Urbanistica Clausole campione

Urbanistica. Strumento urbanistico vigente Il Comune di Garbagna Novarese è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato il 06/06/2001 ai sensi dell’art.15 della L.R.56/1997 e successivamente modificato con: - Variante parziale n.1, ai sensi dell’art.17 comma 7, con deliberazione Consiglio Comunale n.18 del 18/06/2003; - Variante strutturale n.2 approvata con D.G.R n.11-3754 del 11/09/2006 pubblicata sul BUR n.38 del 21/09/2006; - Variante parziale n.3 ai sensi dell’art.17 comma 7, deliberazione Consiglio comunale n.27 del 17/12/2010; - Variante parziale n.4 ai sensi dell’art.17 comma 7 della L.R n.56/1977 e s.m.i. deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 17/04/2012: - Variante parziale n.5 ai sensi dell’art.17 comma 7 della L.R n.56/1977 e s.m.i. deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 25/07/2013; - Variante parziale n.6 ai sensi dell’art.17 comma 5 della L.R n.56/1977 e s.m.i. per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica; - Variante parziale n.7 ai sensi dell’art.17 comma 7 della L.R n.56/1977 e s.m.i. deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 08/09/2020: In base alla tavola “PR2 Territorio Comunale – destinazione ed uso delle aree”, del PRGC e alle Norme tecniche di Attuazione di riferimento; la zona in cui si trova il bene oggetto di valutazione è identificata come Aree industriali - artigianali Art.3.4.2 e 3.4.3, mentre l’area di proprietà antistante confinante con la strada è identificata come Aree per servizi e attrezzature a servizio degli insediamenti produttivi, commerciali e ricettivi art.3.2.3 Estratto Tav. PR2 del 2001 – Territorio Comunale- Destinazione ed uso dei delle aree Allegato 8 – stralcio articoli N.T.A Alla luce di quanto sopra il compendio oggetto di stima risulta conforme alla destinazione urbanistica indicata nel VPRGC (Variante Piano Regolatore Generale Comunale) vigente.
Urbanistica. Ai sensi dell'Art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche ed integrazioni il Comune di Arnesano come sopra rappresentato consegna al Notaio rogante il Certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno sopra descritto, rilasciato dal Comune di Arnesano in data n che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "E", previa dichiarazione della parte cedente medesima che dalla data del rilascio di detto certificato ad oggi non sono intervenute modifiche agli strumenti urbanistici vigenti.
Urbanistica. Il regolamento per le professioni di architetto e di ingegnere, del 1925, non include nel campo di attività la materia urbanistica, vista la modesta importanza della disciplina all'epoca. Il campo è stato attribuito di fatto agli architetti e agli ingegneri, principalmente in relazione alla formazione universitaria e alla stretta interrelazione col campo delle infrastrutture e dell'edilizia. Le pronunce giurisprudenziali hanno sempre confermato la competenza di architetti e ingegneri. In base al DPR 328, dal 2001 i pianificatori territoriali iscritti all’Ordine Architetti PPC sono l’unica categoria esplicitamente abilitata all’attività di urbanista. Tuttavia il loro campo di attività non costituisce campo riservato. I geometri non hanno competenza in strumenti urbanistici, come i piani regolatori e i piani particolareggiati. In materia di piani di lottizzazione, anche di modesta entità, la magistratura si è espressa prevalentemente contro la competenza dei geometri; da segnalare in particolare la sentenza 129/77 del Consiglio di Stato.
Urbanistica. 8.1 Strumento urbanistico vigente e conformità urbanistica Il Comune di Pioltello è dotato di PGT (Piano di Governo del Territorio) approvato definitivamente con Delibera Consiglio Comunale n. 23 del 30/03/2011. Nella Tavola 7d del Piano delle Regole l’area è indicata con la sigla PAV 9 – Piano Attuativo Vigente 9: in parte in ambito urbanizzato: residenziale consolidato intensivo e in parte in ambito per servizi di interesse pubblico: aree e servizi di interesse pubblico esistente. Alla luce di quanto sopra l'immobile risulta conforme alla destinazione urbanistica. 8.2 Convenzione Urbanistica del 06/11/2008 Il 06/11/2008 viene sottoscritta la Convenzione ‘per l’attuazione del programma Integrato d’Intervento relativo alle aree incluse nel CIS n. 24 e lungo la via Monteverdi, nel comune di Pioltello...’ tra Comune di Pioltello, Società Cooperativa --- Omissis ---, Società Cooperativa --- Omissis --- e --- Omissis --- S.r.l. La Convenzione nasce dalla volontà del Comune di Pioltello di trovare una soluzione duratura ad alcune problematiche degli inquilini degli immobili in xxx Xxxxxxxxxx xx x. 0, 6 e 8 di proprietà della --- Omissis ---. Filca Cooperative società cooperativa propone di acquistare gli immobili di proprietà della --- Omissis --- composti da 64 abitazioni, aree comuni e parcheggi in Via Monteverdi mantenendo la situazione locativa degli attuali abitanti a fronte della possibilità di realizzare nuova edilizia residenziale convenzionata su altra area anche comunale. Il 31/03/2008 Filca formalizza al Comune la proposta e propone al Comune: 1) L’acquisto degli immobili di xxx Xxxxxxxxxx x. 0, 6 e 8 con impegni a mantenere gli attuali residenti alle stesse condizioni per € 10.900.000,00; 2) L’acquisto dell’area CIS 24 per realizzare 34.000 mc di edilizia abitativa convenzionata a fronte del pagamento di: − € 1.200.000,00 per l’acquisto dell’area (Valutata € 1.144.743,00); − € 764.230, 83 per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria; 3) L’inserimento degli immobili di via Monteverdi all’interno del PII (vedi punto 1) 4) Lasciare a carico del Comune la bonifica e gli interventi di messa in sicurezza delle aree. La proposta di Xxxxx viene approvata con Delibera del Consiglio Comunale a maggio 2008. Viene promossa una variante al PGT per la ridefinizione del comparto CIS 24. Il P.I.I. (Piano Integrato di Intervento) viene approvato definitivamente con delibera n. 69 il 29/09/2008 e viene sottoscritta la Convenzione Urbanistica che lo regola il 06/...
Urbanistica. P.A.T. (legge regionale n°11/2004): Procedure finalizzate all’avvio della progettazione Con D.G.C. n. 232 del 25.05.2011 sono state approvate le integrazioni al Documento Preliminare. Inoltre il personale del Settore PTU ha completato la compilazione della banca dati propedeutica all’aggiornamento cartografico della Carta Tecnica Regionale, (quale base su cui costruire il Quadro Conoscitivo del PAT), in relazione al rilascio dei permessi di costruire dell’attività edilizia privata nonché alle modificazioni intervenute sul territorio comunale. In data 27.05.2011, con determina dirigenziale n. 829, è stato approvato il bando europeo per l’affidamento dei servizi specialistici attinenti la redazione del PAT. La scadenza per la presentazione delle offerte è stata stabilita alla data del 07.09.2011.
Urbanistica. Si dà atto che, trattandosi di atto costitutivo di servitù prediali, il
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  • Tempistica ATTIVITÀ TEMPISTICA

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Soccorso stradale Se a seguito di guasto, incidente, incendio, furto parziale o ritrovamento dopo un furto il veicolo rimane fermo e non è in condizioni di spostarsi autonomamente, l’assicurato deve contattare telefonicamente Europ Assistance e chiedere l’invio di un mezzo di soccorso stradale per il traino del veicolo dal luogo in cui si è fermato al più vicino punto di assisten- za della casa costruttrice. Se ciò è impossibile o antieconomico, il veicolo viene portato all’officina più vicina. Se tecnicamente possibile possono essere effettuati sul posto piccoli interventi di riparazione per consentire al veicolo di riprendere la marcia autonomamente, ma solo se il tempo necessario alla loro esecuzione non supera i 30 minuti. Le spese relative al soccorso stradale sono a carico di Genertel fino a un massimo di 200 euro per sinistro. Le prestazioni sono erogate solo se il veicolo non pesa più di 3.500 Kg a pieno carico.

  • Tracciabilità flussi finanziari Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

  • Corrispettivo dell’appalto 1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO A CORPO (C) A MISURA (M) TOTALE 1 Importo lavori === € 56.000,00 € 56.000,00 2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) === € 1.120,00 € 1.120,00 T IMPORTO TOTALE APPALTO(1 +2) === € 57.120,00 € 57.120,00 2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M). 4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ultima colonna TOTALE. 5. Ai fini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente nel seguito. DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO 1B Costo del personale

  • Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese. 2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga: a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7; b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato; c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010; e) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento; f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10). g) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura; 3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa; c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

  • Assistenza stradale facendo fede i tempari ufficiali della casa co- struttrice, oppure in caso di Furto o Rapina totali, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un mezzo sostitutivo che abbia massa comples- siva a pieno carico non superiore a 35 x.xx le cui caratteristiche siano equivalenti a quelle del Vei- colo assicurato e comunque idoneo al trasporto di cose/persone, in relazione alle disponibilità del centro di noleggio. Tale mezzo, adibito ad uso privato, senza autista, con percorrenza illi- mitata, sarà fornito per il tempo di riparazione certificato, facendo fede i tempari ufficiali della casa costruttrice, e comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi per Xxxxxxxx. Ai fini dell’erogazione della Prestazione, l’Assicu- rato dovrà esibire al centro di noleggio patente di guida in originale e valida. Restano sempre a carico dell’Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le assicura- zioni facoltative, le eventuali franchigie applicate, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cau- zionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato diretta- mente dall’Assicurato. La Prestazione non è operante per: • immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costrut- trice; • operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumu- labili con quelli relativi al danno da riparare. Nel caso in cui l’Assicurato non fosse in possesso di una carta di credito, così come se l’utilizzatore del Veicolo assicurato dovesse avere meno di 21 anni, potrebbero incontrarsi delle difficoltà nell’individuare una società di autonoleggio di- sponibile ad erogare il servizio.