Ulteriori clausole Clausole campione

Ulteriori clausole. 15.1. Il Cliente non è autorizzato a compensare crediti nei confronti della Noleggiatrice con crediti della Noleggiatrice nei confronti del Cliente.
Ulteriori clausole. Il Professionista si impegna a mantenere il più stretto riserbo e confidenzialità sui contenuti del presente Contratto e su ogni informazione di natura non altrimenti accessibile al pubblico relativa al Committente e/o alla realizzazione dell’Opera che gli pervenga nello svolgimento dell'Incarico. Tale obbligo di confidenzialità è assunto anche per conto dei dipendenti del Professionista. Il Professionista dichiara di essere consapevole dell’alto valore architettonico dell’Opera da realizzare. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Contratto, è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile. Resta inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell’Incarico, il presente Contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata a.r. da inviarsi dal Committente al Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere dal Committente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata. Il Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
Ulteriori clausole. Il Modulo d’Ordine, inclusa la Descrizione dei Servizi cui si fa riferimento e i relativi Allegati, costituisce l’intero accordo tra le Parti rispetto all’oggetto del presente Contratto. Non vi sono accordi, dichiarazioni, garanzie, promesse, pattuizioni o impegni altri da quelli espressamente definiti nel presente Contratto. Il presente Xxxxxxxxx sostituisce ogni precedente accordo, proposta o dichiarazione scritto/a o orale, relativo/a al proprio oggetto. Nel caso di conflitto tra il presente Contratto e uno o più dei documenti qui allegati o cui si fa qui riferimento, i documenti vanno interpretati in modo congruo, per quanto ragionevolmente praticabile, ma se vi sono incongruità, prevalgono nell’ordine seguente: (1) Modulo d’Ordine, (2) Descrizione dei Servizi, (3) il presente Contratto, e (4) i relativi Allegati. Nonostante qualsiasi formulazione contraria ivi presente, nessuna condizione generale di cui in un ordine di acquisto del Cliente o in qualsiasi altro documento d’ordine del Cliente viene incorporata nel presente Contratto o costituisce parte del presente Contratto, e ogni detta condizione generale sarà nulla.
Ulteriori clausole. Come descritto nel paragrafo dedicato al welfare, sono molti gli ac- cordi che offrono ai lavoratori la possibilità di convertire tutto o parte del premio in beni e servizi di welfare, ricompresi all’articolo 51, commi 2, 3 e 4, TUIR. In questi casi, si possono prevedere diverse quote di con- versione (Avio), che vengono proporzionalmente incrementate da parte aziendale per compensare, a beneficio dei lavoratori, il risparmio contri- butivo derivante dalla c.d. “welfarizzazione” (CSI, Dipharma, Pfizer Ita- lia). Di interesse, nell’ambito della conversione premiale, è l’accordo Xxxx Xxxxx Vision Italia, che conferma l’impegno dei lavoratori, sempre su scelta volontaria, alla destinazione dell’1% del premio al finanziamento di iniziative a carattere sociale; l’azienda stessa si impegna a contribuire allo sforzo dei dipendenti, con un ulteriore importo pari al totale dei versa- menti individuali. Inoltre, come modalità di sostegno al reddito per le fa- sce più povere della popolazione aziendale, l’accordo Xxxxx Pharma in- troduce la redistribuzione dell’importo del premio di partecipazione, non erogato in ragione di determinati livelli di assenza individuali, verso tutti quei dipendenti che non superano una certa soglia di retribuzione annua lorda. È molto frequente, negli accordi analizzati, la definizione di procedu- re congiunte, tra azienda e rappresentati dei lavoratori, per il monitorag- gio degli obiettivi e risultati del premo di partecipazione; inoltre, è spesso posta come precondizione per l’erogazione premiale, l’assenza di cause di forza maggiore che influiscano negativamente sulla produzione aziendale (Isagro, Xxxx Xxxxx Vision Italia).
Ulteriori clausole. Resta inteso tra le parti che a seguito di annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell’Incarico, il presente contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata AR da inviarsi dal dalla stazione appaltante all’appaltatore. In tal caso l’appaltatore nulla potrà pretendere dalla stazione appaltante a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.
Ulteriori clausole. 17.1. Nota importante: A causa della pandemia di “Corona-Virus/COVID-19/SARS COV 2” dilagante in tutto il mondo, i servizi e i termini assicurati sono espressamente subordinati alla disponibilità delle capacità necessarie per l’esecuzione nei vari settori (ufficio tecnico, amministrazione vendite, logistica, spedi- zioni/trasporto, servizi come costruzione di casseforme speciali, premontaggio casseforme), ai prezzi d’acquisto vigenti al momento. Qualora questi servizi non potessero essere forniti o fossero ritardati, a causa di ulteriori malattie, rischio di contagio o provvedimenti adottati dalle autorità per il controllo della pandemia, la Noleggiatrice non sarà responsabile degli eventuali conseguenti aggravamenti e ritardi a livello interno dei partner contrattuali.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.