno 15 anni di figlio o equiparato minore anzianità di un annoservizio, il trasferimento non sarà possibile può essere disposto senza il consenso dell’interessatodel lavoratore stesso. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei casi di trasferimento di personale preposto o da preporre ad unità periferiche comunque denominate, oltre che per i lavoratori di cui alle Aree Quadri e Professionale Ramo 1. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso, il dipendente viene considerato in missione fino alla scadenza dei suddetti termini. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratoreiniziativa dell'Ente, che determini il cambiamento di residenza del lavoratore, dà luogo al riconoscimento dei seguenti rimborsi: a) spese di viaggio in prima classe, per la via più breve, per il dipendente ed i familiari conviventi ovvero spese per l'utilizzo della propria autovettura secondo quanto disposto dall'art.32 lettera a); b) spese per eventuale perdita del canone di locazione, in caso di recesso anticipato, nei limiti previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni; in tale caso la trattativa con il locatore, sarà demandata direttamente all'Ente; c) spese per il trasporto del mobilio e del bagaglio e per la relativa assicurazione a carico dell'Ente, che provvederà a contattare direttamente una primaria società di trasporti; d) un'indennità "una tantum" a copertura di tutte le altre spese, pari ad una mensilità di stipendio, elevata a due per chi abbia familiari conviventi, a completamento dell'avvenuto trasferimento e dietro presentazione del certificato di nuova residenza; e) maggior spesa effettivamente sostenuta nella località di destinazione per l'eventuale differenza di canone di locazione per un alloggio di tipo analogo a quello occupato nella sede di origine per un periodo non sia disposta dall’Aziendasuperiore a mesi otto. Nel caso di morte del dipendente entro cinque anni dal trasferimento, salvo nei casi l'Ente rimborserà le eventuali spese di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità rientro della famiglia alla sede originaria. L'Ente non è tenuto ad alcun rimborso di cui ai punti 1a), 2b), 3c), 4 e 5 che precedonod), che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In nel caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia avvenga a seguito di accoglimento di domanda del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articololavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimento. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Esso, salvo che avvenga per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente I trasferimenti danno diritto alle seguenti indennità o rimborsiindennità: 1. al lavoratore che non sia capo famiglia: a) il rimborso della spesa effettiva documentata di vitto, di alloggio, di viaggio (per la via più breve); b) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del mobilio e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di traslocobagaglio; 2. c) il rimborso dell’eventuale affitto pigione pagata senza godimento dell’alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso far luogo al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei)subaffitto, il tale rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, va corrisposto per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimanemesi; 4d) una diaria per la misura effettuata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dal precedente art. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva117; 52. nel caso al lavoratore che sia capo famiglia e abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di Lavoratore con famigliari a carico, alimenti: a) il rimborso delle spese effettive documentate di trasportovitto, di cui al punto 1. che precedealloggio, dovrà comprendere le di viaggio (per la via più breve) sostenute per sé e per ciascun convivente a carico componente il nucleo familiare; b) il rimborso delle spese effettive sostenute documentate, per il trasporto del mobilio e documentate anche del bagaglio; c) il rimborso dell’eventuale pigione pagata senza il godimento dell’alloggio qualora non sia stato possibile scegliere la locazione o far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 (sei) mesi; d) una diaria nella misura fissata dal precedente art. 117 per il personale in missione temporanea per sé e per ciascun convivente a carico: per i figli conviventi a carico, la diaria è ridotta di 3/5 (tre quinti). Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri Le diarie o rimborsi di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria presente articolo saranno corrisposti per il tempo spettantestrettamente necessario al trasloco. Resta inteso che Qualora il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento comporti anche il trasporto del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratoremobilio, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti il lavoratore avrà diritto a giusta causa, diverso accordo tra percepire le Parti diarie o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente presente articolo fino a 8 (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni otto) giorni dopo l’arrivo del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolomobilio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimento. 1. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Essolavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra, salvo che avvenga se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco;. 2. Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle parti- colari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano alla nuova destinazione. Competeranno altresì le indennità previste nella nuova sede di destinazione se di miglior favore e sempre che siano riferite a mansioni che vengono mantenute anche nell’attività svolta nella nuova sede. 3. Al lavoratore trasferito da una unità all'altra extra provincia con distanza non inferiore ai cento chilometri da quella ove prestava la propria opera in origine, sarà riconosciuto in caso di effettivo cambio di residenza, per un periodo di sei mesi, il rimborso dell’eventuale affitto o differenza del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza effettivo di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, locazione per un massimo alloggio dello stesso tipo di 9 (nove) settimane, ridotte quello oc- cupato nella località di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane;provenienza. 4. in caso di trasloco del mobilio, Il lavoratore che non accetti il Lavoratore trasferimento avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore al trattamento di permesso straordinario retribuito ofine rapporto e al preavviso, a sua sceltasalvo che per i lavoratori di 1^ e 2^ livello all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento del lavoratore o ta- le diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servi- zio, alla relativa indennità sostitutiva;nei quali casi il dipendente che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario. 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di trasportoviaggio e di trasporto per sé, per le persone di cui famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.). Le modalità ed i termini dovranno essere previamente concordati con l'azienda. 6. E' dovuta inoltre la diaria nella misura di un terzo della retribuzione globale mensile al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente lavoratore celibe senza conviventi a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri e nella misura di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) due terzi della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’esteroretribuzione globale mensile, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità ad un quindicesimo della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca trasferisca, al lavoratore con famiglia. 7. Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento avrà diritto al rim- borso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione. 8. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di un mese. 9. Al lavoratore che chieda il suo trasferimento ricevuto. Nei casi in non competono le indennità di cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolosopra.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo

Trasferimento. Il Trasferimento sposta L’Aderente può trasferire la titolarità posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione a Postaprevidenza Valore. L’Aderente anche prima del rapporto periodo minimo di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Essopermanenza, salvo può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa b) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare in caso di modifiche che avvenga per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Lavoratorecontratto. Il diritto di trasferimento non è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione di Postaprevidenza Valore, come può discriminare i Lavoratori avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di cessione del PIP a società diverse da quelle del gruppo al quale appartiene l’impresa. Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Garantito la somma oggetto del trasferimento sarà pari al capitale assicurato rivalutato per motivi sindacali il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data di richiesta del trasferimento, con le modalità indicate al precedente Art. 11. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta di trasferimento, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Guidato o Dinamico, la somma oggetto di trasferimento sarà pari: ▪ per altre ragioni inerenti la parte investita nella Gestione Separata al capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente la data della richiesta del trasferimento, fino alla sfera personale data di valorizzazione della parte del contributo investito nel Fondo Interno Assicurativo, ovvero fino al Giorno di Valorizzazione della settimana successiva alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta di trasferimento, con le modalità indicate al precedente Art. 11. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta del riscatto e quando l’interessato fosse eletto diminuito del rendimento trattenuto pari a cariche sindacali o pubbliche o genitore un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis ▪ per la parte investita nel Fondo Interno Assicurativo la somma è pari al controvalore delle quote detenute dall’Aderente nel Fondo Interno Assicurativo, ottenuto moltiplicando il numero delle quote per il Valore della Quota calcolato il Giorno di figlio o equiparato minore di un annoValorizzazione della settimana successiva a quella in cui Poste Vita S.p.A. ha ricevuto la richiesta del trasferimento con modalità indicate nell’art. 13. È consentito, altresì, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessatonel contratto, dell’intera posizione assicurativa maturata in un fondo pensione o altra forma pensionistica individuale. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate Per tutte le tipologie di trasferimento e trasportosopra descritte il costo è sempre pari a zero. La Compagnia accertata la sussistenza dei requisiti, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso provvede al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), della posizione individuale con tempestività e comunque entro il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un termine massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. in Nel caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l’impresa richiede gli elementi integrativi e il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia termine sopra indicato è sospeso fino alla data del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolocompletamento o della regolarizzazione della pratica.

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Samples: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo (Pip), Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo (Pip)

Trasferimento. Il Trasferimento sposta L’Assicurato può trasferire la titolarità posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decor- so un periodo minimo di due anni di partecipazione a Postaprevidenza Valore. L’Assicurato anche prima del rapporto periodo minimo di permanenza, può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’i- noccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro tra sedi diverse a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria; c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della medesima Azienda. Esso, salvo capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che avvenga comporti l’inoc- cupazione per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratoreun periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al precedente Art. 9. d) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare in caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del presente contratto. Il diritto di trasferimento non è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione di Postaprevidenza Valore, come può discriminare i Lavoratori avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento. La somma oggetto del trasferimento sarà pari al capitale assicurato rivalutato per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente fino alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto data di richiesta del trasferimento. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamen- to della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta di trasferimento, diminuito del rendimento trattenuto pari a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un annopunto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. È consentito, altresì, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessatonel presente contratto, dell’intera posizione assicurativa maturata in un fondo pensione o altra forma pensionistica individuale. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate Per tutte le tipologie di trasferimento e trasportoriscatto sopra descritte il costo è sempre pari a zero. La Compagnia accertata la sussistenza dei requisiti, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso provvede al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), della posizione individuale con tempestività e comunque entro il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) mesi dalla ricezione della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolorichiesta.

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Samples: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo (Pip), Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo (Pip)

Trasferimento. Il Trasferimento sposta trasferimento di un lavoratore può avvenire per motivate ragioni di servizio o su richiesta dello stesso accolta dall'Azienda. Nel disporre il trasferimento, la titolarità Direzione competente, nel curarsi di contemperare le esigenze del servizio con l'interesse personale del lavoratore, cercherà di sopperire a questa esigenza mediante l'utilizzo di lavoratori disposti a trasferirsi volontariamente. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con congruo preavviso comunque non inferiore ai 30 giorni. Entro 10 giorni da questa comunicazione il lavoratore - eventualmente assistito dalla R.S.U. - ha facoltà di opporsi. Entro 20 giorni da questa opposizione, la Direzione valuta - in contraddittorio con l'interessato eventualmente assistito dalla R.S.U. - le considerazioni da lui xxxxxxx e decide sul merito del provvedimento. In caso di trasferimento collettivo, vale a dire di gruppi di lavoratori, la Direzione ne darà comunicazione alla R.S.U. con congruo e tempestivo preavviso al fine di esaminare congiuntamente gli eventuali problemi connessi. Il lavoratore che risolve il rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Esso, salvo che avvenga per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso mancata accettazione del Lavoratoretrasferimento ha diritto al preavviso. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, lavoratore trasferito in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsialtro comune: 1. a) conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse tutte le competenze, anche in natura, legate a condizioni locali o a particolari prestazioni presso l'unità di provenienza; b) ha diritto al rimborso delle spese effettive di viaggio per sé e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso per i propri familiari nonché delle spese sostenute anche gli di trasporto degli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) comprensive degli eventuali oneri documentati di traslocoper assicurazione sul rischio connesso, previ opportuni accordi con la Società; 2. il rimborso dell’eventuale c) beneficerà per 7 anni - qualora non trovi adeguato alloggio o lo trovi ad un affitto eccessivo o del mancato godimento ad equo la Società non possa provvedervi direttamente, di una indennità mensile pari al 50% dell'equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore da lui dovuto per un alloggio, nella nuova residenza, di caratteristiche analoghe a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza quello della località di tale termineprovenienza; 3. un’indennità d) ha diritto al pagamento di trasferimento una diaria equivalente a una mensilità di retribuzione sia che traslochi effettivamente sia in caso contrario, diaria che sarà maggiorata di un importo pari a quella prevista 8 giornate di retribuzione per il personale in trasferta, per un massimo ogni persona di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimanefamiglia convivente a carico e traslocatasi con lui; 4. e) in caso di trasloco non modifica della residenza, godrà per 4 anni di un compenso per le eventuali maggiori spese sostenute per il viaggio con mezzi pubblici se esistenti e utilizzabili, in caso contrario per ragioni di orario o di coincidenze impossibili si terrà conto - per la valutazione dell'entità del mobilio, il Lavoratore avrà compenso - dei rimborsi chilometrici secondo le tariffe aziendali esistenti; f) ha diritto al rimborso della somma eventualmente corrisposta a 24 (ventiquattro) ore titolo di permesso straordinario retribuito o, indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto. Al lavoratore trasferito a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, domanda compete solo il rimborso delle spese di trasporto, viaggio e di trasporto come definito al punto b) del presente articolo. Chiarimenti e dichiarazioni a verbale. 1) Tutte le diarie e i compensi previsti dal presente articolo sono soggetti alla legislazione fiscale e contributiva in materia. 2) L'indennità alloggio di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente c) sarà corrisposta a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri seguito di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore effettivo stabilirsi nella nuova località di residenza da parte del lavoratore, anche se non accompagnato dalla famiglia. 3) I trattamenti previsti ai punti precedenti (pagamenti dei costi di trasloco + diaria pari a una mensilità ed eventuali maggiorazioni in funzione dei carichi familiari) e correlati al trasferimento non a domanda saranno applicati al lavoratore, che risolva il rapporto di lavoro non per motivi disciplinari, anche nel caso si traslochi effettivamente entro un anno dall'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro nella residenza di assunzione. Eguale trattamento spetta ai familiari del lavoratore in caso di morte di quest'ultimo. 4) Qualora l'alloggio occupato dal lavoratore e dalla sua famiglia sia di proprietà dell'Azienda o sia stato concesso usufruendo di particolari agevolazioni dovrà essere immediatamente lasciato libero sia nella località di provenienza sia nell'ultima sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In nel caso di dimissioni cessazione del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede rapporto di lavoro per qualsiasi motivo. 5) Nel caso di personale trasferito in luoghi disagiati e diversi da quelli d'origine e dopo 10 anni di tale situazione, le Aziende danno assicurazione che, compatibilmente con le esigenze di servizio, sarà ricercato ed effettuato un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articoloequo avvicendamento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimento. 1. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Essolavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra, salvo che avvenga se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco;. 2. Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano alla nuova destinazione. Competeranno altresì le indennità previste nella nuova sede di destinazione se di miglior favore e sempre che siano riferite a mansioni che vengono mantenute anche nell’attività svolta nella nuova sede. 3. Al lavoratore trasferito da una unità all'altra extra provincia con distanza non inferiore ai cento chilometri da quella ove prestava la propria opera in origine, sarà riconosciuto in caso di effettivo cambio di residenza, per un periodo di sei mesi, il rimborso dell’eventuale affitto o differenza del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza effettivo di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, locazione per un massimo alloggio dello stesso tipo di 9 (nove) settimane, ridotte quello occupato nella località di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane;provenienza. 4. in caso di trasloco del mobilio, Il lavoratore che non accetti il Lavoratore trasferimento avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore al trattamento di permesso straordinario retribuito ofine rapporto e al preavviso, a sua sceltasalvo che per i lavoratori di 1^ e 2^ livello all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento del lavoratore o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, alla relativa indennità sostitutiva;nei quali casi il dipendente che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario. 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di trasportoviaggio e di trasporto per sé, per le persone di cui famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.). Le modalità ed i termini dovranno essere previamente concordati con l'azienda. 6. E' dovuta inoltre la diaria nella misura di un terzo della retribuzione globale mensile al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente lavoratore celibe senza conviventi a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri e nella misura di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) due terzi della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’esteroretribuzione globale mensile, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità ad un quindicesimo della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca trasferisca, al lavoratore con famiglia. 7. Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione. 8. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di un mese. 9. Al lavoratore che chieda il suo trasferimento ricevuto. Nei casi in non competono le indennità di cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolosopra.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimento. I provvedimenti di trasferimento saranno comunicati preventivamente alle R.S.A./R.S.U. ed alle strutture territoriali sindacali competenti. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Esso, salvo che avvenga lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, ricorranno nella nuova destinazione. Il lavoratore che non accetti il trasferimento non sarà possibile senza avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso, salvo che all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza diritto dell'azienda di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora disporre il trasferimento preveda del lavoratore o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, nei quali casi il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2lavoratore che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente viaggio e di suoi trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuto inoltre un compenso "una tantum" dell'importo non inferiore al 50% della retribuzione globale mensile di fatto al lavoratore celibe senza conviventi a carico e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre inferiore ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’esterouna retribuzione globale mensile, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità un quindicesimo della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca trasferisca, al lavoratore con famiglia, sempreché il trasferimento comporti cambiamento di domicilio. Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di 40 giorni e contemporaneamente dovrà essere data comunicazione alle strutture sindacali aziendali. Al lavoratore che chieda il suo trasferimento ricevutonon competono le indennità di cui sopra. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi Il lavoratore comunicherà direttamente o tramite le strutture sindacali aziendali la propria decisione entro 20 giorni dalla salvaguardia notifica del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolotrasferimento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimento. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. EssoL'Ente, salvo che avvenga per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente può disporre il consenso trasferimento della sede di lavoro del Lavoratoredipendente in altra città, previo preavviso di mesi quattro. Il trasferimento non può discriminare Nei confronti del lavoratore che abbia raggiunto i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale 50 anni di età e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore maturato almeno 15 anni di figlio o equiparato minore anzianità di un annoservizio, il trasferimento non sarà possibile può essere disposto senza il consenso dell’interessatodel lavoratore stesso. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei casi di trasferimento di personale preposto o da preporre ad unità periferiche comunque denominate, oltre che per i lavoratori di cui alle Aree Quadri e Professionale Ramo 1. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso, il dipendente viene considerato in missione fino alla scadenza dei suddetti termini. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratoreiniziativa dell'Ente, che determini il cambiamento di residenza del lavoratore, dà luogo al riconoscimento dei seguenti rimborsi: a) spese di viaggio in prima classe, per la via più breve, per il dipendente ed i familiari conviventi ovvero spese per l'utilizzo della propria autovettura secondo quanto disposto dall'art. 30 lettera a); b) spese per eventuale perdita del canone di locazione, in caso di recesso anticipato, in tale caso la trattativa con il locatore, sarà demandata direttamente all'Ente; c) spese per il trasporto del mobilio e del bagaglio e per la relativa assicurazione a carico dell'Ente, che provvederà a contattare direttamente una primaria società di trasporti; d) un'indennità “una tantum” a copertura di tutte le altre spese, pari ad una mensilità di stipendio, elevata a due per chi abbia familiari conviventi, a completamento dell'avvenuto trasferimento e dietro presentazione del certificato di nuova residenza; e) maggior spesa effettivamente sostenuta nella località di destinazione per l'eventuale differenza di canone di locazione per un alloggio di tipo analogo a quello occupato nella sede di origine per un periodo non sia disposta dall’Aziendasuperiore a mesi otto. Nel caso di morte del dipendente entro cinque anni dal trasferimento, salvo nei casi l'Ente rimborserà le eventuali spese di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità rientro della famiglia alla sede originaria. L'Ente non è tenuto ad alcun rimborso di cui ai punti 1a), 2b), 3c), 4 e 5 che precedonod), che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In nel caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia avvenga a seguito di accoglimento di domanda del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articololavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimento. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Esso, salvo che avvenga II lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il I trasferimento non può discriminare i Lavoratori deve essere comunicato per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede iscritto con un preavviso normale non superiore a venti giorni tenuto conto della località di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1trasferimento. il rimborso delle spese effettive e documentate Al lavoratore trasferito di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, residenza deve essere corrisposto il rimborso delle spese di trasportoviaggio, vitto e alloggio per sé e per le persone di cui famiglia che lo seguono nel trasferimento, nonché il rimborso delle spese di trasporto degli effetti familiari e del mobilio, per il tempo strettamente necessario al punto 1trasferimento. che precede, dovrà comprendere le In luogo del rimborso delle spese effettive sostenute di vitto e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precedealloggio, il 40% (quaranta percento) della datore di lavoro ha facoltà di corrispondere una diaria per il lavoratore e ciascuno dei suddetti familiari per il tempo spettantestrettamente necessario al trasferimento Per tempo strettamente necessario al trasferimento si intende il tempo occorrente per procedere al trasloco. Resta inteso che Qualora ciò comporti anche il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e trasporto di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari mobilio, al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota lavoratore saranno riconosciuti i rimborsi e o le indennità diarie di cui ai punti 1superiori commi 3 e 4 fino a 5 giorni dalla sua consegna presso la nuova residenza. Qualora, 2per effetto del trasferimento, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione abitativa ha diritto al Dipendente (anche per i suoi familiari)rimborso di tale indennizzo. In caso di dimissioni trasferimento aziendale per distanze superiori a 30 Km dalla sede di assunzione del Xxxxxxxxxxlavoratore, sempre i dipendenti con età superiore ai 50 anni, saranno trasferiti per ultimi, rispetto al numero complessivo dei dipendenti in forza nella sede aziendale. Inoltre al lavoratore trasferito è dovuta una indennità pari ad esclusione una mensilità di retribuzione se avente familiari a carico e a mezza mensilità se non avente carichi di famiglia. Nel caso in cui la ditta metta a disposizione del lavoratore un alloggio nella nuova residenza, tali indennità sono ridotte alla metà. Qualora all’atto dell’assunzione sia stata espressamente pattuita la facoltà della giusta causaditta di disporre il trasferimento del lavoratore e questo non accetti il trasferimento stesso, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze la mancata accettazione sarà considerata come dimissioni. Il lavoratore che non accetti il trasferimento e che venga licenziato avrà diritto al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva e al trattamento di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso oltre ai ratei degli altri eventuali diritti maturati e non goduti. Al lavoratore che chieda il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di suo trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con non spetta il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del trattamento previsto nel presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimento. Il Trasferimento sposta la titolarità trasferimento consiste in uno spostamento del rapporto luogo di lavo- ro del lavoratore, lavoratrice definitivo e senza limiti di durata nel rispetto della vigente normativa in materia. Lo stesso può essere disposto, da una unità produttiva ad un’altra nell’ambito della medesima struttura Associativa, su domanda del lavora- tore, qualora ne sussistono le condizioni, o su iniziativa del datore di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Esso, salvo che avvenga per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. La Struttura Associativa, richiederà normalmente il consenso prima di procedere alla copertura di posti vacanti, è tenuta a dare tempestiva informazione alle la- voratrici ed ai lavoratori in forza sulla disponibilità del Lavoratoreposto o dei posti da coprire. Nel caso di più domande sarà compilata una graduatoria, te- nendo conto di criteri preventivamente definiti dalla Struttura Associativa per l’attribuzione del posto. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori deve essere comunicato al lavoratore per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore iscritto. In sede di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con confronto aziendale saranno definiti i criteri attuativi del presente istituto. Le lavoratrici e i lavoratori maggiorenni con disabilità grave ri- conosciuta ai sensi della legge 104/92 art.3 co. 1 e 3: - hanno diritto di cui al punto 3. che precedescegliere, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con ove possibile, la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro più vicina al proprio domicilio; - devono prestare espresso consenso al trasferimento. I lavoratori e le lavoratrici che siano coniugi, conviventi, paren- ti o affini entro il secondo grado o parenti e affini entro il terzo grado, se i genitori o il coniuge o la parte d’unione civile della persona con disabilità hanno compiuto i 65 anni oppure sono anch’essi affetti da patologie invalidanti o sono deceduti o man- canti, o parti di uno dei rapporti giuridici previsti dalla legge n.76/16, che prestano assistenza in via continuativa ad una persona con disabilità grave, riconosciuta ai sensi della legge 104/92 art.3 co. 1 e 3, non ricoverata a tempo pieno: - hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere; - devono prestare espresso consenso al trasferimento. Resta fermo quanto previsto per un tempo almeno pari al preavviso i casi di trasferimento ricevuto. Una minor incompatibilità della permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi lavoratore nella sede di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari)lavoro laddove ciò possa avere rilevanti ripercussioni sul regolare svolgimento dell’attività lavorativa. In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxxtrasferimenti particolarmente disagevoli, sempre ad esclusione della giusta causa, gli stessi vengono disposti sentite le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiareXX.XX. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articoloaziendale.

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Trasferimento. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Esso, salvo che avvenga per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con un preavviso non può discriminare inferiore a 3 mesi (4 mesi per i Lavoratori dirigenti con familiari conviventi e a carico) (*). Oltre al rimborso delle spese di viaggio per motivi sindacali il nucleo familiare e di trasporto delle masserizie, spetta un'indennità di trasferimento nelle seguenti misure, non computabili agli effetti del t.f.r.: - due mensilità e mezza di retribuzione, al dirigente senza carico di famiglia; - tre mensilità e mezza di retribuzione, al dirigente con familiari a carico. Al dirigente spetta inoltre una somma pari alla differenza fra i canoni di locazione, per un periodo non inferiore a due anni. In caso di licenziamento non per giusta causa o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto di morte del dirigente entro 5 anni dal trasferimento, l'azienda è tenuta a cariche sindacali rimborsare le spese relative al rientro nella sede originaria del dirigente e/o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un annodei familiari. Salvo diverso accordo tra le parti, il trasferimento non sarà possibile senza può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza 55º anno di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari)età. In caso di dimissioni figli minori, il trasferimento non può essere disposto per dirigenti che abbiano compiuto il 50° anno. (*) In caso di inosservanza dei termini di preavviso, il dirigente viene considerato in trasferta fino alla scadenza dei termini stessi. In caso di malattia al dirigente non in prova spetta la conservazione del Xxxxxxxxxxposto e la corresponsione dell'intera retribuzione per un periodo di 12 mesi, sempre riferito anche ad esclusione della giusta causaassenze complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso. Superato il periodo di conservazione del posto, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapportoil dirigente ha diritto, a qualsiasi titolo dovuterichiesta, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre ad un periodo di aspettativa non retribuito (con decorrenza dell'anzianità ai fini del preavviso) fino ad un massimo di 6 mesi (elevata a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in 12 mesi nel caso di permanenza nella nuova sede patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articoloterapie salvavita).

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Trasferimento. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. EssoL'Ente, salvo che avvenga per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente può disporre il consenso trasferimento della sede di lavoro del Lavoratoredipendente in altra città, previo preavviso di mesi quattro. Il trasferimento non può discriminare Nei confronti del lavoratore che abbia raggiunto i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale 50 anni di età e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore maturato almeno 15 anni di figlio o equiparato minore anzianità di un annoservizio, il trasferimento non sarà possibile può essere disposto senza il consenso dell’interessatodel lavoratore stesso. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei casi di trasferimento di personale preposto o da preporre ad unità periferiche comunque denominate, oltre che per i lavoratori di cui alle Aree A e Professionale Ramo 1. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso, il dipendente viene considerato in missione fino alla scadenza dei suddetti termini. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratoreiniziativa dell'Ente, che determini il cambiamento di residenza del lavoratore, dà luogo al riconoscimento dei seguenti rimborsi: a) spese di viaggio in prima classe, per la via più breve, per il dipendente ed i famigliari conviventi ovvero spese per l'utilizzo della propria autovettura secondo quanto disposto dall'art.31 punto a); b) spese per eventuale perdita del canone di locazione, in caso di recesso anticipato, nei limiti previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni; in tale caso la trattativa con il locatore, sarà demandata direttamente all'Ente; c) spese per il trasporto del mobilio e del bagaglio e per la relativa assicurazione a carico dell'Ente, che provvederà a contattare direttamente una primaria società di trasporti; d) un'indennità “una tantum” a copertura di tutte le altre spese, pari ad una mensilità di stipendio, elevata a due per chi abbia famigliari conviventi, a completamento dell'avvenuto trasferimento e dietro presentazione del certificato di nuova residenza; e) maggior spesa effettivamente sostenuta nella località di destinazione per l’eventuale differenza di canone di locazione per un alloggio di tipo analogo a quello occupato nella sede di origine per un periodo non sia disposta dall’Aziendasuperiore a mesi otto. Nel caso di morte del dipendente entro cinque anni dal trasferimento, salvo nei casi l'Ente rimborserà le eventuali spese di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità rientro della famiglia alla sede originaria. L'Ente non è tenuto ad alcun rimborso di cui ai punti 1a), 2b), 3c), 4 e 5 che precedonod), che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In nel caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia avvenga a seguito di accoglimento di domanda del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articololavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale

Trasferimento. I provvedimenti di trasferimento saranno comunicati preventivamente alle R.S.A. ed alle strutture territoriali sindacali competenti. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Esso, salvo che avvenga lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, ricorranno nella nuova destinazione. Il lavoratore che non accetti il trasferimento non sarà possibile senza avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso, salvo che all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza diritto dell'azienda di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora disporre il trasferimento preveda del lavoratore o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, nei quali casi il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2lavoratore che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente viaggio e di suoi trasporto per sè, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuto inoltre un compenso "una tantum" dell'importo non inferiore al 50% della retribuzione globale mensile di fatto al lavoratore celibe senza conviventi a carico e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre inferiore ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’esterouna retribuzione globale mensile, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità un quindicesimo della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca trasferisca, al lavoratore con famiglia, semprechè il trasferimento comporti cambiamento di domicilio. Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di 40 giorni e contemporaneamente dovrà essere data comunicazione alle strutture sindacali aziendali. Al lavoratore che chieda il suo trasferimento ricevutonon competono le indennità di cui sopra. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi Il lavoratore comunicherà direttamente o tramite le strutture sindacali aziendali la propria decisione entro 20 giorni dalla salvaguardia notifica del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolotrasferimento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimento. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva a un’altra o da una sede di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Esso, salvo che avvenga ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, con un preavviso non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e inferiore a 45 giorni. Il lavoratore trasferito, quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento porti come conseguenza l’effettivo cambio di residenza o di domi- cilio, conserva il trattamento goduto precedentemente escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non sarà possibile senza ricorrano nella nuova dest i- nazione. Presso la località di nuova destinazione il consenso dell’interessatolavoratore acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni. Il lavoratore licenziato per l’ingiustificato rifiuto del trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipicaha diritto al preavviso. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di trasportoviaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di cui al punto 1. famiglia che precedelo seguono nel trasferimento (coniuge, dovrà comprendere le figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2°), nonché il rimborso delle spese effettive sostenute e documentate anche di trasporto per ciascun convivente a carico. Inoltregli effetti familiari (mobilio, si riconoscerà per ciascun conviventebagaglio, con i criteri di cui al punto 3. che precedeecc.), il 40% tutto nel limiti della nor- malità e previ opportuni accordi da prendersi con l’impresa. Inoltre gli deve essere corrisposta, quando si trasferisca solo, un’indennità di trasferimento commisurata alla metà della normale retribuzione mensile (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso paga o stipendio che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore andrà - in via normale - a percepire nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiariresidenza). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che ; quando invece si trasferisca con famiglia, detta indennità è commisurata a un’intera retribuzione normale mensile. Qualora per effetto del trasferimento il Lavoratorelavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede o denunciato al datore di lavoro per un tempo inferiore precedentemente alla comunicazione del tra- sferimento, ha diritto al preavviso rimborso di trasferimento ricevutotale indennizzo. Nei casi in cui Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda compete solo il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto rimborso delle spese di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articoloviaggio e trasporto.

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Samples: CCNL Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimento. Il Trasferimento sposta L’Assicurato può trasferire la titolarità posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione a Postaprevidenza Valore. L’Assicurato anche prima del rapporto periodo minimo di permanenza, può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’i- noccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro tra sedi diverse a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria; c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della medesima Azienda. Esso, salvo capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che avvenga comporti l’inoccupazio- ne per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratoreun periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichi- no nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche comple- mentari, nel qual caso vale quanto previsto al precedente Art. 9. d) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare in caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del presente contratto. Il diritto di trasferimento non è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazio- ne di Postaprevidenza Valore, come può discriminare i Lavoratori avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento. La somma oggetto del trasferimento sarà pari al capitale assicurato rivalutato per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente fino alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto data di richiesta del trasferimento. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta di trasfe- rimento, diminuito del rendimento trattenuto pari a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un annopunto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. È consentito, altresì, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessatonel presente contratto, dell’intera posizione assicurativa maturata in un fondo pensione o altra forma pensionistica individuale. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate Per tutte le tipologie di trasferimento e trasportoriscatto sopra descritte il costo è sempre pari a zero. La Compagnia accertata la sussistenza dei requisiti, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso provvede al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), della posizione individuale con tempestività e comunque entro il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) mesi dalla ricezione della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolorichiesta.

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Samples: Condizioni Generali Di Contratto

Trasferimento. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto I provvedimenti di lavoro tra sedi diverse della medesima Aziendatrasferimento saranno comunicati preventivamente alle RSA/RSU ed alle strutture territoriali sindacali competenti. Esso, salvo che avvenga II lavoratore non può essere trasferito da un'unita produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, ricorrano nella nuova destinazione. Il lavoratore che non accetti il trasferimento non sarà possibile senza avrà diritto al trattamento di fine rapporto ed al preavviso, salvo che all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza diritto dell'azienda di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora disporre il trasferimento preveda del lavoratore o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, nei quali casi il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2lavoratore che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente viaggio e di suoi trasporto per se, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuto inoltre un compenso una tantum dell'importo non inferiore al 50% della retribuzione globale mensile di fatto al lavoratore celibe senza conviventi a carico e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre inferiore ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’esterouna retribuzione globale mensile, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità un quindicesimo della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca trasferisca, al lavoratore con famiglia, sempreché il trasferimento comporti cambiamento di domicilio. Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di 40 giorni e contemporaneamente dovrà essere data comunicazione alle strutture sindacali aziendali. Al lavoratore che chieda il suo trasferimento ricevutonon competono le indennità di cui sopra. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi Il lavoratore comunicherà direttamente o tramite le strutture sindacali aziendali la propria decisione entro 20 giorni dalla salvaguardia notifica del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolotrasferimento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimento. Il Trasferimento sposta 17.1. L’Aderente può trasferire la titolarità posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione a Piano Pensione Moneyfarm. 17.2. L’Aderente anche prima del rapporto periodo minimo di permanenza, può: a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b. riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro tra sedi diverse a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria; c. riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della medesima Azienda. Esso, salvo che avvenga per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto capacità di lavoro a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore meno di un anno, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessatoterzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. 17.3. Il trasferimento non potràNei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l’Aderente, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento e trasportodi Riscatto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e può proseguire la partecipazione al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio PIP, anche in assenza di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco;Contribuzione. 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari)17.4. In caso di dimissioni cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 14 del Xxxxxxxxxxd.lgs. 252/05, sempre ad esclusione è previsto il Riscatto della giusta causaposizione e su tali somme si applica una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 per cento. 17.5. La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento della posizione individuale con tempestività e comunque entro il massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta. 17.6. In caso di decesso dell’Aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli Eredi ovvero dai diversi Beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze modalità stabilite dalla normativa vigente. 17.7. Il trasferimento della posizione individuale e il Riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP. Le operazioni di fine rapportotrasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a qualsiasi titolo dovutecondizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal Decreto. 17.8. È facoltà dell’Aderente, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore anche contestualmente all’adesione, trasferire in Piano Pensione Moneyfarm la propria posizione individuale maturata presso altre forme pensionistiche complementari previste dal Decreto. In tale eventualità l'importo trasferito all’estero, oltre è a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva tutti gli effetti equiparato dalla Compagnia a un versamento contributivo aggiuntivo. 17.9. La richiesta di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normalia/da Piano Pensione Moneyfarm, che saranno aumentate è effettuata attraverso compilazione del Modulo di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con Trasferimento disponibile online presso il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articoloDistributore.

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Samples: Piano Individuale Pensionistico

Trasferimento. Il Trasferimento sposta L’Assicurato può trasferire la titolarità posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione a Postaprevidenza Valore. L’Assicurato anche prima del rapporto periodo minimo di permanenza, può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’i- noccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro tra sedi diverse a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria; c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della medesima Azienda. Esso, salvo capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che avvenga comporti l’inoc- cupazione per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratoreun periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al precedente Art. 9. d) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare in caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del presente contratto. Il diritto di trasferimento non è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione di Postaprevidenza Valore, come può discriminare i Lavoratori avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento. La somma oggetto del trasferimento sarà pari al capitale assicurato rivalutato per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente fino alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto data di richiesta del trasferimento. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamen- to della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta di trasferimento, diminuito del rendimento trattenuto pari a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un annopunto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. È consentito, altresì, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessatonel presente contratto, dell’intera posizione assicurativa maturata in un fondo pensione o altra forma pensionistica individuale. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate Per tutte le tipologie di trasferimento e trasportoriscatto sopra descritte il costo è sempre pari a zero. La Compagnia accertata la sussistenza dei requisiti, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso provvede al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), della posizione individuale con tempestività e comunque entro il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) mesi dalla ricezione della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolorichiesta.

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Samples: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo (Pip)

Trasferimento. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Essotrasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto, salvo normalmente con congruo preavviso, fermo restando che avvenga lo stesso può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e lavoratore trasferito, quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di stabile dimora, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non sarà possibile senza ricorrono nella nuova destinazione. Presso le località di nuova destinazione il consenso dell’interessatolavoratore acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori e inerenti alle sue specifiche prestazioni. Il lavoratore licenziato per la mancata accettazione del trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza ha diritto alla indennità di sanzione disciplinare atipicapreavviso. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di trasportoviaggio, di vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo), nonché il rimborso delle spese di trasporto (per gli effetti familiari, mobilia, bagaglio, ecc.) il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' anche dovuta al lavoratore, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennità di trasferta di cui al punto 1d) dell'art. che precede30. Inoltre gli deve essere corrisposta, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente quando si trasferisca solo, una indennità di trasferimento commisurata a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri mezza mensilità della retribuzione di cui al punto 3all'art. 19, comma 1, lett. a) e b) che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore andrà a percepire nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che residenza; quando invece si trasferisca con la famiglia, detta indennità è commisurata alla intera mensilità della retribuzione di cui all'art. 19, comma 1, lett. a) e b). Qualora per effetto del trasferimento, il Lavoratorelavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro, precedentemente alla comunicazione del nucleo familiaretrasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di permanenza nella nuova sede viaggio e di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolotrasporto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimento. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Esso, salvo che avvenga per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale terminetaletermine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimento. Il Trasferimento sposta la titolarità Nessuna parte potrà cedere o trasferire i propri obblighi o diritti disposti dal presente Contratto senza previo consenso scritto dell'altra parte, eccetto per un trasferimento a una Società del rapporto Gruppo, ma solo se: (a) il cessionario ha accettato per iscritto di lavoro tra sedi diverse essere vincolato dai termini del presente Contratto; e (b) il cedente ha notificato per iscritto all'altra parte tale trasferimento. Qualsiasi altro tentativo di trasferimento o di cessione sarà considerato nullo. ○ 14.3 Cessione mediante subcontratto. Ai sensi della medesima Azienda. Essoclausola 2.15, salvo che avvenga per comprovate ragioni tecnicheciascuna parte ha facoltà di cedere in subcontratto gli obblighi del presente Contratto, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali in parte o per altre ragioni inerenti alla sfera personale intero, senza il previo consenso per iscritto dell'altra parte, fermo restando che la parte cedente rimanga pienamente responsabile di tutti gli obblighi ceduti in subcontratto e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali si assuma piena responsabilità, per ciò che concerne le parti, per le azioni e/o pubbliche inazioni dei propri cessionari, come se tali azioni e/o genitore inazioni fossero le proprie. ○ 14.4 Forza maggiore. Nessuna parte sarà considerata responsabile in caso di figlio inadempimento o equiparato minore adempimento tardivo di un anno, obbligo ai sensi del presente Contratto qualora l'inadempimento o l'adempimento tardivo sia causato da circostanze che esulano dal ragionevole controllo della parte inadempiente. ○ 14.5 Sospensione in osservanza delle normative vigenti. Google può (a sua sola discrezione) sospendere la fornitura di qualsiasi Servizio o modificare qualsiasi Servizio in qualunque momento per ottemperare a qualsiasi normativa vigente. Qualora la sospensione definita ai sensi della presente clausola si protragga per più di trenta (30) giorni il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato. Il trasferimento non Cliente potrà, in ogni casoqualsiasi momento e fino al ripristino dell'utilizzo del Servizio in questione, assumere risolvere con effetto immediato il presente Contratto, previa notifica da inviare per iscritto. ○ 14.6 Esclusione di rinuncia. L'omissione o il ritardo nell'esercizio di un qualsiasi diritto o misura riparatoria previsti dal presente Contratto non costituirà una rinuncia al suddetto (o ad altro) diritto o misura riparatoria. ○ 14.7 Xxxxxxxx·xx·xxxxxxxxxxxx. L'invalidità, illegittimità o inapplicabilità di qualsiasi termine (o parte di esso) del presente Contratto non inficerà l'efficacia della parte restante dello stesso (se esistente) e del presente Contratto. ○ 14.8 Mancata instaurazione di un rapporto di agenzia. Fatta eccezione per quanto espressamente e diversamente specificato, nulla nel presente Contratto creerà un'agenzia, partnership o joint venture di alcun tipo tra le parti. ○ 14.9 Efficacia nei confronti di xxxxx. Fatta eccezione per quanto espressamente e diversamente specificato, nulla nel presente Contratto creerà o conferirà diritti o altri benefici a favore di qualsiasi persona diversa dalle parti incluse nel Contratto. ○ 14.10 Risarcimento in base all'equity relief. Nulla nel presente Contratto limiterà la valenza capacità delle parti di sanzione disciplinare atipicarichiedere un risarcimento liquidato in via equitativa. ○ 14.11 Foro competente. ○ (a) Il presente Contratto ed eventuali controversie (contrattuali e non) concernenti il presente Contratto o riguardanti l'oggetto o la stipula dello stesso (una "Controversia") sono regolati dalla legge inglese. ○ (b) Eventuali Controversie verranno sottoposte a un arbitrato per la risoluzione in conformità con le norme LCIA, che si suppone vengano incorporate come riferimento in questa clausola. Il trasferimento prevede numero di arbitri sarà tre. La sede legale dell'arbitrato sarà Londra, Regno Unito. La lingua da utilizzare nell'arbitrato sarà l'inglese. ○ (c) La presente clausola 14.11 non pregiudicherà il diritto di entrambe le parti di rivolgersi a un preavviso normale tribunale di 3 giurisdizione competente per eventuali provvedimenti di emergenza, temporanei o ingiuntivi (tre) mesi collettivamente "Provvedimento temporaneo"). Tranne nel caso in cui la sede legale o la sede delle principali attività del Cliente si trovi in Russia o Ucraina, tale Provvedimento temporaneo sarà soggetto a revisione e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1successivo giudizio da parte del tribunale di arbitri e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al Provvedimento temporaneo verrà quindi determinata dal tribunale di arbitri. il rimborso delle spese effettive ○ 14.12 Modifiche. Le eventuali modifiche al presente Contratto dovranno essere presentate per iscritto, dichiarando espressamente la propria natura di modifica del Contratto e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro dovranno altresì essere firmate da entrambe le parti. ○ 14.13 Indivisibilità del LavoratoreContratto. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (seiIn conformità con quanto riportato nella clausola 13.1(b), il rimborso spetta fino presente Contratto illustra tutti i termini concordati dalle parti in relazione all'oggetto dichiarato e trattato e annulla, sostituendoli, tutti i contratti precedenti tra le parti relative allo stesso. Il presente Contratto include ogni Modulo di ordine e qualsiasi documento a concorrenza cui si fa riferimento nel Modulo di tale termine; 3ordine o in altre parti del Contratto (inclusi i Termini URL). un’indennità Al momento della stipula del presente Contratto, nessuna parte si è avvalsa di trasferimento pari a quella prevista per qualsivoglia dichiarazione, rappresentanza o garanzia non espressamente riportata nel presente Contratto. ○ 14.14 Interpretazione dei termini in conflitto. Qualora si verifichi un conflitto tra i documenti che compongono il personale in trasfertapresente Contratto, per un massimo l'ordine di 9 (nove) settimane, ridotte precedenza dei documenti sarà il seguente: il Modulo di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilioordine, il Lavoratore avrà diritto a 24 Contratto (ventiquattroescluso il Modulo di ordine e i termini disponibili in qualsiasi URL) ore e i termini disponibili in qualsiasi URL. ○ 14.15 Traduzioni. Se il presente Contratto viene tradotto in altre lingue ed esiste un conflitto o un'incoerenza tra la versione in lingua inglese e la traduzione, prevarrà la versione in lingua inglese. ● 15. Definizioni. ○ 15.1 Nel presente Contratto, fatta eccezione per quanto espressamente e diversamente specificato: ○ "Norme di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso utilizzo accettabile" indica le norme di Lavoratore con famigliari a carico, il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso utilizzo accettabile dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti Servizi disponibili all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxx/xxxx/xx/xxxxx/xxx_xxxxxx.xxxx o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute altro URL fornito da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articoloGoogle.

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Samples: G Suite for Education Contract

Trasferimento. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Esso, salvo che avvenga per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente I trasferimenti danno diritto alle seguenti indennità o rimborsiindennità: 1. ) al lavoratore che non sia capo famiglia: a) il rimborso della spesa effettiva documentata di vitto, di alloggio, di viaggio (per la via più breve); b) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del mobilio e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di traslocobagaglio; 2. c) il rimborso dell’eventuale affitto dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso far luogo al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei)subaffitto, il tale rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, va corrisposto per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimanemesi; 4d) una diaria per la misura effettuata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dal precedente art. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva128; 5. nel caso 2) al lavoratore che sia capo famiglia e abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di Lavoratore con famigliari a carico, alimenti: a) il rimborso delle spese effettive documentate di trasportovitto, di cui al punto 1. che precedealloggio, dovrà comprendere le di viaggio (per la via più breve) sostenute per sé e per ciascun convivente a carico componente il nucleo familiare; b) l rimborso delle spese effettive sostenute documentate, per il trasporto del mobilio e documentate anche del bagaglio; c) il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza il godimento dell'alloggio qualora non sia stato possibile scegliere la locazione o far luogo al subaffitto, tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 (sei) mesi; d) una diaria nella misura fissata dal precedente art. 128 per il personale in missione temporanea per sé e per ciascun convivente a carico: per i figli conviventi a carico, la diaria è ridotta di 3/5 (tre quinti). Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri Le diarie o rimborsi di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria presente articolo saranno corrisposti per il tempo spettantestrettamente necessario al trasloco. Resta inteso che Qualora il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento comporti anche il trasporto del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratoremobilio, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti il lavoratore avrà diritto a giusta causa, diverso accordo tra percepire le Parti diarie o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente presente articolo fino a 8 (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni otto) giorni dopo l'arrivo del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolomobilio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Trasferimento. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Essotrasferimento deve essere comunicato al lavoratore per iscritto, salvo normalmente con congruo preavviso, fermo restando che avvenga lo stesso può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e lavoratore trasferito, quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento porti come conseguenza l'effettivo cambio di stabile dimora, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non sarà possibile senza ricorrono nella nuova destinazione. Presso le località di nuova destinazione il consenso dell’interessatolavoratore acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori e inerenti alle sue specifiche prestazioni. Il lavoratore licenziato per la mancata accettazione del trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza ha diritto alla indennità di sanzione disciplinare atipicapreavviso. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di trasportoviaggio, di vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo), nonché il rimborso delle spese di trasporto (per gli effetti familiari, mobilia, bagaglio, ecc.) il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' anche dovuta al lavoratore, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennità di trasferta di cui al punto 1d) dell'art. che precede30. Inoltre gli deve essere corrisposta, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente quando si trasferisca solo, una indennità di trasferimento commisurata a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri mezza mensilità della retribuzione di cui al punto 3all'art. 19, comma 1, che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore andrà a percepire nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che residenza; quando invece si trasferisca con la famiglia, detta indennità è commisurata alla intera mensilità della retribuzione di cui all'art. 19, comma 1. Qualora per effetto del trasferimento, il Lavoratorelavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento regolarmente registrato e denunciato al datore di lavoro, precedentemente alla comunicazione del nucleo familiaretrasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di permanenza nella nuova sede viaggio e di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolotrasporto.

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Trasferimento. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Esso, salvo che avvenga per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente I trasferimenti danno diritto alle seguenti indennità o rimborsiindennità: 1. ) al lavoratore che non sia capo famiglia: a) il rimborso della spesa effettiva documentata di vitto, di alloggio, di viaggio (per la via più breve); b) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del mobilio e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di traslocobagaglio; 2. c) il rimborso dell’eventuale affitto dell'eventuale pigione pagata senza godimento dell'alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso far luogo al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei)subaffitto, il tale rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, va corrisposto per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimanemesi; 4d) una diaria per la misura effettuata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dal precedente art. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva122; 5. nel caso 2) al lavoratore che sia capo famiglia e abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di Lavoratore con famigliari a carico, alimenti: a) il rimborso delle spese effettive documentate di trasportovitto, di cui al punto 1. che precedealloggio, dovrà comprendere le di viaggio (per la via più breve) sostenute per sé e per ciascun convivente a carico componente il nucleo familiare; b) il rimborso delle spese effettive sostenute documentate, per il trasporto del mobilio e documentate anche del bagaglio; c) il rimborso dell'eventuale pigione pagata senza il godimento dell'alloggio qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di 6 (sei) mesi; d) una diaria nella misura fissata dal precedente art. 122 per il personale in missione temporanea per sé e per ciascun convivente a carico: per i figli conviventi a carico, la diaria è ridotta di 3/5 (tre quinti). Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri Le diarie o rimborsi di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria presente articolo saranno corrisposti per il tempo spettantestrettamente necessario al trasloco. Resta inteso che Qualora il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento comporti anche il trasporto del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratoremobilio, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti il lavoratore avrà diritto a giusta causa, diverso accordo tra percepire le Parti diarie o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente presente articolo fino a 8 (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni otto) giorni dopo l'arrivo del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolomobilio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimento. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. EssoEsso avviene normalmente con il consenso del Lavoratore, salvo che avvenga per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale personale, e non è mai possibile senza il consenso dell’interessato quando l’interessato fosse lo stesso sia eletto a cariche sindacali o pubbliche pubbliche, o quando l’interessato sia genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessatoanni uno. Il trasferimento non potrà, può in ogni caso, caso assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e ed al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora , qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei)6, il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, od alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a caricocapofamiglia, il rimborso delle spese di trasporto, trasporto di cui al punto 1. 1 che precede, precede dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate documentate, anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. 3 che precede, il 4050% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettanteivi previsto. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda dell’indennità poste a carico del Datore di lavoro si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la sua ragionevole permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevutodovuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Aziendapermanenza, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o parti ed i casi di forza maggiore, determinerà il diritto aziendale del Datore di trattenere pro pro-quota i rimborsi e le indennità riconosciute al Lavoratore, anche per i suoi familiari, di cui ai punti 1., 2., 3., 4 4. e 5 5. che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, all’estero avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari commisurata a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normaliretribuzioni normali mensili. Quando, che saranno aumentate invece, si trasferisca con persone di mezza mensilità famiglia, detta indennità è aumentata del 50% per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimento. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda1. EssoII trasferimento deve essere comunicato ai lavoratore per iscritto, salvo normalmente con congruo preavviso, fermo restando che avvenga lo stesso può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco;. 2. Il lavoratore trasferito, quando il rimborso dell’eventuale affitto trasferimento porti come conseguenza l’effettivo cambio di stabile dimora, conserva il trattamento goduto precedente- mente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggioalle particolari prestazioni presso lo stabilimento di origine e che non ricorrono nella nuova destinazione. Qualora Presso le località di nuova destinazione il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine;lavoratore acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori e inerenti alle sue specifiche prestazioni. 3. un’indennità Il lavoratore licenziato per la mancata accettazione del trasferimento ha diritto alla indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane;preavviso. 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di trasportoviaggio, di cui al punto 1vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nei trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo), nonché il rimborso delle spese di trasporto (per gli effetti familiari, mobilia, bagaglio, ecc.) il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l’azienda. 5. che precedeè anche dovuta ai lavoratore, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltrelimitatamente alla durata del viaggio, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri l’indennità di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità trasferta di cui ai punti 1punto d) dell’art. 30. Inoltre gli deve essere corrisposta, 2quando si trasferisca solo, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva una indennità di trasferimento pari commisurata a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare della retribuzione di cui all’art. 19, comma 1 che andrà a carico che percepire nella nuova residenza; quando invece si trasferisca con la famiglia, detta indennità è commisurata alla intera mensilità della retribuzione di cui all’art. 19, comma 1. Qualora per effetto del trasferimento, il Lavoratorelavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione dei contratto di affitto, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento regolarmente registrato e denunciato ai datore di lavoro, precedentemente alla comunicazione del nucleo familiaretrasferimento, ha diritto ai rimborso di tale indennizzo. 6. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di permanenza nella nuova sede viaggio e di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolotrasporto.

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Samples: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro)

Trasferimento. L’art. 13 è sostituito dal seguente: "Il Trasferimento sposta la titolarità trasferimento del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Esso, salvo che avvenga dirigente può avvenire solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratoreproduttive dell'azienda. Il trasferimento verrà comunicato per iscritto all'interessato con un preavviso di almeno quattro mesi ovvero di sei mesi per coloro che abbiano familiari a carico. Qualora particolari ragioni di urgenza non può discriminare consentano di rispettare i Lavoratori termini di preavviso di cui al comma precedente, il dirigente verrà considerato in trasferta sino alla scadenza dei suddetti termini, con diritto al rimborso delle spese per motivi sindacali raggiungere la famiglia ad ogni fine settimana. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento e di conseguenti dimissioni, il dirigente avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora il dirigente abbia compiuto il 55° anno di età, se uomo, o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore il 50° anno di figlio o equiparato minore di un annoetà, se donna, il trasferimento potrà avvenire solo previo consenso dell'interessato. Nel caso di successiva risoluzione del rapporto per licenziamento non sarà possibile senza determinato da giusta causa, il consenso dell’interessatodirigente trasferito avrà diritto al rimborso delle spese relative al rientro nel luogo di provenienza per sé e per la propria famiglia, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dalla risoluzione del rapporto, salvo i casi di forza maggiore. In caso di decesso del dirigente analoga procedura verrà seguita per i familiari. Non può essere trasferito un dirigente che sia stato eletto a funzioni pubbliche, per tutta la durata della carica. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza datore di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. lavoro corrisponderà al dirigente il rimborso delle spese effettive cui va incontro per effetto del trasferimento per sé e documentate di trasferimento e trasportoper i familiari a carico, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e ivi comprese quelle relative al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio. Il datore di lavoro corrisponderà inoltre - per una durata da convenirsi dalle parti e comunque non inferiore a 18 mesi - l'eventuale differenza di canone effettivo, il Lavoratore avrà diritto esistente all'atto dell'insediamento, in alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella sede di provenienza, tenuto conto delle condizioni medie di mercato. Al dirigente trasferito sarà inoltre corrisposta, all'atto del trasloco, una indennità "una tantum" non inferiore ad una mensilità e mezza di retribuzione qualora non abbia carichi familiari e a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, tre mensilità se con familiari a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5carico. Il presente articolo è applicabile nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolodisposto dall'azienda".

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimento. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Esso, salvo che avvenga per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi:. 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e ed al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora , qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei)6, il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, od alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a caricocapofamiglia, il rimborso delle spese di trasporto, trasporto di cui al punto 1. 1 che precede, precede dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate documentate, anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. 3 che precede, il 4050% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettanteivi previsto. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda dell’indennità poste a carico del Datore di lavoro si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la sua ragionevole permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevutodovuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Aziendapermanenza, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o parti ed i casi di forza maggiore, determinerà il diritto aziendale del Datore di trattenere pro pro-quota i rimborsi e le indennità riconosciute al Lavoratore, anche per i suoi familiari, di cui ai punti 1., 2., 3., 4 4. e 5 5. che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, all’estero avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari commisurata a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normaliretribuzioni normali mensili. Quando, che saranno aumentate invece, si trasferisca con persone di mezza mensilità famiglia, detta indennità è aumentata del 50% per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolo.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Unico Di Lavoro

Trasferimento. Il Trasferimento sposta L’Aderente può trasferire la titolarità posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione a Postaprevidenza Valore. L’Aderente anche prima del rapporto periodo minimo di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Essopermanenza, salvo può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa b) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare in caso di modifiche che avvenga per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Lavoratorecontratto. Il diritto di trasferimento non è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione di Postaprevidenza Valore, come può discriminare i Lavoratori avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento. Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Garantito la somma oggetto del trasferimento sarà pari al capitale assicurato rivalutato per motivi sindacali il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data di richiesta del trasferimento, con le modalità indicate al precedente Art. 10. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta di trasferimento, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Guidato o Dinamico, la somma oggetto di trasferimento sarà pari: ▪ per altre ragioni inerenti la parte investita nella Gestione Separata al capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercor- re tra il 31 dicembre precedente la data della richiesta del trasferimento, fino alla sfera personale data di valorizzazione della parte del contributo investito nel Fondo Interno Assicurativo, ovvero fino al Giorno di Valorizzazio- ne della settimana successiva alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta di trasferimento, con le modalità indicate al precedente Art. 10. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta del riscatto e quando l’interessato fosse eletto diminuito del rendimento trattenuto pari a cariche sindacali o pubbliche o genitore un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. ▪ Per la parte investita nel Fondo Interno Assicurativo la somma è pari al controvalore delle quote dete- nute dall’Aderente nel Fondo Interno Assicurativo, ottenuto moltiplicando il numero delle quote per il Valore Unitario della Quota calcolato il Giorno di figlio o equiparato minore di un annoValorizzazione della settimana successiva a quella in cui Poste Vita S.p.A. ha ricevuto la richiesta del trasferimento con modalità indicate nell’art. 12. È consentito, altresì, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessatonel contratto, dell’intera posizione assicurativa maturata in un fondo pensione o altra forma pensionistica individuale. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate Per tutte le tipologie di trasferimento e trasportosopra descritte il costo è sempre pari a zero. La Compagnia accertata la sussistenza dei requisiti, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso provvede al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), della posizione individuale con tempestività e comunque entro il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) 30 giorni dalla ricezione della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolodocumentazione completa.

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Samples: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo (Pip)

Trasferimento. Art. 97 Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Esso, salvo che avvenga lavoratore non può essere trasferito ad altra unità produttiva se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di trasportoviaggio, vitto e alloggio per sé e per le persone di cui famiglia che lo seguono nel trasferimento, nonché il rimborso delle spese di trasporto degli effetti familiari e del mobilio, per il tempo strettamente necessario al punto 1trasferimento. che precede, dovrà comprendere le In luogo del rimborso delle spese effettive sostenute di vitto e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precedealloggio, il 40% (quaranta percento) della datore di lavoro ha facoltà di corrispondere una diaria per il lavoratore e ciascuno dei suddetti familiari per il tempo spettantestrettamente necessario al trasferimento Lavoro straordinario Art. Resta inteso che 64 Sono considerate lavoro straordinario tutte le ore lavorative svolte oltre il complesso normale orario settimanale, ad eccezione dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto vengano utilizzati orari come media su periodi plurisettimanali e la flessibilità della prestazione. La durata media dell'orario di lavoro non può comunque superare, per ogni periodo di sette giorni, le Parti48 ore, comprese le ore di straordinario. Maggiorazioni: -lavoro domenicale con Accordo assistitoriposo compensativo: 10% -lavoro domenicale o giorno di riposo compensativo: 20% -lavoro prestato il sabato o il sesto giorno: 20% -lavoro festivo: 30% -lavoro straordinario festivo: 30% -lavoro notturno a turni: 20% -lavoro notturno festivo: 50% -lavoro straordinario diurno feriale (oltre le 40 ore settimanali): 45% -lavoro notturno non compreso in turni: 40% -lavoro straordinario feriale notturno: 35% -lavoro straordinario festivo notturno: 50% -lavoro straordinario dei turnisti (in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22:00): 40% Banca delle ore Art. 68 Una quota pari al 50% del monte ore previsto di lavoro straordinario può confluire, al netto della maggiorazione economica oraria, previo accordo con il lavoratore, nella Banca delle ore. I lavoratori che potranno stabilire condizioni diverseassentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, anche peggiorative rispetto alle previsioni non dovranno superare la percentuale del presente articolo10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di maggiore intensità lavorativa della settimana, tale percentuale non potrà superare il 5%. Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca delle ore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimento. 1. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Essolavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra, salvo che avvenga se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco;. 2. Il lavoratore trasferito conserva il rimborso dell’eventuale affitto trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggioalle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano alla nuova destinazione. Qualora il preavviso al trasferimento sia Competeranno altresì le indennità previste nella nuova sede di destinazione se di miglior favore e sempreché siano riferite a mansioni che vengono mantenute anche nell'attività svolta nella nuova sede. 3. Al lavoratore trasferito da una unità all'altra extra provincia con distanza non inferiore a mesi 6 (sei)ai cento chilometri da quella ove prestava la propria opera in origine, sarà riconosciuto in caso di effettivo cambio di residenza, per un periodo di sei mesi, il rimborso spetta fino a concorrenza dell'eventuale differenza del canone effettivo di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, locazione per un massimo alloggio dello stesso tipo di 9 (nove) settimane, ridotte quello occupato nella località di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane;provenienza. 4. in caso di trasloco del mobilio, Il lavoratore che non accetti il Lavoratore trasferimento avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore al trattamento di permesso straordinario retribuito ofine rapporto e al preavviso, a sua sceltasalvo che per i lavoratori di 1° e 2° livello all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento del lavoratore o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, alla relativa indennità sostitutiva;nei quali casi il dipendente che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario. 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di trasportoviaggio e di trasporto per sé, per le persone di cui famiglia e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.). Le modalità ed i termini dovranno essere previamente concordati con l'azienda. 6. E' dovuta inoltre la diaria nella misura di un terzo della retribuzione globale mensile al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente lavoratore celibe senza conviventi a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri e nella misura di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) due terzi della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’esteroretribuzione globale mensile, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità ad un quindicesimo della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca trasferisca, al lavoratore con famiglia. 7. Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione. 8. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di un mese. 9. Al lavoratore che chieda il suo trasferimento ricevuto. Nei casi in non competono le indennità di cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolosopra.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimento. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Esso, salvo che avvenga lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori deve essere comunicato per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e iscritto, normalmente con congruo preavviso. Il lavoratore trasferito, quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza porti come conseguenza l'effettivo cambio di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità residenza o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati conserva il trattamento goduto precedentemente escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di trasloco; 2origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione il rimborso dell’eventuale affitto lavoratore acquisisce quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni. Il lavoratore licenziato per la mancata accettazione del mancato godimento ad equo canone dell’alloggiotrasferimento ha diritto al preavviso. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto il rimborso delle spese di trasportoviaggio e, durante lo stesso, vitto ed eventualmente alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado), nonché il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio, etc.), il tutto nei limiti della normalità e previi opportuni accordi da prendersi con l'azienda. E' anche dovuta al lavoratore, limitatamente alla durata del viaggio, l'indennità di trasferta di cui al punto 1d) del precedente articolo. Inoltre gli deve essere corrisposta, quando si trasferisca solo, una indennità 'una tantum' di trasferimento commisurata alla metà della normale retribuzione mensile (paga o stipendio che precedeandrà - in via normale - a percepire nella sua residenza); quando invece si trasferisce con la famiglia, dovrà comprendere le detta indennità è commisurata a una intera retribuzione normale mensile (paga o stipendio). Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo. Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda, compete solo il rimborso delle spese effettive sostenute di viaggio e documentate anche per ciascun convivente trasporto. Chiarimento a caricoverbale. Inoltre, Si chiarisce che con l'espressione "effettivo cambio di domicilio" non si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta è inteso affermare che il complesso dei rimborsi cambio della stabile dimora, conseguente e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo causato dal trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratorelavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (debba necessariamente risultare anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articoloagli effetti anagrafici.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimento. Il Trasferimento sposta Fermo quanto disposto dal Titolo XVII del CCNL in vigore e previsto dal Titolo XIV Trasferta/Missione del presente accordo, per trasferimento s’intende la titolarità del rapporto variazione definitiva dell’abituale luogo di lavoro tra sedi diverse della medesima Aziendalavoro. Esso, salvo che avvenga per comprovate ragioni tecniche, Sulla base di quanto indicato nel capitolo sulle Relazioni Sindacali le parti concordano di individuare nel trasferimento uno degli strumenti idonei a fronteggiare situazioni tecnico organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsicaratterizzate da: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate necessità di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio riequilibro degli organici di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di traslocoPDV/Unità Operative; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale terminemodifiche delle strutture dei PDV/Unità Operative; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimanerichieste dei lavoratori; 4. in caso percorsi di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5crescita professionale. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso Nei casi di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1. e 2. e compatibilmente con le esigenze organizzative, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche verranno prioritariamente considerate le disponibilità dichiarate. Fatta eccezione per i suoi familiari)casi previsti dal punto 3. In caso che non determinano obblighi retributivi aggiuntivi in capo alla Cooperativa, al lavoratore trasferito dal momento della formalizzazione del trasferimento e comunque oltre i 240 giorni in corso d’anno di dimissioni del Xxxxxxxxxxpermanenza presso un PDV/Unità Operativa così come indicato al Titolo: “XIV Trasferta/Missione”, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso verrà riconosciuto il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà solo rimborso chilometrico cui il lavoratore aveva o avrebbe diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevutoTrasferta/Missione presso lo stesso PDV/Unità Operativa. Nei casi di trasferimento di cui ai punti 1. e 2. il trattamento suindicato potrà avere un limite di durata temporale che verrà definito negli appositi ambiti di confronto. Il trattamento come sopra determinato verrà inserito in cui il trasferimento si giustifichi busta paga, non sarà utile ai fini del T.F.R. e sarà adeguato in virtù di trasferimenti successivi che determinino ulteriore peggioramento nelle percorrenze o percorrenze uguali o inferiori a quelle desumibili dalla salvaguardia del posto lettera d’assunzione rispetto all’abituale luogo di lavoro nella stessa previsto, nei termini indicati al Titolo XIV “Trasferta/Missione”. La Cooperativa s’impegna, tenuto conto delle necessità d’organico, delle esigenze organizzative e delle professionalità espresse, a favorire la collocazione dei lavoratori dipendenti nei PDV/Unità Operative più vicini alla loro residenza o domicilio. Qualora, a fronte di una proposta di trasferimento per avvicinamento, a parità di condizioni lavorative (od equivalenti) e d’inquadramento, il dipendente richieda di rimanere presso l’ultima destinazione e ciò sia ritenuto dalla Cooperativa possibile, perderà diritto agli eventuali rimborsi o trattamenti percepiti per le Parti, maggiori distanze percorse con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articoloeffetto dalla data della sua richiesta.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Trasferimento. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva a un'altra o da una sede di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Esso, salvo che avvenga ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento non può discriminare i Lavoratori deve essere comunicato per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e iscritto, normalmente con congruo preavviso. Il lavoratore trasferito, quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza porti come conseguenza l'effettivo cambio di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità residenza o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati senza effetti anagrafici, conserva il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso lo stabilimento di trasloco; 2origine e che non ricorrano nella nuova destinazione. Presso la località di nuova destinazione il rimborso dell’eventuale affitto lavoratore acquisisce invece quelle indennità e competenze che siano in atto per la generalità dei lavoratori o inerenti alle sue specifiche prestazioni. Il lavoratore licenziato per la mancata accettazione del mancato godimento ad equo canone dell’alloggiotrasferimento ha diritto al preavviso. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista Al lavoratore trasferito deve essere corrisposto per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco la durata del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, viaggio: - il rimborso delle spese di trasportoviaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2°), nonché il rimborso delle spese di trasporto per gli effetti familiari (mobilio, bagaglio, ecc.), il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l'impresa. - l'indennità di trasferta di cui al punto 1d) del precedente articolo 19. Inoltre gli deve essere corrisposta, quando si trasferisca solo, un'indennità di trasferimento commisurata alla metà della normale retribuzione mensile (paga o stipendio che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente andrà - in via normale - a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore percepire nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiariresidenza). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che ; quando invece si trasferisca con famiglia, detta indennità è commisurata a un'intera retribuzione normale mensile. Qualora per effetto del trasferimento il Lavoratorelavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede o denunciato al datore di lavoro per un tempo inferiore precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al preavviso rimborso di trasferimento ricevutotale indennizzo. Nei casi in cui Al lavoratore che venga trasferito a sua domanda compete solo il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto rimborso delle spese di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articoloviaggio e trasporto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimento. Il Trasferimento sposta L’Aderente può trasferire la titolarità posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione a Postaprevidenza Valore. L’Aderente anche prima del rapporto periodo minimo di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Essopermanenza, salvo può: a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa b) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare in caso di modifiche che avvenga per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Lavoratorecontratto. Il diritto di trasferimento non è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione di Postaprevidenza Valore, come può discriminare i Lavoratori avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento. Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Garantito la somma oggetto del trasferimento sarà pari al capitale assicurato rivalutato per motivi sindacali il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data di richiesta del trasferimento, con le modalità indicate al precedente Art. 11. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta di trasferimento, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. Con riferimento alle somme allocate nel Profilo Guidato o Dinamico, la somma oggetto di trasferimento sarà pari: ▪ per altre ragioni inerenti la parte investita nella Gestione Separata al capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercor- re tra il 31 dicembre precedente la data della richiesta del trasferimento, fino alla sfera personale data di valorizzazione della parte del contributo investito nel Fondo Interno Assicurativo, ovvero fino al Giorno di Valorizzazio- ne della settimana successiva alla ricezione da parte della Compagnia della richiesta di trasferimento, con le modalità indicate al precedente Art. 11. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta del riscatto e quando l’interessato fosse eletto diminuito del rendimento trattenuto pari a cariche sindacali o pubbliche o genitore un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis ▪ per la parte investita nel Fondo Interno Assicurativo la somma è pari al controvalore delle quote dete- nute dall’Aderente nel Fondo Interno Assicurativo, ottenuto moltiplicando il numero delle quote per il Valore Unitario della Quota calcolato il Giorno di figlio o equiparato minore di un annoValorizzazione della settimana successiva a quella in cui Poste Vita S.p.A. ha ricevuto la richiesta del trasferimento con modalità indicate nell’art. 13. È consentito, altresì, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessatonel contratto, dell’intera posizione assicurativa maturata in un fondo pensione o altra forma pensionistica individuale. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate Per tutte le tipologie di trasferimento e trasportosopra descritte il costo è sempre pari a zero. La Compagnia accertata la sussistenza dei requisiti, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso provvede al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), della posizione individuale con tempestività e comunque entro il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) 30 giorni dalla ricezione della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolodocumentazione completa.

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Samples: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo (Pip)

Trasferimento. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. EssoL'Ente, salvo che avvenga per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente può disporre il consenso trasferimento della sede di lavoro del Lavoratoredipendente in altra città, previo preavviso di mesi quattro. Il trasferimento non può discriminare Nei confronti del lavoratore che abbia raggiunto i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale 50 anni di età e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore maturato almeno 15 anni di figlio o equiparato minore anzianità di un annoservizio, il trasferimento non sarà possibile può essere disposto senza il consenso dell’interessatodel lavoratore stesso. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei casi di trasferimento di personale preposto o da preporre ad unità periferiche comunque denominate, oltre che per i lavoratori di cui alle Aree quadri, A e Professionale Ramo 1. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso, il dipendente viene considerato in missione fino alla scadenza dei suddetti termini. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e al decoro del Lavoratore. Qualora il trasferimento preveda il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratoreiniziativa dell'Ente, che determini il cambiamento di residenza del lavoratore, dà luogo al riconoscimento dei seguenti rimborsi: a) spese di viaggio in prima classe, per la via più breve, per il dipendente ed i familiari conviventi ovvero spese per l'utilizzo della propria autovettura secondo quanto disposto dall'art.32 lettera a); b) spese per eventuale perdita del canone di locazione, in caso di recesso anticipato, nei limiti previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni; in tale caso la trattativa con il locatore, sarà demandata direttamente all'Ente; c) spese per il trasporto del mobilio e del bagaglio e per la relativa assicurazione a carico dell'Ente, che provvederà a contattare direttamente una primaria società di trasporti; d) un'indennità "una tantum" a copertura di tutte le altre spese, pari ad una mensilità di stipendio, elevata a due per chi abbia familiari conviventi, a completamento dell'avvenuto trasferimento e dietro presentazione del certificato di nuova residenza; e) maggior spesa effettivamente sostenuta nella località di destinazione per l'eventuale differenza di canone di locazione per un alloggio di tipo analogo a quello occupato nella sede di origine per un periodo non sia disposta dall’Aziendasuperiore a mesi otto. Nel caso di morte del dipendente entro cinque anni dal trasferimento, salvo nei casi l'Ente rimborserà le eventuali spese di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità rientro della famiglia alla sede originaria. L'Ente non è tenuto ad alcun rimborso di cui ai punti 1a), 2b), 3c), 4 e 5 che precedonod), che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In nel caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia avvenga a seguito di accoglimento di domanda del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articololavoratore.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimento. I provvedimenti di trasferimento saranno comunicati preventivamente alle RSA e alle strutture territoriali sindacali competenti. Il Trasferimento sposta la titolarità del rapporto di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Esso, salvo che avvenga lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva a un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratore. Il trasferimento lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, ricorrano nella nuova destinazione. Il lavoratore che non accetti il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza avrà diritto al trattamento di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tre) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasporto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali fine rapporto e al decoro del Lavoratore. Qualora preavviso, salvo che all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento preveda del lavoratore o tale diritto risulti in base alla situazione di fatto vigente per i lavoratori attualmente in servizio, nei quali casi il cambio di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2lavoratore che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, Al lavoratore che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente viaggio e di suoi trasporto per sé, per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobili, bagagli, ecc.) previ accordi da prendersi con l'azienda. E' dovuto inoltre un compenso una tantum dell'importo non inferiore al 50% della retribuzione globale mensile di fatto al lavoratore celibe senza conviventi a carico e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti inferiore a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiari). In caso di dimissioni del Xxxxxxxxxx, sempre ad esclusione della giusta causa, le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze di fine rapporto, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’esterouna retribuzione globale mensile, oltre a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità un quindicesimo della stessa per ogni familiare a carico che con lui si trasferisca trasferisca, al lavoratore con famiglia, sempreché il trasferimento comporti cambiamento di domicilio. Qualora per effetto del trasferimento il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di 4 mesi di pigione. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato al lavoratore per iscritto con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di 40 giorni e contemporaneamente dovrà essere data comunicazione alle strutture sindacali aziendali. Al lavoratore che chieda il suo trasferimento ricevutonon competono le indennità di cui sopra. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi Il lavoratore comunicherà direttamente o tramite le strutture sindacali aziendali la propria decisione entro 20 giorni dalla salvaguardia notifica del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articolotrasferimento.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Trasferimento. Il Trasferimento sposta 17.1. complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione a Piano Pensione Moneyfarm. a. trasferire la titolarità posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; b. lavorativa che comp non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del rapporto datore di lavoro tra sedi diverse della medesima Azienda. Essoa procedure di mobilità, salvo cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria; c. sizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che avvenga per comprovate ragioni tecnichecomporti . d. ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, organizzative e produttive, richiederà normalmente il consenso del Lavoratorequalora vengano meno i requisiti di partecipazione. Il trasferimento non riscatto parziale può discriminare i Lavoratori per motivi sindacali o per altre ragioni inerenti alla sfera personale essere esercitatouna sola volta nel periodo di partecipazione al PIP. 17.3. Nei casi previsti ai punti a), c) e quando l’interessato fosse eletto a cariche sindacali o pubbliche o genitore di figlio o equiparato minore di un anno, il trasferimento non sarà possibile senza il consenso dell’interessato. Il trasferimento non potrà, in ogni caso, assumere la valenza di sanzione disciplinare atipica. Il trasferimento prevede un preavviso normale di 3 (tred) mesi e dà normalmente diritto alle seguenti indennità o rimborsi: 1. il rimborso delle spese effettive e documentate di trasferimento e trasportodi Riscatto, che sia avvenuto conformemente alle disposizioni aziendali e può proseguire la partecipazione al decoro del LavoratorePIP, anche in assenza diulteriore Contribuzione. Qualora il trasferimento preveda il cambio Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di domicilio, rientrano nel rimborso delle spese sostenute anche gli oneri documentati di trasloco; 2. il rimborso dell’eventuale affitto o del mancato godimento ad equo canone dell’alloggio. Qualora il preavviso al trasferimento sia inferiore a mesi 6 (sei), il rimborso spetta fino a concorrenza di tale termine; 3. un’indennità di trasferimento pari a quella prevista per il personale in trasferta, per un massimo di 9 (nove) settimane, ridotte di una settimana per ciascun mese di preavviso ricevuto, fino al minimo di 6 (sei) settimane; 4. in caso di trasloco del mobilio, il Lavoratore avrà diritto a 24 (ventiquattro) ore di permesso straordinario retribuito o, a sua scelta, alla relativa indennità sostitutiva; 5. nel caso di Lavoratore con famigliari a carico, il rimborso delle spese di trasporto, di cui al punto 1. che precede, dovrà comprendere le spese effettive sostenute e documentate anche per ciascun convivente a carico. Inoltre, si riconoscerà per ciascun convivente, con i criteri di cui al punto 3. che precede, il 40% (quaranta percento) della diaria per il tempo spettante. Resta inteso che il complesso dei rimborsi e delle indennità dovute dall’Azienda si giustifica solo con l’effettivo trasferimento del Dipendente e di suoi familiari e con la permanenza del Lavoratore nella nuova sede di lavoro per un tempo almeno pari al preavviso di trasferimento ricevuto. Una minor permanenza del Lavoratore, che non sia disposta dall’Azienda, salvo nei casi di dimissioni conseguenti a giusta causa, diverso accordo tra le Parti o forza maggiore, determinerà il diritto aziendale di trattenere pro quota i rimborsi e le indennità di cui ai punti 1, diversa scelta da parte comma 2, 3, 4 e 5 che precedono, che siano già stati riconosciuti al Dipendente (anche per i suoi familiarilettera d). 17.4. In caso di dimissioni cessazione dei requisiti di partecipazione per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 ritenuta a titolo di im posta con l'aliquota del Xxxxxxxxxx23 per cento. 17.5. L , sempre ad esclusione accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento della giusta causaposizione individuale con tempestività e comunque entro il massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la doman integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica 17.6. diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli Eredi ovvero dai diversi Beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o xxxxxxxxxx.Xx mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le suddette trattenute potranno essere compensate con le competenze modalità stabilite dalla normativa vigente. 17.7. Il trasferimento della posizione individuale e il Riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP. Le operazioni di fine rapportotrasferimento delle posizioni pensionistichesono esenti da ogni onere fiscale, a qualsiasi titolo dovute, ivi compreso il T.F.R.. Il Lavoratore trasferito all’estero, oltre condizione che avvengano a quanto precede, avrà diritto alla corresponsione favore di un’indennità aggiuntiva di trasferimento pari a 3 (tre) Retribuzioni Mensili Normali, che saranno aumentate di mezza mensilità per ogni familiare a carico che si trasferisca con il Lavoratore, purché sia comprovato l’effettivo trasferimento del nucleo familiare. Anche per i Lavoratori trasferiti all’estero, vale la precedente disciplina sulle trattenute da effettuarsi in caso di permanenza nella nuova sede di lavoro per un tempo inferiore al preavviso di trasferimento ricevuto. Nei casi in cui il trasferimento si giustifichi dalla salvaguardia del posto di lavoro le Parti, con Accordo assistito, potranno stabilire condizioni diverse, anche peggiorative rispetto alle previsioni del presente articoloforme pensionistiche disciplinate dal Decreto.

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Samples: Piano Individuale Pensionistico